§ 5.4.73 - L.R. 11 agosto 1997, n. 65.
Istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:11/08/1997
Numero:65


Sommario
Art. 1.  Istituzione dell'Ente "Parco Regionale delle Alpi Apuane".
Art. 2.  Statuto.
Art. 3.  Organi.
Art. 4.  Incompatibilità.
Art. 4 bis.  Rinvio
Art. 5.  Presidente.
Art. 6.  Consiglio direttivo.
Art. 7.  Comunità del Parco.
Art. 8.  Collegio regionale unico dei revisori dei conti
Art. 9.  Comitato scientifico.
Art. 10.  Durata in carica degli organi e del Comitato scientifico. Indennità e gettone di presenza.
Art. 11.  Direttore.
Art. 12.  Atti soggetti ad approvazione del Consiglio regionale.
Art. 13.  Vigilanza sull'attività dell'ente.
Art. 14.  Piano per il parco.
Art. 15.  Procedimento per l’approvazione del piano per il parco.
Art. 16.  Regolamento del Parco.
Art. 17.  Piani di gestione.
Art. 18.  Piano pluriennale economico-sociale.
Art. 19.  Piano pluriennale economico-sociale. Procedura di approvazione.
Art. 20.  Nulla osta del Parco.
Art. 21.  Attività estrattiva.
Art. 22.  Personale.
Art. 23.  Patrimonio e contratti
Art. 23 bis.  Ufficiale rogante.
Art. 23 ter.  Contabilità e bilancio
Art. 24.  Usi civici.
Art. 25.  Entrate dell'ente.
Art. 26.  Vigilanza.
Art. 27.  Sanzioni amministrative.
Art. 28.  Risistemazione ambientale in relazione alle attività di cava
Art. 29.  Commissariamento e soppressione del Consorzio del Parco delle Alpi Apuane.
Art. 30.  Primo insediamento degli organi dell'ente.
Art. 31.  Misure transitorie di salvaguardia.
Art. 32.  Attività estrattive nelle aree non più incluse nel Parco.
Art. 33.  Norma finanziaria.
Art. 34.  Norme per i Parchi della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli.


§ 5.4.73 - L.R. 11 agosto 1997, n. 65.

Istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio.

(B.U. 21 agosto 1997, n. 33).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE

 

Art. 1. Istituzione dell'Ente "Parco Regionale delle Alpi Apuane".

     1. E' istituito ai sensi dell'art. 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'ente di diritto pubblico denominato "Parco Regionale delle Alpi Apuane", di seguito denominato ente.

     L'ente è preposto alla gestione del Parco delle Alpi Apuane già istituito con L.R. 21 gennaio 1985, n. 5 e successive modificazioni.

     2. L'ente persegue il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali mediante la tutela dei valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali e la realizzazione di un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistema.

     3. Il territorio del Parco è delimitato dalla cartografia del Piano per il Parco di cui al successivo articolo 14. Non sono compresi nel territorio del Parco i centri edificati interclusi, comprensivi delle zone previste come edificabili negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del Piano. Questi fanno parte dell'area contigua del Parco di cui all'art. 32 della L. 394/1991. Fanno parte altresì dell'area contigua i territori delimitati come tali nella cartografia del Piano.

     4. Fino all'approvazione del Piano per il Parco, il territorio del Parco e dell'area contigua sono delimitati dalla cartografia allegata alla presente legge. Non sono compresi nel territorio del Parco, e fanno invece parte dell'area contigua, i centri edificati interclusi comprensivi delle zone previste come edificabili negli strumenti urbanistici vigenti, secondo la perimetrazione approvata dal Consiglio Direttivo dell'Ente, sentita la Comunità del Parco, entro tre mesi dalla nomina del Consiglio Direttivo stesso. Fino all'approvazione di tale perimetrazione non sono compresi nel territorio del Parco, e fanno invece parte dell'area contigua, i centri edificati delimitati ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

 

     Art. 2. Statuto. [1]

     1. L'ente adotta il proprio statuto che, ai sensi dell'art. 24 della L. 394/1991 ed in conformità con i principi della presente legge, in particolare disciplina:

     a) la sede dell'ente;

     b) le modalità di designazione per la nomina degli organi, di convocazione e di funzionamento degli stessi nonché i loro compiti;

     c) la rappresentatività degli enti locali componenti la Comunità del Parco, in rapporto ai rispettivi territori e popolazioni interessate dalle aree del Parco medesimo, nonché la relativa partecipazione al finanziamento dell'ente;

     d) le modalità di nomina ed i compiti del direttore e del Comitato scientifico;

     e) l'organizzazione decentrata delle strutture in relazione alle distinte situazioni geografiche;

     f) le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti;

     g) i criteri per la determinazione dell'indennità di carica;

     h) le modalità di controllo interno sugli atti secondo la normativa vigente.

     2. In sede di prima applicazione, lo Statuto è adottato dalla Comunità del Parco entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro i successivi sessanta giorni. In sede di approvazione il Consiglio Regionale può apportare allo Statuto le modifiche necessarie per assicurare la conformità dello Statuto stesso alle leggi vigenti.

     3. In caso di inadempienza della Comunità del Parco la Giunta Regionale è comunque tenuta ad adottare e trasmettere al Consiglio, per l'approvazione, una propria proposta di statuto, nel rispetto dei tempi di cui al comma precedente.

     4. Le modifiche allo Statuto sono adottate e approvate con lo stesso procedimento del comma 2.

     5. Lo Statuto è pubblicato sul B.U.R.T. ed acquista efficacia dalla data della pubblicazione.

 

     Art. 3. Organi. [2]

     1. Sono organi dell'ente:

     a) il Presidente;

     b) il Consiglio direttivo;

     c) il Collegio regionale unico dei revisori [3];

     d) la Comunità del Parco.

 

     Art. 4. Incompatibilità. [4]

     L'ufficio di Presidente e di membro del Consiglio direttivo è incompatibile con quello di Parlamentare europeo e nazionale; Consigliere regionale, nonché con quello di Sindaco o Assessore comunale; Presidente o Assessore provinciale; Presidente o Assessore di Comunità Montana. Lo Statuto può stabilire ulteriori cause di incompatibilità.

 

     Art. 4 bis. Rinvio [5]

     1. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano alle cariche di Presidente e membro del Consiglio direttivo le disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), in materia di ineleggibilità, incompatibilità e conflitto di interessi.

 

     Art. 5. Presidente. [6]

     1. Il Presidente è nominato dal Presidente della Giunta regionale sulla base di un elenco di almeno tre nominativi designati dalla Comunità del Parco e dotati di comprovata esperienza amministrativa, risultante da documentato curriculum [7].

     2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, ne coordina l'attività, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.

 

      Art. 6. Consiglio direttivo. [8]

     1. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente dell'ente e da dodici membri.

     2. I membri del Consiglio direttivo sono eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato, tra esperti aventi qualificazione, comprovata da adeguato curriculum, per titoli tecnico-scientifici, esperienza amministrativa o esperienza comunque maturata in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio ambientale e delle risorse locali, con le seguenti modalità:

     a) sette membri designati dalla Comunità del parco [9];

     b) tre membri scelti in due elenchi, ciascuno di almeno sei nominativi segnalati distintamente dalle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della L. n. 349/86, e dalle seguenti istituzioni scientifiche: l'Accademia Nazionale dei Lincei, la Società Botanica italiana, l'Unione Zoologica Italiana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, le Università degli studi con sede in Toscana; la scelta garantisce l'elezione di almeno un esperto per ognuno dei due elenchi;

     c) due membri scelti direttamente dal Consiglio regionale.

     3. Il Consiglio direttivo può eleggere al proprio interno uno o più Vice Presidenti ed una Giunta esecutiva secondo le modalità e con le funzioni stabilite dallo Statuto.

     4. Il Consiglio direttivo adotta il piano per il Parco, il regolamento del Parco, il bilancio preventivo economico, il bilancio di esercizio, adotta ed approva i piani di gestione ed esercita le ulteriori funzioni attribuitegli dallo Statuto o da questo non attribuite ad altri organi [10].

 

     Art. 7. Comunità del Parco. [11]

     1. La Comunità del Parco è composta, con la rappresentatività prevista dallo Statuto, dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Province e delle Comunità Montane i cui territori sono ricompresi, anche parzialmente, nel Parco.

     2. La Comunità del Parco, oltre alle attribuzioni di cui agli artt. 2, 5 e 6, svolge funzioni consultive e propositive per l'ente. In particolare esprime parere obbligatorio sul regolamento e sul piano per il Parco, sui piani di gestione, sul bilancio e sul conto consuntivo. La Comunità del Parco adotta altresì il piano di sviluppo economico e sociale del Parco e vigila sulla sua attuazione.

 

     Art. 8. Collegio regionale unico dei revisori dei conti [12]

     1. Il controllo sugli atti e sulla gestione finanziaria dell’ente è esercitato da un unico collegio regionale dei revisori dei conti, comune a tutti gli enti parco regionali e la cui spesa è ripartita in uguale misura tra gli stessi.

     2. Il collegio regionale unico dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), di cui uno designato dal Ministero dell’Economia.

     3. Il collegio nella prima seduta nomina, tra i propri membri, il Presidente.

     4. Il collegio vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed in particolare esercita le funzioni di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.

     5. La relazione con la quale il collegio esprime il parere sul bilancio preventivo dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.

     6. Il collegio esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

     7. Il collegio esercita il riscontro contabile sugli atti dell’ente ed esprime in via preventiva un parere obbligatorio sulle operazioni di indebitamento, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, su eventuali operazioni di finanza di progetto e di assunzione di partecipazioni in società di cui all’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).

     8. Il collegio rimette ogni sei mesi alla Giunta regionale una relazione sull’andamento della gestione finanziaria e formula, se necessario, osservazioni e rilievi al Presidente dell’ente e alla Giunta regionale.

     9. Il collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte.

 

     Art. 9. Comitato scientifico. [13]

     1. Al fine di garantire all'amministrazione dell'ente un adeguato supporto tecnico-scientifico, è istituito il Comitato scientifico.

     2. Il Comitato scientifico è composto da esperti in numero determinato dallo Statuto del Parco ed è nominato dal Consiglio direttivo dell'ente, in modo da assicurare la presenza di adeguate competenze per i vari settori delle scienze naturalistiche, ambientali e territoriali, sulla base di elenchi nominativi, segnalati dalle Università degli Studi con sede in Toscana, fra i docenti delle facoltà scientifiche nonché dal Consiglio Nazionale delle Ricerche fra i propri ricercatori.

     3. Il Comitato scientifico esercita i compiti previsti dallo Statuto e, in particolare, provvede ad esprimere in rapporto alle proprie competenze, parere obbligatorio sul piano per il Parco, sul regolamento, sui piani di gestione, sul piano pluriennale economico-sociale e, a richiesta degli organi dell'ente e del direttore, su ogni altra questione per la quale si ritenga necessario il parere del Comitato.

     4. Il Comitato scientifico può proporre iniziative in materia di ricerca scientifica, didattica ed informazione ambientale.

 

     Art. 10. Durata in carica degli organi e del Comitato scientifico. Indennità e gettone di presenza. [14]

     1. Gli organi dell'Ente parco, ad eccezione della Comunità del parco, e il Comitato scientifico durano in carica quattro anni [15].

     2. L'Ente parco determina l'ammontare del gettone di presenza, fino a un massimo di 30,00 euro, spettante al Presidente, ai componenti del Consiglio direttivo e ai componenti del Comitato scientifico.

     3. Ai soggetti di cui al comma 2 residenti in un comune distante almeno dieci chilometri da quello in cui ha sede l'Ente parco è dovuto il rimborso delle spese per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organismi nella misura stabilita per i dirigenti regionali. Il rimborso non compete nel caso in cui tali soggetti debbano comunque recarsi nel comune in cui ha sede l'Ente parco per il compimento di doveri inerenti la propria attività lavorativa.

     4. Al Presidente ed ai membri del collegio regionale unico dei revisori spetta un’indennità annua pari rispettivamente al 5 per cento ed al 4 per cento dell’indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale. Ai soggetti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 3 [16].

     5. La sostituzione dell'indennità con il gettone di presenza è disposta dall'Ente parco a decorrere dal primo rinnovo degli organi successivo al 1° gennaio 2011.

     6. L'adeguamento dell'ammontare del gettone di presenza per il Comitato scientifico è disposto dall'Ente parco a decorrere dal 1° gennaio 2011.

 

     Art. 11. Direttore. [17]

     1. Il direttore è nominato dal Presidente dell'ente previa selezione pubblica indetta dal Consiglio direttivo volta ad accertare l'esperienza professionale e la qualificazione scientifica dei candidati in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio ambientale con particolare riferimento a realtà omogenee rispetto a quella del Parco delle Alpi Apuane.

     2. I rapporti tra l'ente ed il direttore sono regolati con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile. L'ammontare del trattamento economico, onnicomprensivo, è determinato nell'atto di nomina con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti. Gli emolumenti di riferimento sono specificati con deliberazione della Giunta regionale [18].

     2-bis. L'ammontare del trattamento economico, onnicomprensivo, è determinato, nell'atto di nomina con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti. Gli emolumenti di riferimento sono specificati con deliberazione della Giunta regionale [19].

     2-ter. La disposizione di cui al comma 2–bis si applica dalla data della stipulazione dei contratti individuali di lavoro sottoscritti successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) [20].

     3. Il direttore dà esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo, dirige e coordina il personale dell'ente, sovrintende al buon andamento degli uffici e dei servizi ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto.

 

     Art. 12. Atti soggetti ad approvazione del Consiglio regionale. [21]

     1. Il Consiglio regionale, oltre ad approvare gli atti già previsti dalla presente legge, esprime il proprio parere sul bilancio preventivo economico ed approva il bilancio di esercizio dell'ente [22].

 

     Art. 13. Vigilanza sull'attività dell'ente. [23]

     1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'ente.

     2. Nell'esercizio di tale potere la Giunta dispone ispezioni mediante propri funzionari. Il Presidente della Giunta regionale provvede altresì, previa diffida agli organi dell'Ente, alla nomina di commissari per il compimento di atti obbligatori per legge o derivanti da direttive regionali, quando l'Ente ne rifiuti o ritardi l'adempimento [24].

     3. In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi o ripetute violazioni di legge, il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto allo scioglimento degli organi dell'Ente e alla nomina di un commissario che gestisce l'Ente stesso fino alla ricostituzione dei nuovi organi cui si provvede, ai sensi della presente legge, entro sei mesi dallo scioglimento [25].

 

Titolo II

STRUMENTI DI ATTUAZIONE

 

     Art. 14. Piano per il parco.

     1. [L'ente persegue la tutela dei valori naturali e ambientali mediante il piano per il parco ai sensi dell'art. 12 della L. 394/1991 e sulla base degli eventuali criteri ed indirizzi in materia di aree protette stabiliti nell’ambito del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale)] [26].

     2. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 21, il piano individua i perimetri entro cui é consentito l'esercizio di attività estrattive tradizionali e la valorizzazione dei materiali lapidei esclusivi delle Alpi Apuane: marmi, brecce, cipollini, pietra del Cardoso. Il piano per il Parco può prevedere l'estrazione di dolomia al fine esclusivo di garantire le forniture industriali al settore vetraio e delle acciaierie. Le zone di cui sopra fanno parte dell'area contigua del Parco; la relativa normativa è immediatamente efficace e vincolante e comprende il divieto di caccia per le aree contigue intercluse.

     3. Il piano ha efficacia di dichiarazione di utilità, urgenza e indifferibilità per gli interventi in esso previsti [27].

     4. Per le aree contigue, ad integrazione, della disciplina di cava di cui al comma 2, il piano per il Parco detta, per le altre materie di cui all'art. 32, comma 1, L. n. 394/1991, specifiche direttive cui debbono uniformarsi le regolamentazioni di competenza degli enti locali, anche al fine di una efficace tutela del territorio del Parco e di un organico ed unitario sviluppo delle attività di cava nel complesso delle Alpi Apuane; il perimetro dell'area contigua e le relative direttive sono stabilite d'intesa con le Amministrazioni provinciali al fine di un coordinamento con i Piani Territoriali di loro competenza.

 

     Art. 15. Procedimento per l’approvazione del piano per il parco. [28]

     1. Il piano per il parco di cui all’articolo 14 può essere modificato o nuovamente adottato e approvato dal consiglio direttivo dell’ente parco applicando le disposizioni di cui al titolo II della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), previo parere obbligatorio della comunità del parco e del comitato scientifico, nonché previo parere vincolante del Consiglio regionale.

     1 bis. Il piano può essere approvato anche per fasi successive, mediante il ricorso allo stralcio della disciplina di una o più parti. Nel caso in cui lo stralcio interessi l’aspetto della perimetrazione delle aree contigue interessate da attività di cava, fino alla loro nuova definizione resta in vigore la perimetrazione delle stesse in essere. Nelle aree contigue di cava interessate dallo stralcio, nel periodo intercorrente fra l’adozione del piano e l’entrata in vigore della nuova perimetrazione e del regolamento contenente le relative disposizioni, si applicano le misure transitorie di salvaguardia di cui all’articolo 31, commi 5, 6 e 7 [29].

 

     Art. 16. Regolamento del Parco.

     1. [Il regolamento del Parco è adottato entro sei mesi dall’approvazione del piano, e approvato dal consiglio direttivo del Parco applicando le disposizioni di cui al titolo II della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), previo parere obbligatorio della comunità del Parco e del comitato scientifico, nonché previo parere vincolante della Giunta regionale. Nel caso in cui il piano sia approvato per fasi successive, mediante il ricorso allo stralcio della disciplina di una o più parti, lo stralcio può interessare il regolamento del Parco al fine di garantire coerenza fra i due strumenti. Le modifiche al regolamento ovvero gli eventuali stralci seguono le procedure di adozione ed approvazione del regolamento stesso. Il regolamento disciplina l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco in applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 11, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), da ultimo modificato con legge 9 dicembre 1998, n. 426] [30].

     2. Il regolamento, disciplina le modalità di escavazione da applicarsi nell'area contigua del Parco, ai sensi del comma 2 dell'art. 14, nonché le modalità delle risistemazioni ambientali collegate alle attività di cava, anche cessate ed all'assetto delle conseguenti discariche.

     3. [Il regolamento acquista efficacia dopo centoventi giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del Parco prevalgono su quelle dei comuni] [31].

 

     Art. 17. Piani di gestione. [32]

     1. Nel quadro delle indicazioni del piano per il Parco di cui all'art. 14 e del regolamento di cui all'art. 16 l'ente persegue le finalità istitutive del Parco attraverso piani di gestione aventi efficacia di piani particolareggiati. Essi interessano l'area soggetta al piano del Parco e devono contenere l'indicazione della loro durata.

     2. I piani di gestione sono adottati dal Consiglio direttivo, previo parere della Comunità del Parco e del Comitato scientifico. Il piano, entro dieci giorni dalla sua adozione, è depositato presso le segreterie dei comuni e delle province i cui territori sono ricompresi nell'area del Parco, per la durata di trenta giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.

     3. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico mediante inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana nonché su almeno due organi di informazione a diffusione locale.

     4. Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito potranno essere presentate opposizioni e osservazioni. Scaduto tale termine, il Consiglio direttivo approva i piani di gestione.

 

     Art. 18. Piano pluriennale economico-sociale. [33]

     1. Nel rispetto delle finalità istitutive del Parco, delle previsioni del piano per il Parco e nei limiti del regolamento e dei piani di gestione, l'ente promuove iniziative, coordinate con quelle della Regione e degli enti locali interessati, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente all'interno del Parco e nelle aree contigue.

     2. Per i fini di cui al comma 1, l'ente adotta un piano pluriennale economico e sociale per la promozione della attività compatibili. Qualora il piano pluriennale economico e sociale comporti, ai fini della realizzazione degli interventi previsti, anche la partecipazione di altri soggetti, il piano prevede le relative modalità di partecipazione, ivi compresi gli accordi di programma.

     3. Per il perseguimento delle finalità del piano economico e sociale, l'ente può concedere, con specifiche convenzioni, l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali, ivi compresi materiali di cava, che presentino requisiti di qualità e che non siano incompatibili con le finalità del Parco.

 

     Art. 19. Piano pluriennale economico-sociale. Procedura di approvazione. [34]

     1. Entro sei mesi dall'approvazione del piano per il Parco la Comunità del Parco, previo parere del Consiglio direttivo e del Comitato scientifico e tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, adotta il piano pluriennale economico-sociale. Il piano è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro tre mesi dal ricevimento della proposta stessa da parte della Giunta regionale.

     2. Il piano pluriennale economico-sociale può essere aggiornato annualmente con le procedure di cui al presente articolo, in collegamento con il bilancio annuale.

 

     Art. 20. Nulla osta del Parco.

     1. Il rilascio dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni relativi ad interventi, impianti ed opere nelle aree soggette al piano del parco e, in attesa di detto piano, nel territorio di cui all’articolo 1, comma 3, è subordinato al preventivo nulla osta dell’ente parco. Sono altresì soggetti al nulla osta dell’ente parco le attività di cava in area contigua. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all’articolo 31 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010) [35].

     2. Il parco rilascia le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui al titolo V della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”), anche per le attività di cava in area contigua [36].

 

     Art. 21. Attività estrattiva.

     1. La valutazione d'impatto ambientale concernente l'apertura di nuove cave, in attuazione del piano ed in regime di salvaguardia di cui all'art. 31, ove obbligatoria per la normativa vigente, è di competenza dell'ente, che la esercita secondo detta normativa ad esclusione delle cave superiori a 30.000 metri cubi annui di materiale estratto di competenza della Regione ai sensi della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza); la pronuncia di valutazione di impatto ambientale sostituisce il nullaosta di cui all'art. 20 [37].

     2. Il piano pluriennale economico-sociale definisce incentivi e compensazioni a garanzia della tutela paesaggistica ed ambientale e promuove la valorizzazione delle produzioni tipiche dei materiali lapidei esclusivi delle Alpi Apuane [38].

     3. La formulazione coordinata del piano regionale delle attività estrattive, settore integrativo per le pietre ornamentali, e del piano per il parco, approvati dal C. R., assicura l'equilibrato sviluppo delle attività di cava nel complesso dell'area apuana, all'esterno del Parco e nella sua area contigua.

 

Titolo III

PERSONALE E PATRIMONIO

 

     Art. 22. Personale.

     1. [E' istituito il ruolo del personale dell'ente] [39].

     2. [Al personale dell'ente si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti locali] [40].

     3. [Ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza il personale è iscritto, fin dalla data di inizio dei rapporto di lavoro presso l'ente, all'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (I.N.P.D.A.P.) e precisamente alla gestione autonoma ex C.P.D.E.L. per quanto riguarda il trattamento di pensione, e alla gestione autonoma ex I.N.A.D.E.L. per l'indennità di fine servizio] [41].

     4. [La pianta organica è provvisoriamente definita in misura pari alla dotazione organica del Consorzio, già istituito ai sensi della L.R. n. 5/85 e succ. modif., come rideterminata ai sensi del comma 6 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537] [42].

     5. [Il personale di ruolo del consorzio di cui al comma 4 ed il personale regionale comandato a detto Consorzio è trasferito nel ruolo dell'ente a far data dalla pubblicazione dello statuto] [43].

     6. Il personale trasferito ai sensi del comma 5 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della l.r /2015 è inquadrato nel ruolo del personale dell'ente in posizione corrispondente a quella formalmente rivestita nel ruolo dell'ente di provenienza, con salvaguardia dello stato giuridico e dei trattamenti economici a carattere fisso e continuativo acquisiti all'alto del trasferimento. Eventuali differenze retributive risultanti rispetto al trattamento fondamentale attribuito in base al nuovo inquadramento sono mantenute a titolo di assegno ad personam non riassorbibile, utile ad ogni effetto, anche previdenziale, in relazione al rispettivo titolo originario, e riassorbite, fino a concorrenza, in occasione di successivi miglioramenti per i corrispondenti titoli [44].

     7. [Gli inquadramenti operati ai sensi del comma 5 non possono comportare promozione a qualifica funzionale superiore a quella acquisita nell'ente di provenienza, all'atto del trasferimento] [45].

     8. Al personale regionale trasferito ai sensi del comma 5 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della l.r 30/2015, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 150 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle Leggi sul personale), con oneri a carico della Regione, che provvede direttamente all’erogazione [46].

     9. [Entro sei mesi dalla nomina il Consiglio direttivo dell'ente adotta, previa verifica dei carichi di lavoro, una proposta di ridefinizione degli uffici e della pianta organica in conformità ai principi e ai criteri di organizzazione di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, e nei limiti delle disponibilità di bilancio. La ridefinizione degli uffici e delle pianta organica è approvata dal Consiglio regionale su iniziativa della Giunta] [47].

     10. [Alla copertura dei posti che risultino vacanti a seguito dell'approvazione delle pianta organica o resisi disponibili per cessazioni dal servizio, si provvede prioritariamente mediante ricorso all'attivazione di procedure di mobilità di personale della Regione e di Comuni e Province ai sensi delle leggi vigenti] [48].

 

     Art. 23. Patrimonio e contratti [49]. [50]

     1. L'ente ha un proprio patrimonio costituito da beni immobili e mobili derivanti, da acquisizioni, donazioni, eredità, legati, espropriazioni.

     2. I terreni ed i beni immobili, comunque acquisiti dall'ente, fanno parte del patrimonio indisponibile dell'ente medesimo.

     3. La Regione e gli enti locali ricompresi nell'area del Parco mettono a disposizione dell'ente i beni che ritengono necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive del Parco [51].

     4. L'ente, ai sensi della L.R. 13 agosto 1984, n. 50, richiede al Comune competente l'espropriazione di terreni ed immobili necessari per la realizzazione delle finalità del Parco.

     5. L’ente gestisce la propria attività secondo le norme in materia di contratti stabilite dalla Legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e, in quanto applicabili, secondo le norme in materia di patrimonio stabilite dalla Legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”) [52].

 

     Art. 23 bis. Ufficiale rogante. [53]

     1. I contratti, i verbali di aggiudicazione e tutti gli atti dell'Ente-parco per i quali la legge prescrive pubblicità  della forma sono ricevuti, in forma pubblico amministrativa, con le modalità  prescritte dalla legge notarile in quanto applicabili, nell'esclusivo interesse dello stesso ente-parco, da dipendente di esso, secondo quanto previsto dai commi 2 e 3.

     2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ente-parco nomina l'Ufficiale rogante, tra i dipendenti di ruolo in possesso di idonea preparazione professionale; nomina altresì , con i medesimi criteri e procedure, un sostituto che eserciti la funzione in caso di assenza o di impedimento del titolare.

     3. L'ufficiale rogante provvede alla registrazione e custodia degli atti di cui al comma 1 in base alle vigenti leggi di registro; cura la tenuta della raccolta nella quale sono annotati i verbali e i contratti stipulati; autentica le copie degli atti originali da lui ricevuti; cura gli adempimenti tributari connessi ai contratti dell'Ente-parco - in forma pubblico amministrativa, e ne è  responsabile.

     4. Ai funzionari di cui al comma 2 non sono dovuti diritti o indennità in ragione della funzione svolta. E' fatta salva la facoltà  dell'Ente- parco di ricorrere al rogito notarile, ove se ne ravvisi l'opportunità.

 

     Art. 23 ter. Contabilità e bilancio [54]

     1. L’ente parco adotta un sistema di contabilità economico-patrimoniale.

     2. Il bilancio preventivo economico, annuale e pluriennale, corredato dalla relazione previsionale e programmatica, dal piano triennale degli investimenti e dalla relazione illustrativa, è adottato dal Consiglio direttivo entro il 30 novembre di ogni anno.

     3. Il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e accompagnato da una relazione sulla gestione, è adottato dal Consiglio direttivo entro il 30 aprile di ogni anno.

     4. I bilanci, corredati dalla relazione del collegio regionale unico dei revisori, sono trasmessi dal Consiglio direttivo, immediatamente dopo la loro adozione, alla Comunità del parco per l’espressione del parere e alla Giunta regionale per l’esame istruttorio.

     5. La Giunta regionale, acquisito il parere della Comunità del parco e successivamente all’espressione del parere da parte del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 11, comma 5, dello Statuto regionale, approva con propria deliberazione il bilancio preventivo economico.

     5 bis. La Giunta regionale, acquisito il parere della Comunità del parco, trasmette il bilancio di esercizio al Consiglio regionale per l'approvazione [55].

     6. In caso di mancata espressione dei pareri di competenza della Comunità del parco entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei bilanci, la Giunta regionale provvede comunque all’adozione degli atti di sua competenza.

     7. Qualora il bilancio preventivo economico dell’ente parco non sia approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, l’ente parco può sostenere costi nei limiti di un dodicesimo di quanto previsto in bilancio per ogni mese di pendenza del procedimento. Tale limite può essere superato per spese obbligatorie o indivisibili o comunque necessarie per non arrecare danno patrimoniale all’ente stesso.

     8. L’ente parco adotta, in coerenza con le norme del codice civile, un proprio regolamento interno di contabilità.

 

     Art. 24. Usi civici. [56]

     1. Il Parco promuove la verifica sulla consistenza degli usi civici nel suo territorio, la liquidazione degli stessi sulle terre private, la regolamentazione dei diritti conseguenti sui demani civici secondo le finalità proprie dell'area protetta.

     2. Ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L. 394/1991, sono fatti salvi i diritti di uso civico spettanti alle comunità locali ad eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievi faunistici.

 

     Art. 25. Entrate dell'ente. [57]

     1. Costituiscono entrate dell'ente da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

     a) i contributi ordinari e straordinari della Regione e degli altri enti pubblici;

     b) i contributi in conto capitale di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 4 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 ed altri eventuali contributi dello Stato;

     c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;

     d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro disciplinate dalla normativa vigente;

     e) gli eventuali redditi patrimoniali;

     f) i canoni delle concessioni, i diritti, i biglietti di ingresso e le tariffe dei servizi forniti dall'ente;

     g) i proventi di attività commerciali e promozionali;

     h) i proventi delle sanzioni derivanti dalle inosservanze delle norme e dei provvedimenti emanati dall'ente;

     i) ogni altro provente acquisito in relazione all'attività dell'ente.

 

Titolo IV

VIGILANZA E SANZIONI

 

     Art. 26. Vigilanza. [58]

     1. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dal piano per il Parco, dai piani di gestione, dal regolamento e da ogni altra disposizione dell'ente è affidata al personale di sorveglianza del Parco, appositamente individuato nella pianta organica dell'ente, cui si applicano le vigenti disposizioni regionali in materia di polizia municipale e provinciale. Agli altri dipendenti dell'Ente possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio [59].

     2. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge, tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti. Apposita convenzione ai sensi dell'art. 27 comma 2 legge 394/91, regola i rapporti con il personale del Corpo Forestale dello Stato.

 

     Art. 27. Sanzioni amministrative. [60]

     1. Alla violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, al piano per il Parco, al regolamento, ai piani di gestione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 600.000 a un massimo di L. 6.000.000 per le zone ricomprese nel Parco e da L. 400.000 a L. 4.000.000 per le aree contigue. In caso di violazioni di altre disposizioni concernenti obblighi e divieti emanate dagli organi dell'ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50.000 a L. 500.000.

     2. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 nonché quelle di cui alla L.R. 12 novembre 1993, n. 85. L'autorità competente ai sensi della L.R. n. 85/93 è il Presidente del Parco.

 

     Art. 28. Risistemazione ambientale in relazione alle attività di cava [61]

     1. Nei casi di cui all’articolo 64 della l.r. 30/2015, in relazione alle attività di cava, oltre a quanto disposto da detta norma, è ordinata, altresì, la risistemazione ambientale, comprensiva dell’assetto definitivo delle discariche.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 29. Commissariamento e soppressione del Consorzio del Parco delle Alpi Apuane. [62]

     1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, nomina un commissario straordinario per la gestione transitoria del Parco delle Alpi Apuane. A far data dalla nomina del commissario straordinario cessano di esercitare le proprie funzioni il Presidente, l'Assemblea ed il Consiglio di gestione del Parco istituiti con la L.R. 21 gennaio 1985, n. 5.

     2. Il commissario svolge le funzioni degli organi del Parco di cui alla L.R. n. 5/1985 avvalendosi delle strutture tecnico-consultive previste dalla suddetta legge.

     3. Il Commissario, entro 30 giorni dalla nomina, trasmette ai comuni ed alle province interessati gli atti in corso, non perfezionati, riguardanti le autorizzazioni per il vincolo idrogeologico e per il vincolo paesaggistico in territori già ricompresi nel territorio del Parco ai sensi della L.R. 5/85 ed ora non più ricompresi in detto territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della presente legge e della cartografia allegata. Dalla ricezione degli atti decorrono i termini di legge per il rilascio delle autorizzazioni. Il Commissario trasmette ai comuni ed alle province tutta la documentazione relativa agli atti perfezionati antecedentemente alla sua nomina riguardanti i territori non più ricompresi nel Parco.

     4. Il commissario provvede altresì a predisporre lo stato di consistenza dei beni di proprietà del consorzio, la ricognizione dei rapporti attivi e passivi e l'elenco del personale del consorzio con i dati sulle qualifiche possedute, sul trattamento economico, sulla carriera pregressa.

     5. Alla data di pubblicazione dello Statuto è soppresso il consorzio istituito in base alla L.R. n. 52/90. I rapporti giuridici pendenti, i beni e il personale del consorzio sono trasferiti all'ente "Parco regionale delle Alpi Apuane".

     6. Alla data di pubblicazione dello Statuto è abrogata la L.R. n. 5/85 e successive modifiche e integrazioni. Alla data di entrata in vigore del piano e del regolamento del Parco sono abrogati il comma 1 dell'art. 4 e l'art. 5 della L.R. n. 52/94.

     7. Il comitato scientifico già istituito ai sensi della L.R. n. 5/1985 esercita i compiti previsti dalla presente legge e dallo statuto dell'ente fino alla nomina del nuovo Comitato scientifico.

 

     Art. 30. Primo insediamento degli organi dell'ente. [63]

     1. Fino alla pubblicazione dello Statuto, la Comunità del Parco è presieduta e convocata dal sindaco del comune in cui ha sede legale il consorzio di gestione del Parco già istituito con la L.R. 21 gennaio 1985, n. 5 e successive modificazioni; la Comunità, fino a tale data, opera utilizzando provvisoriamente quote di voti determinate con criteri analoghi a quelli operanti nel soppresso consorzio. La prima riunione della Comunità del parco è convocata entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Le designazioni di cui agli artt. 5 e 6 per la nomina del Presidente e dei membri del Consiglio direttivo, devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla adozione dello Statuto; il Consiglio regionale provvede alla nomina del Presidente, del Consiglio direttivo e dei membri di propria competenza del Collegio dei Revisori, contestualmente all'approvazione dello Statuto.

     3. Si applicano, nel caso in cui le nomine di cui ai precedenti commi 2 e 3 non siano state deliberate almeno tre giorni prima della scadenza del predetto termine, l'art. 2, 4° comma, e l'art. 3 della L.R. n. 61/92.

     4. Il Comitato scientifico è nominato entro sessanta giorni dalla costituzione del Consiglio direttivo. Se il Consiglio direttivo non procede alla nomina del Comitato scientifico almeno tre giorni prima della scadenza del predetto termine, la competenza è trasferita al Presidente del Parco, il quale deve comunque provvedere entro tale termine.

 

     Art. 31. Misure transitorie di salvaguardia.

     1. Fino alla data di entrata in vigore del piano e del regolamento del parco, approvati ai sensi dell’articolo 111 della l.r. 30/2015, si applicano le norme di cui ai seguenti commi [64].

     2. Nel Parco si applicano i divieti di cui all'art. 11 della L. n. 394/1991, comma 3. Il divieto di caccia è esteso alle aree contigue intercluse.

     3. In caso di necessità ed urgenza l'ente Parco, con provvedimento motivato, previo parere vincolante del Comitato scientifico, può consentire deroghe ai divieti di cui all'art. 11 della L. n. 394/91, prescrivendo le modalità di attuazione dei lavori e le opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale.

     4. Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente Parco, devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente stesso ed essere attuati dal suo personale o da persone all'uopo espressamente autorizzate.

     5. Entro le aree contigue destinate ad attività di cava risultanti dalla cartografia allegata, si applica la deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 1997, n. 298 (Parco Alpi Apuane. L.r. 52/1994, adempimenti art. 1. Riperimetrazione aree A2) [65].

     6. Oltre che nelle zone di cui al comma precedente, la risistemazione dei siti di cava e discarica avviene in tutto il territorio del Parco e dell'area contigua di cui al comma 4 dell'art. 1.

     7. Fino all’approvazione del piano del parco, ai fini del rilascio del nulla osta di cui all’articolo 20, il parco verifica che gli interventi aventi ad oggetto le modalità estrattive e le risistemazioni ambientali siano realizzati in modo uniforme in tutti i perimetri risultanti dalla cartografia allegata alla presente legge [66].

     8. Fino all'entrata in vigore del piano per il Parco l'ente esprime parere obbligatorio sugli atti di adozione di strumenti urbanistici comunali, generali ed attuativi e loro varianti interessanti il territorio del Parco e l'area contigua di cui all'art. 1, comma 4. A tal fine il Comune comunica l'adozione di tali atti all'ente, trasmettendo la documentazione relativa; il parere del Parco è inviato al Comune nei termini previsti per le osservazioni.

 

     Art. 32. Attività estrattive nelle aree non più incluse nel Parco. [67]

     1. Le attività estrattive del Settore I del Piano regionale delle Attività estrattive, relativo ai materiali inerti e tecnologico-industriali regolarmente autorizzate e localizzate nelle aree non più incluse nel perimetro del Parco delle Alpi Apuane, possono continuare la propria attività per sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell'autorizzazione rilasciata. L'inserimento di tali attività nel Piano regionale delle attività estrattive potrà avvenire con deliberazione della Giunta regionale previo parere favorevole dei consigli dei comuni interessati e sentita la Commissione di Valutazione sui siti di cava.

     2. Le attività estrattive del settore II, relativo alle pietre ornamentali, regolarmente autorizzate, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e localizzate nelle aree non più incluse nel perimetro del Parco delle Alpi Apuane possono continuare la loro attività, nei limiti della relativa autorizzazione fino alla data di entrata in vigore del Piano di Settore Integrativo per le Pietre ornamentali di cui all'art. 8 delle N.T.A. della D.C.R. n. 200 del 7/3/95.

 

     Art. 33. Norma finanziaria. [68]

     1. Agli oneri di spesa a carico della Regione derivanti dal precedente articolo 24, comma 1, lett. a), per l'anno 1997 si fa fronte con le disponibilità derivanti dalle assegnazioni già effettuale per tale anno al Consorzio del Parco Naturale delle Alpi Apuane, e per gli anni successivi con legge di bilancio, imputando la spesa al capitolo corrispondente al cap. 44040 del bilancio 1997.

 

     Art. 34. Norme per i Parchi della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. [69]

     1. Le disposizioni della lettera h) del comma 1, art. 2, dell'art. 4, dell’art. 4 bis, dell'art. 12, dell'art. 24, nonché del comma 1, dell'art. 26 della presente legge si applicano anche ai Parchi della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, istituiti dalla Legge Regionale 16 marzo 1994, n. 24 [70].

     2. Sono abrogati il comma 2 dell'art. 4, l'art. 23 e i commi 1 e 3 dell'art. 29 della L.R. n. 24/94.

     3. I parchi della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli adeguano il proprio statuto con riferimento all'art. 2 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

 

Allegato cartografico [71]

(Omissis)


[1] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[2] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 46 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[4] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[5] Articolo inserito dall'art. 12 della L.R. 24 ottobre 2008, n. 56 e abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[6] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[7] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 24 ottobre 2008, n. 56.

[8] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[9] Lettera così sostituita dall'art. 76 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[10] Comma così sostituito dall'art. 47 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[11] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[12] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[13] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[14] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[15] Comma così modificato dall'art. 77 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[16] Comma sostituito dall'art. 49 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66 e così modificato dall'art. 6 della L.R. 20 luglio 2012, n. 39.

[17] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[18] Comma così modificato dall'art. 40 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[19] Comma aggiunto dall'art. 40 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[20] Comma aggiunto dall'art. 40 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[21] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[22] Comma modificato dall'art. 50 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66 e così sostituito dall'art. 78 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[23] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[24] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.R. 31 ottobre 2001, n. 53.

[25] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.R. 31 ottobre 2001, n. 53.

[26] Comma modificato dall'art. 34 della L.R. 19 ottobre 2011, n. 52 e abrogato dall'art. 126 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[27] Comma sostituito dall'art. 126 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30 e così modificato dall'art. 67 della L.R. 25 marzo 2015, n. 35.

[28] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[29] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 18 dicembre 2006, n. 63.

[30] Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 18 dicembre 2006, n. 63 e abrogato dall'art. 127 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[31] Comma abrogato dall'art. 127 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[32] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[33] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[34] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[35] Comma così sostituito dall'art. 128 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[36] Comma già sostituito dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2008, n. 62 e così ulteriormente sostituito dall'art. 128 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[37] Comma così modificato dall'art. 68 della L.R. 25 marzo 2015, n. 35.

[38] Comma così modificato dall'art. 68 della L.R. 25 marzo 2015, n. 35.

[39] Comma abrogato dall'art. 129 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[40] Comma abrogato dall'art. 129 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[41] Comma abrogato dall'art. 129 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[42] Comma abrogato dall'art. 129 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[43] Comma abrogato dall'art. 129 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[44] Comma così modificato dall'art. 129 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[45] Comma abrogato dall'art. 129 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[46] Comma così sostituito dall'art. 129 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[47] Comma abrogato dall'art. 129 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[48] Comma abrogato dall'art. 129 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[49] Rubrica così modificata dall'art. 51 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[50] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[51] Comma così modificato dall'art. 51 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[52] Comma così sostituito dall'art. 51 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[53] Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.R. 28 marzo 2000, n. 43 e abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[54] Articolo inserito dall'art. 52 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66, sostituito dall'art. 7 della L.R. 20 luglio 2012, n. 39 e abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[55] Comma inserito dall'art. 79 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[56] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[57] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[58] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[59] Comma così modificato dall’art. 26 della L.R. 3 aprile 2006, n. 12.

[60] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[61] Articolo così sostituito dall'art. 130 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[62] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[63] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[64] Comma così sostituito dall'art. 131 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[65] Comma modificato dall'art. unico della L.R. 17 ottobre 1997, n. 73 e così sostituito dall'art. 131 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[66] Comma così sostituito dall'art. 131 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[67] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[68] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[69] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[70] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 24 ottobre 2008, n. 56.

[71] Modificato dall'art. 1 della L.R. 30 novembre 2009, n. 73.