§ 5.4.85 - L.R. 11 dicembre 1998, n. 91.
Norme per la difesa del suolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:11/12/1998
Numero:91


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Istituzione dei Bacini regionali).
Art 2 bis.  Funzioni regionali
Art. 3.  (Conferenza di bacino).
Art. 4.  (Comitato Tecnico).
Art. 5.  (Segretario Generale).
Art. 6.  (Segreteria tecnico operativa).
Art. 6 bis.  Disposizioni transitorie
Art. 7.  (Piani di Bacino. Contenuti).
Art. 8.  Procedimento per l’approvazione del piano di bacino e relativi stralci
Art. 9.  (Coordinamento della pianificazione territoriale con il Piano di Bacino).
Art. 10.  (Programmi di Intervento pluriennali).
Art. 11.  (Misure di salvaguardia).
Art. 12.  (Competenze della Regione).
Art. 12 bis.  Iniziative e regolamenti regionali per la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi di acqua erogata per tutti gli usi
Art. 12 ter.  Funzioni di vigilanza e controllo sulle utilizzazioni delle acque
Art. 12 quater.  Sanzioni per la violazione delle disposizioni dei regolamenti regionali
Art 12 quinquies.  Documento annuale per la difesa del suolo
Art. 12 sexies.  Conferenza permanente per la difesa del suolo
Art. 13.  (Riorganizzazione degli Uffici del Genio Civile).
Art. 14.  (Competenze provinciali).
Art. 14 bis.  Piano provinciale per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica.
Art. 15.  (Competenze comunali).
Art. 16.  (Risorse finanziarie, strumentali ed umane).
Art. 16 bis.  Programmazione regionale degli interventi per il recupero e riequilibrio della fascia costiera. Documento annuale per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera
Art. 16 ter.  Monitoraggio
Art. 16 quater.  Conferenza permanente per la tutela della costa
Art. 16 quinquies.  Sistema informativo regionale della costa
Art. 16 sexies.  Modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 20, della l.r. 88/1998
Art. 17.  (Bacini interregionali).
Art. 17 bis.  Disposizioni per la prima applicazione dell’articolo 12 quinquies
Art. 18.  (Norme finanziarie).


§ 5.4.85 - L.R. 11 dicembre 1998, n. 91. [1]

Norme per la difesa del suolo.

(B.U. 21 dicembre 1998, n. 43).

 

Titolo I

FINALITA'

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Toscana, per soddisfare le esigenze di salvaguardia ambientale e di sicurezza delle popolazioni, provvede alla tutela del proprio territorio, in conformità ai principi della legge 18.5.1989 n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e del decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

     2. A tal fine la presente legge disciplina le azioni di pianificazione, programmazione, progettazione, e realizzazione degli interventi, prevenzione, controllo e manutenzione in materia di difesa del suolo ed in particolare:

     a) disciplina ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera h), della legge n. 183/1989, l'istituzione dei bacini di rilievo regionale ed interregionale;

     b) delimita gli ambiti territoriali di difesa del suolo all'interno dei quali le funzioni di cui alla presente legge sono esercitate in modo coordinato;

     c) definisce i soggetti responsabili ed il procedimento per la formazione dei piani di bacino e dei relativi programmi di intervento;

     d) attribuisce le competenze agli enti locali e riordina la struttura regionale per l'esercizio delle proprie competenze;

     e) raccorda, in attuazione degli indirizzi del P.R.S. di cui all'art. 4 della L.R. 9 giugno 1992, n. 26 (Prima attuazione dell'art. 48 dello Statuto), l'attività di difesa del suolo con gli strumenti della programmazione e pianificazione territoriale di cui alla L.R. 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), e con gli strumenti di programmazione settoriale;

     f) disciplina la tutela dell'equilibrio del bilancio idrico ai sensi dell'art. 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Norme in materia di risorse idriche).

 

Titolo II

BACINI REGIONALI

 

     Art. 2. (Istituzione dei Bacini regionali).

     1. I bacini idrografici di rilievo regionale ai sensi dell'art. 16 della legge n. 183/1989, di seguito denominati bacini regionali, sono organizzati secondo i seguenti ambiti, delimitati dalla cartografia allegato A della presente legge nel rispetto delle delimitazioni dei bacini di rilievo nazionale e interregionale:

     a) Toscana Nord

     b) Toscana Costa

     c) Ombrone.

     2. Il Bacino regionale del fiume Serchio, individuato quale Bacino regionale pilota con Decreto Interministeriale 1 luglio 1989 ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della legge 183/1989, al termine della fase sperimentale, sarà incluso nel bacino regionale Toscana Nord.

     3. Gli ambiti territoriali di difesa del suolo di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 sono individuati dalla cartografia di cui all'allegato A della presente legge.

     4. [Per ogni bacino regionale sono previsti:

     a) Conferenza di bacino;

     b) Comitato tecnico;

     c) Segretario generale;

     d) Segreteria tecnica operativa] [2].

 

          Art 2 bis. Funzioni regionali [3]

     1. La Regione approva i piani di bacino ed i relativi piani stralcio nonché le loro varianti secondo quanto previsto all’articolo 8.

     2. Al fine di garantire l’attuazione dei contenuti dei piani di bacino e dei relativi piani stralcio, le competenti strutture regionali esprimono parere sulla conformità ai suddetti piani:

a) degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio di cui all’articolo 9 e 10 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

b) degli interventi previsti nel documento annuale per la difesa del suolo di cui all’articolo 12 quinquies;

c) delle domande di nuove concessioni di derivazione ed utilizzazione delle acque di cui all’articolo 14, comma 1, lettera g);

d) degli interventi pubblici e privati individuati nel piano.

 

     Art. 3. (Conferenza di bacino). [4]

     1. In ciascuno dei bacini regionali è istituita la Conferenza di bacino, della quale fanno parte tutte le Province, Comuni, Comunità Montane ed Enti Parco territorialmente interessati. Alla Conferenza partecipa la Regione e possono essere invitati altri enti e soggetti interessati.

     2. La Conferenza svolge funzioni di indirizzo e controllo sull'attività del Segretario Generale e del Comitato tecnico durante la fase di predisposizione del Piano di Bacino e dei Programmi di intervento pluriennali, al fine di garantire la coerenza con gli atti di pianificazione e programmazione di competenza di ciascun ente.

     3. Con deliberazione della Giunta regionale, sentiti i soggetti interessati, sono stabilite le modalità di composizione della Conferenza di bacino.

     4. La Conferenza di bacino determina le modalità del proprio funzionamento.

     5. La Conferenza per il suo primo insediamento viene convocata dal Presidente della Giunta regionale che la presiede fino alla nomina del Presidente, scelto fra i rappresentanti delle Province.

 

     Art. 4. (Comitato Tecnico). [5]

     1. E' istituito, per ciascun bacino regionale, un Comitato Tecnico quale organo di consulenza e supporto tecnico della Giunta Regionale e della Conferenza di bacino. In particolare, il Comitato provvede a:

     a) elaborare il progetto del Piano di bacino, le misure di salvaguardia di cui all'art. 11, il bilancio idrico, i programmi di intervento;

     b) predisporre la relazione annuale sull'uso del suolo.

     2. Il comitato tecnico è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è composto da un numero di membri designati dalle province, uno per ciascuna, e da un egual numero di membri scelti fra i dipendenti pubblici con profilo professionale adeguato [6].

     3. Il Comitato Tecnico può essere integrato da esperti di riconosciuta competenza scientifica fino ad un massimo di due, cui è corrisposto oltre al trattamento di missione un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Comitato stesso pari a quello stabilito per le Autorità di Bacino nazionali ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 253 (Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183 recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo).

     4. Il Comitato Tecnico può invitare a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto, funzionari regionali e degli Enti Locali.

     5. Le riunioni del Comitato Tecnico sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

     6. Le determinazioni del Comitato Tecnico sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Segretario Generale.

 

     Art. 5. (Segretario Generale). [7]

     1. Il segretario generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, sentita la conferenza di bacino, tra i membri del comitato tecnico di cui all’articolo 4, comma 2 [8].

     2. Il Segretario Generale:

     a) presiede il Comitato Tecnico e adotta gli atti necessari al suo funzionamento esercitando, in conformità alle norme che regolano la dirigenza regionale, le funzioni di funzionario delegato ai sensi della legge regionale 28 febbraio 1997, n. 14 (Disciplina delle aperture di credito per il pagamento delle spese regionali);

     b) riferisce alla Giunta regionale e alla Conferenza di bacino sullo stato di attuazione del piano di bacino.

     3. Il Segretario si avvale, per lo svolgimento delle sue funzioni di un apposita Segreteria Tecnico Operativa.

 

     Art. 6. (Segreteria tecnico operativa). [9]

     1. La Segreteria tecnico operativa è assicurata dalle competenti strutture della Amministrazione regionale e provvede al complesso delle attività necessarie al funzionamento del Comitato Tecnico.

 

          Art. 6 bis. Disposizioni transitorie [10]

     1. Gli articoli 3, 4, 5 e 6, abrogati dalla L.R. 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2014) continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso all’entrata in vigore della l.r. 77/2013 medesima.

     2. Alle varianti dei piani di bacino o dei piani stralcio avviate e non concluse alla data di entrata in vigore della l.r. 77/2013 si applicano le disposizioni vigenti al momento dell’avvio del relativo procedimento.

 

Titolo III

PIANI DI BACINO

 

     Art. 7. (Piani di Bacino. Contenuti).

     1. Il Piano di Bacino costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo per la pianificazione e la programmazione degli interventi diretti alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo ed alla corretta gestione del ciclo integrato delle acque.

     2. Il Piano di Bacino acquisisce e concorre a formare il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato della programmazione e pianificazione economica e territoriale costituite dal Programma Regionale di Sviluppo, dal Piano di Indirizzo Territoriale e dai Piani territoriali di Coordinamento di cui alla l.r. 1/2005, nonché dai Piani dei parchi nazionali e regionali [11].

     3. Il Piano di Bacino provvede alla definizione e all'aggiornamento del bilancio idrico nonché alla adozione delle misure per la pianificazione dell'economia idrica in attuazione dell’articolo 145 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) [12].

     4. [Il Piano di Bacino provvede inoltre a quanto disposto nell'art. 6 della legge regionale 10 giugno 1996, n. 42 (Disciplina delle attività regionali di protezione civile)] [13].

     5. Il Piano di Bacino deve contenere il quadro progettuale e prescrizionale nonché la programmazione temporale degli interventi e le relative necessità finanziarie, oltre al quadro conoscitivo e informativo.

     6. Il Piano di Bacino può essere redatto e aggiornato anche per sottobacini o per stralci relativi alla regimazione idraulica, in attuazione dell'art. 17, comma 6 ter, della legge 183/1989 [14].

     7. [Al fine di assicurare il coordinamento e i contenuti minimi omogenei dei Piani di bacino la Giunta regionale emana apposite istruzioni tecniche] [15].

 

     Art. 8. Procedimento per l’approvazione del piano di bacino e relativi stralci [16]

     1. Il piano di bacino, i relativi piani stralcio e le loro varianti sono approvati dalla Regione con le modalità stabilite dagli articoli 15, 16 e 17 della l.r. 1/2005.

 

     Art. 9. (Coordinamento della pianificazione territoriale con il Piano di Bacino).

     1. Il Piano di Bacino individua le prescrizioni alle quali dovranno adeguarsi gli strumenti di programmazione e pianificazione economica e territoriale e di settore, individuando modalità di coordinamento dei piani esistenti.

     2. Il Piano di Bacino stabilisce inoltre i termini entro cui gli Enti competenti devono procedere all'adeguamento dei piani di cui al comma 1.

     3. In attesa dell'adeguamento dei piani e dei programmi di cui ai commi 1 e 2, il Piano di Bacino individua specifiche norme vincolanti immediatamente gli Enti pubblici ed i privati al fine di salvaguardare l'efficacia del Piano di Bacino stesso.

     4. Decorsi i termini stabiliti dal Piano di Bacino per l'adeguamento degli strumenti di cui al primo comma, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, diffida l'Ente inadempiente a provvedere entro 180 giorni. Trascorso inutilmente il termine assegnato, la Giunta regionale si sostituisce all'Ente inadempiente.

 

     Art. 10. (Programmi di Intervento pluriennali). [17]

     1. Il Piano di Bacino si attua attraverso programmi pluriennali di intervento, proposti dal Comitato Tecnico, valutati dal Conferenza di bacino e approvati dal Consiglio regionale.

     2. Il programma pluriennale di intervento individua gli Enti attuatori e determina le risorse finanziarie necessarie da reperire attraverso finanziamenti statali, regionali, comunitari e degli Enti Locali.

     3. La Giunta regionale, a fronte di situazioni di necessità ed emergenza, può chiedere al Comitato Tecnico, anche in mancanza del Piano di Bacino, l'elaborazione di programmi transitori secondo criteri e metodi determinati dalla Giunta regionale medesima, sentito il Nucleo di Valutazione di cui all'art. 14 della legge regionale 5/1995.

 

     Art. 11. (Misure di salvaguardia).

     1. In attesa dell'approvazione del Piano di Bacino, la Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente per la difesa del suolo di cui all’articolo 12 sexies, comma 4 bis, approva misure di salvaguardia [18].

     2. Le misure di salvaguardia, pubblicate sul B.U.R.T., sono vincolanti dalla pubblicazione e restano in vigore fino all'approvazione del Piano di Bacino e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

     3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza delle misure di salvaguardia da parte degli Enti interessati e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, diffida l'Ente inadempiente ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima. Decorso inutilmente detto termine adotta con ordinanza cautelare, previa delibera della Giunta regionale, le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione agli Enti interessati.

 

Titolo IV

RIORDINO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO

 

     Art. 12. (Competenze della Regione).

     1. Sono riservate alla Regione le funzioni di pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo di efficacia nelle materie di cui alla presente legge, ivi compresa la difesa delle coste e degli abitati costieri, il bilancio idrico e le misure per la pianificazione dell'economia idrica in attuazione della legge 36/1994, nonché le seguenti funzioni amministrative corrispondenti a specifici interessi di carattere unitario e non ricomprese tra quelle disciplinate dagli articoli 14, 15:

     a) classificazione opere idrauliche;

     a bis) omologazione sulle nuove opere idrauliche e sulle modifiche delle opere idrauliche esistenti [19];

     a ter) autorizzazioni relative ai manufatti interferenti con le opere idrauliche [20];

     b) progettazione e realizzazione delle opere idrauliche ed idrogeologiche definite di competenza regionale dal documento annuale per la difesa del suolo ai sensi dell’articolo12 quinquies [21];

     c) progettazione e realizzazione delle opere di difesa delle coste e degli abitati costieri definite di competenza regionale dal documento annuale per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera di cui all’articolo 16 bis [22];

     c bis) determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo di acqua pubblica per tutti gli usi in  attuazione dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) [23];

     d) [24];

     e) delimitazione delle aree a rischio idrogeologico, delle aree a rischio di crisi idrica, degli abitati da consolidare;

     f) monitoraggio idrogeologico ed idraulico;

     g) predisposizione del regolamento per la disciplina delle acque superficiali anche ai fini della determinazione della pubblicità delle medesime;

     g bis) individuazione del reticolo idraulico di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del reticolo di gestione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r.34/1994) [25];

     g ter) al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), nei procedimenti autorizzativi aventi ad oggetto le opere di cui alla lettera b), nonché di quelle di cui all’allegato C [26].

     1 bis. Alle funzioni e ai compiti previsti dal comma 1, provvedono i dirigenti delle competenti strutture regionali, ad eccezione:

a) delle funzioni e compiti di cui alle lettere a), c bis), e), e g), cui provvede la Giunta regionale con propri atti [27];

b) della funzione di cui alla lettera g bis), cui provvede il Consiglio regionale [28].

     1 ter. La Giunta regionale provvede con propri atti, sentite le province interessate, alla classificazione delle opere idrauliche in seconda categoria ai sensi dell’articolo 5 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) [29].

     1 quater. La Giunta regionale approva con deliberazione linee guida contenenti:

a) indirizzi per l’ottimale gestione delle risorse idriche con particolare riferimento alla razionalizzazione degli approvvigionamenti in relazione alla effettiva disponibilità della risorsa;

b) indirizzi operativi per l’uniforme esercizio sul territorio regionale delle funzioni amministrative della Regione, delle province e dei consorzi di bonifica in materia di difesa del suolo, previa acquisizione del parere della conferenza permanente per la difesa del suolo di cui all’articolo 12 sexies, comma 1, lettera d bis) [30].

     1 quinquies. Su motivata richiesta degli enti locali e nei limiti delle risorse previste a tal fine dal documento annuale per la difesa del suolo di cui all’articolo 12 quinquies della l.r. 91/98, la Giunta regionale può attribuire risorse per la realizzazione di interventi urgenti volti alla difesa del suolo qualora siano necessari in conseguenza di eventi imprevedibili, per garantire il buon regime delle acque e per evitare danni alle stesse e in generale a persone e immobili [31].

     1 sexies. In materia di difesa della costa e degli abitati costieri, oltre alle funzioni di cui al comma 1, lettera c), la Regione provvede:

a) all’approvazione, con deliberazione della Giunta regionale, del documento annuale per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera, di cui all’articolo 16 bis, in attuazione delle strategie di intervento definite nel piano ambientale ed energetico regionale (PAER), di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale);

b) allo svolgimento delle funzioni di monitoraggio di cui all’articolo 16 ter;

c) al contestuale rilascio, nell’ambito di uno stesso procedimento, per la realizzazione degli interventi, sia pubblici che privati, di recupero e riequilibrio della fascia costiera che interessano il territorio di più comuni:

1) delle autorizzazioni di cui all’articolo 20, comma 2, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112);

2) di tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri e di ogni altro atto di assenso comunque denominato, concernenti la gestione del demanio marittimo di cui all’articolo 27, comma 3, della l.r. 88/1998, ferma restando la competenza dei comuni al rilascio dei titoli abilitativi edilizi eventualmente necessari.

d) all’approvazione, con deliberazione della Giunta regionale, di linee guida concernenti:

1) la definizione delle metodologie e dei sistemi di rilevamento, nell’ambito delle attività di monitoraggio, di cui all’articolo 16 ter, comma 5;

2) indirizzi per la redazione della relazione tecnica di cui all’articolo 16 sexies, comma 3 [32].

 

     Art. 12 bis. Iniziative e regolamenti regionali per la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi di acqua erogata per tutti gli usi [33]. [34]

     1. La Regione promuove iniziative per la riduzione dei consumi irrigui e produttivi e per il risparmio idrico, nonché per la costituzione di riserve idriche e per il riuso delle acque reflue e gli usi plurimi, nel rispetto delle priorità previste dalle leggi vigenti.

     2. La Giunta regionale, sentite le autorità di bacino, emana uno o più regolamenti finalizzati a garantire, su tutto il territorio regionale con carattere di omogeneità, la riduzione dei consumi da parte dei soggetti che utilizzano acque con particolare riferimento agli usi irrigui e produttivi [35].

     3. I regolamenti garantiscono la riduzione dei consumi, la tutela della risorsa, la prevenzione delle crisi idriche, anche incidendo sulle concessioni di derivazione e sui relativi canoni.

     4. I regolamenti hanno ad oggetto in particolare:

a) la definizione di disposizioni omogenee per l’intero territorio regionale in materia di concessioni di derivazione per l’utilizzo dell’acqua pubblica;

b) la definizione di disposizioni concernenti l’estrazione di acqua sotterranea finalizzata all’abbassamento del livello piezometrico, anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

c) la definizione di criteri per la determinazione dei canoni, prevedendo casi di riduzione o maggiorazione finalizzati a favorire il risparmio e l’uso sostenibile della risorsa idrica, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 119, comma 2, e articolo 154, comma 3, del d. lgs. 152/2006 [36];

d) la disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee anche in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 96, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

e) la definizione degli obblighi di misurazione dei prelievi e delle restituzioni dell’acqua pubblica, attraverso l’installazione e la manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d’acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del d.lgs.152/2006;

f) la definizione degli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni dell’autorità concedente per il loro invio alla Regione ed alle autorità di bacino competenti;

g) la definizione di criteri per la costituzione di riserve di acqua;

h) nel rispetto dei principi della legislazione statale, le norme e le misure volte a favorire il riciclo dell’acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate, ai sensi dell’articolo 99, comma 2, del d.lgs. 152/2006 [37];

i) [la determinazione delle riduzioni applicabili alla tariffa per le utenze industriali con riferimento al servizio di fognatura e depurazione, ai sensi di quanto previsto all’articolo 155, comma 6, del d.lgs. 152/2006] [38].

     5. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti indirizzi e priorità per l’effettuazione del censimento delle utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, nel rispetto dei criteri adottati ai sensi dell’articolo 95, comma 5, del d.lgs. 152/2006.

 

          Art. 12 ter. Funzioni di vigilanza e controllo sulle utilizzazioni delle acque [39]

     1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nei regolamenti di cui all’articolo 12 bis, e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal d.lgs. 152/2006 nonché dalla presente legge, spettano alle province competenti, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

     2. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.

 

          Art. 12 quater. Sanzioni per la violazione delle disposizioni dei regolamenti regionali [40]

     1. Ove non diversamente sanzionate, le violazioni degli obblighi e divieti contenuti nel regolamenti di cui all’articolo 12 bis comportano l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.

 

          Art 12 quinquies. Documento annuale per la difesa del suolo [41]

     1. Entro il 10 novembre di ciascun anno, la Giunta regionale approva, con riferimento all’anno successivo, il documento annuale per la difesa del suolo. Il documento è approvato in attuazione degli obiettivi, finalità e tipologie di intervento definite dal piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale) e sulla base delle proposte formulate dalla conferenza permanente per la difesa del suolo e dai consorzi di bonifica di cui alla l.r. 79/2012.

     2. Il documento definisce:

a) le opere idrauliche ed idrogeologiche di competenza regionale ed il relativo cronoprogramma;

b) le opere idrauliche ed idrogeologiche di competenza degli enti locali finanziate anche parzialmente con risorse del bilancio regionale ed il relativo cronoprogramma;

c) le attività finalizzate all’implementazione ed al miglioramento delle informazioni e della conoscenza in materia di difesa del suolo ed il relativo cronoprogramma.

     3. Nell’ambito del documento sono altresì approvati i piani delle attività di bonifica di cui all’articolo 26 della l.r. 79/2012 e sono individuate le risorse da destinare agli interventi urgenti di cui all’articolo 12, comma 1 quinquies, della presente legge e di cui all’articolo 27 della l.r. 79/2012.

     4. Il documento dà atto dei costi per le attività di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di seconda categoria espletate dai consorzi di bonifica a supporto delle province sulla base delle convenzioni di cui all’articolo 23, comma 2, della l.r. 79/2012.

     5. Il documento contiene una relazione sugli esiti dell’attività di monitoraggio e vigilanza della Regione di cui all’articolo 22, comma 3, della l.r. 79/2012.

     6. Il documento annuale per la difesa del suolo può essere aggiornato nel corso dell’anno di riferimento.

     7. Qualora per la realizzazione di un'opera pubblica finalizzata alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e prevista nel documento annuale per la difesa del suolo, siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici, l'approvazione del progetto definitivo in sede di conferenza di servizi costituisce variante agli stessi e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. A tal fine la conferenza di servizi, che si esprime motivatamente entro i successivi quindici giorni, garantisce la partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). Dette varianti sono efficaci, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta divenuta esecutiva la determinazione conclusiva positiva del procedimento, purché la proposta di variante sia stata pubblicata per almeno quindici giorni nell'albo dei comuni interessati e siano decorsi ulteriori quindici giorni per la presentazione delle osservazioni, che sono riportate in conferenza di servizi.

 

          Art. 12 sexies. Conferenza permanente per la difesa del suolo [42]

     1. È istituita una conferenza permanente per la difesa del suolo con funzioni consultive, propositive e di coordinamento in materia di difesa del suolo e bonifica. In particolare, la conferenza permanente si esprime:

a) sul piano delle attività di bonifica di cui all’articolo 26 della l.r. 79/2012;

b) sul piano di classifica adottato dal consorzio di bonifica;

c) sullo statuto del consorzio di bonifica;

d) sulla proposta di nuova perimetrazione dei comprensori interregionali di bonifica di cui all’articolo 6 della l.r. 79/2012;

d bis) sugli indirizzi operativi per l’uniforme esercizio sul territorio regionale delle funzioni amministrative della Regione, delle province e dei consorzi di bonifica in materia di difesa del suolo, di cui all’articolo 12, comma 1 quater, lettera b) [43];

d ter) sulle proposte di piano di bacino, dei relativi piani stralcio, nonché sulle proposte di variante degli stessi, adottate dalla Giunta regionale [44].

     2. I pareri della conferenza permanente sono rilasciati entro quarantacinque giorni dall’invio della documentazione. Decorso inutilmente tale termine i pareri si intendono rilasciati favorevolmente.

     3. La conferenza permanente formula altresì proposte per la predisposizione:

a) del documento annuale per la difesa del suolo di cui all’articolo 12 quinquies;

b) dei piani di bacino, dei relativi piani stralcio nonché delle varianti degli stessi [45].

     4. La conferenza permanente è composta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede, dai presidenti delle province o loro delegati, dal sindaco metropolitano o suo delegato, nonché da sei sindaci dei comuni toscani individuati dal Consiglio delle autonomie locali con cadenza quinquennale, di cui due in rappresentanza dei comuni montani, di cui all’allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

     4 bis. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera d ter) e di cui al comma 3, lettera b), la conferenza permanente è composta dal Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, che la presiede, nonché dai componenti di cui al comma 4 aventi competenza negli ambiti territoriali del bacino interessato [46].

     5. La conferenza permanente approva a maggioranza dei suoi componenti un regolamento interno di funzionamento.

     6. Alla conferenza permanente possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, il presidente del consorzio di bonifica interessato, le autorità di bacino e ogni altro ente pubblico interessato in relazione alle materie trattate.

     7. A supporto della conferenza permanente è istituito un comitato tecnico composto dai dirigenti responsabili delle strutture tecniche competenti per materia degli enti di cui al comma 4. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 4 bis, il comitato tecnico è composto dai dirigenti responsabili delle strutture tecniche competenti per materia negli ambiti territoriali del bacino interessato [47].

 

     Art. 13. (Riorganizzazione degli Uffici del Genio Civile).

     1. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede alla riorganizzazione degli Uffici del Genio Civile sulla base della delimitazione degli ambiti territoriali di difesa del suolo di cui all'art. 2 della presente legge, specificandone denominazione, attribuzioni funzionali e rapporti con il centro direzionale.

     2. Ai fini della riorganizzazione di cui al comma 1, viene tenuto conto delle funzioni tecnico amministrative riservate alla Regione, della opportunità di assicurare adeguato supporto tecnico per l'elaborazione e il monitoraggio dei Piani di bacino, delle esigenze connesse all'attuazione della legge regionale 5/1995, delle generali necessità conoscitive e di verifica in materia di pianificazione territoriale e ambientale.

 

     Art. 14. (Competenze provinciali).

     1. Sono attribuite alle Province tutte le funzioni in materia di difesa del suolo conferite alla Regione e non riservate alla Regione stessa ai sensi dell'art. 12 o attribuite ai consorzi di bonifica ai sensi dell’articolo 23 della l.r. 79/2012 ed in particolare [48]:

     a) progettazione e realizzazione di opere idrauliche di seconda e terza categoria e di opere idrogeologiche fatto salvo quanto previsto all’articolo 2, comma 2, della l.r. 79/2012 [49];

     b) progettazione e realizzazione delle opere di difesa delle coste e degli abitati costieri, non riservate alla competenza della Regione nell’ambito del documento annuale per il recupero e riequilibrio della fascia costiera di cui all’articolo 16 bis [50];

     c) manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche di seconda categoria fermo restando quanto previsto all’articolo 23, comma 2, della l.r. 79/2012 nonchè delle opere di difesa delle coste e degli abitati costieri [51];

     d) compiti di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico su tutto il reticolo idrografico individuato ai sensi dell’articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012 fatto salvo quanto previsto all’articolo 12, comma 1, lettera g ter), della presente legge [52];

     e) polizia delle acque;

     f) sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo fino a 15 metri di altezza o capacità fino a 1 milione di metri cubi;

     g) fatte salve le competenze regionali in materia di determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo di acqua pubblica di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c bis, gestione del demanio idrico, ivi comprese le funzioni relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo, nonché la determinazione dei canoni di concessione per l’utilizzo del demanio stesso e l’introito dei relativi proventi, anche nel rispetto dei criteri specifici previsti per le aree demaniali prospicienti le vie navigabili di cui all’articolo 27 bis della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) [53];

     h) nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'art. 43, comma 3, del Testo unico approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). Qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di più province la nomina dovrà avvenire d'intesa fra queste ultime [54].

     1 bis. Le province svolgono le funzioni di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di seconda categoria di cui al comma 1, lettera c), secondo quanto previsto agli articoli 23 comma 2 e 24, comma 4 della l.r. 79/2012 [55].

     2. Le Province ricomprese in un medesimo ambito territoriale di difesa del suolo esercitano le funzioni di cui al presente articolo in forma coordinata ed in raccordo con le funzioni concernenti la gestione delle risorse idriche integrate di competenza delle corrispondenti autorità di ambito, di cui alla legge regionale n. 81/1995. A tal fine la Regione emana appositi indirizzi tesi a garantire l'unitarietà della gestione degli ambiti territoriali di difesa del suolo.

     2 bis. Le Province destinano le risorse introitate a seguito delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico al finanziamento dell'organizzazione dei servizi e degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di bacino, sentiti gli altri enti locali interessati fermo restando quanto previsto all’articolo 24, comma 4, della l.r. 79/2012 [56].

     2 ter. In deroga al comma 2 bis, le entrate extra tributarie ivi previste sono introitate dalle province e dalla Città metropolitana senza vincolo di destinazione, a decorrere dall’anno 2015 e fino al trasferimento delle funzioni e del personale ai sensi della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) [57].

     3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, le province possono avvalersi dei consorzi di bonifica di cui alla l.r. 79/2012 ricadenti nel territorio di riferimento, previa stipula di apposita convenzione da trasmettere alla Giunta regionale [58].

 

     Art. 14 bis. Piano provinciale per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica. [59]

     1. Le province predispongono un piano di regolazione degli usi delle acque superficiali e sotterranee, finalizzato a garantire un’equilibrata distribuzione della risorsa disponibile, tenuto conto di quanto stabilito dall’Autorità di bacino ai sensi degli articoli 65 e 145 del d.lgs. 152/2006, degli indirizzi, degli obiettivi e delle misure definite dal piano di tutela delle acque (PTA), nonché delle esigenze idropotabili, ambientali e produttivi del territorio di riferimento.

     1 bis. Il piano di cui al comma 1 contiene:

a) un quadro conoscitivo costituito:

1) dalla valutazione delle risorse idriche disponibili desumibile dai piani di bacino e dagli altri atti di pianificazione nazionali e regionali;

2) dal censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico effettuato ai sensi dell’articolo 95, comma 5, del d.lgs. 152/2006 e dell’articolo 12 bis;

3) dall’individuazione degli attuali fabbisogni idrici per i vari usi, nonché dalle previsioni dei fabbisogni futuri come derivanti dagli atti di governo del territorio di comuni e province e dal piano di ambito di cui all’articolo 19 della l.r. 69/2011;

4) dalla localizzazione delle risorse idriche puntuali, naturali ed artificiali;

5) dalla localizzazione delle opere e delle infrastrutture per l’approvvigionamento idrico per i vari usi nonché dalle previsioni di nuove localizzazioni contenute nei piani di ambito;

6) dall’individuazione dei corpi idrici considerati strategici per l’estrazione di acqua potabile secondo quanto previsto dal piano di tutela delle acque.

b) il riparto della risorsa disponibile nei vari usi, nel rispetto e secondo le priorità di cui all’articolo 167 del d.lgs 152/2006;

c) il programma di revisione delle concessioni in essere dimensionato sulla base dei fabbisogni dell’utenza e degli eventuali deficit accertati tra fabbisogni e disponibilità; nel caso di deficit accertati tra fabbisogni e disponibilità, sono individuate soglie quantitative e punti di controllo che possano consentire una gestione dinamica delle concessioni in essere al fine di assicurare una adeguata ponderazione tra i vari usi;

d) il programma degli interventi per approvvigionamenti ad uso plurimo o diverso dal potabile, e comunque non afferenti al servizio idrico integrato, necessari per il soddisfacimento dei fabbisogni e per la gestione sostenibile della risorsa [60].

     2. Il piano di cui al comma 1, contiene, altresì, le linee strategiche per la tempestiva adozione delle misure necessarie a fronteggiare situazioni di crisi idrica e a mitigarne gli effetti sull’intero sistema territoriale ambientale e produttivo. Il piano prevede che i provvedimenti limitativi sui prelievi in essere nei corpi idrici tengano conto della loro incidenza sul deficit idrico in atto e delle specificità presenti nel territorio interessato, nel rispetto delle priorità stabilite dall’articolo 167 del d.lgs 152/2006 e dal piano di tutela delle acque [61].

     3. Il piano può essere sviluppato per stralci o approfondimenti successivi sulla base delle criticità ed è aggiornato annualmente.

 

     Art. 15. (Competenze comunali). [62]

     [1. Ai fini della difesa dei centri abitati i Comuni provvedono alla pulizia dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua interni ai centri stessi, nonché alla manutenzione dei muri ed argine, dei parapetti e delle altre opere, predisposte a difesa dei centri abitati medesimi, qualora i detti tratti ed opere non risultino classificati ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), ad esclusione delle opere a carico dei proprietari e possessori di cui all'art. 12 comma 3, dello stesso Regio Decreto.]

 

     Art. 16. (Risorse finanziarie, strumentali ed umane).

     1. Con atto della Giunta regionale, d'intesa con le Province interessate, previo confronto con le organizzazioni sindacali, vengono definiti i contingenti di personale e le risorse finanziarie corrispondenti all'attribuzione delle funzioni di cui all'art. 14, già esercitate dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Al personale regionale trasferito si applica la legge regionale 10 maggio 1982, n. 35 "Trattamento previdenziale del personale regionale" ed i relativi oneri sono a carico della Regione che provvede direttamente all'erogazione. Al predetto personale si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 22, comma 2, della legge regionale 9 aprile 1990, n. 41 (Recepimento del quinto accordo contrattuale nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario).

     3. L'attribuzione dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 decorre dalla data di trasferimento del personale e delle corrispondenti risorse finanziarie.

     4. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 7 della legge n. 59/1997, che individuano i beni e le risorse statali, ivi compreso il personale oggetto di trasferimento, la Regione, entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato, attribuisce agli enti locali le risorse idonee a garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle ulteriori funzioni conferite dalla Regione in attuazione del decreto legislativo n. 112/1998.

     5. L'attribuzione dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4 decorre dalla data di trasferimento del personale e delle corrispondenti risorse finanziarie.

     6. La Regione incentiva, in sede di attribuzione delle risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 4, l'esercizio in forma associata delle funzioni conferite agli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale di difesa del suolo.

 

Titolo IV bis [63]

Disciplina delle funzioni in materia di tutela della costa e degli abitati costieri

 

          Art. 16 bis. Programmazione regionale degli interventi per il recupero e riequilibrio della fascia costiera. Documento annuale per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera [64]

     1. Nell’ambito del PAER di cui alla l.r. 14/2007, sono definite le finalità e gli obiettivi di intervento per il recupero e riequilibrio della fascia costiera, con riferimento a ciascuna unità fisiografica appositamente individuata, in coerenza con le strategie di intervento stabilite dal programma regionale di sviluppo e tenuto conto delle previsioni contenute nei piani di gestione del rischio di alluvione, con particolare riferimento all’individuazione delle aree a rischio di inondazione marina, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), al fine di preservare la capacità della costa di adattarsi ai cambiamenti climatici e di mantenere la naturale dinamica costiera, nonché proteggere gli abitati e le infrastrutture costiere.

     2. In attuazione delle finalità e degli obiettivi stabiliti nel PAER, e specificati nel documento annuale di programmazione (DAP) di cui all’articolo 9 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale), la Giunta regionale approva il documento annuale per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera che definisce:

a) le opere di difesa della costa e degli abitati costieri di competenza regionale, di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), ed il relativo cronoprogramma;

b) le opere di competenza provinciale e gli interventi di manutenzione, di cui all’articolo 14, comma 1, rispettivamente lettere b) e c), finanziati anche parzialmente con risorse del bilancio regionale, ed il relativo crono programma;

c) i soggetti attuatori delle opere di cui alla lettera a), eventualmente individuati ai sensi del comma 5;

d) il quadro conoscitivo di riferimento per le operazioni di movimentazione dei sedimenti lungo la fascia costiera, con particolare riferimento all’individuazione delle zone di erosione e di quelle di accumulo, finalizzate agli interventi, pubblici e privati, di ripascimento delle zone di erosione;

e) le attività per l’implementazione ed il miglioramento delle informazioni sullo stato della costa, finalizzate alla conoscenza dell’evoluzione della linea di riva, dei fondali e delle dinamiche che regolano i sistemi fisici costieri.

     3. Il documento annuale per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera contiene altresì una sintesi sullo stato di attuazione del documento relativo all’anno precedente.

     4. Il documento annuale per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera è redatto su base triennale ed è approvato entro il 31 dicembre di ogni anno.

     5. Per la realizzazione delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri di rispettiva competenza, la Regione e le province possono stipulare appositi accordi di collaborazione o di programma con altri enti pubblici o avvalersi degli uffici dei comuni ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

 

          Art. 16 ter. Monitoraggio [65]

     1. Ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione in materia di recupero e riequilibrio della fascia costiera, la Regione effettua il monitoraggio a scala regionale sull’evoluzione della linea di riva e sulla morfologia e sedimentologia della spiaggia emersa e sommersa.

     2. Le province svolgono le attività di monitoraggio finalizzate alla realizzazione, manutenzione e gestione delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri di propria competenza.

     3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Regione può avvalersi del supporto tecnico del Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LaMMa), nel rispetto delle forme e modalità di cui alla legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LaMMa.).

     4. La Regione può altresì collaborare con università o centri di ricerca, previa stipula di appositi accordi di collaborazione scientifica nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario, finalizzati alla realizzazione di studi e ricerche o allo sviluppo di metodologie e tecniche innovative funzionali alle attività di monitoraggio.

     5. Al fine di uniformare i criteri per le attività monitoraggio di cui al presente articolo, la Giunta regionale, con propria deliberazione, approva linee guida per la definizione delle metodologie e dei sistemi di rilevamento.

 

          Art. 16 quater. Conferenza permanente per la tutela della costa [66]

     1. Al fine di garantire la condivisione delle scelte programmatorie e di raccordare e coordinare l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di recupero e riequilibrio della fascia costiera, è istituita, presso la Giunta regionale, la Conferenza permanente per la tutela della costa, di seguito definita “conferenza”, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento. In particolare la conferenza:

a) formula proposte per la predisposizione del documento annuale per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera di cui all’articolo 16 bis;

b) fornisce indirizzi per l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative di recupero e riequilibrio della fascia costiera, che gli enti partecipanti, in relazione alle funzioni di competenza, provvedono a recepire con propri atti.

     2. La conferenza favorisce altresì il coordinamento delle iniziative poste in essere dalla Regione, dagli enti locali, nonché dagli enti ed organismi di gestione delle aree protette e dei siti di interesse comunitario.

     3. La conferenza è composta dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore suo delegato, che la presiede, dai presidenti delle provincie costiere o loro delegati, nonché da cinque sindaci dei comuni costieri, o loro delegati, individuati dal Consiglio delle autonomie locali con cadenza quinquennale.

     4. La conferenza approva a maggioranza dei suoi componenti un regolamento interno di funzionamento.

     5. Alla conferenza possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i presidenti degli enti parco interessati e ogni altro ente pubblico interessato in relazione alle materie trattate.

     6. A supporto della conferenza è istituito un comitato tecnico, denominato “Osservatorio regionale della costa”, composto dai dirigenti responsabili, o loro delegati, delle strutture tecniche competenti in materia di recupero e riequilibrio della fascia costiera appartenenti agli enti di cui al comma 3.

     7. L’Osservatorio regionale della costa, provvede altresì a supportare gli enti partecipanti nell’esercizio dell’attività di monitoraggio di cui all’articolo 16 ter, nonché nella valutazione dei fattori che influenzano la morfodinamica costiera.

     8. La partecipazione alla conferenza e all’Osservatorio regionale della costa è a titolo gratuito.

 

          Art. 16 quinquies. Sistema informativo regionale della costa [67]

     1. Nell’ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza), il sistema informativo regionale della costa contiene:

a) i dati raccolti nell’ambito delle attività di monitoraggio di cui all’articolo 16 ter;

b) il catasto delle opere pubbliche di difesa della costa e degli abitati costieri;

c) i dati relativi agli interventi di ripascimento autorizzati dalla Regione e dalle province;

d) i dati esistenti e attualmente in possesso di Regione, province e comuni, con particolare riferimento a quelli concernenti la linea di riva e le condizioni morfologiche e sedimentologiche della fascia costiera.

     2. I criteri e le modalità per la gestione del sistema informativo regionale della costa sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 54/2009.

     3. I dati inseriti nel sistema informativo regionale della costa sono resi immediatamente disponibili ai comuni e alle province e, in attuazione del principio di trasparenza previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione nell’ambito di apposita sezione dedicata alla tutela della costa. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Regione, secondo quanto previsto dal d.lgs. 33/2013.

 

          Art. 16 sexies. Modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 20, della l.r. 88/1998 [68]

     1. Nell’ambito dell’autorizzazione di cui all’articolo 20, comma 2, della l.r. 88/1998, l’ente competente valuta la sostenibilità degli effetti dell’intervento, sia pubblico che privato, sulla morfodinamica costiera e la coerenza con la programmazione in materia di recupero e riequilibrio della fascia costiera.

     2. Fatte salve le semplificazioni già previste dall’articolo 109 del d.lgs. 152/2006, l’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata in forma semplificata, secondo quanto previsto ai commi 3 e 4, per gli interventi stagionali di ripascimento, sia pubblici che privati, di ridotta entità comportanti l’utilizzo di materiale inerte disponibile sul mercato utilizzabile ai sensi di legge o la movimentazione di sedimenti marini prelevati dai fondali antistanti il tratto interessato dall’intervento, per volumi inferiori a 10 metri cubi per metro lineare di spiaggia.

     3. Nei casi di cui al comma 2, la domanda di autorizzazione è accompagnata da una relazione tecnica semplificata attestante le modalità di attuazione dell’intervento e le caratteristiche del materiale utilizzato o movimentato, e redatta secondo gli indirizzi contenuti nelle linee guida di cui all’articolo 12, comma 1 sexies, lettera d).

     4. L’autorizzazione di cui al comma 2, è rilasciata entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

     5. Qualora gli interventi di cui al comma 2, siano da realizzare con cadenza annuale, l’autorizzazione rilasciata ai sensi dei commi 2, 3 e 4, ha ad oggetto il programma triennale di tali interventi ed ha validità per l’intera durata del programma.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

 

     Art. 17. (Bacini interregionali).

     1. Per i Bacini interregionali l'organizzazione delle Autorità di Bacino, le procedure di formazione, l'efficacia dei Piani di Bacino, la programmazione degli interventi di attuazione sono disciplinati da atti d'intesa con le altre Regioni interessate, approvati con atto amministrativo del Consiglio regionale.

     2. Per l'utilizzazione dei fondi a disposizione dell'Autorità di bacino il segretario generale opera quale funzionario delegato ai sensi dell'art. 2, lett. c), della legge regionale n. 14/1997.

 

          Art. 17 bis. Disposizioni per la prima applicazione dell’articolo 12 quinquies [69]

     1. In fase di prima applicazione, nelle more dell’approvazione del PAER, il documento annuale per la difesa del suolo di cui all’articolo 12 quinquies può essere approvato per stralci, in coerenza con il piano regionale di azione ambientale (PRAA) vigente ai sensi dell’articolo 133 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012), e sulla base delle proposte formulate dalla conferenza permanente per la difesa del suolo, al fine di individuare gli interventi urgenti di cui all’articolo 12 quinquies, comma 2, finalizzati a far fronte a sopravvenute esigenze di carattere straordinario.

 

     Art. 18. (Norme finanziarie).

     Agli oneri relativi all'applicazione della presente legge si provvede con legge di bilancio.

 

 

ALLEGATO A

- Delimitazione Ambiti Territoriali di Difesa del Suolo e Bacini Regionale (Legge 183/1989)

 

 

ALLEGATO B [70]

- Delimitazione Ambiti Territoriali di Difesa del Suolo e Comprensori di Bonifica (ex L.R. 34/1994)

 

 

ALLEGATO C [71]

(art. 12, comma 1, lett. g ter) della l.r. 91/1998)

 

ELENCO DELLE OPERE

 

1. Condutture di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km;per il trasporto di gas, petrolio e prodotti chimici, e per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio (CO2) ai fini dello stoccaggio geologico,comprese le relative stazioni di spinta intermedie.

 

2. Opere relative a:

a) tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 metri di lunghezza;

b) autostrade e strade riservate alla circolazione automobilistica o tratti di esse, accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni controllate e sulle quali sono vietati tra l’altro l’arresto e la sosta di autoveicoli;

c) strade extraurbane a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie, sempre che la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km;

d) parcheggi interrati che interessano superfici su periori ai 5ha, localizzati nei centri storici o in aree soggette a vincoli paesaggistici decretati con atti ministeriali o facenti parte dei siti UNESCO.

 

3. Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti, collegati con la terraferma e l’esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto), che possono accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse.

 

4. Impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 m o che determinano un volume d’invaso superiore ad 1.000.000 m3, nonché impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume d’invaso superiore a 100.000 m3.

 

5. Trivellazioni in profondità per lo stoccaggio dei residui nucleari.

 

6. Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell’intermodalità di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 successive modifiche, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione.

 

7. Opere ed interventi relativi a trasferimenti d’acqua che prevedano o possano prevedere trasferimento d’acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183.

 

8. Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un’eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all’anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un’erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all’anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.

 

9. Interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali.

 

10. Linee ferroviarie a carattere regionale.

 

11. Casse di espansione o di laminazione con volume d’invaso pari o superiore a un milione di m3.

 

12. Aeroporti ed aviosuperfici, con esclusione delle elisuperfici finalizzate esclusivamente ad usi di servizio medico di emergenza, di pubblica sicurezza, di difesa nazionale, di protezione civile e antincendi.

 

13. Cave di prestito per opere di interesse regionale o statale.

 

14. Strade extraurbane secondarie.

 

15. Linee ferroviarie a carattere locale.

 

16. Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l’estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.

 


[1] Abrogata dall'art. 26 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80, fatto salvo quanto ivi previsto.

[2] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77.

[3] Articolo inserito dall'art. 11 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77.

[4] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77.

[5] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77.

[6] Comma già sostituito dall'art. unico della L.R. 15 aprile 1999, n. 26 e così ulteriormente sostituito dall'art. 11 della L.R. 24 ottobre 2008, n. 56.

[7] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77.

[8] Comma così sostituito dall'art. 87 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[9] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77.

[10] Articolo inserito dall'art. 13 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77.

[11] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77.

[12] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77.

[13] Comma abrogato dall’art. 32 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 67.

[14] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77.

[15] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77.

[17] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77.

[18] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77.

[19] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 19 gennaio 1999, n. 1.

[20] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 19 gennaio 1999, n. 1.

[21] Lettera così sostituita dall'art. 43 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 79.

[22] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 16 dicembre 2014, n. 77.

[23] Lettera inserita dall'art. 80 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[24] Lettera abrogata dall'art. 30 della L.R. 16 gennaio 2001, n. 1.

[25] Lettera aggiunta dall'art. 43 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 79.

[26] Lettera aggiunta dall'art. 43 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 79.

[27] Lettera così modificata dall'art. 17 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77.

[28] Comma aggiunto dall'art. 30 della L.R. 16 gennaio 2001, n. 1 e così sostituito dall'art. 43 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 79.

[29] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 7 febbraio 2005, n. 27.

[30] Comma aggiunto dall'art. 70 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 69 e così sostituito dall'art. 12 della L.R. 28 ottobre 2013, n. 60.

[31] Comma aggiunto dall'art. 43 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 79.

[32] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 16 dicembre 2014, n. 77.

[33] Rubrica così modificata dall'art. 81 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[34] Articolo inserito dall'art. 11 della L.R. 21 maggio 2007, n. 29 e sostituito dall'art. 34 della L.R. 21 novembre 2008, n. 62.

[35] Comma così sostituito dall'art. 81 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[36] Lettera così modificata dall'art. 81 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[37] Lettera così sostituita dall'art. 88 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[38] Lettera abrogata dall'art. 81 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[39] Articolo inserito dall'art. 35 della L.R. 21 novembre 2008, n. 62.

[40] Articolo inserito dall'art. 36 della L.R. 21 novembre 2008, n. 62.

[41] Articolo inserito dall'art. 44 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 79.

[42] Articolo inserito dall'art. 45 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 79.

[43] Lettera inserita dall'art. 13 della L.R. 28 ottobre 2013, n. 60.

[44] Lettera aggiunta dall'art. 18 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77.

[45] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77.

[46] Comma inserito dall'art. 18 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77.

[47] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77.

[48] Alinea così modificato dall'art. 46 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 79.

[49] Lettera così modificata dall'art. 46 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 79.

[50] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 16 dicembre 2014, n. 77.

[51] Lettera così modificata dall'art. 46 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 79.

[52] Lettera così modificata dall'art. 46 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 79.

[53] Lettera già sostituita dall'art. 31 della L.R. 16 gennaio 2001, n. 1, ulteriormente sostituita dall'art. 7 della L.R. 9 novembre 2009, n. 66 e così modificata dall'art. 82 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[54] Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 19 gennaio 1999, n. 1.

[55] Comma inserito dall'art. 46 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 79 e così modificato dall'art. 82 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[56] Comma inserito dall'art. 31 della L.R. 16 gennaio 2001, n. 1 e così modificato dall'art. 46 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 79.

[57] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2015, n. 64.

[58] Comma già sostituito dall'art. 2 della L.R. 19 gennaio 1999, n. 1 e così ulteriormente sostituito dall'art. 46 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 79.

[59] Articolo inserito dall'art. 12 della L.R. 21 maggio 2007, n. 29.

[60] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 5 giugno 2012, n. 24.

[61] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 5 giugno 2012, n. 24.

[62]Articolo abrogato dall'art. 48 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 79.

[63] Titolo inserito dall'art. 3 della L.R. 16 dicembre 2014, n. 77.

[64] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 16 dicembre 2014, n. 77.

[65] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 16 dicembre 2014, n. 77.

[66] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 16 dicembre 2014, n. 77.

[67] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 16 dicembre 2014, n. 77.

[68] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 16 dicembre 2014, n. 77.

[69] Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 8 marzo 2013, n. 8.

[70] Allegato abrogato dall'art. 48 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 79.

[71] Allegato aggiunto dall'art. 11 della L.R. 8 marzo 2013, n. 8.