Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.9 atti amministrativi |
Data: | 19/10/2021 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale n. 22/1995. |
Art. 2. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 22/1995. |
Art. 3. Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 22/1995. |
Art. 4. Ulteriori modifiche alla legge regionale n. 22/1995. |
Art. 5. Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale n. 36/2000. |
Art. 6. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 36/2000. |
Art. 7. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 14/2016. |
Art. 8. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 14/2016. |
Art. 9. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 14/2016. |
Art. 10. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 14/2016. |
Art. 11. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 14/2016. |
Art. 12. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 14/2016. |
Art. 13. Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 14/2016. |
Art. 14. Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 14/2016. |
Art. 15. Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 14/2016. |
Art. 16. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 9/2021. |
Art. 17. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 9/2021. |
Art. 18. Modifiche al titolo della legge regionale n. 9/2021. |
Art. 19. Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 19/2015. |
Art. 20. Modifiche all'articolo 35 della legge regionale n. 19/2015. |
Art. 21. Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 11/2018. |
Art. 22. Sostituzione dell'articolo 80 della legge regionale n. 44/2000. |
Art. 23. Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale n. 23/2020. |
Art. 24. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 5/2018. |
Art. 25. Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 5/2018. |
Art. 26. Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale n. 5/2018. |
Art. 27. Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 5/2018. |
Art. 28. Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 5/2018. |
Art. 29. Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 5/2018. |
Art. 30. Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 5/2018. |
Art. 31. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 1/2019. |
Art. 32. Modifiche all'articolo 25 della legge regionale n. 1/2019. |
Art. 33. Modifiche all'articolo 26 della L.R. n. 1/2019. |
Art. 34. Sostituzione dell'articolo 54 della legge regionale n. 1/2019. |
Art. 35. Modifiche all'articolo 55 della legge regionale n. 1/2019. |
Art. 36. Modifiche all'articolo 65 della legge regionale n. 1/2019. |
Art. 37. Modifiche all'articolo 66 della legge regionale n. 1/2019. |
Art. 38. Modifiche all'articolo 68 della legge regionale n. 1/2019. |
Art. 39. Modifiche all'articolo 72 della legge regionale n. 1/2019. |
Art. 40. Modifiche all'articolo 95 della legge regionale n. 1/2019. |
Art. 41. Modifiche all'articolo 96 della legge regionale n. 1/2019. |
Art. 42. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 12/2021. |
Art. 43. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 12/2021. |
Art. 44. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 12/2021. |
Art. 45. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 12/2021. |
Art. 46. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 12/2021. |
Art. 47. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 12/2021. |
Art. 48. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 21/2019. |
Art. 49. Interpretazione autentica dell'articolo 1.3 della legge regionale n. 10/1972. |
Art. 50. Sostituzione dell'articolo 3-bis della legge regionale n. 20/1981. |
Art. 51. Misure attuative per la definizione della capacità assunzionale della Regione in base alla sostenibilità finanziaria. |
Art. 52. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 23/2016. |
Art. 53. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 23/2016. |
Art. 54. Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 23/2016. |
Art. 55. Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 23/2016. |
Art. 56. Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 23/2016. |
Art. 57. Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 23/2016. |
Art. 58. Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 23/2016. |
Art. 59. Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 23/2016. |
Art. 60. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 32/1982. |
Art. 61. Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 40/1998. |
Art. 62. Abrogazione dell'articolo 20 della legge regionale n. 40/1998. |
Art. 63. Abrogazione dell'articolo 7-bis della legge regionale n. 43/2000. |
Art. 64. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 19/2009. |
Art. 65. Modifiche all'articolo 5-ter della legge regionale n. 19/2009. |
Art. 66. Modifiche all'articolo 5-quater della legge regionale n. 19/2009. |
Art. 67. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 19/2009. |
Art. 68. Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 19/2009. |
Art. 69. Modifiche all'articolo 41 della legge regionale n. 19/2009. |
Art. 70. Modifiche all'articolo 63 della legge regionale n. 19/2009. |
Art. 71. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 18/2016. |
Art. 72. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 18/2016. |
Art. 73. Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 18/2016. |
Art. 74. Scarico di sostanze perfluoroalchiliche. |
Art. 75. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 45/1989. |
Art. 76. Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 45/1989. |
Art. 77. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 32/2008. |
Art. 78. Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 15/2020. |
Art. 79. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 1/2018. |
Art. 80. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 1/2018. |
Art. 81. Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 1/2018. |
Art. 82. Modifiche all'allegato C della legge regionale 4/2021. |
Art. 83. Modifiche all'articolo 41 della legge regionale n. 3/2015. |
Art. 84. Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 4/2009. |
Art. 85. Modifiche all'articolo 11-ter della legge regionale n. 28/1999. |
Art. 86. Modifiche all'articolo 14-bis della legge regionale n. 28/1999. |
Art. 87. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 38/2006. |
Art. 88. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 1/2009. |
Art. 89. Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 1/2009. |
Art. 90. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 37/2009. |
Art. 91. Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 12/2017. |
Art. 92. Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 12/2017. |
Art. 93. Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 12/2017. |
Art. 94. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 3/2019. |
Art. 95. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 3/2021. |
Art. 96. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 10/2021. |
Art. 97. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 10/2021. |
Art. 98. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 10/2021. |
Art. 99. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 5/1987. |
Art. 100. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 5/1987. |
Art. 101. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. n. 55/1987. |
Art. 102. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. n. 55/1987. |
Art. 103. Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 55/1987. |
Art. 104. Ulteriori modifiche alla legge regionale n. 55/1987. |
Art. 105. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 42/1992. |
Art. 106. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 42/1992. |
Art. 107. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 42/1992. |
Art. 108. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 42/1992. |
Art. 109. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 42/1992. |
Art. 110. Ulteriori modifiche alla legge regionale n. 42/1992. |
Art. 111. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 18/2007. |
Art. 112. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 9/2015. |
Art. 113. Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 19/2021. |
Art. 114. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 3/2010. |
Art. 115. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 3/2010. |
Art. 116. Modifiche all'articolo 22-bis della legge regionale n. 3/2010. |
Art. 117. Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 3/2010. |
Art. 118. Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 3/2010. |
Art. 119. Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 28/2007. |
Art. 120. Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 34/2008. |
Art. 121. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 19/2011. |
Art. 122. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 19/2011. |
Art. 123. Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 8/1984. |
Art. 124. Abrogazione dell'articolo 18 della legge regionale n. 29/2009. |
Art. 125. Modifiche dell'articolo 40-quater della legge regionale n. 7/2001. |
Art. 126. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 21/2021. |
Art. 127. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 24/2021. |
Art. 128. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 12/2020. |
Art. 129. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 12/2020. |
Art. 130. Modifiche all'articolo 4-bis della legge regionale n. 12/2020. |
Art. 131. Sostituzione dell'articolo 41 della legge regionale n. 13/2020. |
Art. 132. Modifiche all'articolo 59 della legge regionale n. 13/2020. |
Art. 133. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 19/2020. |
Art. 134. Clausola di invarianza finanziaria. |
Art. 135. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 2.9.37 - L.R. 19 ottobre 2021, n. 25.
Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2021.
(B.U. 21 ottobre 2021, n. 42 - S.O. n. 3)
TITOLO I
Disposizioni in materia di turismo, cultura e sport
Capo I
Turismo
Art. 1. Sostituzione dell'articolo 2 della
1. L'articolo 2 della
"Art. 2. (Comunicazione dei prezzi, delle caratteristiche e dei periodi di apertura)
1. I prezzi dei servizi delle strutture turistico-ricettive di cui all'articolo 1 sono liberamente determinati dai singoli operatori e da essi comunicati, in modalità telematica, su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente in materia di turismo, all'agenzia di accoglienza e di promozione turistica locale, (di seguito ATL) territorialmente competente, ai soli fini della pubblicità e la cui ricevuta di trasmissione è tenuta dal gestore presso la struttura ricettiva per eventuali controlli e ispezioni.
2. Contestualmente ai prezzi, gli operatori comunicano all'ATL, le informazioni relative alle caratteristiche, alle attrezzature, ai servizi, nonché ai periodi di apertura della struttura ricettiva.
3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse all'ATL entro il 1° ottobre di ogni anno, per i prezzi che si intendono praticare a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Entro il 1° giugno di ogni anno gli operatori hanno facoltà di effettuare, a modifica della prima, una seconda comunicazione dei prezzi che intendono praticare dal 1° luglio dello stesso anno, nonché eventuali variazioni del periodo di apertura.
5. Non è richiesta la trasmissione della comunicazione annuale in assenza di variazioni sostanziali circa le informazioni fornite con la precedente comunicazione; in tal caso, si intende implicitamente confermata la comunicazione precedentemente inviata.
6. Nel caso di cessione della struttura ricettiva, il gestore subentrante trasmette all'ATL la comunicazione dei prezzi, delle caratteristiche e dei periodi di apertura entro trenta giorni dall'apertura dell'esercizio; tale comunicazione non è dovuta in caso di conferma dei dati indicati nella comunicazione effettuata per l'anno di riferimento dal gestore uscente.
7. I gestori di strutture ricettive ad apertura stagionale che assumono la conduzione dell'esercizio dopo il 1° ottobre trasmettono all'ATL la comunicazione dei prezzi, delle caratteristiche e dei periodi di apertura della struttura ricettiva contemporaneamente alla presentazione al comune territorialmente competente della segnalazione certificata di inizio attività.
8. Per le strutture ricettive site in località montane di sport invernali i prezzi comunicati entro il 1° ottobre possono essere applicati a decorrere dal 1° dicembre dello stesso anno in relazione ai relativi periodi di apertura.
9. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi, delle caratteristiche e dei periodi di apertura delle strutture ricettive entro i termini previsti, ovvero all'avvio dell'attività o se differenti dal precedente gestore, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 6, comma 1.".
Art. 2. Modifiche all'articolo 4 della
1. Il comma 3 dell'articolo 4 della
Art. 3. Sostituzione dell'articolo 6 della
1. L'articolo 6 della
"Art. 6. (Sanzioni)
1. La mancata comunicazione dei prezzi, delle caratteristiche, nonché dei periodi di apertura delle strutture ricettive o la comunicazione mancante di informazioni essenziali o contenente informazioni errate comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 78,00 ad euro 466,00. Non è soggetta alla presente sanzione la mancata comunicazione per assenza di variazioni informative rispetto alla precedente comunicazione che, in tal caso, si intende implicitamente confermata e validata.
2. La mancata esposizione delle tabelle e dei cartellini prezzi nella struttura ricettiva o l'esposizione di tabelle e cartellini contenenti informazioni erronee, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 117,00 ad euro 777,00.
3. L'applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati ed esposti nelle tabelle e cartellini prezzi, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 155,00 ad euro 777,00.
4. L'applicazione di prezzi inferiori a quelli praticabili, in violazione delle previsioni dell'articolo 5, comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 40,00 ad euro 233,00.
5. La pubblicazione di prezzi e di informazioni difformi da quelle comunicate comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 117,00 ad euro 233,00. La sanzione non è applicata nel caso di meri errori materiali.
6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni della presente legge, il comune può procedere, previa diffida, alla sospensione dell'attività per un periodo da uno a cinque giorni ed in caso di ulteriore persistenza della violazione, alla sua cessazione.
7. La misura delle sanzioni indicate nel presente articolo è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 64 della
Art. 4. Ulteriori modifiche alla
1. Agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 della
Art. 5. Sostituzione dell'articolo 1 della
1. L'articolo 1 della
"Art. 1. (Finalità)
1. La Regione riconosce e promuove, nel contesto dell'organizzazione e della programmazione turistica del Piemonte, le pro loco come associazioni di natura privatistica e senza scopo di lucro con finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche delle località su cui insistono, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.".
Art. 6. Modifiche all'articolo 2 della
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della
Art. 7. Modifiche all'articolo 2 della
1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della
2. Al comma 2 dell'articolo 2 della
Art. 8. Modifiche all'articolo 3 della
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della
2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della
3. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della
4. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 della
Art. 9. Modifiche all'articolo 4 della
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della
Art. 10. Modifiche all'articolo 5 della
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della
2. Al comma 3 dell'articolo 5 della
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della
"3-bis. Visit Piemonte Scrl esercita le funzioni di promozione turistico sportiva di cui all'articolo 20 della legge regionale 1° ottobre 2020, n. 23 (Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva) utilizzando la denominazione Piemonte Sport Commission".
4. Al comma 4 dell'articolo 5 della
Art. 11. Modifiche all'articolo 6 della
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della
2. All'alinea del comma 2 dell'articolo 6 della
3. Dopo la lettera h-bis) del comma 2 dell'articolo 6 della
"h-ter) predispone e realizza le attività di promozione utili allo sviluppo del turismo sportivo in Piemonte favorendo l'aggregazione dell'offerta turistica e sportiva;
h-quater) favorisce l'attrazione di eventi sportivi con ricadute turistiche, promuovendo il Piemonte quale destinazione di turismo sportivo.".
Art. 12. Modifiche all'articolo 7 della
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della
2. Al comma 2 dell'articolo 7 della
Art. 13. Modifiche all'articolo 20 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della
"3-bis. La Giunta regionale individua annualmente le iniziative prioritarie ritenute di interesse strategico per le finalità di cui al comma 2, stabilendo specifici criteri e modalità. Per tali iniziative la concessione dei contributi è estesa anche ad attività diverse da quelle di comunicazione e di promo-pubblicità nell'ambito di manifestazioni ed eventi di cui al comma 1, purché funzionali alle predette finalità.".
Art. 14. Modifiche all'articolo 23 della
1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 23 della
Art. 15. Modifiche all'articolo 26 della
1. All'alinea del comma 2 dell'articolo 26 della
Art. 16. Modifiche all'articolo 2 della
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della
Art. 17. Modifiche all'articolo 5 della
1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 5 della
"1. La Regione sostiene progetti e interventi di valorizzazione effettuati dagli enti proprietari, nella salvaguardia delle caratteristiche tipologiche delle strade storiche di montagna di interesse turistico con particolare riguardo:"
2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della
3. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 della
"f) alla messa in sicurezza ed al ripristino, finalizzato anche alla omogeneizzazione, della segnaletica stradale e della cartellonistica nel pieno rispetto delle norme del
Art. 18. Modifiche al titolo della
1. Al titolo della
Capo II
Cultura
Art. 19. Modifiche all'articolo 34 della
1. Le lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 34 della
"a) conservare, gestire e valorizzare il complesso, integrato ed unico patrimonio storico, artistico, architettonico, naturalistico e culturale oggetto di protezione, supportando i soggetti proprietari e possessori a seguito di specifiche convenzioni;
b) tutelare e valorizzare gli aspetti tradizionali, devozionali e di culto presenti, supportando i soggetti proprietari e possessori a seguito di specifiche convenzioni;
c) promuovere e sviluppare la conoscenza e le attività di ricerca e di documentazione delle realtà oggetto di tutela e di valorizzazione e del complessivo sistema di questi complessi devozionali, supportando i soggetti proprietari e possessori a seguito di specifiche convenzioni;".
2. Il comma 3 dell'articolo 34 della
"3. Ai fini della gestione delle riserve ad esso affidate l'Ente di gestione dei Sacri Monti stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, nelle quali sono individuati i rispettivi compiti e le modalità di svolgimento degli stessi, mediante apposito regolamento, nonché le relative risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle attività volte al raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge.".
Art. 20. Modifiche all'articolo 35 della
1. Dopo la lettera m) del comma 1 dell'articolo 35 della
"m-bis) esercizio di attività economiche senza la stipula di apposite convenzioni che ne regolano vincoli e limiti delle attività in modo che sia assicurata la compatibilità con i luoghi ed i valori immateriali oggetto di valorizzazione da parte dell'Ente.".
Art. 21. Modifiche all'articolo 31 della
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura) è inserito il seguente:
"4-bis. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 e nel quadro della normativa statale in materia di Fondazioni lirico sinfoniche, la Regione riconosce il ruolo rivestito dalla Fondazione Teatro Regio di Torino, di cui è socio fondatore, nel contesto del sistema regionale dello spettacolo dal vivo, anche in funzione della crescita sociale e culturale della collettività e ne sostiene l'attività istituzionale di produzione e di diffusione di spettacoli lirici, di balletto e concerti in ambito regionale, nazionale e internazionale, di conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio architettonico, archivistico, storico e culturale, di sviluppo della ricerca, di formazione dei quadri artistici e tecnici e di educazione musicale della collettività.".
Capo III
Sport
Art. 22. Sostituzione dell'articolo 80 della
1. L'articolo 80 della
"Art. 80. (Competizioni sportive su strade)
1. È trasferito alle province il rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, nonché gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 9, comma 1, del
Art. 23. Sostituzione dell'articolo 20 della
1. L'articolo 20 della legge regionale 1° ottobre 2020, n. 23 (Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva) è sostituito dal seguente:
"Art. 20. (Piemonte Sport Commission)
1. La Regione si avvale di Visit Piemonte Scrl, di cui all'articolo 2 della
a) favorire, attraverso la collaborazione tra il sistema sportivo, turistico e camerale, l'attrazione di eventi sportivi con ricadute turistiche, promuovendo il Piemonte quale destinazione di turismo sportivo;
b) attivarsi per reperire, anche dai soggetti privati, le risorse necessarie all'organizzazione degli eventi;
c) favorire l'aggregazione dell'offerta turistica e sportiva per meglio rispondere alle esigenze degli organizzatori;
d) realizzare economie di scala razionalizzando l'utilizzo delle risorse.
2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, Visit Piemonte Scrl può utilizzare la denominazione di Piemonte Sport Commission.".
TITOLO II
Disposizioni in materia di caccia e agricoltura
Capo I
Caccia
Art. 24. Modifiche all'articolo 5 della
1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della
"e) il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria, gli interventi e le iniziative per la prevenzione dei danni stessi nonché le loro perizie, sentiti gli ATC e i CA, le province e la Città metropolitana di Torino.".
Art. 25. Modifiche all'articolo 12 della
1. Al comma 6 dell'articolo 12 della
2. Al comma 6 dell'articolo 12 della
Art. 26. Sostituzione dell'articolo 19 della
1. L'articolo 19 della
"Art. 19. (Abbattimento o ritrovamento per caso fortuito o forza maggiore e disponibilità materiale di fauna selvatica. Riconoscimento dell'attività dei centri di recupero degli animali selvatici)
1. Le province e la Città metropolitana di Torino autorizzano, anche su richiesta delle associazioni venatorie e delle associazioni di protezione ambientale, centri di recupero, cura, riabilitazione e reintroduzione di animali selvatici, in particolare di quelli appartenenti a specie protette. Vengono riconosciuti a tal fine i centri di recupero già operanti sul territorio regionale, denominati Centri di recupero degli animali selvatici (CRAS) e coordinati in rete regionale.
2. Chiunque, in qualsiasi tempo, abbatte fauna selvatica per caso fortuito o forza maggiore, o viene nella disponibilità di fauna selvatica morta, o di parti di essa, ne dà comunicazione nel più breve tempo possibile al comune di residenza o a quello in cui è avvenuto il fatto.
3. I comuni che hanno ricevuto la comunicazione del rinvenimento di fauna selvatica morta o parti di essa provvedono ad assegnare l'esemplare ad una destinazione di pubblica utilità. Tali enti provvedono, altresì, alla destinazione o smaltimento della carcassa.
4. Nel caso di fauna selvatica rinvenuta viva i comuni, gli ATC, i CA, le province e la Città metropolitana di Torino provvedono a destinare, previa stipula di apposita convenzione, l'esemplare ad un CRAS, se l'animale rinvenuto appartiene a specie protetta è obbligatorio segnalarne il ritrovamento alla Regione.
5. I CRAS comunicano, con cadenza settimanale ai comuni, agli ATC, ai CA, alle province o alla Città metropolitana di Torino gli animali ritirati presso il centro in tale periodo di tempo.
6. I CRAS possono coinvolgere per le proprie attività personale volontario, a titolo gratuito.
7. I comuni e le unioni di comuni, gli ATC, i CA, le province e la Città metropolitana di Torino stipulano con i CRAS facenti parte della rete regionale apposita convenzione per i servizi resi, prevedendo relativi rimborsi economici per l'attività di recupero, la cura e la stabulazione degli animali in degenza. La Regione sostiene annualmente parte delle spese dei CRAS facenti parte della rete regionale.
8. La Regione provvede a promuovere presso gli enti locali la possibilità di stipulare convenzioni con i CRAS facenti parte della rete regionale.".
Art. 27. Modifiche all'articolo 20 della
1. Il comma 5 dell'articolo 20 della
"5. Per l'attuazione dei piani di controllo le province e la Città metropolitana di Torino si avvalgono, oltre che dei soggetti previsti dall'articolo 19 della
2. Il comma 6 dell'articolo 20 della
"6. Per le azioni di controllo delle specie di fauna selvatica all'interno delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, le province e la Città metropolitana di Torino autorizzano il concessionario che si avvale dei soggetti di cui al comma 5.".
Art. 28. Modifiche all'articolo 23 della
1. Dopo la lettera gg) del comma 1 dell'articolo 23 della
"gg-bis) la ricerca e la raccolta dei palchi dei cervidi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo. La raccolta è consentita a far data dal 1° aprile, secondo specifica regolamentazione, ai soggetti autorizzati dai comitati di gestione e dai concessionari delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie e dagli enti di gestione delle aree protette.".
Art. 29. Modifiche all'articolo 24 della
1. Dopo la lettera vv) del comma 1 dell'articolo 24 della
"vv-bis) raccolta dei palchi dei cervidi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo: sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1200,00; per la raccolta nel periodo successivo al 31 marzo, senza la prescritta autorizzazione, la sanzione è ridotta da euro 100,00 a euro 600,00;".
Art. 30. Modifiche all'articolo 30 della
1. Le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 30 della
"a) la prevenzione ed il risarcimento da parte delle province e della Città metropolitana di Torino dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 26 della
b) la prevenzione ed il risarcimento da parte degli ATC e dei CA dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 26 della
2. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 30 della
"g-bis) contributi regionali per il sostegno delle spese ordinarie dei CRAS facenti parte della rete regionale.".
Capo II
Agricoltura
Art. 31. Modifiche all'articolo 11 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della
2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 della
"c-bis) la partecipazione ad enti con finalità di ricerca applicata in materia di agricoltura e foreste e il finanziamento dei relativi programmi di attività;".
Art. 32. Modifiche all'articolo 25 della
1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 25 della
Art. 33. Modifiche all'articolo 26 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 26 della
"3-bis. L'attività di vendita da asporto e consegna a domicilio é consentita nei limiti determinati dalla disponibilità della materia prima agricola aziendale, nonché nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, di idoneità dei locali utilizzati e dei requisiti previsti in materia di somministrazione al pubblico indistinto.".
Art. 34. Sostituzione dell'articolo 54 della
1. L'articolo 54 della
"Art. 54. (Personale dei SAA)
1. Il personale addetto ai Servizi antisofisticazioni agroalimentare (SAA), dotato della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, è trasferito nella dotazione organica della Regione ed assegnato alla struttura competente in materia di repressioni delle frodi agroalimentari. È contestualmente istituito, presso l'ufficio di coordinamento previsto dall'articolo 53, il SAA regionale cui competono le attività di controllo come specificate al comma 3.
2. Il personale di cui al comma 1 conserva le qualifiche di agente o ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza ai sensi del
3. I SAA operano in tutto il territorio regionale e svolgono le seguenti attività:
a) controllo, volto alla repressione delle frodi e delle sofisticazioni agroalimentari, del rispetto della normativa di settore relative all'attività di produzione, lavorazione, stoccaggio, conservazione, trasporto, mediazione, commercio dei prodotti agroalimentari, nonché dei mezzi tecnici di produzione e lavorazioni e dell'impiego di sostanze chimiche destinate al processo produttivo agroalimentare;
b) prelievo, per la successiva analisi, di campioni di prodotti agroalimentari e di campioni dei prodotti chimici e fisici che intervengono nella produzione trasformazione e conservazione dei prodotti agroalimentari;
c) controllo relativo all'osservanza dei provvedimenti adottati dalla Regione previsti all'articolo 52 e accertamento delle dichiarazioni contenute nel documento consolidato di cui all'articolo 52, comma 3;
d) ogni altro controllo per il perseguimento delle finalità individuate nel presente titolo; le violazioni riscontrate durante le attività dei SAA sono perseguite secondo i regimi sanzionatori amministrativi e penali previsti dalle relative normative di settore, compreso il regime sanzionatorio di cui al
4. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, come sostituito dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 6 ottobre 2021 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale per l'anno 2021), procede all'inquadramento nei ruoli regionali del personale trasferito garantendo tutte le indennità ed il trattamento economico già maturati ed in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.
Art. 35. Modifiche all'articolo 55 della
1. Al comma 1 dell'articolo 55 della
Art. 36. Modifiche all'articolo 65 della
1. Il comma 2 dell'articolo 65 della
"2. Gli enti irrigui sono:
a) i consorzi di irrigazione gestori di comprensorio irriguo;
b) i consorzi di miglioramento fondiario;
c) i consorzi di irrigazione e bonifica;
d) le coutenze irrigue;
e) i consorzi di secondo grado;
f) i consorzi concessionari gestori di canali o di opere appartenenti al patrimonio regionale;
g) altri consorzi irrigui.".
Art. 37. Modifiche all'articolo 66 della
1. Il comma 2 dell'articolo 66 della
"2. La Giunta regionale individua, con proprio provvedimento, i consorzi di cui al comma 1.".
Art. 38. Modifiche all'articolo 68 della
1. Il comma 1 dell'articolo 68 della
"1. I consorzi di irrigazione e bonifica sono soggetti privati con personalità giuridica che possono svolgere in tutto il proprio comprensorio o su parte di esso, oltre alle funzioni proprie dei consorzi di irrigazione, anche attività di bonifica nei territori classificati di bonifica e costituiscono a tale fine una gestione separata di bonifica, secondo le rispettive previsioni statutarie.".
Art. 39. Modifiche all'articolo 72 della
1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 72 della
"a) le caratteristiche e le funzioni che gli enti irrigui di cui all'articolo 65, comma 2, devono assumere, al termine di una fase transitoria, al fine del riconoscimento regionale;
b) le modalità di riordino e di riconoscimento dei gestori di comprensorio o di canali e opere appartenenti al patrimonio regionale;".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 72 della
"1-bis. Sino al completamento della fase transitoria di cui al comma 1, lettera a), sono confermati i riconoscimenti degli enti irrigui in essere.".
Art. 40. Modifiche all'articolo 95 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 95 della
"3-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 1, lettera a) e al comma 2, nel caso di violazione dei termini di cui all'articolo 94, comma 6, sempreché non siano iniziate verifiche da parte della struttura regionale competente in materia vitivinicola, delle quali l'autore della violazione o gli altri soggetti solidalmente obbligati al pagamento della sanzione abbiano avuto formale conoscenza, oppure non sia già stato redatto processo verbale di constatazione o di accertamento d'irregolarità, sono ridotte:
a) a un terzo della sanzione prevista in misura proporzionale, ma comunque in misura non inferiore a euro 50, qualora il ritardo non superi i sessanta giorni;
b) a metà della sanzione prevista in misura proporzionale, ma comunque in misura non inferiore a euro 50.".
Art. 41. Modifiche all'articolo 96 della
1. Il comma 9 dell'articolo 96 della
"9. Per tutelare le api e gli altri insetti pronubi, è fatto divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari insetticidi ed acaricidi durante le fioriture delle colture agrarie, ornamentali e della vegetazione spontanea. Tale divieto è esteso ai prodotti fungicidi, diserbanti e ad altri prodotti fitosanitari e biocidi, qualora riportino nelle etichette indicazioni di pericolo e tossicità per le api e gli altri insetti pronubi. Per periodo di fioritura si intende l'intervallo dall'inizio dell'apertura dei petali alla caduta degli stessi.".
2. Dopo il comma 9 dell'articolo 96 sono inseriti i seguenti:
"9-bis. Il divieto di cui al comma 9 è fatto valere anche per i trattamenti effettuati in presenza di secrezioni nettarifere extrafiorali e di melata, nonché in presenza di fioriture della vegetazione spontanea sottostante o contigua alle coltivazioni. Tale divieto decade se si provvede mediante preventivo interramento, trinciatura o sfalcio con successivo disseccamento del materiale vegetale, in modo che non risulti più attrattivo per le api e gli altri pronubi.
9-ter. Sulle colture orticole caratterizzate da fioriture prolungate su buona parte del ciclo di coltivazione, sono consentiti i trattamenti con prodotti fitosanitari a condizione che vengano effettuati gli interventi obbligatori sulle fioriture della vegetazione spontanea descritti al comma 9-bis, allo scopo di eliminare la loro attrattività. I trattamenti devono in ogni caso essere effettuati durante le ore di minore attività delle api e degli altri insetti pronubi.".
Art. 42. Modifiche all'articolo 1 della
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della
"a) promuove le condizioni per la diffusione della coltivazione e della trasformazione della canapa (Cannabis sativa L.) delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, di cui alla
2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 della
3. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della
"a) l'importanza delle varietà autoctone, delle varietà adatte alle caratteristiche dei terreni agricoli piemontesi vocati alla coltivazione della canapa industriale e delle nuove varietà ottenute da florovivaisti siti in Piemonte, mediante incroci naturali tra varietà esistenti, utilizzabili previa iscrizione al catalogo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), coltivate in Piemonte come produzioni a basso impatto ambientale. Tale importanza è riconosciuta sia in fase di coltivazione sia negli impieghi successivi alla trasformazione del canapulo e della fibra;".
Art. 43. Modifiche all'articolo 2 della
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della
"1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge le coltivazioni di canapa che utilizzano esclusivamente seme certificato, appartenente alle varietà di Cannabis sativa L. di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).".
2. Il comma 2 dell'articolo 2 della
"2. La legge si applica, altresì, alle nuove specie e varietà vegetali risultanti da incroci naturali tra varietà esistenti, utilizzabili previa iscrizione al catalogo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).".
3. Il comma 4 dell'articolo 2 della
"4. Dalla canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali consentiti dalla normativa dell'Unione europea e dalle convenzioni ONU, è possibile ottenere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della
a) alimenti derivati dalla canapa, come semi, farina ottenuta dai semi, olio ottenuto dai semi, impiegabili in ottemperanza al
b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;
c) materiale destinato alla pratica del sovescio;
d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;
e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
g) coltivazioni destinate al florovivaismo.".
4. Al comma 6 dell'articolo 2 della
Art. 44. Modifiche all'articolo 4 della
1. Dopo la lettera c) del comma 6 dell'articolo 4 della
"c-bis) distretto rurale locale della canapa del caragliese Valle Grana.".
Art. 45. Modifiche all'articolo 5 della
1. Il comma 1 dell'articolo 5 della
"1. La Regione, in collaborazione con le università del Piemonte, gli istituti pubblici e privati di ricerca presenti sul territorio regionale, la Banca del germoplasma vegetale della flora autoctona del Piemonte e dei florovivaisti iscritti al RUOP, di cui al regolamento n. 2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, promuove attività di riproduzione del seme di canapa, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, della
Art. 46. Modifiche all'articolo 7 della
1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 7 della
"f) certificazioni dei sistemi di gestione aziendale, ambientali e di prodotto, anche con riferimento agli imballaggi e all'etichettatura, secondo quanto previsto dalla normativa nei diversi settori di utilizzo e in particolare nella sicurezza alimentare, secondo l'ordine di priorità individuato dal provvedimento di cui al comma 1;".
Art. 47. Modifiche all'articolo 10 della
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della
TITOLO III
Disposizioni in materia di trattamento economico e di personale
Capo I
Trattamento economico
Art. 48. Modifiche all'articolo 5 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della
"1-bis. Ai fini della rivalutazione di cui al comma 1 trova applicazione il comma 287 dell'articolo 1 della
Art. 49. Interpretazione autentica dell'articolo 1.3 della
1. Al comma 1 dell'articolo 1.3 della
Capo II
Personale
Art. 50. Sostituzione dell'articolo 3-bis della
1. L'articolo 3-bis della
"Art. 3 bis. (Contratti a tempo determinato)
1. Il trattamento economico onnicomprensivo del personale di cui all'articolo 3, comma 1, assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato, a tempo pieno o parziale, è stabilito dal Presidente del gruppo o dal singolo componente del gruppo misto tenendo conto dei trattamenti tabellari previsti dal vigente CCNL e dei valori minimi e massimi del trattamento accessorio stabilito dalla contrattazione collettiva per il personale regionale, in relazione alle prestazioni richieste.".
Art. 51. Misure attuative per la definizione della capacità assunzionale della Regione in base alla sostenibilità finanziaria.
1. Al fine di dare attuazione all'articolo 33, comma 1 del
2. A partire dall'annualità 2021, i limiti della spesa del personale, ai fini di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale, applicabili rispettivamente alla Giunta regionale e al Consiglio regionale sono determinati ripartendo la spesa massima complessiva determinata in applicazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la pubblica amministrazione, di cui al comma 1, in misura proporzionale alla rispettiva spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato; la Giunta regionale ed il Consiglio regionale applicano l'articolo 5 del medesimo decreto con riferimento ciascuno alla propria spesa del personale registrata nel 2018.
3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale possono stipulare intese volte a definire diverse forme di riparto per il rispettivo utilizzo della capacità assunzionale della Regione, fermo restando il rispetto del limite di spesa massima complessiva come determinata ai sensi del comma 2.
TITOLO IV
Disposizioni in materia di attività estrattive
Capo I
Attività estrattive
Art. 52. Modifiche all'articolo 1 della
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 1 della
"7-bis. Sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare alla Città metropolitana di Torino o alla provincia territorialmente competente gli interventi di bonifica agraria e di miglioramento fondiario che prevedono la commercializzazione o il conferimento al di fuori di propri fondi, per volumi di scavo calcolati dalle sezioni di progetto per l'intervento complessivo svolto in unica soluzione, inferiori contemporaneamente alle seguenti soglie:
a) seimila metri cubi totali e tremila metri cubi per ettaro di superficie dei terreni interessati dagli interventi, qualora l'asportazione sia per ricavare aggregati per le costruzioni e infrastrutture, o per materiali industriali;
b) seimila metri cubi totali e duecento metri cubi per ettaro, qualora l'asportazione sia per ricavare materiali lapidei destinati quali pietre ornamentali.
Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA sia condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, si applica l'articolo 19-bis, comma 3, della legge n. 241/1990.".
2. Al termine del comma 8 dell'articolo 1 della
3. Dopo il comma 8 dell'articolo 1 della
"8-bis. I progetti di intervento che comportano modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, che non sono finalizzati alla realizzazione di interventi estrattivi, ma che rientrano nella definizione di cantiere di grandi dimensioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere u) e v) del
8-ter. Per gli scavi dei cantieri di piccole dimensioni, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera t) del
Art. 53. Modifiche all'articolo 7 della
1. Al comma 4 dell'articolo 7 della
Art. 54. Modifiche all'articolo 13 della
1. Al comma 1 dell'articolo 13 della
2. Al comma 2 dell'articolo 13 della
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della
"2-bis. Il piano di cui al comma 2 garantisce almeno il 50 per cento del fabbisogno richiesto con i seguenti materiali, purché idonei per qualità e caratteristiche tecniche ai fini dell'opera pubblica:
a) sfridi dell'attività estrattiva individuati in piani di gestione, ai sensi dell'articolo 5 del
b) materiali provenienti da attività di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-ter del
c) materiali disponibili presso le cave di inerti già autorizzate.
2-ter. Nel caso in cui siano previsti nei piani regionali interventi di manutenzione idraulica con estrazione e asportazione di materiale litoide, ai sensi dell'articolo 37 della
4. Al comma 3 dell'articolo 13 della
5. Il comma 4 dell'articolo 13 della
"4. In sede di conferenza di servizi, per l'approvazione del piano di reperimento e gestione dei materiali litoidi si valutano sotto un profilo di ragionevolezza e di adeguatezza le diverse disponibilità dei materiali di cui ai commi 1, 2, 2-bis e 2-ter e delle cave di prestito di cui al comma 3, tenendo conto dei necessari requisiti tecnici ed avendo cura di ridurre gli impatti ambientali, valutando contestualmente gli ulteriori interessi pubblici coinvolti nelle diverse scelte possibili, favorendo l'uso razionale delle risorse ed il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c), g), j).".
6. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della
"5-bis. Per perseguire le finalità di cui al comma 1, viene istituito un sistema che raccoglie i dati quantitativi e le localizzazioni dei materiali di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter, derivanti dalla Banca dati delle attività estrattive di cui all'articolo 9, dal modello unico di dichiarazione ambientale previsto dalla
Art. 55. Modifiche all'articolo 17 della
1. Al comma 4 dell'articolo 17 della
Art. 56. Modifiche all'articolo 26 della
1. Dopo la lettera d) del comma 6 dell'articolo 26 della
"d-bis) in caso di attività di cui all'articolo 1, comma 8-bis, per cantieri di grandi dimensioni soggetti a comunicazione: 70 per cento al comune, 15 per cento alla Città metropolitana di Torino o alla provincia, 15 per cento alla Regione.".
Art. 57. Modifiche all'articolo 27 della
1. Al comma 2 dell'articolo 27 della
Art. 58. Modifiche all'articolo 37 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 37 della
"1-bis. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di esercizio di attività di scavo e commercializzazione di materiali estratti per interventi di cui all'articolo 1, commi 7-bis e 8-bis, se tale attività viene esercitata senza aver trasmesso la SCIA o la comunicazione ivi prescritta o per quantitativi superiori alla soglia dimensionale indicata dall'articolo 1, comma 7-bis.".
2. Al termine del comma 5 dell'articolo 37 della
Art. 59. Modifiche all'articolo 39 della
1. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 39 della
"b-bis) i contenuti e le modalità di presentazione della SCIA e relativa modulistica nonché gli allegati da presentare per i progetti di cui all'articolo 1, comma 7-bis;
b-ter) i contenuti e le modalità di presentazione della comunicazione e relativa modulistica nonché gli allegati per i progetti di cui all'articolo 1, comma 8-bis.".
TITOLO V
Disposizioni di ambiente, territorio, rifiuti, energia e foreste
Capo I
Ambiente
Art. 60. Modifiche all'articolo 11 della
1. Il comma 3 dell'articolo 11 della
Art. 61. Modifiche all'articolo 12 della
1. Al comma 8 dell'articolo 12 della
Art. 62. Abrogazione dell'articolo 20 della
1. L'articolo 20 della
Art. 63. Abrogazione dell'articolo 7-bis della
1. L'articolo 7-bis della
Art. 64. Modifiche all'articolo 4 della
1. Il comma 3 dell'articolo 4 della
"3. Le aree protette a gestione regionale, provinciale e locale sono regolate dalla presente legge. Le riserve speciali sono disciplinate anche da apposite disposizioni legislative in ragione delle loro specifiche caratteristiche. Per le disposizioni non diversamente disciplinate si fa riferimento alla presente legge.".
Art. 65. Modifiche all'articolo 5-ter della
1. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 5-ter della
"h) strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili, nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili in un'ottica di filiera corta, quale la filiera legno-energia di prossimità nei comuni montani piemontesi.".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5-ter è aggiunto il seguente:
"2-bis. Al fine di garantire l'integrazione ambientale e paesaggistica, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono incentivati privilegiando l'utilizzo di materiali della tradizione anche attraverso recuperi innovativi, nel rispetto delle indicazioni dei piani d'area e della pianificazione paesaggistica regionale.".
Art. 66. Modifiche all'articolo 5-quater della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5-quater della
"1-bis. Sono esenti dal pagamento del biglietto di ingresso e transito i proprietari dei terreni e gli aventi titolo su di essi, nonché altre categorie individuate dagli enti gestori.".
Art. 67. Modifiche all'articolo 8 della
1. La lettera l) del comma 3 dell'articolo 8 della
"l) asportazioni di minerali, fatta salva l'asportazione per necessità di ricerca e studio, appositamente autorizzata;".
2. La lettera n) del comma 3 dell'articolo 8 della
"n) utilizzo di veicoli e motoslitte, al di fuori della viabilità consentita; il regolamento di disciplina è adottato dall'ente gestore sulla base del parere della comunità delle aree protette competente; il divieto non si applica ai veicoli delle forze di polizia, di soccorso ed ai veicoli agricoli degli aventi titolo.".
Art. 68. Modifiche all'articolo 39 della
1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 39 della
"c) le zone di protezione speciale, di cui all'articolo 4, comma 1, della
2. Al comma 3 dell'articolo 39 della
Art. 69. Modifiche all'articolo 41 della
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 41 della
"5-bis. Gli enti di gestione delle aree naturali protette delegati nella gestione di aree della rete Natura 2000 non coincidenti, in tutto o in parte, con le aree protette, sub delegano, previo parere vincolante della Giunta regionale, la gestione dei territori non coincidenti, su richiesta dei soggetti di cui al comma 2-bis, lettera b), regolando i rapporti intercorrenti con apposite convenzioni.".
Art. 70. Modifiche all'articolo 63 della
1. Al comma 1 dell'articolo 63 della
Art. 71. Modifiche all'articolo 2 della
1. Al comma 3 dell'articolo 2 della
Art. 72. Modifiche all'articolo 4 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della
"1-bis. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 e dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, l'ARPA realizza attività di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnica, in autonomia o anche in collaborazione con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con le altre agenzie regionali e delle province autonome e con altri soggetti operanti nel campo della ricerca. Arpa adegua il proprio ordinamento interno per svolgere le attività di ricerca.".
Art. 73. Sostituzione dell'articolo 10 della
1. L'articolo 10 della
"Art. 10. (Regolamento di organizzazione)
1. Per la disciplina della propria organizzazione e nel rispetto dello statuto, l'ARPA, in osservanza delle direttive del Comitato regionale di indirizzo, approva un regolamento e lo trasmette al Presidente della Giunta regionale per le attività di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 4. Non costituiscono variazioni regolamentari rilevanti, ai fini di quanto previsto dal presente comma, le modifiche necessarie al recepimento di normativa sopravvenuta e le revisioni dell'articolazione organizzativa interna.".
Art. 74. Scarico di sostanze perfluoroalchiliche.
1. Su tutto il territorio regionale sono fissati, per i composti appartenenti alla categoria delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), i valori limite di emissione allo scarico in acque superficiali indicati nell'allegato A alla presente legge e secondo le tempistiche ivi previste. Sono fatti salvi valori limite di emissione allo scarico maggiormente restrittivi definiti dall'autorità competente in sede di autorizzazione integrata ambientale.
2. È vietato lo scarico di reflui contenenti le sostanze di cui al comma 1 sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, ad eccezione degli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie.
3. Gli scarichi di acque reflue industriali contenenti PFAS che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite adottati dall'ente di governo dell'ambito di concerto con i gestori competenti in base alle caratteristiche dell'impianto, in modo che sia assicurato il rispetto dei valori limite di emissione in acque superficiali di cui al comma 1.
Capo II
Territorio
Art. 75. Modifiche all'articolo 2 della
1. Il comma 6 dell'articolo 2 della
"6. Gli accessi alle strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale sono disciplinate da apposito regolamento comunale approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.".
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della
"6-bis. Fino all'entrata in vigore del regolamento comunale di cui al comma 6, approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, le strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale sono interdette al passaggio di mezzi a motore con l'eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza ed antincendio, dei mezzi di chi debba accedere ai luoghi per motivati scopi professionali, dei mezzi dei proprietari o dei possessori o dei conduttori dei fondi serviti, nonché dei loro coniugi e dei loro parenti e affini di primo grado. Le strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale che risultano a servizio di strutture ricettive sono liberamente transitabili fino al raggiungimento delle stesse, qualora, con specifico provvedimento, il comune, o se delegata, l'Unione di comuni, attesti la loro idoneità al traffico veicolare ordinario nel rispetto della vigente normativa, in campo forestale, escursionistico e di tutela della Rete Natura 2000. Il divieto di passaggio è reso pubblico mediante l'affissione, a cura del titolare dell'autorizzazione, di un apposito cartello recante gli estremi della presente legge.
6-ter. La Giunta regionale adotta i criteri di cui al comma 6 in coerenza con gli articoli 3 e 9 del
3. Il comma 7 dell'articolo 2 della
Art. 76. Modifiche all'articolo 13 della
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della
"4-bis. Per le violazioni al regolamento di cui al comma 6 e alle disposizioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 2 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 38, comma 1, lettera c), della
Art. 77. Modifiche all'articolo 3 della
1. Il comma 2 dell'articolo 3 della
"2. Nei casi non elencati dal comma 1, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai comuni o alle loro forme associative, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 4; fino alla costituzione di tali commissioni la competenza per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è in capo alla Regione. Per gli interventi e le opere di lieve entità soggetti al procedimento semplificato di cui al
Art. 78. Modifiche all'articolo 37 della
1. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 37 della
Capo III
Rifiuti
Art. 79. Modifiche all'articolo 2 della
1. Il comma 5-bis dell'articolo 2 della
Art. 80. Modifiche all'articolo 10 della
1. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 10 della
Art. 81. Modifiche all'articolo 33 della
1. Al comma 1 dell'articolo 33 della
2. Al comma 6 dell'articolo 33 della
Art. 82. Modifiche all'allegato C della
1. Il comma 3 dell'articolo 6 della Convenzione tipo dell'allegato C della
Capo IV
Energia
Art. 83. Modifiche all'articolo 41 della
1. Dopo il comma 1-quinquies dell'articolo 41 della
"1-quinquies-bis. Ferma restando l'applicazione della normativa nazionale, il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico di potenza nominale inferiore o uguale a 35 kW che non rispetta i valori limite di emissione in atmosfera stabiliti dalla normativa regionale è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 300,00 e non superiore ad euro 1.200,00. L'autorità competente, con proprio provvedimento, impone al trasgressore di procedere all'adeguamento entro un determinato termine oltre il quale l'impianto non può essere utilizzato.".
2. Al comma 1-sexies dell'articolo 41 dopo la parola "quinquies" sono inserite le seguenti: "e 1-quinquies-bis".
3. Al comma 2 dell'articolo 41 dopo la parola "quinquies" sono inserite le seguenti: "e 1-quinquies-bis".
Capo V
Foreste
Art. 84. Modifiche all'articolo 19 della
1. Alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 19 della
2. Alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 19 della
3. Alla lettera c) del comma 7 dell'articolo 19 della
4. Alla lettera d) del comma 7 dell'articolo 19 della
5. Dopo la lettera d-bis) del comma 7 dell'articolo 19 della
"d-ter) in aree di interfaccia urbano-rurale al fine di garantire la sicurezza pubblica e la prevenzione antincendio; l'estensione di tali aree è stabilita dal piano antincendio della Regione di cui alla
d-quater) entro i 25 metri da immobili esistenti per riduzioni di superfici boscate non superiori a 2000 metri quadri, a condizione che la rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche per essere considerato bosco ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del
d-quinquies) per il recupero di aree dichiarate di interesse archeologico e storico artistico.".
TITOLO VI
Disposizioni in materia di commercio e artigianato
Capo I
Commercio
Art. 85. Modifiche all'articolo 11-ter della
1. Al comma 2 dell'articolo 11-ter della
2. Al comma 2-bis dell'articolo 11-ter della
Art. 86. Modifiche all'articolo 14-bis della
1. Al comma 1-bis dell'articolo 14-bis della
2. Il comma 1-ter dell'articolo 14-bis della
"1-ter. In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la crescita del sistema commerciale piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, il divieto di effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione è sospeso.".
Art. 87. Modifiche all'articolo 2 della
1. Il comma 3 dell'articolo 2 della
"3. Rimangono regolate dalle rispettive disposizioni nazionali e regionali di comparto le attività:
a) di somministrazione effettuata negli agriturismi e nelle strutture di ospitalità rurale familiare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 6;
b) di somministrazione effettuata nelle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all'aperto, naturiste, alpinistiche;
c) di somministrazione da parte dei soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica.".
Capo II
Artigianato
Art. 88. Modifiche all'articolo 28 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 della
"1-bis. La Commissione può comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi della commissione stessa.".
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 28 della
"5-bis. È consentito lo svolgimento delle sedute in videoconferenza o con altre modalità attraverso sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti.".
Art. 89. Modifiche all'articolo 37 della
1. Il comma 1 dell'articolo 37 della
"1. Ai componenti delle commissioni chiamati a formulare pareri, proposte di iniziative e ad assumere deliberazioni, in merito a quanto è oggetto della presente legge, sono corrisposti compensi e rimborsi nei limiti e con le modalità previste dalla
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 37 della
"1-bis. Il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute oppure l'indennità per l'uso del proprio mezzo di trasporto, come disciplinati dalla
TITOLO VII
Disposizioni in materia di assistenza ed edilizia sociale
Capo I
Assistenza
Art. 90. Modifiche all'articolo 2 della
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della
"b-bis) nel rispetto della normativa statale in materia e delle competenze istituzionali di tutti gli attori coinvolti, la Regione promuove periodicamente, nei confronti di tutti soggetti del sistema integrato dei servizi di cui alla
Art. 91. Modifiche all'articolo 16 della
1. Il comma 5 dell'articolo 16 della
"5. Gli atti con i quali si dispone la dismissione o l'alienazione di beni delle aziende o il trasferimento a terzi di diritti reali di godimento o, infine, la costituzione di diritti reali di garanzia sui medesimi, sono comunicati alla struttura regionale competente nei casi e secondo le modalità ed i termini definiti con provvedimento della Giunta regionale entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, come sostituito dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 6 ottobre 2021 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale per l'anno 2021).".
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 16 della
"5-bis. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al comma 5 si applicano le disposizioni precedentemente deliberate.".
3. Al comma 7 dell'articolo 16 della
Art. 92. Modifiche all'articolo 17 della
1. Al comma 1 dell'articolo 17 della
Art. 93. Modifiche all'articolo 29 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 della
"1-bis. Il patrimonio delle Istituzioni trasformate in fondazioni o associazioni è soggetto ai seguenti vincoli e prescrizioni:
a) mantenimento del vincolo di destinazione indicato nello statuto e tavola di fondazione, esclusivamente per finalità sociali;
b) conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria, con particolare riguardo ai beni di valore storico e monumentale e di notevole pregio artistico per i quali vigono le prescrizioni in tema, di cui al
c) indisponibilità dei beni espressamente destinati allo svolgimento delle attività statutarie;
d) obbligo di trasmissione dell'atto definitivo di dismissione, alienazione o trasformazione di beni immobili o titoli o trasferimento o costituzione di diritti reali di godimento o garanzia sui beni costituenti patrimonio disponibile dell'ente alla struttura regionale competente per materia, entro i termini, nei casi e secondo le modalità definiti dal provvedimento della Giunta regionale, di cui all'articolo 16, comma 5;
e) divieto di procedere, anche in forma parziale, senza espressa autorizzazione della struttura regionale competente, ad alienazioni o trasformazioni di beni immobili, alla cessione di titoli, alla costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia sugli stessi in relazione ai beni costituenti patrimonio indisponibile dell'ente, salvo che ciò risulti indispensabile per fronteggiare effettive esigenze di reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per il mantenimento, il miglioramento del patrimonio indisponibile e per il potenziamento delle attività istituzionali, nei casi e secondo le modalità ed i termini definiti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 16, comma 5, con esclusione di destinare i proventi al finanziamento delle spese di parte corrente o alla copertura di eventuali disavanzi di bilancio.".
Art. 94. Modifiche all'articolo 5 della
1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della
2. [Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della
"2-bis. È istituito il Registro regionale dei Disability Manager, con funzione esclusivamente ricognitiva. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'approvazione del presente comma, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce i titoli di studio e le esperienze formative e professionali necessarie per accedervi."] [1].
Art. 95. Modifiche all'articolo 9 della
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della
Art. 96. Modifiche all'articolo 2 della
1. La lettera a) dell'articolo 2 della
"a) residenza anagrafica nel territorio della Regione alla data di verificazione del reato;".
Art. 97. Modifiche all'articolo 7 della
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della
2. La rubrica dell'articolo 7 della
Art. 98. Modifiche all'articolo 8 della
1. La lettera c) dell'articolo 8 della
"c) gli esiti delle attività svolte ai sensi dell'articolo 7, con particolare riguardo all'emersione dei delitti;".
Capo II
Sanità
Art. 99. Modifiche all'articolo 2 della
1. Al comma 5 dell'articolo 2 della
Art. 100. Modifiche all'articolo 4 della
1. Il comma 5 dell'articolo 4 della
"5. La nomina del direttore sanitario dev'essere comunicata alla struttura regionale competente in materia ed all'ASL in cui ha sede la struttura che provvede alle verifiche sul possesso dei requisiti.".
Art. 101. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. n. 55/1987.
1. Al settimo comma dell'articolo 4 della
2. Dopo l'ottavo comma dell'articolo 4 della L.R. n. n. 55/1987 è aggiunto il seguente:
"8-bis. Con provvedimento della Giunta regionale sono definiti i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi dei laboratori di analisi.".
Art. 102. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. n. 55/1987.
1. Al primo comma dell'articolo 5 della L.R. n. n. 55/1987 le parole "due punti prelievo" sono sostituite dalle seguenti: "ulteriori punti di prelievo, anche su mezzi mobili".
2. Il comma 1-bis dell'articolo 5 della L.R. n. n. 55/1987 è abrogato.
Art. 103. Modifiche all'articolo 16 della
1. Il terzo comma dell'articolo 16 della
"3. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 3.000,00 fino a un massimo di euro 30.000,00 chiunque eserciti laboratori privati di analisi mediche a scopo di accertamento diagnostico o punti prelievo in assenza delle autorizzazioni previste dalla presente legge o dalla normativa di settore per il tipo di attività svolta oppure in presenza di un provvedimento di revoca o sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento. È inoltre disposta la chiusura immediata dell'attività con provvedimento della struttura regionale competente.".
2. Il quarto comma dell'articolo 16 della
"4. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.000,00 fino a un massimo di euro 20.000,00 chi, dopo aver ottenuto l'autorizzazione prevista dagli articoli 5 e 14:
a) modifica la struttura, la funzionalità, le dotazioni ed ogni altra caratteristica del laboratorio diagnostico o del punto prelievo;
b) sospende l'attività, senza giusta causa, per un periodo superiore a due mesi;
c) svolge l'attività in violazione della normativa ambientale o igienico sanitaria, fatta salva la speciale normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
d) utilizza metodiche o procedure di analisi non validate dai competenti organismi;
e) svolge l'attività sanitaria in difformità a specifiche disposizioni normative di settore tale da comportare situazioni di pericolo per la salute dei cittadini.
Alla medesima sanzione soggiace chi, in assenza dei requisiti di accreditamento, determini situazioni di pericolo per la salute dei cittadini".
3. Dopo il quarto comma dell'articolo 16 della
"4-bis. L'accertamento della carenza dei requisiti autorizzativi o dei requisiti di accreditamento tali da comportare situazioni di pericolo per la salute dei cittadini, determina, in aggiunta alle sanzioni di cui al comma 4, la diffida ad ottemperare ai requisiti medesimi con contestuale e immediata sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento per un periodo minimo di ventuno giorni fino ad un massimo di centottanta giorni.
4-ter. Le violazioni delle disposizioni relative ai requisiti di autorizzazione o di accreditamento contestate alla medesima struttura per la terza volta nel corso dell'anno solare, comportano la diffida ad ottemperare con contestuale e immediata sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento per un periodo minimo di tre mesi fino ad un massimo di sei mesi.
4-quater. La mancata ottemperanza ai requisiti autorizzativi o di accreditamento in seguito alla sospensione di cui ai commi 4-bis e 4-ter deve essere segnalata dall'ASL alla Regione la quale dispone la revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.".
4. Il quinto comma e il sesto comma dell'articolo 16
5. Il settimo comma dell'articolo 16 della
"7. Le sanzioni amministrative sono irrogate in conformità ai principi e alle procedure di cui alla
Art. 104. Ulteriori modifiche alla
1. Agli articoli 3, 5, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 19 e 21 della
Art. 105. Modifiche all'articolo 2 della
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della
Art. 106. Modifiche all'articolo 3 della
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della
Art. 107. Modifiche all'articolo 4 della
1. Il comma 1 dell'articolo 4 della
"1. La sostituzione del titolare dell'autorizzazione e del medico responsabile, il trasferimento della sede operativa principale o l'istituzione di sedi operative secondarie, le modifiche dello statuto e del regolamento dei soggetti autorizzati ai sensi della presente legge, nonché la rinuncia all'autorizzazione sono comunicate alla Regione e ai Servizi di igiene e sanità pubblica (SISP) dell'ASL, in cui è sita la sede operativa principale degli stessi. L'istituzione e il trasferimento di qualunque sede, legale e operativa principale o secondaria, sono soggetti a preventiva autorizzazione della struttura regionale competente, previo accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici e igienico sanitari demandato al SISP dell'ASL di riferimento.".
Art. 108. Modifiche all'articolo 10 della
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della
2. Al comma 2 dell'articolo 10 della
Art. 109. Modifiche all'articolo 11 della
1. Il comma 1 dell'articolo 11 della
"1. L'esercizio dell'attività disciplinata dalla legge senza la prescritta autorizzazione prevista dall'articolo 2 è assoggettato, ferme restando eventuali responsabilità penali, a sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000,00 ad un massimo di euro 30.000,00. La determinazione dell'importo della sanzione tiene in considerazione la durata dell'attività irregolare. È, inoltre, disposta la chiusura immediata dell'attività con provvedimento della struttura regionale competente."
2. Al comma 2 dell'articolo 11 della
Art. 110. Ulteriori modifiche alla
1. Agli articoli 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 della
Art. 111. Modifiche all'articolo 8 della
1. Al comma 2 dell'articolo 8 della
Art. 112. Modifiche all'articolo 4 della
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della
2. Il comma 2 dell'articolo 4 è abrogato.
Art. 113. Modifiche all'articolo 19 della
1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 19 della
"b) per gli esercizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), per dodici ore e trenta minuti giornaliere complessive, di cui dieci ore e trenta minuti consecutive nella fascia notturna dalle ore 23.00 alle ore 9.30 e due ore nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle ore 12.30 alle ore 14.30;".
Capo III
Edilizia sociale
Art. 114. Modifiche all'articolo 3 della
1. Il comma 4 dell'articolo 3 della
"4. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatti salvi:
a) il requisito di cui al comma 1, lettera i), nei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2;
b) il requisito di cui al comma 1, lettera c), da verificarsi unicamente al momento dell'assegnazione; in costanza di rapporto locativo, o in caso di subentro nell'assegnazione, costituisce causa di decadenza la sola titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio regionale adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975.".
Art. 115. Modifiche all'articolo 8 della
1. Dopo il numero 4) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 8 della
"4-bis) coniugi legalmente separati o divorziati che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, hanno lasciato da non più di un anno la casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi e sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non ne hanno la disponibilità;".
Art. 116. Modifiche all'articolo 22-bis della
1. Al comma 3 dell'articolo 22-bis della
2. Al comma 4 dell'articolo 22-bis della
3. Al comma 8 dell'articolo 22-bis della
Art. 117. Modifiche all'articolo 32 della
1. Il comma 2 dell'articolo 32 della
"2. L'incarico di direttore generale è attribuito dal presidente e ratificato dal consiglio di amministrazione a soggetto avente comprovata esperienza nel settore, mediante procedura di evidenza pubblica".
2. Il comma 3 dell'articolo 32 della
3. Il comma 4 dell'articolo 32 delle
"4. Il direttore generale resta in carica per la stessa durata del consiglio di amministrazione che lo ha nominato ai sensi del comma 2 e sino alla nomina, da parte del nuovo consiglio di amministrazione del direttore generale. L'incarico può essere revocato con atto motivato del presidente con successiva ratifica da parte del consiglio di amministrazione.".
Art. 118. Modifiche all'articolo 39 della
1. Al comma 1 dell'articolo 39 della
2. Al comma 2 dell'articolo 39 della
TITOLO VIII
Istruzione, lavoro e formazione professionale
Capo I
Istruzione
Art. 119. Modifiche all'articolo 12 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della
Capo II
Lavoro e formazione professionale
Art. 120. Modifiche all'articolo 34 della
1. Al comma 2 dell'articolo 34 della
Art. 121. Modifiche all'articolo 2 della
1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della
"d) per associazione sindacale datoriale, la confederazione delle associazioni sindacali delle libere professioni intellettuali ordinistiche, più rappresentativa a livello nazionale, che sottoscrive i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto.".
Art. 122. Modifiche all'articolo 3 della
1. Il comma 4 dell'articolo 3 della
"4. La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica per l'intera legislatura ed esercita la sua attività fino al rinnovo, è composta da:
a) l'assessore regionale competente in materia che la presiede;
b) un rappresentante regionale per le professioni ordinistiche dell'area economia e lavoro, designato dagli ordini e collegi di riferimento dell'area;
c) un rappresentante regionale per le professioni ordinistiche dell'area diritto e giustizia, designato dagli ordini e collegi dell'area;
d) un rappresentante regionale per le professioni ordinistiche dell'area sanità e salute, designato dagli ordini e collegi dell'area;
e) un rappresentante regionale per le professioni ordinistiche dell'area ambiente e territorio, designato dagli ordini e collegi dell'area;
f) un rappresentante regionale per le professioni ordinistiche dell'area economia e lavoro, designato dall'associazione sindacale datoriale;
g) un rappresentante regionale per le professioni ordinistiche dell'area diritto e giustizia, designato dall'associazione sindacale datoriale;
h) un rappresentante regionale per le professioni ordinistiche dell'area sanità e salute, designato dalla associazione sindacale datoriale;
i) un rappresentante regionale per le professioni ordinistiche dell'area ambiente e territorio, designato dall'associazione sindacale datoriale;
l) il presidente regionale dell'associazione sindacale datoriale che assume la carica di vicepresidente.".
2. I commi 5 e 6 dell'articolo 3 della
TITOLO IX
Affari istituzionali, contabilità e bilancio
Capo I
Affari istituzionali
Art. 123. Modifiche all'articolo 33 della
1. Il comma 1 dell'articolo 33 della
"1. Tutti i contratti di cui è parte la Regione sono stipulati con le modalità previste dall'articolo 32, comma 14 del
2. I commi 2 e 3 dell'articolo 33 della
Art. 124. Abrogazione dell'articolo 18 della
1. L'articolo 18 della
Capo II
Contabilità e bilancio
Art. 125. Modifiche dell'articolo 40-quater della
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 40-quater della
"1. Il Collegio esprime parere obbligatorio sui progetti di legge previsti all'articolo 20, comma 2, lettera f), del
2. Il parere sui progetti di legge di cui al comma 1 esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente, delle disposizioni legislative contenute nella legge di stabilità regionale e sue modifiche e di ogni altro elemento utile ed indica inoltre le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.".
2. Al comma 5 dell'articolo 40-quater della
Art. 126. Modifiche all'articolo 5 della
1. Il comma 4 dell'articolo 5 della
Art. 127. Modifiche all'articolo 5 della
1. Al comma 2 dell'articolo 5 della
TITOLO X
Altre disposizioni
Capo I
Altre disposizioni
Art. 128. Modifiche all'articolo 3 della
1. Al comma 3 dell'articolo 3 della
Art. 129. Modifiche all'articolo 4 della
1. Al comma 3 dell'articolo 4 della
Art. 130. Modifiche all'articolo 4-bis della
1. Al comma 3 dell'articolo 4-bis della
Art. 131. Sostituzione dell'articolo 41 della
1. L'articolo 41 della
"Art. 41. (Deroghe all'articolo 11 della
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 11 della
a) dal 1° luglio 2019 e fino al 28 febbraio 2021, i contributi in conto capitale agli enti territoriali e alle loro forme associative sono erogati nella misura del 40 per cento all'aggiudicazione definitiva dei lavori, di un ulteriore 50 per cento alla presentazione dello stato di avanzamento corrispondente al 50 per cento dei lavori e del 10 per cento o il minor importo necessario, a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, nonché del quadro economico di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera;
b) dal 1° marzo 2021 fino al 31 dicembre 2023, i contributi in conto capitale agli enti territoriali e alle loro forme associative sono erogati, su richiesta del soggetto attuatore, in un'unica soluzione a saldo delle spese sostenute ovvero in due fasi: acconto del 40 per cento del contributo a presentazione del contratto e saldo fino al 60 per cento del contributo a presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute a seguito del certificato di regolare esecuzione. Per gli interventi di importo superiore o uguale a euro 200.000,00 è facoltà del soggetto attuatore richiedere un anticipo del 10 per cento del contributo per la realizzazione della progettazione, un acconto del 30 per cento a presentazione del contratto, un ulteriore acconto del 20 per cento allo stato di avanzamento pari al 40 per cento dei lavori e saldo del 40 per cento o, minore importo necessario, a presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute a seguito del certificato di regolare esecuzione.".
Art. 132. Modifiche all'articolo 59 della
1. Al comma 1 dell'articolo 59 della
Art. 133. Modifiche all'articolo 5 della
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della
2. Al comma 2 dell'articolo 5 della
TITOLO XI
Disposizioni finanziarie e finali
Capo I
Disposizioni finanziarie
Art. 134. Clausola di invarianza finanziaria.
1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Capo II
Disposizioni finali
Art. 135. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Allegato A
(Art. 74) Valori-limite di emissione (VLE) per sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) negli scarichi in acque superficiali
Sostanza o gruppi di sostanze |
N° CAS |
Valore-limite di emissione (VLE) allo scarico (μg/L) (1) e termini temporali per il loro conseguimento dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento |
Acido perfluoroottansolfonico e suoi sali (PFOS) |
1763-23-1 |
0,02 nei primi 36 mesi dalla data di entrata in vigore |
|
|
0,00065 dopo 36 mesi dalla data di entrata in vigore |
Acido perfluoroottanoico (PFOA) |
335-67-1 |
0,30 nei primi 36 mesi dalla data di entrata in vigore |
|
|
0,10 dopo 36 mesi dalla data di entrata in vigore |
Acido perfluorobutanoico (PFBA) |
375-22-4 |
7,0 alla data di entrata in vigore |
Acido perfluoropentanoico (PFPeA) |
2706-90-3 |
3,0 alla data di entrata in vigore |
Acido perfluoroesanoico (PFHxA) |
307-24-4 |
1,0 alla data di entrata in vigore |
Acido perfluorobutansolfonico (PFBS) |
375-73-5 |
3,0 alla data di entrata in vigore |
Acido perfluoro-n-eptanoico (PFHpA) |
375-85-9 |
1,0 alla data di entrata in vigore |
Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS) |
355-46-4 |
1,0 alla data di entrata in vigore |
Acido perfluoro-n-nonanoico (PFNA) |
375-95-1 |
1,0 alla data di entrata in vigore |
Acido perfluorodecanoico (PFDeA) |
335-76-2 |
1,0 alla data di entrata in vigore |
Acido perfluoroundecanoico (PFUnA) |
2058-94-8 |
1,0 alla data di entrata in vigore |
Acido perfluoro-n-dodecanoico (PFDoA) |
307-55-1 |
1,0 alla data di entrata in vigore |
|
|
7,0 a partire dal 13° mese e fino al 24° mese dalla data di entrata in vigore |
Perfluoro {acetic acid, 2-[(5-methoxy-1,3-dioxolan-4-yl)oxy]}, ammonium salt (cC6O4) |
1190931-27-1 |
3,5 dal 25° mese al 36° mese dalla data di entrata in vigore |
|
|
0,5 dal 37° mese dalla data di entrata in vigore in poi |
1-Propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-, telomer with chlorotrifluoroethene, oxidized, reduced, hydrolyzed (ADV) |
329238-24-6 |
2,0 a partire dal 13° mese e fino al 24° mese dalla data di entrata in vigore |
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0,5 dal 25° mese dalla data di entrata in vigore in poi |
altri PFAS (molecole con catena a 3-6 atomi di Carbonio, anche di nuova generazione) |
- |
3,0 (per ogni singolo composto) alla data di entrata in vigore |
altri PFAS (molecole con catena a 7 atomi di Carbonio o più, anche di nuova generazione) |
- |
1,0 (per ogni singolo composto) alla data di entrata in vigore |
(1) Da riferire a campioni medio compositi su 24 ore per ogni tipologia di scarico in acqua superficiale
[1] Comma abrogato dall'art. 6 della