§ 5.4.248 - L.R. 19 marzo 2015, n. 30.
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:19/03/2015
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge
Art. 2.  Sistema regionale delle aree naturali protette
Art. 3.  Parchi regionali
Art. 4.  Riserve naturali regionali
Art. 5.  Sistema regionale della biodiversità
Art. 6.  Siti della Rete Natura 2000. Proposti siti di importanza comunitaria (pSIC)
Art. 7.  Aree di collegamento ecologico funzionale ed elementi strutturali e funzionali della rete ecologica toscana
Art. 8.  Zone umide di importanza internazionale
Art. 9.  Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità
Art. 10.  Costituzione e funzionamento della consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità
Art. 11.  Osservatorio toscano per la biodiversità
Art. 12.  Programmazione regionale. Documento operativo per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano
Art. 13.  Sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano
Art. 14.  Funzioni della Regione in materia di aree naturali protette
Art. 15.  Istituzione e funzioni dell’ente parco per la gestione del parco regionale
Art. 16.  Funzioni delle Province e della città metropolitana in materia di aree naturali protette
Art. 17.  Funzioni dei comuni in materia di aree naturali protette
Art. 18.  Legge istitutiva del parco regionale
Art. 19.  Organi dell’ente parco e loro durata
Art. 20.  Presidente
Art. 21.  Consiglio direttivo
Art. 22.  Comunità del parco
Art. 23.  Collegio regionale unico dei revisori dei conti
Art. 24.  Indennità e gettoni di presenza spettanti agli organi dell’ente parco
Art. 25.  Comitato scientifico
Art. 26.  Statuto
Art. 27.  Piano integrato per il parco
Art. 28.  Piani di gestione del parco
Art. 29.  Procedimento per l’approvazione del piano integrato per il parco
Art. 30.  Regolamento del parco
Art. 31.  Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nelle aree comprese nei parchi regionali
Art. 32.  Patrimonio e contratti
Art. 33.  Ufficiale rogante
Art. 34.  Entrate dell’ente parco
Art. 35.  Contabilità e bilancio dell’ente parco
Art. 36.  Programma annuale delle attività
Art. 37.  Piano della qualità della prestazione organizzativa del personale dell’ente parco
Art. 38.  Bilancio sociale ed ambientale del parco
Art. 39.  Usi civici
Art. 40.  Direttore del parco
Art. 41.  Norme sul personale
Art. 42.  Forme di collaborazione fra enti parco
Art. 43.  Espropriazioni e forme di collaborazione tra gli enti parco regionali
Art. 44.  Funzioni di indirizzo e coordinamento sull'attività degli enti parco regionali. Vigilanza sulla gestione del parco e commissariamento
Art. 45.  Proposte della provincia e della città metropolitana per l’individuazione dei territori delle riserve naturali regionali
Art. 46.  Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali
Art. 47.  Gestione delle riserve naturali regionali. Vigilanza della Regione e poteri sostitutivi
Art. 48.  Prescrizioni per le riserve naturali regionali
Art. 48 bis.  Indennizzo dei danni da fauna selvatica e azioni di prevenzione nelle riserve regionali
Art. 49.  Regolamento della riserva naturale regionale
Art. 50.  Procedimento per l’approvazione del regolamento della riserva naturale regionale
Art. 51.  Programma coordinato per lo sviluppo del sistema provinciale o metropolitano delle riserve naturali regionali
Art. 52.  Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nelle aree comprese nelle riserve naturali regionali
Art. 53.  Patrimonio delle riserve naturali regionali
Art. 54.  Coordinamento tra province e città metropolitana per la presentazione delle proposte per la realizzazione di progetti specifici
Art. 55.  Aree contigue
Art. 56.  Sorveglianza sulle aree naturali protette
Art. 57.  Principi per lo svolgimento delle attività di promozione e di valorizzazione del territorio delle aree protette regionali
Art. 58.  Sostegno delle attività economiche e produttive ecocompatibili
Art. 59.  Albo degli amici del parco regionale e della riserva naturale regionale
Art. 60.  Esercizio coordinato delle funzioni. Forme di collaborazione con i gestori delle aree protette nazionali
Art. 61.  Uso del nome e dell’emblema dell’area protetta
Art. 62.  Attività di coordinamento regionale per la conoscenza, la divulgazione e la promozione dell’offerta del sistema regionale delle aree naturali protette – Atlante dei servizi
Art. 63.  Sanzioni amministrative
Art. 64.  Sospensione e riduzione in pristino
Art. 65.  Oggetto
Art. 66.  Definizioni in materia di biodiversità e geodiversità
Art. 67.  Funzioni della Regione in materia di biodiversità e geodiversità
Art. 68.  Funzioni della provincia e della città metropolitana in materia di biodiversità e geodiversità
Art. 69.  Funzioni degli enti parco regionali e dei soggetti gestori delle aree protette statali
Art. 70.  Funzioni dei comuni in materia di biodiversità e geodiversità
Art. 71.  Coordinamento del sistema regionale della biodiversità
Art. 72.  Poteri sostitutivi
Art. 73.  Individuazione dei siti della Rete Natura 2000 e proposte di aggiornamento dei relativi elenchi
Art. 74.  Misure per la tutela e conservazione dei p(SIC) e dei siti della Rete Natura 2000
Art. 75.  Misure per la tutela e conservazione delle aree di collegamento ecologico funzionale
Art. 76.  Misure per la tutela, conservazione e valorizzazione delle zone umide di importanza internazionale
Art. 77.  Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000
Art. 78.  Oggetto della tutela
Art. 79.  Forme di tutela della fauna
Art. 80.  Forme di tutela della flora
Art. 81.  Disciplina degli habitat di cui all’allegato A del d.p.r. 357/1997
Art. 82.  Disciplina degli habitat non ricompresi nell’allegato A del d.p.r. 357/1997
Art. 83.  Elenchi delle specie animali e vegetali e degli habitat protetti. Individuazione delle aree e delle misure di conservazione
Art. 84.  Ulteriori misure di conservazione
Art. 85.  Centri di conservazione della fauna e della flora selvatiche
Art. 86.  Iniziative per la formazione, la divulgazione e per il sostegno alle attività agricole e di uso del territorio
Art. 87.  Valutazione di incidenza di piani e programmi
Art. 88.  Valutazione di incidenza di interventi e progetti
Art. 89.  Presentazione e contenuti minimi dello studio di incidenza. Provvedimento conclusivo
Art. 90.  Forme semplificate e casi di esclusione
Art. 91.  Linee guida e indirizzi in materia di valutazione di incidenza
Art. 92.  Soggetti competenti alla sorveglianza e controllo
Art. 93.  Sanzioni in materia di violazioni del capo IV
Art. 94.  Sanzioni amministrative
Art. 95.  Riconoscimento e valorizzazione dei geositi di interesse regionale
Art. 96.  Alberi monumentali
Art. 97.  Censimento degli alberi monumentali
Art. 98.  Coordinamento regionale
Art. 99.  Elenco regionale degli alberi monumentali
Art. 100.  Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali
Art. 101.  Servizio volontario di vigilanza ambientale
Art. 102.  Funzioni della Regione
Art. 103.  Organizzazione del servizio volontario di vigilanza ambientale
Art. 103 bis.  Compiti dei soggetti organizzatori
Art. 104.  Requisiti per la nomina a GAV
Art. 105.  Compiti e doveri delle GAV
Art. 106.  Sospensione e revoca della nomina a GAV
Art. 107.  Relazione sull’attività svolta dalle GAV
Art. 108.  Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l’adeguamento degli atti dei parchi regionali
Art. 109.  Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l’adeguamento degli atti delle riserve naturali regionali
Art. 109 bis.  Disposizioni transitorie per gli indennizzi dei danni da fauna selvatica nelle riserve regionali
Art. 110.  Disposizioni transitorie per i procedimenti di approvazione degli atti di pianificazione, programmazione e dei regolamenti. Disposizioni transitorie per i piani di gestione
Art. 111.  Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l'approvazione del piano integrato per il parco delle Alpi Apuane e del relativo regolamento
Art. 112.  Disposizioni transitorie per i procedimenti amministrativi concernenti le aree protette. Disposizioni transitorie in materia di piano della qualità della prestazione organizzativa del personale [...]
Art. 113.  Disposizioni transitorie per la verifica dei parchi provinciali e delle ANPIL istituiti ai sensi della l.r. 49/1995
Art. 114.  Disposizioni transitorie per gli organi dell’ente parco, il comitato scientifico e il direttore
Art. 115.  Disposizioni transitorie sulla vigenza degli allegati della l.r. 56/2000
Art. 116.  Disposizioni transitorie per la verifica dei siti di interesse regionale
Art. 117.  Disposizioni transitorie per la verifica degli habitat naturali di interesse regionale
Art. 118.  Disposizioni transitorie sui procedimenti di valutazione di incidenza
Art. 119.  Disposizioni transitorie per la verifica dei geotopi
Art. 120.  Disposizioni transitorie
Art. 121.  Disposizioni transitorie
Art. 122.  Trasmissione dei dati con modalità telematiche
Art. 123.  Oneri istruttori
Art. 123 bis.  Modalità di inoltro dell' istanza di nulla osta e dello studio di incidenza relativi a progetti ed interventi connessi ad attività produttive, edilizie ed agricoloforestali
Art. 124.  Modifiche all’articolo 13 della l.r. 24/1994
Art. 125.  Modifiche all’articolo 26 della l.r. 24/1994
Art. 126.  Modifiche all’articolo 14 della l.r. 65/1997
Art. 127.  Modifiche all’articolo 16 della l.r. 65/1997
Art. 128.  Modifiche all’articolo 20 della l.r. 65/1997
Art. 129.  Modifiche all’articolo 22 della l.r. 65/1997
Art. 130.  Sostituzione dell'articolo 28 della l.r. 65/1997
Art. 131.  Modifiche all'articolo 31 della l.r. 65/1997
Art. 132.  Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 24/2000
Art. 133.  Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 24/2000
Art. 134.  Sostituzione del titolo della l.r. 10/2010
Art. 135.  Modifiche all’articolo 43 della l.r. 10/2010
Art. 136.  Modifiche all’articolo 48 della l.r. 10/2010
Art. 137.  Modifiche all’articolo 52 della l.r. 10/2010
Art. 138.  Sostituzione dell’articolo 73 ter della l.r. 10/2010
Art. 139.  Sostituzione dell’articolo 73 quater ella l.r. 10/2010
Art. 140.  Abrogazioni di leggi e di disposizioni di legge
Art. 141.  Norma finanziaria


§ 5.4.248 - L.R. 19 marzo 2015, n. 30. [1]

Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010.

(B.U. 25 marzo 2015, n. 14)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l) dello Statuto;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna);

Vista la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani);

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2014 (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento);

Vista la legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi);

Vista la legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’ente per la gestione del “Parco regionale delle Alpi Apuane”. Soppressione del relativo consorzio);

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza);

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 15 settembre 2014;

Visto il parere istituzionale favorevole della Prima commissione consiliare espresso nella seduta del 17 settembre 2014;

 

Considerato quanto segue:

 

Con riferimento al titolo I “Disposizioni generali”:

1. Le aree naturali protette, terrestri e marine, individuate ai sensi della l. 394/1991 e della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare), e i siti della Rete Natura 2000 costituiscono patrimonio comune di beni destinati alla fruizione collettiva, da preservare e valorizzare secondo il principio di solidarietà verso le generazioni future;

2. Le aree naturali protette e i siti della Rete Natura 2000, per i valori naturalistico-culturali che perseguono sono uno strumento essenziale per la tutela dell’ambiente, del paesaggio e dell’identità territoriale e costituiscono altresì fattore strategico per la promozione dell’economia locale, secondo i principi dello sviluppo sostenibile e della green economy;

3. L’opportunità di incentivare la partecipazione, e l’accessibilità dei cittadini al governo delle aree tutelate, potenziando gli strumenti di diffusione delle informazioni relative al sistema delle aree protette e della Rete Natura 2000;

4. L’attuale contesto economico e normativo rende ineludibile il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione e di efficacia del complesso assetto del sistema sopra richiamato, anche nel quadro degli obiettivi di spending review;

5. L’esigenza di rivedere, aggiornare ed implementare il complesso della materia relativa alla tutela e valorizzazione dell’ambiente naturale ed alla conservazione della biodiversità che ha consentito, ad oggi, l’istituzione ed il consolidamento di un sistema articolato e composito che ha interessato circa il 17 per cento della superficie regionale, incentrando la revisione nell’ottica della unicità del sistema fisico, ancorché distinto in singole componenti quali i parchi, le riserve e i siti della Rete Natura 2000;

6. La necessità di procedere all’aggiornamento della disciplina regionale con le discipline legislative intervenute a livello comunitario e statale, nonché alla sua armonizzazione ed integrazione con le discipline legislative e pianificatorie regionali intervenute in settori ed ambiti che afferiscono alla tutela dei beni naturali e precisamente:

a) alla disciplina statale in materia di tutela paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137);

b) alla disciplina delle politiche in materia di governo del territorio di cui alla l.r. 65/2014;

c) alla disciplina in materia di programmazione di cui alla l.r. 1/2015.

7. L’esigenza di:

a) garantire la conservazione e riqualificazione dell’ambiente e della biodiversità, del patrimonio storico-culturale e naturalistico della Regione;

b) valorizzare e promuovere le attività economiche compatibili con l’ambiente, anche attraverso il ricorso all’ingegneria naturalistica ed alla edilizia sostenibile per gli interventi in aree sensibili;

c) promuovere attività ricreative, di ricerca scientifica e di divulgazione ambientale e di educazione allo sviluppo sostenibile;

d) uniformare e rendere omogenea la disciplina per l’individuazione e la governance dei parchi regionali, delle riserve naturali e dei siti della Rete Natura 2000;

d bis) riallocare a livello regionale tutte le funzioni di programmazione, pianificazione ed amministrative in materia di aree protette e biodiversità, in attuazione del riassetto delle competenze di cui alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 68/2011, 65/2014), assicurando tuttavia il rispetto dei principi contenuti nella legislazione statale di settore che prevedono un adeguato livello partecipativo degli enti locali interessati ai procedimenti di istituzione delle singole aree protette, dei siti Natura 2000 e alla gestione degli stessi;

e) disciplinare in modo univoco e coordinato l’individuazione, l’istituzione, l’organizzazione e la gestione delle aree naturali terrestri protette, dei siti della Rete Natura 2000 terrestri e dei geositi di interesse regionale, prevedendo una disciplina transitoria, qualora necessaria;

f) rivisitare e potenziare la funzione di supporto tecnico-scientifico alla Giunta regionale in materia di aree protette e biodiversità svolta dagli organismi presenti a livello istituzionale, prevedendo una razionalizzazione della consulta tecnica per le aree protette e per la biodiversità già istituita con l.r. 49/1995 e dell’osservatorio toscano per la biodiversità, in attuazione della strategia nazionale per la biodiversità, degli atti di indirizzo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e della strategia regionale per la biodiversità contenuta nel piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui all’articolo 12;

g) per il tramite del PAER, in coerenza con la sopracitata l.r. 1/2015, definire la programmazione regionale per la gestione integrata delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e definire le linee di attuazione della strategia nazionale per la tutela della biodiversità.

8. Nell’ambito ed in attuazione delle politiche poste in essere, a livello nazionale, a tutela della biodiversità in ambiente marino, la presente legge concorre a preservare la diversità e la vitalità del mare prevedendo azioni divulgative, di sensibilizzazione e di monitoraggio volte al conseguimento del buono stato ecologico così come definito dal decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 (Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino) e ad implementare il quadro conoscitivo di cui alla legge 11 ottobre 2001, n. 391 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999);
9. L’esigenza di coordinare nel sistema, tra l’altro, anche i parchi geo-minerari istituiti ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2001”).

Con riferimento al titolo II “Disciplina del sistema regionale delle aree naturali protette”:

10. Il Summit della Terra tenutosi a Rio de Janeiro nel 1992 ha individuato i parchi quale strumento essenziale per la conservazione della biodiversità;

11. L’esigenza di:

a) regolare, in armonia con il regime di tutela delle aree naturali protette, l’istituto delle aree contigue, dettando disposizioni specifiche;

b) modificare l’organizzazione degli enti parco regionali, segnatamente per quanto attiene alla composizione ed alle competenze degli organi, perseguendo una maggiore caratterizzazione delle funzioni di governo, pianificazione e regolamentazione del consiglio direttivo e delle funzioni di indirizzo e di promozione della comunità del parco;

c) disciplinare forme di indirizzo e coordinamento regionale dell’attività svolta dalle competenti strutture regionali, dagli enti parco e dagli enti coinvolti nella gestione, anche per favorire la conoscenza e la promozione del sistema regionale delle aree protette e della biodiversità;

d) perseguire una maggiore integrazione dell’intero sistema delle aree protette, anche con riferimento alla gestione dei siti della Rete Natura 2000;

e) perseguire una maggiore efficienza ed efficacia degli strumenti di pianificazione e di programmazione dei parchi regionali prevedendo, rispetto all’assetto attuale, un unico piano, suddiviso in apposite sezioni, aventi contenuti di pianificazione e di programmazione socio-economica;

f) disciplinare il procedimento di approvazione dei regolamenti delle riserve regionali e dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000, integrando quanto previsto dalla l.r. 65/2014;

g) individuare misure e strumenti tesi alla valorizzazione ed alla promozione dell’intero sistema dei parchi regionali e delle aree naturali protette e del patrimonio ivi esistente, incentivando le attività economiche compatibili e coerenti con le finalità specifiche dell’area protetta, in applicazione dei principi dello sviluppo sostenibile e di green economy, e delle politiche regionali;

h) prevedere forme di collaborazione fra enti parco regionali per l’esercizio associato di funzioni di comune interesse e, più in generale, fra la Regione e gli enti locali che partecipano alla gestione , al fine di conseguire una maggiore efficienza ed efficacia della loro azione.

Con riferimento al titolo III “Disciplina del sistema regionale della biodiversità. Riconoscimento e valorizzazione della geodiversità”:

12. L’esigenza di:

a) riconoscere la biodiversità, in attuazione del d.p.r. 357/1997 e in conformità con la direttiva del Consiglio 79/409/CEE, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, successivamente abrogata e sostituita integralmente dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, con particolare riferimento alla diversità(versione codificata):

1) delle specie animali selvatiche e delle specie vegetali non coltivate;

2) degli habitat;

b) garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie, nella loro area di ripartizione naturale, ovvero, all’occorrenza, il loro ripristino;

c) promuovere la gestione razionale degli habitat di cui alla lettera b), assicurando al contempo la corretta fruizione del patrimonio naturale da parte dei cittadini;

d) concorrere alla formazione della rete ecologica europea, denominata Rete Natura 2000 e alla tutela e valorizzazione della biodiversità;

e) riconoscere il patrimonio geologico e valorizzare la geodiversità, individuando i geositi di interesse regionale.

Con riferimento al titolo IV “Alberi monumentali”:

13. l’esigenza di definire la disciplina regionale in materia di alberi monumentali, in coerenza con i contenuti dell’articolo 7 della l. 10/2013 e del d.m. politiche agricole 23 ottobre 2014.

Con riferimento al titolo V “Servizio volontario di vigilanza ambientale”:

14. L’esigenza di:

a) riconoscere la funzione del volontariato per la salvaguardia dell’ambiente, in armonia con la legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti con le organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici –Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato) e di favorirne l’azione al fine della:

1) diffusione della conoscenza e del rispetto dei valori ambientali;

2) collaborazione con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio ambientale, naturale e culturale;

3) partecipazione ad interventi in caso di emergenze di carattere ambientale, sotto il coordinamento delle autorità competenti.

b) confermare, conseguentemente, il servizio volontario di vigilanza ambientale già istituito con la legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale), abrogata dalla presente legge.

Con riferimento al titolo VI “Disposizioni transitorie e finali”:

15. L’esigenza di :

a) prevedere una disciplina di prima applicazione del titolo II in materia di aree protette;

b) dettare disposizioni transitorie con riferimento ai titoli da I a V;

c) dettare norme finali per garantire uniformità di comportamenti.

Con riferimento al titolo VII “Norme modificative. Abrogazioni. Norma finanziaria”:

16. L’esigenza di:

a) adeguare alle nuove disposizioni la l.r. 24/1994, la l.r. 65/1997 e la l.r. 10/2010;

b) adeguare alle esigenze emerse la l.r. 24/2000, per quanto attiene alle procedure ed ai tempi di approvazione del programma di utilizzazione delle risorse (PUR), individuando opportuni collegamenti con le procedure di approvazione dei bilanci dell’ente parco;

c) la necessità di provvedere all’abrogazione delle leggi e delle disposizioni di legge divenute incompatibili con la presente legge.

 

Approva la presente legge

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

CAPO I

Disposizioni generali sul patrimonio naturalisticoambientale regionale

 

Art. 1. Oggetto della legge

1. La presente legge detta disposizioni per la conservazione, la valorizzazione e la promozione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale, di cui è riconosciuto il valore per le generazioni presenti e future e di cui devono essere assicurate le condizioni di riproduzione, la sostenibilità degli usi e la durevolezza.

2. Il patrimonio di cui al comma 1, nelle sue componenti essenziali, è costituito:

a) dal sistema regionale delle aree naturali protette, come individuato all’articolo 2, comma 1;

b) dal sistema regionale della biodiversità, come individuato dall’articolo 5.

3. Rappresentano altresì valori riconosciuti del patrimonio naturalistico ambientale regionale:

a) gli alberi monumentali di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani);

b) le specie di flora e di fauna di cui agli articoli 78, 79 e 80 e gli habitat naturali e seminaturali di cui agli articoli 81 e 82;

c) i geositi di interesse regionale di cui all’articolo 95.

4. Ai fini del comma 1, la presente legge, nel quadro della normativa statale di riferimento:

a) disciplina in forma coordinata le funzioni della Regione, degli enti locali e degli altri enti in materia di istituzione, organizzazione e gestione delle aree protette naturali regionali e del sistema della biodiversità toscana;

b) definisce le misure e gli strumenti per la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale assicurandone la corretta fruizione da parte dei cittadini;

c) individua le forme di partecipazione delle comunità locali ai processi di pianificazione e di gestione sostenibile delle aree protette naturali regionali e del sistema della biodiversità toscana;

d) dispone le modalità di diffusione e di circolazione omogenea delle informazioni relative alle singole componenti del patrimonio naturalistico ambientale;

e) disciplina le misure di protezione della flora spontanea e delle specie animali tutelate ai sensi della presente legge che costituiscono elementi essenziali della biodiversità presente nel territorio regionale, anche in attuazione della normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria e di ratifica delle convenzioni internazionali;

f) applica e promuove forme di gestione ambientale idonee a realizzare l’equilibrio tra l’ambiente naturale e le attività antropiche;

g) persegue la conservazione delle specie di fauna selvatica e l’incremento della biodiversità, promuovendo programmi, progetti e modalità di gestione idonei al conseguimento ed al mantenimento di densità ottimali per la coesistenza fra le specie e sostenibili per le attività antropiche.

4 bis. La gestione dei territori ricompresi nei sistemi di cui al comma 2, nel rispetto delle finalità di tutela e conservazione naturalistica, è volta, in particolare, alla promozione delle attività produttive eco compatibili, con specifico riferimento al recupero ed alla valorizzazione delle attività tradizionali, artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali e sociali, del turismo naturalistico e del tempo libero.

5. Le disposizioni della presente legge si applicano ai parchi regionali fatte salve le diverse discipline contenute nelle rispettive leggi regionali istitutive.

 

     Art. 2. Sistema regionale delle aree naturali protette

1. Il sistema regionale delle aree naturali protette è l’insieme dei territori costituito dai parchi regionali e dalle riserve naturali regionali istituiti e disciplinati ai sensi della presente legge, nel quadro dei principi di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

2. Il sistema regionale delle aree protette concorre alla formazione di un sistema integrato delle aree naturali protette della Toscana, unitamente:

a) alle aree naturali protette terrestri e marine, istituite nel territorio regionale ai sensi della l. 394/1991 e della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare);

b) ai parchi istituiti ai sensi dell’articolo 114, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2001”).

3. Al fine di assicurare una gestione sinergica dei territori ricadenti nel sistema integrato di cui al comma 2, la Regione promuove l'interazione ed il coordinamento delle politiche regionali e nazionali e attua forme di cooperazione e di intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e con gli enti gestori delle aree protette nazionali, anche attraverso la stipula di accordi di programma quadro e di patti territoriali di cui all’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

4. Gli ambiti territoriali di cui al comma 1, costituiscono parte integrante degli strumenti della pianificazione territoriale regionale di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e concorrono alla programmazione regionale.

 

     Art. 3. Parchi regionali

1. I parchi regionali, di seguito denominati “parchi”, sono sistemi territoriali che, per il loro particolare valore naturale, scientifico, storico-culturale e paesaggistico, necessitano di una gestione unitaria al fine di assicurare le migliori condizioni per:

a) la conservazione, il ripristino e il miglioramento dell’ambiente naturale e degli habitat naturali e seminaturali nonché la salvaguardia delle specie vegetali e animali selvatiche, anche tramite gli interventi necessari a conseguire o ripristinare equilibri faunistici ottimali;

b) la preservazione e il corretto utilizzo delle risorse naturali presenti, con particolare riferimento alla biodiversità ed alla geodiversità;

c) lo sviluppo di attività economiche ecosostenibili;

d) la conservazione e valorizzazione dei valori paesaggistici e storico-culturali.

2. L’istituzione dei parchi di cui al comma 1 persegue, in particolare, le finalità di cui all’articolo 1, comma 3, della l. 394/1991.

 

     Art. 4. Riserve naturali regionali

1. Le riserve naturali regionali sono territori che, per la presenza di particolari specie di flora o di fauna, o di particolari ecosistemi o emergenze geologiche e geomorfologiche naturalisticamente rilevanti, devono essere organizzati in modo da garantire la conservazione dei valori naturalistici e paesaggistici anche legati alla permanenza di paesaggi agricoli e pascolivi.

2. L’istituzione delle riserve naturali di cui al comma 1 persegue, in particolare, le finalità di cui all’articolo 1, comma 3, della l. 394/1991.

 

     Art. 5. Sistema regionale della biodiversità

1. Il sistema regionale della biodiversità è l’insieme delle aree soggette a disciplina speciale in quanto funzionali alla tutela delle specie ed habitat di interesse conservazionistico ed è costituito da:

a) siti appartenenti alla rete ecologica europea, denominata “Rete Natura 2000”, istituiti ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, comunemente denominata direttiva “Habitat”, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata), comunemente denominata direttiva “Uccelli” e in attuazione del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna);

b) proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m bis), del d.p.r. 357/1997;

c) aree di collegamento ecologico funzionale, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p), del d.p.r. 357/1997, nonché gli altri elementi strutturali e funzionali della rete ecologica toscana, individuata dal piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico, di cui all’articolo 88 della l.r. 65/2014;

d) zone umide di importanza internazionale, riconosciute ai sensi della Convenzione di Ramsar ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971), come individuate all’articolo 8.

2. Le aree e i territori che compongono il sistema regionale della biodiversità costituiscono parte integrante degli strumenti della pianificazione territoriale regionale di cui alla l.r. 65/2014 e concorrono alla programmazione regionale.

 

     Art. 6. Siti della Rete Natura 2000. Proposti siti di importanza comunitaria (pSIC)

1. La Rete Natura 2000 di cui all'articolo 5, comma 1 lettera a), è una rete ecologica europea coerente, istituita ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della dir. 92/43/CEE “Habitat”, e costituita da:

a) siti di importanza comunitaria (SIC), riconosciuti con decisione della Commissione europea per ogni regione biogeografica che, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del d.p.r. 357/1997 saranno designati quali zone speciali di conservazione (ZSC);

b) zone di protezione speciale (ZPS), istituite ai sensi degli articoli 3, paragrafo 2, lettera a) e 4, paragrafo 1, della dir. 2009/147/CE “Uccelli”.

2. I pSIC, sono aree individuate dalla Regione e trasmessi dal MATTM alla Commissione europea, ai fini dell’inserimento negli elenchi definitivi dei SIC.

 

     Art. 7. Aree di collegamento ecologico funzionale ed elementi strutturali e funzionali della rete ecologica toscana

1. Le aree di collegamento ecologico funzionale e gli altri elementi funzionali e strutturali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), sono finalizzati a garantire la continuità fisico-territoriale ed ecologico-funzionale fra gli ambienti naturali e la connettività fra popolazioni di specie animali e vegetali. Esse assicurano la coerenza del sistema regionale della biodiversità e del sistema regionale delle aree naturali protette e, in un’ottica di reciproca funzionalità, concorrono a garantire la conservazione del patrimonio naturalistico regionale di cui all’articolo 1, comma 1.

 

     Art. 8. Zone umide di importanza internazionale

1. Le zone umide di importanza internazionale, sono le zone umide che, in applicazione della Convenzione di Ramsar, sono incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971).

 

CAPO II

Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità e osservatorio toscano per la biodiversità

 

     Art. 9. Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità

1. La consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità, di seguito denominata “consulta”, già istituita ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree protette di interesse locale), è organo di supporto tecnico-scientifico della Giunta regionale per l’attuazione della presente legge e, in generale, per la tutela degli aspetti naturalistici e della biodiversità.

2. Nell’ambito delle materie di cui al comma 1, la consulta esprime pareri obbligatori con riferimento a:

a) atti dirigenziali, deliberazioni della Giunta regionale e proposte di deliberazioni al Consiglio regionale finalizzati all’attuazione coordinata di direttive e regolamenti comunitari, leggi e regolamenti statali;

b) istituzione e classificazione delle aree naturali protette regionali, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, nonché modifiche alle perimetrazioni delle stesse;

c) contenuti degli strumenti della programmazione regionale in materia di aree protette e di tutela della biodiversità;

d) contenuti del piano unico integrato per il parco regionale e del regolamento del parco di cui rispettivamente agli articoli 27 e 30, del regolamento delle riserve naturali regionali di cui all’articolo 49 e dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 di cui all’articolo 77;

e) predisposizione e aggiornamento dell’elenco dei geositi di interesse regionale di cui all'articolo 95;

f) predisposizione e aggiornamento dell’elenco regionale degli alberi monumentali di cui alla l. 10/2013, ai sensi dell'articolo 99;

g) individuazione delle componenti del sistema regionale della biodiversità di cui all’articolo 5, nonché modifiche alla perimetrazione delle stesse;

h) definizione delle misure di conservazione, di cui al titolo III, per la tutela del sistema di cui all’articolo 5;

i) deliberazioni di Giunta regionale di cui all’articolo 102, comma 2, in materia di servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo V;

l) definizione di linee guida in attuazione della normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), in materia di monitoraggio dello stato di conservazione di specie ed habitat tutelate ai sensi della presente legge e di attuazione delle direttive stesse.

3. La consulta altresì:

a) rilascia pareri nelle materie di sua competenza, anche su richiesta delle strutture regionali competenti, degli enti parco regionali, degli enti gestori delle aree protette nazionali, nonché degli enti locali che svolgono attività di gestione nelle aree protette e nelle componenti del sistema regionale della biodiversità disciplinate dalla presente legge;

b) formula proposte in materia di sperimentazione, di ricerca scientifica, di informazione ambientale e di educazione allo sviluppo sostenibile;

c) fornisce consulenza e supporto scientifico alla Giunta regionale per le attività della Regione nell’ambito:

1) del Santuario Pelagos, istituto ai sensi dell’accordo internazionale ratificato con legge 11 ottobre 2001, n. 391 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999);

2) di specifiche intese con le autorità nazionali in materia di biodiversità;

3) dell’attuazione della presente legge.

4. La consulta si avvale, ove necessario, della collaborazione dei comitati scientifici degli enti parco regionali di cui all’articolo 25, con i quali si coordina e coopera per lo scambio e la condivisione delle conoscenze e dei dati disponibili nelle materie di competenza.

5. La consulta ed i comitati scientifici degli enti parco regionali svolgono altresì funzioni di supporto tecnico-scientifico all’osservatorio toscano per la biodiversità di cui all’articolo 11.

 

     Art. 10. Costituzione e funzionamento della consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità

1. La consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale in applicazione della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

2. La consulta è presieduta dall’assessore regionale competente per materia, ed è composta da esperti particolarmente qualificati nelle discipline inerenti la protezione ambientale, la gestione delle aree protette e la tutela delle biodiversità, come di seguito indicato:

a) tre membri designati congiuntamente dalle associazioni ambientaliste, individuate per la concertazione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), tra quelle riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), operanti nel territorio regionale;

b) sei membri designati congiuntamente dalle università degli studi della Toscana, ciascuno dei quali esperto, rispettivamente, nei seguenti ambiti disciplinari:

1) scienze naturali;

2) scienze ambientali;

3) scienze geologiche;

4) scienze biologiche e biologia marina;

5) scienze agrarie e forestali e botanica;

6) zoologia e veterinaria;

c) tre membri designati congiuntamente dagli organismi di gestione dei parchi regionali e nazionali della Toscana;

d) un membro designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

e) un membro designato dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

f) un membro esperto designato dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT);

g) due membri di cui uno in rappresentanza delle province e della città metropolitana ed uno dei comuni, designati dal Consiglio delle autonomie locali di cui all’articolo 66 dello Statuto della Regione Toscana;

h) un membro designato dalla direzione marittima di Livorno;

i) un membro esperto in biologia marina designato dai centri studi e istituti di ricerca di natura privata operanti senza fini di lucro (ONLUS), riconosciuti quali partner della Regione Toscana negli elenchi relativi alla rete della biodiversità marina approvati con deliberazione della Giunta regionale;

l) un membro designato congiuntamente dalle associazioni agricole, forestali e zootecniche individuate per la concertazione di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2015 ed operanti nel territorio regionale;

m) un membro designato congiuntamente dalle associazioni venatorie operanti nel territorio regionale, individuato nell'ambito delle discipline di cui alla lettera b), numeri 1), 5) e 6), esperto in gestione ecosostenibile della fauna selvatica.

3. Il Presidente della Giunta regionale può provvedere alla costituzione della consulta non appena sia pervenuta almeno la metà delle designazioni.

4. I componenti della consulta cessano dalla carica alla scadenza della legislatura, ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 5/2008.

5. Il membro della consulta che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive, decade dall’incarico. La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale, che provvede altresì alla sostituzione con altro membro designato con le modalità di cui al comma 2. Si procede analogamente in caso di dimissioni o di decesso di un membro della commissione.

6. Ai membri della consulta spetta un gettone di presenza per ogni giorno di riunione nella misura di euro 30,00, oltre al rimborso spese nella misura prevista per i dirigenti regionali.

7. Alle riunioni della consulta possono essere invitati a partecipare esperti dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana (IZSLT) e rappresentanti delle amministrazioni locali o di altri enti pubblici eventualmente interessati.

8. Per l’esercizio delle competenze di cui all’articolo 9, comma 2, lettera i), la consulta è integrata da due rappresentanti del servizio volontario di vigilanza ambientale, designati dal tavolo di coordinamento di cui all'articolo 102, comma 3, a tale scopo convocato.

9. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce le modalità di funzionamento della consulta.

10. I componenti della consulta di cui all’articolo 3 della l.r. 49/1995 cessano dalla carica alla scadenza della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 11. Osservatorio toscano per la biodiversità

1. L’osservatorio toscano per la biodiversità, di seguito denominato “osservatorio”, individuato nella struttura regionale competente in materia di biodiversità, esercita, in attuazione della strategia nazionale per la biodiversità, degli atti di indirizzo del MATTM, nonché della strategia regionale per la biodiversità contenuta negli strumenti della programmazione regionale di cui all’articolo 12, funzioni per la raccolta, il coordinamento e lo scambio di informazioni e di dati con le autorità statali competenti in merito:

a) alle azioni finalizzate alla conservazione delle specie e degli habitat terrestri e marini di interesse conservazionistico;

b) al monitoraggio dello stato di conservazione delle specie ed habitat di cui alla lettera a).

2. L’osservatorio, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, cura altresì l’implementazione e l’aggiornamento del sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano di cui all’articolo 13.

3. Nell’ambito delle attività di cui al comma 1, l’osservatorio si avvale delle informazioni e dei dati forniti dagli enti parco, dagli organismi istituiti dalla Giunta regionale o previsti da progetti internazionali, dagli enti locali per quanto di competenza, nonché dei report annuali sul monitoraggio delle specie, degli spiaggiamenti e degli avvistamenti di mammiferi marini e tartarughe marine predisposti nell’ambito del Santuario Pelagos di cui all’articolo 9, comma 3, lettera c), numero 1).

4. La Giunta regionale, tramite l'osservatorio, promuove intese con i soggetti competenti nelle materie e negli ambiti di riferimento finalizzate all’esercizio coordinato delle attività di cui al comma 1.

5. L’osservatorio predispone annualmente una relazione sulle attività svolte e la Giunta regionale la trasmette al Consiglio regionale.

 

CAPO III

Programmazione regionale in materia di biodiversità e aree protette. Sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano

 

     Art. 12. Programmazione regionale. Documento operativo per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano

1. Le politiche di intervento in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale assumono come riferimento strategico il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 7 della l.r. 1/2015.

2. Ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 1/2015, ed in coerenza con il PRS, il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER), di cui all’articolo 3, lettera h, della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale), nel perseguire finalità di tutela, valorizzazione e conservazione delle risorse ambientali in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile, definisce:

a) le strategie per la gestione del sistema delle aree naturali protette regionali, assicurandone la sinergia all’interno del sistema integrato delle aree naturali protette della Toscana, individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2;

b) la strategia regionale della biodiversità, individuando le finalità, gli obiettivi generali e le priorità delle politiche regionali in materia di tutela della biodiversità;

c) le strategie di coordinamento delle componenti e dei valori del patrimonio naturalistico ambientale regionale di cui all'articolo 1;

d) il quadro dei fabbisogni e delle risorse attivabili, con riferimento all'attuazione delle strategie di cui alle lettere a), b) e c).

3. In coerenza con gli strumenti di programmazione di cui al comma 2 la Regione stabilisce annualmente, con il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all’articolo 8 della l.r. 1/2015, le priorità in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale per l’anno successivo. Con nota di aggiornamento al DEFR di cui all'articolo 9 della l.r. 1/2015 individua, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione, le iniziative e le azioni finalizzate alla conservazione, alla gestione ed allo sviluppo ecosostenibile dei territori e degli elementi del patrimonio naturalistico toscano.

4. La Giunta regionale, nel quadro di quanto stabilito dal DEFR come aggiornato ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 1/2015, approva con deliberazione entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento il documento operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano, che definisce in particolare:

a) l'aggiornamento degli elenchi delle aree protette regionali e dei siti della Rete Natura 2000, completi dello stato dei relativi atti di pianificazione e regolamentazione;

b) l'elenco delle proposte di istituzione di nuove aree protette o di designazione di nuovi siti della Rete Natura 2000, nonché di modifica dei perimetri di quelli già istituiti, da sottoporre a verifica di coerenza con la disciplina normativa di riferimento e con gli atti della programmazione regionale;

c) l'elenco delle riserve e dei siti della Rete Natura 2000 esterni al territorio di competenza degli enti parco regionali, per la gestione dei quali la Regione, nell'anno di riferimento, può:

1. previa stipula di convenzione, avvalersi degli enti parco regionali, in ragione della peculiarità dei valori naturalistici presenti in tali aree e siti o della loro connessione ecologica con le aree dei parchi nonché dell'opportunità di garantire l'unitarietà di gestione dei territori interessati;

2. previa stipula di convenzione, avvalersi dei comuni, anche associati nelle forme previste dal titolo III della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), nel caso in cui le riserve e i siti della Rete Natura 2000 ricadano interamente nel territorio di competenza;

3. attivare forme di collaborazione con le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della l. 349/1986:

3.1) nei casi e con le modalità previste dall’articolo 12, comma 4, e dall’articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 “Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati”);

3.2) nei casi e con le modalità previste dell'articolo 10 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato);

d) le attività e gli interventi da realizzare a cura della Regione, corredati dal relativo cronoprogramma, ove necessario in coerenza con le previsioni dell'elenco annuale del programma triennale regionale delle opere pubbliche di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

e) le attività e gli interventi da realizzare a cura degli enti parco, degli enti gestori o dei soggetti che svolgono attività gestionale ai sensi della lettera c) e finanziati, in tutto o in parte, dalla Regione, anche attraverso eventuali contributi comunitari o statali;

f) le attività e gli interventi da realizzare a cura di soggetti privati, finanziati in tutto o in parte dalla Regione, anche attraverso eventuali contributi comunitari o statali, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, atti in particolare a:

1. perseguire gli obiettivi di conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio naturalistico ambientale regionale;

2. favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente, in coerenza con le finalità delle aree protette e della tutela della biodiversità;

g) le iniziative e le attività idonee a prevenire, contenere e mitigare i danni determinati dalla fauna selvatica.

5. Il documento operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano può essere approvato per stralci funzionali e può essere aggiornato nel corso dell'anno di riferimento.

6. Il monitoraggio delle politiche regionali in materia di aree naturali protette e di biodiversità è inserito nell'apposita sezione del documento annuale di monitoraggio degli atti di programmazione di riferimento.

 

     Art. 13. Sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano

1. Al fine di garantire la fruibilità, la valorizzazione e la circolazione delle informazioni, nell’ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza), è costituito il sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano, che contiene:

a) i dati cartografici georeferenziati relativi alle perimetrazioni delle aree del sistema integrato regionale delle aree naturali protette e del sistema regionale della biodiversità;

b) i dati raccolti nell’ambito delle attività di monitoraggio effettuate, ai sensi della presente legge, sull’attività di gestione delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 nonché sullo stato di conservazione e sulla distribuzione di specie animali e vegetali ed habitat presenti nel territorio regionale, compresi i report annuali di cui all’articolo 11, comma 3;

c) la georeferenziazione degli alberi monumentali;

d) la georeferenziazione delle singolarità di interesse naturalistico, geologico e geomorfologico ricadenti all’interno del sistema regionale delle aree protette e della biodiversità e dei geositi di interesse regionale;

e) i piani, i programmi, i regolamenti, delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000;

f) gli studi effettuati dalla Regione, dagli enti locali e dai soggetti gestori delle aree protette regionali e nazionali e dei siti della Rete Natura 2000 in materia di aree protette e di biodiversità terrestre e marina;

g) l’atlante dei servizi di cui all’articolo 62, comma 1, per la promozione dell’offerta dei servizi del sistema integrato regionale delle aree naturali protette;

h) i dati nella disponibilità di Regione, enti parco, città metropolitana, province e comuni nelle materie di cui alla presente legge;

i) i dati cartografici georeferenziati relativi agli elementi strutturali e funzionali della rete ecologica toscana come individuata dal PIT con valenza di piano paesaggistico e agli approfondimenti a livello provinciale o metropolitano delle reti ecologiche del territorio di riferimento;

l) i dati cartografici relativi all’individuazione delle aree di cui all’articolo 83, comma 1, lettera c).

2. Costituiscono altresì parte integrante del sistema informativo di cui al comma 1:

a) il repertorio naturalistico toscano (RE.NA.TO), che raccoglie le conoscenze disponibili sulle emergenze faunistiche, floristiche e vegetazionali, di ambito terrestre presenti sul territorio toscano;

b) la banca dati della biodiversità marina toscana (Bio.Mar.T) che raccoglie i dati e le informazioni sulle biocenosi vulnerabili e sulle specie rare presenti nel mare toscano.

3. L’implementazione e l’aggiornamento periodico del sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano sono effettuati tramite la raccolta di dati acquisiti mediante la collaborazione e la condivisione con gli enti parco, gli enti gestori di aree protette nazionali e gli enti locali che svolgono attività di gestione nelle aree naturali protette e nei siti della Rete Natura 2000, con le istituzioni scientifiche e con gli altri soggetti pubblici detentori di informazioni utili in materia di protezione e di valorizzazione della natura e della biodiversità. La trasmissione e lo scambio dei dati tra i soggetti pubblici coinvolti avviene in modalità telematica e, ove possibile, attraverso l’interoperabilità e la cooperazione applicativa.

4. I criteri e le modalità per la formazione e la gestione del sistema informativo regionale di cui al comma 1, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto delle disposizioni e degli standard di cui alla l.r. 54/2009 e del regolamento di attuazione di cui all’articolo 56, comma 6, della l.r. 65/2014.

5. I dati inseriti nel sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano costituiscono parte integrante della base informativa geografica regionale ai sensi dell’articolo 56, comma 1, della l.r. 65/2014, sono resi immediatamente disponibili ai comuni, alle province, alla città metropolitana ed ai parchi, in attuazione del principio di trasparenza previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione, nell’ambito di apposita sezione dedicata al patrimonio naturalistico toscano. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Regione, secondo quanto previsto dallo stesso d.lgs. 33/2013.

 

TITOLO II

Disciplina del sistema regionale delle aree naturali protette

 

CAPO I

Funzioni della Regione, dell’ente parco regionale e degli enti locali

 

     Art. 14. Funzioni della Regione in materia di aree naturali protette

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione di cui all'articolo 12 e individua, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi degli strumenti della programmazione regionale, il complesso delle aree naturali protette regionali assicurandone la conservazione e la valorizzazione in forma coordinata con le aree protette nazionali e con il sistema della biodiversità; esercita, altresì, le funzioni per l’attuazione coordinata della presente legge.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, la Regione, in particolare:

a) istituisce, con legge regionale, anche su proposta delle province o della città metropolitana e dei comuni, i parchi regionali e gli enti di diritto pubblico preposti alla loro gestione, previa la verifica di coerenza di cui all'articolo 12, comma 4, lettera b);

b) nomina il presidente, il consiglio direttivo ed il collegio regionale unico dei revisori dei conti dei parchi regionali;

c) approva lo statuto dei parchi regionali;

d) adotta e approva il piano integrato per il parco ed approva il regolamento dei parchi regionali;

e) approva il bilancio preventivo economico ed il bilancio di esercizio dei parchi regionali;

f) sovrintende e vigila sull’attuazione della presente legge e degli obiettivi della programmazione regionale, con particolare riferimento alla realizzazione degli interventi previsti negli strumenti di programmazione di cui all'articolo 12;

g) esercita attività di indirizzo, coordinamento, verifica e controllo sull’amministrazione dei parchi regionali;

h) può procedere alla nomina di un commissario straordinario ed all’esercizio dei poteri sostitutivi, ai sensi dell’articolo 44;

i) formula gli indirizzi e le priorità per la gestione coordinata delle aree naturali protette regionali e del sistema regionale della biodiversità di cui all’articolo 5;

l) istituisce le riserve naturali regionali, anche sulla base dell'individuazione dei territori proposta dalle province o dalla città metropolitana previa la verifica di coerenza di cui all'articolo 12, comma 4, lettera b), in conformità con gli indirizzi dettati dagli atti della programmazione regionale e con le previsioni del PIT con valenza di piano paesaggistico di cui all’articolo 88 della l.r. 65/2014;

m) indica le finalità specifiche, le forme e le modalità di gestione nonché le modalità di finanziamento del sistema delle riserve naturali regionali, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale;

n) approva il regolamento della riserva;

o) può mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali i beni necessari per il raggiungimento delle loro finalità istitutive;

p) può partecipare ad organismi associativi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività istituzionali in materia di aree protette e di biodiversità, nei limiti delle disponibilità di bilancio;

q) effettua ogni altra funzione o attività ad essa riservata ai sensi della presente legge e della normativa nazionale di riferimento.

3. La Regione esercita, attraverso le strutture regionali allo scopo preposte, le funzioni amministrative relative alla gestione delle riserve naturali regionali, ivi compreso il rilascio del nulla osta e delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico, di cui all'articolo 52, e realizza gli interventi in conformità agli atti di programmazione regionale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 12, comma 4, lettera c).

4. La Regione esercita altresì le funzioni ad essa attribuite dall’articolo 9, comma 4, dall’articolo 11, comma 6, dall’articolo 12, commi 3 e 4 e dall’articolo 14, commi 2 e 5, della l. 394/1991, in materia di parchi nazionali.

 

     Art. 15. Istituzione e funzioni dell’ente parco per la gestione del parco regionale

1. Con la legge regionale istitutiva del parco di cui all’articolo 18, la Regione provvede all’istituzione di un ente, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di seguito denominato “ente parco”, a cui è affidata la gestione del medesimo parco.

2. L’ente parco, svolge, in particolare, le seguenti funzioni e attività:

a) adotta lo statuto del parco regionale di cui all’articolo 26;

b) predispone la proposta di piano integrato per il parco di cui all’articolo 27 e la relativa proposta di regolamento di cui all’articolo 30;

c) adotta il bilancio preventivo economico ed il bilancio di esercizio del parco regionale di cui all’articolo 35;

d) rilascia il nulla osta e le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui all'articolo 31;

e) svolge attività di sorveglianza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dai titoli II e III, dal piano integrato, dal regolamento e dal piano di gestione;

f) gestisce, previa stipula di una convenzione di avvalimento con la Regione, le riserve naturali regionali ed i siti della Rete Natura 2000, individuati dal documento operativo ai sensi all'articolo 12, comma 4, lettera c);

g) elabora il programma annuale delle attività, di cui all’articolo 36;

h) fornisce alla Regione i dati e le informazioni ai fini del monitoraggio e dell’aggiornamento dell’Atlante dei servizi di cui all’articolo 62;

i) accerta gli illeciti amministrativi di cui all’articolo 63;

l) applica ed irroga le sanzioni di cui all’articolo 63;

m) realizza gli interventi, relativi ai progetti specifici per i parchi regionali, ammessi ai contributi comunitari, statali o regionali secondo quanto previsto all’articolo 12;

m bis) può realizzare, previa stipula della convenzione di avvalimento di cui alla lettera f), gli interventi relativi ai progetti specifici per le riserve regionali e siti della Rete Natura 2000 di cui al comma 2, lettera f), ammessi ai contributi comunitari, statali o regionali, in conformità agli atti della programmazione regionale di cui all'articolo 12 e presenta alla Regione la relazione di cui all'articolo 46, comma 4;

n) dispone la sospensione e la riduzione in pristino di cui all’articolo 64;

o) svolge le altre funzioni attribuite dalla normativa regionale.

 

     Art. 16. Funzioni delle Province e della città metropolitana in materia di aree naturali protette

1. Le province e la città metropolitana, assicurando il coinvolgimento degli altri enti locali interessati, svolgono funzioni propositive per l’istituzione, la programmazione e la gestione delle riserve naturali e dei parchi regionali sul territorio di competenza e partecipano, nelle forme e nei modi di cui al comma 2, alla gestione delle riserve naturali istituite, in conformità ai criteri e agli indirizzi regionali di cui all’articolo 12.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, le province e la città metropolitana:

a) presentano alla Regione, con cadenza triennale, anche d'intesa con i comuni territorialmente interessati, le proposte di individuazione dei territori in cui istituire parchi regionali e riserve naturali, ai fini della verifica di coerenza delle stesse, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera b);

b) partecipano, alla definizione del regolamento di cui all’articolo 50 delle riserve ricadenti sul proprio territorio, mediante la presentazione di proposte, formulate d'intesa con i comuni territorialmente interessati, nella fase di avvio del procedimento;

c) possono mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve naturali i beni necessari per il raggiungimento delle loro finalità istitutive;

d) possono partecipare, mediante la presentazione di proposte ed il finanziamento di specifici progetti, alla definizione ed all'attuazione degli obiettivi definiti dagli atti della programmazione regionale, finalizzati allo sviluppo del sistema delle riserve regionali, secondo quanto previsto dal documento operativo di cui all’articolo 12.

 

     Art. 17. Funzioni dei comuni in materia di aree naturali protette

1. I comuni, nell’ambito del proprio territorio, possono proporre direttamente alla Regione, oppure d'intesa con la provincia o con la città metropolitana, i territori da individuare per l’istituzione di nuove aree naturali protette regionali indicandone le finalità, i principali aspetti di interesse ambientale, le modalità di gestione, in coerenza con le previsioni della programmazione regionale.

2. Oltre alle funzioni di cui al comma 1, i comuni:

a) per gli aspetti di loro competenza, collaborano con la provincia o con la città metropolitana, alla predisposizione delle proposte per la definizione del regolamento di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b);

b) possono partecipare, mediante la presentazione di proposte ed il finanziamento di specifici progetti, alla definizione e all'attuazione degli obiettivi degli atti della programmazione regionale finalizzati allo sviluppo del sistema delle riserve regionali, secondo quanto previsto dal documento operativo di cui all’articolo 12;

c) svolgono attività di sorveglianza, per il tramite della competente polizia municipale, sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dai piani e dai regolamenti dei parchi regionali, dai regolamenti delle riserve naturali;

d) accertano gli illeciti amministrativi di cui all’articolo 63;

e) possono mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali i beni necessari per il conseguimento delle loro finalità istitutive.

3. I comuni, singoli o associati, nelle forme previste dal titolo III della l.r. 68/2011, previa convenzione di avvalimento con la Regione ed in conformità agli atti di programmazione e di indirizzo regionali:

a) svolgono le attività operative connesse alla gestione delle riserve naturali regionali e dei siti della Rete Natura 2000 di cui all'articolo 12, comma 4, lettera c), in coerenza con gli strumenti della programmazione e agli atti di indirizzo regionale e presentano la relazione di cui all'articolo 46 comma 4;

b) realizzano, nell'ambito delle attività di cui alla lettera a) gli interventi relativi ai progetti specifici ammessi ai contributi comunitari, statali o regionali, secondo quanto previsto dal documento operativo di cui all'articolo 12.

 

CAPO II

Disposizioni in materia di parchi regionali

 

SEZIONE I

Istituzione del parco e organi dell’ente parco

 

     Art. 18. Legge istitutiva del parco regionale

1. La Regione istituisce con legge i parchi regionali, anche su proposta delle province, della città metropolitana o dei comuni.

2. La legge istitutiva del parco regionale, oltre a istituire l’ente per la sua gestione, definisce:

a) le finalità del parco;

b) la perimetrazione provvisoria del parco e delle eventuali aree contigue;

c) le misure di salvaguardia;

d) gli elementi del piano integrato per il parco, nonché le disposizioni di principio a cui il regolamento deve dare attuazione;

e) tempi e modalità per l’approvazione dello statuto;

f) norme specifiche in relazione alle finalità istitutive di cui alla lettera a);

g) forme e modalità di finanziamento regionale e degli enti locali facenti parte della comunità del parco.

3. Le leggi istitutive assicurano, altresì, il rispetto dei divieti e dei vincoli previsti dall’articolo 6, comma 3, dall’articolo 11, comma 3, e dall’articolo 22, comma 6, della l. 394/1991.

3 bis. La Regione assicura la partecipazione degli enti locali al procedimento di istituzione del parco ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera a), della l. 394/1991.

 

     Art. 19. Organi dell’ente parco e loro durata

1. Sono organi dell’ente parco:

a) il presidente;

b) il consiglio direttivo;

c) la comunità del parco;

d) il collegio regionale unico dei revisori dei conti.

2. Gli organi dell’ente parco, ad eccezione della comunità del parco, durano in carica cinque anni.

 

     Art. 20. Presidente

1. Il presidente del parco è nominato dal Presidente della Giunta regionale in applicazione della l.r. 5/2008, sulla base di un elenco di almeno quattro nominativi designati dalla comunità del parco e dotati di comprovata esperienza e competenze in materia di aree protette e biodiversità e di gestione amministrativa idonee al ruolo e alle funzioni da ricoprire risultanti da documentato curriculum.

2. Il presidente del parco:

a) ha la legale rappresentanza dell’ente parco e ne coordina l'attività;

b) convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo;

c) adotta le ordinanze di cui all’articolo 64;

d) esercita le altre funzioni ad esso delegate dal consiglio direttivo secondo quanto stabilito dallo statuto.

 

     Art. 21. Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto dal presidente del parco, che lo presiede, e da sette membri nominati dal Consiglio regionale in applicazione della l.r. 5/2008.

2. La nomina dei membri di cui al comma 1, è effettuata con le seguenti modalità:

a) tre membri scelti dal Consiglio regionale tra un elenco di sei nominativi dotati di comprovata esperienza e competenze in materia di tutela naturalistica e di gestione amministrativa idonee al ruolo da ricoprire, risultanti da documentato curriculum e designati dalla comunità del parco;

b) un membro scelto dal Consiglio regionale tra i soggetti designati dalle associazioni ambientaliste operanti sul territorio;

c) un membro scelto dal Consiglio regionale tra i soggetti designati dalle associazioni di categoria delle attività produttive maggiormente diffuse sul territorio;

d) due membri esperti in materia naturalistico ambientale scelti dal Consiglio regionale.

3. Il consiglio direttivo:

a) predispone la proposta di piano integrato per il parco ai sensi dell’articolo 27;

b) adotta il regolamento del parco ai sensi dell’articolo 30;

c) approva, in coerenza con le norme del codice civile, il regolamento di contabilità del parco, di cui all’articolo 35, comma 9;

d) adotta il bilancio preventivo economico ed il bilancio di esercizio e li trasmette agli organi di cui all’articolo 35, comma 4;

e) approva il regolamento che disciplina l’organizzazione dell’ente, di cui all’articolo 41, comma 3;

f) nomina i componenti del comitato scientifico di cui all’articolo 25;

g) approva il piano della qualità della prestazione organizzativa e la relazione sulla qualità della prestazione di cui all’articolo 37;

h) esercita le ulteriori funzioni ad esso attribuite dallo statuto dell’ente parco e comunque quelle non espressamente attribuite ad altro organo.

4. Il consiglio direttivo delega al presidente l’esercizio delle funzioni di cui al comma 3, secondo quanto stabilito dallo statuto dell’ente parco.

5. Ai fini di cui al comma 2, lettere b) e c), entro i tre mesi antecedenti alla scadenza del mandato del consiglio direttivo, la comunità del parco trasmette al Consiglio regionale un elenco delle associazioni ambientaliste operanti sul territorio e l’elenco delle associazioni di categoria delle attività produttive maggiormente diffuse sul territorio.

 

     Art. 22. Comunità del parco

1. La comunità del parco, fatto salvo quanto previsto al comma 8, è composta dai sindaci dei comuni, nonché dai presidenti delle province e della città metropolitana i cui territori sono compresi, anche parzialmente, nell’area del parco. Lo statuto determina la quota percentuale di rappresentatività di ciascun componente, in rapporto all’estensione del territorio degli enti locali di appartenenza ricadenti nell’area del parco e nelle aree contigue ed alla popolazione ivi residente.

2. La comunità del parco:

a) adotta lo statuto del parco di cui all’articolo 26;

b) designa il presidente del parco e i membri del consiglio direttivo di sua competenza ai sensi degli articoli 20 e 21;

c) esprime parere obbligatorio in relazione:

1) al piano integrato per il parco, ai sensi dell’articolo 29;

2) all'adozione del regolamento, ai sensi dell’articolo 30 e del piano di gestione di cui all’articolo 28;

3) all'adozione del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio del parco, di cui all’articolo 35;

4) agli ulteriori atti previsti dallo statuto;

d) svolge funzioni propositive sulla gestione dell’ente;

e) promuove l’equilibrio fra gli obiettivi di protezione naturalistica e le attività socio-economiche presenti all’interno delle aree del parco;

f) svolge le ulteriori funzioni attribuite dallo statuto.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la comunità del parco, tenuto conto dei criteri per la determinazione della percentuale di rappresentatività di cui al comma 1 ed in conformità a quanto previsto dallo statuto, concorre, per il tramite degli enti rappresentati, ad eccezione delle province e della città metropolitana, al finanziamento delle spese per la gestione del parco e svolge altresì funzioni di indirizzo e di promozione dell’attività dell'ente. Essa vigila sull’attuazione degli interventi previsti nella sezione programmatica del piano integrato per il parco, di cui all’articolo 27, comma 8.

4. La comunità esprime i pareri di competenza entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Il parere, fatto salvo quanto previsto all’articolo 35, comma 3, si intende favorevole quando non è pervenuto entro il termine indicato.

5. La comunità del parco elegge al suo interno il presidente ed il vicepresidente. Essa è convocata dal presidente almeno due volte l’anno e quando ne faccia richiesta il presidente del parco o un numero di componenti determinato dallo statuto.

6. Nelle forme stabilite dallo statuto dell’ente parco di cui all’articolo 26, partecipano alle sedute della comunità del parco, senza diritto di voto, non più di cinque rappresentanti delle categorie produttive, degli enti di ricerca e delle associazioni ambientaliste presenti sul territorio.

7. Qualora un ente rappresentato all’interno della comunità del parco non adempia al versamento delle quote dovute ai sensi del comma 3, la Regione, su richiesta dell’ente parco e previa diffida, provvede al recupero degli importi dovuti mediante l’attivazione di forme di compensazione a valere sulle risorse regionali destinate a qualunque titolo all’ente inadempiente. Le somme compensate sono trasferite dalla Regione all’ente parco.

8. I singoli comuni appartenenti ad unioni di comuni possono delegare l’unione stessa all’esercizio di tutti i poteri loro riconosciuti all’interno della comunità del parco ai sensi della presente legge. In tal caso, il presidente dell’unione fa parte della comunità del parco in sostituzione dei sindaci dei comuni deleganti, rappresenta ad ogni effetto i comuni per la quota di rappresentatività ad essi riferita dallo statuto e risponde degli adempimenti cui i comuni sono tenuti, compreso il pagamento delle quote di cui al comma 3.

 

     Art. 23. Collegio regionale unico dei revisori dei conti

1. Il controllo sugli atti e sulla gestione finanziaria dell’ente è esercitato da un unico collegio regionale dei revisori dei conti, comune a tutti gli enti parco regionali. La spesa per il funzionamento del collegio è ripartita in uguale misura tra gli stessi enti parco.

2. Il collegio regionale unico dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), di cui uno designato dal Ministero dell’economia e delle finanze.

3. Nella prima seduta, il collegio regionale unico dei revisori dei conti nomina il presidente tra i propri membri.

4. Il collegio regionale unico dei revisori dei conti vigila sull’osservanza da parte dell’ente parco delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed in particolare esercita le funzioni di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.

5. La relazione con la quale il collegio regionale unico dei revisori dei conti esprime il parere sul bilancio preventivo dell’ente parco contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.

6. Il collegio regionale unico dei revisori dei conti esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

7. Il collegio regionale unico dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell’ente ed esprime in via preventiva un parere obbligatorio sulle operazioni di indebitamento, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, su eventuali operazioni di finanza di progetto e di assunzione di partecipazioni in società di cui all’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).

8. Il collegio regionale unico dei revisori dei conti rimette ogni sei mesi alla Giunta regionale una relazione sull’andamento della gestione finanziaria e formula, se necessario, osservazioni e rilievi al presidente dell’ente parco e alla Giunta regionale.

9. Il collegio regionale unico dei revisori dei conti può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte.

 

     Art. 24. Indennità e gettoni di presenza spettanti agli organi dell’ente parco

1. Al presidente del parco spetta un’indennità annua nella misura massima del 15 per cento dell’indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale ed è determinata con deliberazione della Giunta regionale.

2. Ai componenti del consiglio direttivo spetta un gettone di presenza pari ad euro 30,00 per ogni seduta del consiglio direttivo.

3. Al presidente del parco e ai soggetti di cui al comma 2, residenti in un comune diverso da quello in cui ha sede l’ente parco o in località distante oltre 10 chilometri dalla sede stessa, è dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per gli spostamenti necessari per la partecipazione alle sedute del consiglio direttivo, nella misura stabilita per i dirigenti regionali. Il rimborso non compete nel caso in cui tali soggetti debbano comunque recarsi nel comune in cui ha sede l’ente parco per il compimento di doveri inerenti la propria attività lavorativa.

4. Al presidente del parco ed ai soggetti di cui al comma 2, residenti in comune diverso da quello in cui ha sede l’ente parco o in località distante oltre 10 chilometri dalla sede stessa, è comunque riconosciuto il rimborso per l'utilizzo del mezzo proprio, nel caso in cui:

a) la sede dell'ente parco non risulti raggiungibile con mezzo pubblico negli orari in cui hanno luogo le attività istituzionali;

b) l'utilizzo del mezzo privato risulti economicamente più conveniente per l'amministrazione.

5. Al presidente ed ai membri del collegio regionale unico dei revisori spetta un’indennità annua pari rispettivamente al 5 per cento ed al 4 per cento dell’indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale. Ai soggetti di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di rimborso spese di cui ai commi 3 e 4.

 

SEZIONE II

Comitato scientifico

 

     Art. 25. Comitato scientifico

1. Al fine di garantire all’ente parco un adeguato supporto tecnico scientifico è istituito il comitato scientifico, composto da esperti in numero non superiore a dieci, determinato dallo statuto del parco.

2. Il comitato scientifico è nominato dal consiglio direttivo ed ha durata corrispondente a quella di tale organo. I membri del comitato sono nominati sulla base di designazioni espresse congiuntamente dalle università degli studi con sede in Toscana e dal Consiglio nazionale delle ricerche fra i docenti delle facoltà scientifiche, assicurando la presenza di adeguate competenze per i vari settori delle scienze naturalistiche, ambientali e territoriali.

3. Il comitato scientifico esercita i compiti previsti dallo statuto. In particolare esso si esprime per i profili di competenza:

a) sul piano integrato per il parco, sul regolamento e sul piano di gestione, con parere obbligatorio;

b) su ogni altra questione di carattere scientifico a richiesta degli organi dell’ente parco e del direttore.

4. Il comitato scientifico si esprime entro i termini stabiliti dallo statuto e comunque non oltre trenta giorni dal ricevimento delle relative richieste.

5. Il comitato scientifico propone iniziative in materia di ricerca scientifica, didattica, informazione ambientale ed educazione allo sviluppo sostenibile e si rapporta con la consulta tecnica regionale, di cui all’articolo 9, per la condivisione delle conoscenze ed il coordinamento delle funzioni, per le materie di sua competenza.

6. Ai componenti del comitato scientifico spetta un gettone di presenza pari ad euro 30,00 per ogni seduta del comitato stesso. Agli stessi compete altresì il rimborso delle spese nella misura ed alle condizioni previste all’articolo 24, commi 3 e 4.

 

SEZIONE III

Atti dell’ente parco regionale

 

     Art. 26. Statuto

1. In conformità all’articolo 24 della l. 394/1991 e nel rispetto della presente legge, la comunità del parco adotta lo statuto dell’ente parco e lo invia alla Giunta regionale che provvede all’approvazione previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare, la quale si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il parere si intende reso positivamente.

2. Lo statuto del parco prevede in particolare:

a) la sede dell'ente;

b) i compiti, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi;

c) le quote di rappresentatività degli enti locali nella comunità del parco, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 22, comma 1 e l’eventuale modalità di rappresentanza delle unioni di comuni, secondo quanto previsto dall’articolo 22, comma 8;

d) i criteri per la definizione delle quote di partecipazione degli enti locali al finanziamento del parco, ulteriori rispetto a quelli previsti alla lettera c);

e) i compiti del direttore e le modalità di nomina;

f) le modalità e i criteri per la nomina del comitato scientifico del parco;

g) le modalità di partecipazione alle sedute della comunità del parco dei rappresentanti delle categorie economiche, delle associazioni ambientaliste e degli enti di ricerca presenti sul territorio di cui all’articolo 22, comma 6, lettera a);

h) forme e modalità di partecipazione dei cittadini con riferimento agli atti più significativi dell’ente;

i) le forme di pubblicità degli atti;

l) Abrogata..

3. Le modifiche dello statuto sono adottate ed approvate con la stessa procedura di cui al comma 1.

4. Lo statuto acquista efficacia dalla data della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT). Esso è reso disponibile sul sito istituzionale della Regione Toscana e dell’ente parco a cui si riferisce.

5. Il Consiglio regionale, con deliberazione, approva lo statuto-tipo degli enti parco regionali.

 

     Art. 27. Piano integrato per il parco

1. Il piano integrato per il parco è lo strumento di attuazione delle finalità del parco e comprende, in due sezioni distinte, gli atti di pianificazione e di programmazione previsti dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, della l. 394/1991.

2. I contenuti della sezione relativa alla pianificazione del piano integrato per il parco sono quelli di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, della l. 394/1991. Detta sezione riporta la disciplina statutaria di cui all’articolo 6 della l.r. 65/2014 e contiene altresì la disciplina di cui all’articolo 95 della medesima legge determinando:

a) la perimetrazione definitiva del parco, seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio;

b) la perimetrazione definitiva delle aree contigue del parco seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio e la disciplina delle stesse nelle materie di cui all’articolo 32, comma 1, della l. 394/1991;

c) l’organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in zone;

d) la disciplina e la progettazione attuativa delle previsioni del piano medesimo anche relativo ad aree specifiche e singoli interventi, per quanto necessario;

e) specifici vincoli e salvaguardie;

f) specifiche direttive per le aree contigue nelle materie di cui all’articolo 32, comma 1, della l. 394/1991, cui debbono uniformarsi le diverse discipline e i regolamenti degli enti locali anche al fine di una efficace tutela delle aree interne al parco.

3. La sezione di cui al comma 2:

a) riporta la perimetrazione dei pSIC, SIC e ZPS ricadenti, anche in parte, nel territorio del parco e nelle relative aree contigue;

b) individua e disciplina, per quanto di competenza, le ulteriori componenti del patrimonio naturalistico-ambientale di cui all’articolo 1 e le emergenze geologiche e geomorfologiche ricadenti all’interno del parco;

c) individua, descrive e disciplina gli habitat di interesse conservazionistico, anche ai fini della redazione della carta della natura di cui all’articolo 3 della l. 394/1991;

d) si conforma alle misure di conservazione dei siti di cui alla lettera a), individuate ai sensi dell'articolo 74, comma 2;

e) costituisce piano di gestione dei siti di cui alla lettera a) nei casi di cui all'articolo 77, comma 3, lettera a).

4. La sezione pianificatoria del piano integrato per il parco sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, della l. 394/1991, si conforma ed attua il PIT con valenza di piano paesaggistico di cui all’articolo 88 della l.r. 65/2014.

5. La sezione pianificatoria del piano integrato per il parco prevede specifiche salvaguardie. Gli enti locali adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle previsioni della medesima sezione pianificatoria del piano integrato per il parco.

6. Le cartografie del piano integrato per il parco sono redatte secondo le disposizioni e gli standard di cui all’articolo 13, comma 4.

7. L’approvazione del piano integrato per il parco ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli interventi in esso previsti.

8. La sezione programmatica del piano integrato per il parco, in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale di cui all’articolo 12:

a) attua gli obiettivi ed i fini istitutivi del parco;

b) individua e promuove iniziative e attività di soggetti pubblici e privati compatibili con le finalità del parco, con specifico riferimento ai contenuti di cui all’articolo 14, comma 3, della l. 394/1991, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente nel parco, nelle aree contigue e nei territori adiacenti, comprese le iniziative e le attività idonee a prevenire, contenere e mitigare i danni determinati dalla fauna selvatica. Tali attività sono coordinate con quelle della Regione e degli enti locali interessati;

c) riconosce il ruolo anche delle attività agricole e zootecniche ai fini della tutela ambientale e paesaggistica;

d) individua le azioni relative alla didattica, alla formazione ambientale ed all’educazione allo sviluppo sostenibile;

e) può prevedere l’attribuzione di incentivi a soggetti pubblici o privati, con riferimento prioritario agli interventi, agli impianti ed alle opere di cui all’articolo 7, comma 1, della l. 394/1991.

8 bis. All'attuazione della sezione programmatica del piano integrato per il parco si provvede attraverso il programma annuale di cui all'articolo 36.

 

     Art. 28. Piani di gestione del parco

1. L’ente parco può perseguire le finalità del parco attraverso piani di gestione che declinano con ulteriori elementi di dettaglio i contenuti del piano integrato per il parco e del regolamento del parco. I piani di gestione interessano l’area soggetta al piano integrato per il parco e contengono l’indicazione della loro durata.

2. Il consiglio direttivo adotta il piano di gestione del parco previa acquisizione del parere obbligatorio della comunità e del comitato scientifico del parco, nel rispetto delle disposizioni del piano integrato per il parco e del regolamento del parco.

3. Entro dieci giorni dall’adozione, il piano di gestione del parco è reso accessibile sui siti istituzionali dell’ente parco e della Regione ed è depositato per trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul BURT presso i comuni, le province e la città metropolitana i cui territori sono compresi, anche parzialmente, nell'area del parco. Entro trenta giorni dalla scadenza del deposito, chiunque può presentare osservazioni.

4. Decorso il termine per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 3, il consiglio direttivo approva il piano di gestione del parco motivando le determinazioni assunte in relazione alla osservazioni presentate.

5. Il piano di gestione del parco acquista efficacia dalla pubblicazione dell’avviso di approvazione sul BURT. Detto piano è reso disponibile sul sito istituzionale dell’ente parco a cui si riferisce.

 

     Art. 29. Procedimento per l’approvazione del piano integrato per il parco

1. La proposta di piano integrato per il parco di cui all'articolo 27, è predisposta dal consiglio direttivo del parco che lo invia alla Giunta regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio della comunità del parco e del comitato scientifico del parco. La Giunta regionale trasmette la proposta di piano integrato per il parco al Consiglio regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio della consulta tecnica regionale di cui all’articolo 9, segnalando le eventuali difformità dello stesso dalle normative vigenti e dagli atti della programmazione regionale di riferimento.

2. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, il piano integrato è adottato e approvato dal Consiglio regionale applicando le disposizioni di cui al titolo II della l.r. 65/2014.

3. Il deposito di cui all’articolo 19, comma 2, della l.r. 65/2014 è effettuato presso il Consiglio regionale e presso la sede dell’ente parco. Il piano integrato per il parco adottato è reso disponibile sul sito istituzionale della Regione Toscana e dell’ente parco a cui si riferisce. Le osservazioni sono presentate all’ente parco, che provvede alla relativa istruttoria. Entro i centottanta giorni successivi alla scadenza dei termini stabiliti all’articolo 19, commi 2 e 3, della l.r. 65/2014, le osservazioni pervenute e gli esiti dell’istruttoria svolta, sono trasmessi dall’ente parco alla Giunta regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio della comunità e del comitato scientifico del parco.

4. Ai fini dell’approvazione del piano, la Giunta regionale, verificati gli esiti dell’istruttoria effettuata dall’ente parco, ed acquisito il parere obbligatorio della consulta tecnica regionale, trasmette al Consiglio regionale la documentazione di cui al comma 3, entro sessanta giorni dal suo ricevimento, unitamente alle proprie proposte di emendamento.

5. [Abrogato].

6. La sezione programmatica del piano integrato per il parco può essere riformulata entro sei mesi dall’approvazione del PRS, al fine di adeguarne i contenuti al nuovo ciclo di programmazione regionale. La proposta di riformulazione della sezione programmatica è adottata dal consiglio direttivo, previa acquisizione dei pareri obbligatori della comunità e del comitato scientifico del parco ed è inviata alla Giunta regionale entro dieci giorni. La Giunta regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio della consulta tecnica regionale, trasmette tale proposta di riformulazione al Consiglio regionale per l’approvazione, segnalando le eventuali difformità della stessa dalle normative vigenti e dagli atti della programmazione regionale di riferimento.

 

     Art. 30. Regolamento del parco

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite nell’area del parco, in congruenza ed in conformità ai contenuti della sezione relativa alla pianificazione del piano integrato per il parco. Esso è adottato dal consiglio direttivo con le modalità di cui al comma 3, anche contestualmente all’approvazione del piano integrato per il parco e, comunque, entro sei mesi dall’approvazione del medesimo.

2. I contenuti del regolamento sono quelli di cui all’articolo 11, commi 2, 2 bis, 3 e 4, della l. 394/1991. Il regolamento contiene, altresì, la disciplina di cui all’articolo 68, commi 4 bis e 4 ter della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).

3. Il consiglio direttivo del parco adotta il regolamento previa acquisizione del parere obbligatorio della comunità e del comitato scientifico del parco e lo trasmette alla Giunta regionale.

4. La Giunta regionale approva il regolamento, previa acquisizione del parere obbligatorio della consulta tecnica regionale.

5. Il regolamento acquista efficacia decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURT.

6. Entro il termine di cui al comma 5, ove necessario, gli enti locali ricompresi nell’area del parco adeguano i propri atti, anche di natura regolamentare, al regolamento del parco. In caso di mancato adeguamento entro tale termine, si applica la disciplina del regolamento del parco.

 

     Art. 31. Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nelle aree comprese nei parchi regionali

1. Nelle aree del parco e in quelle eventualmente disciplinate direttamente dal piano integrato per il parco, come previsto dalla legge istitutiva del parco, il rilascio di autorizzazioni o concessioni relative alla realizzazione di interventi, impianti ed opere, è subordinato al preventivo nulla osta dell’ente parco, che ne verifica la conformità agli atti ed alla disciplina di cui al presente capo.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, il nulla osta di cui al comma 1, deve essere rilasciato al richiedente entro quarantacinque giorni dalla relativa istanza, ovvero entro settantacinque giorni qualora, entro i quaranta giorni dalla richiesta, l'ente parco abbia rinviato i termini di espressione del nulla osta. Tale facoltà può essere esercitata per una sola volta e previa comunicazione scritta al richiedente.

3. Le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui al titolo V, capo I, della l.r. 39/2000 sono rilasciate dal parco nel rispetto della disciplina ivi prevista.

4. Nei casi di cui all’articolo 88, il nulla osta di cui ai commi 1 e 2, dà atto degli esiti della valutazione di incidenza effettuata dall’ente parco ed è rilasciato entro il termine previsto dallo stesso articolo 88, comma 3.

 

SEZIONE IV

Patrimonio, contratti, contabilità e bilanci del parco

 

     Art. 32. Patrimonio e contratti

1. L’ente parco ha un proprio patrimonio costituito da beni immobili e mobili derivanti da acquisizioni, donazioni, eredità, legati ed espropriazioni.

2. I terreni ed i beni immobili, comunque acquisiti dall’ente, fanno parte del patrimonio indisponibile dell’ente medesimo.

3. La Regione e gli enti locali ricompresi nell’area del parco mettono a disposizione dell’ente i beni che ritengono necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive del parco stesso.

4. L’ente parco gestisce la propria attività secondo le norme in materia di contratti stabilite dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e, in quanto applicabili, secondo le norme in materia di patrimonio stabilite dalla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”).

 

     Art. 33. Ufficiale rogante

1. I contratti, i verbali di aggiudicazione e tutti gli atti dell’ente parco per i quali la legge prescrive pubblicità della forma sono ricevuti, in forma pubblica amministrativa, con le modalità prescritte dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), in quanto applicabili, nell'esclusivo interesse dello stesso parco, da un dipendente di esso, secondo quanto previsto dai commi 2 e 3.

2. Ai fini di cui al comma 1, l’ente parco può avvalersi dell’ufficiale rogante della Regione ai sensi dell’articolo 58, comma 6, della l.r. 38/2007, con rimborso delle relative spese, ovvero nominare, a cura del direttore, su proposta del consiglio direttivo, l'ufficiale rogante ed il suo sostituto tra i dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti di cui all’articolo 58, comma 2, della l.r. 38/2007.

3. L'ufficiale rogante:

a) provvede alla registrazione e custodia degli atti di cui al comma 1, in base alle vigenti leggi di registro;

b) cura la raccolta dei verbali e dei contratti stipulati e la loro annotazione su apposito registro;

c) autentica le copie degli atti originali da lui ricevuti;

d) cura ed è responsabile degli adempimenti tributari connessi ai contratti del parco in forma pubblico amministrativa.

4. Ai funzionari di cui al comma 2, non sono dovuti diritti o indennità in ragione della funzione svolta. È fatta salva la facoltà dell’ente parco di ricorrere al rogito notarile.

 

     Art. 34. Entrate dell’ente parco

1. Costituiscono entrate degli enti parco regionali da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari definiti annualmente con legge di bilancio regionale;

b) i contributi straordinari della Regione per progetti ed attività specifici, in attuazione degli strumenti della programmazione regionale di cui all’articolo 12 e delle deliberazioni di attuazione dello stesso;

b bis) le risorse ordinarie e straordinarie per la gestione delle aree di cui all’articolo 15, comma 2, lettera f);

c) i contributi ordinari degli enti componenti la comunità del parco, ad eccezione delle province e della città metropolitana;

c bis) i contributi straordinari degli enti componenti la comunità del parco;

d) i contributi e i finanziamenti dello stato e di altri enti pubblici per specifici progetti;

e) i contributi di enti privati, persone fisiche ed associazioni, i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro disciplinate dalla normativa vigente;

f) i redditi patrimoniali;

g) i canoni delle concessioni, i diritti, i biglietti di ingresso e le tariffe dei servizi forniti dal parco, determinate dal parco stesso sulla base dei propri regolamenti e degli atti del consiglio direttivo, in conformità agli eventuali indirizzi regionali;

h) i proventi di attività commerciali e promozionali;

i) i proventi delle sanzioni derivanti dalle inosservanze delle norme e dei provvedimenti emanati dal parco;

l) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività del parco.

2. Gli enti parco regionali si attengono agli obiettivi di contenimento quantitativo della spesa, stabiliti dalle norme e dalle direttive regionali. Fermo restando quanto disciplinato dalla normativa nazionale, al fine di consentire il conseguimento delle finalità istitutive, gli enti parco assicurano il raggiungimento degli standard ed il rispetto dei limiti della spesa corrente nell’ambito della propria autonomia organizzativa.

 

     Art. 35. Contabilità e bilancio dell’ente parco

1. Gli enti parco adottano un sistema di contabilità economico-patrimoniale.

2. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. Al bilancio di esercizio è allegato, ove redatto, il bilancio sociale e ambientale di cui all’articolo 38.

3. Il bilancio preventivo economico è adottato dal consiglio direttivo e trasmesso, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, alla comunità del parco per l’espressione del parere e alla Giunta regionale per l’esame istruttorio, unitamente alla relazione del collegio regionale unico dei revisori.

4. La Giunta regionale acquisisce il parere della comunità del parco e, in assenza di rilievi istruttori, trasmette, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.

5. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all’ente parco, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L’ente parco trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.

6. Entro quindici giorni dall’acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il bilancio.

7. Il bilancio di esercizio è adottato dal consiglio direttivo entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento ed è trasmesso immediatamente alla comunità del parco per l’espressione del parere e alla Giunta regionale.

8. La Giunta regionale, acquisito il parere della comunità del parco, trasmette il bilancio di esercizio al Consiglio regionale per l’approvazione, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data del ricevimento del bilancio stesso.

9. In caso di mancata espressione dei pareri di competenza della comunità del parco entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei bilanci, la Giunta regionale provvede comunque all’approvazione degli atti di sua competenza, ai sensi dei commi 6 e 8.

10. Il consiglio direttivo approva, in coerenza con le norme del codice civile, il regolamento di contabilità dell’ente parco.

 

     Art. 36. Programma annuale delle attività

1. Il programma annuale delle attività, con proiezione triennale, è una sezione della relazione illustrativa del bilancio preventivo economico di cui all’articolo 35. Esso definisce il quadro delle azioni da realizzare nel triennio, ne indica i costi imputabili all’anno di riferimento e ne individua le modalità di attuazione, anche in sinergia con gli altri enti parco regionali e con gli altri enti gestori di aree protette.

2. Il programma di cui al comma 1, evidenzia la coerenza con il bilancio preventivo economico e con la sezione programmatica del piano integrato per il parco di cui all’articolo 27 e costituisce il riferimento per la predisposizione del piano della qualità della prestazione organizzativa di cui all’articolo 37.

2 bis. L'ente parco dà conto dello stato di attuazione delle azioni individuate ai sensi del comma 1 nel bilancio di esercizio.

 

     Art. 37. Piano della qualità della prestazione organizzativa del personale dell’ente parco

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa del personale dell’ente parco definisce annualmente con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori ed i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del direttore del parco. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell’ente parco.

2. Il piano di cui al comma 1, è predisposto dal direttore del parco ed è approvato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento dal consiglio direttivo, in coerenza con il programma annuale delle attività di cui all'articolo 36, sentita la struttura regionale competente.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano della qualità della prestazione organizzativa.

4. Il presidente del parco con proprio atto e su proposta dell'organismo indipendente di valutazione, provvede ad effettuare la valutazione del direttore determinando il premio di risultato nell'ambito dei parametri fissati dalla Giunta regionale.

5. Entro il 30 aprile di ogni anno, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, il consiglio direttivo approva la relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell'anno precedente.

 

     Art. 38. Bilancio sociale ed ambientale del parco

1. L’ente parco, al fine di rendere nota l’efficacia della propria attività e di indirizzare l’azione dei soggetti economici verso metodi produttivi improntati a criteri di sostenibilità, può redigere annualmente un bilancio sociale ed ambientale, con il quale, anche in esito al coinvolgimento dei residenti nel territorio di competenza e degli utenti dei servizi offerti:

a) dà conto dei risultati dell’attività istituzionale svolta e delle scelte operative effettuate, con riferimento anche alle attività di comunicazione del valore del patrimonio naturalistico e di educazione allo sviluppo sostenibile;

b) esplicita ed analizza le scelte operate e le azioni intraprese in campo ambientale, dà atto del relativo stato di attuazione e ne valuta gli effetti.

2. Il bilancio sociale ed ambientale, ove redatto, integra il bilancio di esercizio di cui all’articolo 35, comma 3.

 

SEZIONE V

Usi civici

 

     Art. 39. Usi civici

1. L’ente parco, in base all’esito delle attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico), individua, a titolo ricognitivo, le aree interessate dagli usi civici ricadenti nel territorio del parco.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, si applica l’articolo 12 della l.r. 27/2014.

 

SEZIONE VI

Personale

 

     Art. 40. Direttore del parco

1. Il presidente dell’ente parco nomina il direttore, previa selezione pubblica, nel rispetto delle disposizioni dello statuto, tra soggetti in possesso di laurea magistrale o equivalente in discipline attinenti alle competenze dell’ente parco e con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private.

2. A seguito della nomina di cui al comma 1, il presidente stipula con il direttore un contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile una sola volta.

3. L’ammontare del trattamento economico, onnicomprensivo, è determinato nell’atto di nomina con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, così come definiti dalla Regione Toscana, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti. Gli emolumenti di riferimento sono specificati con deliberazione della Giunta regionale.

4. Il direttore:

a) attua le deliberazioni del consiglio direttivo;

b) dirige e coordina il personale dell’ente parco, di cui è responsabile;

c) sovrintende al buon andamento degli uffici e dei servizi;

d) predispone il piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all’articolo 37;

e) supporta il consiglio direttivo nella elaborazione degli atti di cui all’articolo 21, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e);

f) supporta il presidente nell’esercizio delle sue funzioni e di quelle ad esso delegate ai sensi dell’articolo 21;

g) esercita le attività di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nel rispetto delle modalità previste dallo statuto e le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.

 

     Art. 41. Norme sul personale

1. Ferma restando la disciplina speciale prevista dalla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’ente per la gestione del “Parco regionale delle Alpi Apuane”. Soppressione del relativo consorzio), al personale dell’ente parco si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del contratto collettivo nazionale “Regioni ed autonomie locali”.

2. La dotazione organica dell’ente parco è approvata dalla Giunta regionale su proposta del consiglio direttivo nei limiti delle disponibilità di bilancio e tenuto conto delle specificità territoriali del parco.

3. Il consiglio direttivo con regolamento disciplina l’organizzazione dell’ente parco.

 

     Art. 42. Forme di collaborazione fra enti parco

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità organizzativa di cui all'articolo 37 ed anche in attuazione degli eventuali indirizzi formulati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 44, gli enti parco regionali attuano forme di collaborazione per l’esercizio associato di funzioni di comune interesse, con particolare riferimento alla gestione contabile, all’attività contrattuale, alla gestione ed alla formazione del personale. La Giunta regionale, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, può prevedere che le competenti strutture regionali forniscano servizi agli enti parco sulla base di specifiche convenzioni, per il supporto nell’attività di pianificazione e progettazione, per la formazione del personale, per l’elaborazione e la gestione del trattamento economico del personale, per l'attività di gestione amministrativa e contabile nonché per gli acquisti da svolgersi in forma centralizzata e per l’acquisizione di beni e servizi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti parco, informate le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori possono individuare, previa intesa fra gli enti stessi, personale per lo svolgimento in comune di specifiche attività di promozione del sistema dei parchi regionali.

3. L’ente parco, su richiesta, può distaccare presso altro ente parco fino a due unità di personale, per particolari esigenze lavorative e per un periodo non superiore ad un anno.

 

SEZIONE VII

Espropriazioni

 

     Art. 43. Espropriazioni e forme di collaborazione tra gli enti parco regionali

1. L’ente parco regionale è autorità espropriante per la realizzazione delle opere da esso realizzate nel perseguimento delle finalità istituzionali ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità), nonché degli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità “Testo A”).

2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, della l.r. 30/2005, l’ente parco regionale è autorità espropriante nelle espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private da realizzarsi nel territorio del parco e delle aree contigue al parco medesimo.

3. L’ente parco, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, individua l'ufficio per le espropriazioni, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della l.r. 30/2005, ovvero può avvalersi dell'ufficio per le espropriazioni costituito presso gli enti locali, previa convenzione con l'ente prescelto.

4. Gli enti parco regionali, nell’ambito delle forme di collaborazione di cui all’articolo 42, possono costituire un ufficio comune per le espropriazioni, ai sensi dell’articolo 21 della l.r. 68/2011.

 

SEZIONE VIII

Indirizzo, coordinamento e vigilanza sul parco regionale. Commissariamento

 

     Art. 44. Funzioni di indirizzo e coordinamento sull'attività degli enti parco regionali. Vigilanza sulla gestione del parco e commissariamento

1. La Giunta regionale, anche al fine di ottimizzare l’uso delle risorse disponibili e di garantire uniformità di comportamento sul territorio regionale, esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività degli enti parco regionali mediante l’adozione di direttive e di atti d'indirizzo, anche ai fini della predisposizione della sezione programmatica del piano integrato per il parco di cui all’articolo 27.

2. Ai fini del comma 1, la Giunta regionale, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, approva il documento di indirizzo annuale con il quale detta direttive, anche comuni, agli enti parco, per il perseguimento di specifici obiettivi di rilievo strategico per le politiche regionali e per lo svolgimento delle relative attività in coerenza con gli atti della pianificazione e programmazione dei parchi. Gli enti parco predispongono il bilancio preventivo economico nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo annuale che ripartisce tra gli enti parco regionali gli importi previsti dall’articolo 34, comma 1, lettera a). La relazione di accompagnamento al bilancio d'esercizio sulla gestione di cui all'articolo 35, dà atto dello stato di attuazione delle azioni, in rapporto agli obiettivi assegnati ed ai risultati conseguiti. Gli enti parco si adeguano ai rilievi della Regione.

3. La Giunta regionale, esercita altresì la vigilanza sull'amministrazione di ciascun ente parco e può disporre ispezioni mediante la nomina di uno o più ispettori scelti fra il personale dirigente regionale.

4. Il Presidente della Giunta regionale, nell’esercizio dei poteri di cui al comma 3, provvede alla nomina di commissari nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni per gli enti dipendenti di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

 

CAPO III

Disposizioni in materia di riserve naturali regionali

 

SEZIONE I

Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali. Prescrizioni

 

     Art. 45. Proposte della provincia e della città metropolitana per l’individuazione dei territori delle riserve naturali regionali

1. In coerenza con gli atti della pianificazione e programmazione regionale, le province e la città metropolitana trasmettono alla Giunta regionale le proposte d’individuazione dei territori in cui istituire nuove riserve naturali, formulate d'intesa con gli enti locali territorialmente interessati.

2. Le proposte di cui al comma 1, sono inviate con cadenza triennale ai sensi dell’articolo 16, comma 2, lettera a).

 

     Art. 46. Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali

1. Nel rispetto dei termini stabiliti dagli strumenti della programmazione regionale per l’istituzione di nuove riserve naturali regionali e sulla base degli esiti della verifica di coerenza di cui all’articolo 12, comma 4, lettera b), il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, con deliberazione provvede a:

a) istituire la riserva, indicando le finalità, le forme, le modalità di gestione e le modalità di finanziamento;

b) determinare la perimetrazione provvisoria della riserva e delle eventuali aree contigue;

c) individuare le misure di salvaguardia da applicare fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti delle riserve regionali.

2. La Giunta regionale assicura la partecipazione degli enti locali al procedimento di istituzione della riserve ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera a), della l. 394/1991.

3. Le funzioni relative alla gestione delle riserve regionali sono esercitate dalla Regione per il tramite dei competenti uffici regionali, anche decentrati e, limitatamente alle aree e ai siti di cui all'articolo 12, comma 4, lettera c), avvalendosi, previa stipula di convenzione, degli enti parco e dei comuni, anche in forma associata, nonché delle associazioni di protezione ambientale qualora siano attivate le forme di collaborazione di cui allo stesso articolo 12, comma 4, lettera c).

4. Gli enti ed i soggetti di cui al comma 3, presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione, comprensiva dei dati di cui all’articolo 62, sulle attività svolte.

 

     Art. 47. Gestione delle riserve naturali regionali. Vigilanza della Regione e poteri sostitutivi

     [Abrogato]

 

     Art. 48. Prescrizioni per le riserve naturali regionali

1. Nelle riserve naturali regionali, fatte salve le deroghe previste dal regolamento di cui all’articolo 49, sono vietate:

a) le attività non consentite nelle riserve naturali statali di cui all’articolo 17, comma 2, della l. 394/1991;

b) l’attività venatoria e l’apertura di cave, miniere e discariche.

2. E’ vietata, altresì, l’esecuzione di opere di trasformazione del territorio, ad eccezione della realizzazione di nuove infrastrutture, di nuove opere edilizie e di ampliamenti di costruzioni esistenti, quando indispensabile al conseguimento delle finalità della riserva come individuate dagli atti istitutivi e dal regolamento di cui all’articolo 49.

3. Nelle aree delle riserve naturali regionali sono ammessi:

a) i mutamenti di destinazione d’uso non contrastanti con le finalità della riserve medesime;

b) le utilizzazioni produttive tradizionali coerenti con le finalità delle riserve, nonché quelle ecocompatibili;

c) gli interventi di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici ed ambientali, ai sensi dell’articolo 22, comma 6, della l. 394/1991.

3 bis. Nelle riserve regionali si applicano altresì i divieti di cui all’articolo 11, comma 3, della l. 394/1991, salvo quanto disciplinato dal regolamento di cui all’articolo 49.

 

     Art. 48 bis. Indennizzo dei danni da fauna selvatica e azioni di prevenzione nelle riserve regionali

1. La Regione prevede a favore degli imprenditori agricoli regolarmente iscritti al registro delle imprese, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge, un indennizzo per il ristoro dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate funzionali all’esercizio dell'attività agricola stessa nelle riserve naturali regionali, entro i limiti delle apposite risorse disponibili nel bilancio regionale. L'indennizzo non è cumulabile con altre forme di finanziamento finalizzate al ristoro della medesima perdita o riduzione della produzione agricola, nonché dello stesso danneggiamento delle opere approntate sui fondi.

2. Al fine di promuovere e potenziare la prevenzione dei danni arrecati all’agricoltura dalla fauna all’interno del sistema regionale delle aree protette, la Regione prevede a favore degli imprenditori che operano nelle riserve regionali, a decorrere dal 2021, l’erogazione di contributi per il sostegno economico di opere e azioni tese a minimizzare i rischi in funzione delle specie presenti, nel rispetto dei regolamenti di cui all'articolo 49.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, in coerenza con gli atti della programmazione regionale ed in armonia con quanto disposto in materia per il restante territorio regionale, definisce:

a) i criteri e le modalità per la determinazione dei danni e per l’attribuzione, la quantificazione e l’erogazione degli indennizzi di cui al comma 1;

b) gli indirizzi ed i criteri per l'attribuzione, la determinazione e l’erogazione dei contributi per la prevenzione dei danni di cui al comma 2, nonché i casi di esclusione o di riduzione degli indennizzi.

4. A decorrere dal 2021, per l'accertamento dei danni e la determinazione degli indennizzi, nonché per l'assegnazione e la determinazione dei contributi agli imprenditori agricoli per l'attività di prevenzione dei danni all'interno delle riserve regionali, anche suddivise per macroaree, la Regione si avvale degli ambiti territoriali di caccia (ATC) di cui alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), previa stipula di convenzioni che definiscono le modalità di svolgimento delle attività previste, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale.

5. Resta ferma la competenza dei soggetti gestori di aree protette nazionali e degli enti parco regionali a provvedere all'indennizzo ed alla prevenzione dei danni da fauna selvatica all'interno del territorio di competenza in conformità ai rispettivi ordinamenti.

6. Le risorse finalizzate agli indennizzi ed alle attività di prevenzione nelle riserve regionali, nonché alle attività per la loro determinazione sono stabilite annualmente dalla Giunta regionale, nell’ambito del documento operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano di cui all’articolo 12, comma 4.

7. Le risorse di cui al comma 6, salvo diverse previsioni degli atti della programmazione regionale, sono determinate ed erogate in regime di aiuti “de minimis” al settore agricolo e, comunque, sempre nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.

 

SEZIONE II

Atti della riserva naturale regionale

 

     Art. 49. Regolamento della riserva naturale regionale

1. Nel rispetto degli indirizzi e dei criteri previsti dagli strumenti della programmazione regionale , il regolamento della riserva naturale regionale disciplina l’esercizio delle attività consentite nell’area della riserva.

2. Il regolamento definisce in particolare:

a) la perimetrazione definitiva della riserva seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio, anche in deroga a quella provvisoria di cui all’articolo 46, comma 1, lettera b);

b) la perimetrazione definitiva delle aree contigue della riserva seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio, nonché la disciplina delle stesse nelle materie di cui all’articolo 32, comma 1, della l. 394/1991;

c) l’organizzazione generale del territorio e la sua eventuale articolazione in zone;

d) le modalità di rilascio del nulla-osta di cui all’articolo 52;

e) gli interventi da realizzare, con particolare riferimento a quelli di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici ed ambientali, per cui sono definite le modalità di esecuzione e di partecipazione agli abbattimenti selettivi.

3. Il regolamento altresì:

a) riporta la perimetrazione dei pSIC, SIC e ZPS ricadenti, anche in parte, nel territorio della riserva e delle relative aree contigue;

b) individua e disciplina, per quanto di competenza, le ulteriori componenti del patrimonio naturalistico-ambientale ed i valori riconosciuti di cui all’articolo 1, commi 2 e 3;

c) individua, descrive e disciplina gli habitat di interesse conservazionistico, anche ai fini della redazione della carta della natura;

d) declina, ai fini della loro attuazione, le specifiche misure di conservazione, come definite dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 74, dei siti di cui alla lettera a), e ne può costituire piano di gestione.

4. Ulteriori contenuti del regolamento sono individuati con riferimento a quelli di cui all’articolo 11, commi 2, 2 bis, 3 e 4, della l. 394/1991.

5. Il regolamento contiene, altresì, la disciplina di cui all’articolo 68, commi 4 bis e 4 ter, della l.r. 39/2000.

6. Al regolamento è allegata una cartografia in cui risultano evidenziati i confini dell’area di riserva, della eventuale area contigua e della eventuale zonizzazione interna, redatta secondo le disposizioni e gli standard di cui all’articolo 13, comma 4.

7. Il regolamento si conforma per quanto attiene alla tutela del paesaggio, al piano paesaggistico contenuto nel PIT di cui all’articolo 88 della l.r. 65/2014.

8. Il regolamento detta prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore che interessano la riserva e per la pianificazione territoriale delle province, della città metropolitana e dei comuni.

 

     Art. 50. Procedimento per l’approvazione del regolamento della riserva naturale regionale

1. Il regolamento della riserva naturale regionale è adottato e approvato dal Consiglio regionale secondo il procedimento di cui al titolo II, capo I, della l.r. 65/2014, previa acquisizione del parere obbligatorio della consulta tecnica regionale di cui all’articolo 9.

2. Abrogato..

3. Alla pubblicazione del regolamento si provvede nelle forme e secondo le modalità di cui all’articolo 19 della l.r. 65/2014.

4. Abrogato..

5. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 109 e 110, per le riserve di nuova istituzione, il regolamento è approvato entro due anni dalla data dell’atto istitutivo di cui all’articolo 46.

 

     Art. 51. Programma coordinato per lo sviluppo del sistema provinciale o metropolitano delle riserve naturali regionali

     [Abrogato]

 

     Art. 52. Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nelle aree comprese nelle riserve naturali regionali

1. Nelle aree della riserva naturale regionale il rilascio di autorizzazioni o concessioni relative alla realizzazione di interventi, impianti ed opere, è subordinata al preventivo nulla osta della struttura regionale competente, che ne verifica la conformità agli atti ed alla disciplina di cui al presente capo.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, il nulla osta di cui al comma 1, deve essere rilasciato al richiedente entro quarantacinque giorni dalla relativa istanza oppure entro settantacinque giorni qualora la struttura regionale competente, abbia rinviato, non oltre quaranta giorni dalla richiesta, i termini di espressione del nulla osta. Tale facoltà può essere esercitata per una sola volta e previa comunicazione scritta al richiedente.

3. Le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui al titolo V, capo I, della l.r. 39/2000 sono rilasciate dalle strutture regionali competenti nel rispetto della disciplina ivi prevista, contestualmente al nulla osta di cui al comma 1.

4. In caso di interventi, impianti ed opere soggette a valutazione d'incidenza, il nulla osta di cui ai commi 1 e 2, dà atto degli esiti di tale procedura effettuata dalla Regione ed è rilasciato entro il termine previsto all'articolo 88, comma 3, o, nel caso di proroga del termine di cui al comma 2, entro il termine di settantacinque giorni decorrenti dalla richiesta.

 

SEZIONE III

Patrimonio delle riserve naturali regionali

 

     Art. 53. Patrimonio delle riserve naturali regionali

1. La Regione e gli enti locali compresi nell’area delle riserve naturali regionali possono mettere a disposizione di esse i beni che ritengono necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive.

 

SEZIONE IV

Coordinamento del sistema provinciale e metropolitano delle riserve naturali regionali

 

     Art. 54. Coordinamento tra province e città metropolitana per la presentazione delle proposte per la realizzazione di progetti specifici

     [Abrogato]

 

CAPO IV

Norme comuni per le aree naturali protette

 

SEZIONE I

Aree contigue delle aree protette

 

     Art. 55. Aree contigue

1. L’area contigua è il territorio esterno ai confini dell’area naturale protetta ove è necessario intervenire per assicurare la conservazione dei valori dell’area protetta, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della l. 394/1991. L’area contigua può essere oggetto di zonizzazione ai fini dell’applicazione di specifiche misure di tutela.

2. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 18, comma 2, lettera b), le aree contigue al parco regionale e la loro disciplina sono individuate dal piano integrato per il parco ai sensi dell’articolo 27.

3. Le aree contigue alle riserve naturali regionali sono individuate dalla Regione ai sensi dall’articolo 46, comma 1, lettera b) e dall’articolo 49, comma 2, lettera a). La disciplina di tali aree è individuata nel regolamento della riserva naturale regionale ai sensi dell’articolo 49.

4. L’esercizio venatorio nelle aree contigue ai parchi ed alle riserve è disciplinato dall’articolo 23 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

 

SEZIONE II

Sorveglianza

 

     Art. 56. Sorveglianza sulle aree naturali protette

1. Ferme restando le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi dei soggetti ed organi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative):

a) l’ente parco esercita le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dal piano, dal regolamento del parco e dal piano di gestione, secondo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, mediante proprio personale di sorveglianza, definito “guardiaparco”, appositamente individuato nella pianta organica dell’ente, e a cui si applicano le vigenti disposizioni in materia di polizia municipale e provinciale;

b) la Regione e gli enti parco ed i comuni, anche in forma associata, possono abilitare propri dipendenti, secondo i principi dei rispettivi ordinamenti, all'esercizio delle funzioni di sorveglianza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge e dal regolamento delle riserve naturali regionali e all'accertamento dei relativi illeciti amministrativi.

2. Le funzioni di sorveglianza e di accertamento degli illeciti possono altresì essere esercitate per specifiche materie, da personale individuato dagli enti di cui al comma 1 al quale è attribuita la funzione di guardia giurata a norma dell’articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico leggi delle leggi di pubblica sicurezza).

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, sono muniti di apposito documento di riconoscimento, che attesta l'abilitazione all'esercizio dei compiti loro attribuiti. La Giunta regionale approva con deliberazione uno schema tipo di tale documento.

4. Gli enti di cui al comma 1, per l’esercizio delle attività di sorveglianza e di accertamento degli illeciti amministrativi, possono avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo V.

 

SEZIONE III

Norme a sostegno delle attività economiche e produttive ecocompatibili

 

     Art. 57. Principi per lo svolgimento delle attività di promozione e di valorizzazione del territorio delle aree protette regionali

1. La Regione e gli enti parco, nello svolgimento delle attività di tutela e di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del territorio di competenza operano per una gestione sostenibile delle attività economiche e sociali, in attuazione degli obiettivi degli atti generali della programmazione regionale e degli strumenti di pianificazione e di programmazione di cui agli articoli 27, 30 e 49.

2. Ai fini di cui al comma 1, il documento operativo annuale di cui all'articolo 12 prevede, tra l’altro, iniziative ed interventi per lo di sviluppo delle attività turistiche ecosostenibili e di accoglienza finalizzate, in particolare, al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) realizzazione di strutture e infrastrutture di servizio, di divulgazione, di informazione ambientale, di valorizzazione culturale delle comunità e delle produzioni agricole zootecniche e forestali, e di educazione allo sviluppo sostenibile;

b) realizzazione di segnaletica informativa;

c) creazione e ripristino di sentieri tematici o escursionistici contraddistinti da apposita segnaletica e conformi alle indicazioni previste per la rete escursionistica toscana, di cui alla legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche);

d) definizione e attuazione di proposte educative, didattiche e di divulgazione e sensibilizzazione ambientale;

e) acquisizione di certificazioni ambientali;

f) inserimento in percorsi partecipati dedicati;

g) partecipazione a forme di gemellaggio o di cooperazione con parchi o altre aree protette ricadenti nel territorio regionale ed extra regionale;

h) uso di sistemi energetici a basso costo ambientale.

3. Gli enti locali territorialmente interessati possono concorrere finanziariamente alle iniziative di cui al comma 2, anche mediante la proposta di specifici progetti da realizzare a cura degli enti locali stessi con il coordinamento delle competenti strutture regionali o degli enti parco interessati.

 

     Art. 58. Sostegno delle attività economiche e produttive ecocompatibili

1. La Regione e gli enti parco sostengono e valorizzano le attività agricole, le attività produttive e di turismo naturalistico, svolte nel parco regionale e nella riserva in coerenza con le finalità dell’area naturale protetta e secondo i principi della sostenibilità ambientale e della diffusione delle buone pratiche in attuazione degli obiettivi degli atti generali della programmazione regionale e degli strumenti di pianificazione e di programmazione di cui agli articoli 27, 30 e 49.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sentite le organizzazioni rappresentative delle attività agricole e produttive e le associazioni ambientaliste presenti nel territorio, la Giunta regionale e gli enti parco, in coerenza con le indicazioni e gli indirizzi contenuti nel documento operativo annuale, individuano forme di collaborazione volte, tra l’altro:

a) alla gestione e al ripristino della biodiversità;

b) a promuovere le produzioni del territorio e le pratiche colturali tradizionali ed eco-compatibili;

c) ad incentivare pratiche colturali eco-compatibili e tecniche agro-forestali che favoriscono la tutela della biodiversità ed il mantenimento degli habitat naturali;

d) a ripristinare e mantenere gli assetti e le infrastrutture territoriali che costituiscono elementi riconoscibili del territorio tra cui le piantate, i filari alberati, le siepi, gli stagni e le sistemazioni agrarie tradizionali;

e) a mantenere e recuperare i nuclei abitati rurali e le tipologie di architettura rurale di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 378 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale);

f) a promuovere il turismo sostenibile rurale e naturalistico, comprese le attività di pesca-turismo;

g) ad introdurre misure di mitigazione degli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione, incentivando il ricorso alla ingegneria naturalistica e alle energie rinnovabili.

3. Le attività agricole e produttive che ricadono all'interno del parco, della riserva naturale regionale e delle relative aree contigue beneficiano delle priorità di finanziamento previste per le attività, le opere e gli interventi aventi finalità agro-ambientali e di qualità indicate dai piani e dai programmi in campo agricolo ed energetico, compresi gli interventi e le opere tesi alla prevenzione dei danni da fauna selvatica messi in atto dagli imprenditori agricoli, in coerenza con la specifica regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti di pianificazione.

4. La Regione, tramite la Giunta regionale, gli enti parco nonché gli enti locali che svolgono attività gestionali ai sensi dell’articolo 17, comma 3, al fine di promuovere e sostenere le attività di gestione forestale, agricole e di governo del territorio sostenibili e coerenti con le finalità dell’area naturale protetta, possono sottoscrivere atti convenzionali con le imprese operanti nel territorio di competenza, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57).

 

     Art. 59. Albo degli amici del parco regionale e della riserva naturale regionale

1. La Giunta regionale e gli enti parco possono costituire, per quanto di competenza, l’ “Albo degli amici del Parco/Riserva naturale” al quale possono iscriversi i singoli cittadini e le associazioni che intendono, in forma volontaria, prestare attività od assumere iniziative di collaborazione, di pubblicizzazione e di sensibilizzazione riguardo alla conoscenza, valorizzazione e conservazione degli ambienti naturali dell’area protetta.

2. Le strutture regionali competenti e gli enti parco redigono, di norma annualmente, un programma delle attività che possono essere espletate dagli iscritti all’albo, autonomamente o affiancando il personale dell’area protetta.

3. Nelle attività di cui al comma 2, non rientrano le attività di vigilanza ambientale disciplinate dal titolo V della presente legge.

4. Lo statuto del parco regionale ed i regolamenti di cui agli articoli 30 e 49, disciplinano le modalità di iscrizione all’albo e di svolgimento delle attività di cui al comma 1, ivi comprese le adeguate coperture assicurative.

 

     Art. 60. Esercizio coordinato delle funzioni. Forme di collaborazione con i gestori delle aree protette nazionali

1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 42, la Giunta regionale definisce modalità organizzative per l'esercizio coordinato delle funzioni svolte dalle strutture regionali e dagli enti parco, finalizzate alla razionalizzazione dei costi delle attività gestionali.

2. La Giunta regionale e gli enti parco possono altresì attivare forme di collaborazione con gli enti gestori delle aree protette nazionali presenti nel territorio, per l'esercizio coordinato di attività di comune interesse volte alla valorizzazione e allo sviluppo dei territori di competenza ed alla destagionalizzazione delle presenze turistiche. A tal fine, individuano progetti coordinati ed integrati, con carattere innovativo e di riproducibilità, che coinvolgono più aree protette aggregate per tipologia progettuale o per sottosistemi ambientali e che hanno priorità nell’erogazione dei finanziamenti regionali di cui all’articolo 12, comma 4, lettere e) ed f).

 

     Art. 61. Uso del nome e dell’emblema dell’area protetta

1. Per il perseguimento delle finalità delle aree protette e previa stipula di convenzione, la Giunta regionale e gli enti parco possono concedere, anche a titolo oneroso, l’uso del nome o dell’emblema dell’area a produttori di servizi, prodotti e materiali locali, che presentano caratteristiche di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale predeterminate con regolamento degli stessi enti, in coerenza con le finalità istitutive dell’area naturale protetta.

 

     Art. 62. Attività di coordinamento regionale per la conoscenza, la divulgazione e la promozione dell’offerta del sistema regionale delle aree naturali protette – Atlante dei servizi

1. Le strutture regionali competenti effettuano la ricognizione dei servizi e delle strutture presenti nelle aree protette di cui all’articolo 2, e predispongono una banca dati territoriale, denominata “Atlante dei servizi”, al fine di mettere in rete il complesso delle informazioni, dei dati e dei riferimenti utili per l’accesso all’offerta del sistema regionale delle aree naturali protette. L’Atlante dei servizi costituisce parte integrante del sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano di cui all’articolo 13.

2. Al fine di favorire l’ottimizzazione delle risorse e la visibilità dell’intero sistema regionale di cui al comma 1, le strutture regionali competenti e gli enti parco georeferenziano i servizi offerti, anche per la costituzione di una sezione dedicata all’interno del sito istituzionale della Regione e per la predisposizione di una carta dei servizi del sistema che fornisca livelli minimi di qualità garantiti.

3. Le strutture regionali competenti monitorano e aggiornano l’Atlante dei servizi, mediante le informazioni ed i dati in loro possesso o trasmessi dagli enti parco ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera h).

 

CAPO V

Norme sulle sanzioni e riduzioni in pristino

 

     Art. 63. Sanzioni amministrative

1. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa vigente, alle violazioni delle norme di cui all’articolo 48, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 600,00 a un massimo di euro 6.000,00. La stessa sanzione si applica altresì alla violazione delle norme contenute nella presente legge, nelle leggi istitutive, nei piani e nei regolamenti dei parchi regionali nonché nei regolamenti delle riserve naturali.

2. Alle violazioni della disciplina delle aree contigue contenute negli atti di cui all’articolo 55, commi 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 400,00 ad un massimo di euro 4.000,00.

3. In caso di violazione di altre disposizioni contenute negli atti di competenza dell’ente parco si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00.

4. L’accertamento e la contestazione degli illeciti amministrativi, l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2, sono disciplinate dalla l.r. 81/2000.

5. All’accertamento degli illeciti amministrativi di cui ai commi 1 e 2, provvedono i soggetti di cui all’articolo 56. All’applicazione delle sanzioni amministrative provvedono rispettivamente:

a) gli enti parco per le violazioni nei parchi regionali e nelle aree contigue;

b) la Regione per le violazioni nelle riserve naturali regionali e nelle aree contigue.

6. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono introitati dall’autorità competente all’applicazione e da questa destinati ad attività inerenti alle finalità dell’area protetta.

7. Qualora ricorra una delle fattispecie di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, e tali fattispecie siano sanzionabili anche ai sensi degli articoli 82 e 84 della l.r. 39/2000, si applicano esclusivamente la disciplina e le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

8. Gli enti parco regionali introitano i proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 7, irrogate a seguito di illeciti amministrativi accertati all’interno del territorio del parco e delle relative aree contigue.

 

     Art. 64. Sospensione e riduzione in pristino

1. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui all’articolo 63, qualora sia esercitata un’attività in difformità dalle disposizioni della presente legge, dai piani, dai regolamenti e dai piani di gestione dei parchi regionali, dai regolamenti e dai piani di gestione delle riserve naturali, l’autorità competente all’accertamento delle sanzioni dispone l’immediata sospensione dell’attività medesima ed ordina la riduzione in pristino, la risistemazione e l’eventuale ricostituzione dell’assetto morfologico ed idrogeologico e delle specie vegetali ed animali, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell’impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.

2. In caso di inottemperanza all’ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 2, della l. 394/1991. L’ente di gestione dell’area protetta può intervenire ai sensi del medesimo articolo 29, comma 3.

3. Restano ferme le disposizioni relative al ripristino di cui all’articolo 85 della l.r. 39/2000.

 

TITOLO III

Disciplina del sistema regionale della biodiversità. Riconoscimento e valorizzazione della geodiversità

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

     Art. 65. Oggetto

1. In attuazione del d.p.r. 357/1997 e in conformità con la dir. 92/43/CEE “Habitat” e la dir. 2009/147/CE “Uccelli”, il presente titolo disciplina le modalità per la conservazione della biodiversità e per la razionale gestione dei territori del sistema regionale della biodiversità di cui all’articolo 5, garantendo in particolare, la conservazione o, all'occorrenza, il ripristino dello stato di conservazione delle popolazioni di specie animali selvatiche, delle specie vegetali non coltivate e degli habitat naturali e seminaturali nella loro area di ripartizione, d'interesse comunitario.

2. Il presente titolo riconosce, altresì, le specie di flora e di fauna selvatica e gli habitat naturali e seminaturali nella loro area di ripartizione naturale che, ai fini della loro salvaguardia, richiedono specifiche misure di conservazione, ed in particolare:

a) specie animali e vegetali vulnerabili, in pericolo o endemiche della Toscana;

b) habitat naturali e seminaturali che si distinguono per le loro particolarità vegetazionali ed ecosistemiche tipiche del territorio regionale.

3. Il presente titolo disciplina forme di riconoscimento e valorizzazione della geodiversità del territorio della Toscana.

 

     Art. 66. Definizioni in materia di biodiversità e geodiversità

1. Ai fini del presente titolo, si applicano le definizioni ed i termini previsti dal d.p.r. 357/1997, nonché dalla dir. 92/43/CEE “Habitat”, dalla dir. 2009/147/CE “Uccelli” e dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992).

2. Per finalità meramente ricognitive, le definizioni di cui al comma 1, nonché le definizioni accreditate a livello tecnico scientifico ed accademico, in materia di geodiversità, sono riportate nel glossario allegato A alla presente legge. Su proposta della Giunta regionale, tale allegato è aggiornato con deliberazione del Consiglio regionale.

 

     Art. 67. Funzioni della Regione in materia di biodiversità e geodiversità

1. La Regione concorre alla tutela della biodiversità ed alla costituzione della Rete Natura 2000 ed in particolare:

a) individua i siti da proporre quali SIC in cui si trovano tipi di habitat naturali e gli habitat di specie animali e vegetali di cui agli allegati A e B del d.p.r. 357/1997 , sentiti gli enti locali e gli enti parco interessati;

b) individua le ZPS di cui alla dir. 2009/147/CE “Uccelli”, sentiti gli enti locali e gli enti parco interessati;

c) effettua la valutazione periodica di cui all’articolo 3, comma 4 bis, del d.p.r. 357/1997 e propone al MATTM l’aggiornamento dell’elenco dei SIC, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa;

c bis) esercita, tramite le strutture regionali competenti, le funzioni amministrative relative alla gestione dei p(SIC) e dei siti della Rete Natura 2000, non attribuite alla competenza degli enti parco regionali e degli enti gestori di aree protette statali ai sensi dell'articolo 69, commi 1 e 4, ed in particolare:

1) attua le misure di tutela e conservazione e provvede al monitoraggio dei siti della Rete Natura 2000 di competenza, nonché al monitoraggio della distribuzione degli habitat e delle specie presenti sui medesimi siti;

2) procede alla redazione e all’approvazione, se necessari, dei piani di gestione di cui all’articolo 2, comma 4, del d.p.r. 357/1997 per i siti di competenza;

c ter) effettua gli studi sulla biologia e la consistenza delle popolazioni vegetali e animali e provvede alla cura ed all’effettuazione delle iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie;

d) in attuazione dell’articolo 4 del d.p.r. 357/1997, definisce le forme e le modalità di tutela e conservazione idonee ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie che hanno determinato l’individuazione dei siti della Rete Natura 2000 e, in particolare:

1) adotta entro sei mesi dalla designazione delle ZSC, le misure di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del d.p.r. 357/1997, nel rispetto delle linee guida emanate dal MATTM;

2) assicura per i pSIC le misure di cui all’articolo 4, comma 1, del d.p.r. 357/1997;

3) esprime l’intesa di cui all’articolo 3, comma 2, del d.p.r. 357/1997, ai fini della designazione dei SIC in ZSC da parte del MATTM;

3 bis) assicura il monitoraggio delle autorizzazioni in deroga disciplinate dall’articolo 11 del d.p.r. 357/1997;

e) definisce nell’ambito del PIT di cui all’articolo 88 della l.r. 65/2014, gli indirizzi per l’individuazione e la disciplina delle aree di collegamento ecologico funzionale dettando prescrizioni per il mantenimento e la salvaguardia delle stesse;

f) coordina la gestione dei siti del sistema regionale della biodiversità di cui all’articolo 5, ed emana direttive ed indirizzi agli enti competenti per l'esercizio uniforme delle connesse funzioni amministrative con particolare riferimento:

1) all’attuazione delle misure volte a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all’articolo 7, comma 2, del d.p.r. 357/1997;

2) alla definizione di linee guida e modelli di riferimento per l’effettuazione della valutazione d’incidenza di cui agli articoli 87 e 88;

3) al coordinamento della diffusione delle informazioni relative al sistema regionale della biodiversità, tramite la costituzione del sistema informativo regionale di cui all’articolo 13;

g) con propri atti riconosce le specie di flora e di fauna e gli habitat di cui all’articolo 83 e ne individua le eventuali misure di conservazione;

h) svolge le funzioni di autorità competente per la valutazione d'incidenza, alla stessa riservate ai sensi degli articoli 87 e 88.

2. La Regione, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale ed in applicazione delle convenzioni internazionali, adotta altresì le misure di protezione degli habitat e delle specie animali e vegetali di cui all’articolo 65 comma 1, provvedendo in particolare:

a) ad individuare le specie animali e vegetali soggette a regime di tutela, con particolare riferimento a quelle vulnerabili, in pericolo o in pericolo critico ed a promuovere studi ed interventi volti alla loro conservazione;

b) a riconoscere i centri per la conservazione “in situ” ed “ex situ”, la riproduzione, il recupero, il ricovero delle specie vegetali ed animali di cui alla lettera a);

c) ad assicurare la conservazione degli ecosistemi e degli habitat;

d) a promuovere la valorizzazione e la conservazione delle aree caratterizzate dalla presenza di alberi di particolare interesse naturalistico, storico, paesaggistico, culturale ed etno-antropologico;

e) a promuovere attività didattiche e divulgative volte alla conoscenza delle specie oggetto di tutela ed alla sensibilizzazione dei cittadini.

3. La Regione concorre alla conservazione e valorizzazione del patrimonio geologico e della geodiversità, riconoscendo i geositi di interesse regionale di cui all'articolo 95.

 

     Art. 68. Funzioni della provincia e della città metropolitana in materia di biodiversità e geodiversità

1. La provincia o la città metropolitana concorre alla conservazione e valorizzazione della biodiversità ed alla costituzione della Rete Natura 2000 attraverso:

a) la cura e l’effettuazione delle iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie;

b) l’individuazione delle aree e la proposta alla Regione, sentiti gli enti locali, ai fini del riconoscimento di siti della Rete Natura 2000.

2. La provincia e la città metropolitana, nello svolgimento delle funzioni di competenza, garantiscono l’applicazione delle misure di conservazione e salvaguardia dei siti e delle aree del sistema regionale della biodiversità e delle forme di protezione della flora e della fauna di cui rispettivamente, al capo II e III del presente titolo, anche mediante la previsione di specifici indirizzi e prescrizioni nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione e programmazione.

3. La provincia e la città metropolitana concorrono altresì alla conservazione e valorizzazione della geodiversità formulando le proposte per l'inserimento dei geositi nell’elenco di cui all'articolo 95, comma 2.

 

     Art. 69. Funzioni degli enti parco regionali e dei soggetti gestori delle aree protette statali

1. Le funzioni esercitate dalla Regione ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere c bis) e c ter) e quelle attribuite alla provincia e alla città metropolitana ai sensi dell'articolo 68, comma 1, lettera b), sono svolte dagli enti parco regionali, con riferimento ai siti della Rete Natura 2000 ricadenti, anche in parte, nel territorio di competenza e nelle relative aree contigue. Gli enti parco regionali svolgono altresì, le funzioni di autorità competente per la valutazione di incidenza agli stessi attribuite ai sensi degli articoli 87 e 88.

2. Gli enti parco regionali concorrono altresì alla conservazione e valorizzazione dei siti gestiti in regime di avvalimento ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera f), mediante l'esercizio delle funzioni di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c bis), numero 1), e c ter), e all’articolo 68, comma 1, lettera b), in conformità agli atti di programmazione e di indirizzo regionali. A tal fine, gli enti parco presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull’attività svolta.

3. Gli enti parco regionali svolgono altresì le funzioni in materia di geodiversità di cui all'articolo 68, comma 4.

4. In conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale le funzioni di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c bis), numeri 1) e 2) e c ter), sono svolte dagli enti gestori delle aree protette statali con riferimento ai siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel territorio di competenza e nelle relative aree contigue. Gli enti gestori delle aree protette nazionali svolgono altresì le funzioni di autorità competente per la valutazione d'incidenza, agli stessi attribuite ai sensi degli articoli 87 e 88.

4 bis. Gli enti parco regionali comunicano ogni due anni alla Giunta regionale gli esiti dei monitoraggi sulla distribuzione degli habitat e delle specie, mediante una relazione sullo stato di salute delle popolazioni vegetali e animali e degli habitat di cui al presente titolo, nonché sullo stato di conservazione e tutela dei siti della Rete Natura 2000 e dei p(SIC) ricadenti nei territori di competenza ed inviano un elenco di tutti i piani, programmi, progetti ed interventi che hanno interessato i siti e che sono stati sottoposti a procedura di valutazione di incidenza con indicazione dei relativi esiti e dei pareri espressi. Gli enti gestori di cui al comma 4 rendono disponibili i dati di cui al presente comma, anche mediante le forme di coordinamento di cui all'articolo 71, comma 1 bis.

5. Ai fini dell’esercizio coordinato della funzione autorizzativa, gli enti parco regionali e gli enti gestori di cui al comma 4, comunicano alla Regione l’elenco delle autorizzazioni di cui all’articolo 79, comma 6, e all’articolo 80, comma 6.

 

     Art. 70. Funzioni dei comuni in materia di biodiversità e geodiversità

1. I comuni concorrono alla conservazione e valorizzazione dei siti della Rete Natura 2000 gestiti in regime di avvalimento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, mediante l'esercizio, anche in forma associata, delle funzioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c bis), numero 1) e c ter) e all'articolo 68, comma 1, lettera b), in conformità agli atti di programmazione e di indirizzo regionali. A tal fine, presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull’attività svolta.

2. I comuni e le unioni di comuni, nello svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantiscono l’applicazione delle misure di conservazione e salvaguardia dei siti e delle aree del sistema regionale della biodiversità e delle forme di protezione della flora e della fauna di cui rispettivamente, al capo II e III del presente titolo, anche mediante la previsione di specifici indirizzi e prescrizioni nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione e programmazione.

3. I comuni possono concorrere alla conservazione e valorizzazione della geodiversità mediante la segnalazione alla provincia o alla città metropolitana dei geositi ricadenti nel territorio di competenza, ai fini della formulazione delle proposte per l'inserimento nell’elenco dei geositi di interesse regionale di cui all'articolo 95, comma 2.

4. Oltre alle funzioni di cui ai commi precedenti, i comuni:

a) svolgono attività di sorveglianza, per il tramite della competente polizia municipale, sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente titolo e dai piani di gestione di cui all'articolo 77;

b) accertano gli illeciti amministrativi di cui agli articoli 93 e 94.

 

     Art. 71. Coordinamento del sistema regionale della biodiversità

1. Qualora sullo stesso sito della Rete Natura 2000 concorra la gestione di più enti gestori, gli stessi assicurano il loro coordinamento anche tramite specifiche intese.

1 bis. Per garantire l'uniforme attuazione delle misure e degli indirizzi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere d), e) ed f), la Giunta regionale provvede alla costituzione e alla convocazione periodica di un tavolo di coordinamento a cui partecipano le strutture regionali competenti, gli enti parco regionali e gli enti gestori delle aree protette nazionali.

 

     Art. 72. Poteri sostitutivi

1. La Regione esercita i poteri sostitutivi nelle forme e con le modalità previste dall’articolo 6, comma 2, della l.r. 88/1998 qualora:

a) gli enti parco regionali non adempiano le funzioni ad essi attribuite dal presente titolo;

b) la città metropolitana, le province, i comuni, le unioni di comuni, non assicurino l’applicazione delle misure di conservazione e delle forme di tutela di cui agli articoli 68, comma 2 e 70, comma 2, o dei piani di gestione di cui all' articolo 77.

2. In caso di inadempienze degli enti parco regionali, dei comuni e delle unioni di comuni, nello svolgimento delle attività ad essi affidate in regime di avvalimento ai sensi degli articoli 69, comma 2, e 70, comma 1, la Regione interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte di tali enti con le modalità e con i poteri stabiliti dalla convenzione.

 

CAPO II

Disposizioni per la costituzione e per la gestione del sistema regionale della biodiversità

 

     Art. 73. Individuazione dei siti della Rete Natura 2000 e proposte di aggiornamento dei relativi elenchi

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, individua ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d.p.r. 357/1997 le aree da proporre quali SIC nonché quelle da designare quali ZPS, in applicazione dei criteri tecnico scientifici di cui alla dir. 92/43/CE e alla dir. 2009/147/CE, tenuto conto anche delle proposte delle province, della città metropolitana e degli enti parco regionali e delle segnalazioni delle amministrazioni dello stato, degli enti locali, degli enti di gestione delle aree protette, delle istituzioni scientifiche, delle associazioni di protezione ambientale.

2. La deliberazione di cui al comma 1, è trasmessa al MATTM e, ai fini della presentazione e della formulazione alla Commissione europea dell'elenco dei siti di importanza comunitaria proposti.

3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, si esprime altresì con specifica intesa, in merito alla designazione da parte del MATTM dei SIC quali ZSC, di cui all’articolo 3, comma 2, del d.p.r. 357/1997.

4. La proposta di aggiornamento dell'elenco dei SIC, delle ZPS e la proposta di verifica della loro delimitazione, sono effettuate secondo le procedure di cui al presente articolo, sulla base della valutazione periodica dei siti stessi di cui all'articolo 3, comma 4 bis, del d.p.r. 357/1997.

 

     Art. 74. Misure per la tutela e conservazione dei p(SIC) e dei siti della Rete Natura 2000

1. I siti della Rete Natura 2000 costituiscono invarianti strutturali ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 65/2014 e fanno parte dello statuto del territorio di cui agli articoli 6 e 88 della medesima legge. Essi sono considerati elementi di rilievo ai fini della redazione della carta della natura di cui all'articolo 3, comma 3, della l. 394/1991, anche in conformità con quanto previsto negli atti statali di indirizzo.

2. La Giunta regionale, nel rispetto delle direttive statali e comunitarie, sentiti gli enti locali gestori con deliberazione, definisce:

a) le forme e le modalità di tutela e di conservazione dei p(SIC) e dei siti della Rete Natura 2000, elaborate sulla base dei criteri e delle linee guida del MATTM, di cui all'articolo 4 del d.p.r. 357/1997, individuando i casi in cui è necessario procedere all’adozione di appropriati piani di gestione;

b) le direttive per lo svolgimento delle attività di monitoraggio, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 1, del d.p.r. 357/1997.

 

     Art. 75. Misure per la tutela e conservazione delle aree di collegamento ecologico funzionale

1. Le aree di collegamento ecologico funzionale e gli altri elementi di cui all’articolo 7, sono individuati e disciplinati dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo del territorio riconosciuti dalla l.r. 65/2014, nel rispetto delle previsioni del PIT con valenza di piano paesaggistico di cui all’articolo 88 della l.r. 65/2014, che ne definisce gli indirizzi per l’individuazione, la ricostituzione e la tutela al fine di assicurare i livelli ottimali della permeabilità ecologica del territorio regionale.

2. Gli enti competenti all'approvazione di piani o interventi incidenti sulle aree di collegamento ecologico funzionale definiscono le misure necessarie a mitigare gli eventuali effetti negativi sulla coerenza del sistema regionale della biodiversità e del sistema regionale integrato delle aree naturali protette. Tali misure di mitigazione sono realizzate a carico dei soggetti proponenti del piano o dell’intervento.

3. Le misure di gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale che pongano divieti all’attività venatoria o di pesca sono previste nei piani faunistico-venatori di cui all’articolo 8 della l.r. 3/1994 o nel piano regionale di cui all’articolo 1 della legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 (Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica).

4. La Giunta regionale, con deliberazione e in coerenza con le previsioni degli strumenti della programmazione regionale , può approvare, d’intesa con gli enti parco e gli enti locali interessati, specifici programmi di attività e di intervento riferiti alle aree di collegamento ecologico funzionale per la loro conservazione e ricostituzione.

 

     Art. 76. Misure per la tutela, conservazione e valorizzazione delle zone umide di importanza internazionale

1. Le zone umide di importanza internazionale cui all’articolo 8 incluse nell’elenco previsto dal d.p.r. 448/1976, e tutelate ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera i) del d.lgs. 42/2004, sono rappresentate nel PIT che determina obiettivi, direttive e prescrizioni d’uso finalizzate a garantirne la conservazione dei caratteri distintivi e, compatibilmente con questi, la valorizzazione.

2. La gestione delle zone umide di importanza internazionale richiede appropriate misure finalizzate in particolare a:

a) garantire il mantenimento in uno stato soddisfacente delle componenti oggetto di specifica tutela;

b) regolamentare le attività antropiche maggiormente impattanti;

c) promuovere la realizzazione di interventi e progetti volti alla conservazione e valorizzazione del territorio interessato.

3. Gli strumenti di governo del territorio garantiscono la conservazione delle zone umide di importanza internazionale ricadenti all’esterno del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000.

4. Le zone umide di importanza internazionale ricadenti all’interno del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000 sono disciplinate dagli specifici strumenti di pianificazione e gestione.

5. I consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994), concorrono alla conservazione, al ripristino e all’utilizzo razionale delle zone umide di importanza internazionale, attraverso la corretta regimazione delle acque, volta a garantire la tutela degli habitat e della flora e fauna presenti, con particolare riferimento agli uccelli acquatici.

 

     Art. 77. Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000

1. Ove previsto dagli atti adottati ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera a), e fatto salvo quanto previsto al comma 2, i piani di gestione finalizzati a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano i siti:

a) sono approvati, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, con delibera della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, ove contengano disposizioni meramente regolatorie ed organizzative;

b) sono adottati ed approvati dal Consiglio regionale con le procedure di cui al titolo II della l.r. 65/2014, ove contengano previsioni localizzative o comunque incidenti sulla pianificazione del territorio;

c) sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ove contengano previsioni di carattere programmatorio ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 1/2015.

2. Per i siti della Rete Natura 2000 ed i p(SIC) ricadenti nelle riserve naturali:

a) i piani di gestione di cui al comma 1, lettere a) e c), integrano e si coordinano con la disciplina di tali siti contenuta nel regolamento della riserva di cui all'articolo 49 e negli atti di programmazione della riserva;

b) gli atti di approvazione dei piani di gestione di cui al comma 1, lettera b), costituiscono variante del regolamento della riserva di cui all'articolo 49.

3. I piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 ricompresi in tutto o in parte nel territorio dei parchi regionali e delle relative aree contigue sono approvati:

a) con le procedure di cui all'articolo 29, commi 1 e 2, ove contengano previsioni localizzative o comunque incidenti sulla pianificazione del territorio oppure con le procedure di cui all'articolo 29, commi 5 e 6, ove contengano previsioni a carattere programmatorio, ai sensi della l.r. 1/2015;

b) con delibera del Consiglio direttivo dell'ente parco, previo parere della Giunta regionale ed in coerenza con gli atti della programmazione regionale e con le misure di conservazione di cui all'articolo 74, ove contengano disposizioni meramente regolatorie od organizzative.

4. Gli enti gestori delle aree protette nazionali approvano i piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 compresi nelle medesime aree, adeguando, ove necessario, gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di propria competenza e conformandosi alle disposizioni ed alle misure di conservazione definite ai sensi della presente legge.

 

CAPO III

Forme e modalità di tutela e conservazione della fauna selvatica, della flora spontanea e degli habitat naturali e seminaturali

 

     Art. 78. Oggetto della tutela

1. Ferme restando le competenze riservate allo stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, il presente capo disciplina le forme di tutela e conservazione della fauna selvatica e della flora spontanea presenti nel territorio regionale, in applicazione dell'articolo 6 della Convenzione di Berna, ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979), dell’articolo 4 del d.p.r. 357/1997, nonché della Convenzione di Rio de Janeiro ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992).

2. Sono fatte salve le norme di conservazione e di tutela specifiche dettate, in relazione alle singole specie di flora e fauna protette e di habitat naturali e seminaturali, dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

 

     Art. 79. Forme di tutela della fauna

1. Sono considerate rigorosamente protette ai sensi del presente capo, le specie animali ricomprese nell'allegato D del d.p.r. 357/1997 e nell'allegato II della Convenzione di Berna.

2. Fatte salve le deroghe di cui all'articolo 11 del d.p.r. 357/1997, per le specie di cui al comma 1, sono vietati:

a) la cattura e l’uccisione nell'ambiente naturale ;

b) il deterioramento e la distruzione dei siti di riproduzione o di riposo;

c) la molestia, specie nel periodo della riproduzione e dell’ibernazione o del letargo;

d) la raccolta e la distruzione delle uova e dei nidi;

e) la detenzione e commercio di esemplari prelevati dall'ambiente naturale , vivi o morti, anche imbalsamati, nonché di loro parti o prodotti identificabili.

3. Sono altresì considerate protette ai sensi del presente capo, le specie comprese nell'allegato E del d.p.r. 357/1997 e nell'allegato III della Convenzione di Berna nonché quelle individuate con deliberazione del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 83, indicate come:

a) vulnerabili, in pericolo o in pericolo critico:

1) dalle liste rosse compilate sulla base degli elenchi e delle relative classificazioni dell’Unione mondiale per la conservazione della natura (IUCN);

2) dagli esiti dei monitoraggi sullo stato di conservazione delle specie effettuate ai sensi della presente legge;

3) dall’implementazione e dall’aggiornamento periodico delle banche dati RE.NA.TO e Bio.Mar.T di cui all’articolo 13;

b) endemiche della Toscana, da studi, rilievi e banche dati redatti da università e istituti di ricerca.

4. La salvaguardia delle specie di cui al comma 3, può richiedere, tra l'altro :

a) la regolamentazione e l’eventuale limitazione, anche temporale, del prelievo fermi restando, per le specie animali comprese nell'allegato E del d.p.r. 357/1997, i divieti e le relative deroghe previste rispettivamente, agli articoli 10, comma 3, e 11, del medesimo decreto ;

b) la previsione di specifiche analisi e l’individuazione di misure di conservazione ai sensi dell’articolo 83, comma 2.

5. I dati e le informazioni disponibili relativi alle popolazioni e alle aree di distribuzione naturale delle specie di cui ai commi 1 e 3, costituiscono elementi del quadro conoscitivo degli strumenti della pianificazione territoriale regionale di cui alla l.r. 65/2014 e di riferimento nell’ambito dell’elaborazione di piani, programmi, progetti ed interventi.

6. Ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 67, comma 1, lettera d), numero 3 bis, entro il 31 marzo di ogni anno, gli enti parco regionali e gli enti gestori delle aree protette nazionali, comunicano alla struttura regionale competente l’elenco delle autorizzazioni in deroga rilasciate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 11 del d.p.r. 357/1997.

7. E’ vietato il rilascio in natura di specie animali non autoctone, salvo che non sia diversamente disposto dalla normativa statale.

8. Qualora siano individuate nuove specie animali di cui al comma 1, il soggetto che, a qualsiasi titolo, detenga animali vivi o morti, anche imbalsamati, appartenenti alle specie di nuovo inserimento, nonché loro parti o prodotti identificabili ottenuti dall’animale, entro i sei mesi successivi deve presentare denuncia alla struttura regionale competente. Resta fermo il divieto relativo al commercio, di cui al comma 2, lettera e).

9. Dall’obbligo di denuncia di cui al comma 8, sono esonerati esclusivamente i soggetti pubblici e privati legittimati alla detenzione in base ad apposito titolo autorizzativo conforme alle vigenti norme di legge.

10. I divieti ed i limiti di cui al comma 2, lettere b) e c), non operano in relazione alle normali operazioni colturali su terreni agricoli. Per i terreni soggetti a pratiche di ritiro dalla produzione, o adibiti a produzioni non soggette ad una organizzazione comune di mercato, sono consentite le operazioni colturali previste dalle normative specifiche vigenti.

 

     Art. 80. Forme di tutela della flora

1. Sono considerate rigorosamente protette ai sensi del presente capo le specie vegetali ricomprese nell'allegato D del d.p.r. 357/1997 e nell'allegato I della Convenzione di Berna.

2. Fatte salve le deroghe di cui all'articolo 11 del d.p.r. 357/1997, per le specie di cui al comma 1, sono vietati il danneggiamento, l’estirpazione, la distruzione e la raccolta.

3. Sono altresì considerate protette ai sensi del presente capo, le specie ricomprese nell'allegato E del d.p.r. 357/1997 nonché quelle individuate con deliberazione del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 83, indicate come:

a) vulnerabili, in pericolo o in pericolo critico:

1) dalle liste rosse compilate sulla base degli elenchi e delle relative classificazioni dell’IUCN;

2) dagli esiti dei monitoraggi sullo stato di conservazione delle specie effettuate ai sensi della presente legge;

3) dall’implementazione ed aggiornamento periodico delle banche dati RE.NA.TO e Bio.Mar.T di cui all’articolo 13;

b) endemiche della Toscana, da studi, rilievi e banche dati redatti da università e istituti di ricerca.

4. La salvaguardia delle specie di cui al comma 3 può richiedere, tra l'altro :

a) la regolamentazione e l’eventuale limitazione, anche temporale, del prelievo;

b) la previsione di specifiche analisi e l’individuazione di misure di conservazione di cui all’articolo 83, comma 2.

5. I dati e le informazioni disponibili relativi alle popolazioni e all'area di distribuzione naturale delle specie di cui ai commi 1 e 3 costituiscono elementi del quadro conoscitivo degli strumenti della pianificazione territoriale regionale di cui alla l.r. 65/2014 e di riferimento nell’ambito dell’elaborazione di piani, programmi, progetti ed interventi.

6. Ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 67, comma 1, lettera d), numero 3 bis, entro il 31 marzo di ogni anno, gli enti parco regionali e gli enti gestori delle aree protette nazionali, comunicano alla struttura regionale competente l’elenco delle autorizzazioni in deroga rilasciate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 11 del d.p.r. 357/1997.

7. Ai fini della realizzazione di opere di riforestazione, rinverdimento e consolidamento, è vietata l’utilizzazione di specie vegetali non autoctone o autoctone ma particolarmente invasive, ed in particolare delle seguenti specie: Ailanto (Ailanthus altissima), Fico degli Ottentotti (Carpobrotus sp.pl.), Fico d’india (Opuntia ficus-indica), Amorfa (Amorpha fruticosa), Robinia (Robinia pseudoacacia) ed Eucalipto (Eucalyptus). Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con deliberazione può individuare ulteriori specie vegetali da assoggettare ai divieti di cui al presente comma, sulla base degli esiti dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche, dei dati delle banche dati RE.NA.TO e Bio.Mar.T nonché delle liste redatte dall’IUCN.

8. In deroga a quanto previsto al comma 7, l’utilizzo della Robinia pseudoacacia è consentito esclusivamente ove necessario ad assicurare la stabilità e il consolidamento dei versanti nelle zone sottoposte a fenomeni di dissesto idrogeologico, in mancanza di soluzioni alternative. In tal caso l’ente competente all’autorizzazione delle opere prescrive misure adeguate per contenere la propagazione della specie al di fuori delle aree di intervento.

9. Negli interventi di ingegneria naturalistica, in quelli di rinverdimento e di consolidamento, nonché, in generale, negli interventi di recupero ambientale di siti degradati, sono utilizzati prioritariamente ecotipi locali.

10. I divieti ed i limiti di cui al comma 2, non operano in relazione alle normali operazioni colturali su terreni agricoli. Per i terreni soggetti a pratiche di ritiro dalla produzione, o adibiti a produzioni non soggette ad una organizzazione comune di mercato, sono consentite le operazioni colturali previste dalle normative specifiche vigenti.

11. Dall’operatività dei divieti e dei limiti di cui al comma 2, sono inoltre escluse le operazioni inerenti la ripulitura delle scarpate stradali e ferroviarie, gli interventi sui boschi realizzati nel rispetto della normativa forestale vigente, quelli di miglioramento boschivo e quelli di sistemazione idraulico-forestale. Dagli stessi limiti e divieti sono escluse altresì le piante o le parti di esse che provengano da colture o da giardini.

 

     Art. 81. Disciplina degli habitat di cui all’allegato A del d.p.r. 357/1997

1. Sono considerati protetti ai sensi del presente capo, gli habitat naturali e seminaturali ricompresi nell’allegato A al d.p.r. 357/1997.

2. I dati e le informazioni disponibili relativi agli habitat di cui al comma 1, interni ed esterni ai siti della Rete Natura 2000, costituiscono elementi conoscitivi negli strumenti della pianificazione territoriale regionale di cui alla l.r. 65/2014 e di riferimento nell’ambito dell’elaborazione di piani, programmi, progetti ed interventi.

 

     Art. 82. Disciplina degli habitat non ricompresi nell’allegato A del d.p.r. 357/1997

1. Sono, altresì, considerati protetti ai sensi del presente capo, gli habitat che, in esito ai monitoraggi effettuati ai sensi della presente legge e all’implementazione ed aggiornamento periodico della banca dati RE.NA.TO di cui all’articolo 13, costituiscono esempi notevoli di caratteristiche vegetazionali ed ecosistemiche tipiche del territorio regionale e che, ai fini della loro salvaguardia, richiedono specifiche misure di conservazione. Detti habitat sono determinati ed individuati con deliberazione del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 83.

2. La salvaguardia degli habitat di cui al comma 1, può richiedere altresì la previsione di specifiche analisi ai sensi dell’articolo 83, comma 2. La disciplina degli habitat individuati, qualora interni ai siti della Rete Natura 2000, è contenuta negli strumenti di gestione dei siti stessi.

3. I dati e le informazioni disponibili relativi agli habitat di cui al comma 1, interni ed esterni ai siti della Rete Natura 2000, costituiscono elementi conoscitivi negli strumenti della pianificazione territoriale regionale di cui alla l.r. 65/2014 e di riferimento nell’ambito dell’elaborazione di piani, programmi, progetti ed interventi.

 

     Art. 83. Elenchi delle specie animali e vegetali e degli habitat protetti. Individuazione delle aree e delle misure di conservazione

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il parere della consulta tecnica di cui all’articolo 9, con deliberazione:

a) approva gli specifici elenchi riferiti alle specie animali e vegetali ed agli habitat protetti rispettivamente ai sensi dell’articolo 79, comma 3, dell’articolo 80, comma 3, e dell’articolo 82.

b) definisce le modalità e gli eventuali limiti di prelievo e di raccolta in relazione alle singole specie animali e vegetali individuate ai sensi dell’articolo 79, comma 3, e dell’articolo 80, comma 3;

c) individua le aree nelle quali, sulla base degli esiti dei monitoraggi effettuati ai sensi della presente legge, degli studi e degli esiti delle ricerche effettuati da professionisti abilitati, dalle università, nonché dai centri di ricerca autorizzati, è segnalata la presenza delle specie animali e vegetali e degli habitat di cui alla lettera a).

2. La Giunta regionale, sentito il parere della consulta tecnica di cui all’articolo 9, con deliberazione, approva le determinazioni previste rispettivamente all’articolo 79, comma 4, all’articolo 80, comma 4, e all’articolo 82, comma 2, relative alla previsione di specifiche analisi e all’individuazione di misure di conservazione.

3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il parere della consulta tecnica di cui all’articolo 9, con deliberazione, provvede alla verifica e all’aggiornamento periodico degli elenchi, dei limiti e restrizioni e delle aree di cui, rispettivamente, al comma 1, lettere a), b) e c), al fine di adeguarne i contenuti allo stato delle conoscenze, comprese eventuali variazioni tassonomiche, agli elenchi dell’IUCN, agli esiti dei monitoraggi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera d), numero 3 bis, all’implementazione e all’aggiornamento periodico del RE.NA.TO e della banca dati Bio.Mar.T di cui all’articolo 13.

4. Gli enti locali, le istituzioni scientifiche e le associazioni ambientaliste di cui all’articolo 10, comma 2, lettera a), possono proporre alla Giunta regionale gli aggiornamenti di cui al comma 3.

 

     Art. 84. Ulteriori misure di conservazione

1. Per il perseguimento delle finalità di conservazione di cui all’articolo 1, comma 1, la Giunta regionale in conformità con gli obiettivi e le finalità degli strumenti della programmazione regionale, adotta specifiche misure volte a garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità delle specie di flora e di fauna di cui agli articoli 78, 79 e 80, e degli habitat naturali e seminaturali di cui agli articoli 81 e 82, e in particolare, attua e promuove:

a) programmi d’intervento, ai sensi del presente capo, finalizzati alla sopravvivenza delle popolazioni di specie animali e vegetali ed alla salvaguardia degli habitat;

b) studi e ricerche sulla fauna e sulla flora spontanea e sugli habitat;

c) azioni di monitoraggio, contenimento ed eventuale eradicazione di specie animali e vegetali non autoctone presenti sul territorio regionale, individuate dagli organismi scientifici preposti;

d) forme di intesa e di collaborazione con gli enti competenti in materia ambientale.

1 bis. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, con deliberazione, nelle more della definizione delle misure di conservazione di cui all'articolo 74 e degli eventuali piani di gestione di cui all'articolo 77, individua ed adotta misure di salvaguardia specifiche per aree puntuali della Rete Natura 2000 interessate da situazioni di emergenza, tali da poter determinare la compromissione dello stato di conservazione dei valori tutelati.

2. Gli atti di pianificazione del territorio dettano indirizzi e prescrizioni finalizzate a ridurre l’impatto delle attività antropiche sulle specie animali e vegetali e sugli habitat disciplinati dal presente titolo.

 

     Art. 85. Centri di conservazione della fauna e della flora selvatiche

1. La Giunta regionale definisce, con deliberazione, i requisiti strutturali, organizzativi e strumentali dei centri di conservazione di cui all’articolo 67, comma 2, lettera b), il cui possesso deve essere accertato in capo ai soggetti interessati. I centri di conservazione sono riconosciuti con decreto dirigenziale della struttura regionale competente.

2. I centri di conservazione della fauna selvatica possono essere riconosciuti anche quali centri di recupero della fauna selvatica di cui all’articolo 38 della l.r. 3/1994. Tali centri possono altresì essere organizzati per la detenzione delle specie di cui è vietato il rilascio in natura ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento “CEE” n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica), delle specie di cui all’articolo 79, comma 7, e di quelle sottoposte ad affidamento in custodia ai sensi dell’articolo 94, comma 9.

 

     Art. 86. Iniziative per la formazione, la divulgazione e per il sostegno alle attività agricole e di uso del territorio

1. La Giunta regionale, in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale di cui all'articolo 12 :

a) promuove ed incentiva, anche con finanziamenti, iniziative didattiche e divulgative finalizzate alla diffusione, alla conoscenza ed alla tutela delle specie di flora, di fauna e di habitat riconosciuti ai sensi della presente legge, in collaborazione con gli enti gestori dei parchi regionali e dei siti della Rete Natura 2000, nonché con gli istituti scientifici e di ricerca legalmente riconosciuti;

b) attribuisce, nelle aree naturali protette ricomprese nel sistema regionale di cui all’articolo 2 nonché nei p(SIC) e nei siti della Rete Natura 2000 di cui all’articolo 6, priorità nella concessione di finanziamenti regionali con riferimento agli interventi di gestione agricola e di uso del territorio, finalizzati alla realizzazione di:

1) azioni ed interventi coerenti con la programmazione regionale di cui all’articolo 12 in materia di tutela e di valorizzazione della biodiversità;

2) pratiche e metodologie di agricoltura biologica, di selvicoltura naturalistica, di agricoltura integrata effettuata ai sensi della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole);

3) interventi di ingegneria naturalistica e di recupero ambientale;

4) pratiche di contrasto alle specie animali e vegetali non autoctone, realizzate con metodologie definite dagli istituti scientifici competenti.

2. La Giunta regionale riconosce le medesime priorità di cui al comma 1, lettera b), nella concessione di finanziamenti statali e comunitari, nel rispetto delle condizioni previste dalle norme istitutive degli stessi.

3. Ai fini della verifica dell'appartenenza delle superfici agricole alle aree di cui al comma 1, lettera b), l’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) provvede a inserire le delimitazioni territoriali delle suddette aree nell'ambito del LPIS (Land Parcel Identification System), sulla base delle indicazioni fornite con deliberazione della Giunta regionale.

 

CAPO IV

Valutazione di incidenza

 

     Art. 87. Valutazione di incidenza di piani e programmi

1. Gli atti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, compresi i piani sovracomunali agricoli, forestali e faunistico venatori e gli atti di programmazione non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, qualora interessino in tutto o in parte pSIC e siti della Rete Natura 2000, o comunque siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi, contengono, ai fini della valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del d.p.r. 357/1997, apposito studio volto ad individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

2. La valutazione d’incidenza di cui al comma 1, è effettuata dalle autorità competenti di cui al presente articolo, entro i sessanta giorni successivi all’acquisizione dello studio d’incidenza da parte della struttura individuata per l’espletamento della relativa istruttoria, secondo l’ordinamento dell’ente competente. Le autorità competenti alla valutazione chiedono una sola volta le integrazioni dello stesso e, in tal caso, il termine di cui al presente comma decorre nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste. La pronuncia di valutazione di incidenza contiene, ove necessario, le prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi al fine di migliorare le ricadute sull'ambiente delle previsioni dei piani e dei programmi.

3. La Regione è autorità competente per la valutazione d'incidenza:

a) sugli atti di pianificazione e programmazione regionale;

b) sugli atti di pianificazione e programmazione, diversi da quelli di cui alla lettera a), limitatamente alle parti che interessano o possono produrre effetti su p(SIC) e siti della Rete Natura 2000 non compresi nel territorio di competenza dei parchi regionali e nazionali.

4. Per gli atti di pianificazione e programmazione di cui al comma 3, lettera a), che interessano, anche parzialmente, o possono produrre effetti su p(SIC) e siti della Rete Natura 2000 ricadenti in aree protette nazionali, nonché per quelli di cui al medesimo comma, lettera b) ricadenti nelle riserve statali , l'ente gestore delle stesse è comunque sentito dalla Regione ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del d.p.r. 357/1997.

5. [Abrogato].

6. L'ente parco regionale e l’ente parco nazionale sono autorità competenti per la valutazione d'incidenza sugli atti di pianificazione e programmazione diversi da quelli di competenza regionale di cui al comma 3, limitatamente alle parti che interessano o che possono produrre effetti su p(SIC) e siti della Rete natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di rispettiva competenza, come individuate dall'articolo 69, commi 1 e 4.

7. [Abrogato].

8. Nei casi di cui all’articolo 73 ter della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza), la valutazione d’incidenza di atti di pianificazione e programmazione, è effettuata nell’ambito del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS), secondo le procedure previste dal medesimo articolo.

9. Con riferimento agli atti di pianificazione e programmazione come disciplinati dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 9 e 10, del d.p.r. 357/1997. Nel caso di cui al comma 6 la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 9, del medesimo decreto è fatta anche alla Giunta regionale.

10. E’ fatta salva la disciplina a livello nazionale dei procedimenti di valutazione d’incidenza di competenza dello Stato per piani e programmi riferibili al campo di applicazione della normativa statale, comprese le opere destinate alla difesa.

11. Per i piani e i programmi che interessano siti ricadenti in tutto o in parte aree protette nazionali, è comunque sentito l’ente gestore, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del d.p.r. 357/1997.

 

     Art. 88. Valutazione di incidenza di interventi e progetti

1. I proponenti di interventi o progetti non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti o necessari alla gestione dei siti, ma che interessano in tutto o in parte pSIC e siti della Rete Natura 2000, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano alle autorità competenti di cui al presente articolo, ai fini della valutazione d’incidenza ai sensi all’articolo 5 del d.p.r. 357/1997, un apposito studio volto a individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

2. L’ente competente all’approvazione di progetti o interventi, ubicati all’esterno di pSIC o di siti della Rete Natura 2000 verifica la sussistenza di possibili incidenze sugli stessi, ai fini dell’eventuale attivazione delle procedure di valutazione di incidenza. In caso di esclusione dell’attivazione di dette procedure, l’ente competente motiva in ordine alle determinazioni assunte.

3. La valutazione d’incidenza è effettuata entro i sessanta giorni successivi all’acquisizione dello studio d’incidenza da parte della struttura individuata per l’espletamento della relativa istruttoria, secondo l’ordinamento dell’ente competente e il relativo procedimento si conclude con apposito provvedimento. Le autorità competenti alla valutazione chiedono una sola volta le integrazioni dello stesso. In tal caso, il termine decorre nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni. La pronuncia di valutazione di incidenza contiene, ove necessario, le prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi al fine di migliorare ulteriormente l’inserimento ambientale degli interventi previsti, riducendo l’incidenza del progetto o dell’intervento sul sito stesso.

4. Nel caso di interventi e progetti di cui al comma 1, non soggetti a verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale (VIA), sono autorità competenti per la valutazione d’incidenza:

a) la Regione:

1) per gli interventi e progetti di competenza regionale;

2) per gli interventi e progetti, diversi da quelli di cui al numero 1, che interessano, anche parzialmente, siti della Rete Natura 2000 non compresi nel territorio di competenza degli enti parco regionali e dei soggetti gestori delle aree protette nazionali, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno. In caso di siti ricadenti nelle riserve naturali regionali, la Regione esprime la valutazione d’incidenza congiuntamente al provvedimento di nulla osta ove previsto ai sensi dell’articolo 52, comma 4;

b) l’ente parco regionale, per gli interventi e i progetti localizzati in tutto o in parte in pSIC o siti della Rete Natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di competenza, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno. In tal caso l’ente parco esprime la valutazione d’incidenza congiuntamente al provvedimento di nulla osta ove previsto ai sensi dell’articolo 31, comma 4, in applicazione dei principi di semplificazione;

c) l’ente gestore dell’area protetta nazionale, per gli interventi e i progetti localizzati in tutto o in parte in pSIC o siti della Rete Natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di competenza, come individuate dall'articolo 69, comma 4, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno. In tal caso l’ente gestore esprime la valutazione d’incidenza congiuntamente al provvedimento di nulla osta ove previsto ai sensi dell’articolo 13 della l. 394/1991;

d) i comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nei casi di cui all'articolo 57 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).

5. Per gli interventi e progetti che interessano, anche parzialmente, siti della Rete Natura 2000 di competenza di enti gestori diversi, la valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, sentiti gli enti gestori interessati.

6. La valutazione di incidenza di progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità o a procedura di VIA, è ricompresa nell’ambito di detta procedura, ed è effettuata, ai sensi dell’articolo 73 quater della l.r. 10/2010, entro i termini stabiliti per l’adozione dei relativi provvedimenti conclusivi, dalle autorità competenti per le procedure di VIA, come individuate dalla stessa l.r. 10/2010. In tal caso i progetti presentati sono corredati da apposito studio di incidenza e le relative pronunce contengono, ove necessario, specifiche prescrizioni a cui il proponente deve attenersi al fine di migliorare l’inserimento ambientale degli interventi previsti, riducendo i possibili impatti del progetto o dell’intervento sul sito stesso.

7. Con riferimento agli interventi e ai progetti che interessano i pSIC o i siti della Rete Natura 2000 disciplinati dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 9 e 10, del d.p.r. 357/1997. La comunicazione di cui all’ articolo 5, comma 9, del d.p.r. 357/1997, è trasmessa anche alla Giunta regionale nei casi in cui la valutazione di incidenza non è di competenza regionale.

8. È fatta salva la disciplina a livello nazionale dei procedimenti di valutazione d’incidenza di competenza dello Stato per interventi e progetti riferibili al campo di applicazione della normativa statale, comprese le opere destinate alla difesa.

9. Per i progetti e gli interventi che interessano siti ricadenti in tutto o in parte in aree protette nazionali, è comunque sentito l’ente gestore, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del d.p.r. 357/1997.

 

     Art. 89. Presentazione e contenuti minimi dello studio di incidenza. Provvedimento conclusivo

1. Ai fini della valutazione di incidenza di piani e programmi, il proponente presenta un apposito studio di incidenza all’autorità competente come individuata ai sensi dell’articolo 87, con la seguente documentazione:

a) proposta di piano o programma;

b) studio avente i contenuti dell’allegato G del d.p.r. 357/1997, e conforme alle linee guida di cui all’articolo 91, comma 1, lettera a).

2. Ai fini della valutazione d’incidenza di progetti e di interventi, il proponente presenta all’autorità competente, come individuata ai sensi dell’articolo 88, la seguente documentazione:

a) elaborati di progetto o di intervento da realizzare;

b) studio avente i contenuti dell’allegato G del d.p.r. 357/1997, e conforme alle linee guida di cui all’articolo 91, comma 1, lettera a).

3. Il procedimento di valutazione d’incidenza si conclude con provvedimento espresso e precede l’atto che approva il piano o il programma o che autorizza il progetto o l’intervento a cui si riferisce.

 

     Art. 90. Forme semplificate e casi di esclusione

1. Nel rispetto delle disposizioni del d.p.r. 357/1997 e dell’articolo 6 della dir. 92/43/CEE “Habitat”, la valutazione di incidenza può essere esclusa per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), a condizione che tali interventi non incidano sulla salvaguardia delle specie per le quali il sito della Rete Natura 2000 è stato individuato, come risultanti dalle eventuali misure di conservazione del sito stesso o dall’eventuale piano di gestione, oppure, in mancanza di questi, dalle schede dati Natura 2000. Tali interventi sono individuati dagli atti di governo del territorio dei comuni, di intesa con la Regione e gli enti gestori competenti , fatta salva la predisposizione, ove necessario, di specifiche schede di pre-valutazione, conformi alle linee guida di cui all’articolo 91, comma 1, lettera a), da compilarsi a cura e sotto la responsabilità del proponente degli interventi.

2. La Regione e i soggetti gestori competenti, in conformità alla normativa e agli atti di indirizzo nazionali e comunitari, possono individuare nell’ambito dei piani di gestione dei siti ed in relazione alle specificità dei siti stessi:

a) modalità semplificate di predisposizione e di presentazione degli studi di incidenza, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 91;

b) condizioni di esclusione dalla procedura di valutazione per progetti ed interventi, ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, per i quali si sia accertata ed esclusa la possibilità di incidenze significative.

3. Nel rispetto di quanto previsto dal d.p.r. 357/1997 e dell’articolo 6 della dir. 92/43/CEE “Habitat”, la valutazione d’incidenza può essere altresì esclusa per gli interventi e progetti previsti in piani e programmi, a condizione che la valutazione d’incidenza, effettuata sui piani e programmi, abbia consentito la verifica dell’assenza di incidenze significative dei progetti e degli interventi in relazione al sito interessato.

4. La valutazione di incidenza è esclusa per interventi previsti espressamente dalle misure di conservazione o dai piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 ed individuati come direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti stessi, a condizione che osservino le modalità di realizzazione indicate nelle misure di conservazione o nei piani di gestione.

5. La Giunta regionale, con deliberazione, individua altresì le attività agro-silvo-pastorali per le quali sia accertata ed esclusa la possibilità di incidenze significative e che pertanto possono rientrare nel regime di esclusione di cui al comma 1, o per le quali si possono applicare modalità semplificate di predisposizione e di presentazione degli studi di incidenza.

 

     Art. 91. Linee guida e indirizzi in materia di valutazione di incidenza

1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale e comunitaria e dei contenuti di cui all’allegato G del d.p.r. 357/1997:

a) adotta linee guida ed indirizzi per le modalità di presentazione dello studio, per l’effettuazione della valutazione di incidenza di cui agli articoli 87 e 88, e per l’individuazione delle eventuali misure compensative, in armonia con le specifiche normative di settore e in applicazione dei principi di semplificazione;

b) qualora siano state adottate le specifiche misure di conservazione di cui all’articolo 74, individua indirizzi, criteri ed eventuali procedure semplificate per l’effettuazione della valutazione di incidenza di progetti ed interventi di cui all’articolo 88;

c) con deliberazione, definisce altresì, in base alle tipologie di intervento ed alle caratteristiche dei siti della Rete Natura 2000, ulteriori casi di esclusione o modalità di effettuazione semplificata della valutazione di incidenza, in armonia con le specifiche normative di settore e in applicazione dei principi di semplificazione.

 

CAPO V

Sorveglianza e controllo. Sanzioni

 

     Art. 92. Soggetti competenti alla sorveglianza e controllo

1. Ferme restando le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi dei soggetti ed organi di cui all'articolo 6, comma 1, della l.r. 81/2000, la Regione, l’ente parco regionale ed i comuni, per quanto di competenza, esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 56.

2. Gli enti di cui al comma 1 per l’esercizio delle attività di sorveglianza e di accertamento degli illeciti amministrativi, possono altresì avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo V.

 

     Art. 93. Sanzioni in materia di violazioni del capo IV

1. Qualora i soggetti di cui all’articolo 92, , accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali della procedura di valutazione di incidenza, l’autorità competente di cui agli articoli 87 e 88, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l’adeguamento dell’opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l’autorità competente provvede d’ufficio a spese dell’inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).

2. Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle procedure di valutazione di incidenza o in violazione delle medesime disposizioni e nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali dei procedimenti svolti ai sensi della presente legge, l’autorità competente, valutata l’entità del pregiudizio ambientale arrecato e di quello conseguente all’applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l’autorità competente provvede d’ufficio a spese dell’inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal r.d. 639/1910.

3. L’applicazione delle misure sanzionatorie di cui ai commi 1 e 2, non esclude l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 94.

 

     Art. 94. Sanzioni amministrative

1. Chiunque violi il divieto di cui all’articolo 79, comma 2, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 350,00 euro a 2.100,00 euro per ogni esemplare catturato o ucciso, fino ad un massimo di 7.000,00 euro. Alla stessa sanzione è soggetta la violazione di cui alla lettera b), per ogni sito deteriorato o distrutto, e la violazione di cui alla lettera e), per ogni esemplare detenuto o commercializzato.

2. Chiunque violi il divieto di cui all’articolo 79, comma 2, lettera c), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40,00 euro a 240,00 euro.

3. Chiunque violi il divieto di cui all’articolo 79, comma 2, lettera d), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma 80,00 euro a 480,00 euro per ogni esemplare raccolto o distrutto, fino ad un massimo di 7.000,00 euro.

4. Chiunque non ottemperi all’obbligo posto ai sensi dell’articolo 79, comma 8, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40,00 euro a 240,00 euro.

5. Chiunque violi i limiti posti ai sensi dell’articolo 79, comma 4, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40,00 euro a 240,00 euro per ogni esemplare prelevato eccedente i limiti, anche temporali, consentiti, fino ad un massimo di 1.400,00 euro.

6. Chiunque violi il divieto posto dall’articolo 79, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 350,00 euro a 2.100,00 euro. Alla stessa sanzione è soggetta la violazione di cui all’articolo 80, comma 7.

7. Chiunque violi i divieti di cui al all’articolo 80, comma 2, nonché i limiti posti ai sensi dello stesso articolo 80, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10,00 euro a 60,00 euro per ogni esemplare raccolto eccedente i limiti consentiti, fino ad un massimo di 210,00 euro.

8. Chiunque violi i divieti o gli obblighi previsti dalle misure di conservazione di cui all’articolo 74, comma 2, lettera a), ed all’articolo 83, comma 2, nonché dalle misure e prescrizioni di cui all'articolo 84 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 euro a 1.500,00 euro.

9. L’autorità amministrativa competente dispone altresì, ai sensi dell’articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), la confisca amministrativa di animali o vegetali oggetto della violazione delle norme previste dalla presente legge, i quali vengono affidati in custodia a organismi scientifici o museali o a uno dei centri riconosciuti ai sensi dell’articolo 85.

10. Chiunque realizzi opere o interventi senza la previa sottoposizione degli stessi alle procedure di valutazione di incidenza o ne violi le medesime disposizioni ovvero realizzi gli stessi con difformità sostanziali rispetto a quanto disposto dai provvedimenti finali dei procedimenti di valutazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.

11. All’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede la Regione o l’ente parco nel cui territorio sia stata accertata la violazione, fatte salve le violazioni di cui al comma 10 che sono applicate dagli enti competenti all'effettuazione della valutazione di incidenza come individuati ai sensi dell'articolo 88.

12. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinati al finanziamento:

a) delle misure di conservazione e dei monitoraggi previsti ai sensi della presente legge;

b) del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo V;

c) dei centri di conservazione di cui all’articolo 85 della presente legge.

 

CAPO VI

Riconoscimento e valorizzazione della geodiversità

 

     Art. 95. Riconoscimento e valorizzazione dei geositi di interesse regionale

1. Al fine di riconoscere il patrimonio geologico e valorizzare la geodiversità, la Regione individua i geositi di interesse regionale quali forme naturali del territorio, di superficie o sotterranee, costituite da particolari emergenze geologiche, geomorfologiche e pedologiche che presentano un rilevante valore ambientale, scientifico e didattico, la cui conservazione è strategica nell’ambito del territorio regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il parere della consulta tecnica di cui all’articolo 9, approva l’elenco dei geositi di interesse regionale.

3. Le province e la città metropolitana, anche su segnalazione dei comuni, e gli enti parco formulano alla Giunta regionale le proposte di inserimento dei geositi nell’elenco di cui al comma 2, sulla base di un censimento effettuato secondo i principi e le modalità stabiliti dall’ISPRA.

4. I geositi d’interesse regionale sono considerati invarianti strutturali ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 65/2014 e sono oggetto di specifica tutela nell’ambito degli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio, a qualsiasi livello.

5. I geositi di interesse regionale che ricadono nel territorio dei parchi e delle riserve regionali, nei siti della Rete Natura 2000, nonché nelle aree di cui agli articoli 142 e 136 del d.lgs 42/2004, sono altresì soggetti alla disciplina relativa alle suddette aree.

6. I geositi d’interesse regionale possono formare oggetto di progetti di valorizzazione e di educazione ambientale promossi dalla Regione, dagli enti parco regionali e dagli enti locali competenti, in attuazione degli obiettivi determinati dagli strumenti della programmazione regionale.

 

TITOLO IV

Alberi monumentali

 

CAPO I

Disciplina degli alberi monumentali

 

     Art. 96. Alberi monumentali

1. Gli alberi monumentali, soggetti alla disciplina di cui al presente capo, sono gli alberi e le formazioni vegetali come definiti dall’articolo 7 della l. 10/2013 e dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 ottobre 2014 (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il oro censimento), di seguito indicato come “decreto ministeriale”.

 

     Art. 97. Censimento degli alberi monumentali

1. Entro il termine del 31 luglio 2015, stabilito dall'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale, i comuni:

a) effettuano il censimento degli alberi monumentali ricadenti sul territorio di propria competenza, in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale medesimo;

b) trasmettono alla struttura regionale competente gli esiti del censimento effettuato, in forma di elenchi contenenti le proposte di attribuzione del carattere di monumentalità, corredati dalla documentazione di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale e formulati sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 5 del medesimo decreto. Il comune dà conto alla struttura regionale competente degli esiti dell’attività di censimento svolta, anche se negativi.

2. Gli elenchi compilati forniscono le informazioni relative al vincolo paesaggistico richieste dall’articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale.

3. Il censimento di cui al comma 2, è effettuato dai comuni con le modalità di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale ed utilizzando la modulistica e la documentazione di cui agli articoli 6 e 7 del medesimo decreto ed interessa anche:

a) alberi monumentali già inseriti nell’elenco regionale di cui alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 60 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e modifica dell’articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49);

b) elementi arborei di pregio inseriti in elenchi a carattere locale e non ricompresi nell’elenco richiamato alla lettera a).

4. Per consentire la tempestiva attivazione delle misure di conservazione degli alberi previste dall’articolo 7, comma 4, della l. 10/2013 il comune, entro venti giorni dalla verifica della sussistenza dei caratteri di monumentalità, provvede a notificare ai proprietari la proposta di attribuzione di monumentalità cui all’articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale.

5. Il comune provvede a dare pubblicità sul proprio sito istituzionale della proposta di attribuzione di monumentalità di cui al medesimo articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale.

6. Per gli alberi aventi le caratteristiche di pregio di cui all’articolo 5, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto ministeriale, il comune acquisisce l’intesa preventiva della sovrintendenza competente tramite l’attivazione di conferenza dei servizi ai sensi dell’articolo 14 della l. 241/1990.

7. Il censimento degli alberi monumentali all'interno di un’area protetta o di un sito della Rete Natura 2000 è effettuato dai comuni sentito l'ente gestore.

 

     Art. 98. Coordinamento regionale

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale, con deliberazione, detta indirizzi omogenei per l’effettuazione dell’attività di censimento degli alberi monumentali da parte dei comuni e concordare con il comando regionale del Corpo forestale dello Stato l’istituzione di un tavolo tecnico di coordinamento cui partecipano le strutture regionali competenti in materia ambientale, forestale e paesaggistica.

2. I comuni comunicano l’avvio e la conclusione delle operazioni di censimento alla struttura regionale competente, ai fini dell’espletamento delle funzioni di coordinamento.

3. La Regione, in caso di inadempimento del comune nell’effettuazione del censimento di cui al comma 2, informa il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai fini dell’attivazione dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto ministeriale.

 

     Art. 99. Elenco regionale degli alberi monumentali

1. La Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria compiuta dalle strutture competenti ed acquisito il parere della Consulta regionale di cui all’articolo 9, propone al Consiglio regionale l’elenco regionale degli alberi monumentali, di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale. Il Consiglio regionale si esprime nei termini previsti dal decreto ministeriale medesimo.

2. La Regione trasmette al Corpo forestale dello Stato l'elenco regionale degli alberi monumentali di cui all'articolo 96, predisposto in formato elettronico, corredato dalla documentazione richiamata all’articolo 97 comma 1, lettera b) ai fini della verifica di competenza e dell’inserimento nell’elenco degli alberi monumentali d’Italia.

3. L’elenco regionale, verificato ai sensi del comma 2, è inserito nel sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano di cui all’articolo 13.

4. L’elenco regionale è periodicamente aggiornato, sulla base delle proposte di nuovi inserimenti da parte dei comuni, con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3. La variazione dell’elenco è tempestivamente comunicata al Corpo forestale dello Stato.

 

     Art. 100. Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 4, della l. 10/2013 e dell’articolo 9 del decreto ministeriale, gli atti di governo del territorio di cui all'articolo 10 della l.r. 65/2014, il piano ed il regolamento per il parco e il regolamento della riserva prevedono adeguate misure e prescrizioni volte a preservare e valorizzare gli alberi monumentali presenti nel proprio territorio, in particolare mediante l'apposizione di vincoli di inedificabilità delle aree circostanti fino ad una superficie pari ad almeno il doppio dell'area di insidenza della chioma.

2. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della l. 10/ 2013 e del decreto ministeriale.

 

TITOLO V

Servizio volontario di vigilanza ambientale

 

CAPO I

Servizio volontario di vigilanza ambientale

 

     Art. 101. Servizio volontario di vigilanza ambientale

1. La Regione promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o in forma associata, alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale toscano favorendone l'integrazione, nel quadro delle pubbliche funzioni, come membri del servizio volontario di vigilanza ambientale.

2. Ai fini del comma 1, il servizio volontario di vigilanza ambientale già disciplinato con legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale) abrogata dalla presente legge, è svolto mediante atto di nomina della Regione e previo conseguimento della qualifica di guardia ambientale volontaria, di seguito denominata “GAV”, tramite:

a) cittadini singoli;

b) cittadini aderenti alle associazioni di volontariato ambientale iscritte al registro di cui all’articolo 4 della l.r. 28/1993, nonché alle associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della l. 349/1986;

c) guardie venatorie volontarie, istituite ai sensi dell’articolo 52 della l.r. 3/1994.

 

     Art. 102. Funzioni della Regione

1. La Regione, al fine di assicurare l'esercizio omogeneo del servizio di vigilanza e lo svolgimento dei compiti riconosciuti alle GAV:

a) organizza corsi per la qualificazione e la riqualificazione delle GAV nonché corsi di aggiornamento, a frequenza obbligatoria, qualora intervengano modifiche sostanziali alle normative vigenti in materia ambientale;

b) indice e svolge le sessioni di esame per il conseguimento dell'idoneità alla qualifica di GAV, nominando la relativa commissione d'esame, su richiesta degli enti organizzatori nonché delle associazioni che abbiano stipulato le convenzioni di cui all' articolo 103, comma 2, lettera b);

c) redige l'elenco degli idonei che hanno superato la prova d'esame di cui alla lettera b), articolato su base territoriale provinciale o di area metropolitana. L'elenco reca l'indicazione della data di conseguimento dell'idoneità, l'eventuale appartenenza alle associazioni o possesso della qualifica di guardia venatoria di cui rispettivamente all'articolo 101, comma 2, lettere b) e c);

d) istituisce e gestisce il registro delle GAV, sulla scorta della articolazione di cui alla lettera c);

e) provvede a nominare le GAV, ai sensi dell'articolo 103, comma 5, e ad adottare i provvedimenti concernenti il loro status.

2. La Giunta regionale, ai fini di cui al comma 1, con deliberazione da emanarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce in particolare:

a) i contenuti minimi del regolamento di servizio delle GAV, anche mediante l'approvazione di uno schema tipo, nonché le linee guida per la formulazione dei programmi di attività delle GAV;

b) le materie oggetto dei corsi di qualificazione e di riqualificazione e degli esami di cui al comma 1, lettere a) e b);

c) lo schema tipo delle convenzioni di cui all'articolo 103, comma 2 , lettera b);

d) i requisiti formativi o professionali necessari per l’ammissione alla frequenza dei corsi di riqualificazione;

e) il modello del tesserino di riconoscimento e del distintivo delle GAV;

f) i criteri per la composizione della commissione d’esame per l'acquisizione dell'idoneità alla nomina di GAV;

g) i criteri per la costituzione del tavolo di coordinamento di cui al comma 3.

3. Per assicurare l'uniformità nell'espletamento delle funzioni di GAV ed il raccordo operativo nel territorio regionale è istituito un tavolo di coordinamento tecnico presieduto dal dirigente della struttura regionale competente, al quale partecipano rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 103, comma 1, e delle GAV.

 

     Art. 103. Organizzazione del servizio volontario di vigilanza ambientale

1. La Regione, gli enti parco regionali, gli enti gestori delle aree protette nazionali, la città metropolitana per le funzioni in materia di forestazione spettanti ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della l.r. 22/2015, i comuni e le unioni di comuni, di seguito denominati “soggetti organizzatori”, ove intendano avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale, provvedono, a propria cura e spese, all'organizzazione delle attività di vigilanza, alla dotazione delle necessarie attrezzature nonché alla copertura assicurativa per infortuni, responsabilità civile verso terzi e assistenza legale connessa con l’attività di servizio delle GAV.

2. I soggetti organizzatori attivano il servizio volontario di vigilanza ambientale mediante:

a) richiesta alle strutture regionali competenti di nomina a GAV dei soggetti idonei di cui all'articolo 101, comma 2, previamente indicati dagli enti organizzatori medesimi;

b) stipula di convenzioni con le associazioni di cui all'articolo 102, comma 1, lettera b), per lo svolgimento, mediante impiego di propri iscritti che abbiano ottenuto l'idoneità alla qualifica di GAV, dell’attività di vigilanza ambientale, da attuarsi anche in collaborazione con la polizia locale e con i soggetti che esercitano funzioni di sorveglianza, ai sensi degli articoli 56 e 92.

3. Gli enti di cui al comma 1 organizzano, anche in raggruppamenti territoriali, i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2, assicurandone il coordinamento con la polizia locale e con gli altri soggetti che esercitano funzioni di sorveglianza di cui agli articoli 56 e 92.

4. Le convenzioni di cui al comma 2, lettera b), specificano forme e modalità della collaborazione e possono prevedere l'erogazione di contributi finanziari a ristoro delle spese sostenute dalle associazioni per l'organizzazione e l'impiego dei propri iscritti che abbiano conseguito la nomina a GAV.

5. La nomina a GAV è disposta dalla struttura regionale competente su designazione degli enti organizzatori, previa verifica della permanenza dei requisiti d'idoneità di cui all'articolo 104. Tale nomina:

a) acquista efficacia dall'atto di inquadramento dell'ente organizzatore, nel caso dei soggetti di cui al comma 2, lettera a);

b) è subordinata alla preventiva stipula delle convenzioni di cui comma 2, lettera b);

c) decade automaticamente alla scadenza o al cessare degli effetti degli atti di cui alle lettere a) e b).

 

     Art. 103 bis. Compiti dei soggetti organizzatori

1. In coerenza con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 102, i soggetti che accedono al servizio volontario di vigilanza ambientale provvedono altresì a:

a) trasmettere alla struttura regionale competente gli atti d'inquadramento e le convenzioni stipulate di cui all'articolo 103, comma 2, lettera b);

b) formulare il programma di attività delle GAV e ad organizzare il relativo servizio;

c) approvare il regolamento di servizio delle GAV;

d) vigilare sul regolare svolgimento del servizio e sull’osservanza da parte delle GAV degli obblighi derivanti dal presente titolo e dal regolamento di servizio;

e) trasmettere alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, dati ed informazioni sull’utilizzo del personale volontario;

f) pubblicare sul proprio sito istituzionale informazioni sull’organizzazione del servizio di vigilanza ambientale e gli elementi conoscitivi di cui alla lettera e);

g) comunicare alla Regione ogni circostanza di rilievo che possa incidere sullo status di GAV.

2. I soggetti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ambientale, possono regolare tra loro, mediante protocolli operativi, lo svolgimento sinergico e coordinato delle attività delle GAV.

 

     Art. 104. Requisiti per la nomina a GAV

1. Ai fini dell'ammissione agli esami per il conseguimento della idoneità alla nomina a GAV gli aspiranti presentano domanda alla struttura regionale competente dichiarando sotto la propria responsabilità:

a) di godere dei diritti civili e politici;

b) di non aver subito condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

c) di non aver subito condanna penale, anche non definitiva, o sanzione amministrativa per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistico-venatoria e ittica.

2. La perdita di uno dei requisiti di cui al comma 1 è immediatamente comunicata dai soggetti organizzatori alla struttura regionale competente alla tenuta del registro delle GAV e comporta la decadenza dalla nomina a GAV e la cancellazione dall'elenco degli idonei.

3. Ai fini della corretta tenuta dell'elenco degli idonei e del registro delle GAV, le associazioni di cui all'articolo 101, comma 2, lettera b), comunicano alla Regione la perdita della qualifica di associato da parte, rispettivamente, dell'idoneo o della GAV.

 

     Art. 105. Compiti e doveri delle GAV

1. Le GAV operano per favorire e garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di protezione dell’ambiente terrestre, marino e lacustre, della flora e della fauna, contenute nella presente legge e nelle altre leggi dell'ordinamento regionale che attengono alle predette materie. In particolare le GAV svolgono compiti di:

a) prevenzione delle violazioni di cui alla presente legge con particolare riferimento ai parchi, alle riserve naturali, ai territori sottoposti a vincolo paesaggistico, alle aree e siti appartenenti al sistema regionale delle aree naturali protette di cui all'articolo 2 e al sistema regionale della biodiversità di cui all'articolo 5;

b) vigilanza, mediante l’accertamento delle violazioni degli illeciti amministrativi di cui alla presente legge, dei regolamenti e dei piani unici integrati delle aree naturali protette, nonché mediante la segnalazione dei casi di degrado ambientale e delle relative cause alle autorità competenti;

c) educazione, partecipando a programmi di sensibilizzazione e informazione ambientale nelle scuole e promuovendo l’informazione sulle normative in materia ambientale;

d) valorizzazione, concorrendo con le istituzioni competenti alle attività di recupero e promozione del patrimonio e della cultura ambientale;

e) salvaguardia, concorrendo con le autorità competenti a fronteggiare fattispecie di emergenza ambientale.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche nelle cavità ipogee e negli ambienti subacquei da GAV dotate di specifica esperienza speleologica, o subacquea attestata da qualificati organismi del settore.

3. Le GAV:

a) operano nell’ambito territoriale indicato nell’atto di nomina, in conformità a quanto previsto nel medesimo atto di nomina e nelle convenzioni di cui all'articolo 103, comma 2, lettera b);

b) sono pubblici ufficiali nell’espletamento delle funzioni di cui al comma 1;

c) esercitano i poteri di accertamento di cui alla l.r. 81/2000;

d) sono dotate di tesserino di riconoscimento e di distintivo conformi al modello approvato con deliberazione della Giunta regionale.

4. L’espletamento del servizio di vigilanza ambientale delle GAV non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o comunque di lavoro subordinato od autonomo essendo prestato a titolo gratuito ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato).

5. Nello svolgimento della propria attività le GAV sono tenute a:

a) rispettare il regolamento di servizio di cui all'articolo 103 bis, comma 1, lettera c);

b) assicurare lo svolgimento del numero minimo di ore di servizio stabilito dal regolamento di cui all'artico 103 bis, comma 1, lettera c);

c) attenersi nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, alle indicazioni operative dell'ente che organizza il servizio;

d) cooperare con i soggetti preposti alla sorveglianza ai sensi degli articoli 56 e 92 che operano nel territorio assegnato;

e) prestare il proprio servizio con diligenza e perizia;

f) qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento;

g) compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio secondo quanto disposto dalla vigente normativa, facendoli pervenire con la massima tempestività ai soggetti competenti alla sorveglianza di cui agli articoli 56 e 92;

h) usare con cura l’attrezzatura e i mezzi in dotazione;

i) partecipare ai corsi di aggiornamento obbligatori di cui all'articolo 102, comma 1, lettera a).

6. Nell'arco della stessa giornata, l'attività di GAV è incompatibile con lo svolgimento di altre attività di vigilanza volontaria, fatto salvo quanto previsto al comma 7. Alle GAV è vietata, inoltre, la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco nel proprio ambito di competenza territoriale, limitatamente alle giornate in cui espletano il loro servizio. Sono fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 37 della l.r. 3/1994.

7. In relazione a particolari esigenze di presidio del territorio, l'atto di nomina di cui all'articolo 104, comma 1, può autorizzare, durante il servizio giornaliero di GAV e limitatamente all'ambito territoriale assegnato, lo svolgimento di altre attività di vigilanza volontaria e l'esercizio dei connessi poteri a condizione che:

a) il volontario possieda i requisiti e la qualifica previste dalle normativa di riferimento per lo svolgimento delle ulteriori attività di vigilanza;

b) le attività di cui alla lettera a) e le relative modalità di esercizio siano coerenti con il servizio di GAV e non ne precludano il regolare espletamento in conformità al regolamento di cui all'articolo 103 bis, comma 1, lettera c).

 

     Art. 106. Sospensione e revoca della nomina a GAV

1. I soggetti organizzatori vigilano sull'osservanza dei doveri delle GAV di cui all’articolo 105, direttamente o tramite gli organi di polizia locale e gli altri soggetti preposti alla sorveglianza di cui agli articoli 56 e 92.

2. Qualora i soggetti organizzatori riscontrino irregolarità o violazioni nell’espletamento dei compiti assegnati alle GAV, previa instaurazione di idoneo contraddittorio con la GAV, propongono alla struttura regionale competente la sospensione dall’attività per un periodo non superiore a sei mesi.

3. La struttura regionale competente, accertata la regolarità del procedimento di cui al comma 2, dispone la sospensione della GAV dall’attività per un periodo non superiore a sei mesi.

4. In caso di persistente ed accertata inattività non dovuta a giustificati motivi o di reiterate violazioni dei doveri delle GAV che abbiano comportato la sospensione dell’attività per almeno due volte e per un periodo complessivo pari ad almeno dodici mesi, la struttura regionale competente, su proposta del soggetto organizzatore che, nel contraddittorio con l’interessato, abbia verificato una nuova violazione, dispone la revoca della nomina e provvede alla cancellazione del nominativo della GAV dal registro.

 

     Art. 107. Relazione sull’attività svolta dalle GAV

     [Abrogato]

 

TITOLO VI

Disposizioni transitorie e finali

 

CAPO I

Disposizioni di prima applicazione e transitorie del titolo II in materia di aree naturali protette

 

     Art. 108. Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l’adeguamento degli atti dei parchi regionali

1. Gli enti parco regionali, al fine di adeguare gli atti di competenza alle disposizioni della presente legge, provvedono:

a) all’adozione e trasmissione alla Giunta regionale dello statuto di cui all’articolo 26 entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione dello statuto tipo di cui all’articolo 26, comma 5;

b) alla predisposizione e trasmissione alla Giunta regionale della proposta di piano integrato per il parco di cui all’articolo 27, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) all’adozione e trasmissione alla Giunta regionale del regolamento, entro i termini di cui all’articolo 30, comma 1.

2. Fino agli adeguamenti di cui al comma 1, restano fermi gli statuti, i piani, i regolamenti ed i piani di gestione già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali continuano ad essere regolati:

a) dalla l.r. 65/1997;

b) dalla legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi) per i parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli.

3. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, lettere a), b), c), il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, procede alla nomina di commissari ad acta, ai sensi dell’articolo 43, comma 4, e della l.r. 53/2001.

 

     Art. 109. Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l’adeguamento degli atti delle riserve naturali regionali

1. La Regione provvede entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale 1 agosto 2016, n. 48, all’adozione dei regolamenti delle riserve naturali regionali ai sensi degli articoli 49 e 50.

2. Fino all’adozione dei regolamenti ai sensi del comma 1, restano fermi i regolamenti, i piani economici e sociali ed i piani di gestione già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge. Ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni della l.r. 49/1995.

3. [Abrogato].

 

     Art. 109 bis. Disposizioni transitorie per gli indennizzi dei danni da fauna selvatica nelle riserve regionali

1. Gli indennizzi dei danni di cui all’articolo 48 bis, comma 1, prodotti dalla fauna selvatica nelle riserve regionali a far data dal 1° gennaio 2016 e fino all’attivazione delle convenzioni di cui all’articolo 48 bis, comma 4, sono determinati, qualora spettanti ed entro i limiti delle disponibilità di bilancio, tenuto conto:

a) dei principi generali desumibili dalla pianificazione in materia nel periodo di riferimento, in quanto applicabili;

b) delle istanze correttamente presentate e complete dei dati necessari alla quantificazione del danno subito.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua le direttive ed i criteri per l’assegnazione del contributo di cui al comma 1, e ne specifica le modalità di determinazione e di erogazione.

3. Gli indennizzi dei danni da fauna selvatica di cui all’articolo 48 bis, comma 1, da effettuarsi in regime di aiuti “de minimis” al settore agricolo, con priorità per i danni prodotti nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2016 e l’attivazione delle convenzioni di cui all’articolo 48 bis, comma 4, sono finanziate con le risorse di cui all’articolo 141, comma 3 bis.

4. Agli indennizzi dei danni da fauna selvatica di cui al comma 1, si applica il principio di non cumulabilità.

 

     Art. 110. Disposizioni transitorie per i procedimenti di approvazione degli atti di pianificazione, programmazione e dei regolamenti. Disposizioni transitorie per i piani di gestione

1. I procedimenti di approvazione degli atti di pianificazione e loro varianti, di programmazione e dei regolamenti delle aree protette avviati ma non ancora adottati alla data di entrata in vigore della l.r. 48/2016, proseguono, ove compatibili, secondo le disposizioni della presente legge.

2. I procedimenti di approvazione dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 in corso alla data di entrata in vigore della l.r. 48/2016 si concludono secondo le procedure disciplinate dall’articolo 77.

3. I procedimenti di approvazione degli atti di pianificazione e loro varianti, di programmazione e dei regolamenti dei parchi regionali adottati, ma non ancora approvati, alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono entro venti mesi decorrenti da tale data, secondo le procedure disciplinate dalle disposizioni vigenti alla data di avvio dei medesimi procedimenti.

4. I regolamenti delle riserve naturali adottati prima dell’entrata in vigore della l.r. 48/2016, sono conclusi dal Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 50.

5. Entro ventiquattro mesi dall'approvazione degli atti di cui al comma 3, gli enti parco provvedono all'invio degli atti di cui all'articolo 108, comma 1, lettere b) e c).

 

     Art. 111. Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l'approvazione del piano integrato per il parco delle Alpi Apuane e del relativo regolamento

1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 110, comma 1, il piano integrato per il parco delle Alpi Apuane, comprensivo, per quanto di competenza, anche della disciplina delle aree contigue in cui si svolgono le attività di cava, è predisposto e trasmesso alla Giunta regionale, ai fini dell’adozione ai sensi dell’articolo 29, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il piano adottato ai sensi dell’articolo 15 della l.r. 65/1997, con deliberazione del consiglio direttivo dell'ente parco 29 novembre 2007, n. 46, può essere approvato ai sensi del comma 3 dell’articolo 110, e conserva efficacia fino alla data in cui il piano integrato di cui al comma 1 inizia a produrre effetti.

3. L’ente parco predispone e adotta il regolamento riferito all’intero territorio disciplinato dal piano per il parco entro i termini previsti dall’articolo 30.

4. Nel caso in cui l’ente parco non provveda alla predisposizione degli atti di cui ai commi 1, 2 e 3, entro i termini previsti, la Regione provvede tramite commissari, ai sensi dell’articolo 44, comma 4.

 

     Art. 112. Disposizioni transitorie per i procedimenti amministrativi concernenti le aree protette. Disposizioni transitorie in materia di piano della qualità della prestazione organizzativa del personale dell’ente parco

1. I procedimenti amministrativi di competenza degli enti parco regionali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si concludono con le procedure disciplinate dalle disposizioni vigenti alla data di avvio dei medesimi procedimenti.

2. I procedimenti amministrativi relativi alle riserve naturali regionali in corso all'entrata in vigore della presente legge si concludono con le procedure disciplinate dalle disposizioni vigenti al momento dell'avvio dei medesimi procedimenti.

3. Fino all’adozione della deliberazione di cui all’articolo 37, comma 3, si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2014, n. 77 (Approvazione Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa 2014).

 

     Art. 113. Disposizioni transitorie per la verifica dei parchi provinciali e delle ANPIL istituiti ai sensi della l.r. 49/1995

1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentiti anche gli enti locali e gli enti parco regionali interessati, sottopone a verifica i parchi provinciali e le aree naturali protette di interesse locale (ANPIL) istituite ai sensi della l.r. 49/1995, valutando esclusivamente la loro ascrivibilità ad una delle tipologie previste dagli articoli 2 e 6.

2. In esito alla verifica di cui al comma 1:

a) il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, individua i territori dei parchi provinciali e le ANPIL, o porzioni di esse, da proporre quali SIC o ZPS, ai sensi dell’articolo 73;

b) la Giunta regionale individua e propone al Consiglio regionale l'istituzione di nuove riserve regionali, anche sulla base delle proposte delle province e della città metropolitana formulate d’intesa con i comuni;

c) gli enti parco regionali, anche d’intesa con le province ed i comuni interessati, propongono al Consiglio regionale l’inclusione dei parchi provinciali e delle ANPIL ecologicamente connesse nel territorio tutelato di competenza.

3. I territori dei parchi provinciali e le ANPIL che all’esito della valutazione di cui al comma 1, non presentino i requisiti per essere inseriti nel sistema regionale delle aree protette o nel sistema regionale della biodiversità sono individuati con deliberazione della Giunta regionale e possono ricevere specifica tutela nell’ambito degli strumenti della pianificazione territoriale degli enti competenti.

4. Fino all’approvazione degli atti che concludono i procedimenti avviati ai sensi del comma 2, restano fermi le ANPIL ed i parchi provinciali istituiti ai sensi della l.r. 49/1995, ai quali continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla stessa l.r. 49/1995.

5. Fino alla scadenza del termine previsto al comma 1, ai parchi provinciali e alle ANPIL continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla l.r. 49/1995. Decorso tale termine senza che sia stata promossa la procedura di verifica, le aree interessate possono ricevere tutela nell’ambito degli strumenti della pianificazione territoriale degli enti competenti.

6. Le aree individuate ai sensi dei commi 3 e 5 sono espunte dallo stato di consistenza del patrimonio naturalistico definito ai sensi dell'articolo 12.

 

     Art. 114. Disposizioni transitorie per gli organi dell’ente parco, il comitato scientifico e il direttore

1. Entro sei mesi dall’approvazione degli statuti di cui all’articolo 26, sono individuati i rappresentanti delle categorie produttive, degli enti di ricerca e delle associazioni ambientaliste presenti sul territorio, di cui all’articolo 22, comma 6, lettera a).

2. Il presidente del parco, il consiglio direttivo e il collegio regionale unico dei revisori dei conti in carica alla data dell’entrata in vigore della presente legge, cessano alla loro naturale scadenza.

3. Il comitato scientifico del parco in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, cessa alla sua naturale scadenza.

4. I direttori dei parchi regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge cessano dall’incarico alla scadenza naturale del contratto di cui all’articolo 12 della l.r. 24/1994 e all’articolo 11 della l.r. 65/1997. È facoltà dei presidenti del parco provvedere al loro rinnovo per una durata di cinque anni allo scadere dei quali si applicano le modalità di nomina e rinnovo di cui all'articolo 40.

 

CAPO II

Disposizioni transitorie del titolo III in materia di biodiversità e geodiversità

 

     Art. 115. Disposizioni transitorie sulla vigenza degli allegati della l.r. 56/2000

1. Fino all’approvazione degli elenchi di cui all’articolo 83, restano in vigore gli allegati A, B e C della l.r. 56/2000. A tali allegati continuano ad applicarsi le disposizioni della l.r. 56/2000.

 

     Art. 116. Disposizioni transitorie per la verifica dei siti di interesse regionale

1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, anche di concerto con gli enti locali interessati, sottopone a verifica i siti di interesse regionale individuati dall’allegato D della l.r. 56/2000, valutando la loro ascrivibilità ad una delle tipologie previste dagli articoli 2 e 6 della presente legge e predispone la relativa proposta di deliberazione da inviare al Consiglio regionale per l’approvazione.

2. In esito alla verifica di cui al comma 1:

a) il Consiglio regionale, con deliberazione da approvarsi entro novanta giorni dal ricevimento della proposta della Giunta regionale di cui al comma 1, individua i siti di interesse regionale da proporre quali SIC o ZPS, ai sensi dell’articolo 73;

b) la Giunta regionale, anche sulla base di proposte delle province e della città metropolitana formulate d’intesa con i comuni, individua e propone al Consiglio regionale l'istituzione di nuove aree protette con riferimento ai siti di interesse regionale;

3. I siti di interesse regionale che all’esito della valutazione di cui al comma 1, non presentino i requisiti per essere inseriti nel sistema regionale delle aree protette o nella rete ecologica regionale, possono ricevere specifica tutela nell’ambito degli strumenti della pianificazione territoriale degli enti competenti.

4. Fino all’istituzione delle aree protette di cui al comma 2, lettera b), restano fermi i siti di interesse regionale individuati dall’allegato D della l.r. 56/2000, ai quali continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla medesima legge.

 

     Art. 117. Disposizioni transitorie per la verifica degli habitat naturali di interesse regionale

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, di concerto con gli enti locali interessati e con gli enti parco, sottopone a verifica gli habitat naturali di interesse regionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g) della l.r. 56/2000 ed elencati nell’allegato A della medesima legge, valutando la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 82 e ne predispone la proposta di riconoscimento al Consiglio regionale.

2. In esito alla verifica di cui al comma 1:

a) il Consiglio regionale, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell’articolo 83, individua gli habitat naturali da riconoscere ai sensi dell’articolo 82;

b) la Giunta regionale, entro centottanta giorni successivi a decorrere dall’adozione della deliberazione di cui alla lettera a), adotta le misure di conservazione di cui all’articolo 83, comma 2.

3. Fino all’approvazione della deliberazione di cui al comma 2, lettera a), restano fermi gli habitat individuati nell’allegato A della del Consiglio regionale 11 marzo 2014, n. 26 (Individuazione dei geotopi di importanza regionale ai sensi dell’articolo 11, comma 1 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 “Norme per la conservazione e tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche. Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7. Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49”), ai quali continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla l.r. 56/2000.

 

     Art. 118. Disposizioni transitorie sui procedimenti di valutazione di incidenza

1. Ferme restando le disposizioni relative al trasferimento della titolarità delle funzioni contenute nella l.r. 22/2015, i procedimenti di valutazione di incidenza, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla data di entrata in vigore dell'articolo 57 della l. 221/2015, sono completati dagli enti competenti al momento dell’avvio del procedimento e secondo le disposizioni vigenti a tale momento.

2. Fino all’approvazione della deliberazione di cui all’articolo 90, comma 5, si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2011, n. 916 (L.R. 56/2000, art. 15, comma 1 septies - Definizione dei criteri per l’applicazione della valutazione di incidenza).

 

     Art. 119. Disposizioni transitorie per la verifica dei geotopi

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, di concerto con le province, la città metropolitana o i soggetti gestori dei territori di cui all’articolo 2, comma 2, sottopone a verifica i geotopi di cui all’articolo 11 della l.r. 56/2000 come individuati all’allegato A della del.c.r. 26/2014, valutando:

a) l’esistenza di particolari condizioni e rilievo di emergenze, tali da richiedere l’istituzione di riserve naturali regionali, di cui all’articolo 4;

b) l’inserimento nell’elenco dei geositi di importanza regionale di cui all’articolo 95.

2. La Giunta regionale, anche sulla base di proposte delle province e della città metropolitana formulate d’intesa con i comuni, individua e propone al Consiglio regionale l'istituzione di nuove riserve naturali regionali o l’inserimento nell'elenco dei geositi.

3. Fino al completamento della verifica di cui al comma 1, sono confermati i siti geologici individuati nell’allegato A della del.c.r. 26/2014, ai quali continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla l.r. 56/2000.

 

CAPO III

Disposizioni transitorie del titolo IV in materia di alberi monumentali

 

     Art. 120. Disposizioni transitorie

1. L’elenco regionale degli alberi monumentali redatto ai sensi della l.r. 60/98 e la relativa disciplina sono fatti salvi fino all’approvazione dell’elenco nazionale formulato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale.

 

CAPO IV

Disposizioni transitorie del titolo V in materia di servizio volontario di vigilanza ambientale

 

     Art. 121. Disposizioni transitorie

1. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui all’articolo 102, comma 2, restano in vigore la deliberazione della Giunta regionale 6 aprile 1998, n. 331 (Approvazione norme attuative della l.r. 7/98 “Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale”) e la deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 1998, n. 613 (L.r. 7/1998 – Approvazione modelli tesserino di riconoscimento e distintivo della guardie ambientali volontarie).

2. I procedimenti amministrativi per la nomina a GAV in corso al 31 dicembre 2015 proseguono secondo le disposizioni dell'articolo 10, comma 3 della l.r. 22/2015. Sono fatte salve le idoneità acquisite e gli elenchi provinciali delle GAV approvati fino alla data di entrata in vigore della l.r. 48/2016. Gli elenchi sono resi disponibili dalle province alla struttura regionale competente ai fini della tenuta dell'elenco degli idonei e del registro delle GAV di cui all'articolo 102, comma 1, lettere c) e d).

3. Le GAV che abbiano conseguito la nomina sino alla data di entrata in vigore della l.r. 48/2016 esercitano le proprie funzioni secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al titolo V.

 

CAPO V

Disposizioni finali

 

     Art. 122. Trasmissione dei dati con modalità telematiche

1. La trasmissione dei dati e le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, previste dalla presente legge, sono effettuate con le modalità telematiche previste ai sensi della normativa in materia di amministrazione digitale.

2. La trasmissione dei dati e le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni ed i privati, previste dalla presente legge, laddove possibile, sono effettuate con le modalità telematiche previste ai sensi della normativa in materia di amministrazione digitale.

 

     Art. 123. Oneri istruttori

1. Con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti gli importi e le modalità di applicazione e corresponsione degli oneri istruttori relativi:

a) ai procedimenti di valutazioni d'incidenza di piani programmi o di singoli progetti ed interventi;

b) ai procedimenti per il rilascio di nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati connessi alla gestione delle aree protette o dei siti della Rete Natura 2000 nonché alla tutela della biodiversità della fauna e della flora.

2. La quantificazione degli oneri di cui al comma 1, lettera a), è determinata nella misura non superiore allo 0,2 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare o del valore della produzione relativa al piano o programma o progetto, risultante dagli elaborati tecnici economici facenti parte della documentazione allegata al piano o programma o al progetto. Per i piani, i programmi i progetti ed interventi soggetti alle procedure di VIA o a VAS, l'importo degli oneri di cui al presente comma è computato nell'ammontare complessivo delle spese istruttorie connesse alle medesime procedure e comunque non oltre la misura massima stabilita dalla normativa vigente per tali spese.

3. La quantificazione degli oneri di cui al comma 1, lettera b), è determinata nella misura non inferiore a 40,00 euro e non superiore a 800,00 euro, tenuto conto della complessità istruttoria valutata anche in relazione:

a) alla tipologia del titolo da rilasciare e dell'istanza;

b) alla complessità del progetto, intervento o attività da autorizzare;

c) alle caratteristiche naturalistiche della zona di localizzazione del progetto, intervento o attività di cui alla lettera b).

4. La deliberazione di cui al comma 1 definisce altresì le modalità di aggiornamento degli oneri quantificati ai sensi del presente articolo.

5. Le entrate derivanti dagli oneri a copertura delle attività istruttorie di competenza regionale sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” titolo 3 “entrate extratributarie” del bilancio regionale.

 

     Art. 123 bis. Modalità di inoltro dell' istanza di nulla osta e dello studio di incidenza relativi a progetti ed interventi connessi ad attività produttive, edilizie ed agricoloforestali

1. L' istanza di nulla osta e lo studio di incidenza relativo ad interventi e progetti, non soggetti a verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale (VIA), sono inoltrati all'autorità competente per il tramite:

a) dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) ai sensi dell'articolo 36 della l.r. 40/2009, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e dell'articolo 132, comma 2 della l.r. 65/2014;

b) dello sportello unico per l'edilizia (SUE) ai sensi dell'articolo 132, comma 1, della l.r. 65/2014;

c) delle unioni di comuni e della città metropolitana per gli interventi disciplinati dalla l.r. 39/2000 e dal decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana).

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), ciascuno per la rispettiva competenza, trasmettono immediatamente e in modalità telematica, l'istanza di nulla osta e lo studio d'incidenza alla autorità competente verificandone, in accordo con quest'ultima, la correttezza formale entro trenta giorni dal loro ricevimento. Decorso inutilmente tale termine l'istanza per il rilascio del nulla osta e lo studio d'incidenza si intendono correttamente presentati.

3. Qualora l'autorità competente rilevi l'incompletezza della documentazione presentata, ne dà tempestiva comunicazione in modalità telematica ai soggetti di cui al comma 1, lettera a), b) e c), precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.

 

TITOLO VII - Norme modificative. Abrogazioni. Norma finanziaria

 

CAPO I - Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi)

 

     Art. 124. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 24/1994

1. I commi da 1 a 4 dell’articolo 13 della l.r. 24/1994 sono abrogati.

2. Il comma 6 dell’articolo 13 della l.r. 24/1994 è sostituito dal seguente:

“ 6. Nelle aree contigue al parco, le disposizioni del piano integrato del parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, concernenti la materia urbanistica ed edilizia, nonché quelle attuative dello statuto del PIT con valenza di piano paesaggistico di cui all’articolo 88 della l.r. 65/2014, si sostituiscono alle disposizioni difformi contenute negli strumenti urbanistici degli enti locali competenti. ”.

 

     Art. 125. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 24/1994

1. La rubrica dell’articolo 26 della l.r. 24/1994 è sostituita dalla seguente: “ Gestione dei beni della Tenuta di San Rossore ”.

2. I commi 1 e 2 dell’articolo 26 della l.r. 24/1994 sono abrogati.

3. Il comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 24/1994 è sostituito dal seguente:

“ 3. L’ente parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli gestisce i beni della Tenuta di San Rossore, di proprietà della Regione Toscana, secondo le norme della legge 8 aprile 1999, n. 87 (Disposizioni relative alla Tenuta di San Rossore), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza) e della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”). ”.

4. I commi da 3 bis a 3 quinquies dell’articolo 26 della l.r. 24/1994 sono abrogati.

 

CAPO II - Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’ente per la gestione del “Parco regionale delle Alpi Apuane”. Soppressione del relativo consorzio)

 

     Art. 126. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 65/1997

1. Il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 65/1997 è abrogato.

2. Il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 65/1997 è sostituito dal seguente:

“ 3. Nella previsione riferita alle cave di cui al comma 2, il piano costituisce stralcio del piano regionale delle attività estrattive di cui alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili). Il piano ha efficacia di dichiarazione di utilità, urgenza e indifferibilità per gli interventi in esso previsti. ”.

 

     Art. 127. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 65/1997

1. Il comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 65/1997 è abrogato.

2. Il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 65/1997 è abrogato.

 

     Art. 128. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 65/1997

1. Il comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 65/1997, è sostituito dal seguente:

“ 1. Il rilascio dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni relativi ad interventi, impianti ed opere nelle aree soggette al piano del parco e, in attesa di detto piano, nel territorio di cui all’articolo 1, comma 3, è subordinato al preventivo nulla osta dell’ente parco. Sono altresì soggetti al nulla osta dell’ente parco le attività di cava in area contigua. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all’articolo 31 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010). ”.

2. Il comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 65/1997, è sostituito dal seguente:

“ 2. Il parco rilascia le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui al titolo V della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”), anche per le attività di cava in area contigua. ”.

 

     Art. 129. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 65/1997

1. I commi da 1 a 5, il comma 7 e i commi da 9 a 10 dell’articolo 22 della l.r. 65/1997 sono abrogati.

2. Al comma 6 dell’articolo 22 della l.r. 65/1997, dopo le parole: “il personale trasferito” sono inserite le seguenti: ”ai sensi del comma 5 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della l.r /2015”.

3. Il comma 8 dell’articolo 22 della l.r. 65/1997, è sostituito dal seguente:

“ 8. Al personale regionale trasferito ai sensi del comma 5 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della l.r 30/2015, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 150 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle Leggi sul personale), con oneri a carico della Regione, che provvede direttamente all’erogazione. ”.

 

     Art. 130. Sostituzione dell'articolo 28 della l.r. 65/1997

1. L’articolo 28 della l.r. 65/1997 è sostituito dal seguente:

“ Art. 28 - Risistemazione ambientale in relazione alle attività di cava

1. Nei casi di cui all’articolo 64 della l.r. 30/2015, in relazione alle attività di cava, oltre a quanto disposto da detta norma, è ordinata, altresì, la risistemazione ambientale, comprensiva dell’assetto definitivo delle discariche. ”.

 

     Art. 131. Modifiche all'articolo 31 della l.r. 65/1997

1. Il comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 65/1997 è sostituito dal seguente:

“ 1. Fino alla data di entrata in vigore del piano e del regolamento del parco, approvati ai sensi dell’articolo 111 della l.r. 30/2015, si applicano le norme di cui ai seguenti commi. ”.

2. Il comma 5 dell’articolo 31 della l.r. 65/1997 è sostituito dal seguente:

“ 5. Entro le aree contigue destinate ad attività di cava risultanti dalla cartografia allegata, si applica la deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 1997, n. 298 (Parco Alpi Apuane. L.r. 52/1994, adempimenti art. 1. Riperimetrazione aree A2). ”.

3. Il comma 7 dell’articolo 31 della l.r. 65/1997 è sostituito dal seguente:

“ 7. Fino all’approvazione del piano del parco, ai fini del rilascio del nulla osta di cui all’articolo 20, il parco verifica che gli interventi aventi ad oggetto le modalità estrattive e le risistemazioni ambientali siano realizzati in modo uniforme in tutti i perimetri risultanti dalla cartografia allegata alla presente legge. ”.

 

CAPO III - Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza)

 

     Art. 132. Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 24/2000

1. L’articolo 6 della l.r. 24/2000 è sostituito dal seguente:

“ Art. 6 - Finanziamento per l’esercizio delle attività delegate

1. La Regione trasferisce annualmente all’ente parco i fondi per l’esercizio delle attività delegate ai sensi della presente legge e destinati, in via esclusiva, alle attività di gestione della Tenuta, determinando distintamente la quota finalizzata alle spese per la gestione corrente e per la manutenzione ordinaria e quella finalizzata ad interventi di manutenzione straordinaria e di investimento sul patrimonio della Tenuta stessa, a progetti di risanamento ambientale, a progetti di valorizzazione economica, ricreativo-culturale, di particolare interesse naturalistico.

2. Le distinte quote di cui al comma 1, sono individuate sulla base di un programma di utilizzazione delle risorse, di seguito definito PUR, predisposto dall’ente parco, ai sensi del successivo articolo 7.

3. Concorrono altresì al finanziamento delle funzioni delegate:

a) le risorse derivanti dalle attività di gestione della Tenuta, nella loro interezza

b) le eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dall’ente parco, dalla Regione, dall’ente Terre regionali toscane di cui alla l.r. 80/2012, da altri soggetti pubblici o di soggetti privati, ai sensi di legge, ivi compresi finanziamenti comunitari, e destinate alla realizzazione specifiche attività e di progetti volti alla tutela, al recupero ed alla valorizzazione della Tenuta, nel rispetto degli indirizzi e delle finalità di cui all’articolo 4.

4. La relazione illustrativa ed il piano degli investimenti, allegati al bilancio preventivo economico predisposto dall’ente parco, ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010), riportano rispettivamente, in una specifica sezione, le previsioni dei ricavi e dei costi di esercizio connessi alla gestione della Tenuta e la previsione degli investimenti sui beni della Tenuta stessa, indicando le corrispondenti fonti di finanziamento ed evidenziandone le coerenze con il PUR. La nota integrativa e la relazione dell’organo di amministrazione, allegati al bilancio di esercizio dell’ente parco, ai sensi dell’articolo 35, comma 3, della l.r. 30/2015, riportano, rispettivamente, in una specifica sezione, i ricavi ed i costi effettivi connessi alla gestione della Tenuta, e illustrano l’andamento economico, patrimoniale e finanziario della stessa gestione, compreso lo stato di realizzazione degli investimenti, in coerenza con i PUR pregressi.

5. Le giacenze di cassa finalizzate alla gestione della Tenuta, compresi i trasferimenti regionali, o derivanti dalla stessa attività di gestione, sono allocate in un conto corrente distinto da quello inerente le restanti attività dell’ente parco, e sono destinate esclusivamente al finanziamento della Tenuta. ”.

 

     Art. 133. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 24/2000

1. L’articolo 7 della l.r. 24/2000 è sostituito dal seguente:

“ Art. 7 - Programma di utilizzazione delle risorse “PUR”

1. La Giunta regionale con il documento di indirizzo annuale di cui all’articolo 44, comma 2, della l.r. 30/2015, detta al parco le direttive per la predisposizione del programma di utilizzazione delle risorse (PUR) ed indica le risorse di cui all’articolo 6, comma 1, disponibili per l’esercizio delle attività delegate.

2. L’ente parco, predispone il PUR in conformità alle direttive di cui al comma 1, come specifica sezione del programma annuale delle attività di cui all’articolo 36 della l.r. 30/2015 e lo trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, unitamente al bilancio preventivo economico di cui all’articolo 35 della medesima legge, evidenziando la coerenza tra i due atti.

3. La Giunta regionale verifica il PUR circa il rispetto degli indirizzi e finalità di cui al comma 1 ed all’articolo 4, del disciplinare di cui all'articolo 8 e degli ulteriori indirizzi e priorità di cui all’articolo 3, comma 2. A tale fine può formulare osservazioni, chiedere chiarimenti e integrazioni e proporre modifiche, assegnando all’ente parco il termine per provvedere. L’ente parco fornisce i chiarimenti e le integrazioni e si esprime sulle osservazioni e le proposte di modifica.

4. La Giunta regionale approva nella medesima seduta, con deliberazione, il programma annuale delle attività e la sezione relativa al PUR e, di seguito, il bilancio preventivo economico.

5. I contenuti del PUR sono dettagliati nella convenzione di cui all’articolo 8. ”.

 

CAPO IV - Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza)

 

     Art. 134. Sostituzione del titolo della l.r. 10/2010

1. Il titolo della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente: “ Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA) ”.

 

     Art. 135. Modifiche all’articolo 43 della l.r. 10/2010

1. Il comma 4 dell’articolo 43 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“ 4. Sono comunque sottoposti a procedura di valutazione i progetti di opere o impianti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), qualora ricadenti, anche parzialmente, all’interno delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 ( Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010), nonché delle aree contigue dei parchi e delle riserve naturali, ovvero all’interno dei siti della Rete Natura 2000 e dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) di cui all’articolo 6 della stessa l.r. 30/2015. ”.

 

     Art. 136. Modifiche all’articolo 48 della l.r. 10/2010

1. Il numero 3) della lettera c) del comma 2 dell’articolo 48 della l.r. 10/2010 è abrogato.

 

     Art. 137. Modifiche all’articolo 52 della l.r. 10/2010

1. Il numero 3) della lettera e) del comma 1 dell’articolo 52 della l.r. 10/2010, è abrogato.

 

     Art. 138. Sostituzione dell’articolo 73 ter della l.r. 10/2010

1. L’articolo 73 ter della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“ Art. 73 ter. Coordinamento tra VAS e valutazione di incidenza

1. Qualora sia necessario procedere alla valutazione di incidenza, tale valutazione deve essere effettuata nell’ambito del procedimento di VAS del piano o programma, secondo le modalità previste dall’articolo 87 della l.r. 30/2015.

2. Nei casi di cui al comma 1, il rapporto ambientale deve essere accompagnato da uno studio di incidenza, contenente gli ulteriori e specifici elementi di conoscenza e di analisi previsti dall’allegato G del d.p.r. 357/1997 e la VAS dà atto degli esiti della valutazione di incidenza effettuata.

3. L'autorità competente in materia di VAS esprime il parere motivato di cui all’articolo 26, previa acquisizione della valutazione di incidenza effettuata dalla struttura competente in base all’ordinamento dell’ente, oppure dall’ autorità competente per la valutazione d’incidenza, individuata dall’articolo 87 della l.r. 30/2015, se non coincidente con l’autorità competente per la procedura di VAS. Qualora non sia individuata una diversa competenza, il parere motivato di cui all’articolo 26 è espresso anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza. L’informazione e la pubblicità effettuata ai sensi dell’articolo 28, danno specifica evidenza anche degli esiti dell’avvenuta integrazione procedurale fra VAS e valutazione di incidenza.

4. Il coordinamento di cui ai commi 1 e 2, opera anche con riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità e alla procedura per la fase preliminare, limitatamente alle finalità proprie delle stesse. ”.

 

     Art. 139. Sostituzione dell’articolo 73 quater ella l.r. 10/2010

1. L’articolo 73 quater della l.r. 10/2010 è così sostituito:

“ Art. 73 quater. Raccordo tra VIA e valutazione di incidenza

1. Nei casi di cui all’articolo 48, comma 2, lettera c), e all’articolo 52, comma 1, lettera e), la valutazione di incidenza è effettuata, con le modalità di cui all’articolo 88 della l.r. 30/2015, nell’ambito delle procedure di verifica di assoggettabilità o di VIA.

2. Nel casi di cui al comma 1, lo studio preliminare ambientale e lo studio d’impatto ambientale sono corredati da uno studio d’incidenza contenente gli ulteriori e specifici elementi di conoscenza e di analisi previsti dall’allegato G del d.p.r. 357/1997, secondo quanto previsto dal titolo III, capo III, ed i relativi provvedimenti conclusivi danno atto degli esiti della valutazione d’incidenza.

3. Ai fini del comma 1 e 2, l’autorità competente emana il provvedimento di assoggettabilità o la pronuncia di compatibilità ambientale di cui rispettivamente agli articoli 49 e 57, previa acquisizione della valutazione d’incidenza effettuata dalla struttura competente in base all’ordinamento dell’ente. Qualora non sia individuata una diversa competenza, il provvedimento di verifica di assoggettabilità e la pronuncia di compatibilità ambientale si estendono anche alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza.

4. Le modalità d’informazione del pubblico danno specifica evidenza dell’unicità procedurale di cui al presente articolo.

5. La valutazione d’incidenza sugli interventi ed i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità e a VIA ai sensi dell’articolo 45, comma 4, è effettuata dal comune, nell’ambito delle relative procedure, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante, della provincia o della città metropolitana nonché dell’ente gestore nazionale, per gli interventi e progetti che interessano i p(SIC) e i siti della Rete Natura 2000 ricadenti, in tutto o in parte, nel territorio di rispettiva competenza, o suscettibili di produrre effetti sugli stessi siti. Il parere è reso dalla provincia, dalla città metropolitana e dall’ente gestore nazionale entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

6. Per i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità o a VIA che ricadono solo parzialmente nel territorio del parco regionale o della relativa area contigua e che interessano i p(SIC) e i siti della Rete Natura 2000 di competenza del parco, il parere vincolante dell’ente parco regionale di cui all’articolo 45, comma 5, si estende anche alla connessa valutazione di incidenza. ”.

 

CAPO V - Abrogazioni

 

     Art. 140. Abrogazioni di leggi e di disposizioni di legge

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme transitorie e di prima applicazione del titolo VI, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti leggi:

a) legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale);

b) legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale);

c) legge regionale 13 agosto 1998, n. 60 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e modifica dell’art. 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49).

d) legge regionale 8 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche – Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 – Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 102;

2. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni di legge:

a) articoli da 2 a 12, da 14 a 25 e da 26 bis a 32 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi);

b) articoli 1, 2 e 3, della legge regionale 31 dicembre 1994, n. 115 (Modifiche ed integrazioni alla L. R. 16 marzo 1994, n. 24 concernente l’istituzione degli Enti Parco per la gestione dei parchi regionali della maremma e di Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli);

c) articoli da 2 a 13, l’articolo 15, gli articoli 17, 18 e 19, gli articoli da 23 a 27, gli articoli 29 e 30, gli articoli da 32 a 34, della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’ente per la gestione del “Parco regionale delle Alpi Apuane”. Soppressione del relativo consorzio);

d) articolo 17, comma 3, lettera h), i), l) e m), della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione);

e) articolo 26 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale);

f) articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 63 (Istituzione dell’Ente regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio);

g) articolo 62 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 40 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2007);

h) articoli 12, 13, 14 e 17 della legge regionale 24 ottobre 2008, n. 56 (Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme in materia di designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”. Revisione della normativa regionale in materia di nomine e designazioni ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della l.r. 5/2008);

i) articolo 26 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 62 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2008);

l) titolo IV della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza);

m) articoli 25 e 26 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011);

n) articoli da 20 a 33 della legge regionale 19 ottobre 2011 n. 52 (Norme in materia di programmazione integrata ambientale. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14, alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39, alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49, alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 ed alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65);

o) articoli da 39 a 43 e da 45 a 52 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012);

p) articoli 73, 74 e 75 della legge regionale 17 febbraio 2012 n. 6 (Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla L.R. 10/2010, alla L.R. 49/1999, alla L.R. 56/2000, alla L.R. 61/2003 e alla L.R. 1/2005);

q) articolo 52 della legge regionale 18 giugno 2012, n. 29 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012);

r) articoli 1, 2, 5, 6 e 7 della legge regionale 20 luglio 2012, n. 39 (Disposizioni in materia di revisori dei conti e di contabilità e bilancio negli enti e agenzie regionali. Modifiche alle l.r. 24/1994, 83/1995, 59/1996, 65/1997, 60/1999, 6/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 23/2012);

s) articoli 75, 76, 77, 78 e 79 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 47 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2013).

 

CAPO VI - Norma finanziaria

 

     Art. 141. Norma finanziaria

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale rispetto alla legislazione previgente.

2. Le risorse destinate al sistema integrato delle aree protette e al sistema regionale della biodiversità sono definite, nei limiti dei pertinenti stanziamenti di bilancio, dal PAER di cui alla legge regionale 14/2007.

3. Gli enti parco provvedono alla copertura degli oneri di cui all’articolo 24, comma 1, relativi alla indennità dei presidenti, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

3 bis. Ai fini del riconoscimento dell’indennizzo per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate funzionali all'esercizio dell'attività agricola stessa nelle riserve naturali regionali di cui all’articolo 48 bis, comma 1, nonché di cui all’articolo 109 bis e secondo l’ordine di priorità previsto al comma 3 del medesimo articolo, è autorizzata la spesa di euro 160.000,00 per l’anno 2020 e di euro 120.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, cui si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020–2022.

3 ter. Ai fini del sostegno regionale per l’attività di prevenzione nelle riserve regionali di cui all'articolo 48 bis, comma 2, è autorizzata la spesa di euro 40.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, cui si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020–2022, annualità 2021 e 2022.

3 quater. Ai fini della copertura della spesa per le convenzioni con gli ATC di cui all’articolo 48 bis, comma 4, è autorizzata la spesa di euro 40.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, cui si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020–2022, annualità 2021 e 2022.

3 quinquies. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

ALLEGATO A


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 29 giugno 2020, n. 49.