§ 2.9.37 - L.R. 19 ottobre 2021, n. 25.
Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2021.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.9 atti amministrativi
Data:19/10/2021
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale n. 22/1995.
Art. 2.  Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 22/1995.
Art. 3.  Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 22/1995.
Art. 4.  Ulteriori modifiche alla legge regionale n. 22/1995.
Art. 5.  Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale n. 36/2000.
Art. 6.  Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 36/2000.
Art. 7.  Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 14/2016.
Art. 8.  Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 14/2016.
Art. 9.  Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 14/2016.
Art. 10.  Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 14/2016.
Art. 11.  Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 14/2016.
Art. 12.  Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 14/2016.
Art. 13.  Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 14/2016.
Art. 14.  Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 14/2016.
Art. 15.  Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 14/2016.
Art. 16.  Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 9/2021.
Art. 17.  Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 9/2021.
Art. 18.  Modifiche al titolo della legge regionale n. 9/2021.
Art. 19.  Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 19/2015.
Art. 20.  Modifiche all'articolo 35 della legge regionale n. 19/2015.
Art. 21.  Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 11/2018.
Art. 22.  Sostituzione dell'articolo 80 della legge regionale n. 44/2000.
Art. 23.  Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale n. 23/2020.
Art. 24.  Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 5/2018.
Art. 25.  Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 5/2018.
Art. 26.  Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale n. 5/2018.
Art. 27.  Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 5/2018.
Art. 28.  Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 5/2018.
Art. 29.  Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 5/2018.
Art. 30.  Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 5/2018.
Art. 31.  Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 1/2019.
Art. 32.  Modifiche all'articolo 25 della legge regionale n. 1/2019.
Art. 33.  Modifiche all'articolo 26 della L.R. n. 1/2019.
Art. 34.  Sostituzione dell'articolo 54 della legge regionale n. 1/2019.
Art. 35.  Modifiche all'articolo 55 della legge regionale n. 1/2019.
Art. 36.  Modifiche all'articolo 65 della legge regionale n. 1/2019.
Art. 37.  Modifiche all'articolo 66 della legge regionale n. 1/2019.
Art. 38.  Modifiche all'articolo 68 della legge regionale n. 1/2019.
Art. 39.  Modifiche all'articolo 72 della legge regionale n. 1/2019.
Art. 40.  Modifiche all'articolo 95 della legge regionale n. 1/2019.
Art. 41.  Modifiche all'articolo 96 della legge regionale n. 1/2019.
Art. 42.  Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 12/2021.
Art. 43.  Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 12/2021.
Art. 44.  Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 12/2021.
Art. 45.  Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 12/2021.
Art. 46.  Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 12/2021.
Art. 47.  Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 12/2021.
Art. 48.  Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 21/2019.
Art. 49.  Interpretazione autentica dell'articolo 1.3 della legge regionale n. 10/1972.
Art. 50.  Sostituzione dell'articolo 3-bis della legge regionale n. 20/1981.
Art. 51.  Misure attuative per la definizione della capacità assunzionale della Regione in base alla sostenibilità finanziaria.
Art. 52.  Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 23/2016.
Art. 53.  Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 23/2016.
Art. 54.  Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 23/2016.
Art. 55.  Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 23/2016.
Art. 56.  Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 23/2016.
Art. 57.  Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 23/2016.
Art. 58.  Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 23/2016.
Art. 59.  Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 23/2016.
Art. 60.  Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 32/1982.
Art. 61.  Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 40/1998.
Art. 62.  Abrogazione dell'articolo 20 della legge regionale n. 40/1998.
Art. 63.  Abrogazione dell'articolo 7-bis della legge regionale n. 43/2000.
Art. 64.  Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 19/2009.
Art. 65.  Modifiche all'articolo 5-ter della legge regionale n. 19/2009.
Art. 66.  Modifiche all'articolo 5-quater della legge regionale n. 19/2009.
Art. 67.  Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 19/2009.
Art. 68.  Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 19/2009.
Art. 69.  Modifiche all'articolo 41 della legge regionale n. 19/2009.
Art. 70.  Modifiche all'articolo 63 della legge regionale n. 19/2009.
Art. 71.  Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 18/2016.
Art. 72.  Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 18/2016.
Art. 73.  Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 18/2016.
Art. 74.  Scarico di sostanze perfluoroalchiliche.
Art. 75.  Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 45/1989.
Art. 76.  Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 45/1989.
Art. 77.  Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 32/2008.
Art. 78.  Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 15/2020.
Art. 79.  Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 1/2018.
Art. 80.  Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 1/2018.
Art. 81.  Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 1/2018.
Art. 82.  Modifiche all'allegato C della legge regionale 4/2021.
Art. 83.  Modifiche all'articolo 41 della legge regionale n. 3/2015.
Art. 84.  Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 4/2009.
Art. 85.  Modifiche all'articolo 11-ter della legge regionale n. 28/1999.
Art. 86.  Modifiche all'articolo 14-bis della legge regionale n. 28/1999.
Art. 87.  Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 38/2006.
Art. 88.  Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 1/2009.
Art. 89.  Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 1/2009.
Art. 90.  Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 37/2009.
Art. 91.  Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 12/2017.
Art. 92.  Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 12/2017.
Art. 93.  Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 12/2017.
Art. 94.  Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 3/2019.
Art. 95.  Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 3/2021.
Art. 96.  Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 10/2021.
Art. 97.  Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 10/2021.
Art. 98.  Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 10/2021.
Art. 99.  Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 5/1987.
Art. 100.  Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 5/1987.
Art. 101.  Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. n. 55/1987.
Art. 102.  Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. n. 55/1987.
Art. 103.  Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 55/1987.
Art. 104.  Ulteriori modifiche alla legge regionale n. 55/1987.
Art. 105.  Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 42/1992.
Art. 106.  Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 42/1992.
Art. 107.  Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 42/1992.
Art. 108.  Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 42/1992.
Art. 109.  Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 42/1992.
Art. 110.  Ulteriori modifiche alla legge regionale n. 42/1992.
Art. 111.  Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 18/2007.
Art. 112.  Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 9/2015.
Art. 113.  Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 19/2021.
Art. 114.  Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 3/2010.
Art. 115.  Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 3/2010.
Art. 116.  Modifiche all'articolo 22-bis della legge regionale n. 3/2010.
Art. 117.  Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 3/2010.
Art. 118.  Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 3/2010.
Art. 119.  Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 28/2007.
Art. 120.  Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 34/2008.
Art. 121.  Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 19/2011.
Art. 122.  Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 19/2011.
Art. 123.  Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 8/1984.
Art. 124.  Abrogazione dell'articolo 18 della legge regionale n. 29/2009.
Art. 125.  Modifiche dell'articolo 40-quater della legge regionale n. 7/2001.
Art. 126.  Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 21/2021.
Art. 127.  Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 24/2021.
Art. 128.  Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 12/2020.
Art. 129.  Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 12/2020.
Art. 130.  Modifiche all'articolo 4-bis della legge regionale n. 12/2020.
Art. 131.  Sostituzione dell'articolo 41 della legge regionale n. 13/2020.
Art. 132.  Modifiche all'articolo 59 della legge regionale n. 13/2020.
Art. 133.  Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 19/2020.
Art. 134.  Clausola di invarianza finanziaria.
Art. 135.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 2.9.37 - L.R. 19 ottobre 2021, n. 25.

Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2021.

(B.U. 21 ottobre 2021, n. 42 - S.O. n. 3)

 

TITOLO I

Disposizioni in materia di turismo, cultura e sport

Capo I

Turismo

 

Art. 1. Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale n. 22/1995.

1. L'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 (Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive) è sostituito dal seguente:

"Art. 2. (Comunicazione dei prezzi, delle caratteristiche e dei periodi di apertura)

1. I prezzi dei servizi delle strutture turistico-ricettive di cui all'articolo 1 sono liberamente determinati dai singoli operatori e da essi comunicati, in modalità telematica, su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente in materia di turismo, all'agenzia di accoglienza e di promozione turistica locale, (di seguito ATL) territorialmente competente, ai soli fini della pubblicità e la cui ricevuta di trasmissione è tenuta dal gestore presso la struttura ricettiva per eventuali controlli e ispezioni.

2. Contestualmente ai prezzi, gli operatori comunicano all'ATL, le informazioni relative alle caratteristiche, alle attrezzature, ai servizi, nonché ai periodi di apertura della struttura ricettiva.

3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse all'ATL entro il 1° ottobre di ogni anno, per i prezzi che si intendono praticare a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Entro il 1° giugno di ogni anno gli operatori hanno facoltà di effettuare, a modifica della prima, una seconda comunicazione dei prezzi che intendono praticare dal 1° luglio dello stesso anno, nonché eventuali variazioni del periodo di apertura.

5. Non è richiesta la trasmissione della comunicazione annuale in assenza di variazioni sostanziali circa le informazioni fornite con la precedente comunicazione; in tal caso, si intende implicitamente confermata la comunicazione precedentemente inviata.

6. Nel caso di cessione della struttura ricettiva, il gestore subentrante trasmette all'ATL la comunicazione dei prezzi, delle caratteristiche e dei periodi di apertura entro trenta giorni dall'apertura dell'esercizio; tale comunicazione non è dovuta in caso di conferma dei dati indicati nella comunicazione effettuata per l'anno di riferimento dal gestore uscente.

7. I gestori di strutture ricettive ad apertura stagionale che assumono la conduzione dell'esercizio dopo il 1° ottobre trasmettono all'ATL la comunicazione dei prezzi, delle caratteristiche e dei periodi di apertura della struttura ricettiva contemporaneamente alla presentazione al comune territorialmente competente della segnalazione certificata di inizio attività.

8. Per le strutture ricettive site in località montane di sport invernali i prezzi comunicati entro il 1° ottobre possono essere applicati a decorrere dal 1° dicembre dello stesso anno in relazione ai relativi periodi di apertura.

9. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi, delle caratteristiche e dei periodi di apertura delle strutture ricettive entro i termini previsti, ovvero all'avvio dell'attività o se differenti dal precedente gestore, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 6, comma 1.".

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 22/1995.

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della L.R. 22/1995 è abrogato.

 

     Art. 3. Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 22/1995.

1. L'articolo 6 della L.R. 22/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 6. (Sanzioni)

1. La mancata comunicazione dei prezzi, delle caratteristiche, nonché dei periodi di apertura delle strutture ricettive o la comunicazione mancante di informazioni essenziali o contenente informazioni errate comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 78,00 ad euro 466,00. Non è soggetta alla presente sanzione la mancata comunicazione per assenza di variazioni informative rispetto alla precedente comunicazione che, in tal caso, si intende implicitamente confermata e validata.

2. La mancata esposizione delle tabelle e dei cartellini prezzi nella struttura ricettiva o l'esposizione di tabelle e cartellini contenenti informazioni erronee, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 117,00 ad euro 777,00.

3. L'applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati ed esposti nelle tabelle e cartellini prezzi, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 155,00 ad euro 777,00.

4. L'applicazione di prezzi inferiori a quelli praticabili, in violazione delle previsioni dell'articolo 5, comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 40,00 ad euro 233,00.

5. La pubblicazione di prezzi e di informazioni difformi da quelle comunicate comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 117,00 ad euro 233,00. La sanzione non è applicata nel caso di meri errori materiali.

6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni della presente legge, il comune può procedere, previa diffida, alla sospensione dell'attività per un periodo da uno a cinque giorni ed in caso di ulteriore persistenza della violazione, alla sua cessazione.

7. La misura delle sanzioni indicate nel presente articolo è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 64 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione)."

 

     Art. 4. Ulteriori modifiche alla legge regionale n. 22/1995.

1. Agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 della L.R. 22/1995 la parola "ATP" è sostituita dalla seguente "ATL".

 

     Art. 5. Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale n. 36/2000.

1. L'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 36 (Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni pro loco) è sostituito dal seguente:

"Art. 1. (Finalità)

1. La Regione riconosce e promuove, nel contesto dell'organizzazione e della programmazione turistica del Piemonte, le pro loco come associazioni di natura privatistica e senza scopo di lucro con finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche delle località su cui insistono, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.".

 

     Art. 6. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 36/2000.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della L.R. n. 36/2000, le parole "sono associazioni di natura privatistica e senza finalità di lucro che svolgono attività di promozione e di valorizzazione del territorio e di utilità sociale e che" sono soppresse.

 

     Art. 7. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 14/2016.

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte) le parole "Destination Management Organization Turismo Piemonte (DMO Turismo Piemonte)" sono sostituite dalle seguenti: "Visit Piemonte Scrl".

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della L.R. n. 14/2016 le parole "DMO Turismo Piemonte" sono sostituite dalle seguenti: "Visit Piemonte Scrl".

 

     Art. 8. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 14/2016.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della L.R. n. 14/2016 le parole "DMO Turismo Piemonte" sono sostituite dalle seguenti: "Visit Piemonte Scrl".

2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della L.R. n. 14/2016 le parole "DMO Turismo Piemonte" sono sostituite dalle seguenti: "Visit Piemonte Scrl".

3. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della L.R. n. 14/2016 le parole "DMO Turismo Piemonte" sono sostituite dalle seguenti: "Visit Piemonte Scrl".

4. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 della L.R. n. 14/2016 le parole "DMO Turismo Piemonte" sono sostituite dalle seguenti: "Visit Piemonte Scrl".

 

     Art. 9. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 14/2016.

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della L.R. n. 14/2016 le parole "DMO Turismo Piemonte" sono sostituite dalle seguenti: "Visit Piemonte Scrl".

 

     Art. 10. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 14/2016.

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della L.R. n. 14/2016 le parole "DMO Turismo Piemonte" sono sostituite dalle seguenti: "Visit Piemonte Scrl".

2. Al comma 3 dell'articolo 5 della L.R. n. 14/2016 le parole "DMO Turismo Piemonte" sono sostituite dalle seguenti: "Visit Piemonte Scrl".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della L.R. n. 14/2016 è inserito il seguente:

"3-bis. Visit Piemonte Scrl esercita le funzioni di promozione turistico sportiva di cui all'articolo 20 della legge regionale 1° ottobre 2020, n. 23 (Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva) utilizzando la denominazione Piemonte Sport Commission".

4. Al comma 4 dell'articolo 5 della L.R. n. 14/2016 le parole "DMO Turismo Piemonte" sono sostituite dalle seguenti: "Visit Piemonte Scrl".

 

     Art. 11. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 14/2016.

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della L.R. n. 14/2016 le parole "DMO Turismo Piemonte" sono sostituite dalle seguenti: "Visit Piemonte Scrl".

2. All'alinea del comma 2 dell'articolo 6 della L.R. n. 14/2016 le parole "DMO Turismo Piemonte" sono sostituite dalle seguenti: "Visit Piemonte Scrl".

3. Dopo la lettera h-bis) del comma 2 dell'articolo 6 della L.R. n. 14/2016 sono aggiunte le seguenti:

"h-ter) predispone e realizza le attività di promozione utili allo sviluppo del turismo sportivo in Piemonte favorendo l'aggregazione dell'offerta turistica e sportiva;

h-quater) favorisce l'attrazione di eventi sportivi con ricadute turistiche, promuovendo il Piemonte quale destinazione di turismo sportivo.".

 

     Art. 12. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 14/2016.

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della L.R. n. 14/2016 le parole "DMO Turismo Piemonte" sono sostituite dalle seguenti: "Visit Piemonte Scrl".

2. Al comma 2 dell'articolo 7 della L.R. n. 14/2016 le parole "DMO Turismo Piemonte" sono sostituite dalle seguenti: "Visit Piemonte Scrl".

 

     Art. 13. Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 14/2016.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della L.R. n. 14/2016 è aggiunto il seguente:

"3-bis. La Giunta regionale individua annualmente le iniziative prioritarie ritenute di interesse strategico per le finalità di cui al comma 2, stabilendo specifici criteri e modalità. Per tali iniziative la concessione dei contributi è estesa anche ad attività diverse da quelle di comunicazione e di promo-pubblicità nell'ambito di manifestazioni ed eventi di cui al comma 1, purché funzionali alle predette finalità.".

 

     Art. 14. Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 14/2016.

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 23 della L.R. n. 14/2016 le parole "DMO Turismo Piemonte" sono sostituite dalle seguenti: "Visit Piemonte Scrl".

 

     Art. 15. Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 14/2016.

1. All'alinea del comma 2 dell'articolo 26 della L.R. n. 14/2016 le parole "DMO Turismo Piemonte" sono sostituite dalle seguenti: "Visit Piemonte Scrl".

 

     Art. 16. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 9/2021.

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 19 maggio 2021, n. 9 (Interventi per la valorizzazione delle strade storiche di montagna di interesse turistico, ambientale e paesaggistico), dopo le parole "valore culturale" è soppressa la parola "ambientale".

 

     Art. 17. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 9/2021.

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 5 della L.R. n. 9/2021 è sostituita dalla seguente:

"1. La Regione sostiene progetti e interventi di valorizzazione effettuati dagli enti proprietari, nella salvaguardia delle caratteristiche tipologiche delle strade storiche di montagna di interesse turistico con particolare riguardo:"

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della L.R. n. 9/2021 dopo le parole "valore culturale" è soppressa la parola "ambientale".

3. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 della L.R. n. 9/2021 è sostituita dalla seguente:

"f) alla messa in sicurezza ed al ripristino, finalizzato anche alla omogeneizzazione, della segnaletica stradale e della cartellonistica nel pieno rispetto delle norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e del suo decreto di esecuzione e di attuazione;".

 

     Art. 18. Modifiche al titolo della legge regionale n. 9/2021.

1. Al titolo della L.R. n. 9/2021 sono soppresse le parole "ambientale e paesaggistico".

 

Capo II

Cultura

 

     Art. 19. Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 19/2015.

1. Le lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 3 agosto 2015, n. 19 (Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità") sono sostituite dalle seguenti:

"a) conservare, gestire e valorizzare il complesso, integrato ed unico patrimonio storico, artistico, architettonico, naturalistico e culturale oggetto di protezione, supportando i soggetti proprietari e possessori a seguito di specifiche convenzioni;

b) tutelare e valorizzare gli aspetti tradizionali, devozionali e di culto presenti, supportando i soggetti proprietari e possessori a seguito di specifiche convenzioni;

c) promuovere e sviluppare la conoscenza e le attività di ricerca e di documentazione delle realtà oggetto di tutela e di valorizzazione e del complessivo sistema di questi complessi devozionali, supportando i soggetti proprietari e possessori a seguito di specifiche convenzioni;".

2. Il comma 3 dell'articolo 34 della L.R. n. 19/2015 è sostituito dal seguente:

"3. Ai fini della gestione delle riserve ad esso affidate l'Ente di gestione dei Sacri Monti stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, nelle quali sono individuati i rispettivi compiti e le modalità di svolgimento degli stessi, mediante apposito regolamento, nonché le relative risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle attività volte al raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge.".

 

     Art. 20. Modifiche all'articolo 35 della legge regionale n. 19/2015.

1. Dopo la lettera m) del comma 1 dell'articolo 35 della L.R. n. 19/2015 è aggiunta la seguente:

"m-bis) esercizio di attività economiche senza la stipula di apposite convenzioni che ne regolano vincoli e limiti delle attività in modo che sia assicurata la compatibilità con i luoghi ed i valori immateriali oggetto di valorizzazione da parte dell'Ente.".

 

     Art. 21. Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 11/2018.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura) è inserito il seguente:

"4-bis. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 e nel quadro della normativa statale in materia di Fondazioni lirico sinfoniche, la Regione riconosce il ruolo rivestito dalla Fondazione Teatro Regio di Torino, di cui è socio fondatore, nel contesto del sistema regionale dello spettacolo dal vivo, anche in funzione della crescita sociale e culturale della collettività e ne sostiene l'attività istituzionale di produzione e di diffusione di spettacoli lirici, di balletto e concerti in ambito regionale, nazionale e internazionale, di conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio architettonico, archivistico, storico e culturale, di sviluppo della ricerca, di formazione dei quadri artistici e tecnici e di educazione musicale della collettività.".

 

Capo III

Sport

 

     Art. 22. Sostituzione dell'articolo 80 della legge regionale n. 44/2000.

1. L'articolo 80 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, di attuazione del D.Lgs. 112/1998") è sostituito dal seguente:

"Art. 80. (Competizioni sportive su strade)

1. È trasferito alle province il rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, nonché gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).".

 

     Art. 23. Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale n. 23/2020.

1. L'articolo 20 della legge regionale 1° ottobre 2020, n. 23 (Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva) è sostituito dal seguente:

"Art. 20. (Piemonte Sport Commission)

1. La Regione si avvale di Visit Piemonte Scrl, di cui all'articolo 2 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), per le seguenti attività:

a) favorire, attraverso la collaborazione tra il sistema sportivo, turistico e camerale, l'attrazione di eventi sportivi con ricadute turistiche, promuovendo il Piemonte quale destinazione di turismo sportivo;

b) attivarsi per reperire, anche dai soggetti privati, le risorse necessarie all'organizzazione degli eventi;

c) favorire l'aggregazione dell'offerta turistica e sportiva per meglio rispondere alle esigenze degli organizzatori;

d) realizzare economie di scala razionalizzando l'utilizzo delle risorse.

2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, Visit Piemonte Scrl può utilizzare la denominazione di Piemonte Sport Commission.".

 

TITOLO II

Disposizioni in materia di caccia e agricoltura

Capo I

Caccia

 

     Art. 24. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 5/2018.

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria) è sostituita dalla seguente:

"e) il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria, gli interventi e le iniziative per la prevenzione dei danni stessi nonché le loro perizie, sentiti gli ATC e i CA, le province e la Città metropolitana di Torino.".

 

     Art. 25. Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 5/2018.

1. Al comma 6 dell'articolo 12 della L.R. n. 5/2018 le parole "con licenza di pubblica sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "dal sindaco".

2. Al comma 6 dell'articolo 12 della L.R. n. 5/2018 dopo le parole "ed è sottoscritto" sono inserite le seguenti: "per la sezione di tiro a segno nazionale".

 

     Art. 26. Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale n. 5/2018.

1. L'articolo 19 della L.R. n. 5/2018 è sostituito dal seguente:

"Art. 19. (Abbattimento o ritrovamento per caso fortuito o forza maggiore e disponibilità materiale di fauna selvatica. Riconoscimento dell'attività dei centri di recupero degli animali selvatici)

1. Le province e la Città metropolitana di Torino autorizzano, anche su richiesta delle associazioni venatorie e delle associazioni di protezione ambientale, centri di recupero, cura, riabilitazione e reintroduzione di animali selvatici, in particolare di quelli appartenenti a specie protette. Vengono riconosciuti a tal fine i centri di recupero già operanti sul territorio regionale, denominati Centri di recupero degli animali selvatici (CRAS) e coordinati in rete regionale.

2. Chiunque, in qualsiasi tempo, abbatte fauna selvatica per caso fortuito o forza maggiore, o viene nella disponibilità di fauna selvatica morta, o di parti di essa, ne dà comunicazione nel più breve tempo possibile al comune di residenza o a quello in cui è avvenuto il fatto.

3. I comuni che hanno ricevuto la comunicazione del rinvenimento di fauna selvatica morta o parti di essa provvedono ad assegnare l'esemplare ad una destinazione di pubblica utilità. Tali enti provvedono, altresì, alla destinazione o smaltimento della carcassa.

4. Nel caso di fauna selvatica rinvenuta viva i comuni, gli ATC, i CA, le province e la Città metropolitana di Torino provvedono a destinare, previa stipula di apposita convenzione, l'esemplare ad un CRAS, se l'animale rinvenuto appartiene a specie protetta è obbligatorio segnalarne il ritrovamento alla Regione.

5. I CRAS comunicano, con cadenza settimanale ai comuni, agli ATC, ai CA, alle province o alla Città metropolitana di Torino gli animali ritirati presso il centro in tale periodo di tempo.

6. I CRAS possono coinvolgere per le proprie attività personale volontario, a titolo gratuito.

7. I comuni e le unioni di comuni, gli ATC, i CA, le province e la Città metropolitana di Torino stipulano con i CRAS facenti parte della rete regionale apposita convenzione per i servizi resi, prevedendo relativi rimborsi economici per l'attività di recupero, la cura e la stabulazione degli animali in degenza. La Regione sostiene annualmente parte delle spese dei CRAS facenti parte della rete regionale.

8. La Regione provvede a promuovere presso gli enti locali la possibilità di stipulare convenzioni con i CRAS facenti parte della rete regionale.".

 

     Art. 27. Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 5/2018.

1. Il comma 5 dell'articolo 20 della L.R. n. 5/2018 è sostituito dal seguente:

"5. Per l'attuazione dei piani di controllo le province e la Città metropolitana di Torino si avvalgono, oltre che dei soggetti previsti dall'articolo 19 della legge n. 157/1992, anche delle guardie venatorie volontarie e di cacciatori che abbiano acquisito una formazione specifica.".

2. Il comma 6 dell'articolo 20 della L.R. n. 5/2018 è sostituito dal seguente:

"6. Per le azioni di controllo delle specie di fauna selvatica all'interno delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, le province e la Città metropolitana di Torino autorizzano il concessionario che si avvale dei soggetti di cui al comma 5.".

 

     Art. 28. Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 5/2018.

1. Dopo la lettera gg) del comma 1 dell'articolo 23 della L.R. n. 5/2018 è aggiunta la seguente:

"gg-bis) la ricerca e la raccolta dei palchi dei cervidi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo. La raccolta è consentita a far data dal 1° aprile, secondo specifica regolamentazione, ai soggetti autorizzati dai comitati di gestione e dai concessionari delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie e dagli enti di gestione delle aree protette.".

 

     Art. 29. Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 5/2018.

1. Dopo la lettera vv) del comma 1 dell'articolo 24 della L.R. n. 5/2018 è inserita la seguente:

"vv-bis) raccolta dei palchi dei cervidi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo: sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1200,00; per la raccolta nel periodo successivo al 31 marzo, senza la prescritta autorizzazione, la sanzione è ridotta da euro 100,00 a euro 600,00;".

 

     Art. 30. Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 5/2018.

1. Le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 30 della L.R. n. 5/2018 sono sostituite dalle seguenti:

"a) la prevenzione ed il risarcimento da parte delle province e della Città metropolitana di Torino dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 157/1992 e le loro perizie;

b) la prevenzione ed il risarcimento da parte degli ATC e dei CA dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 157/1992 e le loro perizie;".

2. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 30 della L.R. n. 5/2018 è aggiunta la seguente:

"g-bis) contributi regionali per il sostegno delle spese ordinarie dei CRAS facenti parte della rete regionale.".

 

Capo II

Agricoltura

 

     Art. 31. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 1/2019.

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) dopo la parola "studi, " è inserita la seguente: "diagnosi, ".

2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 della L.R. n. 1/2019 è inserita la seguente:

"c-bis) la partecipazione ad enti con finalità di ricerca applicata in materia di agricoltura e foreste e il finanziamento dei relativi programmi di attività;".

 

     Art. 32. Modifiche all'articolo 25 della legge regionale n. 1/2019.

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 25 della L.R. n. 1/2019 dopo la parola "bevande" sono inserite le seguenti: ", compresa la vendita di pasti da asporto, anche con consegna a domicilio, "

 

     Art. 33. Modifiche all'articolo 26 della L.R. n. 1/2019.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 26 della L.R. n. 1/2019 é aggiunto il seguente:

"3-bis. L'attività di vendita da asporto e consegna a domicilio é consentita nei limiti determinati dalla disponibilità della materia prima agricola aziendale, nonché nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, di idoneità dei locali utilizzati e dei requisiti previsti in materia di somministrazione al pubblico indistinto.".

 

     Art. 34. Sostituzione dell'articolo 54 della legge regionale n. 1/2019.

1. L'articolo 54 della L.R. n. 1/2019 è sostituito dal seguente:

"Art. 54. (Personale dei SAA)

1. Il personale addetto ai Servizi antisofisticazioni agroalimentare (SAA), dotato della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, è trasferito nella dotazione organica della Regione ed assegnato alla struttura competente in materia di repressioni delle frodi agroalimentari. È contestualmente istituito, presso l'ufficio di coordinamento previsto dall'articolo 53, il SAA regionale cui competono le attività di controllo come specificate al comma 3.

2. Il personale di cui al comma 1 conserva le qualifiche di agente o ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza ai sensi del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

3. I SAA operano in tutto il territorio regionale e svolgono le seguenti attività:

a) controllo, volto alla repressione delle frodi e delle sofisticazioni agroalimentari, del rispetto della normativa di settore relative all'attività di produzione, lavorazione, stoccaggio, conservazione, trasporto, mediazione, commercio dei prodotti agroalimentari, nonché dei mezzi tecnici di produzione e lavorazioni e dell'impiego di sostanze chimiche destinate al processo produttivo agroalimentare;

b) prelievo, per la successiva analisi, di campioni di prodotti agroalimentari e di campioni dei prodotti chimici e fisici che intervengono nella produzione trasformazione e conservazione dei prodotti agroalimentari;

c) controllo relativo all'osservanza dei provvedimenti adottati dalla Regione previsti all'articolo 52 e accertamento delle dichiarazioni contenute nel documento consolidato di cui all'articolo 52, comma 3;

d) ogni altro controllo per il perseguimento delle finalità individuate nel presente titolo; le violazioni riscontrate durante le attività dei SAA sono perseguite secondo i regimi sanzionatori amministrativi e penali previsti dalle relative normative di settore, compreso il regime sanzionatorio di cui al decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701 (Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898.

4. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, come sostituito dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 6 ottobre 2021 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale per l'anno 2021), procede all'inquadramento nei ruoli regionali del personale trasferito garantendo tutte le indennità ed il trattamento economico già maturati ed in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

 

     Art. 35. Modifiche all'articolo 55 della legge regionale n. 1/2019.

1. Al comma 1 dell'articolo 55 della L.R. n. 1/2019 le parole ", avvalendosi dei SAA" sono soppresse.

 

     Art. 36. Modifiche all'articolo 65 della legge regionale n. 1/2019.

1. Il comma 2 dell'articolo 65 della L.R. n. 1/2019 è sostituito dal seguente:

"2. Gli enti irrigui sono:

a) i consorzi di irrigazione gestori di comprensorio irriguo;

b) i consorzi di miglioramento fondiario;

c) i consorzi di irrigazione e bonifica;

d) le coutenze irrigue;

e) i consorzi di secondo grado;

f) i consorzi concessionari gestori di canali o di opere appartenenti al patrimonio regionale;

g) altri consorzi irrigui.".

 

     Art. 37. Modifiche all'articolo 66 della legge regionale n. 1/2019.

1. Il comma 2 dell'articolo 66 della L.R. n. 1/2019 è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale individua, con proprio provvedimento, i consorzi di cui al comma 1.".

 

     Art. 38. Modifiche all'articolo 68 della legge regionale n. 1/2019.

1. Il comma 1 dell'articolo 68 della L.R. n. 1/2019 è sostituito dal seguente:

"1. I consorzi di irrigazione e bonifica sono soggetti privati con personalità giuridica che possono svolgere in tutto il proprio comprensorio o su parte di esso, oltre alle funzioni proprie dei consorzi di irrigazione, anche attività di bonifica nei territori classificati di bonifica e costituiscono a tale fine una gestione separata di bonifica, secondo le rispettive previsioni statutarie.".

 

     Art. 39. Modifiche all'articolo 72 della legge regionale n. 1/2019.

1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 72 della L.R. n. 1/2019 sono sostituite dalle seguenti:

"a) le caratteristiche e le funzioni che gli enti irrigui di cui all'articolo 65, comma 2, devono assumere, al termine di una fase transitoria, al fine del riconoscimento regionale;

b) le modalità di riordino e di riconoscimento dei gestori di comprensorio o di canali e opere appartenenti al patrimonio regionale;".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 72 della L.R. n. 1/2019 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Sino al completamento della fase transitoria di cui al comma 1, lettera a), sono confermati i riconoscimenti degli enti irrigui in essere.".

 

     Art. 40. Modifiche all'articolo 95 della legge regionale n. 1/2019.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 95 della L.R. n. 1/2019 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 1, lettera a) e al comma 2, nel caso di violazione dei termini di cui all'articolo 94, comma 6, sempreché non siano iniziate verifiche da parte della struttura regionale competente in materia vitivinicola, delle quali l'autore della violazione o gli altri soggetti solidalmente obbligati al pagamento della sanzione abbiano avuto formale conoscenza, oppure non sia già stato redatto processo verbale di constatazione o di accertamento d'irregolarità, sono ridotte:

a) a un terzo della sanzione prevista in misura proporzionale, ma comunque in misura non inferiore a euro 50, qualora il ritardo non superi i sessanta giorni;

b) a metà della sanzione prevista in misura proporzionale, ma comunque in misura non inferiore a euro 50.".

 

     Art. 41. Modifiche all'articolo 96 della legge regionale n. 1/2019.

1. Il comma 9 dell'articolo 96 della L.R. n. 1/2019 è sostituito dal seguente:

"9. Per tutelare le api e gli altri insetti pronubi, è fatto divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari insetticidi ed acaricidi durante le fioriture delle colture agrarie, ornamentali e della vegetazione spontanea. Tale divieto è esteso ai prodotti fungicidi, diserbanti e ad altri prodotti fitosanitari e biocidi, qualora riportino nelle etichette indicazioni di pericolo e tossicità per le api e gli altri insetti pronubi. Per periodo di fioritura si intende l'intervallo dall'inizio dell'apertura dei petali alla caduta degli stessi.".

2. Dopo il comma 9 dell'articolo 96 sono inseriti i seguenti:

"9-bis. Il divieto di cui al comma 9 è fatto valere anche per i trattamenti effettuati in presenza di secrezioni nettarifere extrafiorali e di melata, nonché in presenza di fioriture della vegetazione spontanea sottostante o contigua alle coltivazioni. Tale divieto decade se si provvede mediante preventivo interramento, trinciatura o sfalcio con successivo disseccamento del materiale vegetale, in modo che non risulti più attrattivo per le api e gli altri pronubi.

9-ter. Sulle colture orticole caratterizzate da fioriture prolungate su buona parte del ciclo di coltivazione, sono consentiti i trattamenti con prodotti fitosanitari a condizione che vengano effettuati gli interventi obbligatori sulle fioriture della vegetazione spontanea descritti al comma 9-bis, allo scopo di eliminare la loro attrattività. I trattamenti devono in ogni caso essere effettuati durante le ore di minore attività delle api e degli altri insetti pronubi.".

 

     Art. 42. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 12/2021.

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 maggio 2021, n. 12 (Sostegno alla coltura della canapa "Cannabis sativa L." e alle relative filiere produttive) è sostituita dalla seguente:

"a) promuove le condizioni per la diffusione della coltivazione e della trasformazione della canapa (Cannabis sativa L.) delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, di cui alla direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);".

2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 della L.R. n. 12/2021 è abrogata.

3. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della L.R. n. 12/2021 è sostituita dalla seguente:

"a) l'importanza delle varietà autoctone, delle varietà adatte alle caratteristiche dei terreni agricoli piemontesi vocati alla coltivazione della canapa industriale e delle nuove varietà ottenute da florovivaisti siti in Piemonte, mediante incroci naturali tra varietà esistenti, utilizzabili previa iscrizione al catalogo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), coltivate in Piemonte come produzioni a basso impatto ambientale. Tale importanza è riconosciuta sia in fase di coltivazione sia negli impieghi successivi alla trasformazione del canapulo e della fibra;".

 

     Art. 43. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 12/2021.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della L.R. n. 12/2021 è sostituito dal seguente:

"1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge le coltivazioni di canapa che utilizzano esclusivamente seme certificato, appartenente alle varietà di Cannabis sativa L. di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).".

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della L.R. n. 12/2021 è sostituito dal seguente:

"2. La legge si applica, altresì, alle nuove specie e varietà vegetali risultanti da incroci naturali tra varietà esistenti, utilizzabili previa iscrizione al catalogo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).".

3. Il comma 4 dell'articolo 2 della L.R. n. 12/2021 è sostituito dal seguente:

"4. Dalla canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali consentiti dalla normativa dell'Unione europea e dalle convenzioni ONU, è possibile ottenere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 242/2016:

a) alimenti derivati dalla canapa, come semi, farina ottenuta dai semi, olio ottenuto dai semi, impiegabili in ottemperanza al regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativo ai nuovi alimenti e nel rispetto dei limiti previsti dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 242/2016, nonché cosmetici prodotti in conformità alle norme di settore europee e nazionali;

b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;

c) materiale destinato alla pratica del sovescio;

d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;

e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;

f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;

g) coltivazioni destinate al florovivaismo.".

4. Al comma 6 dell'articolo 2 della L.R. n. 12/2021, le parole "previa autorizzazione da parte del comune competente" sono soppresse.

 

     Art. 44. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 12/2021.

1. Dopo la lettera c) del comma 6 dell'articolo 4 della L.R. n. 12/2021 è aggiunta la seguente:

"c-bis) distretto rurale locale della canapa del caragliese Valle Grana.".

 

     Art. 45. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 12/2021.

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della L.R. n. 12/2021 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione, in collaborazione con le università del Piemonte, gli istituti pubblici e privati di ricerca presenti sul territorio regionale, la Banca del germoplasma vegetale della flora autoctona del Piemonte e dei florovivaisti iscritti al RUOP, di cui al regolamento n. 2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, promuove attività di riproduzione del seme di canapa, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, della legge 242/2016, al fine di individuare una o più coltivazioni in grado di meglio adattarsi ai diversi areali piemontesi.".

 

     Art. 46. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 12/2021.

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 7 della L.R. n. 12/2021 è sostituita dalla seguente:

"f) certificazioni dei sistemi di gestione aziendale, ambientali e di prodotto, anche con riferimento agli imballaggi e all'etichettatura, secondo quanto previsto dalla normativa nei diversi settori di utilizzo e in particolare nella sicurezza alimentare, secondo l'ordine di priorità individuato dal provvedimento di cui al comma 1;".

 

     Art. 47. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 12/2021.

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della L.R. n. 12/2021 dopo le parole "ai sensi di quanto previsto" sono inserite le seguenti: "dal regolamento (UE) 2017/625 e".

 

TITOLO III

Disposizioni in materia di trattamento economico e di personale

Capo I

Trattamento economico

 

     Art. 48. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 21/2019.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 25 settembre 2019, n. 21 (Rideterminazione degli assegni vitalizi in attuazione dell'articolo 1, commi 965, 966 e 967 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021") è inserito il seguente:

"1-bis. Ai fini della rivalutazione di cui al comma 1 trova applicazione il comma 287 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge di stabilità 2016).".

 

     Art. 49. Interpretazione autentica dell'articolo 1.3 della legge regionale n. 10/1972.

1. Al comma 1 dell'articolo 1.3 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali) le parole "un rimborso spese complessivo mensile di esercizio del mandato" sono autenticamente interpretate nel senso che gli emolumenti erogati a titolo di rimborso spese in favore dei componenti la Giunta regionale, anche se non facenti parte del Consiglio, non concorrono, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) a formare il reddito, purché l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi.

 

Capo II

Personale

 

     Art. 50. Sostituzione dell'articolo 3-bis della legge regionale n. 20/1981.

1. L'articolo 3-bis della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) è sostituito dal seguente:

"Art. 3 bis. (Contratti a tempo determinato)

1. Il trattamento economico onnicomprensivo del personale di cui all'articolo 3, comma 1, assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato, a tempo pieno o parziale, è stabilito dal Presidente del gruppo o dal singolo componente del gruppo misto tenendo conto dei trattamenti tabellari previsti dal vigente CCNL e dei valori minimi e massimi del trattamento accessorio stabilito dalla contrattazione collettiva per il personale regionale, in relazione alle prestazioni richieste.".

 

     Art. 51. Misure attuative per la definizione della capacità assunzionale della Regione in base alla sostenibilità finanziaria.

1. Al fine di dare attuazione all'articolo 33, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la Regione determina cumulativamente la spesa del personale della Giunta regionale e del Consiglio regionale come, allo stato, definita all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la pubblica amministrazione, del 3 settembre 2019.

2. A partire dall'annualità 2021, i limiti della spesa del personale, ai fini di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale, applicabili rispettivamente alla Giunta regionale e al Consiglio regionale sono determinati ripartendo la spesa massima complessiva determinata in applicazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la pubblica amministrazione, di cui al comma 1, in misura proporzionale alla rispettiva spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato; la Giunta regionale ed il Consiglio regionale applicano l'articolo 5 del medesimo decreto con riferimento ciascuno alla propria spesa del personale registrata nel 2018.

3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale possono stipulare intese volte a definire diverse forme di riparto per il rispettivo utilizzo della capacità assunzionale della Regione, fermo restando il rispetto del limite di spesa massima complessiva come determinata ai sensi del comma 2.

 

TITOLO IV

Disposizioni in materia di attività estrattive

Capo I

Attività estrattive

 

     Art. 52. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 23/2016.

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave) è inserito il seguente:

"7-bis. Sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare alla Città metropolitana di Torino o alla provincia territorialmente competente gli interventi di bonifica agraria e di miglioramento fondiario che prevedono la commercializzazione o il conferimento al di fuori di propri fondi, per volumi di scavo calcolati dalle sezioni di progetto per l'intervento complessivo svolto in unica soluzione, inferiori contemporaneamente alle seguenti soglie:

a) seimila metri cubi totali e tremila metri cubi per ettaro di superficie dei terreni interessati dagli interventi, qualora l'asportazione sia per ricavare aggregati per le costruzioni e infrastrutture, o per materiali industriali;

b) seimila metri cubi totali e duecento metri cubi per ettaro, qualora l'asportazione sia per ricavare materiali lapidei destinati quali pietre ornamentali.

Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA sia condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, si applica l'articolo 19-bis, comma 3, della legge n. 241/1990.".

2. Al termine del comma 8 dell'articolo 1 della L.R. n. 23/2016 sono aggiunte le seguenti parole: ", purché i volumi scavati siano superiori alle soglie indicate all'articolo 1, comma 7-bis.".

3. Dopo il comma 8 dell'articolo 1 della L.R. n. 23/2016 sono aggiunti i seguenti:

"8-bis. I progetti di intervento che comportano modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, che non sono finalizzati alla realizzazione di interventi estrattivi, ma che rientrano nella definizione di cantiere di grandi dimensioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere u) e v) del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) e prevedono la commercializzazione di materiali appartenenti alla seconda categoria di cui all'articolo 2 del regio decreto n. 1443/1927 al di sopra della soglia di seimila metri cubi calcolati dalle sezioni di progetto per l'intervento complessivo, non sono assoggettati alle procedure autorizzative disciplinate dalla presente legge, bensì a una comunicazione alla regione, alla Città metropolitana di Torino o alla provincia e al comune territorialmente competente da trasmettere in via telematica contestualmente alla trasmissione del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 120/2017 o della dichiarazione di cui agli articoli 20, 21 e 22 del medesimo decreto. Per questi progetti è dovuto il pagamento dell'onere del diritto di escavazione di cui all'articolo 26.

8-ter. Per gli scavi dei cantieri di piccole dimensioni, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera t) del D.P.R. n. 120/2017, la comunicazione di cui al comma 8-bis non è richiesta e non è dovuto il pagamento dell'onere del diritto di escavazione di cui all'articolo 26.".

 

     Art. 53. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 23/2016.

1. Al comma 4 dell'articolo 7 della L.R. n. 23/2016 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma gli interventi di cui all'articolo 1, commi 7-bis e 8, che sono autorizzati, secondo quanto ivi indicato, anche al di fuori dei bacini estrattivi perimetrati nel PRAE.".

 

     Art. 54. Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 23/2016.

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della L.R. n. 23/2016 le parole "900.000 metri cubi" sono sostituite dalle seguenti: "500.000 metri cubi".

2. Al comma 2 dell'articolo 13 della L.R. n. 23/2016 le parole "garantendo almeno il 50 per cento del fabbisogno richiesto con l'utilizzo di materiali disponibili presso le cave già autorizzate" sono sostituite dalle seguenti: "disponibili in un'ottica di riuso e di economia circolare, mirando ad attenuare gli impatti ambientali e le esternalità del settore delle costruzioni in conformità con gli indirizzi europei.".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della L.R. n. 23/2016 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Il piano di cui al comma 2 garantisce almeno il 50 per cento del fabbisogno richiesto con i seguenti materiali, purché idonei per qualità e caratteristiche tecniche ai fini dell'opera pubblica:

a) sfridi dell'attività estrattiva individuati in piani di gestione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE), o materiali provenienti da cave dei tre comparti estrattivi individuati nel PRAE;

b) materiali provenienti da attività di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006, autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 216 del decreto medesimo;

c) materiali disponibili presso le cave di inerti già autorizzate.

2-ter. Nel caso in cui siano previsti nei piani regionali interventi di manutenzione idraulica con estrazione e asportazione di materiale litoide, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 9 luglio 2020, n. 15 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale-Collegato), in aggiunta a quanto previsto ai commi 2 e 2-bis, il piano garantisce l'ulteriore utilizzo di tale materiale, fino al completamento del fabbisogno di piano, purché idoneo secondo i requisiti tecnici previsti dalle normative vigenti.".

4. Al comma 3 dell'articolo 13 della L.R. n. 23/2016 dopo le parole "nel rispetto della percentuale" sono inserite le seguenti "e della tipologia" e dopo le parole "di cui al comma 2" sono inserite le seguenti ", 2-bis e 2-ter".

5. Il comma 4 dell'articolo 13 della L.R. n. 23/2016 è sostituito dal seguente:

"4. In sede di conferenza di servizi, per l'approvazione del piano di reperimento e gestione dei materiali litoidi si valutano sotto un profilo di ragionevolezza e di adeguatezza le diverse disponibilità dei materiali di cui ai commi 1, 2, 2-bis e 2-ter e delle cave di prestito di cui al comma 3, tenendo conto dei necessari requisiti tecnici ed avendo cura di ridurre gli impatti ambientali, valutando contestualmente gli ulteriori interessi pubblici coinvolti nelle diverse scelte possibili, favorendo l'uso razionale delle risorse ed il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c), g), j).".

6. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della L.R. n. 23/2016 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Per perseguire le finalità di cui al comma 1, viene istituito un sistema che raccoglie i dati quantitativi e le localizzazioni dei materiali di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter, derivanti dalla Banca dati delle attività estrattive di cui all'articolo 9, dal modello unico di dichiarazione ambientale previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 (Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale) e dalle banche dati delle autorità competenti per i piani di manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 9, comma 3, si definisce tale sistema quale sezione della banca dati delle attività estrattive.".

 

     Art. 55. Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 23/2016.

1. Al comma 4 dell'articolo 17 della L.R. n. 23/2016 le parole ", aggiornato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)" sono soppresse.

 

     Art. 56. Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 23/2016.

1. Dopo la lettera d) del comma 6 dell'articolo 26 della L.R. n. 23/2016 è aggiunta la seguente:

"d-bis) in caso di attività di cui all'articolo 1, comma 8-bis, per cantieri di grandi dimensioni soggetti a comunicazione: 70 per cento al comune, 15 per cento alla Città metropolitana di Torino o alla provincia, 15 per cento alla Regione.".

 

     Art. 57. Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 23/2016.

1. Al comma 2 dell'articolo 27 della L.R. n. 23/2016 le parole "e lo aggiorna ogni due anni sulla base dell'indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie pubblicato dall'ISTAT" sono soppresse.

 

     Art. 58. Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 23/2016.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 37 della L.R. n. 23/2016 è inserito il seguente:

"1-bis. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di esercizio di attività di scavo e commercializzazione di materiali estratti per interventi di cui all'articolo 1, commi 7-bis e 8-bis, se tale attività viene esercitata senza aver trasmesso la SCIA o la comunicazione ivi prescritta o per quantitativi superiori alla soglia dimensionale indicata dall'articolo 1, comma 7-bis.".

2. Al termine del comma 5 dell'articolo 37 della L.R. n. 23/2016 è aggiunto il seguente periodo: "Per le sanzioni di cui al comma 1-bis l'autorità competente è la provincia o la Città metropolitana di Torino.".

 

     Art. 59. Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 23/2016.

1. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 39 della L.R. n. 23/2016 sono inserite le seguenti:

"b-bis) i contenuti e le modalità di presentazione della SCIA e relativa modulistica nonché gli allegati da presentare per i progetti di cui all'articolo 1, comma 7-bis;

b-ter) i contenuti e le modalità di presentazione della comunicazione e relativa modulistica nonché gli allegati per i progetti di cui all'articolo 1, comma 8-bis.".

 

TITOLO V

Disposizioni di ambiente, territorio, rifiuti, energia e foreste

Capo I

Ambiente

 

     Art. 60. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 32/1982.

1. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) le parole "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni".

 

     Art. 61. Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 40/1998.

1. Al comma 8 dell'articolo 12 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) dopo le parole "Il provvedimento con cui l'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale è" sono inserite le seguenti: "espresso con provvedimento deliberativo regionale e"

 

     Art. 62. Abrogazione dell'articolo 20 della legge regionale n. 40/1998.

1. L'articolo 20 della L.R. n. 40/1998 è abrogato.

 

     Art. 63. Abrogazione dell'articolo 7-bis della legge regionale n. 43/2000.

1. L'articolo 7-bis della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43(Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria) è abrogato.

 

     Art. 64. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 19/2009.

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità") è sostituito dal seguente:

"3. Le aree protette a gestione regionale, provinciale e locale sono regolate dalla presente legge. Le riserve speciali sono disciplinate anche da apposite disposizioni legislative in ragione delle loro specifiche caratteristiche. Per le disposizioni non diversamente disciplinate si fa riferimento alla presente legge.".

 

     Art. 65. Modifiche all'articolo 5-ter della legge regionale n. 19/2009.

1. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 5-ter della L.R. n. 19/2009 è sostituita dalla seguente:

"h) strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili, nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili in un'ottica di filiera corta, quale la filiera legno-energia di prossimità nei comuni montani piemontesi.".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5-ter è aggiunto il seguente:

"2-bis. Al fine di garantire l'integrazione ambientale e paesaggistica, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono incentivati privilegiando l'utilizzo di materiali della tradizione anche attraverso recuperi innovativi, nel rispetto delle indicazioni dei piani d'area e della pianificazione paesaggistica regionale.".

 

     Art. 66. Modifiche all'articolo 5-quater della legge regionale n. 19/2009.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5-quater della L.R. n. 19/2009 è inserito il seguente:

"1-bis. Sono esenti dal pagamento del biglietto di ingresso e transito i proprietari dei terreni e gli aventi titolo su di essi, nonché altre categorie individuate dagli enti gestori.".

 

     Art. 67. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 19/2009.

1. La lettera l) del comma 3 dell'articolo 8 della L.R. n. 19/2009 è sostituita dalla seguente:

"l) asportazioni di minerali, fatta salva l'asportazione per necessità di ricerca e studio, appositamente autorizzata;".

2. La lettera n) del comma 3 dell'articolo 8 della L.R. n. 19/2009 è sostituita dalla seguente:

"n) utilizzo di veicoli e motoslitte, al di fuori della viabilità consentita; il regolamento di disciplina è adottato dall'ente gestore sulla base del parere della comunità delle aree protette competente; il divieto non si applica ai veicoli delle forze di polizia, di soccorso ed ai veicoli agricoli degli aventi titolo.".

 

     Art. 68. Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 19/2009.

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 39 della L.R. n. 19/2009 è sostituita dalla seguente:

"c) le zone di protezione speciale, di cui all'articolo 4, comma 1, della direttiva 2009/147/CE, individuate con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per prelievo venatorio) previo parere degli enti locali interessati.".

2. Al comma 3 dell'articolo 39 della L.R. n. 19/2009 le parole "sentiti gli enti locali interessati" sono sostituite dalle seguenti: "previo parere degli enti locali interessati".

 

     Art. 69. Modifiche all'articolo 41 della legge regionale n. 19/2009.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 41 della L.R. n. 19/2009 è inserito il seguente:

"5-bis. Gli enti di gestione delle aree naturali protette delegati nella gestione di aree della rete Natura 2000 non coincidenti, in tutto o in parte, con le aree protette, sub delegano, previo parere vincolante della Giunta regionale, la gestione dei territori non coincidenti, su richiesta dei soggetti di cui al comma 2-bis, lettera b), regolando i rapporti intercorrenti con apposite convenzioni.".

 

     Art. 70. Modifiche all'articolo 63 della legge regionale n. 19/2009.

1. Al comma 1 dell'articolo 63 della L.R. n. 19/2009 le parole "comma 14" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1, lettera q, )".

 

     Art. 71. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 18/2016.

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 26 settembre 2016, n. 18 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte "ARPA") dopo le parole "L'Arpa svolge le attività di controllo, " sono inserite le seguenti: "di ricerca, ".

 

     Art. 72. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 18/2016.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della L.R. n. 18/2016 è inserito il seguente:

"1-bis. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 e dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, l'ARPA realizza attività di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnica, in autonomia o anche in collaborazione con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con le altre agenzie regionali e delle province autonome e con altri soggetti operanti nel campo della ricerca. Arpa adegua il proprio ordinamento interno per svolgere le attività di ricerca.".

 

     Art. 73. Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 18/2016.

1. L'articolo 10 della L.R. n. 18/2016 è sostituito dal seguente:

"Art. 10. (Regolamento di organizzazione)

1. Per la disciplina della propria organizzazione e nel rispetto dello statuto, l'ARPA, in osservanza delle direttive del Comitato regionale di indirizzo, approva un regolamento e lo trasmette al Presidente della Giunta regionale per le attività di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 4. Non costituiscono variazioni regolamentari rilevanti, ai fini di quanto previsto dal presente comma, le modifiche necessarie al recepimento di normativa sopravvenuta e le revisioni dell'articolazione organizzativa interna.".

 

     Art. 74. Scarico di sostanze perfluoroalchiliche.

1. Su tutto il territorio regionale sono fissati, per i composti appartenenti alla categoria delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), i valori limite di emissione allo scarico in acque superficiali indicati nell'allegato A alla presente legge e secondo le tempistiche ivi previste. Sono fatti salvi valori limite di emissione allo scarico maggiormente restrittivi definiti dall'autorità competente in sede di autorizzazione integrata ambientale.

2. È vietato lo scarico di reflui contenenti le sostanze di cui al comma 1 sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, ad eccezione degli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie.

3. Gli scarichi di acque reflue industriali contenenti PFAS che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite adottati dall'ente di governo dell'ambito di concerto con i gestori competenti in base alle caratteristiche dell'impianto, in modo che sia assicurato il rispetto dei valori limite di emissione in acque superficiali di cui al comma 1.

 

Capo II

Territorio

 

     Art. 75. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 45/1989.

1. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27) è sostituito dal seguente:

"6. Gli accessi alle strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale sono disciplinate da apposito regolamento comunale approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.".

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della L.R. n. 45/1989 sono aggiunti i seguenti:

"6-bis. Fino all'entrata in vigore del regolamento comunale di cui al comma 6, approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, le strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale sono interdette al passaggio di mezzi a motore con l'eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza ed antincendio, dei mezzi di chi debba accedere ai luoghi per motivati scopi professionali, dei mezzi dei proprietari o dei possessori o dei conduttori dei fondi serviti, nonché dei loro coniugi e dei loro parenti e affini di primo grado. Le strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale che risultano a servizio di strutture ricettive sono liberamente transitabili fino al raggiungimento delle stesse, qualora, con specifico provvedimento, il comune, o se delegata, l'Unione di comuni, attesti la loro idoneità al traffico veicolare ordinario nel rispetto della vigente normativa, in campo forestale, escursionistico e di tutela della Rete Natura 2000. Il divieto di passaggio è reso pubblico mediante l'affissione, a cura del titolare dell'autorizzazione, di un apposito cartello recante gli estremi della presente legge.

6-ter. La Giunta regionale adotta i criteri di cui al comma 6 in coerenza con gli articoli 3 e 9 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali).".

3. Il comma 7 dell'articolo 2 della L.R. n. 45/1989 è abrogato.

 

     Art. 76. Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 45/1989.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della L.R. n. 45/1989 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Per le violazioni al regolamento di cui al comma 6 e alle disposizioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 2 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 38, comma 1, lettera c), della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 39 e 40 della medesima legge.".

 

     Art. 77. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 32/2008.

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137") è sostituito dal seguente:

"2. Nei casi non elencati dal comma 1, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai comuni o alle loro forme associative, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 4; fino alla costituzione di tali commissioni la competenza per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è in capo alla Regione. Per gli interventi e le opere di lieve entità soggetti al procedimento semplificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai comuni o alle loro forme associative; in tale procedimento non è obbligatorio il parere della commissione locale per il paesaggio.".

 

     Art. 78. Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 15/2020.

1. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 37 della legge regionale 9 luglio 2020, n. 15 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale-Collegato) dopo le parole "riguardanti i corsi d'acqua" sono aggiunte le seguenti "o comunque di lavori pubblici che richiedono l'impiego di materiale litoide, " e le parole "in via prioritaria, ad amministrazioni pubbliche" sono sostituite dalle seguenti "in via prioritaria, all'amministrazione che realizza l'intervento o ad altre amministrazioni pubbliche".

 

Capo III

Rifiuti

 

     Art. 79. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 1/2018.

1. Il comma 5-bis dell'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 e alla legge regionale 24 maggio 2012, n. 7) è abrogato.

 

     Art. 80. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 1/2018.

1. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 10 della L.R. n. 1/2018 è sostituito dal seguente: "Il 24 per cento dei voti è attribuito alle province e alla Città metropolitana di Torino ed è suddiviso tra le stesse in ragione della popolazione residente.".

 

     Art. 81. Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 1/2018.

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della L.R. n. 1/2018 le parole "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021".

2. Al comma 6 dell'articolo 33 della L.R. n. 1/2018 le parole "30 settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2021".

 

     Art. 82. Modifiche all'allegato C della legge regionale 4/2021.

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della Convenzione tipo dell'allegato C della legge regionale 16 febbraio 2021, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 e alla legge regionale 24 maggio 2012, n. 7") è abrogato.

 

Capo IV

Energia

 

     Art. 83. Modifiche all'articolo 41 della legge regionale n. 3/2015.

1. Dopo il comma 1-quinquies dell'articolo 41 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione) è inserito il seguente:

"1-quinquies-bis. Ferma restando l'applicazione della normativa nazionale, il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico di potenza nominale inferiore o uguale a 35 kW che non rispetta i valori limite di emissione in atmosfera stabiliti dalla normativa regionale è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 300,00 e non superiore ad euro 1.200,00. L'autorità competente, con proprio provvedimento, impone al trasgressore di procedere all'adeguamento entro un determinato termine oltre il quale l'impianto non può essere utilizzato.".

2. Al comma 1-sexies dell'articolo 41 dopo la parola "quinquies" sono inserite le seguenti: "e 1-quinquies-bis".

3. Al comma 2 dell'articolo 41 dopo la parola "quinquies" sono inserite le seguenti: "e 1-quinquies-bis".

 

Capo V

Foreste

 

     Art. 84. Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 4/2009.

1. Alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 19 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) dopo la parola "interessanti" sono inserite le seguenti ", per una sola volta nell'ambito della medesima proprietà accorpata, " e la parola "cinquecento" è sostituita dalla seguente "mille".

2. Alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 19 della L.R. n. 4/2009 le parole "alla conservazione del paesaggio o" sono soppresse.

3. Alla lettera c) del comma 7 dell'articolo 19 della L.R. n. 4/2009 le parole "di boschi di neoformazione insediatisi su ex coltivi, prati e pascoli abbandonati da non oltre trent'anni" sono sostituite dalle seguenti: "nelle categorie forestali Robinieti, Castagneti, Boscaglie d'invasione, Arbusteti subalpini e Acero-tiglio frassineti nel tipo d'invasione".

4. Alla lettera d) del comma 7 dell'articolo 19 della L.R. n. 4/2009 le parole "di difesa del suolo" sono soppresse.

5. Dopo la lettera d-bis) del comma 7 dell'articolo 19 della L.R. n. 4/2009 sono aggiunte le seguenti:

"d-ter) in aree di interfaccia urbano-rurale al fine di garantire la sicurezza pubblica e la prevenzione antincendio; l'estensione di tali aree è stabilita dal piano antincendio della Regione di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), a condizione che l'eventuale rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche per essere riconosciuta come bosco ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e che nella porzione trasformata non vengano realizzate edificazioni o ampliate quelle esistenti;

d-quater) entro i 25 metri da immobili esistenti per riduzioni di superfici boscate non superiori a 2000 metri quadri, a condizione che la rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche per essere considerato bosco ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del D.Lgs. 34/2018 e che nella porzione trasformata non vengano realizzate edificazioni o ampliate quelle esistenti;

d-quinquies) per il recupero di aree dichiarate di interesse archeologico e storico artistico.".

 

TITOLO VI

Disposizioni in materia di commercio e artigianato

Capo I

Commercio

 

     Art. 85. Modifiche all'articolo 11-ter della legge regionale n. 28/1999.

1. Al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina e sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte "In attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114") dopo le parole "il tesserino di cui al comma 1, lettera a)" sono inserite le seguenti: "composto da 18 spazi".

2. Al comma 2-bis dell'articolo 11-ter della L.R. n. 28/1999 le parole "al raggiungimento della soglia delle diciotto partecipazioni ai mercatini" sono sostituite dalle seguenti: "all'esaurimento del tesserino.".

 

     Art. 86. Modifiche all'articolo 14-bis della legge regionale n. 28/1999.

1. Al comma 1-bis dell'articolo 14-bis della L.R. n. 28/1999 le parole "per i quali è stato decretato lo stato d'emergenza, " sono sostituite dalle seguenti: "o in situazioni per le quali è stato decretato lo stato d'emergenza, ".

2. Il comma 1-ter dell'articolo 14-bis della L.R. n. 28/1999 è sostituito dal seguente:

"1-ter. In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la crescita del sistema commerciale piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, il divieto di effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione è sospeso.".

 

     Art. 87. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 38/2006.

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) è sostituito dal seguente:

"3. Rimangono regolate dalle rispettive disposizioni nazionali e regionali di comparto le attività:

a) di somministrazione effettuata negli agriturismi e nelle strutture di ospitalità rurale familiare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 6;

b) di somministrazione effettuata nelle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all'aperto, naturiste, alpinistiche;

c) di somministrazione da parte dei soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica.".

 

Capo II

Artigianato

 

     Art. 88. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 1/2009.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato) è inserito il seguente:

"1-bis. La Commissione può comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi della commissione stessa.".

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 28 della L.R. n. 1/2009 è aggiunto il seguente:

"5-bis. È consentito lo svolgimento delle sedute in videoconferenza o con altre modalità attraverso sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti.".

 

     Art. 89. Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 1/2009.

1. Il comma 1 dell'articolo 37 della L.R. n. 1/2009 è sostituito dal seguente:

"1. Ai componenti delle commissioni chiamati a formulare pareri, proposte di iniziative e ad assumere deliberazioni, in merito a quanto è oggetto della presente legge, sono corrisposti compensi e rimborsi nei limiti e con le modalità previste dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale).".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 37 della L.R. n. 1/2009 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute oppure l'indennità per l'uso del proprio mezzo di trasporto, come disciplinati dalla L.R. n. 33/1976, è riconosciuto anche ai soggetti in quiescenza.".

 

TITOLO VII

Disposizioni in materia di assistenza ed edilizia sociale

Capo I

Assistenza

 

     Art. 90. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 37/2009.

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 37 (Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà) è aggiunta la seguente:

"b-bis) nel rispetto della normativa statale in materia e delle competenze istituzionali di tutti gli attori coinvolti, la Regione promuove periodicamente, nei confronti di tutti soggetti del sistema integrato dei servizi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), un'adeguata informazione volta a garantire il diritto del minore al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, richiamando la necessità di assicurare la comunicazione congiunta, da parte della Regione, a ciascuno dei genitori sulla situazione e gli interventi riguardanti i figli minori, anche in risposta a specifiche di almeno uno dei genitori, in ogni caso nel rispetto e in coerenza con eventuali provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria.".

 

     Art. 91. Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 12/2017.

1. Il comma 5 dell'articolo 16 della legge regionale 2 agosto 2017, n. 12 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) è sostituito dal seguente:

"5. Gli atti con i quali si dispone la dismissione o l'alienazione di beni delle aziende o il trasferimento a terzi di diritti reali di godimento o, infine, la costituzione di diritti reali di garanzia sui medesimi, sono comunicati alla struttura regionale competente nei casi e secondo le modalità ed i termini definiti con provvedimento della Giunta regionale entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, come sostituito dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 6 ottobre 2021 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale per l'anno 2021).".

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 16 della L.R. n. 12/2017 è inserito il seguente:

"5-bis. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al comma 5 si applicano le disposizioni precedentemente deliberate.".

3. Al comma 7 dell'articolo 16 della L.R. n. 12/2017 le parole "Gli atti di trasferimento non acquistano efficacia" sono sostituite dalle seguenti: "La deliberazione dell'organo amministrativo dell'azienda di cui al comma 5, non acquista efficacia e non può tradursi in atto definitivo, ".

 

     Art. 92. Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 12/2017.

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della L.R. n. 12/2017 dopo le parole "ivi previsti" sono inserite le seguenti: "nonché quelli di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo".

 

     Art. 93. Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 12/2017.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 della L.R. n. 12/2017 è inserito il seguente:

"1-bis. Il patrimonio delle Istituzioni trasformate in fondazioni o associazioni è soggetto ai seguenti vincoli e prescrizioni:

a) mantenimento del vincolo di destinazione indicato nello statuto e tavola di fondazione, esclusivamente per finalità sociali;

b) conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria, con particolare riguardo ai beni di valore storico e monumentale e di notevole pregio artistico per i quali vigono le prescrizioni in tema, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

c) indisponibilità dei beni espressamente destinati allo svolgimento delle attività statutarie;

d) obbligo di trasmissione dell'atto definitivo di dismissione, alienazione o trasformazione di beni immobili o titoli o trasferimento o costituzione di diritti reali di godimento o garanzia sui beni costituenti patrimonio disponibile dell'ente alla struttura regionale competente per materia, entro i termini, nei casi e secondo le modalità definiti dal provvedimento della Giunta regionale, di cui all'articolo 16, comma 5;

e) divieto di procedere, anche in forma parziale, senza espressa autorizzazione della struttura regionale competente, ad alienazioni o trasformazioni di beni immobili, alla cessione di titoli, alla costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia sugli stessi in relazione ai beni costituenti patrimonio indisponibile dell'ente, salvo che ciò risulti indispensabile per fronteggiare effettive esigenze di reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per il mantenimento, il miglioramento del patrimonio indisponibile e per il potenziamento delle attività istituzionali, nei casi e secondo le modalità ed i termini definiti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 16, comma 5, con esclusione di destinare i proventi al finanziamento delle spese di parte corrente o alla copertura di eventuali disavanzi di bilancio.".

 

     Art. 94. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 3/2019.

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 12 febbraio 2019, n. 3 (Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità) dopo le parole "all'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)." sono aggiunte le seguenti: "Nell'ambito privato è prevista la possibilità di istituire un Disability Manager inter-aziendale, al servizio di più realtà aziendali di piccole e medie dimensioni e nell'ambito pubblico è prevista la possibilità di istituire un Disability Manager inter-comunale, al servizio di più comuni di piccole e medie dimensioni.".

2. [Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della L.R. n. 3/2019 è aggiunto il seguente:

"2-bis. È istituito il Registro regionale dei Disability Manager, con funzione esclusivamente ricognitiva. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'approvazione del presente comma, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce i titoli di studio e le esperienze formative e professionali necessarie per accedervi."] [1].

 

     Art. 95. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 3/2021.

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 26 gennaio 2021, n. 3 (Misure urgenti per la continuità delle prestazioni residenziali di carattere sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o da patologie psichiatriche) dopo le parole ", si applicano" sono inserite le seguenti: ", nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla disciplina statale, ".

 

     Art. 96. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 10/2021.

1. La lettera a) dell'articolo 2 della legge regionale 19 maggio 2021, n. 10 (Misure di sostegno per gli anziani vittime di delitti contro il patrimonio) è sostituita con la seguente:

"a) residenza anagrafica nel territorio della Regione alla data di verificazione del reato;".

 

     Art. 97. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 10/2021.

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 10/2021 le parole "quello al quale affidare il compito di effettuare sistematicamente, anche in collaborazione con altri soggetti, la rilevazione circa l'andamento e l'evoluzione sul territorio regionale della criminalità, avente come vittime le persone anziane, fornendo dati e statistiche" sono sostituite dalle seguenti: "quello al quale affidare il compito di effettuare, anche in collaborazione con altri soggetti, analisi sociologiche circa l'andamento e l'evoluzione sul territorio regionale della criminalità avente come vittime le persone anziane".

2. La rubrica dell'articolo 7 della L.R. n. 10/2021 è sostituita dalla seguente: "Attività di analisi sociologiche sull'andamento e l'evoluzione sul territorio regionale della criminalità avente come vittime le persone anziane".

 

     Art. 98. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 10/2021.

1. La lettera c) dell'articolo 8 della L.R. n. 10/2021 è sostituita dalla seguente:

"c) gli esiti delle attività svolte ai sensi dell'articolo 7, con particolare riguardo all'emersione dei delitti;".

 

Capo II

Sanità

 

     Art. 99. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 5/1987.

1. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 5 (Disciplina delle case di cura private) le parole "entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza. Trascorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende concessa" sono soppresse.

 

     Art. 100. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 5/1987.

1. Il comma 5 dell'articolo 4 della L.R. n. 5/1987 è sostituito dal seguente:

"5. La nomina del direttore sanitario dev'essere comunicata alla struttura regionale competente in materia ed all'ASL in cui ha sede la struttura che provvede alle verifiche sul possesso dei requisiti.".

 

     Art. 101. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. n. 55/1987.

1. Al settimo comma dell'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 (Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui al D.P.C.M. 10 febbraio 1984) le parole "operante sul territorio regionale" sono soppresse.

2. Dopo l'ottavo comma dell'articolo 4 della L.R. n. n. 55/1987 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Con provvedimento della Giunta regionale sono definiti i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi dei laboratori di analisi.".

 

     Art. 102. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. n. 55/1987.

1. Al primo comma dell'articolo 5 della L.R. n. n. 55/1987 le parole "due punti prelievo" sono sostituite dalle seguenti: "ulteriori punti di prelievo, anche su mezzi mobili".

2. Il comma 1-bis dell'articolo 5 della L.R. n. n. 55/1987 è abrogato.

 

     Art. 103. Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 55/1987.

1. Il terzo comma dell'articolo 16 della L.R. n. 55/1987 è sostituito dal seguente:

"3. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 3.000,00 fino a un massimo di euro 30.000,00 chiunque eserciti laboratori privati di analisi mediche a scopo di accertamento diagnostico o punti prelievo in assenza delle autorizzazioni previste dalla presente legge o dalla normativa di settore per il tipo di attività svolta oppure in presenza di un provvedimento di revoca o sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento. È inoltre disposta la chiusura immediata dell'attività con provvedimento della struttura regionale competente.".

2. Il quarto comma dell'articolo 16 della L.R. n. 55/1987 è sostituito dal seguente:

"4. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.000,00 fino a un massimo di euro 20.000,00 chi, dopo aver ottenuto l'autorizzazione prevista dagli articoli 5 e 14:

a) modifica la struttura, la funzionalità, le dotazioni ed ogni altra caratteristica del laboratorio diagnostico o del punto prelievo;

b) sospende l'attività, senza giusta causa, per un periodo superiore a due mesi;

c) svolge l'attività in violazione della normativa ambientale o igienico sanitaria, fatta salva la speciale normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

d) utilizza metodiche o procedure di analisi non validate dai competenti organismi;

e) svolge l'attività sanitaria in difformità a specifiche disposizioni normative di settore tale da comportare situazioni di pericolo per la salute dei cittadini.

Alla medesima sanzione soggiace chi, in assenza dei requisiti di accreditamento, determini situazioni di pericolo per la salute dei cittadini".

3. Dopo il quarto comma dell'articolo 16 della L.R. n. 55/1987 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. L'accertamento della carenza dei requisiti autorizzativi o dei requisiti di accreditamento tali da comportare situazioni di pericolo per la salute dei cittadini, determina, in aggiunta alle sanzioni di cui al comma 4, la diffida ad ottemperare ai requisiti medesimi con contestuale e immediata sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento per un periodo minimo di ventuno giorni fino ad un massimo di centottanta giorni.

4-ter. Le violazioni delle disposizioni relative ai requisiti di autorizzazione o di accreditamento contestate alla medesima struttura per la terza volta nel corso dell'anno solare, comportano la diffida ad ottemperare con contestuale e immediata sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento per un periodo minimo di tre mesi fino ad un massimo di sei mesi.

4-quater. La mancata ottemperanza ai requisiti autorizzativi o di accreditamento in seguito alla sospensione di cui ai commi 4-bis e 4-ter deve essere segnalata dall'ASL alla Regione la quale dispone la revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.".

4. Il quinto comma e il sesto comma dell'articolo 16 L.R. n. 55/1987 sono abrogati.

5. Il settimo comma dell'articolo 16 della L.R. n. 55/1987 è sostituito dal seguente:

"7. Le sanzioni amministrative sono irrogate in conformità ai principi e alle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). L'accertamento delle violazioni e la relativa contestazione spetta ai membri della commissione di vigilanza dell'ASL territorialmente competente secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge n. 689/1981 e dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1996, n. 35 (Delega o subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande, sostanze destinate all'alimentazione, sanità pubblica e veterinaria, disciplina dell'attività urbanistico-edilizia), nonché da coloro che rivestono la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale e muniti di tessera di riconoscimento, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689/1981. La contestazione delle violazioni agli interessati avviene immediatamente ove possibile, altrimenti mediante notificazione del verbale a cura della commissione di vigilanza dell'ASL secondo le modalità di cui all'articolo 14 della legge n. 689/1981. L'autorità a cui i soggetti accertatori fanno rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689/1981 e competente ad emanare l'ordinanza ingiunzione ai sensi dell'articolo 18 della legge medesima è il direttore generale dell'ASL. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati negli appositi capitoli di bilancio dell'ASL competente che le ha irrogate, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 35/1996.".

 

     Art. 104. Ulteriori modifiche alla legge regionale n. 55/1987.

1. Agli articoli 3, 5, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 19 e 21 della L.R. n. 55/1987 la parola "U.S.S.L." è sostituita dalla seguente "ASL".

 

     Art. 105. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 42/1992.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 1992, n. 42 (Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di Istituti, Organizzazioni ed Associazioni private) le parole "dalla Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti "dalla struttura regionale competente" e le parole "Unità socio-sanitarie Locali UU.SS.LL." sono sostituite dalle seguenti "aziende sanitarie locali (ASL)".

 

     Art. 106. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 42/1992.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della L.R. n. 42/1992 le parole "al Presidente della Giunta regionale e, per esso, all'Assessore alla Sanità" sono sostituite dalle seguenti: "alla struttura regionale competente".

 

     Art. 107. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 42/1992.

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della L.R. n. 42/1992 è sostituito dal seguente:

"1. La sostituzione del titolare dell'autorizzazione e del medico responsabile, il trasferimento della sede operativa principale o l'istituzione di sedi operative secondarie, le modifiche dello statuto e del regolamento dei soggetti autorizzati ai sensi della presente legge, nonché la rinuncia all'autorizzazione sono comunicate alla Regione e ai Servizi di igiene e sanità pubblica (SISP) dell'ASL, in cui è sita la sede operativa principale degli stessi. L'istituzione e il trasferimento di qualunque sede, legale e operativa principale o secondaria, sono soggetti a preventiva autorizzazione della struttura regionale competente, previo accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici e igienico sanitari demandato al SISP dell'ASL di riferimento.".

 

     Art. 108. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 42/1992.

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della L.R. n. 42/1992 le parole "al Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "alla struttura regionale competente".

2. Al comma 2 dell'articolo 10 della L.R. n. 42/1992 le parole "la Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "la struttura regionale competente"

 

     Art. 109. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 42/1992.

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della L.R. n. 42/1992 è sostituito al seguente:

"1. L'esercizio dell'attività disciplinata dalla legge senza la prescritta autorizzazione prevista dall'articolo 2 è assoggettato, ferme restando eventuali responsabilità penali, a sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000,00 ad un massimo di euro 30.000,00. La determinazione dell'importo della sanzione tiene in considerazione la durata dell'attività irregolare. È, inoltre, disposta la chiusura immediata dell'attività con provvedimento della struttura regionale competente."

2. Al comma 2 dell'articolo 11 della L.R. n. 42/1992 le parole "da L. un milione a L. dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.000,00 a euro 10.000,00".

 

     Art. 110. Ulteriori modifiche alla legge regionale n. 42/1992.

1. Agli articoli 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 della L.R. n. 42/1992 le parole "USSL" e "UU.SS.SS.LL." sono sostituite dalla parola "ASL".

 

     Art. 111. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 18/2007.

1. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale) le parole "di riferimento territoriale" sono soppresse.

 

     Art. 112. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 9/2015.

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2015) le parole "i proventi derivanti dall'alienazione degli immobili di proprietà in dismissione con l'attivazione del nuovo presidio" sono sostituite dalle seguenti: "il trasferimento della Regione già assegnato all'Azienda a valere sull'utile della GSA dell'esercizio 2014".

2. Il comma 2 dell'articolo 4 è abrogato.

 

     Art. 113. Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 19/2021.

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 (Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico "GAP") è sostituita dalla seguente:

"b) per gli esercizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), per dodici ore e trenta minuti giornaliere complessive, di cui dieci ore e trenta minuti consecutive nella fascia notturna dalle ore 23.00 alle ore 9.30 e due ore nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle ore 12.30 alle ore 14.30;".

 

Capo III

Edilizia sociale

 

     Art. 114. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 3/2010.

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) è sostituito dal seguente:

"4. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatti salvi:

a) il requisito di cui al comma 1, lettera i), nei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2;

b) il requisito di cui al comma 1, lettera c), da verificarsi unicamente al momento dell'assegnazione; in costanza di rapporto locativo, o in caso di subentro nell'assegnazione, costituisce causa di decadenza la sola titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio regionale adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975.".

 

     Art. 115. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 3/2010.

1. Dopo il numero 4) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 8 della L.R. n. 3/2010 è aggiunto il seguente:

"4-bis) coniugi legalmente separati o divorziati che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, hanno lasciato da non più di un anno la casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi e sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non ne hanno la disponibilità;".

 

     Art. 116. Modifiche all'articolo 22-bis della legge regionale n. 3/2010.

1. Al comma 3 dell'articolo 22-bis della L.R. n. 3/2010 la parola "utilmente" è soppressa.

2. Al comma 4 dell'articolo 22-bis della L.R. n. 3/2010 la parola "utilmente" è soppressa.

3. Al comma 8 dell'articolo 22-bis della L.R. n. 3/2010 le parole ", fino ad un massimo del 50 per cento dell'importo. Per i soggetti assegnatari da oltre due anni il riconoscimento è pari al 100 per cento" sono soppresse.

 

     Art. 117. Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 3/2010.

1. Il comma 2 dell'articolo 32 della L.R. n. 3/2010 è sostituito dal seguente:

"2. L'incarico di direttore generale è attribuito dal presidente e ratificato dal consiglio di amministrazione a soggetto avente comprovata esperienza nel settore, mediante procedura di evidenza pubblica".

2. Il comma 3 dell'articolo 32 della L.R. n. 3/2010 è abrogato.

3. Il comma 4 dell'articolo 32 delle L.R. n. 3/2010 è sostituito dal seguente:

"4. Il direttore generale resta in carica per la stessa durata del consiglio di amministrazione che lo ha nominato ai sensi del comma 2 e sino alla nomina, da parte del nuovo consiglio di amministrazione del direttore generale. L'incarico può essere revocato con atto motivato del presidente con successiva ratifica da parte del consiglio di amministrazione.".

 

     Art. 118. Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 3/2010.

1. Al comma 1 dell'articolo 39 della L.R. n. 3/2010 le parole "dei rispettivi uffici tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "di apposite Strutture tecniche decentrate (STD) operanti presso le ATC".

2. Al comma 2 dell'articolo 39 della L.R. n. 3/2010 dopo la parola "stabilisce" sono inserite le seguenti: "la composizione e i compiti delle STD".

 

TITOLO VIII

Istruzione, lavoro e formazione professionale

Capo I

Istruzione

 

     Art. 119. Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 28/2007.

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) dopo le parole "materiale didattico" sono aggiunte le seguenti: "anche di abituale consumo".

 

Capo II

Lavoro e formazione professionale

 

     Art. 120. Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 34/2008.

1. Al comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) dopo le parole "prioritariamente nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della L. 381/1991" sono inserite le seguenti: "valorizzandone le competenze tecnico-professionali".

 

     Art. 121. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 19/2011.

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 2011, n. 19 (Norme in materia di sostegno alle professioni intellettuali ordinistiche) è sostituita dalla seguente:

"d) per associazione sindacale datoriale, la confederazione delle associazioni sindacali delle libere professioni intellettuali ordinistiche, più rappresentativa a livello nazionale, che sottoscrive i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto.".

 

     Art. 122. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 19/2011.

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della L.R. n. 19/2011 è sostituito dal seguente:

"4. La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica per l'intera legislatura ed esercita la sua attività fino al rinnovo, è composta da:

a) l'assessore regionale competente in materia che la presiede;

b) un rappresentante regionale per le professioni ordinistiche dell'area economia e lavoro, designato dagli ordini e collegi di riferimento dell'area;

c) un rappresentante regionale per le professioni ordinistiche dell'area diritto e giustizia, designato dagli ordini e collegi dell'area;

d) un rappresentante regionale per le professioni ordinistiche dell'area sanità e salute, designato dagli ordini e collegi dell'area;

e) un rappresentante regionale per le professioni ordinistiche dell'area ambiente e territorio, designato dagli ordini e collegi dell'area;

f) un rappresentante regionale per le professioni ordinistiche dell'area economia e lavoro, designato dall'associazione sindacale datoriale;

g) un rappresentante regionale per le professioni ordinistiche dell'area diritto e giustizia, designato dall'associazione sindacale datoriale;

h) un rappresentante regionale per le professioni ordinistiche dell'area sanità e salute, designato dalla associazione sindacale datoriale;

i) un rappresentante regionale per le professioni ordinistiche dell'area ambiente e territorio, designato dall'associazione sindacale datoriale;

l) il presidente regionale dell'associazione sindacale datoriale che assume la carica di vicepresidente.".

2. I commi 5 e 6 dell'articolo 3 della L.R. n. 19/2011 sono abrogati.

 

TITOLO IX

Affari istituzionali, contabilità e bilancio

Capo I

Affari istituzionali

 

     Art. 123. Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 8/1984.

1. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione) è sostituito dal seguente:

"1. Tutti i contratti di cui è parte la Regione sono stipulati con le modalità previste dall'articolo 32, comma 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).".

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 33 della L.R. n. 8/1984 sono abrogati.

 

     Art. 124. Abrogazione dell'articolo 18 della legge regionale n. 29/2009.

1. L'articolo 18 della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici) è abrogato.

 

Capo II

Contabilità e bilancio

 

     Art. 125. Modifiche dell'articolo 40-quater della legge regionale n. 7/2001.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 40-quater della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il Collegio esprime parere obbligatorio sui progetti di legge previsti all'articolo 20, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.). Il parere del Collegio è allegato ai progetti di legge entro la data della loro approvazione da parte dell'Assemblea consiliare.

2. Il parere sui progetti di legge di cui al comma 1 esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente, delle disposizioni legislative contenute nella legge di stabilità regionale e sue modifiche e di ogni altro elemento utile ed indica inoltre le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.".

2. Al comma 5 dell'articolo 40-quater della L.R. n. 7/2001, le parole "dell'atto" sono sostituite dalle seguenti: "degli schemi contabili allegati ai progetti di legge di cui al comma 1".

 

     Art. 126. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 21/2021.

1. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie) è abrogato.

 

     Art. 127. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 24/2021.

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 24 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020) le parole "e fondi pluriennali vincolati per spese in conto capitale pari complessivamente ad euro 354.809.892,36" sono sostituite dalle seguenti: ", fondi pluriennali vincolati per spese in conto capitale pari complessivamente ad euro 351.809.892,36 e fondi pluriennali vincolati per incremento attività finanziarie pari complessivamente ad euro 3.000.000,00.".

 

TITOLO X

Altre disposizioni

Capo I

Altre disposizioni

 

     Art. 128. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 12/2020.

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2020, n. 12 (Primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da Covid-19) la parola "2021" è sostituita dalla seguente "2022".

 

     Art. 129. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 12/2020.

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della L.R. n. 12/2020 la parola "2021" è sostituita dalla seguente "2022".

 

     Art. 130. Modifiche all'articolo 4-bis della legge regionale n. 12/2020.

1. Al comma 3 dell'articolo 4-bis della L.R. n. 12/2020 la parola "2021" è sostituita dalla seguente "2022".

 

     Art. 131. Sostituzione dell'articolo 41 della legge regionale n. 13/2020.

1. L'articolo 41 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19) è sostituito dal seguente:

"Art. 41. (Deroghe all'articolo 11 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 11 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici) per i programmi di intervento approvati:

a) dal 1° luglio 2019 e fino al 28 febbraio 2021, i contributi in conto capitale agli enti territoriali e alle loro forme associative sono erogati nella misura del 40 per cento all'aggiudicazione definitiva dei lavori, di un ulteriore 50 per cento alla presentazione dello stato di avanzamento corrispondente al 50 per cento dei lavori e del 10 per cento o il minor importo necessario, a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, nonché del quadro economico di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera;

b) dal 1° marzo 2021 fino al 31 dicembre 2023, i contributi in conto capitale agli enti territoriali e alle loro forme associative sono erogati, su richiesta del soggetto attuatore, in un'unica soluzione a saldo delle spese sostenute ovvero in due fasi: acconto del 40 per cento del contributo a presentazione del contratto e saldo fino al 60 per cento del contributo a presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute a seguito del certificato di regolare esecuzione. Per gli interventi di importo superiore o uguale a euro 200.000,00 è facoltà del soggetto attuatore richiedere un anticipo del 10 per cento del contributo per la realizzazione della progettazione, un acconto del 30 per cento a presentazione del contratto, un ulteriore acconto del 20 per cento allo stato di avanzamento pari al 40 per cento dei lavori e saldo del 40 per cento o, minore importo necessario, a presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute a seguito del certificato di regolare esecuzione.".

 

     Art. 132. Modifiche all'articolo 59 della legge regionale n. 13/2020.

1. Al comma 1 dell'articolo 59 della L.R. n. 13/2020 dopo le parole "contenute nel presente capo" sono aggiunte le seguenti ", ad eccezione dell'articolo 68," e le parole "31 gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 gennaio 2023".

 

     Art. 133. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 19/2020.

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2020, n. 19 (Disposizioni in ordine alla specificità montana della provincia del Verbano Cusio Ossola e interventi a favore dei territori montani e delle province piemontesi) dopo le parole "trasferisce alla provincia di Cuneo" sono aggiunte le seguenti: "o ai comuni totalmente montani".

2. Al comma 2 dell'articolo 5 della L.R. n. 19/2020 le parole "d'intesa con la Regione" sono sostitute dalle seguenti: "secondo le indicazioni condivise con la Regione".

 

TITOLO XI

Disposizioni finanziarie e finali

Capo I

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 134. Clausola di invarianza finanziaria.

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Capo II

Disposizioni finali

 

     Art. 135. Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

 

Allegato A

(Art. 74) Valori-limite di emissione (VLE) per sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) negli scarichi in acque superficiali

 

Sostanza o gruppi di sostanze

N° CAS

Valore-limite di emissione (VLE) allo scarico (μg/L) (1) e termini temporali per il loro conseguimento dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento

Acido perfluoroottansolfonico e suoi sali (PFOS)

1763-23-1

0,02 nei primi 36 mesi dalla data di entrata in vigore

 

 

0,00065 dopo 36 mesi dalla data di entrata in vigore

Acido perfluoroottanoico (PFOA)

 335-67-1

0,30 nei primi 36 mesi dalla data di entrata in vigore

 

 

0,10 dopo 36 mesi dalla data di entrata in vigore

Acido perfluorobutanoico (PFBA)

375-22-4

7,0 alla data di entrata in vigore

Acido perfluoropentanoico (PFPeA)

2706-90-3

3,0 alla data di entrata in vigore

Acido perfluoroesanoico (PFHxA)

307-24-4

1,0 alla data di entrata in vigore

Acido perfluorobutansolfonico (PFBS)

375-73-5

3,0 alla data di entrata in vigore

Acido perfluoro-n-eptanoico (PFHpA)

375-85-9

1,0 alla data di entrata in vigore

Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS)

355-46-4

1,0 alla data di entrata in vigore

Acido perfluoro-n-nonanoico (PFNA)

375-95-1

1,0 alla data di entrata in vigore

Acido perfluorodecanoico (PFDeA)

335-76-2

1,0 alla data di entrata in vigore

Acido perfluoroundecanoico (PFUnA)

2058-94-8

1,0 alla data di entrata in vigore

Acido perfluoro-n-dodecanoico (PFDoA)

307-55-1

1,0 alla data di entrata in vigore

 

 

7,0 a partire dal 13° mese e fino al 24° mese dalla data di entrata in vigore

Perfluoro {acetic acid, 2-[(5-methoxy-1,3-dioxolan-4-yl)oxy]}, ammonium salt (cC6O4)

1190931-27-1

3,5 dal 25° mese al 36° mese dalla data di entrata in vigore

 

 

0,5 dal 37° mese dalla data di entrata in vigore in poi

1-Propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-, telomer with chlorotrifluoroethene, oxidized, reduced, hydrolyzed (ADV)

329238-24-6

2,0 a partire dal 13° mese e fino al 24° mese dalla data di entrata in vigore

 

 

0,5 dal 25° mese dalla data di entrata in vigore in poi

altri PFAS (molecole con catena a 3-6 atomi di Carbonio, anche di nuova generazione)

-

3,0 (per ogni singolo composto) alla data di entrata in vigore

altri PFAS (molecole con catena a 7 atomi di Carbonio o più, anche di nuova generazione)

-

1,0 (per ogni singolo composto) alla data di entrata in vigore

 

(1) Da riferire a campioni medio compositi su 24 ore per ogni tipologia di scarico in acqua superficiale


[1] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 17 ottobre 2023, n. 26.