§ 3.2.91 - L.R. 9 dicembre 2002, n. 42.
Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all’articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:09/12/2002
Numero:42


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto della legge).
Art. 2.  (Associazioni di promozione sociale).
Art. 3.  (Registro regionale dell’associazionismo di promozione sociale).
Art. 4.  (Conferimento delle funzioni ai comuni capoluogo di provincia).
Art. 5.  (Atto costitutivo e statuto).
Art. 6.  (Prestazioni degli associati).
Art. 7.  (Risorse economiche).
Art. 8.  (Requisiti per l’iscrizione nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale).
Art. 9.  (Struttura del registro).
Art. 10.  (Disciplina del procedimento per le iscrizioni al registro regionale).
Art. 11.  (Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni).
Art. 12.  (Rapporti con la Regione e con gli Enti locali).
Art. 13.  (Convenzioni).
Art. 14.  (Fondo di dotazione).
Art. 15.  (Consulta regionale dell’associazionismo di promozione sociale).
Art. 16.  (Osservatorio regionale dell’associazionismo di promozione sociale).
Art. 17.  (Regolamenti di esecuzione).
Art. 18.  (Modifiche all’articolo 9 della LR72/1997).
Art. 19.  (Norme finanziarie).
Art. 20.  (Norme transitorie).
Art. 21.  (Abrogazione).


§ 3.2.91 - L.R. 9 dicembre 2002, n. 42. [1]

Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all’articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio- assistenziali e socio-sanitari integrati).

(B.U. 18 dicembre 2002, n. 32).

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. (Finalità e oggetto della legge).

     1. La Regione Toscana riconosce e valorizza il ruolo dell’associazionismo di promozione sociale come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo e favorisce il suo apporto al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

     2. La presente legge:

     a) determina i criteri e le modalità con cui la Regione riconosce il valore dell’associazionismo di promozione sociale favorendone lo sviluppo;

     b) determina le modalità di partecipazione delle associazioni di promozione sociale aventi sede in Toscana all’esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento nei settori in cui esse operano;

     c) istituisce il registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

     d) disciplina i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale;

     e) istituisce la Consulta regionale dell’associazionismo di promozione sociale;

     f) istituisce l’Osservatorio regionale dell’associazionismo di promozione sociale.

 

     Art. 2. (Associazioni di promozione sociale).

     1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni, riconosciute o non riconosciute, i movimenti e i gruppi con i requisiti di cui all’articolo 8, costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale, a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

     2. Per attività di utilità sociale si intendono le attività tese al conseguimento di finalità di valenza collettiva, espletate nei settori: ambientale- turistico, culturale-educativo e di ricerca etica e spirituale, sociale, socio-sanitario, sanitario, sportivo-ricreativo, della tutela dei diritti.

     3. Non sono considerate associazioni di promozione sociale i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

     4. Non sono altresì considerate associazioni di promozione sociale i circoli privati, le associazioni di volontariato, di cui dall’articolo 2 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato) e successive modificazioni, e le associazioni comunque denominate, che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati, o prevedono il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

 

     Art. 3. (Registro regionale dell’associazionismo di promozione sociale).

     1. E’ istituito il registro regionale dell’associazionismo di promozione sociale, articolato per province, in cui sono iscritte:

     a) le associazioni di promozione sociale istituite a livello regionale;

     b) i livelli di organizzazione territoriale regionale delle associazioni che hanno carattere nazionale già iscritte al registro nazionale, di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale).

 

     Art. 4. (Conferimento delle funzioni ai comuni capoluogo di provincia). [2]

     1. Tutte le funzioni concernenti la tenuta del registro regionale dell’associazionismo di promozione sociale sono attribuite ai comuni capoluogo di provincia che le esercitano per il territorio provinciale di riferimento.

 

     Art. 5. (Atto costitutivo e statuto).

     1. Possono essere iscritte nel registro regionale solo le associazioni di promozione sociale costituite mediante atto scritto nel quale è indicata la sede legale.

     2. Nello statuto delle associazioni di promozione sociale che intendono iscriversi nel registro regionale sono espressamente previsti:

     a) la denominazione;

     b) l’oggetto sociale;

     c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;

     d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

     e) l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste;

     f) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche associative fatte salve le deroghe di volta in volta motivatamente concesse dall’assessore regionale competente in relazione alla particolare natura di talune associazioni;

     g) i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;

     h) l’obbligo di redigere il bilancio ed il rendiconto annuale;

     i) le modalità di scioglimento dell’associazione;

     j) l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

 

     Art. 6. (Prestazioni degli associati).

     1. Per il perseguimento dei fini istituzionali, le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate dall’associazione medesima le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti. In caso di particolare necessità, le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

     2. Le assunzioni e il ricorso a prestazioni di lavoro autonomo possono prevalere sulle prestazioni volontarie e gratuite solo nelle associazioni di soggetti in condizione di invalidità.

     3. Per poter espletare le attività svolte anche in base alle convenzioni di cui all’articolo 13, i lavoratori, che facciano parte di associazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 8, hanno diritto di usufruire di forme di flessibilità dell’orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti e dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.

 

     Art. 7. (Risorse economiche).

     1. Le associazioni di promozione sociale utilizzano per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività le risorse economiche derivanti da:

     a) quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;

     b) eredità, donazioni e legati;

     c) contributi dell’unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

     d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;

     e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

     f) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

 

CAPO II

Registro regionale delle associazioni di promozione sociale

 

     Art. 8. (Requisiti per l’iscrizione nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale).

     1. Per l’iscrizione nel registro regionale dell’associazionismo di promozione sociale le associazioni devono:

     a) avere sede legale in Toscana ed essere costituite da almeno un anno;

     b) ovvero avere almeno una sede operativa in Toscana, attiva da non meno di un anno, ed essere iscritte al registro nazionale di cui all’articolo 7 della l. 383/2000;

     c) essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, comma 1, e 5 comma 1;

     d) la perdita di uno solo dei requisiti di cui alle lettere a) ovvero b), e c)comporta la cancellazione dal registro regionale.

 

     Art. 9. (Struttura del registro).

     1. Ogni articolazione di livello provinciale del registro regionale comprende le associazioni di promozione sociale aventi sede legale ovvero almeno una sede operativa nella provincia di riferimento, ed è suddivisa, a fini di omogeneità di aggregazione, in tre sezioni così distinte:

     a) sezione "A", nella quale sono iscritte le associazioni che hanno i requisiti di cui alle lettere a) e c) dell’articolo 8 che in Toscana hanno un numero di soci non inferiore a diecimila, ovvero una presenza organizzata in almeno tre province, a condizione, in quest’ultimo caso, che le associazioni medesime risultino costituite da tre o più anni e dimostrino di aver svolto, per lo stesso periodo, attività continuativa;

     b) sezione "B", nella quale sono iscritte le associazioni che hanno i requisiti indicati nelle lettere a) e c) dell’articolo 8 e che non soddisfano le ulteriori condizioni richieste per l’iscrizione alla sezione "A";

     c) sezione "C", nella quale sono iscritte le associazioni che hanno i requisiti indicati nelle lettere b) e c) dell’articolo 8.

     2. Nell’ambito di ciascuna sezione del registro regionale di cui al comma 1, le associazioni di promozione sociale sono ordinate in base al proprio settore di attività prevalente, secondo l’elencazione di cui all’articolo 2, comma 2.

 

     Art. 10. (Disciplina del procedimento per le iscrizioni al registro regionale).

     1. Per essere iscritte nel registro regionale, le associazioni di promozione sociale, nel possesso dei requisiti indicati agli articoli 2, 5 e 8, presentano la domanda d’iscrizione al comune capoluogo di provincia tramite il comune nel cui territorio esse hanno sede legale nel rispetto delle disposizioni del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 17, comma 2 [3].

     1 bis. Il comune nel cui territorio ha sede legale l’associazione di promozione sociale trasmette la domanda al comune capoluogo di provincia in via telematica entro tre giorni dalla presentazione [4].

     2. L’iscrizione nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale è incompatibile con l’iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato, di cui alla LR 28/1993. L’incompatibilità sussiste dal momento dell’emanazione del provvedimento d’iscrizione.

     3. Nell’ambito del registro regionale, le associazioni di promozione sociale possono essere iscritte in un’unica articolazione di livello provinciale.

     4. Il registro regionale e la sua revisione annuale sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

 

     Art. 11. (Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni).

     1. E’ facoltà dei comuni capoluogo di provincia prevedere e disciplinare ricorsi in via amministrativa con il regolamento di cui all’articolo 17, comma 2, avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione dal registro regionale [5].

 

CAPO III

Rapporti tra le associazioni di promozione sociale, la Regione e gli Enti locali

 

     Art. 12. (Rapporti con la Regione e con gli Enti locali).

     1. La Regione, i Comuni e gli altri Enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono ed agevolano il ruolo dell’associazionismo di promozione sociale per l’apporto e l’azione del sistema integrato di attività di utilità sociale di cui all’articolo 2, comma 2 e servizi sociali nel rispetto della normativa regionale in materia. A tal fine:

     a) agevolano la partecipazione delle associazioni di promozione sociale al perseguimento delle finalità del sistema socio assistenziale, all’individuazione degli obiettivi della programmazione regionale e locale, nonché alla verifica dell’efficacia dei servizi e delle attività di utilità sociale. A tal fine, la Giunta regionale può promuovere, con la collaborazione della Consulta regionale, di cui all’articolo 15, e dell’Osservatorio regionale, di cui all’articolo 16, conferenze di programmazione in occasione della predisposizione e dell’aggiornamento dei piani e programmi relativi a settori in cui operano le associazioni di promozione sociale;

     b) possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozioni sociale, ai sensi dell’articolo 13 [6].

     2. La Regione e gli Enti locali, inoltre, concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell’associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l’autonomia di organizzazione e di iniziativa.

     3. Per la realizzazione dei fini di cui al comma 2, la Regione e gli Enti locali possono concordare la messa a disposizione, previa verifica di disponibilità, di spazi e attrezzature nelle proprie strutture con utilizzazione non onerosa di beni mobili ed immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale.

     4. Per il perseguimento di finalità di valenza sociale, sono attivate forme specifiche di collaborazione mediante protocolli d’intesa con associazioni di rilevanza nazionale o loro federazioni nazionali, regionali e provinciali o comunque associazioni operanti in Toscana, iscritte nel registro regionale di cui all’articolo 8, rappresentative ovvero di riferimento dei soggetti svantaggiati per minorazione fisica, psichica o sensoriale. Le medesime associazioni sono rappresentate negli organismi consultivi previsti dalla normativa regionale in settori di rilevante interesse rispetto alle attività loro proprie. L’individuazione degli organismi consultivi nel cui ambito le suddette associazioni sono rappresentate è effettuata mediante atto della Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente.

 

     Art. 13. (Convenzioni).

     1. La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte nel registro regionale di cui all’articolo 3, per lo svolgimento di attività previste dallo statuto verso terzi, anche di carattere integrativo a servizi complessi, per le quali le associazioni stesse dimostrano attitudine e capacità operativa anche indipendentemente dall’attività prevalente indicata ai sensi dell’articolo 9, comma 2 [7].

     2. Per la stipula delle convenzioni, è condizione necessaria la presentazione di un progetto da parte delle associazioni.

     3. Nella valutazione dei progetti, gli Enti valorizzano i criteri di affidabilità tecnico-organizzativa, di competenza ed esperienza professionale, di radicamento sul territorio del soggetto proponente, nonché di qualità e di adeguatezza del progetto.

     4. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici procedono con provvedimento motivato all’approvazione del progetto di cui al comma 2.

     5. Le convenzioni contengono in particolare:

     a) disposizioni dirette a garantire il mantenimento delle condizioni necessarie a svolgere l’attività in modo continuativo riscontrate al momento dell’approvazione del progetto;

     b) la copertura assicurativa degli associati per danni arrecati a terzi nello svolgimento dell’attività, nonché contro infortuni e malattie connesse all’attività stessa;

     c) l’indicazione del numero degli associati impiegati nell’attività, nonché dei lavoratori dipendenti o autonomi, con specificazione della loro qualifica e delle modalità e tempi di impiego;

     d) disposizioni atte a garantire il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia di previdenza e assistenza;

     e) casi e modalità di risoluzione delle convenzioni.

 

     Art. 14. (Fondo di dotazione).

     1. La Regione Toscana concorre ad agevolare l’accesso al credito delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all’articolo 3, che realizzano investimenti in beni materiali, immateriali e scorte.

     2. I finanziamenti, erogati dalle banche, a fronte dei quali è concesso un contributo in conto interessi, si riferiscono a spese di investimento finalizzate all’esercizio di attività delle associazioni di promozione sociale. Tali spese riguardano:

     a) l’acquisto di terreni o del diritto di superficie;

     b) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione di fabbricati;

     c) l’acquisto di impianti, macchinari, automezzi e attrezzature;

     d) l’acquisto di brevetti, licenze, marchi, software, spese per la certificazione di qualità;

     e) marketing operativo e strategico;

     f) spese per l’adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza;

     g) scorte nella misura massima del venti per cento dell’investimento totale.

     3. Ai fini di cui al presente articolo, è istituito presso la FIDI Toscana SpA un apposito fondo di dotazione, disciplinato con specifica direttiva approvata dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente, che stabilisce le modalità per l’ammissione ai contributi, i criteri di assegnazione e le modalità di rendicontazione della gestione del fondo, nonché i criteri per la stipula delle convenzioni con le banche.

 

CAPO IV

Consulta regionale e Osservatorio regionale dell’associazionismo di promozione sociale

 

     Art. 15. (Consulta regionale dell’associazionismo di promozione sociale).

     1. E’ istituita la Consulta regionale dell’associazionismo di promozione sociale, di seguito denominata "Consulta", nei termini di cui all’articolo 20, comma 4, che rappresenta le associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all’articolo 3.

     2. Con il regolamento di esecuzione previsto dall’articolo 17, comma 1, si disciplinano le modalità di designazione dei membri della Consulta, garantendo, nell’ambito della stessa [8]:

     a) la presenza di un numero di componenti non superiore a ventisei ;

     b) la rappresentatività delle articolazioni provinciali e delle tre sezioni del registro regionale, come indicate nell’articolo 9;

     c) la rappresentatività di tutti i settori di attività propri dell’associazionismo di promozione sociale di cui all’articolo 2, comma 2.

     3. La Consulta, negli ambiti di attività dell’associazionismo di promozione sociale:

     a) avanza alla Giunta regionale proposte ai fini della programmazione regionale;

     b) può esprimere parere sulle proposte di legge, programmi e altri atti regionali. Qualora tali pareri siano richiesti dagli organi regionali, i pareri sono espressi entro venti giorni dalla richiesta.

     4. La Consulta, inoltre, provvede alle designazioni di cui all’articolo 16, comma 1 e collabora con la Regione e con l’Osservatorio regionale dell’associazionismo di promozione sociale per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1.

     5. I membri della Consulta sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale e, comunque, fino all’insediamento della Consulta successiva.

     6. Nel corso della prima riunione la Consulta, a maggioranza assoluta dei componenti, elegge nel suo seno il Presidente, che convoca e presiede le sedute, e fissa le proprie modalità di funzionamento adottando apposito regolamento interno.

     Quest’ultimo può, tra l’altro, prevedere eventuali sottocommissioni per la trattazione di specifiche tematiche.

     7. La Consulta si riunisce almeno tre volte all’anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta un quinto dei componenti o sia richiesto dagli organi regionali il parere di cui al comma 3, lettera b).

     8. I compiti di segreteria della Consulta sono svolti da personale della competente articolazione organizzativa regionale.

     9. Ai componenti della Consulta è corrisposto il rimborso spese in conformità alla disciplina vigente per i dirigenti regionali [9].

 

     Art. 16. (Osservatorio regionale dell’associazionismo di promozione sociale).

     1. E’ istituito l’Osservatorio regionale dell’associazionismo di promozione sociale, di seguito denominato "Osservatorio", nei termini di cui all’articolo 20, comma 5, composto da:

     a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato, che lo presiede;

     b) sette rappresentanti delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all’articolo 3, designati dalla Consulta regionale di cui all’articolo 15;

     c) tre rappresentanti delle Università toscane, congiuntamente designati dalle Università medesime;

     d) tre rappresentanti delle articolazioni provinciali dell’Osservatorio sociale regionale di cui all’articolo 64, comma 4, della legge regionale 3 ottobre 1997, n.72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati), congiuntamente designati dai comuni capoluogo di provincia della Toscana, secondo un principio di rappresentatività territoriale di dimensione sovra-provinciale [10].

     2. La sede dell’Osservatorio è stabilita dalla Giunta regionale antecedentemente alle richieste di designazione di cui al comma 1.

     3. L’Osservatorio:

     a) promuove studi e ricerche in tema di associazionismo e svolge funzioni di monitoraggio sul fenomeno, attraverso l’utilizzo di dati disponibili, l’integrazione degli stessi, la loro elaborazione e valutazione;

     b) cura la diffusione delle informazioni raccolte e redige annualmente un rapporto sul fenomeno dell’associazionismo di promozione sociale in Toscana;

     c) relaziona in merito ai risultati delle analisi effettuate e formula proposte alla Consulta, di cui all’articolo 15, per la migliore operatività e qualificazione delle attività che interessano l’associazionismo;

     d) collabora con la Regione e con la Consulta regionale dell’associazionismo di promozione sociale per le finalità di cui all’articolo 1, comma1;

     e) collabora con l’Osservatorio sociale regionale di cui all’articolo 64 della LR 72/1997.

     4. I membri dell’Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale, e comunque fino all’insediamento dell’Osservatorio successivo.

     5. Nel corso della prima riunione l’Osservatorio, a maggioranza assoluta dei componenti, fissa le proprie modalità di funzionamento adottando apposito regolamento interno.

     6. Alle attività dell’Osservatorio sono destinate le quote di finanziamento attribuite alla Regione Toscana ai sensi dell’articolo 14 della l. 383/2000, eventualmente integrate da risorse regionali.

     7. Almeno una volta l’anno l’Osservatorio e la Consulta regionale si riuniscono in seduta congiunta, sotto la presidenza del Presidente della Giunta regionale, per definire linee comuni di sviluppo e di sostegno all’associazionismo di promozione sociale. Dell’esito dell’incontro è data informazione al Consiglio regionale.

     8. Ai componenti dell’Osservatorio è corrisposto il rimborso delle spese sostenute in relazione all’attività svolta.

 

CAPO V

Regolamenti di esecuzione

 

     Art. 17. (Regolamenti di esecuzione).

     1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, é approvato un regolamento, con il quale si definiscono le modalità di designazione dei membri della Consulta, sulla base di quanto previsto dall’articolo 15, comma 2 [11].

     2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, i comuni capoluogo di provincia approvano un regolamento che definisce:

a) il procedimento per l'iscrizione delle associazioni di promozione sociale nel registro regionale e la loro cancellazione;

b) il procedimento di revisione annuale del registro regionale;

c) i requisiti identificativi delle associazioni di promozione sociale che devono essere riportati sul registro regionale [12].

     3. [Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, il dipartimento della Giunta regionale, competente in materia di politiche sociali, predispone uno schema tipo di regolamento del quale le Province possono avvalersi ai fini dell’approvazione di quanto indicato al comma 2] [13].

 

CAPO VI

Disposizioni finali. Norme finanziarie e transitorie.

 

     Art. 18. (Modifiche all’articolo 9 della LR72/1997).

     1. Dopo la lettera d) del comma 7 dell’articolo 9 della LR 72/1997 , è aggiunta la seguente lettera e):

     (Omissis).

 

     Art. 19. (Norme finanziarie).

     1. Agli oneri di spesa derivanti dall’applicazione dell’articolo 14 si fa fronte per gli esercizi 2003 e 2004, con le risorse dell’UPB 221 "Programmi di iniziative regionali, sistema informativo, ricerca e sviluppo - spese correnti, per la cifra di 100.000,00 euro per l’esercizio 2003 e di 100.000,00 euro per l’esercizio 2004, per gli anni seguenti si provvederà con legge di bilancio.

     2. Agli oneri di spesa di cui agli articoli 15, comma 9, e 16, comma 8, si fa fronte per l’esercizio in corso e per gli esercizi 2003 e 2004 con le risorse iscritte nell’UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale- spese correnti" per la cifra di 8.000,00 euro per l’esercizio in corso, di 8.000,00 euro per l’esercizio 2003, di 8.000,00 euro per l’esercizio 2004."

     3. Agli oneri di spesa di cui all’articolo 16, comma 6, si fa fronte con le risorse dell’UPB 221 "Programmi di iniziative regionali, sistema informativo, ricerca e sviluppo – spese correnti", relative alle quote assegnate di finanziamento statale.

     4. La legge regionale di bilancio può prevedere eventualmente risorse aggiuntive a partire dall’anno 2003.

 

     Art. 20. (Norme transitorie).

     1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 17, comma 2, le Province provvedono, ciascuna in relazione alla propria competenza territoriale, alla predisposizione e approvazione del registro regionale dell’associazionismo di promozione sociale, assicurandone la coerenza con la presente legge e con il regolamento. A tal fine richiedono ai soggetti interessati le eventuali necessarie informazioni e integrazioni alla documentazione prodotta e realizzano ogni attività necessaria per:

     a) l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione o di diniego all’iscrizione in relazione alle domande prodotte ai sensi della legge regionale 9 aprile 1990, n. 36 (Promozione e sviluppo dell’associazionismo) e giacenti presso gli uffici;

     b) la revisione degli albi delle associazioni di cui all’articolo 2, comma 1 (albo di livello provinciale) e comma 7 (albo regionale) della legge regionale 36/1990;

     c) l’emanazione dei provvedimenti di cancellazione delle associazioni per le quali la verifica di cui alla lettera b) abbia dato esito negativo.

     2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione inoltra alle Province territorialmente competenti eventuali domande d'iscrizione

     all’albo regionale di cui alla LR 36/1990 e i fascicoli relativi alle associazioni conservati presso i propri uffici. La Regione assicura altresì alle Province la collaborazione dei propri uffici per gli adempimenti connessi alla revisione dell’albo regionale di cui al comma 1, lettera b).

     3. Le Province inoltrano tempestivamente alla Regione il registro regionale dell’associazionismo di promozione sociale relativo all’articolazione territoriale di competenza, redatto ai sensi del comma 1. La Giunta regionale ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana nel momento in cui tutte le Amministrazioni provinciali abbiano provveduto in tal senso e, da tale momento, cessa l’efficacia degli albi istituiti ai sensi della LR 36/1990.

     4. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del registro regionale dell’associazionismo di promozione sociale, di cui al comma 3, è istituita la Consulta regionale dell’associazionismo di promozione sociale di cui all’articolo 15.

     5. Entro sessanta giorni dall’istituzione della Consulta regionale dell’associazionismo di promozione sociale di cui all’articolo 15, è istituito l’Osservatorio regionale dell’associazionismo di promozione sociale di cui all’articolo 16.

 

     Art. 21. (Abrogazione).

     1. A decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione, di cui all’articolo 17, comma 2, è abrogata la LR 36/1990.

 


[1] Abrogata dall'art. 21 della L.R. 22 luglio 2020, n. 65, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo così modificato dall'art. 13 della L.R. 1 marzo 2016, n. 21.

[3] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 1 marzo 2016, n. 21.

[4] Comma inserito dall'art. 14 della L.R. 1 marzo 2016, n. 21.

[5] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 1 marzo 2016, n. 21.

[6] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 1 marzo 2016, n. 21.

[7] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 22 ottobre 2004, n. 57.

[8] Alinea così modificato dall’art. 2 della L.R. 22 ottobre 2004, n. 57.

[9] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.R. 1 marzo 2016, n. 21.

[10] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 1 marzo 2016, n. 21.

[11] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 22 ottobre 2004, n. 57.

[12] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 1 marzo 2016, n. 21.

[13] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 1 marzo 2016, n. 21.