§ 4.3.14 - L.R. 3 novembre 1998, n. 78.
Disposizioni in materia di miniere .


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.3 cave torbiere e miniere
Data:03/11/1998
Numero:78


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Classificazione dei materiali di cava e assimilabili).
Art. 3.  (Definizione).
Art. 4.  (Contenuti).
Art. 5.  (Formazione e approvazione).
Art. 6.  (Istruzioni tecniche).
Art. 7.  (Definizione).
Art. 8.  (Contenuti).
Art. 9.  (Formazione ed approvazione).
Art. 10.  (Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali).
Art. 11.  (Definizione).
Art. 12.  (Domanda di autorizzazione).
Art. 13.  (Procedimento di autorizzazioni).
Art. 14.  (Contenuti del provvedimento di autorizzazione).
Art. 15.  (Disposizioni sulle autorizzazioni).
Art. 16.  (Obblighi informativi).
Art. 17.  (Consorzi).
Art. 18.  (Durata dell'autorizzazione e cause di decadenza).
Art. 19.  (Permesso di ricerca).
Art. 20.  (Competenza e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico).
Art. 21.  (Cave di prestito).
Art. 22.  (Definizione e disciplina delle competenze regionali).
Art. 23.  (Progetto per l'individuazione dei siti di cava di prestito).
Art. 24.  (Richiesta di approvazione del progetto e di autorizzazione).
Art. 25.  (Autorizzazione alle indagini preliminari).
Art. 26.  (Nucleo di valutazione).
Art. 27.  (Approvazione del progetto ed autorizzazione).
Art. 28.  (Disposizioni di carattere eccezionale).
Art. 29.  (Cave di prestito per opere pubbliche di interesse locale).
Art. 30.  (Funzioni di polizia e vigilanza).
Art. 31.  (Sanzioni).
Art. 32.  (Funzioni Amministrative).
Art. 33.  (Permessi di ricerca e concessioni minerarie).
Art. 34.  (Tariffe e canoni).
Art. 35.  (Estrazioni dai corsi d'acqua).
Art. 36.  (Bonifiche agrarie, invasi irrigui e movimenti di terra in genere).
Art. 37.  (Stoccaggio e riciclaggio dei materiali inerti).
Art. 38.  (Validità del Piano Regionale dell'Attività Estrattive).
Art. 39.  (Norme transitorie sulle autorizzazioni).
Art. 40.  (Abrogazioni).
Art. 41.  (Modifiche).
Art. 42.  (Norma di raccordo con la disciplina degli Agri marmiferi apuani).


§ 4.3.14 - L.R. 3 novembre 1998, n. 78.

Disposizioni in materia di miniere [1].

(B.U. 12 novembre 1998, n. 37).

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità). [2]

     1. La Regione Toscana, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale, conformandosi ai principi di governo del territorio di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), nonché delle vigenti norme sulla sicurezza e salute, disciplina con la presente legge l'attività estrattiva delle sostanze minerarie appartenenti alla categoria cave e torbiere, di cui all'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno) e successive modificazioni e integrazioni, nonché l'attività di ricerca e coltivazione dei minerali solidi e dei gas non combustibili appartenenti alla categoria miniere, di cui allo stesso articolo del R.D. 1443/1927, per le funzioni amministrative conferite alla Regione con decreto legislativo 31.3.1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) [3].

     2. La Regione favorisce e incentiva il recupero delle aree di escavazione dismesse e in abbandono e il riutilizzo dei residui provenienti dalle attività estrattive e di quelli ad essi assimilabili derivanti da altre attività, anche al fine di minimizzare il prelievo delle risorse non rinnovabili, in relazione agli obiettivi della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti) e della programmazione in materia.

 

     Art. 2. (Classificazione dei materiali di cava e assimilabili). [4]

     1. I materiali di cava sono classificati, in base alla loro destinazione d'uso, in due gruppi:

     a) materiali per usi industriali quali calcari, dolomie, pomici, gessi, farine fossili, sabbie silicee, terre coloranti, argille, torbe e materiali per costruzioni e opere civili quali sabbie, ghiaie e altri materiali per granulati, pezzami, conci, blocchetti.

     b) materiali ornamentali destinati alla produzione di blocchi, lastre e affini quali marmi, cipollini, arenarie, graniti, sieniti, alabastri, ardesie, calcari, travertini, tufi, trachiti, basalti, porfidi, ofioliti.

     2. Ai fini della programmazione dell'attività estrattiva sono assimilabili ai materiali di cava di cui al punto a) del comma 1, i residui, derivanti da altre attività, suscettibili di riutilizzo, definiti dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).

 

TITOLO II

LA PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI CAVA E

TORBIERA, DI RECUPERO DELLE AREE ESCAVATE

E DI RIUTILIZZO DEI RESIDUI RECUPERABILI

 

Capo I

IL PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA'

ESTRATTIVE, DI RECUPERO DELLE AREE ESCAVATE

E DI RIUTILIZZO DEI RESIDUI RECUPERABILI

 

     Art. 3. (Definizione). [5]

     1. Il Piano Regionale delle Attività Estrattive, di Recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili, in seguito denominato P.R.A.E.R., è l'atto di programmazione settoriale con cui la Regione stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi di riferimento per l'attività di pianificazione in materia di cave e torbiere, di recupero delle aree di escavazione dismesse o in abbandono, nonché di recupero e riciclaggio dei materiali assimilabili di cui al comma 2 dell'art. 2, di competenza delle Province e dei Comuni ferme restando le competenze in materia attribuite agli Enti Parco dalla legislazione vigente.

 

     Art. 4. (Contenuti). [6]

     1. Il P.R.A.E.R. si articola in due settori autonomi, che possono essere approvati anche separatamente, concernenti rispettivamente i materiali per usi industriali, per costruzioni e opere civili ed i materiali ornamentali come definiti all'art. 2.

     2. Sono elementi essenziali di ciascun settore del P.R.A.E.R.:

     a) l'individuazione complessiva delle risorse relative ai materiali estrattivi e, nell'ambito di queste, dei giacimenti potenzialmente coltivabili, nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni d'uso del territorio;

     b) la stima della produzione dei materiali assimilabili a quelli provenienti da attività estrattive e l'individuazione del relativo potenziale di riutilizzo nel periodo considerato dal piano;

     c) la stima del fabbisogno complessivo dei materiali da estrarre, nel periodo definito dal P.R.A.E.R., e il conseguente dimensionamento dei Piani delle Attività Estrattive e di Recupero delle Province, disciplinati al Capo II, sulla base dei principi dello sviluppo sostenibile e tenuto conto di quanto previsto alla lettera b);

     d) l'indicazione dei criteri generali di tutela delle risorse essenziali del territorio potenzialmente interessate dai processi di escavazione;

     e) i criteri e i parametri per la verifica tecnica di compatibilità degli effetti dell'attività sulle risorse essenziali del territorio;

     f) i criteri per la localizzazione dei siti di cava e dei bacini estrattivi, incentivando il recupero delle cave dismesse o in abbandono;

     g) i criteri per gli interventi di recupero delle aree di escavazione dismesse o in abbandono e la relativa messa in sicurezza;

     h) gli elementi di integrazione e raccordo tra il P.R.A.E.R. ed il Piano Regionale dei Rifiuti;

     i) le prescrizioni per l'attuazione del piano in ordine alla redazione del Piano delle Attività Estrattive e di Recupero della Provincia e alla relativa pianificazione comunale, anche in riferimento alla sicurezza dei lavoratori e della popolazione interessata;

     l) i criteri per l'adozione di tecniche di escavazione innovative;

     m) i criteri per il monitoraggio del P.R.A.E.R. in relazione alla pianificazione provinciale e comunale, alle autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva ed al riutilizzo dei materiali di cui all'art. 2 comma 2.

 

     Art. 5. (Formazione e approvazione). [7]

     1. Il PRAER in quanto atto che disciplina risorse essenziali del territorio è assoggettato alle procedure di approvazione disciplinate dal titolo II della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) [8].

     2. Non costituiscono varianti al P.R.A.E.R. gli aggiornamenti che comportano modifiche delle risorse e dei relativi giacimenti nonché delle normative di dettaglio che non influiscono sulla struttura complessiva del P.R.A.E.R. La Giunta Regionale formula il documento di aggiornamento del P.R.A.E.R. e lo approva, previa conferenza cui sono invitati le Province e gli altri soggetti che partecipano alle conferenze provinciali di cui al comma 1.

 

     Art. 6. (Istruzioni tecniche). [9]

     1. La Giunta Regionale approva le istruzioni tecniche necessarie per la redazione degli atti di pianificazione provinciale e comunale in materia di cave e torbiere di recupero di cave dismesse o in abbandono e di riutilizzo dei materiali recuperabili assimilabili.

 

Capo II

IL PIANO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE,

DI RECUPERO DELLE AREE ESCAVATE E RIUTILIZZO

DEI RESIDUI RECUPERABILI DELLA PROVINCIA

 

     Art. 7. (Definizione). [10]

     1. Il piano delle attività estrattive di recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della provincia, in seguito denominato PAERP, è l’atto della pianificazione settoriale attraverso il quale la provincia attua gli indirizzi e le prescrizioni dei due settori del PRAER [11].

 

     Art. 8. (Contenuti). [12]

     1. Elementi essenziali di ciascun settore del P.A.E.R.P. sono:

     a) la specificazione del quadro conoscitivo delle risorse estrattive, dei giacimenti, dei materiali recuperabili assimilabili individuati dal P.R.A.E.R. e delle altre risorse essenziali del territorio potenzialmente interessate dai processi estrattivi, nonché il censimento delle attività estrattive in corso;

     b) le prescrizioni localizzative delle aree estrattive in relazione al dimensionamento e ai criteri attuativi definiti dal P.R.A.E.R., ai fini della pianificazione comunale di adeguamento, precisando i criteri e i parametri applicati nella redazione del P.A.E.R.P per la valutazione degli effetti territoriali, ambientali e igienico sanitari sulla base delle prescrizioni del P.R.A.E.R.;

     c) le interrelazioni con gli altri piani di settore regionali e provinciali interessati;

     d) i termini, comunque non superiori a sei mesi, per l'adeguamento della pianificazione comunale al P.A.E.R.P.;

     e) le eventuali misure di salvaguardia di cui all'art. 21 della L.R. 5/1995;

     f) il programma di monitoraggio del P.A.E.R.P. anche ai fini della verifica del rispetto del dimensionamento definito dal P.R.A.E.R.

 

     Art. 9. (Formazione ed approvazione). [13]

     1. Il P.A.E.R.P., che la Provincia adotta entro un anno dall'entrata in vigore di ciascun settore del P.R.A.E.R., è elemento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di cui all'art. 16 della L.R. 5/1995 e ad esso si applicano le procedure di formazione, approvazione e relative varianti di cui agli artt. 17 e 19 della stessa legge.

     2. Alle Conferenze di Programmazione sono invitati anche gli Enti Parco, le Autorità di Bacino e le forze sociali ed economiche interessate.

     3. La Giunta Regionale, scaduto il termine di cui al primo comma, previa diffida alla Provincia ad adottare il Piano entro l'ulteriore termine di tre mesi, provvede entro un anno dalla scadenza della diffida ad approvare il P.A.E.R.P., rivalendosi sulla Provincia per le relative spese.

 

     Art. 10. (Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali). [14]

     1. Il Comune adegua il proprio strumento urbanistico generale al P.A.E.R.P. nei termini dallo stesso stabiliti.

     2. In fase di adeguamento il Comune individua i casi in cui il rilascio dell'autorizzazione per l'attività estrattiva nei nuovi bacini estrattivi è subordinato all'approvazione di un piano urbanistico attuativo d'iniziativa pubblica o privata precisando gli elaborati necessari.

     3. In caso di mancato adeguamento comunale nel termine di cui al primo comma la Provincia, previa diffida ad adottare la variante nell'ulteriore termine di 2 mesi, provvede, entro 6 mesi dalla scadenza della diffida, ad adottare gli atti di adeguamento dello strumento urbanistico comunale e ad approvarli, nei successivi 3 mesi, rivalendosi sul Comune per le relative spese.

 

TITOLO III

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI CAVA E TORBIERA

 

     Art. 11. (Definizione). [15]

     1. Per attività di coltivazione di cava e torbiera si intende l'attività di escavazione finalizzata alla commercializzazione del prodotto escavato.

 

     Art. 12. (Domanda di autorizzazione). [16]

     1. Chiunque intenda procedere alla coltivazione di materiali di cava o torbiera su terreni dei quali abbia la disponibilità, deve chiederne l'autorizzazione al Comune territorialmente competente in conformità con le previsioni dello strumento urbanistico comunale; il Comune nel procedimento per il rilascio delle autorizzazioni acquisisce, in sede di Conferenza di Servizi di cui all'art. 13 comma 3, i pareri relativamente ai rispettivi ambiti di competenza, dell'Azienda Regionale Protezione Ambientale Toscana e dell'Azienda Sanitaria Locale.

     2. La domanda di autorizzazione è corredata da un progetto, redatto da uno o più professionisti abilitati nel rispetto delle competenze professionali stabilite a norma della legislazione vigente, che deve contenere i seguenti elaborati:

     a) analisi delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, geominerarie, idrogeologiche, vegetazionali e paesaggistiche del luogo di intervento;

     b) relazione tecnica illustrativa in cui si evidenziano i contenuti progettuali anche in relazione alla destinazione urbanistica e agli altri vincoli e limitazioni d'uso del territorio interessato, con particolare riferimento alle risorse naturali, nonché i criteri adottati per il loro rispetto e le misure di tutela sanitaria e ambientale previste;

     c) piano di coltivazione;

     d) progetto di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale dell'area, anche articolato per fasi, compreso lo smantellamento degli eventuali impianti di cui al punto i), dei servizi di cantiere e delle strade di servizio, con indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione;

     e) progetto delle opere di urbanizzazione primaria necessarie e di quelle per l'allacciamento ai pubblici servizi, delle opere per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, nonché delle ulteriori opere a tutela degli interessi collettivi connessi con l'attività di escavazione;

     f) perizia di stima a valori di mercato per la realizzazione delle opere di cui ai precedenti punti d) ed e);

     g) schema dettagliato del documento di sicurezza e salute previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee) che dovrà essere trasmesso in forma definitiva all'ASL prima dell'inizio dell'attività;

     h) designazione del direttore dei lavori di coltivazione e di risistemazione;

     i) eventuale previsione e progettazione di impianti aventi finalità di prima e seconda lavorazione complementari all'attività medesima;

     l) eventuali ulteriori allegati previsti per il rilascio di autorizzazioni, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione, compresa la pronuncia di impatto ambientale ove prevista dalla normativa vigente.

     3. Contestualmente alla domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, l'interessato presenta al Comune le richieste di tutti i nulla osta, autorizzazioni ed assensi comunque denominati, compresa l'eventuale pronuncia di impatto ambientale, ove connessi e necessari al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

     4. Le modalità di formulazione delle domande di cui ai commi precedenti, e gli specifici requisiti tecnici degli elaborati sono definiti nelle istruzioni tecniche approvate dalla Giunta Regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     5. Per la realizzazione delle opere al servizio del complesso estrattivo che debbano essere necessariamente eseguite su fondi di cui il titolare dell'autorizzazione non abbia il godimento può essere richiesta al Comune territorialmente competente la dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza a norma dell'art. 32 del R.D. 1443/1927.

 

     Art. 13. (Procedimento di autorizzazioni). [17]

     1. Il Responsabile del procedimento, verificata entro 20 gg. dalla presentazione la completezza della domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività estrattive, accertando la presenza degli elaborati di cui all'art. 12, cura entro lo stesso termine la pubblicazione della domanda, anche ai fini del vincolo idrogeologico, con avviso affisso all'albo pretorio del Comune e trasmette copia degli elaborati contestualmente a tutti gli Enti o soggetti competenti al rilascio di nulla-osta, autorizzazioni, assensi o pareri connessi al rilascio dell'autorizzazione.

     2. Nei venti giorni successivi alla pubblicazione chiunque abbia interesse può prendere visione della domanda e degli allegati e presentare osservazioni e opposizioni.

     3. Al fine di garantire il coordinamento e lo snellimento dei procedimenti connessi al rilascio dell'autorizzazione il responsabile del procedimento coordina l'istruttoria comunale e convoca entro cinquanta giorni dalla presentazione della domanda una Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per esaminare la domanda, gli allegati e le eventuali osservazioni pervenute ed acquisire i nulla-osta, le autorizzazioni, i pareri o altri assensi comunque denominati che amministrazioni, enti od organismi sono tenuti ad adottare in connessione all'atto di autorizzazione, secondo la legislazione vigente.

     4. Nella sua prima riunione la conferenza, ove non sia possibile adottare le determinazioni conclusive, stabilisce il termine non superiore a 30 gg. per l'adozione delle decisioni.

     5. Ove la domanda risulti incompleta l'invito all'integrazione sospende per una sola volta i termini di decorrenza di cui ai precedenti commi, fino all'invio della documentazione.

     6. Il provvedimento di autorizzazione è rilasciato dall'autorità comunale competente su proposta del responsabile del procedimento entro i venti giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi previa presentazione della garanzia fideiussoria di cui al successivo articolo 15, comma 2.

     7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, l'interessato, può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere al Comune di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

     8. Decorso inutilmente anche il termine di cui il comma 7, l'interessato può inoltrare istanza al Difensore Civico Regionale ai sensi dell'art. 17 comma 45 legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo svolgimento dell'attività amministrativa e dei procedimento di decisione e di controllo), e della normativa regionale vigente, per l'attivazione, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, del potere sostitutivo. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario ad acta sono a carico del Comune interessato.

 

     Art. 14. (Contenuti del provvedimento di autorizzazione). [18]

     1. L'autorizzazione per la coltivazione della cava o torbiera ha per oggetto il complesso estrattivo, comprendente la coltivazione, i connessi impianti di lavorazione dei materiali e i servizi di cantiere ubicati entro il perimetro della cava o torbiera nonché le strade di cantiere e gli ambiti interessati dalla risistemazione ambientale. Non rientrano tra gli interventi soggetti ad autorizzazione eventuali altre opere soggette alle norme edilizie e specificatamente consentite dallo strumento urbanistico comunale.

     2. L'autorizzazione per la coltivazione della cava o torbiera contiene:

     a) la localizzazione e la superficie dell'area estrattiva;

     b) il tipo di materiali estraibili;

     c) le prescrizioni per lo svolgimento dell'attività e per la conseguente sistemazione;

     d) il termine di validità dell'autorizzazione;

     e) i nulla-osta, le autorizzazioni o gli assensi comunque denominati e acquisiti in sede di conferenza di servizi;

     f) l'obbligo del contributo da versare al Comune ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 15;

     g) gli estremi della garanzia fideiussoria di cui al comma 2 dell'art. 15;

     h) eventuali previsioni di cui all'art. 12 secondo comma lettera i);

     i) eventuali prescrizioni il cui mancato rispetto comporti decadenza delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 18, comma 5 lettera b).

     3. L'autorizzazione è strettamente personale ed è trasferibile, pena decadenza della stessa, previa comunicazione al Comune che l'ha rilasciata, ai sensi delle istruzioni tecniche di cui all'art. 12 comma 4.

 

     Art. 15. (Disposizioni sulle autorizzazioni). [19]

     1. Entro il termine di validità dell'autorizzazione il titolare ha l'obbligo di smantellare e asportare tutti gli impianti di lavorazione, nonché i servizi e le strade di cantiere autorizzati con lo stesso procedimento.

     2. La garanzia fideiussoria da prestare prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è commisurata all'ammontare complessivo della perizia di stima definita al punto f) del comma 2 dell'art. 12 e potrà essere svincolata, anche parzialmente, con cadenza minima annuale, per l'ammontare delle opere realizzate.

     3. Per l'estrazione dei materiali per uso industriale, per costruzioni e per opere civili di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2, il titolare dell'autorizzazione deve versare al comune un contributo rapportato alla quantità e qualità dei materiali estratti, in applicazione degli importi unitari stabiliti dalla Giunta regionale nel limite massimo del 10,50% del valore medio di mercato della relativa categoria di materiali. Il comune provvede a versare annualmente alla azienda unità sanitaria locale competente per territorio ed alla Regione le quote di contributo ad esse spettanti. La Giunta regionale, nello stabilire gli importi unitari, fa riferimento all'ammontare medio annuale delle spese che i comuni, le aziende unità sanitarie locali competenti per territorio e la Regione devono sostenere per gli interventi e gli adempimenti a cui è destinato il contributo. Il contributo è destinato:

a) per il 94% al comune, per gli interventi infrastrutturali e per le opere di tutela ambientale comunque correlati alle attività estrattive, nonché per la razionalizzazione degli adempimenti comunali relativi all'istruttoria delle domande di autorizzazione e al controllo delle attività di cava, compresa la relativa vigilanza;

b) per il 5% alla azienda unità sanitaria locale, per la copertura delle spese per il soccorso interno all’attività estrattiva e il suo raccordo con il sistema di emergenza sanitaria;

c) per l’1% alla Regione, per gli adempimenti di pianificazione e di monitoraggio in materia di attività estrattive [20].

     3 bis. Entro il 30 giugno di ogni anno è versato un acconto rapportato alla metà del volume previsto di materiale da estrarre nell'anno come risultante dagli elaborati di progetto e, entro il 31 dicembre dello stesso anno, il conguaglio come risultante dagli elaborati di rilievo della cava redatti nello stesso mese [21].

     4. Per l'estrazione di materiali ornamentali di cui al comma 1 lettera b) dell'art. 2 il titolare dell'autorizzazione deve versare al Comune un contributo rapportato alla quantità e qualità del materiale ornamentale estratto, in applicazione degli importi stabiliti dal Comune stesso, nel limite massimo del 5,25% del valore di vendita del materiale. Il Comune, nello stabilire gli importi, fa riferimento all'ammontare medio annuale delle spese che deve sostenere per gli interventi e gli adempimenti a cui è destinato il contributo. Il contributo è destinato alle stesse categorie di interventi e di adempimenti definiti nel comma 3 ed è versato semestralmente nei modi definiti dal Comune [22].

     5. Per le cave in cui sono autorizzate escavazioni per l'estrazione contestuale di materiali dei due gruppi classificati al comma 1 dell'art. 2 si applicano, per ciascun gruppo di materiali, i contributi rispettivamente definiti ai commi 3 e 4.

     5 bis. Ad eccezione del contributo destinato alla azienda unità sanitaria locale di cui alla lettera b) del comma 3, i contributi di cui ai commi 3 e 4 non sono versati nel caso in cui il comune applichi tributi locali connessi con l'escavazione di materiali di cava. Ove il comune intenda applicare i contributi di cui ai commi 3 e 4 e, dall'applicazione degli stessi, per l'anno precedente, risultino proventi inferiori rispetto a quelli derivanti dai predetti tributi locali relativamente allo stesso periodo, la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce specifici importi unitari del contributo di cui al comma 3, indicando le quote spettanti alla azienda unità sanitaria locale e alla Regione per gli interventi e per gli adempimenti di cui di cui alle lettere b) e c), del medesimo comma 3. Tali importi unitari sono determinati, per gli ambiti territoriali interessati ed in relazione ai materiali già soggetti all'applicazione dei tributi, anche oltre il limite del dieci per cento del valore di mercato e comunque nel limite massimo di euro 4,20 a tonnellata. Gli importi unitari sono determinati sulla base di una proposta formulata dal comune contenente:

a) la quantificazione delle spese, comunque connesse alle attività estrattive, che il comune intende sostenere annualmente con i contributi di cui al comma 3;

b) l'individuazione delle categorie dei materiali da estrarre;

c) l'indicazione dell'importo unitario del contributo per ciascuna categoria di materiali;

d) la previsione delle quantità complessive annuali di commercializzazione ripartite per ciascuna categoria di materiali [23].

     6. Eventuali varianti al progetto autorizzato sono sottoposti preventivamente all'autorizzazione comunale ai sensi degli artt. 12 e 13; ove il responsabile del procedimento riscontri che non è necessario acquisire nulla osta, autorizzazioni, pareri o altri assensi comunque denominati da parte di Amministrazioni diverse dal Comune non procede alla convocazione della Conferenza di Servizi di cui al comma 3 dell'art. 13, con conseguente riduzione dei tempi del procedimento.

     7. L'introduzione di macchine e procedimenti produttivi diversi da quelli autorizzati deve essere notificata al Comune e all'A.S.L. competente per territorio.

     8. Le funzioni amministrative dell'art. 45 del R.D. 1443/1927 sono esercitate dal Comune.

 

     Art. 16. (Obblighi informativi). [24]

     1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a fornire al Comune, alla Provincia e alla Giunta Regionale ogni informazione richiesta in ordine all'attività di coltivazione, anche in relazione al vincolo idrogeologico, ai fini del monitoraggio della pianificazione di settore.

     2. Il titolare dell'autorizzazione ha inoltre l'obbligo di presentare al Comune con frequenza biennale la documentazione relativa all'effettivo stato dei lavori di escavazione.

     3. Il Comune, entro il mese di marzo di ogni anno, informa la Provincia e la Giunta Regionale sull'andamento delle attività estrattive nel territorio di competenza con riferimento agli aspetti ambientali e indicando, anche ai fini statistici le autorizzazioni in corso, i titolari delle stesse e loro recapito, nonché i volumi dei materiali estratti in ciascuna cava nell'anno precedente.

 

     Art. 17. (Consorzi). [25]

     1. Il Comune promuove la costituzione di consorzi volontari o dispone la costituzione di consorzi obbligatori tra imprese per la gestione unica delle cave e torbiere contigue o vicine al fine di garantirne un più razionale sfruttamento, e comunque ogni qualvolta ricorrano motivi di sicurezza.

     2. La delibera costitutiva dei consorzi obbligatori e l'atto costitutivo del consorzio volontario, da trasmettere al Comune interessato entro trenta giorni dalla stipula, indicano le persone preposte all'amministrazione degli interessi comuni, le opere da eseguirsi con il termine di inizio e compimento delle stesse e le condizioni imposte ai consociati, comprese le quote di spesa.

     3. In caso di mancata ultimazione delle opere nei termini indicati per cause imputabili all'amministrazione consortile, il Comune può nominare un Commissario che rappresenta ed amministra il consorzio provvedendo all'esecuzione delle opere.

 

     Art. 18. (Durata dell'autorizzazione e cause di decadenza). [26]

     1. La durata dell'autorizzazione, determinata dal Comune in relazione alla dimensione dell'area, alla qualità del giacimento, alle condizioni geologiche ed ambientali e agli investimenti previsti, non può superare i 20 anni.

     2. Fino all'esaurimento del giacimento esistente all'interno dell'area di cava può essere richiesto, almeno sei mesi prima della scadenza, il rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione della cava allegando il progetto di cui all'art. 12 comma 2.

     3. Al rinnovo dell'autorizzazione si applica la procedura dell'art. 13.

     4. Alla scadenza dell'autorizzazione, ove la stessa non sia stata rinnovata, devono cessare tutti i lavori di coltivazione.

     5. Comporta decadenza dell'autorizzazione:

     a) la perdita della disponibilità del bene da parte del titolare dell'autorizzazione;

     b) l'inadempimento delle prescrizioni fissate a pena di decadenza dal provvedimento autorizzativo, nonché la realizzazione di interventi in difformità dal progetto autorizzato o che determinino situazioni di pericolo idrogeologico, ambientale o di sicurezza per i lavoratori e per le popolazioni;

     c) il trasferimento dell'autorizzazione senza comunicazione al Comune;

     d) la sospensione dell'attività estrattiva per un periodo superiore a centottanta giorni senza che sia stata data relativa comunicazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

     6. Il Comune accerta, anche tramite le strutture preposte alla vigilanza, fatti che comportano decadenza con facoltà di sospendere in via cautelativa l'attività e li notifica al trasgressore; conseguentemente il Comune adotta il provvedimento di decadenza entro i successivi trenta giorni, ove non ritenga meritevoli di accoglimento le controdeduzioni o queste non siano state presentate entro i venti giorni successivi alla notifica.

     7. Il Comune utilizza la fideiussione prestata per l'esecuzione delle opere di risistemazione ambientale, salvo l'accertamento di ulteriori danni eccedenti la fideiussione e posti a carico dell'imprenditore.

 

     Art. 19. (Permesso di ricerca). [27]

     1. Chiunque intenda procedere a lavori rivolti alla ricerca di materiali di cava o torbiera deve chiedere il permesso al Comune territorialmente interessato.

     2. La domanda di permesso di ricerca è corredata dai seguenti elaborati:

     a) planimetria indicante l'area di ricerca;

     b) relazione tecnica illustrativa in cui si evidenziano gli scopi della ricerca, il titolo per richiedere il permesso, i vincoli e le limitazioni d'uso presenti nel territorio interessato e i criteri da adottarsi per il loro rispetto;

     c) relazione sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, geominerarie, idrogeologiche, vegetazionali e paesaggistiche del luogo di intervento;

     d) programma dei lavori con indicazione dei mezzi da adoperare e degli interventi di risistemazione dell'area.

     3. Si applicano, anche per le domande di ricerca e il procedimento di rilascio, le disposizioni dell'art. 12 commi 3, 4 e 5 e dell'art. 13.

     4. Il permesso di ricerca contiene:

     a) la delimitazione del territorio oggetto del permesso;

     b) l'indicazione dei mezzi da adoperarsi;

     c) l'obbligo di risistemazione dell'area;

     d) il termine di validità del permesso, comunque non superiore a 2 anni non prorogabili;

     e) le prescrizioni per lo svolgimento dell'attività di ricerca e per la conseguente risistemazione;

     f) gli estremi di garanzia fideiussoria definita dal Comune per il puntuale adempimento degli obblighi connessi alla ricerca e al ripristino.

     5. In caso di esito positivo della ricerca relativa ai materiali di cui all'art. 2, il ricercatore presenta al Comune le risultanze della ricerca stessa e la contestuale istanza di inserimento dell'area individuata nelle risorse del P.R.A.E.R.

     6. Il Comune, entro trenta giorni dalla presentazione di cui al comma 5, inoltra l'istanza alla Regione allegando il proprio parere in merito.

 

TITOLO IV

FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN

MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO

 

     Art. 20. (Competenza e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico). [28]

     1. Le funzioni amministrative concernenti il rilascio

dell'autorizzazione, ai fini del vincolo idrogeologico, per la ricerca e la coltivazione di cave e torbiere sono esercitate dalle Province, ferme restando le competenze attribuite in materia agli Enti Parco dalla legislazione vigente e quanto di competenza regionale ai sensi dell'art. 21 comma 3.

     2. Per le aree sottoposte a vincolo idrogeologico, il rilascio del permesso di ricerca o dell'autorizzazione alla coltivazione di cave o torbiere è subordinato al rilascio ancorché contestuale dell'autorizzazione ai fini del vincolo. L'autorizzazione ai fini del vincolo non ha limiti temporali.

     3. L'autorizzazione ai fini del vincolo viene acquisita nella conferenza di servizi di cui al terzo comma dell'art. 13.

     4. Nei terreni rimboschiti per effetto del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) il progetto di risistemazione ambientale dovrà prevedere il ripristino del bosco; l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico potrà prevedere specie forestali maggiormente compatibili con l'assetto ambientale derivante dalla risistemazione.

 

TITOLO V

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI CAVA

PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

 

Capo I

AMBITO DI APPLICAZIONE

 

     Art. 21. (Cave di prestito). [29]

     1. La disciplina di cui al presente titolo concerne le procedure per l'individuazione dei siti di cava di prestito, in quanto necessari alla realizzazione di opere pubbliche, localizzate anche parzialmente sul territorio toscano.

     2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è soggetta alle speciali procedure di cui al presente titolo.

     3. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva e ai fini dei vincoli idrogeologico e paesaggistico, sono di competenza regionale, in deroga alla legislazione vigente, se relative alla realizzazione di opere pubbliche di interesse statale e regionale.

 

Capo II

CAVE DI PRESTITO PER OPERE PUBBLICHE

DI INTERESSE STATALE E REGIONALE

 

     Art. 22. (Definizione e disciplina delle competenze regionali). [30]

     1. Sono considerate cave di prestito per opere pubbliche di interesse statale e regionale le cave necessarie per la realizzazione di opere pubbliche localizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale) o per effetto di accordi di programma Stato-Regione e le cave necessarie alla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale realizzate direttamente o attraverso l'attribuzione di competenze agli enti locali territoriali.

     2. La realizzazione di opere pubbliche d'interesse statale e regionale, comprese le relative cave di prestito, nelle aree naturali protette è consentita anche in deroga ad atti di pianificazione ambientale, ove l'opera sia prevista in atti di programmazione o pianificazione approvati dal Consiglio Regionale e previa pronuncia positiva d'impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente. La deroga non si applica nelle aree in cui sono istituiti parchi regionali, provinciali o riserve naturali.

     3. L'esercizio dell'attività estrattiva non può avere una durata superiore alla realizzazione dell'opera cui la cava stessa è finalizzata; tutto il materiale escavato deve essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione dell'opera pubblica.

 

     Art. 23. (Progetto per l'individuazione dei siti di cava di prestito). [31]

     1. Il progetto dell'opera pubblica è corredato da un piano di utilizzazione dei materiali di risulta provenienti dalle attività connesse alla realizzazione dell'opera stessa nonché dei residui recuperabili assimilabili di cui all'art. 2 comma 2 e dei materiali prelevabili dalle attività estrattive in esercizio, senza pregiudizio del consumo ordinario.

     2. Qualora non siano sufficienti i materiali reperibili ai sensi del comma 1, il progetto definitivo dell'opera pubblica, ferme restando le procedure di V.I.A., è altresì corredato da uno specifico progetto che individua i siti di cava di prestito per la realizzazione dell'opera localizzati di norma nelle aree a destinazione agricola esterne ai perimetri di cava individuati dagli atti della pianificazione dell'attività estrattiva, privilegiando ipotesi di recupero produttivo di cave dismesse, di cui sia dimostrata la specifica idoneità e funzionalità.

     3. Gli elaborati progettuali per l'individuazione dei siti di cava sono:

     a) una planimetria con curve di livello in scala 1:10.000 con l'ubicazione delle aree interessate dall'escavazione, comprensiva delle discariche temporanee, della localizzazione degli impianti di lavorazione dei materiali estratti e della viabilità di accesso, con evidenziato il loro inserimento nel quadro delle infrastrutture e delle caratteristiche del territorio;

     b) un piano di coltivazione, corredato da planimetria e sezioni idonee per raffigurare le fasi di coltivazione e l'assetto che il terreno verrà ad assumere in conseguenza;

     c) un progetto di risistemazione ambientale e paesaggistica da attuarsi, contestualmente alla coltivazione, nelle aree non più soggette ad attività estrattiva. Tale progetto deve prevedere le opere di drenaggio delle aree interessate, gli interventi di sistemazione vegetazionale e le altre opere che si rendessero necessarie, con l'indicazione delle metodologie e dei tempi di risistemazione; il progetto di risistemazione ambientale e paesaggistica è corredato da un dettagliato computo metrico- estimativo per la determinazione dei costi di ripristino ai fini della valutazione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 27, comma 4;

     d) la designazione del direttore dei lavori;

     e) una relazione che contenga gli elementi giustificativi:

     - della compatibilità delle scelte con le caratteristiche paesaggistico-ambientali e con l'uso delle risorse essenziali ai sensi della L.R. n. 5/1995;

     - della idoneità dei materiali da estrarre in relazione alle caratteristiche qualitative dell'opera da realizzare;

     - del dimensionamento idoneo alla completa realizzazione dell'opera;

     f) una relazione sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche con relativi elaborati grafici, e sui tempi di realizzazione delle varie fasi di coltivazione.

 

     Art. 24. (Richiesta di approvazione del progetto e di autorizzazione). [32]

     1. Il progetto per rindividuazione dei siti di cava unitamente alla domanda di autorizzazione all'attività estrattiva è trasmesso al Presidente della Giunta Regionale e per conoscenza al Sindaco del Comune ed al Presidente della Provincia territorialmente interessati.

     2. Ove necessario contestualmente alla domanda di cui al comma precedente sono presentate le domande di autorizzazione, ai fini del vincolo idrogeologico di cui agli artt. 1 e 7 del r.d.l. 3267/1923 e di autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) e alla legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616).

     3. La domanda ai fini del vincolo idrogeologico è pubblicata a cura del Comune interessato con avviso all'albo pretorio depositata per i 15 giorni successivi dalla data dell'avviso ai fini di consentire la presentazione di osservazioni e opposizioni nel periodo di deposito.

     4. Entro 30 giorni dal ricevimento del progetto di localizzazione e delle altre domande di autorizzazione la Provincia ed i Comuni interessati trasmettono alla Regione eventuali proprie osservazioni in merito, oltre a quelle ricevute a seguito della pubblicazione.

 

     Art. 25. (Autorizzazione alle indagini preliminari). [33]

     1. Nel caso in cui, per la redazione del progetto di cui all'art. 23, sia necessario effettuare indagini preliminari, l'autorizzazione ad introdursi nelle proprietà private, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Espropriazioni per causa di pubblica utilità) è rilasciata dal Comune territorialmente interessato, su istanza del soggetto proponente.

     2. La richiesta di autorizzazione, di cui al comma precedente, è rivolta al Comune e deve essere corredata da:

     a) planimetria in scala 1:10.000, indicante l'area di indagine;

     b) relazione tecnico-illustrativa sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, vegetazionali paesaggistiche dei luoghi oggetto delle indagini;

     c) programma dei lavori con la descrizione dettagliata dei metodi e dei mezzi di indagine che verranno impiegati e degli interventi di risistemazione dell'area.

     3. Le indagini preliminari autorizzate ai sensi del comma 1, devono essere eseguite nei limiti e con le cautele prescritte dall'atto di autorizzazione. Chi esegue le indagini preliminari è comunque obbligato a risarcire qualunque danno arrecato alla proprietà altrui.

 

     Art. 26. (Nucleo di valutazione). [34]

     1. Su ciascun progetto di individuazione dei siti di cava di prestito e ciascuna domanda di autorizzazione presentati ai sensi dell'art. 24, esprime il proprio parere l'apposito Nucleo di Valutazione nominato dalla Giunta Regionale.

     2. Il Nucleo di Valutazione è integrato per l'esame di ciascun progetto da tecnici designati dal Comune nel cui territorio ricade la specifica cava di prestito.

     3. Alle riunioni del Nucleo di Valutazione possono essere invitati progettisti, esperti e tecnici delle Amministrazioni Pubbliche.

 

     Art. 27. (Approvazione del progetto ed autorizzazione). [35]

     1. La Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria tecnica e del parere del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 26, e viste le eventuali osservazioni della Provincia e dei Comuni interessati, approva il progetto di individuazione dei siti di cava di prestito e rilascia l'autorizzazione all'attività estrattiva e, ove prevista, l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e l'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico.

     2. L'autorizzazione può essere trasferita, su richiesta del soggetto proponente, al soggetto realizzatore dell'opera pubblica. Ove non sia stata conseguita in precedenza, da parte del soggetto proponente l'opera pubblica o del soggetto realizzatore, la disponibilità dell'area può essere ottenuta anche con il provvedimento reso dal Comune ai sensi e per gli effetti degli artt. 64 e segg. della l. 2359/1865.

     3. Il titolare dell'autorizzazione è soggetto al versamento del contributo di cui all'art. 15 commi 3 e 4.

     4. L'autorizzazione è rilasciata previa prestazione di idonea garanzia fideiussoria a favore del Comune interessato per le opere di sistemazione ambientale e paesaggistica necessarie da realizzarsi al termine della coltivazione in caso di inadempienza da parte del soggetto autorizzato.

     5. Il decreto di autorizzazione adottato dalla Regione è trasmesso al richiedente ed in copia al Comune interessato e ai proprietari delle aree. Ove l'autorizzazione sia rilasciata anche ai fini del vincolo paesaggistico, il decreto è trasmesso anche al Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera d) della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale).

 

     Art. 28. (Disposizioni di carattere eccezionale). [36]

     1. In caso di gravi calamità naturali la Giunta Regionale può autorizzare la coltivazione di giacimenti di cava al di fuori delle aree estrattive individuate dal Piano delle Attività Estrattive e dagli strumenti urbanistici vigenti, in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, per il tempo e le quantità strettamente necessarie alle esigenze di carattere eccezionale.

 

Capo III

CAVE DI PRESTITO PER

OPERE D'INTERESSE LOCALE

 

     Art. 29. (Cave di prestito per opere pubbliche di interesse locale). [37]

     1. Il Comune competente per territorio può autorizzare una cava di prestito per il reperimento di materiali finalizzati esclusivamente alla realizzazione di opere pubbliche diverse da quelle di interesse statale e regionale nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

     a) sia dimostrata la necessità della cava di prestito verificando che:

     - il vigente Piano delle Attività Estrattive non preveda aree idonee e funzionali per la realizzazione dell'opera a cui è finalizzata;

     - non risultino utilizzabili cave in esercizio;

     - non sia possibile il ricorso alla utilizzazione dei materiali recuperabili assimilabili di cui all'art. 2 comma 2;

     b) sia data la priorità, nell'individuazione del sito della cava di prestito, ad eventuali recuperi produttivi di cave dismesse, di cui sia dimostrata la specifica idoneità e funzionalità;

     c) la necessità di ricorrere alla cava di prestito sia dimostrata nel progetto appaltabile dell'opera pubblica, o tramite specifica variante al progetto in corso d'opera, evidenziando la quantità e la qualità dei materiali necessari per l'opera stessa e i criteri localizzativi seguiti;

     d) tra gli elaborati costitutivi il progetto d'opera pubblica o di variante in corso d'opera sia compreso il progetto di coltivazione e ripristino della cava di prestito per le quantità strettamente necessarie alla realizzazione dell'opera e comunque per una superficie di cava non eccedente metri quadrati cinquemila.

     2. La durata delle autorizzazioni non potrà essere superiore ad un anno e potrà essere prorogata solo per il tempo necessario alla realizzazione dell'opera pubblica connessa.

     3. Tutto il materiale escavato deve essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione dell'opera pubblica.

 

TITOLO VI

FUNZIONI DI POLIZIA DELLE CAVE E

TORBIERE, VIGILANZA E SANZIONI

 

     Art. 30. (Funzioni di polizia e vigilanza). [38]

     1. I Comuni, anche in forma associata, esercitano le funzioni amministrative in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere, ivi comprese le cave di prestito, salvo quanto previsto ai commi 4 e 5.

     2. I Comuni esercitano altresì la vigilanza sull'attività di cava in ordine al rispetto dei contenuti e delle prescrizione dell'autorizzazione all'escavazione, dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, anche con la collaborazione della Provincia e dell'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico, adottando i conseguenti provvedimenti.

     3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mettere a disposizione dei funzionari incaricati dal Comune gli strumenti necessari per ispezionare i lavori.

     4. La vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza e di salute dei lavoratori, in materia di cave e torbiere, è esercitata dall'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio.

     5. Sono fatte salve le competenze degli Enti Parco previste dalla normativa vigente.

     6. La Regione promuove e incentiva forme anche permanenti di collaborazione fra i soggetti di cui al presente articolo al fine di migliorare le attività di vigilanza e di controllo finalizzate alla tutela ambientale e alla sicurezza e salute dei lavoratori e delle popolazioni interessate.

 

     Art. 31. (Sanzioni). [39]

     1. Il mancato versamento, nei termini di legge, dei contributi di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 15, comporta:

     a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;

     b) l'aumento del contributo in misura pari al 30 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;

     c) l'aumento del contributo in misura pari al 50 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.

     2. Le misure di cui al primo comma non si cumulano.

     3. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del primo comma, il Comune dispone la sospensione dell'attività e provvede alla riscossione ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).

     4. La coltivazione di cave e torbiere in carenza di autorizzazione comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa da L. 10 milioni a L. 100 milioni.

     5. La coltivazione di cave e torbiere in difformità

dall'autorizzazione comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa da L. 5 milioni a L. 20 milioni.

     6. La coltivazione di cave e torbiere senza la prescritta autorizzazione comporta l'obbligo di risarcimento dei danni e della esecuzione, a cura e spese del trasgressore, dei lavori di sistemazione ambientale dell'area coltivata, stabiliti dal Comune entro il termine dal medesimo fissato, con ordinanza. In caso di mancata esecuzione dell'ordine di eseguire le opere di sistemazione ambientale, il Comune provvede all'attuazione delle stesse con recupero delle spese ai sensi del R.D. 639/1910.

     7. La violazione ai disposti del primo comma e del secondo comma dell'art. 16 comporta la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 2.000.000.

 

TITOLO VII

MINIERE

 

     Art. 32. (Funzioni Amministrative).

     1. La Giunta Regionale esercita tutte le funzioni amministrative relative alle attività di ricerca e coltivazione dei minerali solidi, appartenenti alla categoria miniere di cui all'art. 2 del R.D. 1443/1927 e successive modificazioni e integrazioni, conferite dall'art. 34 del D.Lgs. 112/1998 nonché le funzioni relative ai gas non combustibili non conservate dallo Stato, mediante strutture organizzative regionali.

 

     Art. 33. (Permessi di ricerca e concessioni minerarie).

     1. La Giunta Regionale conferisce i permessi di ricerca e le concessioni minerarie relative ai minerali solidi e ai gas non combustibili applicando, per quanto compatibile, la disciplina dei procedimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382 (Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale).

     2. Per il riconoscimento della presenza e della coltivabilità del giacimento minerario, quale presupposto per la concessione mineraria, la Giunta Regionale verifica la effettiva rilevanza dell'interesse pubblico rappresentato dalla utilizzazione del giacimento in rapporto alla tutela e valorizzazione delle risorse essenziali del territorio definite dall'art. 2 della L.R. 5/1995, ai vincoli e alle limitazioni d'uso del territorio interessato e all'incidenza dell'estrazione mineraria rispetto alla movimentazione degli altri materiali necessaria per consentire l'utilizzazione del giacimento minerario.

     3. Alle domande di permesso di ricerca e di concessione mineraria deve essere allegato anche un progetto di risistemazione dell'area interessata dagli interventi per la sua ricomposizione ambientale compreso lo smantellamento degli impianti e delle attrezzature con indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, nonché il progetto delle eventuali opere di urbanizzazione primaria necessarie e quelle di allacciamento ai pubblici servizi, delle opere per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, nonché delle ulteriori opere a tutela degli interessi collettivi connessi con l'attività di ricerca o coltivazione mineraria.

     4. I permessi di ricerca e le concessioni minerarie sono soggetti a prestazione preventiva di garanzia fideiussoria commisurata all'ammontare complessivo degli interventi descritti al comma 3, come risultanti da perizia di stima allegata alla domanda, che potrà essere svincolata, anche parzialmente, con cadenza minima annuale, per l'ammontare delle opere realizzate.

     5. La Giunta Regionale potrà disciplinare le modalità di formulazione delle domande per i permessi di ricerca e per le concessioni minerarie e gli specifici requisiti tecnici degli elaborati da allegare alle domande tramite istruzioni tecniche.

     6. I permessi di ricerca e le concessioni minerarie rilasciati anteriormente alla decorrenza delle funzioni regionali di cui all'art. 32 rimangono in vigore fino, alla scadenza fissata nei singoli atti, sempreché non si presentino motivi di decadenza.

 

     Art. 34. (Tariffe e canoni).

     1. La Giunta Regionale determina le tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti di autorizzazioni, verifiche, collaudi relativamente alla ricerca e coltivazione di minerali solidi e dei gas non combustibili, nei limiti massimi definiti dallo Stato.

     2. La Giunta Regionale determina altresì i diritti, i canoni e i contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni per i minerari solidi e dei gas non combustibili nei limiti massimi definiti dallo Stato.

     3. Per la determinazione delle tariffe e dei canoni di cui ai commi 1 e 2 la Giunta Regionale tiene conto delle tipologie dei minerali, dell'estensione del territorio interessato e dell'entità degli adempimenti regionali di analisi, verifica e controllo necessari.

 

TITOLO VIII

INTERVENTI DIVERSI DALL'ATTIVITA' ESTRATTIVA

 

     Art. 35. (Estrazioni dai corsi d'acqua). [40]

     1. Nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale e lacuale regionali l'estrazione di materiali inerti è consentita esclusivamente per interventi pubblici di difesa e sistemazione idraulica, ai sensi della vigente disciplina in materia di polizia delle acque e di difesa del suolo.

 

     Art. 36. (Bonifiche agrarie, invasi irrigui e movimenti di terra in genere). [41]

     1. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le attività relative a bonifiche agrarie, realizzazione di invasi per scopi irrigui, messa in sicurezza di aree di frana e movimenti di terra in genere consistenti nel semplice trasferimento di materiale all'interno del fondo o dei fondi contigui, ancorché di proprietà diverse, o che diano origine a materiali di risulta da conferire in discarica pubblica o in piazzali di stoccaggio pubblici.

     2. Il conferimento nei piazzali di stoccaggio pubblici di materiali di risulta accettati per essere riutilizzati tal quali è gratuito.

     3. I materiali conferiti potranno essere riutilizzati dal Comune, o messi a disposizione dal Comune stesso, previo eventuale idoneo trattamento, per la realizzazione di opere pubbliche.

 

     Art. 37. (Stoccaggio e riciclaggio dei materiali inerti). [42]

     1. I materiali inerti non pericolosi derivanti da demolizioni di edifici e manufatti in muratura e calcestruzzo armato, nonché da scavi per la realizzazione di infrastrutture pubbliche ed opere edilizie possono essere stoccati per il riciclaggio nelle aree destinate dallo strumento urbanistico comunale all'attività estrattiva o a piazzali di stoccaggio per il riciclaggio.

     2. La realizzazione dei piazzali di stoccaggio con impianti di riciclaggio di materiali inerti, è soggetta agli adempimenti previsti dalla vigente normativa edilizia e dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi) e dal D.M. 5 febbraio 1998.

     3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al secondo comma del presente articolo, ove sia riferito agli ambiti dei siti di cava, è subordinato alla dimostrazione della compatibilità con l'attività estrattiva e con le caratteristiche ambientali e infrastrutturali dell'area interessata e comunque non può avere una durata superiore a quella prevista per l'attività estrattiva.

     4. Il conferimento nei piazzali di stoccaggio di cui al comma 2 dei materiali di scavo non pericolosi accettati per essere riutilizzati tal quali è gratuito.

     5. I materiali conferiti in piazzali di stoccaggio pubblici potranno essere riutilizzati dal Comune o messi a disposizione dal Comune stesso, previo eventuale idoneo trattamento, per la realizzazione di opere pubbliche.

 

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 38. (Validità del Piano Regionale dell'Attività Estrattive). [43]

     1. Fino all'entrata in vigore del P.A.E.R.P., conserva validità il vigente Piano Regionale dell'Attività Estrattive, P.R.A.E., di cui alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 36 [44] (Disciplina transitoria per la coltivazione di cave e torbiere).

     2. Nella fase di cui al comma 1 le varianti al P.R.A.E. sono approvate dal Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 36/1980; le modifiche, le integrazioni e gli adempimenti definiti dagli artt. 3 e 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.A.E., sono approvati dalla Giunta Regionale con la procedura di cui all'art. 2 L.R. 36/1980.

 

     Art. 39. (Norme transitorie sulle autorizzazioni). [45]

     1. Fino all'entrata in vigore del P.A.E.R.P. le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva sono rilasciate in conformità con i contenuti del Piano Regionale delle Attività Estrattive, così come recepiti dallo strumento urbanistico comunale in adeguamento al piano stesso.

     2. Fino all'entrata in vigore delle Istruzioni Tecniche di cui al comma 4 dell'art. 12 restano in vigore, per quanto non in contrasto con la presente legge, le norme sulle caratteristiche degli elaborati definite all'art. 4 della L.R. n. 36/1980 e, ai fini del vincolo idrogeologico, l'allegato A della legge regionale 7 marzo 1994, n. 22 (Delega delle funzioni amministrative in materia di vincolo idrogeologico per l'attività di cave e torbiere e conclusione del regime transitorio previsto dall'art. 11 della L.R. 30 aprile 1980, n. 36 e succ. modif.).

     3. Con decorrenza 1 gennaio 1999 il contributo di cui all'art. 15 commi 3 e 4 si applica anche alle autorizzazioni già rilasciate ai sensi dell'art. 4 della L.R. 36/1980. Il Comune individua, ai fini del relativo scomputo dal contributo, la quota parte annuale degli impegni finanziari derivanti all'imprenditore dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 9 della L.R. 36/1980, e non destinati alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e agli allacciamenti ai pubblici servizi.

 

     Art. 40. (Abrogazioni). [46]

     1. Salvo quanto disposto dagli articoli 38 e 39 sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     a) legge regionale 30 aprile 1980, n. 36;

     b) legge regionale 17 dicembre 1992, n. 55;

     c) legge regionale 7 marzo 1994, n. 22;

     d) legge regionale 17 ottobre 1994, n. 75;

     e) legge regionale 11 aprile 1995, n. 48.

 

     Art. 41. (Modifiche). [47]

     1. [48]

     2. All'art. 3 della L.R. 5 dicembre 1995, n. 104, il riferimento alla L.R. 30 aprile 1980, n. 36 è sostituito con il riferimento alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 78.

 

     Art. 42. (Norma di raccordo con la disciplina degli Agri marmiferi apuani). [49]

     1. La presente legge si applica anche agli Agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e di Carrara, per quanto non in contrasto con la legge regionale 5 dicembre 1995, n. 104 (Disciplina degli Agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara) e conseguenti regolamenti comunali.

 

 


[1] Titolo così sostituito dall'art. 69 della L.R. 25 marzo 2015, n. 35.

[2] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 25 marzo 2015, n. 35.

[3] Comma così corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 4 febbraio 2004, n. 4.

[4] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 25 marzo 2015, n. 35.

[5] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 25 marzo 2015, n. 35.

[6] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 25 marzo 2015, n. 35.

[7] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 25 marzo 2015, n. 35.

[8] Comma così sostituito dall’art. 182 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

[9] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 25 marzo 2015, n. 35.

[10] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 25 marzo 2015, n. 35.

[11] Comma così sostituito dall’art. 183 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

[12] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 25 marzo 2015, n. 35.

[13] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 25 marzo 2015, n. 35.

[14] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 25 marzo 2015, n. 35.

[15] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 25 marzo 2015, n. 35.

[16] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 25 marzo 2015, n. 35.

[17] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 25 marzo 2015, n. 35.

[18] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 25 marzo 2015, n. 35.

[19] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 25 marzo 2015, n. 35.

[20] Comma così sostituito dall'art. 57 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 77.

[21] Comma inserito dall'art. 57 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 77.

[22] Comma così modificato dall'art. 57 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 77. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 33 della L.R. 21 novembre 2008, n. 62.

[23] Comma inserito dall’art. 1 della L.R. 27 gennaio 2004, n. 4 e così sostituito dall'art. 57 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 77.

[24] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 25 marzo 2015, n. 35.

[25] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 25 marzo 2015, n. 35.

[26] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 25 marzo 2015, n. 35.

[27] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 25 marzo 2015, n. 35.

[28] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 25 marzo 2015, n. 35.

[29] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 25 marzo 2015, n. 35.

[30] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 25 marzo 2015, n. 35.

[31] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 25 marzo 2015, n. 35.

[32] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 25 marzo 2015, n. 35.

[33] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 25 marzo 2015, n. 35.

[34] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 25 marzo 2015, n. 35.

[35] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 25 marzo 2015, n. 35.

[36] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 25 marzo 2015, n. 35.

[37] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 25 marzo 2015, n. 35.

[38] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 25 marzo 2015, n. 35.

[39] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 25 marzo 2015, n. 35.

[40] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 25 marzo 2015, n. 35.

[41] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 25 marzo 2015, n. 35.

[42] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 25 marzo 2015, n. 35.

[43] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 25 marzo 2015, n. 35.

[44] Comma così corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 4 febbraio 2004, n. 4.

[45] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 25 marzo 2015, n. 35.

[46] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 25 marzo 2015, n. 35.

[47] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 25 marzo 2015, n. 35.

[48] Sostituisce il settimo alinea della lettera f) del comma 2 dell'art. 40 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.

[49] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 25 marzo 2015, n. 35.