Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.3 assistenza sociale |
Data: | 28/10/2022 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. Finalità e principi generali. |
Art. 2. Prevenzione degli allontanamenti. |
Art. 3. Diritto del minore alla propria famiglia d'origine. |
Art. 4. Azioni. |
Art. 5. Impossibilità di allontanamento del minore per indigenza del nucleo familiare di origine. |
Art. 6. Interventi di sostegno alla famiglia. |
Art. 7. Interventi multidisciplinari di valutazione delle situazioni di disagio familiare. |
Art. 8. Interventi di assistenza e mediazione familiare. |
Art. 9. Criteri per l'affidamento familiare. |
Art. 10. Strutture residenziali e semiresidenziali per minori. |
Art. 11. Piano triennale regionale degli interventi per l'infanzia e l'adolescenza. |
Art. 12. Osservatorio sull'allontanamento dei minori. |
Art. 13. Adempimenti amministrativi. |
Art. 14. Monitoraggio. |
Art. 15. Norma finanziaria. |
§ 3.3.130 - L.R. 28 ottobre 2022, n. 17.
Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti dal nucleo familiare d'origine.
(B.U. 3 novembre 2022, n. 44 - S.O. n. 2)
Art. 1. Finalità e principi generali.
1. La Regione, con la presente legge, tutela il diritto del minore a crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, della
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della
3. La persona minore di età, in considerazione della sua fase di sviluppo cognitivo, deve essere ascoltata con riferimento agli interventi pianificati e proposti dai servizi sociali e sanitari rispetto alla sua tutela e alla sua crescita, in quanto ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione in modo consono alle sue capacità, per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà.
4. Per minore si intende, ai sensi della
5. Per genitori si intendono gli esercenti la responsabilità genitoriale.
Art. 2. Prevenzione degli allontanamenti.
1. Nella Regione l'allontanamento di un minore dal nucleo familiare di origine per cause di fragilità o inadeguatezza genitoriale può essere praticato solo successivamente all'attuazione di un progetto educativo familiare (PEF) pertinente e dettagliato, costruito con la famiglia, contenente obiettivi di cambiamento e miglioramento delle relazioni familiari possibili e verificabili, che abbia almeno la durata semestrale, e comprenda interventi di recupero della capacità genitoriale della famiglia, la rimozione delle cause che impediscono l'esercizio della sua funzione educativa e di cura e il sostegno alla famiglia nella comunità locale.
2. I servizi che concorrono alla definizione e stesura del PEF devono mettere in atto tutte le azioni e strategie necessarie per assicurare la costante condivisione con le famiglie delle finalità, obiettivi, azioni e risultati attesi in esso contenute. In coerenza con questo percorso, alla famiglia è proposto di sottoscrivere il PEF già nella fase iniziale, come pure per tutti i progressivi e successivi aggiornamenti. Analogamente, il percorso coinvolge gli stessi minori interessati, per addivenire, compatibilmente con l'età e lo sviluppo cognitivo, alla sottoscrizione del PEF.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 403 del codice civile e dall'articolo 2, comma 3, della
4. Finalità di tali interventi è il sostegno alla famiglia di origine affinché questa, anche con il supporto della rete parentale e degli enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie, riesca ad esprimere appieno le proprie risorse potenziali, assicurando un ambiente idoneo a consentire la crescita armonica del minore nella propria famiglia.
5. Particolare attenzione va posta nei confronti dei minori con disabilità o con disturbi del comportamento, al loro diritto di fruizione delle cure sanitarie e di partecipazione alla vita scolastica generale e al particolare bisogno di sostegno delle loro famiglie.
Art. 3. Diritto del minore alla propria famiglia d'origine.
1. Per evitare l'allontanamento dei minori dalla famiglia e dal contesto familiare, al fine di consentire alle famiglie di origine di esprimere appieno le proprie risorse e potenzialità e di assicurare un ambiente idoneo alla crescita del minore, con la presente legge la Regione promuove politiche finalizzate a:
a) prevenire l'allontanamento realizzando interventi di sostegno alla genitorialità;
b) coinvolgere le reti familiari fino al quarto grado di parentela;
c) potenziare, nelle situazioni in cui non è possibile ricorrere agli interventi di cui alle lettere a) e b), i progetti di affido flessibili e modulabili sulle necessità delle famiglie d'origine, per il rafforzamento delle capacità educative esistenti e le possibilità di collaborazione delle famiglie al PEF;
d) realizzare, nelle situazioni in cui non sia possibile ricorrere agli interventi di cui alle lettere a) e b), l'affidamento familiare, a partire da quello consensuale, attivato dai servizi socio-sanitari d'intesa con la famiglia d'origine;
e) contenere gli inserimenti in struttura;
f) superare l'inserimento in struttura residenziale dei minori della fascia 0/5 anni, in linea con la normativa regionale vigente;
g) progettare azioni innovative nel settore dell'accoglienza familiare e della vicinanza solidale;
h) contenere i periodi di inserimento in struttura, sempre nell'esclusivo superiore interesse dei minori accolti;
i) far rientrare del minore nella famiglia di origine, garantito in tempi il più possibile brevi nel rispetto del principio di continuità dei rapporti familiari o parentali.
Art. 4. Azioni.
1. La Regione definisce le modalità organizzative per attuare prioritariamente il diritto dei minori di crescere ed essere educati nell'ambito della propria famiglia d'origine e, per i casi in cui questa non sia in grado di provvedere alla sua crescita ed educazione, predispone le misure organizzative dei servizi di affidamento familiare attraverso propri atti di programmazione e delle risorse finanziarie disponibili.
2. La Regione, attraverso il sistema dei servizi sociali di cui alla
a) sostenere con gli interventi di cui alla presente legge i nuclei familiari a rischio al fine di prevenire l'allontanamento e di consentire al minore di essere educato nella propria famiglia;
b) promuovere protocolli di intesa, senza oneri a carico della Regione, tra enti locali, istituzioni ed ogni altro soggetto, operante nella mediazione familiare, operanti nella tutela dei minori e delle famiglie, diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza in modo omogeneo sul territorio regionale;
c) destinare una quota non inferiore ad euro 20.000.000,00 delle risorse del sistema integrato dei servizi sociali e delle politiche familiari per sostenere le azioni di prevenzione all'allontanamento di cui alla presente legge;
d) promuovere in via prioritaria lo strumento dell'affidamento familiare, diurno o residenziale, quando la famiglia di origine e i parenti fino al quarto grado non sono in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore;
e) mantenere i rapporti con le autorità giudiziarie competenti, ai fini di promuovere adeguate modalità di raccordo con il sistema regionale dei servizi;
f) promuovere iniziative di formazione, aggiornamento e consulenza per gli operatori coinvolti a vario titolo nella cura e tutela dei minori e delle famiglie;
g) programmare cicli di formazione periodica che coinvolgono le famiglie affidatarie e le famiglie d'origine, anche sulle specificità interculturali, nonché tutti coloro che, oltre ai servizi, possono monitorare le condizioni di crescita del minore, accompagnare, orientare ed eventualmente segnalare le situazioni di pregiudizio;
h) prevedere un adeguamento e costante aggiornamento delle linee guida regionali in materia di affidamento familiare, che comprendono strumenti e metodi di progettazione congiunta, monitoraggio e verifica periodica fra gli operatori socio-sanitari coinvolti nel progetto, le famiglie ed il minore, prevedendo anche l'opportunità di incontri tra famiglia d'origine e famiglia affidataria.
Art. 5. Impossibilità di allontanamento del minore per indigenza del nucleo familiare di origine.
1. Le condizioni di indigenza e le condizioni ad esse collegate dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere motivo di allontanamento del minore dalla propria famiglia così come previsto dall'articolo 1, comma 2, della
2. A tutela del diritto del minore a crescere nella propria famiglia, sono disposti interventi di sostegno e di aiuto di tipo economico, domiciliare, educativo a favore della famiglia di origine del minore, con un impegno economico almeno pari al contributo all'affido eventualmente erogabile.
3. Il progetto educativo familiare di cui all'articolo 2 deve espressamente prevedere misure di sostegno economico alla famiglia e interventi a supporto della genitorialità, con una particolare attenzione ai nuclei nei quali sono presenti minori di età compresa tra zero e tre anni in coerenza con quanto definito dal
4. Nei casi previsti dal comma 3 sono individuati quali strumenti per la definizione del progetto educativo familiare le "Linee guida per la valutazione multidimensionale", come approvate dalla Conferenza permanente Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nonché le linee di indirizzo nazionali denominate "L'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità. Promozione della genitorialità positiva", approvate in Conferenza unificata a dicembre 2017.
Art. 6. Interventi di sostegno alla famiglia.
1. Il sistema regionale dei servizi sociali di cui alla
2. Laddove non è sufficiente il sostegno familiare è privilegiato l'affidamento entro il quarto grado di parentela, diurno o residenziale. Ove ciò non risulti possibile, nel superiore ed esclusivo interesse del minore, si provvede all'affidamento etero-familiare.
3. La Regione, anche in collaborazione con enti e associazioni, promuove e sostiene progetti sperimentali e percorsi di aiuto per la famiglia di origine finalizzati ad un minor ricorso all'allontanamento minorile e ad un più veloce rientro familiare dei minori allontanati.
4. I soggetti titolari delle funzioni socio-assistenziali, in stretta collaborazione con i servizi sanitari, secondo le rispettive competenze, in conformità con i principi stabiliti dalla
5. I soggetti titolari delle funzioni socio-assistenziali collaborano con i servizi per il lavoro e per la casa, secondo le rispettive competenze, per sostenere progettualità specifiche a supporto di famiglie fragili, con interventi innovativi di abitare sociale o inserimento lavorativo.
6. I comuni, di concerto con gli enti e i soggetti competenti, pongono in essere interventi di sostegno economico ai nuclei familiari con minori nei seguenti casi:
a) indigenza economica;
b) sfratto per morosità;
c) mancanza di sistemazione abitativa.
7. Gli interventi di sostegno consistono in interventi economici e abitativi, rientranti nei trasferimenti agli enti gestori dei servizi socio-assistenziali del fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, di cui all'articolo 35 della
8. Gli interventi di cui al comma 7 hanno carattere prioritario e vincolante rispetto all'allontanamento del minore dal nucleo familiare.
Art. 7. Interventi multidisciplinari di valutazione delle situazioni di disagio familiare.
1. Al fine di veder garantita una valutazione multidisciplinare della situazione di disagio familiare e del minore, le relazioni dei servizi sociali devono espressamente comprendere tutti gli elementi di analisi e valutazione necessari, provenienti da altri soggetti, in primo luogo l'autorità scolastica, che sono in contatto con il minore e la sua famiglia.
2. Gli elementi di analisi e valutazione di cui al comma 1 devono essere contenuti in relazioni allegate ai documenti dei servizi sociali.
3. In ogni azienda sanitaria locale del territorio regionale i servizi afferenti ai dipartimenti materno infantile, salute mentale e dipendenze realizzano una propria valutazione sullo stato psicologico del minore e degli adulti coinvolti e svolgono attività psicoterapeutica, al fine di rinforzare le capacità del nucleo familiare. Le famiglie che intendono usufruire dei progetti di cui alla presente legge sono tenute a prestare il consenso.
4. Ogni azienda sanitaria locale del territorio regionale, i servizi di psicologia e di neuropsichiatria infantile, in stretta collaborazione con i dipartimenti di salute mentale e dipendenze, assicurano alle figure genitoriali gli interventi di sostegno alle problematiche di salute degli adulti, al fine di rinforzare le capacità del nucleo familiare nella cura e tutela dei minori e del loro armonico sviluppo psico-fisico.
Art. 8. Interventi di assistenza e mediazione familiare.
1. La Regione per le finalità di cui all'articolo 1, favorisce interventi di accompagnamento e mediazione familiare erogati:
a) da enti locali singoli o associati;
b) da servizi socio-sanitari pubblici, nelle loro varie articolazioni;
c) da associazioni e organizzazioni di volontariato iscritte al registro nazionale unico del terzo settore che hanno come finalità la permanenza del minore nella famiglia d'origine e la tutela dei minori e delle famiglie, anche finanziati mediante risorse statali di cui al
2. Gli interventi possono prevedere:
a) soluzioni abitative, anche temporanee, nelle quali viene ospitata a tariffa agevolata la famiglia che si trova in condizioni di grave difficoltà economica;
b) percorsi di mediazione familiare e di supporto psicologico diretti al superamento del disagio, al recupero della propria autonomia e al mantenimento del ruolo genitoriale.
Art. 9. Criteri per l'affidamento familiare.
1. Laddove non si rilevi sufficiente il sostegno familiare fornito dalla rete dei servizi sociali e sanitari, in collaborazione con enti ed associazioni, ed emerga come necessaria la collocazione fuori dalla famiglia di origine, viene privilegiato l'affidamento familiare. Solo qualora il coinvolgimento dei parenti sino al quarto grado dia esito negativo si provvede all'affido etero-familiare. L'esito negativo deve essere documentato e dettagliatamente motivato tramite la predisposizione di relazioni scritte relative al percorso effettuato.
2. La selezione delle famiglie affidatarie deve essere realizzata attraverso procedure di carattere sociale e psicologico, identificabili e documentabili.
3. Il minore privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno dovutamente certificati e relazionati di cui all'articolo 2, comma 1, è affidato temporaneamente ad una famiglia preferibilmente con figli o ad una persona singola in grado di garantirgli l'educazione, l'istruzione, le relazioni affettive e lo sviluppo psico-fisico di cui ha bisogno, così come previsto dall'articolo 2, comma 1, della
4. Ogni famiglia affidataria può ospitare all'interno del proprio nucleo familiare non più di due minori, salvo che non debba ospitare un numero maggiore di fratelli e sorelle e comunque senza superare il tetto massimo di cinque, compresi i figli degli affidatari.
5. Nel caso in cui l'affidamento interessi fratelli o sorelle, gli stessi sono preferibilmente affidati allo stesso nucleo familiare, fatto salvo il superiore interesse dei minori; gli eventuali motivi ostativi devono essere adeguatamente rappresentati nel provvedimento di affidamento familiare.
6. I servizi sociali seguono lo svolgimento dell'affidamento conducendo verifiche trimestrali con gli operatori coinvolti nel progetto, le famiglie ed il minore, prevedendo l'incontro tra famiglia d'origine e famiglia affidataria, qualora non ci siano indicazioni diverse da parte dell'autorità giudiziaria e un'adeguata motivazione.
7. I servizi sociali di concerto con i servizi sanitari adottano iniziative volte a garantire la temporaneità dell'affidamento individuando servizi e operatori per la gestione degli affidi, che possono occuparsi delle relazioni tra famiglia di origine e famiglia affidataria, promuovendo e accompagnando, laddove possibile, il rientro del minore nella propria famiglia di origine o supportando il suo percorso di autonomia anche oltre la maggiore età.
Art. 10. Strutture residenziali e semiresidenziali per minori.
1. Il sistema dei servizi socio-assistenziali di cui alla
2. I progetti educativi familiari, intesi come progetti sviluppati dai servizi territoriali e delle azioni volte ad affrontare la complessità della situazione del minore o della sua famiglia, devono indicare con chiarezza:
a) gli obiettivi di tutela e benessere del minore, anche in termini terapeutici, laddove necessario, da perseguire con l'inserimento del minore nella struttura più appropriata;
b) gli obiettivi di cambiamento da raggiungere, che devono essere identificati in modo da essere significativi, raggiungibili, osservabili e misurabili;
c) la durata degli inserimenti.
3. Nel PEF devono essere descritti gli indicatori di esito e di efficacia degli interventi attuati dalle strutture in cui il minore è inserito e dai servizi competenti in favore del minore e della famiglia di origine, al fine di promuovere il rientro del minore in famiglia, fatto salvo il dettato normativo di cui all'articolo 9 della
4. Le relazioni di verifica periodica dei PEF devono essere comunicate e condivise con i genitori del minore, qualora non sussistano provvedimenti contrari delle autorità giudiziarie.
5. I servizi socio-assistenziali provvedono a stilare un piano educativo finalizzato al rientro del minore nella famiglia d'origine entro trenta giorni dall'allontanamento anche attraverso percorsi graduali che prevedono un coinvolgimento delle strutture nella gestione di interventi post dimissione di tipo diurno o domiciliare.
6. I servizi sanitari collaborano attraverso le professionalità specifiche, psicologi e neuropsichiatri infantili ed educatori, alla predisposizione del piano educativo e alla presa in carico delle situazioni che evidenziano disagio o difficoltà.
7. La Regione implementa le procedure necessarie a tutelare e garantire l'assenza di conflitto di interessi tra le professionalità operanti nel servizio pubblico sociale e sanitario coinvolte nei processi di affido e collocazione etero-familiare dei minori.
8. La Giunta regionale, con propria deliberazione entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avvia la revisione dei requisiti strutturali, gestionali ed organizzativi e la definizione delle tariffe delle strutture residenziali e semi-residenziali per minori, tenendo conto che i presidi per minori, fatto salvo il progressivo superamento dei presidi 0/5 anni come previsto dall'articolo 3, si articolano in fasce di età.
Art. 11. Piano triennale regionale degli interventi per l'infanzia e l'adolescenza.
1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti, le istituzioni locali e la commissione consiliare competente, in coerenza con i principi e le finalità della presente legge, nonché con la programmazione socio-sanitaria regionale, adotta il Piano triennale regionale degli interventi per l'infanzia e l'adolescenza.
2. Il Piano definisce, nel contesto della programmazione regionale complessiva, gli obiettivi da perseguire, le azioni necessarie, le priorità ed i criteri per la loro realizzazione, nonché i tempi, le modalità di monitoraggio e verifica rispetto agli interventi realizzati, nonché i percorsi di formazione continua a supporto.
Art. 12. Osservatorio sull'allontanamento dei minori.
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e senza oneri a carico del bilancio regionale, istituisce presso la struttura regionale competente per materia l'Osservatorio sull'allontanamento dei minori, che ha il compito di monitorare la casistica, le attività, le prestazioni sociali e sanitarie, allo scopo di programmare gli interventi idonei.
2. Le rilevazioni riguardano:
a) il numero di minori allontanati dal nucleo familiare;
b) il motivo dell'allontanamento;
c) il soggetto segnalatore che ha avviato il percorso di presa in carico o il soggetto segnalatore per cui è nato l'intervento di allontanamento;
d) l'autorità che ha disposto l'allontanamento;
e) il soggetto che ha ospitato il minore allontanato: i parenti entro il quarto grado, la famiglia affidataria etero-familiare, la famiglia comunità, la casa famiglia, la comunità educativa residenziale, la comunità socio riabilitativa o terapeutica per minori e tutti i presidi previsti dalla normativa regionale;
f) il tempo di permanenza all'interno delle strutture di cui alla lettera e);
g) il rientro nella famiglia entro il quarto grado dopo l'allontanamento;
h) il numero di allontanamenti avvenuti in ogni singolo anno, divisi per i singoli enti gestori dei servizi sociali delle funzioni socio-assistenziali;
i) l'attività realizzate dagli enti gestori dei servizi sociali;
l) gli interventi realizzati dai servizi sanitari;
m) la spesa complessiva annuale distinta per tipologia di interventi attuati: la permanenza nelle strutture residenziali, il contributo concesso alle famiglie affidatarie, l'assistenza domiciliare o ogni tipo di attività finalizzata ad evitare l'allontanamento del minore dal suo nucleo familiare.
3. Gli enti gestori dei servizi socio-assistenziali di cui alla
4. I servizi sanitari, trimestralmente, secondo il calendario e le modalità definite dalla struttura regionale competente, trasmettono all'Osservatorio un'analisi quali-quantitativa periodica sistematica delle cartelle multiprofessionali e multidimensionali aperte nel periodo considerato, nonché i dati di cui al comma 2 rispetto alle situazioni in carico ed all'evoluzione delle stesse.
5. Nel caso di inadempienza nella trasmissione dei dati, decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, gli enti gestori subiscono una decurtazione del 10 per cento del fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali.
Art. 13. Adempimenti amministrativi.
1. La Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, approva con propria deliberazione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le linee guida di attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
Art. 14. Monitoraggio.
1. La Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, evidenziando i risultati ottenuti nella tutela del diritto del minore a crescere prioritariamente nell'ambito della propria famiglia di origine.
2. La struttura regionale competente per materia svolge un'azione di monitoraggio dell'impiego delle risorse assegnate per le finalità di cui alla presente legge, nonché dei programmi di cui all'articolo 8.
Art. 15. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in complessivi euro 44.568.750,00 per gli esercizi finanziari 2023 e 2024, si fa fronte:
a) per complessivi euro 44.000.000,00 per gli esercizi finanziari 2023 e 2024, di cui euro 22.000.000,00 per l'anno 2023 ed euro 22.000.000,00 per l'anno 2024, con le risorse già allocate nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.07 (Programmazione e governo della rete di servizi socio-sanitari e sociali), titolo I (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
b) per complessivi euro 568.750,00 per gli esercizi finanziari 2023 e 2024, di cui euro 306.250,00 per l'anno 2023 ed euro 262.500,00 per l'anno 2024, con le risorse già allocate nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia), titolo I (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.
2. Per gli esercizi successivi al 2024, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del
3. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative statali, regionali o comunitarie, purché da queste non diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.