§ 2.8.10 - Legge regionale 22 aprile 1980, n. 22. - Partecipazione della
Regione Piemonte alla Società aeroporto di Cerrione "S.A.C.E.".


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 enti strumentali
Data:22/04/1980
Numero:22


Sommario
Art. 1.      In ottemperanza al Piano Regionale dei Trasporti la Regione Piemonte assume una partecipazione azionaria nella Società per Azioni «Aeroporto di Cerrione» (S.A.C.E.) in considerazione [...]
Art. 2.      la Giunta regionale è autorizzata a compiere tutte le operazioni occorrenti per consentire alla Regione l'acquisizione al proprio patrimonio di azioni della S.p.A. «S.A.C.E.» per un valore [...]
Art. 3.      I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della S.p.A. la cui nomina sarà riservata alla Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 2458 e 2459 del C.C., saranno designati [...]
Art. 4.      All'onere di cui al precedente articolo 2, primo comma, si provvede mediante una riduzione di 128 milioni, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo n. 5700 [...]


§ 2.8.10 - Legge regionale 22 aprile 1980, n. 22. - Partecipazione della

Regione Piemonte alla Società aeroporto di Cerrione "S.A.C.E.".

(B.U. 30 aprile 1980 n. 18).

 

Art. 1.

     In ottemperanza al Piano Regionale dei Trasporti la Regione Piemonte assume una partecipazione azionaria nella Società per Azioni «Aeroporto di Cerrione» (S.A.C.E.) in considerazione dell'esigenza di:

     a) consentire il mantenimento in essere degli attuali impianti;

     b) coordinare e sviluppare l'attività aeronautica più direttamente connessa con la formazione professionale, i settori del turismo, della protezione ambientale, del lavoro agricolo;

     c) coordinare ed indirizzare attraverso gli organi e gli strumenti della pianificazione territoriale, l'attività urbanistica degli Enti locali contermini per la salvaguardia delle aree più direttamente interessate dall'attività aerea, nonché per la tutela dell'ambiente naturale.

 

     Art. 2.

     la Giunta regionale è autorizzata a compiere tutte le operazioni occorrenti per consentire alla Regione l'acquisizione al proprio patrimonio di azioni della S.p.A. «S.A.C.E.» per un valore complessivo nominale di 128 milioni di lire.

     La Giunta regionale è altresì autorizzata a prestare fidejussioni alla Società per le eventuali necessità di finanziamenti destinati ad investimenti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio che saranno stabiliti con apposite leggi regionali.

 

     Art. 3.

     I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della S.p.A. la cui nomina sarà riservata alla Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 2458 e 2459 del C.C., saranno designati dal Consiglio regionale, assicurando la rappresentanza della minoranza.

     I Consiglieri di Amministrazione come sopra nominati sono vincolati nell'esercizio del mandato, alla osservanza degli indirizzi e delle direttive impartite dai competenti organi della Regione.

 

     Art. 4.

     All'onere di cui al precedente articolo 2, primo comma, si provvede mediante una riduzione di 128 milioni, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo n. 5700 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: «Oneri relativi alla sottoscrizione di quote di capitale azionario della S.p.A. S.A.C.E.» e con lo stanziamento di 128 milioni in termini di competenza e di cassa.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.