§ 4.8.21 - L.R. 28 maggio 2021, n. 13.
Disposizioni in materia di cooperative di comunità.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.8 cooperazione
Data:28/05/2021
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Definizione)
Art. 3.  (Albo regionale delle cooperative di comunità)
Art. 4.  (Interventi a favore delle cooperative di comunità)
Art. 5.  (Monitoraggio)
Art. 6.  (Norma finanziaria)


§ 4.8.21 - L.R. 28 maggio 2021, n. 13.

Disposizioni in materia di cooperative di comunità.

(B.U. 3 giugno 2021, n. 22 - S.O. n. 3)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, nel rispetto degli articoli 45, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione e della normativa nazionale, nonché in attuazione degli articoli 3, quarto comma, e 5, secondo comma, dello Statuto, riconosce e promuove il ruolo e la funzione delle cooperative di comunità che hanno come obiettivo la produzione di vantaggi a favore di una comunità territoriale definita, alla quale i soci promotori appartengono, attraverso iniziative a sostegno della tutela del territorio, dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte a rafforzare il sistema produttivo locale, a contribuire alla tutela del territorio, anche attraverso le misure previste dall'articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge finanziaria 2008'), a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali, ad arginare il fenomeno dello spopolamento delle comunità rurali o marginali, nonché a favorire la creazione di offerte di lavoro, in collaborazione con unioni montane, gruppi di azione locale (GAL) e comunità energetiche, qualora presenti sul territorio di riferimento.

 

     Art. 2. (Definizione)

1. Ai fini della presente legge e nelle more di una normativa nazionale di riferimento, sono riconosciute quali cooperative di comunità le società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile ed iscritte all'albo delle cooperative di cui all'articolo 2512 del codice civile e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, e che rispettano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 (Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione), le quali, anche al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico e degrado sociale urbanistico, sviluppano un'attività economica finalizzata al perseguimento dello sviluppo comunitario e della massimizzazione del benessere collettivo, promuovendo la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni o servizi collettivi, nonché alla valorizzazione, gestione o all'acquisto collettivo di beni o servizi di interesse generale e che:

a) stabiliscono la propria sede sul territorio regionale e operano in modo prevalente sullo stesso, in territori che presentano un fattore di rischio rispetto a fenomeni quali spopolamento, declino economico, degrado del patrimonio edilizio;

b) hanno la prevalenza dei propri soci residenti nel comune in cui è presente la sede legale e nei comuni contigui oppure nei comuni facenti parte del medesimo ambito territoriale definito a priori; tali limitazioni non si applicano ai soci sovventori;

c) indicano nello statuto l'ambito territoriale di riferimento a cui si rivolgono in modo particolare i benefici sociali derivanti dalle proprie attività;

d) prevedono nello statuto modalità di partecipazione all'assemblea dei soci di soggetti interessati esterni alla cooperativa e appartenenti alla comunità di riferimento;

e) prevedono nello statuto la possibilità di nominare nel consiglio di amministrazione soggetti interessati esterni alla cooperativa e appartenenti alla comunità di riferimento;

f) svolgono una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106 ).

 

     Art. 3. (Albo regionale delle cooperative di comunità)

1. E' istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale delle cooperative di comunità, di seguito denominato Albo, a cui gli enti cooperativi che possiedono i requisiti di cui all'articolo 2 possono iscriversi per ottenere il riconoscimento di cooperativa di comunità.

2. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentita la commissione consiliare competente, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'Albo.

3. La tenuta dell'Albo e tutti gli adempimenti connessi sono di competenza della direzione regionale competente e non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 4. (Interventi a favore delle cooperative di comunità)

1. Al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo delle cooperative di comunità, la Regione può intervenire attraverso:

a) finanziamenti agevolati e contributi in conto capitale specificatamente dedicati alla fase di start-up;

b) meccanismi atti ad agevolare la capitalizzazione da parte dei soci ordinari e dei soci sovventori;

c) incentivi per la creazione di nuova occupazione, anche attraverso meccanismi di sostegno al reddito nella fase di start-up;

d) concessioni a titolo di comodato gratuito di beni immobili, ai sensi del regolamento regionale 6 luglio 2018, n. 6 (Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2015, n. 7 'Disposizioni attuative degli articoli 4 e 5 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 'Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale' relativi all'affidamento in concessione, in locazione o in uso gratuito dei beni immobili demaniali e patrimoniali regionali);

e) altri interventi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.

2. La Giunta regionale stabilisce, con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 2, i criteri e le modalità di erogazione dei benefici di cui al comma 1, comunque denominati, nonché le modalità di presentazione delle domande e i relativi requisiti di ammissibilità.

3. Le cooperative di comunità accedono, altresì, agli incentivi di cui all'articolo 4 della legge regionale 23/2004, secondo le modalità previste dal programma degli interventi di cui all'articolo 6 della medesima legge.

 

     Art. 5. (Monitoraggio)

1. La Giunta regionale presenta annualmente alla commissione consiliare competente una relazione dettagliata che descrive gli interventi attuati ai sensi dell'articolo 4 al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo delle cooperative di comunità, nonché l'entità e i destinatari dei benefici erogati in applicazione della presente legge e che evidenzia la rispondenza degli interventi rispetto alle finalità.

 

     Art. 6. (Norma finanziaria)

1. In fase di prima applicazione, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in euro 30.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si fa fronte con incremento di risorse di pari importo stanziate all'interno della missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 15.03 (Sostegno alla occupazione), titolo 2 (Spese in conto capitale) e pari riduzione delle disponibilità, su ciascuna annualità del triennio 2021-2023, del Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo di cui alla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.