§ 5.4.124 - L.R. 22 dicembre 2003, n. 61.
Norme in materia di autorizzazione integrata ambientale. Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1998 n. 79 (Norme per l’applicazione della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:22/12/2003
Numero:61


Sommario
Art. 1.  (Individuazione dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ambientale integrata).
Art. 2.  (Funzioni regionali.Comitato di coordinamento).
Art. 3.  (Funzioni dell’Arpat. Disciplina delle spese d’istruttoria).
Art. 4.  (Norma transitoria).
Art. 5.  (Inserimento dell’articolo 17 bis).
Art. 6.  (Modifiche all’allegatoA1).
Art. 7.  (Modifiche all’allegatoA2).
Art. 8.  (Modifiche all’allegato B1).
Art. 9.  (Modifiche all’allegato B2).
Art. 10.  (Sostituzione dell’articolo 18).


§ 5.4.124 - L.R. 22 dicembre 2003, n. 61.

Norme in materia di autorizzazione integrata ambientale. Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1998 n. 79 (Norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale). Aree produttive ecologicamente attrezzate. Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

(B.U. 31 dicembre 2003, n. 47).

 

CAPO I [1]

DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL DECRETO

LEGISLATIVO 4 AGOSTO 1999, N. 372 (ATTUAZIONE DELLA

DIRETTIVA 96/61/CE RELATIVA ALLA PREVENZIONE E

RIDUZIONE INTEGRATE DELL’INQUINAMENTO)

 

Art. 1. (Individuazione dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ambientale integrata). [2]

     1. L’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ambientale integrata disciplinata dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) e ai relativi controlli, aventi ad oggetto gli impianti e le attività elencate dall’allegato I allo stesso decreto, è individuata nella provincia territorialmente interessata dallo svolgimento dell’attività.

     2. Le province provvedono al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell’autorizzazione di cui al comma 1, nel rispetto delle norme a tal fine dettate dal d.lgs. 372/1999.

 

     Art. 2. (Funzioni regionali.Comitato di coordinamento). [3]

     1. E’ istituito, presso la Giunta regionale, un comitato di coordinamento tecnico per l’applicazione del d.lgs. 372/1999. Il Comitato, a fini di confronto e armonizzazione delle reciproche esperienze, svolge compiti di consulenza tecnica per l’esercizio delle funzioni di cui al d.lgs. 372/1999 e per l’aggiornamento degli atti di cui all’articolo 3.

     2. Il comitato è composto da rappresentanti delle strutture regionali e provinciali competenti nelle materie inerenti all’esercizio delle funzioni disciplinate dal d.lgs. 372/1999. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, detta le norme di funzionamento del comitato, e ne definisce la composizione, sulla base delle designazioni delle province, in ragione di un rappresentante per ogni provincia.

 

     Art. 3. (Funzioni dell’Arpat. Disciplina delle spese d’istruttoria). [4]

     1. Le province si avvalgono, per lo svolgimento delle funzioni amministrative di propria competenza ai sensi della presente legge, dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), nelle forme e con le modalità previste dalla legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), da ultimo modificata dalla legge regionale 17 ottobre 2001, n. 50, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 2.

     2. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata e per i successivi controlli previsti dalla presente legge, sono poste a carico del gestore sulla base delle previsioni del decreto del Ministero dell’ambiente di cui all’articolo 15, comma 3, del d.lgs. 372/1999.

     3. In via transitoria e sino all’entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, gli oneri relativi all’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata, da versare alle province, sono determinati con atto della Giunta regionale.

 

     Art. 4. (Norma transitoria). [5]

     1. Sono fatti salvi i provvedimenti regionali emanati, precedentemente all’entrata in vigore della presente legge, ai fini dell’attuazione degli adempimenti previsti dal d.lgs. 372/1999 e, in particolare, dall’articolo 4 del d.lgs. 372/1999.

 

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 1998, N. 79

(NORME PER L’APPLICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI

IMPATTO AMBIENTALE), DA ULTIMO MODIFICATA DALLA

LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2001, N. 53

 

     Art. 5. (Inserimento dell’articolo 17 bis).

     1. Dopo l’articolo 17 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale), da ultimo modificata dalla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 è inserito il seguente:

     “Art. 17 bis. (Raccordo con le norme in materia di autorizzazione integrata ambientale).

     1. Per i progetti di modifica disciplinati dall’articolo 5, comma 4, qualora i relativi interventi rientrino altresì tra quelli ricompresi nell’allegato I del d.lgs. 372/1999, e siano pertanto soggetti all’eventuale aggiornamento, ai sensi dell’articolo 8 dello stesso decreto, la procedura unica integrata di cui all’articolo 17 è finalizzata esclusivamente all’acquisizione degli specifici provvedimenti relativi alla tutela paesaggistica, ed alla salvaguardia dell’assetto idrogeologico, ivi compresi quelli relativi alla conformità con gli atti di pianificazione di bacino, da acquisirsi ai sensi dell’articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), da ultimo modificato dalla legge 31 luglio 2002, n. 179.

     2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i nulla osta, le autorizzazioni e gli assensi, comunque denominati, relativi ad attività suscettibili di provocare inquinamento nell’aria, nell’acqua e nel terreno, ivi comprese le misure relative ai rifiuti, nonché alla tutela della salute dei cittadini, sono acquisiti dalla provincia territorialmente interessata dallo svolgimento dell’attività, qualora provveda, ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. 372/1999, all’aggiornamento del provvedimento di autorizzazione ambientale integrata.”

 

     Art. 6. (Modifiche all’allegatoA1).

     1. La lettera c) dell’allegato A1 alla l.r. 79/1998 è abrogata.

 

     Art. 7. (Modifiche all’allegatoA2).

     1. Dopo la lettera d) dell’allegato A2 della l.r. 79/1998 è aggiunta la seguente:

     “d bis) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, come definiti dalla decisione della Commissione europea 2000/532/CE e successive modificazioni, mediante le operazioni di cui all’allegato B ed all’allegato C, lettere da R1 a R9, del d.lgs. 22/1997 con esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 32 dello stesso decreto legislativo;”.

     2. La lettera e) dell’allegato A2 della l.r. 79/1998, è sostituita dalla seguente:

     “e) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100t/g, mediante le operazioni di cui all’allegato B del d.lgs. 22/1997, lettere D2, D3, D4, nonché mediante quelle elencate dalla lettera D6 alla lettera D12, ed altresì le operazioni di cui all’allegato C dello stesso decreto, elencate dalla lettera R1 alla lettera R9, con esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 32 del medesimo d.lgs. 22/1997”.

 

     Art. 8. (Modifiche all’allegato B1).

     1. La lettera e) del punto 1 dell’allegato B1) della l.r. 79/1998 è abrogata.

 

     Art. 9. (Modifiche all’allegato B2).

     1. Al punto 2 dell’allegato B2) della l.r. 79/1998 è aggiunta la seguente lettera:

     “b bis) agglomerazione di carbon fossile e lignite;”.

 

CAPO III

AREE PRODUTTIVE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE.

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 18 DELLA LEGGE REGIONALE

1 DICEMBRE 1998, N. 87 (ATTRIBUZIONE AGLI ENTI LOCALI

E DISCIPLINA GENERALE DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI

AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI ARTIGIANATO, INDUSTRIA,

FIERE E MERCATI, COMMERCIO, TURISMO, SPORT,

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E CAMERE DI COMMERCIO,

INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA, CONFERITI ALLA REGIONE

DAL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112), DA ULTIMO

MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2001, N. 53

 

     Art. 10. (Sostituzione dell’articolo 18).

     1. L’articolo 18 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), da ultimo modificata dalla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53, è sostituito dal seguente:

     “Art. 18. (Aree produttive ecologicamente attrezzate).

     1. La Regione favorisce la realizzazione delle aree produttive ecologicamente attrezzate anche in attuazione dell’articolo 26 del d.lgs. 112/1998.

     2. Le aree di cui al comma 1 sono finalizzate alla promozione ed allo sviluppo di attività artigianali e industriali i cui processi siano gestiti come sistema territoriale d’insieme, in modo da garantire una qualità ambientale complessivamente elevata, unitamente al sostegno, consolidamento e miglioramento della competitività del sistema produttivo regionale, in una prospettiva di sviluppo sostenibile.

     3. Le aree di cui al comma 1 sono attrezzate con un adeguato sistema di controllo delle emissioni di inquinanti, e sono caratterizzate altresì dalla presenza e dalla gestione unitaria ed integrata di infrastrutture e servizi idonei a garantire:

     a) la prevenzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo;

     b) la tutela della salute e della sicurezza;

     c) la riduzione delle pressioni ambientali, ivi comprese la corretta gestione dell’intero ciclo dei rifiuti, l’uso sostenibile delle risorse, nonché il risparmio e l’efficienza energetica;

     d) modalità sostenibili per la logistica, l’accessibilità e la mobilità interna ed esterna.

     4. Le province definiscono, nell’ambito del piano territoriale di coordinamento di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), da ultimo modificata dalla legge regionale 15 maggio 2001, n. 23, i criteri e le priorità strategiche per l’individuazione delle aree di cui al presente articolo, sulla base degli indirizzi dettati dalla Regione con il piano di indirizzo territoriale, di cui all’articolo 6 della stessa l.r. 5/1995. E’ in ogni caso privilegiato l’insediamento prioritario di tali aree nell’ambito delle zone o dei comparti produttivi già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi. Le province possono stabilire momenti di partecipazione ulteriori dei comuni interessati, in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 17 della l.r. 5/1995.

     5. I comuni provvedono, sulla base degli atti di pianificazione territoriale di cui al comma 4, alla delimitazione ed attuazione delle aree di cui al presente articolo, nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 5/1995.

     6. La Regione, con apposito regolamento, definisce i criteri generali ed i parametri tecnici di riferimento per la disciplina delle aree di cui al presente articolo, con particolare riguardo:

     a) alle forme di gestione unitaria, da parte di soggetti pubblici o privati, delle infrastrutture e dei servizi;

     b) alle modalità di acquisizione, eventualmente anche mediante espropriazione dei terreni ricompresi nelle aree;

     c) alla qualificazione delle aree, in relazione alla dotazione di infrastrutture e di sistemi necessari al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente;

     d) alla qualità progettuale degli interventi, con particolare attenzione all’inserimento paesaggistico, al raccordo geomorfologico, alle sistemazioni esterne ed alla omogeneità degli interventi edilizi;

     e) alla individuazione ed alla valutazione dei requisiti ambientali atti a privilegiare l’insediamento di particolari attività produttive e di impresa, anche ai fini del controllo delle dinamiche di ricambio dell’area;

     f) all’insediamento prioritario, in presenza di domanda di nuove aree artigianali e industriali, di aree produttive ecologicamente attrezzate, al fine di privilegiarne e potenziarne lo sviluppo, promuovendo altresì adeguati processi di rilocalizzazione, recupero e riqualificazione del sistema produttivo esistente;

     g) alle modalità per favorire l’implementazione di sistemi di gestione ambientale, anche di area, e la loro successiva certificazione.

     7. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree produttive ecologicamente attrezzate sono esonerati dall’acquisizione delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti, secondo quanto disposto dall’articolo 26, comma 1 del d.lgs. 112/1998. La responsabilità dell’acquisizione di tali atti resta a carico dei soggetti gestori delle infrastrutture e dei servizi comuni.

     8. La Regione promuove la ricerca e l’innovazione nella materia oggetto del presente articolo, provvedendo al relativo finanziamento nell’ambito delle disposizioni dettate dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive)”.


[1] Capo abrogato dall'art. 95 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[2] Il Capo I è stato abrogato dall'art. 95 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[3] Il Capo I è stato abrogato dall'art. 95 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[4] Il Capo I è stato abrogato dall'art. 95 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[5] Il Capo I è stato abrogato dall'art. 95 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.