§ 1.4.46 - L.R. 28 giugno 2018, n. 17.
Norme urgenti in materia di funzioni delle Unioni territoriali intercomunali


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 controllo ed amministrazione attiva degli enti locali
Data:28/06/2018
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Superamento dei termini per il completamento dell'esercizio associato obbligatorio di funzioni comunali)
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 56 della legge regionale 18/2016)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 1.4.46 - L.R. 28 giugno 2018, n. 17.

Norme urgenti in materia di funzioni delle Unioni territoriali intercomunali

(B.U. 27 giugno 2018, n. 26 - S.O. 29 giugno 2018, n. 30)

 

Art. 1. (Superamento dei termini per il completamento dell'esercizio associato obbligatorio di funzioni comunali)

1. [Al comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le parole «dall'1 gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data stabilita dall'Assemblea dell'Unione»] [1].

2. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), è abrogato.

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 56 della legge regionale 18/2016)

1. All'articolo 56 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 19 le parole «e i Comuni partecipanti alle medesime» sono sostituite dalle seguenti: «, i Comuni partecipanti alle medesime e i Comuni non partecipanti alle Unioni territoriali» e le parole «ai fini del calcolo del limite di spesa per le UTI e i Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini del calcolo del limite di spesa per le UTI e i Comuni partecipanti alle medesime»;

b) il comma 20 è abrogato.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.