§ 3.3.121 - L.R. 2 agosto 2017, n. 12.
Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 assistenza sociale
Data:02/08/2017
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione)
Art. 2.  (Riordino delle IPAB)
Art. 3.  (Rete dei servizi)
Art. 4.  (IPAB che svolgono attività di erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari)
Art. 5.  (IPAB che svolgono attività non rientranti nella tipologia dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari)
Art. 6.  (Fusione tra IPAB)
Art. 7.  (IPAB inattive)
Art. 8.  (Procedimenti di riordino)
Art. 9.  (Liquidazione delle IPAB in condizioni economiche di grave dissesto)
Art. 10.  (Disciplina dell'azienda)
Art. 11.  (Statuto)
Art. 12.  (Regolamento di organizzazione)
Art. 13.  (Organi dell'azienda)
Art. 14.  (Cause ostative alla nomina e cause di incompatibilità)
Art. 15.  (Decadenza e dimissioni dalla carica)
Art. 16.  (Patrimonio)
Art. 17.  (Decorrenza dei termini nei casi di atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili)
Art. 18.  (Contabilità)
Art. 19.  (Personale)
Art. 20.  (Direttore)
Art. 21.  (Organo di revisione)
Art. 22.  (Deliberazioni dell'azienda)
Art. 23.  (Costituzione di nuova azienda)
Art. 24.  (Trasformazione ed estinzione dell'azienda)
Art. 25.  (Liquidazione delle aziende in condizioni economiche di grave dissesto)
Art. 26.  (Vigilanza)
Art. 27.  (Commissariamento)
Art. 28.  (Disciplina delle persone giuridiche di diritto privato)
Art. 29.  (Controllo e vigilanza)
Art. 30.  (Norme relative al personale)
Art. 31.  (Clausola valutativa)
Art. 32.  (Norma transitoria)
Art. 33.  (Norma finale)
Art. 34.  (Abrogazioni)
Art. 35.  (Clausola di neutralità finanziaria)


§ 3.3.121 - L.R. 2 agosto 2017, n. 12.

Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

(B.U. 4 agosto 2017, n. 31 - S.O. n. 2)

 

Capo I.

OGGETTO E PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Ambito di applicazione)

1. La presente legge detta norme per il riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e per le modalità di estinzione e trasferimento dei beni mobili e immobili, secondo i principi stabiliti dall'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 ).

 

     Art. 2. (Riordino delle IPAB)

1. Le IPAB sono riordinate secondo le seguenti tipologie:

a) aziende pubbliche di servizi alla persona, di seguito denominate aziende, alle quali, nell'ambito dei principi stabiliti ai capi I e II del d.lgs. 207/2001, si applicano le disposizioni di cui al capo III della presente legge;

b) associazioni e fondazioni di diritto privato, alle quali si applicano le disposizioni del codice civile, le disposizioni di attuazione del codice civile medesimo, le disposizioni di cui al capo III del d.lgs. 207/2001 e al capo IV della presente legge.

 

     Art. 3. (Rete dei servizi)

1. Le IPAB riordinate ai sensi dell'articolo 2 e tutti i loro patrimoni e personale sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) nel rispetto delle volontà espresse dai donatori.

2. Le IPAB riordinate ai sensi dell'articolo 2 intervengono nelle fasi consultive e concertative della programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria a livello regionale e locale e concorrono alla progettazione e alla realizzazione dei servizi e degli interventi previsti dalla programmazione stessa.

3. Sull'attuazione del comma 2, la Giunta regionale fornisce annualmente comunicazione alla commissione consiliare competente.

 

Capo II.

MODALITÀ E CRITERI PER IL RIORDINO DELLE IPAB

 

     Art. 4. (IPAB che svolgono attività di erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari)

1. La trasformazione delle IPAB è stabilita sulla base del valore della produzione determinato dalle entrate effettive ordinarie quali risultanti dal titolo I, sezione I del conto consuntivo di cui ai modelli allegati al regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99 (Approvazione dei regolamenti per l'esecuzione della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza).

2. Le IPAB, il cui valore medio della produzione, calcolato con riferimento agli ultimi tre anni di attività, è inferiore ad euro 1.500.000,00 si trasformano in associazioni o fondazioni di diritto privato, nel rispetto delle disposizioni statutarie.

3. Le IPAB, il cui valore medio della produzione, calcolato con riferimento agli ultimi tre anni di attività, é compreso tra euro 1.500.000,00 ed euro 2.000.000,00, scelgono di trasformarsi in associazioni o fondazioni di diritto privato, nel rispetto delle disposizioni statutarie, ovvero in aziende.

4. Le IPAB, il cui valore medio della produzione, calcolato con riferimento agli ultimi tre anni di attività, è superiore a euro 2.000.000,00, si trasformano in aziende.

5. Le IPAB di cui al comma 4, in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale), scelgono se trasformarsi in aziende ovvero in associazioni o in fondazioni di diritto privato, nel rispetto delle disposizioni statutarie.

6. Le IPAB che hanno dato in concessione di servizio l'attività principale si trasformano in associazioni o fondazioni di diritto privato, nel rispetto delle disposizioni statutarie.

7. Le aziende in possesso dei requisiti di cui al d.p.c.m. 16 febbraio 1990, possono, in qualsiasi momento, presentare istanza per il riconoscimento, in via amministrativa, della personalità giuridica di diritto privato.

 

     Art. 5. (IPAB che svolgono attività non rientranti nella tipologia dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari)

1. Le IPAB che svolgono attività non rientranti nella tipologia dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari si trasformano, secondo quanto previsto dall'articolo 4, in associazioni o fondazioni di diritto privato o in aziende, nel rispetto delle disposizioni statutarie.

 

     Art. 6. (Fusione tra IPAB)

1. Le IPAB aventi sede legale nel medesimo distretto di coesione sociale e medesimi fini socio-assistenziali o socio-sanitari o statutari, come individuato con deliberazione della Giunta regionale, o in distretti confinanti possono fondersi tra di loro.
2. Nel rispetto del limite territoriale definito al comma 1, la fusione è altresì consentita per il raggiungimento dei requisiti previsti dalla presente legge per la trasformazione in azienda se sussistono requisiti socio-assistenziali o socio-sanitari o statutari comuni.

3. E' vietata la fusione tra IPAB aventi sede legale in regioni diverse.

 

     Art. 7. (IPAB inattive)

1. Le IPAB che, all'entrata in vigore della presente legge, risultano inattive nel campo sociale da almeno due anni o per le quali risultano esaurite o non più conseguibili le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti sono estinte con deliberazione della Giunta regionale, previa consultazione del comune in cui hanno sede legale, anche previa nomina di un commissario, se necessario.

2. La procedura di estinzione di cui al comma 1 può essere promossa anche dal comune in cui ha sede legale l'IPAB.

3. La deliberazione di estinzione dispone il trasferimento del patrimonio, ove esistente, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle disposizioni testamentarie del fondatore, oppure, in mancanza di disposizioni specifiche, prioritariamente in favore del comune dove ha sede legale l'IPAB, oppure, in subordine, in favore delle aziende o dei comuni insistenti nel distretto di coesione sociale ove ha sede legale l'IPAB, oppure, da ultimo, in favore di enti pubblici che operano, a vario titolo, nel settore socio-assistenziale. Esperite senza esito le opzioni precedenti, si procede ad individuare un ente privato operante nel settore socio-assistenziale, previa procedura ad evidenza pubblica.

4. Qualora il trasferimento del patrimonio sia stato disposto in favore del comune dove ha sede legale l'IPAB, degli eventuali introiti derivanti da tale procedura beneficerà l'Ente Gestore dei servizi sociali territorialmente competente.

5. La deliberazione di estinzione di cui al comma 3 costituisce titolo per la trascrizione e la voltura catastale dei beni a favore dell'ente destinatario degli stessi.

6. La deliberazione di estinzione dispone altresì l'assegnazione del personale dipendente agli enti di cui al comma 3 .

7. Il patrimonio viene trasferito con il vincolo di destinazione delle risorse a servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari, anche nel caso di successiva trasformazione dell'ente destinatario [1].

8. Gli enti a cui viene trasferito il patrimonio e il personale subentrano nella titolarità di tutti i rapporti giuridici preesistenti all'atto di estinzione.

 

     Art. 8. (Procedimenti di riordino)

1. La Giunta regionale definisce, previo parere della commissione consiliare competente, entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, le modalità ed i termini per i procedimenti di riordino delle IPAB e per i procedimenti di fusione, nonché i criteri per l'individuazione dell'ente destinatario di cui all'articolo 7, comma 3 .

2. La trasformazione delle IPAB in aziende è deliberata dalla Giunta regionale unitamente all'approvazione dello statuto .

3. La trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato è disposta, unitamente all'approvazione dell ostatuto, dalla struttura regionale competente per materia.

4. Le IPAB che, ai sensi dell'articolo 4, commi 3, 4 e 5, si trasformano in aziende, presentano l'istanza di trasformazione, corredata dalla proposta di statuto, entro un anno dalla data di entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 .

5. Le IPAB che, ai sensi dell'articolo 4, commi 2, 3 e 5, si trasformano in associazioni o fondazioni di diritto privato presentano l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, corredata dalla proposta di statuto, entro un anno dalla data di entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 .

6. Le IPAB di cui all'articolo 4, commi 3 e 5 informano il comune nel quale hanno la sede legale in merito all'istanza di riordino che intendono presentare alla Regione. Tale comunicazione è allegata all'istanza medesima. La Regione consulta il comune stesso nell'ambito dei procedimenti di riordino di cui al presente articolo.

7. Le IPAB che intendono fondersi ai sensi dell'articolo 6 presentano l'istanza di fusione, corredata dalla proposta di statuto, entro un anno dalla data di entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 . L'IPAB derivante dalla fusione presenta, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 4, l'istanza di trasformazione in azienda o di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, corredata dalla relativa proposta di statuto, entro un anno dalla data di entrata in vigore della deliberazione di Giunta regionale che approva la fusione.

8. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 4, 5 e 7, la Giunta regionale nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

 

     Art. 9. (Liquidazione delle IPAB in condizioni economiche di grave dissesto)

1. Nel caso di IPAB che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto, la Giunta regionale, su richiesta dell'IPAB medesima o d'ufficio o su segnalazione da parte del comune o dei comuni insistenti nel distretto di coesione sociale ove ha sede legale l'IPAB, dispone la messa in liquidazione dell'ente, nominando contestualmente un commissario liquidatore per accertare la cessazione dell'attività e procedere alle relative operazioni. Al personale in servizio si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

2. Nei casi di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili ed in relazione alle competenze regionali, le norme procedimentali e di esecuzione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale).

3. Il commissario, chiusa la liquidazione, rimette gli atti alla Giunta regionale che dispone l'estinzione dell'IPAB e la devoluzione del patrimonio, che eventualmente residui, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle disposizioni testamentarie del fondatore, oppure, in mancanza di disposizioni specifiche, prioritariamente in favore del comune dove ha sede legale l'IPAB, oppure, in subordine, in favore delle aziende o dei comuni insistenti nel distretto di coesione sociale ove ha sede legale l'IPAB, oppure, da ultimo, in favore di enti pubblici che operano, a vario titolo, nel settore socio-assistenziale. Esperite senza esito le opzioni precedenti, si procede ad individuare un ente privato operante nel settore socio-assistenziale, previa procedura ad evidenza pubblica.

 

Capo III.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

 

     Art. 10. (Disciplina dell'azienda)

1. L'azienda:

a) non ha fini di lucro;

b) ha personalità giuridica di diritto pubblico;

c) dispone di autonomia statutaria, patrimoniale, finanziaria, contabile, gestionale e tecnica;

d) opera con criteri imprenditoriali;

e) informa la propria attività di gestione a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, in questi compresi i trasferimenti.

2. All'azienda si applicano i principi relativi alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione.

3. Lo statuto disciplina le modalità di nomina degli organi di governo e di direzione e i loro poteri, nel rispetto delle disposizioni del presente capo.

4. Nell'ambito della propria autonomia, l'azienda può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali.

 

     Art. 11. (Statuto)

1. L'azienda adotta un proprio statuto che stabilisce:

a) gli scopi istituzionali e le norme fondamentali per l'attività e l'organizzazione dell'azienda stessa;

b) la composizione e le attribuzioni degli organi di governo;

c) le modalità di nomina del presidente e del consiglio di amministrazione, ferma restando la nomina di almeno un componente in capo al comune in cui ha sede legale l'azienda, la durata del mandato, le funzioni e le modalità deliberative degli organi di governo dell'azienda e le funzioni dell'organo di gestione;

d) la composizione e la nomina dell'organo di revisione;

e) i criteri per la nomina del direttore.

 

     Art. 12. (Regolamento di organizzazione)

1. L'azienda adotta, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 207/2001 ed entro novanta giorni dall'insediamento del consiglio di amministrazione, un apposito regolamento di organizzazione che definisce:

a) la struttura organizzativa;

b) le modalità di governo e di gestione;

c) il compenso spettante al direttore;

d) ogni altra funzione organizzativa.

2. Il compenso di cui al comma 1, lettera c) è definito tenendo conto dei criteri omogenei e dei tetti massimi stabiliti dalla Giunta regionale.

3. L'azienda si dota degli strumenti di controllo atti a garantire regolarità e correttezza amministrativa e contabile, a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, la valutazione della dirigenza e la valutazione e il controllo strategico di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

3 bis. Le aziende per le quali la trasformazione da IPAB è avvenuta nel 2019 e i cui consigli di amministrazione si sono insediati legittimamente entro la data del 31 marzo 2020, possono procedere all'adozione del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 12, comma 1, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, entro il 30 settembre 2020 [2].

3 ter. Le aziende per le quali la trasformazione da IPAB è avvenuta nel 2019 e i cui consigli di amministrazione si sono insediati legittimamente dopo il 31 marzo 2020, possono procedere all'adozione del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 12, comma 1, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, entro 150 giorni dall'insediamento [3].

 

     Art. 13. (Organi dell'azienda)

1. Sono organi dell'azienda il presidente del consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione e l'assemblea dei soci, quando prevista dallo statuto dell'IPAB.

2. Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'azienda;

b) convoca e presiede le sedute del consiglio di amministrazione e stabilisce l'ordine del giorno dei lavori del consiglio;

c) esercita le ulteriori funzioni attribuite dallo statuto .

3. Il consiglio di amministrazione:

a) esercita le funzioni attribuite dallo statuto ;

b) esercita le funzioni stabilite all'articolo 8, comma 2 del d.lgs. 207/2001, qualora non attribuite dallo statuto all'assemblea ove prevista;

c) esercita le funzioni non attribuite dalla legge ad altri organi.

4. I componenti del consiglio di amministrazione restano in carica per non più di due mandati consecutivi.

5. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è costituito da un numero non superiore a cinque componenti.

6. L'assemblea dei soci, ove prevista, esercita le funzioni attribuite dallo statuto .

7. Ai componenti degli organi dell'azienda si applicano le disposizioni di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

 

     Art. 14. (Cause ostative alla nomina e cause di incompatibilità)

1. Ferme restando le cause di inconferibilità disciplinate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190 ), non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo;

b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

c) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;

d) coloro che sono stati dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti o responsabili delle irregolarità che hanno cagionato il diniego di approvazione dei conti resi e non hanno riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;

e) chi ha lite pendente con l'azienda o ha debiti liquidi verso essa ed è in mora di pagamento, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda.

2. Ferme restando le cause di incompatibilità disciplinate dal d.lgs. 39/2013, la carica di presidente o di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con la carica di:

a) componente della giunta o del consiglio regionale; componente della giunta o del consiglio provinciale; sindaco, assessore e consigliere comunale o metropolitano di comuni o della città metropolitana appartenenti all'ambito territoriale dell'ente gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali ove insiste l'azienda; amministratore dell'ente gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali del territorio ove insiste l'azienda;

b) dirigente e funzionario regionale con funzioni di vigilanza; direttore generale, amministrativo e sanitario dell'azienda sanitaria locale (ASL) di riferimento; dirigente dell'ente gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali; dipendente con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con l'azienda;

c) amministratore e dirigente di enti o organismi con cui sussistono rapporti economici o di consulenza e di strutture che svolgono attività concorrenziale con la stessa.

3. Non possono appartenere contemporaneamente allo stesso consiglio di amministrazione i congiunti e gli affini entro il quarto grado.

4. I consiglieri non possono prendere parte ai punti all'ordine del giorno in cui si discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali hanno interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado.

 

     Art. 15. (Decadenza e dimissioni dalla carica)

1. La nomina a membri del consiglio di amministrazione di soggetti nei cui confronti sussiste una causa di inconferibilità, ai sensi del d.lgs. 39/2013, è nulla.

2. Il presidente ed i membri del consiglio di amministrazione nei cui confronti sussiste una causa di incompatibilità decadono dalla carica se, previa contestazione ed entro quindici giorni, non la rimuovono o non ne dimostrano l'insussistenza.

3. Le dimissioni dei consiglieri sono immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

4. Le dimissioni contestuali dalla carica, ovvero rese con atti separati ma presentate contestualmente, da parte della maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione comportano la decadenza dell'organo amministrativo ed acquisiscono efficacia con l'insediamento del commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 27, comma 1 .

5. I consiglieri deceduti o dichiarati decaduti o dimissionari sono surrogati a norma di statuto ; i consiglieri nominati in surrogazione restano in carica fino alla scadenza naturale del consiglio di amministrazione.

6. I componenti del consiglio di amministrazione operano senza vincolo di mandato e possono essere revocati, anche singolarmente, dal soggetto competente alle funzioni di controllo, anche su indicazione del soggetto competente alle nomine, in caso di comportamenti e situazioni in contrasto con la normativa vigente.

 

     Art. 16. (Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'azienda è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essa appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.

2. All'atto della trasformazione, le IPAB provvedono a redigere un nuovo inventario dei beni immobili e mobili, segnalando alla struttura regionale competente per materia gli immobili di valore storico e monumentale e i mobili aventi particolare pregio artistico per i quali si rendono necessari interventi di risanamento strutturale o di restauro.

3. I beni mobili ed immobili che le aziende destinano ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile delle stesse, soggetto alla disciplina dell'articolo 828, comma 2 del codice civile . Il vincolo dell'indisponibilità dei beni va a gravare:

a) in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione;

b) in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili.

4. I beni immobili e mobili sostituiti ai sensi del comma 3, lettere a) e b) entrano automaticamente a fare parte del patrimonio disponibile.

5. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono comunicati alla struttura regionale competente per materia, che può richiedere chiarimenti, limitatamente ai casi in cui non è contestualmente documentato il reinvestimento dei relativi proventi, entro il termine di sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione.

6. In caso di richiesta di chiarimenti da parte della struttura regionale competente, la sospensione dell'efficacia degli atti è prorogata fino al trentesimo giorno successivo alla ricezione, da parte della Regione, dei chiarimenti richiesti.

7. Gli atti di trasferimento non acquistano efficacia se la struttura regionale si oppone in quanto risultano gravemente pregiudizievoli per le attività istituzionali dell'azienda. In tale caso, il responsabile della struttura regionale medesima adotta un provvedimento motivato entro il termine di cui ai commi 5 e 6.

8. E' soggetta alla procedura di cui ai commi 5, 6 e 7 la costituzione di associazioni o fondazioni che impegnino l'azienda con il proprio patrimonio immobiliare e mobiliare, o la partecipazione alle stesse.

9. La gestione del patrimonio disponibile dell'azienda si esercita nella sfera di autonomia garantita dall'articolo 10 e si ispira ai seguenti principi:

a) conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria con particolare riguardo ai beni di valore storico e monumentale;

b) valorizzazione, al fine dell'incremento della redditività e della resa economica annua, del patrimonio immobiliare;

c) conservazione, manutenzione, ristrutturazione ed adeguamento del patrimonio immobiliare.

10. I trasferimenti di beni a favore delle aziende da parte dello Stato e di altri enti pubblici, in virtù di leggi e provvedimenti amministrativi, sono esenti, ai sensi dell'articolo 13, comma 5 del d.lgs. 207/2001, da ogni onere relativo ad imposte e tasse, ove i beni siano destinati all'espletamento di pubblici servizi.

11. La Regione svolge la funzione di vigilanza sul corretto utilizzo del patrimonio.

 

     Art. 17. (Decorrenza dei termini nei casi di atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili)

1. Nei casi di cui all'articolo 16, comma 5, decorsi i termini ivi previsti, gli atti acquistano efficacia.

 

     Art. 18. (Contabilità)

1. L'esercizio finanziario dell'azienda inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno stesso.

2. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 207/2001, definisce, con propria deliberazione, i criteri generali in materia di contabilità delle aziende, nonché i criteri per la redazione del bilancio annuale e pluriennale di previsione e del bilancio consuntivo di esercizio, anche al fine di effettuare rilevazioni comparative dei costi e dei risultati della gestione delle medesime.

3. Alle aziende si applicano, in quanto compatibili, i principi contabili disciplinati dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).

 

     Art. 19. (Personale)

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'azienda ha natura privatistica ed è disciplinato nei modi previsti dall'articolo 11 del d.lgs. 207/2001, secondo le previsioni normative di cui al d.lgs. 165/2001.

2. Il regolamento di organizzazione dell'azienda, di cui all'articolo 12, definisce i requisiti per il reperimento del personale dipendente, nonché i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni dello stesso, nel pieno rispetto delle norme legislative esistenti in materia di lavoro. In attesa dell'istituzione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva, previsto dall'articolo 11 del d.lgs. 207/2001, continuano ad applicarsi le disposizioni dei contratti nazionali collettivi in vigore all'atto della trasformazione in azienda.

 

     Art. 20. (Direttore)

1. La gestione dell'azienda e la sua attività amministrativa sono affidate ad un direttore nominato, sulla base dei criteri definiti dallo statuto, dal consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato in relazione alle caratteristiche ed all'esperienza professionale e tecnica del prescelto.

2. Il direttore deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

3. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato di durata determinata e comunque non superiore a quella del consiglio di amministrazione che lo ha nominato. In ogni caso il contratto scade con la decadenza, per qualsiasi causa, del consiglio di amministrazione.

4. La carica di direttore è incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente o autonomo, fatto salvo analogo incarico presso altre aziende.

 

     Art. 21. (Organo di revisione)

1. Lo statuto prevede un apposito organo di revisione ovvero l'affidamento dei compiti di revisione a società specializzate.

2. L'organo di revisione dura in carica quanto il consiglio di amministrazione che lo ha nominato.

3. Ai revisori si applicano le ipotesi di incompatibilità previste dall'articolo 2399, comma 1 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti del consiglio di amministrazione dell'azienda.

4. L'incarico di revisore non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'azienda e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal direttore, dai dipendenti dell'azienda e dai dipendenti della Regione con funzioni di vigilanza.

5. I componenti dell'organo di revisione non possono assumere incarichi o consulenze presso l'azienda o presso organismi dipendenti dalla stessa.

6. L'organo di revisione è costituito da un numero non superiore a tre componenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 78/2010 .

 

     Art. 22. (Deliberazioni dell'azienda)

1. Le deliberazioni dell'azienda sono pubblicate mediante affissione nel proprio albo pretorio per 10 dieci giorni consecutivi e sono immediatamente esecutive, ad esclusione degli atti previsti all'articolo 16, commi 5 e 8 [4].

2. Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti del consiglio di amministrazione e la maggioranza dei voti degli intervenuti. A parità di voti la proposta si intende respinta.

3. L'azienda adotta lo statuto e le relative modifiche, nonché le deliberazioni relative alle fusioni, all'estinzione, all'eventuale costituzione e riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato. Tali deliberazioni sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale [5].

 

     Art. 23. (Costituzione di nuova azienda)

1. L'azienda può essere costituita anche in seguito ad atti di liberalità o disposizioni testamentarie.

2. La costituzione in azienda può essere richiesta, anche congiuntamente, tramite fusione da enti con personalità giuridica privata. In caso di fusione, lo statuto dell'azienda tiene conto, per quanto attuabili, delle finalità disciplinate dagli originari statuti e delle tavole di fondazione.

 

     Art. 24. (Trasformazione ed estinzione dell'azienda)

1. Le aziende alle quali per un triennio vengono a mancare i requisiti di cui all'articolo 4, commi 3, 4 e 5 si trasformano in associazioni o fondazioni di diritto privato.

2. Sono estinte le aziende alle quali è venuto a mancare il fine, o per le quali non sussistono più le condizioni economico-finanziarie necessarie per la prosecuzione dell'attività istituzionale o per la trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato.

3. Per l'estinzione dell'azienda si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 .

 

     Art. 25. (Liquidazione delle aziende in condizioni economiche di grave dissesto) [6]

1. Per la liquidazione e l'estinzione delle aziende che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9.

 

     Art. 26. (Vigilanza)

1. La struttura regionale competente per materia esercita, sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, le funzioni di vigilanza sugli organi delle aziende, ivi compresa la dichiarazione di decadenza dei membri dei consigli di amministrazione nei casi previsti dalla legge, nonché la vigilanza amministrativa sull'attività delle stesse.

 

     Art. 27. (Commissariamento)

1. La Giunta regionale dispone lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la contestuale nomina di un commissario straordinario, che assume la gestione dell'azienda, in caso di dimissioni contestuali dalla carica, ovvero rese con atti separati ma presentate contestualmente, da parte della maggioranza dei consiglieri.

2. La Giunta regionale dispone lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la contestuale nomina di un commissario straordinario nei casi di gravi violazioni di legge, dello statuto o del regolamento di organizzazione, di riscontrata impossibilità al funzionamento, di gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale, nonché nelle situazioni di irregolare costituzione del consiglio di amministrazione medesimo.

3. Il consiglio di amministrazione dimissionario o sciolto resta in carica fino all'insediamento del commissario straordinario per l'ordinaria amministrazione e per l'adozione degli atti indifferibili e urgenti.

4. Al commissario straordinario competono l'ordinaria amministrazione dell'azienda, nonché i compiti che gli vengono assegnati nel provvedimento di nomina.

5. Al commissario straordinario spetta un compenso, a carico del bilancio dell'azienda, determinato nel provvedimento di nomina in base ai criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

 

Capo IV.

PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO

 

     Art. 28. (Disciplina delle persone giuridiche di diritto privato)

1. Le associazioni e le fondazioni di diritto privato risultanti dalla trasformazione delle IPAB:

a) sono persone giuridiche di diritto privato senza fine di lucro;

b) sono dotate di piena autonomia statutaria e gestionale;

c) perseguono scopi di utilità sociale, utilizzando tutte le modalità consentite dalla propria natura giuridica.

2. Per quanto non espressamente previsto al presente capo, trovano applicazione le disposizioni di cui al capo III del d.lgs. 207/2001 e della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale) e correlati decreti attuativi.

 

     Art. 29. (Controllo e vigilanza)

1. La struttura regionale competente per materia approva gli statuti e le relative modifiche, le fusioni, le trasformazioni e le estinzioni delle associazioni e fondazioni di diritto privato derivanti dalla trasformazione delle IPAB, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto 'n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ') e dalle norme regionali attuative.

2. Gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali su beni delle persone giuridiche di diritto privato, originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione delle istituzioni alla realizzazione delle finalità istituzionali, sono inviati alla struttura regionale competente per materia, la quale, ove ravvisi dei contrasti tra gli stessi e l'atto costitutivo o lo statuto, li invia al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione di cui all'articolo 23 del codice civile .

 

     Art. 30. (Norme relative al personale)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, i dipendenti che continuano a prestare servizio presso l'ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica hanno facoltà di conservare, a domanda e previa adeguata informativa da parte dell'ente medesimo, il regime pensionistico obbligatorio ed il trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente degli enti locali.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata all'ente previdenziale, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di trasformazione della natura giuridica dell'ente.

3. Ai dipendenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, per un periodo di tempo congruo e comunque non inferiore a dodici mesi dalla data di trasformazione della natura giuridica dell'ente, da definirsi in sede di contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le disposizioni di cui al d.lgs. 165/2001 e dei contratti nazionali collettivi in vigore all'atto della trasformazione stessa. I dipendenti possono presentare domanda di trasferimento ai comuni e alle aziende del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 30, comma 1 del d.lgs. 165/2001, che deve essere valutata con criterio di priorità.

4. Le norme di cui al comma 3 si applicano anche ai dipendenti di cui all'articolo 19 .

 

Capo V.

CLAUSOLA VALUTATIVA

 

     Art. 31. (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e del processo di implementazione del riordino delle IPAB.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità annuale, fino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 8, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche una relazione che contiene un quadro dello stato del valore della produzione delle IPAB, come ripartito all'articolo 4 e una descrizione delle fasi e dello stato di avanzamento complessivo del procedimento di riordino, comprese le eventuali criticità emerse.

3. Decorsi due anni dall'adozione della deliberazione di cui all'articolo 8 e con periodicità biennale, le relazioni documentano inoltre:

a) un quadro del procedimento di trasformazione delle IPAB e della consistenza delle varie tipologie previste all'articolo 2, conseguenti al processo di riordino;

b) i casi di fusione tra IPAB, ai sensi dell'articolo 6 ;

c) una sintesi delle ipotesi di trasformazione, liquidazione ed estinzione delle IPAB, delle aziende e dei soggetti di diritto privato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) .

4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3.

 

Capo VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E ABROGATIVE

 

     Art. 32. (Norma transitoria)

1. Le IPAB, sino alla loro trasformazione in aziende o in persone giuridiche di diritto privato, continuano ad essere disciplinate:

a) dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) e dai relativi provvedimenti di attuazione, qualora non siano in contrasto con i principi della presente legge, come previsto dall'articolo 21 del d.lgs. 207/2001 ;

b) dalla legge regionale 19 marzo 1991, n. 10 (Norme in materia di riconoscimento in via amministrativa della personalità giuridica di diritto privato delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 'II.PP.A.B.').

2. I consigli di amministrazione delle IPAB, regolarmente in carica all'entrata in vigore della presente legge, ovvero i commissari straordinari, salvo nel caso in cui il mandato sia stato previamente portato a compimento, restano in carica fino al 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la trasformazione in aziende o in persone giuridiche di diritto privato.

2 bis. Gli organi amministrativi degli enti derivanti dal riordino a far data dall'entrata in vigore del presente comma possono decidere di insediarsi, sulla base delle nuove disposizioni statutarie ed in deroga a quanto stabilito dal comma 2, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei componenti l'organo amministrativo entro trenta giorni dalla trasformazione. Tale ultima deliberazione è tempestivamente comunicata alla struttura regionale competente [7].

3. Le disposizioni contabili previste dalla presente legge si applica dall'anno finanziario successivo a quello in cui è avvenuta la trasformazione in azienda.

3 bis. In deroga ai termini di cui al comma 3, le aziende, la cui trasformazione da IPAB avviene dall'entrata in vigore del presente comma sino alla data del 31 dicembre 2020, adottano le disposizioni contabili previste dalla legge medesima entro il 1° gennaio 2022 [8].

 

     Art. 33. (Norma finale)

1. Le aziende e le associazioni o fondazioni di diritto privato, originate dal riordino delle IPAB, conservano i diritti e gli obblighi anteriori alla loro trasformazione e subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle IPAB dalle quali derivano.
2. L'attuazione del riordino non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale dipendente conserva i diritti derivanti dall'anzianità complessiva maturata all'atto del riordino.

3. Eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza.

 

     Art. 34. (Abrogazioni)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 19 marzo 1991, n. 10 (Norme in materia di riconoscimento in via amministrativa della personalità giuridica di diritto privato delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 'II.PP.A.B. ');

b) la legge regionale 19 marzo 1991, n. 11 (Adeguamento delle norme in materia di riconoscimento in via amministrativa della personalità giuridica di diritto privato delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza alle direttive contenute nel D.P.C.M. 16 febbraio 1990 );

c) l'articolo 1 della legge regionale 29 luglio 2016, n. 16 (Disposizioni di riordino e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché norme di prima attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 'Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56').

 

     Art. 35. (Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.


[1] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 9 luglio 2020, n. 15.

[2] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 28 aprile 2020, n. 10.

[3] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 28 aprile 2020, n. 10.

[4] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 9 luglio 2020, n. 15.

[5] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 9 luglio 2020, n. 15.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 9 luglio 2020, n. 15.

[7] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 9 luglio 2020, n. 15.

[8] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 9 luglio 2020, n. 15.