Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 01/08/2016 |
Numero: | 48 |
Sommario |
Art. 1. Deroghe al subentro in procedimenti, interventi, attività e rapporti. Modifiche all'articolo 11 bis della l.r. 22/2015 |
Art. 2. Modifiche al preambolo della l.r. 30/2015 |
Art. 3. Oggetto della legge. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 30/2015 |
Art. 4. Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 30/2015 |
Art. 5. Costituzione e funzionamento della consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 30/2015 |
Art. 6. Osservatorio toscano per la biodiversità. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 30/2015 |
Art. 7. Programmazione regionale. Documento operativo per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano. Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 30/2015 |
Art. 8. Sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 30/2015 |
Art. 9. Funzioni della Regione in materia di aree naturali protette. Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 30/2015 |
Art. 10. Istituzione e funzioni dell’ente parco per la gestione del parco regionale. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 30/2015 |
Art. 11. Funzioni delle province e della città metropolitana in materia di aree naturali protette. Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 30/2015 |
Art. 12. Funzioni dei comuni in materia di aree naturali protette. Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 30/2015 |
Art. 13. Legge istitutiva del parco regionale. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 30/2015 |
Art. 14. Consiglio direttivo. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 30/2015 |
Art. 15. Comunità del parco. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 30/2015 |
Art. 16. Piano integrato per il parco. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 30/2015 |
Art. 17. Procedimento per l’approvazione del piano integrato per il parco. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 30/2015 |
Art. 18. Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nelle aree comprese nei parchi regionali. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 30/2015 |
Art. 19. Entrate dell’ente parco. Modifiche all’articolo 34 della l.r. 30/2015 |
Art. 20. Forme di collaborazione fra enti parco. Modifiche all’articolo 42 della l.r. 30/2015 |
Art. 21. Funzioni di indirizzo e coordinamento sull'attività degli enti parco regionali. Vigilanza sulla gestione del parco e commissariamento. Modifiche all’articolo 44 della l.r. 30/2015 |
Art. 22. Proposte della provincia e della città metropolitana per l’individuazione dei territori delle riserve naturali regionali. Modifiche all’articolo 45 della l.r. 30/2015 |
Art. 23. Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali. Sostituzione dell’articolo 46 della l.r. 30/2015 |
Art. 24. Prescrizioni per le riserve naturali regionali. Modifiche all’articolo 48 della l.r. 30/2015 |
Art. 25. Regolamento della riserva naturale regionale. Modifiche all’articolo 49 della l.r. 30/2015 |
Art. 26. Procedimento per l’approvazione del regolamento della riserva naturale regionale. Modifiche all’articolo 50 della l.r. 30/2015 |
Art. 27. Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nelle aree comprese nelle riserve naturali regionali. Sostituzione dell’articolo 52 della l.r. 30/2015 |
Art. 28. Patrimonio delle riserve naturali regionali. Sostituzione dell’articolo 53 della l.r. 30/2015 |
Art. 29. Aree contigue. Modifiche all’articolo 55 della l.r. 30/2015 |
Art. 30. Sorveglianza sulle aree naturali protette. Sostituzione dell’articolo 56 della l.r. 30/2015 |
Art. 31. Principi per lo svolgimento delle attività di promozione e di valorizzazione del territorio delle aree protette regionali. Sostituzione dell’articolo 57 della l.r. 30/2015 |
Art. 32. Sostegno delle attività economiche e produttive ecocompatibili. Modifiche all’articolo 58 della l.r. 30/2015 |
Art. 33. Albo degli amici del parco regionale e della riserva naturale regionale. Modifiche all’articolo 59 della l.r. 30/2015 |
Art. 34. Esercizio coordinato delle funzioni. Forme di collaborazione con i gestori delle aree protette nazionali. Sostituzione dell’articolo 60 della l.r. 30/2015 |
Art. 35. Uso del nome e dell’emblema dell’area protetta. Modifiche all’articolo 61 della l.r. 30/2015 |
Art. 36. Attività di coordinamento regionale per la conoscenza, la divulgazione e la promozione dell’offerta del sistema regionale delle aree naturali protette. Modifiche all’articolo 62 della l.r. 30/2015 [...] |
Art. 37. Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 63 della l.r. 30/2015 |
Art. 38. Sospensione e riduzione in pristino. Modifiche all’articolo 64 della l.r. 30/2015 |
Art. 39. Funzioni della Regione in materia di biodiversità e geodiversità. Modifiche all’articolo 67 della l.r. 30/2015 |
Art. 40. Funzioni della provincia e della città metropolitana in materia di biodiversità e geodiversità. Sostituzione dell’articolo 68 della l.r. 30/2015 |
Art. 41. Funzioni degli enti parco regionali e dei soggetti gestori delle aree protette statali. Modifiche all’articolo 69 della l.r. 30/2015 |
Art. 42. Funzioni dei comuni in materia di biodiversità e geodiversità. Sostituzione dell’articolo 70 della l.r. 30/2015 |
Art. 43. Coordinamento del sistema regionale della biodiversità. Modifiche all’articolo 71 della l.r. 30/2015 |
Art. 44. Poteri sostitutivi. Sostituzione dell’articolo 72 della l.r. 30/2015 |
Art. 45. Individuazione dei siti della Rete Natura 2000 e proposte di aggiornamento dei relativi elenchi. Modifiche all’articolo 73 della l.r. 30/2015 |
Art. 46. Misure per la tutela e conservazione dei p(SIC) e dei siti della Rete Natura 2000. Modifiche all’articolo 74 della l.r. 30/2015 |
Art. 47. Misure per la tutela e conservazione delle aree di collegamento ecologico funzionale. Modifiche all’articolo 75 della l.r. 30/2015 |
Art. 48. Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000. Sostituzione dell’articolo 77 della l.r. 30/2015 |
Art. 49. Forme di tutela della fauna. Modifiche all’articolo 79 della l.r. 30/2015 |
Art. 50. Forme di tutela della flora. Modifiche all’articolo 80 della l.r. 30/2015 |
Art. 51. Disciplina degli habitat di cui all’allegato A del d.p.r. 357/1997. Modifiche all’articolo 81 della l.r. 30/2015 |
Art. 52. Disciplina degli habitat non ricompresi nell’allegato A del d.p.r. 357/1997. Modifiche all’articolo 82 della l.r. 30/2015 |
Art. 53. Elenchi delle specie animali e vegetali e degli habitat protetti. Individuazione delle aree e delle misure di conservazione. Modifiche all’articolo 83 della l.r. 30/2015 |
Art. 54. Ulteriori misure di conservazione. Modifiche all’articolo 84 della l.r. 30/2015 |
Art. 55. Iniziative per la formazione, la divulgazione e per il sostegno alle attività agricole e di uso del territorio. Modifiche all’articolo 86 della l.r. 30/2015 |
Art. 56. Valutazione di incidenza di piani e programmi. Modifiche all’articolo 87 della l.r. 30/2015 |
Art. 57. Valutazione di incidenza di interventi e progetti. Sostituzione dell’articolo 88 della l.r. 30/2015 |
Art. 58. Forme semplificate e casi di esclusione. Modifiche all’articolo 90 della l.r. 30/2015 |
Art. 59. Soggetti competenti alla sorveglianza e controllo. Sostituzione dell’articolo 92 della l.r. 30/2015 |
Art. 60. Sanzioni in materia di violazioni del capo IV. Modifiche all’articolo 93 della l.r. 30/2015 |
Art. 61. Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 94 della l.r. 30/2015 |
Art. 62. Riconoscimento e valorizzazione dei geositi di interesse regionale. Modifiche all’articolo 95 della l.r. 30/2015 |
Art. 63. Servizio volontario di vigilanza ambientale. Sostituzione dell’articolo 101 della l.r. 30/2015 |
Art. 64. Funzioni della Regione. Sostituzione dell’articolo 102 della l.r. 30/2015 |
Art. 66. Compiti dei soggetti organizzatori. Inserimento dell’articolo 103 bis nella l.r. 30/2015 |
Art. 67. Requisiti per la nomina a GAV. Sostituzione dell’articolo 104 della l.r. 30/2015 |
Art. 68. Compiti e doveri delle GAV. Sostituzione dell’articolo 105 della l.r. 30/2015 |
Art. 69. Sospensione e revoca della nomina a GAV. Sostituzione dell’articolo 106 della l.r. 30/2015 |
Art. 70. Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l’adeguamento degli atti dei parchi regionali. Modifiche all’articolo 108 della l.r. 30/2015 |
Art. 71. Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l’adeguamento degli atti delle riserve naturali regionali. Modifiche all’articolo 109 della l.r. 30/2015 |
Art. 72. Disposizioni transitorie per i procedimenti di approvazione degli atti di pianificazione, programmazione e dei regolamenti. Disposizioni transitorie per i piani di gestione. Sostituzione [...] |
Art. 73. Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l'approvazione del piano integrato per il parco delle Alpi Apuane e del relativo regolamento. Modifiche all’articolo 111 della l.r. 30/2015 |
Art. 74. Disposizioni transitorie per i procedimenti amministrativi di competenza degli enti parco regionali e delle province. Disposizioni transitorie in materia di piano della qualità della prestazione [...] |
Art. 75. Disposizioni transitorie per la verifica dei parchi provinciali e delle ANPIL istituiti ai sensi della l.r. 49/1995. Sostituzione dell’articolo 113 della l.r. 30/2015 |
Art. 76. Disposizioni transitorie sulla vigenza degli allegati della l.r. 56/2000. Modifiche all’articolo 115 della l.r. 30/2015 |
Art. 77. Disposizioni transitorie per la verifica dei siti di interesse regionale. Modifiche all’articolo 116 della l.r. 30/2015 |
Art. 78. Disposizioni transitorie sui procedimenti di valutazione di incidenza. Modifiche all’articolo 118 della l.r. 30/2015 |
Art. 79. Disposizioni transitorie per la verifica dei geotopi. Modifiche all’articolo 119 della l.r. 30/2015 |
Art. 80. Disposizioni transitorie. Sostituzione dell’articolo 121 della l.r. 30/2015 |
Art. 81. Oneri istruttori. Sostituzione dell’articolo 123 della l.r. 30/2015 |
Art. 82. Modalità di inoltro dell' istanza di nulla osta e dello studio di incidenza relativi a progetti ed interventi connessi ad attività produttive, edilizie ed agricoloforestali. Inserimento [...] |
Art. 83. Abrogazioni |
Art. 84. Entrata in vigore |
§ 5.4.263 - L.R. 1 agosto 2016, n. 48.
Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015.
(B.U. 3 agosto 2016, n. 32)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l), v) e z), dello Statuto;
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il parere istituzionale favorevole con osservazioni della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 14 dicembre 2015;
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 4 dicembre 2015;
Considerato quanto segue:
1. La Regione, in attuazione della
2. In attuazione del riassetto delle competenze di cui alla
3. La
4. Si rende pertanto necessario procedere all’adeguamento della legge regionale di settore, prevedendo il nuovo riparto di competenze tra la Regione e il Comune;
5. L’esigenza di razionalizzare l'organizzazione del servizio volontario di vigilanza ambientale, assicurando l'omogeneità del servizio a livello regionale e confermando l'importanza di tale attività;
6. È opportuno modificare le previsioni di cui all'articolo 11 bis, comma 1, lettera d) della
7. È necessario procedere all'adeguamento della
8. È necessario garantire l’immediata entrata in vigore della legge, in considerazione della riacquisizione da parte della Regione delle funzioni provinciali, specialmente quelle in materia di aree protette e biodiversità, a partire dal 1° gennaio 2016;
Approva la presente legge
CAPO I
Modifiche alla
Art. 1. Deroghe al subentro in procedimenti, interventi, attività e rapporti. Modifiche all'articolo 11 bis della
1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 11 bis della
CAPO II
Modifiche alla
Art. 2. Modifiche al preambolo della
1. Al punto 7 del preambolo della
“d bis) riallocare a livello regionale tutte le funzioni di programmazione, pianificazione ed amministrative in materia di aree protette e biodiversità, in attuazione del riassetto delle competenze di cui alla
2. Al punto 11 del considerato del preambolo della
“c) disciplinare forme di indirizzo e coordinamento regionale dell’attività svolta dalle competenti strutture regionali, dagli enti parco e dagli enti coinvolti nella gestione, anche per favorire la conoscenza e la promozione del sistema regionale delle aree protette e della biodiversità ;”.
3. La lettera f) del punto 11 del preambolo della
“f) disciplinare il procedimento di approvazione dei regolamenti delle riserve regionali e dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000, integrando quanto previsto dalla l.r. 65/2014” .
4. Al punto 11 del considerato del preambolo della
Art. 3. Oggetto della legge. Modifiche all’articolo 1 della
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della
“4 bis. La gestione dei territori ricompresi nei sistemi di cui al comma 2, nel rispetto delle finalità di tutela e conservazione naturalistica, è volta, in particolare, alla promozione delle attività produttive eco compatibili, con specifico riferimento al recupero ed alla valorizzazione delle attività tradizionali, artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali e sociali, del turismo naturalistico e del tempo libero”.
Art. 4. Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità. Modifiche all’articolo 9 della
1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 9 della
“c) contenuti degli strumenti della programmazione regionale in materia di aree protette e di tutela della biodiversità”.
2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 9 della
“d) contenuti del piano unico integrato per il parco regionale e del regolamento del parco di cui rispettivamente agli articoli 27 e 30, del regolamento delle riserve naturali regionali di cui all’articolo 49 e dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 di cui all’articolo 77 ;”.
3. Alla lettera l) del comma 2 dell’articolo 9 della
4. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 9 della
“a) rilascia pareri nelle materie di sua competenza, anche su richiesta delle strutture regionali competenti, degli enti parco regionali, degli enti gestori delle aree protette nazionali, nonché degli enti locali che svolgono attività di gestione nelle aree protette e nelle componenti del sistema regionale della biodiversità disciplinate dalla presente legge;”.
Art. 5. Costituzione e funzionamento della consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità. Modifiche all’articolo 10 della
1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 10 della
“a) tre membri designati congiuntamente dalle associazioni ambientaliste, individuate per la concertazione di cui all'articolo 3, comma 2, della
2. La lettera l) del comma 2 dell'articolo 10 della
“l) un membro designato congiuntamente dalle associazioni agricole, forestali e zootecniche individuate per la concertazione di cui all'articolo 3, comma 2, della
3. La lettera m) del comma 2 dell’articolo 10 della
“m) un membro designato congiuntamente dalle associazioni venatorie operanti nel territorio regionale, individuato nell'ambito delle discipline di cui alla lettera b), numeri 1), 5) e 6), esperto in gestione ecosostenibile della fauna selvatica .” .
4. Il comma 8 dell'articolo 10 della
“8. Per l’esercizio delle competenze di cui all’articolo 9, comma 2, lettera i), la consulta è integrata da due rappresentanti del servizio volontario di vigilanza ambientale, designati dal tavolo di coordinamento di cui all'articolo 102, comma 3, a tale scopo convocato .”.
Art. 6. Osservatorio toscano per la biodiversità. Modifiche all’articolo 11 della
1. Al comma 1 dell'articolo 11 della
2. Il comma 3 dell'articolo 11 della
“3. Nell’ambito delle attività di cui al comma 1, l’osservatorio si avvale delle informazioni e dei dati forniti dagli enti parco, dagli organismi istituiti dalla Giunta regionale o previsti da progetti internazionali, dagli enti locali per quanto di competenza, nonché dei report annuali sul monitoraggio delle specie, degli spiaggiamenti e degli avvistamenti di mammiferi marini e tartarughe marine predisposti nell’ambito del Santuario Pelagos di cui all’articolo 9, comma 3, lettera c), numero 1).” .
Art. 7. Programmazione regionale. Documento operativo per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano. Sostituzione dell'articolo 12 della
1. L'articolo 12 della
“Art. 12 Programmazione regionale. Documento operativo per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano
1. Gli strumenti della programmazione regionale determinano le finalità e gli obiettivi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale in coerenza con le strategie di intervento stabilite dal programma regionale di sviluppo ed, in particolare, definiscono:
a) le strategie e finalità per la gestione del sistema integrato delle aree naturali protette e del sistema regionale della biodiversità, nonché per il riconoscimento e la valorizzazione della geodiversità, garantendone il coordinamento e l’integrazione;
b) la strategia regionale per la biodiversità, individuando le finalità, gli obiettivi generali e le priorità delle politiche regionali in materia di tutela della biodiversità, nonché le tipologie di azioni e di intervento, necessarie per l’attuazione degli stessi;
c) il quadro dei fabbisogni e delle risorse attivabili, con riferimento all’attuazione delle strategie di cui alle lettere a) e b).
2. Ai fini del comma 1, gli strumenti della programmazione regionale individuano in particolare:
a) i criteri per la verifica della coerenza ambientale delle proposte per l’istituzione di nuove aree protette o di modifica dei perimetri di quelle già istituite, anche con riferimento alle previsioni degli atti di pianificazione regionali, ed i termini entro i quali devono essere istituite le nuove aree protette proposte;
b) le finalità, gli obiettivi, e gli indirizzi generali per la gestione delle aree protette regionali e dei siti che costituiscono la Rete Natura 2000;
c) gli indirizzi per la realizzazione coordinata di iniziative ed attività, compatibili con le finalità istitutive delle aree protette, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente nel rispetto delle esigenze di conservazione del territorio tutelato;
d) i criteri per l’attribuzione dei contributi ordinari di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), assegnati agli enti parco regionali annualmente nell’ambito della legge di bilancio regionale;
e) i criteri e le priorità generali per la spesa finalizzata alle attività di investimento e di manutenzione, e alla prestazione dei servizi offerti nonché, nei limiti degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio regionale, per l'attribuzione di finanziamenti da destinare, per le medesime finalità, agli enti parco regionali, agli enti gestori di aree naturali protette nazionali ricadenti sul territorio nonché agli enti locali che svolgono attività di gestione nelle aree protette regionali;
f) i criteri e le priorità generali per l'individuazione di eventuali forme di agevolazione e di sostegno alle iniziative finalizzate alla gestione ed allo sviluppo socio economico ecosostenibile dei territori del patrimonio naturalistico toscano, da erogare a soggetti pubblici e privati nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato;
g) il quadro delle disponibilità finanziarie derivanti dalle risorse comunitarie, statali e regionali da destinare prioritariamente alla conservazione, gestione, valorizzazione e implementazione delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 nonché i criteri di ripartizione delle relative risorse.
3. La programmazione regionale di cui al comma 1 definisce e aggiorna lo stato e la consistenza del patrimonio naturalistico ambientale regionale, con particolare riferimento alle componenti essenziali dei valori riconosciuti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.
4. La Giunta regionale approva con deliberazione entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il documento operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano, che definisce in particolare:
a) il quadro conoscitivo dello stato di attuazione degli obiettivi programmati;
b) eventuali direttive per la gestione del sistema delle aree naturali protette regionali e della biodiversità, anche in relazione agli esiti del monitoraggio di cui al comma 5;
c) le priorità e gli eventuali indirizzi per la programmazione annuale e la realizzazione di interventi, misure ed azioni in conformità alle previsioni degli atti della pianificazione e della programmazione di cui agli articoli 27, 30, 49, e 77, individuando in particolare:
1) gli interventi di competenza regionale, ed il relativo cronoprogramma, in coerenza con le previsioni dell’elenco annuale del programma triennale regionale delle opere pubbliche di cui all’articolo 21 del
2) gli interventi di competenza degli enti parco o da realizzarsi a cura degli enti che svolgono attività gestionali nelle aree naturali protette e nei siti della Rete Natura 2000;
3) le iniziative, anche coordinate con quelle dei parchi regionali e degli enti locali interessati, di salvaguardia, e di promozione e di valorizzazione dei territori del patrimonio naturalistico di cui agli articoli 57 e 58;
4) le iniziative e attività idonee a prevenire, contenere e mitigare i danni determinati dalla fauna selvatica;
d) le modalità di assegnazione, nell'ambito delle iniziative di cui alla lettera c), numeri 2), 3) e 4), di eventuali contributi o finanziamenti comunitari, statali o regionali tra i possibili beneficiari, tenuto conto dei criteri e delle priorità di cui al comma 2, lettere e) ed f), ed all’articolo 60, comma 2;
e) lo stato delle erogazioni dei finanziamenti attribuiti ai soggetti beneficiari;
f) la verifica di coerenza ambientale delle proposte per l'individuazione dei territori ai fini dell’istituzione di nuove aree protette o di modifica dei perimetri di quelle già istituite, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2, lettera a), nonché per la designazione di nuovi siti della Rete Natura 2000 o di modifica dei perimetri dei siti già istituiti.
5. Il documento operativo di cui al comma 4 individua altresì le riserve ed i siti della Rete Natura 2000, esterni al territorio di competenza dei parchi regionali, per la gestione dei quali la Regione può:
a) previa stipula di convenzione, avvalersi degli enti parco regionali, in ragione della peculiarità dei valori naturalistici presenti in tali aree e siti o della loro connessione ecologica con le aree dei pa chi nonché dell'opportunità di garantire l'unitarietà di gestione dei territori interessati;
b) previa stipula di convenzione, avvalersi dei comuni, anche associati nelle forme previste dal titolo III della
c) attivare forme di collaborazione con le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della
1) nei casi e con le modalità previste dagli articoli 12, comma 4, e 13 della
2) nei casi e con le modalità previste dell'articolo 10 della
6. Il documento operativo individua, compatibilmente con i vincoli derivanti dalla finanza pubblica e dalle norme in materia di pareggio di bilancio, le risorse del bilancio regionale per la realizzazione di interventi, misure, azioni ed iniziative e per l'erogazione di contributi e finanziamenti di cui rispettivamente al comma 4, lettere d) ed e).
7. Il documento operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano può essere approvato per stralci funzionali e può essere aggiornato nel corso dell'anno di riferimento.
8. Il monitoraggio delle politiche regionali in materia di aree naturali protette e di biodiversità è inserito nell’apposita sezione del documento annuale di monitoraggio degli atti di programmazione di riferimento .”.
Art. 8. Sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano. Modifiche all’articolo 13 della
1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 13 della
“f) gli studi effettuati dalla Regione, dagli enti locali e dai soggetti gestori delle aree protette regionali e nazionali e dei siti della Rete Natura 2000 in materia di aree protette e di biodiversità terrestre e marina;”.
2. Al comma 3 dell'articolo 13 della
Art. 9. Funzioni della Regione in materia di aree naturali protette. Sostituzione dell’articolo 14 della
1. L’articolo 14 della
“Art. 14
Funzioni della Regione in materia di aree naturali protette
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione di cui all'articolo 12 e individua, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi degli strumenti della programmazione regionale, il complesso delle aree naturali protette regionali assicurandone la conservazione e la valorizzazione in forma coordinata con le aree protette nazionali e con il sistema della biodiversità; esercita, altresì, le funzioni per l’attuazione coordinata della presente legge.
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, la Regione, in particolare:
a) istituisce, con legge regionale, anche su proposta delle province o della città metropolitana e dei comuni, i parchi regionali e gli enti di diritto pubblico preposti alla loro gestione, previa la verifica di coerenza ambientale di cui all'articolo 12, comma 4, lettera f);
b) nomina il presidente, il consiglio direttivo ed il collegio regionale unico dei revisori dei conti dei parchi regionali;
c) approva lo statuto dei parchi regionali;
d) adotta e approva il piano integrato per il parco ed approva il regolamento dei parchi regionali;
e) approva il bilancio preventivo economico ed il bilancio di esercizio dei parchi regionali;
f) sovrintende e vigila sull’attuazione della presente legge e degli obiettivi della programmazione regionale, con particolare riferimento alla realizzazione degli interventi previsti negli strumenti di programmazione di cui all'articolo 12;
g) esercita attività di indirizzo, coordinamento, verifica e controllo sull’amministrazione dei parchi regionali;
h) può procedere alla nomina di un commissario straordinario ed all’esercizio dei poteri sostitutivi, ai sensi dell’articolo 44;
i) formula gli indirizzi e le priorità per la gestione coordinata delle aree naturali protette regionali e del sistema regionale della biodiversità di cui all’articolo 5;
l) istituisce le riserve naturali regionali, anche sulla base dell'individuazione dei territori proposta dalle province o dalla città metropolitana previa verifica della coerenza ambientale di cui all'articolo 12, comma 4, lettera f), in conformità con gli indirizzi dettati dagli atti della programmazione regionale e con le previsioni del PIT con valenza di piano paesaggistico di cui all’articolo 88 della
m) indica le finalità specifiche, le forme e le modalità di gestione nonché le modalità di finanziamento del sistema delle riserve naturali regionali, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale;
n) approva il regolamento della riserva;
o) può mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali i beni necessari per il raggiungimento delle loro finalità istitutive;
p) può partecipare ad organismi associativi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività istituzionali in materia di aree protette e di biodiversità, nei limiti delle disponibilità di bilancio;
q) effettua ogni altra funzione o attività ad essa riservata ai sensi della presente legge e della normativa nazionale di riferimento.
3. La Regione esercita, attraverso le strutture regionali allo scopo preposte, le funzioni amministrative relative alla gestione delle riserve naturali regionali, ivi compreso il rilascio del nulla osta e delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico, di cui all'articolo 52, e realizza gli interventi in conformità agli atti di programmazione regionale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 12, comma 5.
4. La Regione esercita altresì le funzioni ad essa attribuite dall’articolo 9, comma 4, dall’articolo 11, comma 6, dall’articolo 12, commi 3 e 4 della presente legge e dall’articolo 14, commi 2 e 5, della
Art. 10. Istituzione e funzioni dell’ente parco per la gestione del parco regionale. Modifiche all’articolo 15 della
1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 15 della
“d) rilascia il nulla osta e le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui all'articolo 31;”.
2. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 15 della
“f) gestisce, previa stipula di una convenzione di avvalimento con la Regione, le riserve naturali regionali ed i siti della Rete Natura 2000, individuati dal documento operativo ai sensi all'articolo 12, comma 5 ;”.
3. Al comma 2 dell'articolo 15 della
“m-bis) può realizzare, previa stipula della convenzione di avvalimento di cui alla lettera f), gli interventi relativi ai progetti specifici per le riserve regionali e siti della Rete Natura 2000 di cui al comma 2, lettera f), ammessi ai contributi comunitari, statali o regionali, in conformità agli atti della programmazione regionale di cui all'articolo 12 e presenta alla Regione la relazione di cui all'articolo 46, comma 4;”.
Art. 11. Funzioni delle province e della città metropolitana in materia di aree naturali protette. Sostituzione dell’articolo 16 della
1. L'articolo 16 della
“Art. 16
Funzioni delle Province e della città metropolitana in materia di aree naturali protette
1. Le province e la città metropolitana, assicurando il coinvolgimento degli altri enti locali interessati, svolgono funzioni propositive per l’istituzione, la programmazione e la gestione delle riserve naturali e dei parchi regionali sul territorio di competenza e partecipano, nelle forme e nei modi di cui al comma 2, alla gestione delle riserve naturali istituite, in conformità ai criteri e agli indirizzi regionali di cui all’articolo 12.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, le province e la città metropolitana:
a) presentano alla Regione, con cadenza triennale, anche d'intesa con i comuni territorialmente interessati, le proposte di individuazione dei territori in cui istituire parchi regionali e riserve naturali, ai fini della verifica di coerenza ambientale delle stesse, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera f);
b) partecipano, alla definizione del regolamento di cui all’articolo 50 delle riserve ricadenti sul proprio territorio, mediante la presentazione di proposte, formulate d'intesa con i comuni territorialmente interessati, nella fase di avvio del procedimento;
c) possono mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve naturali i beni necessari per il raggiungimento delle loro finalità istitutive;
d) possono partecipare, mediante la presentazione di proposte ed il finanziamento di specifici progetti, alla definizione ed all'attuazione degli obiettivi definiti dagli atti della programmazione regionale, finalizzati allo sviluppo del sistema delle riserve regionali, secondo quanto previsto dal documento operativo di cui all’articolo 12.”.
Art. 12. Funzioni dei comuni in materia di aree naturali protette. Sostituzione dell’articolo 17 della
1. L'articolo 17 della
“Art. 17
Funzioni dei comuni in materia di aree naturali protette
1. I comuni, nell’ambito del proprio territorio, possono proporre direttamente alla Regione, oppure d'intesa con la provincia o con la città metropolitana, i territori da individuare per l’istituzione di nuove aree naturali protette regionali indicandone le finalità, i principali aspetti di interesse ambientale, le modalità di gestione, in coerenza con le previsioni della programmazione regionale .
2. Oltre alle funzioni di cui al comma 1, i comuni:
a) per gli aspetti di loro competenza, collaborano con la provincia o con la città metropolitana, alla predisposizione delle proposte per la definizione del regolamento di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b);
b) possono partecipare, mediante la presentazione di proposte ed il finanziamento di specifici progetti, alla definizione e all'attuazione degli obiettivi degli atti della programmazione regionale finalizzati allo sviluppo del sistema delle riserve regionali, secondo quanto previsto dal documento operativo di cui all’articolo 12;
c) svolgono attività di sorveglianza, per il tramite della competente polizia municipale, sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dai piani e dai regolamenti dei parchi regionali, dai regolamenti delle riserve naturali;
d) accertano gli illeciti amministrativi di cui all’articolo 63;
e) possono mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali i beni necessari per il conseguimento delle loro finalità istitutive.
3. I comuni, singoli o associati, nelle forme previste dal titolo III della
a) svolgono le attività operative connesse alla gestione delle riserve naturali regionali e dei siti della Rete Natura 2000 di cui all'articolo 12, comma 5, in coerenza con gli strumenti della programmazione e agli atti di indirizzo regionale e presentano la relazione di cui all'articolo 46 comma 3;
b) realizzano, nell'ambito delle attività di cui alla lettera a) gli interventi relativi ai progetti specifici ammessi ai contributi comunitari, statali o regionali, secondo quanto previsto dal documento operativo di cui all'articolo 12.”.
Art. 13. Legge istitutiva del parco regionale. Modifiche all’articolo 18 della
1. Il comma 1 dell'articolo 18 della
“1. La Regione istituisce con legge i parchi regionali, anche su proposta delle province, della città metropolitana o dei comuni.”.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della
“3 bis. La Regione assicura la partecipazione degli enti locali al procedimento di istituzione del parco ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera a), della l. 394/1991.”.
Art. 14. Consiglio direttivo. Modifiche all’articolo 21 della
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 21 della
2. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 21 della
Art. 15. Comunità del parco. Modifiche all’articolo 22 della
1. Al comma 3 dell'articolo 22 della
2. Al comma 4 dell'articolo 22 della
3. Il comma 6 dell’articolo 22 della
“6. Nelle forme stabilite dallo statuto dell’ente parco di cui all’articolo 26, partecipano alle sedute della comunità del parco, senza diritto di voto, non più di cinque rappresentanti delle categorie produttive, degli enti di ricerca e delle associazioni ambientaliste presenti sul territorio .”.
Art. 16. Piano integrato per il parco. Modifiche all’articolo 27 della
1. Il comma 3 dell'articolo 27 della
“3. La sezione di cui al comma 2 :
a) riporta la perimetrazione dei pSIC, SIC e ZPS ricadenti, anche in parte, nel territorio del parco e nelle relative aree contigue;
b) individua e disciplina, per quanto di competenza, le ulteriori componenti del patrimonio naturalistico-ambientale di cui all’articolo 1 e le emergenze geologiche e geomorfologiche ricadenti all’interno del parco;
c) individua, descrive e disciplina gli habitat di interesse conservazionistico, anche ai fini della redazione della carta della natura di cui all’articolo 3 della
d) si conforma alle misure di conservazione dei siti di cui alla lettera a), individuate ai sensi dell'articolo 74, comma 2;
e) costituisce piano di gestione dei siti di cui alla lettera a) nei casi di cui all'articolo 77, comma 3 , lettera a) .”.
2. Nell'alinea del comma 8 dell'articolo 27 della
3. Alla lettera c) del comma 8 dell'articolo 27 della
Art. 17. Procedimento per l’approvazione del piano integrato per il parco. Modifiche all’articolo 29 della
1. Al comma 5 dell'articolo 29 della
Art. 18. Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nelle aree comprese nei parchi regionali. Modifiche all’articolo 31 della
1. Il comma 1 dell’articolo 31 della
“1. Nelle aree del parco e in quelle eventualmente disciplinate direttamente dal piano integrato per il parco, come previsto dalla legge istitutiva del parco, il rilascio di autorizzazioni o concessioni relative alla realizzazione di interventi, impianti ed opere, è subordinato al preventivo nulla osta dell’ente parco, che ne verifica la conformità agli atti ed alla disciplina di cui al presente capo.”.
2. Il comma 2 dell'articolo 31 della
“2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, il nulla osta di cui al comma 1, deve essere rilasciato al richiedente entro quarantacinque giorni dalla relativa istanza, ovvero entro settantacinque giorni qualora, entro i quaranta giorni dalla richiesta, l'ente parco abbia rinviato i termini di espressione del nulla osta. Tale facoltà può essere esercitata per una sola volta e previa comunicazione scritta al richiedente.”.
3. Al comma 3 dell'articolo 31 della
Art. 19. Entrate dell’ente parco. Modifiche all’articolo 34 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 34 della
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 34 della
“b bis) le risorse ordinarie e straordinarie per la gestione delle aree di cui all’articolo 15, comma 2, lettera f);”.
3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 34 della
“c) i contributi ordinari degli enti componenti la comunità del parco, ad eccezione delle province e della città metropolitana; “.
4. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 34 della
“c bis) i contributi straordinari degli enti componenti la comunità del parco;”.
5. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 34 della
Art. 20. Forme di collaborazione fra enti parco. Modifiche all’articolo 42 della
1. Il comma 1 dell'articolo 42 della
“1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità organizzativa di cui all'articolo 37 ed anche in attuazione degli eventuali indirizzi formulati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 44, gli enti parco regionali attuano forme di collaborazione per l’esercizio associato di funzioni di comune interesse, con particolare riferimento alla gestione contabile, all’attività contrattuale, alla gestione ed alla formazione del personale. La Giunta regionale, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, può prevedere che le competenti strutture regionali forniscano servizi agli enti parco sulla base di specifiche convenzioni, per il supporto nell’attività di pianificazione e progettazione, per la formazione del personale, per l’elaborazione e la gestione del trattamento economico del personale, per l'attività di gestione amministrativa e contabile nonché per gli acquisti da svolgersi in forma centralizzata e per l’acquisizione di beni e servizi.”.
Art. 21. Funzioni di indirizzo e coordinamento sull'attività degli enti parco regionali. Vigilanza sulla gestione del parco e commissariamento. Modifiche all’articolo 44 della
1. Il comma 2 dell'articolo 44 della
“2. Ai fini del comma 1, la Giunta regionale, entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, approva il documento di indirizzo annuale con il quale detta direttive, anche comuni, agli enti parco, per il perseguimento di specifici obiettivi di rilievo strategico per le politiche regionali e per lo svolgimento delle relative attività in coerenza con gli atti della pianificazione e programmazione dei parchi e con le indicazioni del documento operativo di cui all'articolo 12, comma 4. Gli enti parco predispongono il bilancio preventivo economico nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo annuale. La relazione di accompagnamento al bilancio d'esercizio sulla gestione di cui all’articolo 35, dà atto dello stato di attuazione delle azioni, in rapporto agli obiettivi assegnati ed ai risultati conseguiti. Gli enti parco si adeguano ai rilievi della Regione.”.
Art. 22. Proposte della provincia e della città metropolitana per l’individuazione dei territori delle riserve naturali regionali. Modifiche all’articolo 45 della
1. Il comma 1 dell'articolo 45 della
“1. In coerenza con gli atti della pianificazione e programmazione regionale, le province e la città metropolitana trasmettono alla Giunta regionale le proposte d’individuazione dei territori in cui istituire nuove riserve naturali, formulate d'intesa con gli enti locali territorialmente interessati.”.
Art. 23. Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali. Sostituzione dell’articolo 46 della
1. L'articolo 46 della
“Art. 46
Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali
1. Nel rispetto dei termini stabiliti dagli strumenti della programmazione regionale per l’istituzione di nuove riserve naturali regionali e sulla base degli esiti della verifica di coerenza ambientale di cui all’articolo 12, comma 4, lettera f), il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, con deliberazione provvede a:
a) istituire la riserva, indicando le finalità, le forme, le modalità di gestione e le modalità di finanziamento;
b) determinare la perimetrazione provvisoria della riserva e delle eventuali aree contigue;
c) individuare le misure di salvaguardia da applicare fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti delle riserve regionali.
2. La Giunta regionale assicura la partecipazione degli enti locali al procedimento di istituzione della riserve ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera a), della
3. Le funzioni relative alla gestione delle riserve regionali sono esercitate dalla Regione per il tramite dei competenti uffici regionali, anche decentrati e, limitatamente alle aree e ai siti di cui all'articolo 12, comma 5, avvalendosi, previa stipula di convenzione, degli enti parco e dei comuni, anche in forma associata, nonché delle associazioni di protezione ambientale qualora siano attivate le forme di collaborazione di cui all’articolo 12, comma 5, lettera c).
4. Gli enti ed i soggetti di cui al comma 3, presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione, comprensiva dei dati di cui all’articolo 62, sulle attività svolte.”.
Art. 24. Prescrizioni per le riserve naturali regionali. Modifiche all’articolo 48 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 48 della
“3 bis. Nelle riserve regionali si applicano altresì i divieti di cui all’articolo 11, comma 3, della
Art. 25. Regolamento della riserva naturale regionale. Modifiche all’articolo 49 della
1. Al comma 1 dell'articolo 49 della
2. Il comma 3 dell'articolo 49 della
“3. Il regolamento altresì:
a) riporta la perimetrazione dei pSIC, SIC e ZPS ricadenti, anche in parte, nel territorio della riserva e delle relative aree contigue;
b) individua e disciplina, per quanto di competenza, le ulteriori componenti del patrimonio naturalistico-ambientale ed i valori riconosciuti di cui all’articolo 1, commi 2 e 3;
c) individua, descrive e disciplina gli habitat di interesse conservazionistico, anche ai fini della redazione della carta della natura;
d) declina, ai fini della loro attuazione, le specifiche misure di conservazione, come definite dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 74, dei siti di cui alla lettera a), e ne può costituire piano di gestione.”.
3. Il comma 7 dell'articolo 49 della
“7. Il regolamento si conforma per quanto attiene alla tutela del paesaggio, al piano paesaggistico contenuto nel PIT di cui all’articolo 88 della
4. Il comma 8 dell'articolo 49 della
“8. Il regolamento detta prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore che interessano la riserva e per la pianificazione territoriale delle province, della città metropolitana e dei comuni.”.
Art. 26. Procedimento per l’approvazione del regolamento della riserva naturale regionale. Modifiche all’articolo 50 della
1. Il comma 1 dell'articolo 50 della
“1. Il regolamento della riserva naturale regionale è adottato e approvato dal Consiglio regionale secondo il procedimento di cui al titolo II, capo I, della
Art. 27. Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nelle aree comprese nelle riserve naturali regionali. Sostituzione dell’articolo 52 della
1. L’articolo 52 della
“Art. 52
Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico
nelle aree comprese nelle riserve naturali regionali
1. Nelle aree della riserva naturale regionale il rilascio di autorizzazioni o concessioni relative alla realizzazione di interventi, impianti ed opere, è subordinata al preventivo nulla osta della struttura regionale competente, che ne verifica la conformità agli atti ed alla disciplina di cui al presente capo.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, il nulla osta di cui al comma 1, deve essere rilasciato al richiedente entro quarantacinque giorni dalla relativa istanza oppure entro settantacinque giorni qualora la struttura regionale competente, abbia rinviato, non oltre quaranta giorni dalla richiesta, i termini di espressione del nulla osta. Tale facoltà può essere esercitata per una sola volta e previa comunicazione scritta al richiedente.
3. Le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui al titolo V, capo I, della
4. In caso di interventi, impianti ed opere soggette a valutazione d'incidenza, il nulla osta di cui ai commi 1 e 2, dà atto degli esiti di tale procedura effettuata dalla Regione ed è rilasciato entro il termine previsto all'articolo 88, comma 3, o, nel caso di proroga del termine di cui al comma 2, entro il termine di settantacinque giorni decorrenti dalla richiesta.”.
Art. 28. Patrimonio delle riserve naturali regionali. Sostituzione dell’articolo 53 della
1. L’articolo 53 della
“Art. 53
Patrimonio delle riserve naturali regionali
1. La Regione e gli enti locali compresi nell’area delle riserve naturali regionali possono mettere a disposizione di esse i beni che ritengono necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive.”.
Art. 29. Aree contigue. Modifiche all’articolo 55 della
1. Al comma 3 dell’articolo 55 della
Art. 30. Sorveglianza sulle aree naturali protette. Sostituzione dell’articolo 56 della
1. L'articolo 56 della
“Art. 56
Sorveglianza sulle aree naturali protette
1. Ferme restando le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi dei soggetti ed organi di cui all'articolo 6, comma 1, della
a) l’ente parco esercita le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dal piano, dal regolamento del parco e dal piano di gestione, secondo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, mediante proprio personale di sorveglianza, definito “guardiaparco”, appositamente individuato nella pianta organica dell’ente, e a cui si applicano le vigenti disposizioni in materia di polizia municipale e provinciale;
b) la Regione e gli enti parco ed i comuni, anche in forma associata, possono abilitare propri dipendenti, secondo i principi dei rispettivi ordinamenti, all'esercizio delle funzioni di sorveglianza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge e dal regolamento delle riserve naturali regionali e all'accertamento dei relativi illeciti amministrativi.
2. Le funzioni di sorveglianza e di accertamento degli illeciti possono altresì essere esercitate per specifiche materie, da personale individuato dagli enti di cui al comma 1 al quale è attribuita la funzione di guardia giurata a norma dell’articolo 138 del
3. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, sono muniti di apposito documento di riconoscimento, che attesta l'abilitazione all'esercizio dei compiti loro attribuiti. La Giunta regionale approva con deliberazione uno schema tipo di tale documento.
4. Gli enti di cui al comma 1, per l’esercizio delle attività di sorveglianza e di accertamento degli illeciti amministrativi, possono avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo V.”.
Art. 31. Principi per lo svolgimento delle attività di promozione e di valorizzazione del territorio delle aree protette regionali. Sostituzione dell’articolo 57 della
1. L’articolo 57 della
“Art. 57
Principi per lo svolgimento delle attività di promozione e di valorizzazione del territorio
delle aree protette regionali
1. La Regione e gli enti parco, nello svolgimento delle attività di tutela e di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del territorio di competenza operano per una gestione sostenibile delle attività economiche e sociali, in attuazione degli obiettivi degli atti generali della programmazione regionale e degli strumenti di pianificazione e di programmazione di cui agli articoli 27, 30 e 49.
2. Ai fini di cui al comma 1, il documento operativo annuale di cui all'articolo 12 prevede, tra l’altro, iniziative ed interventi per lo di sviluppo delle attività turistiche ecosostenibili e di accoglienza finalizzate, in particolare, al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) realizzazione di strutture e infrastrutture di servizio, di divulgazione, di informazione ambientale, di valorizzazione culturale delle comunità e delle produzioni agricole zootecniche e forestali, e di educazione allo sviluppo sostenibile;
b) realizzazione di segnaletica informativa;
c) creazione e ripristino di sentieri tematici o escursionistici contraddistinti da apposita segnaletica e conformi alle indicazioni previste per la rete escursionistica toscana, di cui alla
d) definizione e attuazione di proposte educative, didattiche e di divulgazione e sensibilizzazione ambientale;
e) acquisizione di certificazioni ambientali;
f) inserimento in percorsi partecipati dedicati;
g) partecipazione a forme di gemellaggio o di cooperazione con parchi o altre aree protette ricadenti nel territorio regionale ed extra regionale;
h) uso di sistemi energetici a basso costo ambientale.
3. Gli enti locali territorialmente interessati possono concorrere finanziariamente alle iniziative di cui al comma 2, anche mediante la proposta di specifici progetti da realizzare a cura degli enti locali stessi con il coordinamento delle competenti strutture regionali o degli enti parco interessati.”.
Art. 32. Sostegno delle attività economiche e produttive ecocompatibili. Modifiche all’articolo 58 della
1. Il comma 1 dell’articolo 58 della
“1. La Regione e gli enti parco sostengono e valorizzano le attività agricole, le attività produttive e di turismo naturalistico, svolte nel parco regionale e nella riserva in coerenza con le finalità dell’area naturale protetta e secondo i principi della sostenibilità ambientale e della diffusione delle buone pratiche in attuazione degli obiettivi degli atti generali della programmazione regionale e degli strumenti di pianificazione e di programmazione di cui agli articoli 27, 30 e 49.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 58 della
3. l comma 3 dell’articolo 58 della
4. Al comma 4 dell’articolo 58 della
Art. 33. Albo degli amici del parco regionale e della riserva naturale regionale. Modifiche all’articolo 59 della
1. Al comma 1 dell’articolo 59 della
2. Al comma 2 dell’articolo 59 della
Art. 34. Esercizio coordinato delle funzioni. Forme di collaborazione con i gestori delle aree protette nazionali. Sostituzione dell’articolo 60 della
1. L’articolo 60 della
“Art. 60
Esercizio coordinato delle funzioni.
Forme di collaborazione con i gestori delle aree protette nazionali
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 42, la Giunta regionale definisce modalità organizzative per l'esercizio coordinato delle funzioni svolte dalle strutture regionali e dagli enti parco, finalizzate alla razionalizzazione dei costi delle attività gestionali.
2. La Giunta regionale e gli enti parco possono altresì attivare forme di collaborazione con gli enti gestori delle aree protette nazionali presenti nel territorio, per l'esercizio coordinato di attività di comune interesse volte alla valorizzazione e allo sviluppo dei territori di competenza ed alla destagionalizzazione delle presenze turistiche. A tal fine, individuano progetti coordinati ed integrati, con carattere innovativo e di riproducibilità, che coinvolgono più aree protette aggregate per tipologia progettuale o per sottosistemi ambientali e che hanno priorità nell’erogazione dei finanziamenti regionali di cui all’articolo 12, comma 4, lettera d).”.
Art. 35. Uso del nome e dell’emblema dell’area protetta. Modifiche all’articolo 61 della
1. Il comma 1 dell’articolo 61 della
“1. Per il perseguimento delle finalità delle aree protette e previa stipula di convenzione, la Giunta regionale e gli enti parco possono concedere, anche a titolo oneroso, l’uso del nome o dell’emblema dell’area a produttori di servizi, prodotti e materiali locali, che presentano caratteristiche di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale predeterminate con regolamento degli stessi enti, in coerenza con le finalità istitutive dell’area naturale protetta.”.
Art. 36. Attività di coordinamento regionale per la conoscenza, la divulgazione e la promozione dell’offerta del sistema regionale delle aree naturali protette. Modifiche all’articolo 62 della
1. Alla fine della rubrica dell’articolo 62 della
2. Al comma 1 dell’articolo 62 della
3. Al comma 2 dell’articolo 62 della
4. Il comma 3 dell’articolo 62 della
Art. 37. Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 63 della
1. Al comma 1 dell’articolo 63 della
2. Alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 63 della
3. La lettera b) del comma 5 dell’articolo 63 della
“b) la Regione per le violazioni nelle riserve naturali regionali e nelle aree contigue.”
4. Al comma 6 dell’articolo 63 della
Art. 38. Sospensione e riduzione in pristino. Modifiche all’articolo 64 della
1. Al comma 2 dell’articolo 64 della
Art. 39. Funzioni della Regione in materia di biodiversità e geodiversità. Modifiche all’articolo 67 della
1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell’articolo 67 della
2. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell’articolo 67 della
3. Al comma 1 dell’articolo 67 della
“c bis) esercita, tramite le strutture regionali competenti, le funzioni amministrative relative alla gestione dei p(SIC) e dei siti della Rete Natura 2000, non attribuite alla competenza degli enti parco regionali e degli enti gestori di aree protette statali ai sensi dell'articolo 69, commi 1 e 4, ed in particolare:
1) attua le misure di tutela e conservazione e provvede al monitoraggio dei siti della Rete Natura 2000 di competenza, nonché al monitoraggio della distribuzione degli habitat e delle specie presenti sui medesimi siti;
2) procede alla redazione e all’approvazione, se necessari, dei piani di gestione di cui all’articolo 2, comma 4, del
4. Al comma 1 dell’articolo 67 della
“c ter) effettua gli studi sulla biologia e la consistenza delle popolazioni vegetali e animali e provvede alla cura ed all’effettuazione delle iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie;” .
5. Alla lettera d) del comma 1 della
“3 bis) assicura il monitoraggio delle autorizzazioni in deroga disciplinate dall’articolo 11 del d.p.r. 357/1997;”.
6. L'alinea della lettera f) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “coordina la gestione dei siti del sistema regionale della biodiversità di cui all’articolo 5, ed emana direttive ed indirizzi agli enti competenti per l'esercizio uniforme delle connesse funzioni amministrative con particolare riferimento :”.
Art. 40. Funzioni della provincia e della città metropolitana in materia di biodiversità e geodiversità. Sostituzione dell’articolo 68 della
1. L’articolo 68 della
“Art. 68
Funzioni della provincia e della città metropolitana in materia di biodiversità e geodiversità
1. La provincia o la città metropolitana concorre alla conservazione e valorizzazione della biodiversità ed alla costituzione della Rete Natura 2000 attraverso:
a) la cura e l’effettuazione delle iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie;
b) l’individuazione delle aree e la proposta alla Regione, sentiti gli enti locali, ai fini del riconoscimento di siti della Rete Natura 2000.
2. La provincia e la città metropolitana, nello svolgimento delle funzioni di competenza, garantiscono l’applicazione delle misure di conservazione e salvaguardia dei siti e delle aree del sistema regionale della biodiversità e delle forme di protezione della flora e della fauna di cui rispettivamente, al capo II e III del presente titolo, anche mediante la previsione di specifici indirizzi e prescrizioni nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione e programmazione.
3. La provincia e la città metropolitana concorrono altresì alla conservazione e valorizzazione della geodiversità formulando le proposte per l'inserimento dei geositi nell’elenco di cui all'articolo 95, comma 2.”.
Art. 41. Funzioni degli enti parco regionali e dei soggetti gestori delle aree protette statali. Modifiche all’articolo 69 della
1. Al comma 1 dell’articolo 69 della
2. Il comma 2 dell’articolo 69 della
“2. Gli enti parco regionali concorrono altresì alla conservazione e valorizzazione dei siti gestiti in regime di avvalimento ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera f), mediante l'esercizio delle funzioni di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c-bis), numero 1), e c ter), e all’articolo 68, comma 1, lettera b), in conformità agli atti di programmazione e di indirizzo regionali. A tal fine, gli enti parco presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull’attività svolta.”.
3. Al comma 4 dell’articolo 69 della
4. Dopo il comma 4 dell’articolo 69 della
“4 bis. Gli enti parco regionali comunicano ogni due anni alla Giunta regionale gli esiti dei monitoraggi sulla distribuzione degli habitat e delle specie, mediante una relazione sullo stato di salute delle popolazioni vegetali e animali e degli habitat di cui al presente titolo, nonché sullo stato di conservazione e tutela dei siti della Rete Natura 2000 e dei p(SIC) ricadenti nei territori di competenza ed inviano un elenco di tutti i piani, programmi, progetti ed interventi che hanno interessato i siti e che sono stati sottoposti a procedura di valutazione di incidenza con indicazione dei relativi esiti e dei pareri espressi. Gli enti gestori di cui al comma 4 rendono disponibili i dati di cui al presente comma, anche mediante le forme di coordinamento di cui all'articolo 71, comma 1 bis .”.
5. Al comma 5 dell’articolo 69 della
Art. 42. Funzioni dei comuni in materia di biodiversità e geodiversità. Sostituzione dell’articolo 70 della
1. L'articolo 70 della
“Art. 70
Funzioni dei comuni in materia di biodiversità e geodiversità
1. I comuni concorrono alla conservazione e valorizzazione dei siti della Rete Natura 2000 gestiti in regime di avvalimento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, mediante l'esercizio, anche in forma associata, delle funzioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c bis), numero 1) e c ter) e all'articolo 68, comma 1, lettera b), in conformità agli atti di programmazione e di indirizzo regionali. A tal fine, presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull’attività svolta.
2. I comuni e le unioni di comuni, nello svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantiscono l’applicazione delle misure di conservazione e salvaguardia dei siti e delle aree del sistema regionale della biodiversità e delle forme di protezione della flora e della fauna di cui rispettivamente, al capo II e III del presente titolo, anche mediante la previsione di specifici indirizzi e prescrizioni nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione e programmazione.
3. I comuni possono concorrere alla conservazione e valorizzazione della geodiversità mediante la segnalazione alla provincia o alla città metropolitana dei geositi ricadenti nel territorio di competenza, ai fini della formulazione delle proposte per l'inserimento nell’elenco dei geositi di interesse regionale di cui all'articolo 95, comma 2.
4. Oltre alle funzioni di cui ai commi precedenti, i comuni:
a) svolgono attività di sorveglianza, per il tramite della competente polizia municipale, sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente titolo e dai piani di gestione di cui all'articolo 77;
b) accertano gli illeciti amministrativi di cui agli articoli 93 e 94.”.
Art. 43. Coordinamento del sistema regionale della biodiversità. Modifiche all’articolo 71 della
1. La rubrica dell’articolo 71 della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 71 della
“1 bis. Per garantire l'uniforme attuazione delle misure e degli indirizzi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere d), e) ed f), la Giunta regionale provvede alla costituzione e alla convocazione periodica di un tavolo di coordinamento a cui partecipano le strutture regionali competenti, gli enti parco regionali e gli enti gestori delle aree protette nazionali.”.
Art. 44. Poteri sostitutivi. Sostituzione dell’articolo 72 della
1. L’articolo 72 della
“Art. 72
Poteri sostitutivi
1. La Regione esercita i poteri sostitutivi nelle forme e con le modalità previste dall’articolo 6, comma 2, della
a) gli enti parco regionali non adempiano le funzioni ad essi attribuite dal presente titolo;
b) la città metropolitana, le province, i comuni, le unioni di comuni, non assicurino l’applicazione delle misure di conservazione e delle forme di tutela di cui agli articoli 68, comma 2 e 70, comma 2, o dei piani di gestione di cui all' articolo 77.
2. In caso di inadempienze degli enti parco regionali, dei comuni e delle unioni di comuni, nello svolgimento delle attività ad essi affidate in regime di avvalimento ai sensi degli articoli 69, comma 2, e 70, comma 1, la Regione interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte di tali enti con le modalità e con i poteri stabiliti dalla convenzione.”.
Art. 45. Individuazione dei siti della Rete Natura 2000 e proposte di aggiornamento dei relativi elenchi. Modifiche all’articolo 73 della
1. Al comma 1 dell’articolo 73 della
Art. 46. Misure per la tutela e conservazione dei p(SIC) e dei siti della Rete Natura 2000. Modifiche all’articolo 74 della
1. Al comma 2 dell’articolo 74 della
Art. 47. Misure per la tutela e conservazione delle aree di collegamento ecologico funzionale. Modifiche all’articolo 75 della
1. Al comma 3 dell’articolo 75 della
2. Al comma 4 dell’articolo 75 della
Art. 48. Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000. Sostituzione dell’articolo 77 della
1. L'articolo 77 della
“Art. 77
Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000
1. Ove previsto dagli atti adottati ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera a), e fatto salvo quanto previsto al comma 2, i piani di gestione finalizzati a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano i siti:
a) sono approvati, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, con delibera della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, ove contengano disposizioni meramente regolatorie ed organizzative;
b) sono adottati ed approvati dal Consiglio regionale con le procedure di cui al titolo II della
c) sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ove contengano previsioni di carattere programmatorio ai sensi dell'articolo 10 della
2. Per i siti della Rete Natura 2000 ed i p(SIC) ricadenti nelle riserve naturali:
a) i piani di gestione di cui al comma 1, lettere a) e c), integrano e si coordinano con la disciplina di tali siti contenuta nel regolamento della riserva di cui all'articolo 49 e negli atti di programmazione della riserva;
b) gli atti di approvazione dei piani di gestione di cui al comma 1, lettera b), costituiscono variante del regolamento della riserva di cui all'articolo 49.
3. I piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 ricompresi in tutto o in parte nel territorio dei parchi regionali e delle relative aree contigue sono approvati:
a) con le procedure di cui all'articolo 29, commi 1 e 2, ove contengano previsioni localizzative o comunque incidenti sulla pianificazione del territorio oppure con le procedure di cui all'articolo 29, commi 5 e 6, ove contengano previsioni a carattere programmatorio, ai sensi della
b) con delibera del Consiglio direttivo dell'ente parco, previo parere della Giunta regionale ed in coerenza con gli atti della programmazione regionale e con le misure di conservazione di cui all'articolo 74, ove contengano disposizioni meramente regolatorie od organizzative.
4. Gli enti gestori delle aree protette nazionali approvano i piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 compresi nelle medesime aree, adeguando, ove necessario, gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di propria competenza e conformandosi alle disposizioni ed alle misure di conservazione definite ai sensi della presente legge.”.
Art. 49. Forme di tutela della fauna. Modifiche all’articolo 79 della
1. Al comma 1 dell’articolo 79 della
2. Nell’alinea del comma 2 dell’articolo 79 della
3. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 79 della
4. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 79 della
5. All'alinea del comma 3 dell’articolo 79 della
6. Nell'alinea del comma 4 dell’articolo 79 della
7. Alla fine della lettera a) del comma 4 dell'articolo 79 della
8. All’inizio del comma 5 dell’articolo 79 della
9. Il comma 6 dell’articolo 79 della
“6.Ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 67, comma 1, lettera d), numero 3-bis, entro il 31 marzo di ogni anno, gli enti parco regionali e gli enti gestori delle aree protette nazionali, comunicano alla struttura regionale competente l’elenco delle autorizzazioni in deroga rilasciate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 11 del d.p.r. 357/1997.”.
10. Al comma 8 dell’articolo 79 della
Art. 50. Forme di tutela della flora. Modifiche all’articolo 80 della
1. Al comma 1 dell’articolo 80 della
2. All’inizio del comma 2 dell’articolo 80 della
3. Nell’alinea del comma 3 dell’articolo 80 della
4. Nell’alinea del comma 4 dell’articolo 80 dopo le parole: “può richiedere” sono aggiunte le seguenti: “, tra l’altro”.
5. All’inizio del comma 5 la parola: “Le” è sostituita dalle seguenti: “I dati e le informazioni disponibili relativi alle popolazioni e all'area di distribuzione naturale delle”.
6. Il comma 6 dell’articolo 80 della
“6. Ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 67, comma 1, lettera d), numero 3-bis, entro il 31 marzo di ogni anno, gli enti parco regionali e gli enti gestori delle aree protette nazionali, comunicano alla struttura regionale competente l’elenco delle autorizzazioni in deroga rilasciate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 11 del d.p.r. 357/1997.”.
Art. 51. Disciplina degli habitat di cui all’allegato A del
1. Al comma 1 dell’articolo 81 della
2. All’inizio del comma 2 dell’articolo 81 della
Art. 52. Disciplina degli habitat non ricompresi nell’allegato A del
1. All’inizio del comma 3 dell’articolo 82 della
Art. 53. Elenchi delle specie animali e vegetali e degli habitat protetti. Individuazione delle aree e delle misure di conservazione. Modifiche all’articolo 83 della
1. Al comma 3 dell’articolo 83 della
Art. 54. Ulteriori misure di conservazione. Modifiche all’articolo 84 della
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 84 della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 84 della
“1 bis. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, con deliberazione, nelle more della definizione delle misure di conservazione di cui all'articolo 74 e degli eventuali piani di gestione di cui all'articolo 77, individua ed adotta misure di salvaguardia specifiche per aree puntuali della Rete Natura 2000 interessate da situazioni di emergenza, tali da poter determinare la compromissione dello stato di conservazione dei valori tutelati.”.
Art. 55. Iniziative per la formazione, la divulgazione e per il sostegno alle attività agricole e di uso del territorio. Modifiche all’articolo 86 della
1. Nell'alinea del comma 1 dell’articolo 86 della
2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 86 della
Art. 56. Valutazione di incidenza di piani e programmi. Modifiche all’articolo 87 della
1. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 87 della
“b) sugli atti di pianificazione e programmazione, diversi da quelli di cui alla lettera a), limitatamente alle parti che interessano o possono produrre effetti su p(SIC) e siti della Rete Natura 2000 non compresi nel territorio di competenza dei parchi regionali e nazionali .”.
2. Al comma 4 dell’articolo 87 della
3. Al comma 6 dell’articolo 87 della
4. Al comma 9 dell’articolo 87 della
Art. 57. Valutazione di incidenza di interventi e progetti. Sostituzione dell’articolo 88 della
1. L’articolo 88 della
“Art. 88
Valutazione di incidenza di interventi e progetti
1. I proponenti di interventi o progetti non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti o necessari alla gestione dei siti, ma che interessano in tutto o in parte pSIC e siti della Rete Natura 2000, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano alle autorità competenti di cui al presente articolo, ai fini della valutazione d’incidenza ai sensi all’articolo 5 del
2. L’ente competente all’approvazione di progetti o interventi, ubicati all’esterno di pSIC o di siti della Rete Natura 2000 verifica la sussistenza di possibili incidenze sugli stessi, ai fini dell’eventuale attivazione delle procedure di valutazione di incidenza. In caso di esclusione dell’attivazione di dette procedure, l’ente competente motiva in ordine alle determinazioni assunte.
3. La valutazione d’incidenza è effettuata entro i sessanta giorni successivi all’acquisizione dello studio d’incidenza da parte della struttura individuata per l’espletamento della relativa istruttoria, secondo l’ordinamento dell’ente competente e il relativo procedimento si conclude con apposito provvedimento. Le autorità competenti alla valutazione chiedono una sola volta le integrazioni dello stesso. In tal caso, il termine decorre nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni. La pronuncia di valutazione di incidenza contiene, ove necessario, le prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi al fine di migliorare ulteriormente l’inserimento ambientale degli interventi previsti, riducendo l’incidenza del progetto o dell’intervento sul sito stesso.
4. Nel caso di interventi e progetti di cui al comma 1, non soggetti a verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale (VIA), sono autorità competenti per la valutazione d’incidenza:
a) la Regione:
1) per gli interventi e progetti di competenza regionale;
2) per gli interventi e progetti, diversi da quelli di cui al numero 1, che interessano, anche parzialmente, siti della Rete Natura 2000 non compresi nel territorio di competenza degli enti parco regionali e dei soggetti gestori delle aree protette nazionali, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno. In caso di siti ricadenti nelle riserve naturali regionali, la Regione esprime la valutazione d’incidenza congiuntamente al provvedimento di nulla osta ove previsto ai sensi dell’articolo 52, comma 4;
b) l’ente parco regionale, per gli interventi e i progetti localizzati in tutto o in parte in pSIC o siti della Rete Natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di competenza, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno. In tal caso l’ente parco esprime la valutazione d’incidenza congiuntamente al provvedimento di nulla osta ove previsto ai sensi dell’articolo 31, comma 4, in applicazione dei principi di semplificazione;
c) l’ente gestore dell’area protetta nazionale, per gli interventi e i progetti localizzati in tutto o in parte in pSIC o siti della Rete Natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di competenza, come individuate dall'articolo 69, comma 4, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno. In tal caso l’ente gestore esprime la valutazione d’incidenza congiuntamente al provvedimento di nulla osta ove previsto ai sensi dell’articolo 13 della
d) i comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nei casi di cui all'articolo 57 della
5. Per gli interventi e progetti che interessano, anche parzialmente, siti della Rete Natura 2000 di competenza di enti gestori diversi, la valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, sentiti gli enti gestori interessati.
6. La valutazione di incidenza di progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità o a procedura di VIA, è ricompresa nell’ambito di detta procedura, ed è effettuata, ai sensi dell’articolo 73 quater della
7. Con riferimento agli interventi e ai progetti che interessano i pSIC o i siti della Rete Natura 2000 disciplinati dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 9 e 10, del
8. È fatta salva la disciplina a livello nazionale dei procedimenti di valutazione d’incidenza di competenza dello Stato per interventi e progetti riferibili al campo di applicazione della normativa statale, comprese le opere destinate alla difesa.
9. Per i progetti e gli interventi che interessano siti ricadenti in tutto o in parte in aree protette nazionali, è comunque sentito l’ente gestore, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del d.p.r. 357/1997.”.
Art. 58. Forme semplificate e casi di esclusione. Modifiche all’articolo 90 della
1. Al comma 1 dell’articolo 90 della
2. Nell’alinea del comma 2 dell’articolo 90 della
Art. 59. Soggetti competenti alla sorveglianza e controllo. Sostituzione dell’articolo 92 della
1. L'articolo 92 della
“Art. 92
Soggetti competenti alla sorveglianza e controllo
1. Ferme restando le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi dei soggetti ed organi di cui all'articolo 6, comma 1, della
2. Gli enti di cui al comma 1 per l’esercizio delle attività di sorveglianza e di accertamento degli illeciti amministrativi, possono altresì avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo V.”.
Art. 60. Sanzioni in materia di violazioni del capo IV. Modifiche all’articolo 93 della
1. Al comma 1 dell’articolo 93 della
Art. 61. Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 94 della
1. Il comma 7 dell’articolo 94 della
“7. Chiunque violi i divieti di cui al all’articolo 80, comma 2, nonché i limiti posti ai sensi dello stesso articolo 80, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10,00 euro a 60,00 euro per ogni esemplare raccolto eccedente i limiti consentiti, fino ad un massimo di 210,00 euro .”.
2. Il comma 8 dell’articolo 94 della
“8. Chiunque violi i divieti o gli obblighi previsti dalle misure di conservazione di cui all’articolo 74, comma 2, lettera a), ed all’articolo 83, comma 2, nonché dalle misure e prescrizioni di cui all'articolo 84 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 euro a 1.500,00 euro.”.
3. Il comma 11 dell’articolo 94 della
“11. All’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede la Regione o l’ente parco nel cui territorio sia stata accertata la violazione, fatte salve le violazioni di cui al comma 10 che sono applicate dagli enti competenti all'effettuazione della valutazione di incidenza come individuati ai sensi dell'articolo 88.”.
Art. 62. Riconoscimento e valorizzazione dei geositi di interesse regionale. Modifiche all’articolo 95 della
1. Al comma 6 dell’articolo 95 della
Art. 63. Servizio volontario di vigilanza ambientale. Sostituzione dell’articolo 101 della
1. L'articolo 101 della
“Art. 101
Servizio volontario di vigilanza ambientale
1. La Regione promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o in forma associata, alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale toscano favorendone l'integrazione, nel quadro delle pubbliche funzioni, come membri del servizio volontario di vigilanza ambientale.
2. Ai fini del comma 1, il servizio volontario di vigilanza ambientale già disciplinato con
a) cittadini singoli;
b) cittadini aderenti alle associazioni di volontariato ambientale iscritte al registro di cui all’articolo 4 della
c) guardie venatorie volontarie, istituite ai sensi dell’articolo 52 della l.r. 3/1994.”.
Art. 64. Funzioni della Regione. Sostituzione dell’articolo 102 della
1. L’articolo 102 della
“Art. 102
Funzioni della Regione
1. La Regione, al fine di assicurare l'esercizio omogeneo del servizio di vigilanza e lo svolgimento dei compiti riconosciuti alle GAV:
a) organizza corsi per la qualificazione e la riqualificazione delle GAV nonché corsi di aggiornamento, a frequenza obbligatoria, qualora intervengano modifiche sostanziali alle normative vigenti in materia ambientale;
b) indice e svolge le sessioni di esame per il conseguimento dell'idoneità alla qualifica di GAV, nominando la relativa commissione d'esame, su richiesta degli enti organizzatori nonché delle associazioni che abbiano stipulato le convenzioni di cui all' articolo 103, comma 2, lettera b);
c) redige l'elenco degli idonei che hanno superato la prova d'esame di cui alla lettera b), articolato su base territoriale provinciale o di area metropolitana. L'elenco reca l'indicazione della data di conseguimento dell'idoneità, l'eventuale appartenenza alle associazioni o possesso della qualifica di guardia venatoria di cui rispettivamente all'articolo 101, comma 2, lettere b) e c);
d) istituisce e gestisce il registro delle GAV, sulla scorta della articolazione di cui alla lettera c);
e) provvede a nominare le GAV, ai sensi dell'articolo 103, comma 5, e ad adottare i provvedimenti concernenti il loro status.
2. La Giunta regionale, ai fini di cui al comma 1, con deliberazione da emanarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce in particolare:
a) i contenuti minimi del regolamento di servizio delle GAV, anche mediante l'approvazione di uno schema tipo, nonché le linee guida per la formulazione dei programmi di attività delle GAV;
b) le materie oggetto dei corsi di qualificazione e di riqualificazione e degli esami di cui al comma 1, lettere a) e b);
c) lo schema tipo delle convenzioni di cui all'articolo 103, comma 2 , lettera b);
d) i requisiti formativi o professionali necessari per l’ammissione alla frequenza dei corsi di riqualificazione;
e) il modello del tesserino di riconoscimento e del distintivo delle GAV;
f) i criteri per la composizione della commissione d’esame per l'acquisizione dell'idoneità alla nomina di GAV;
g) i criteri per la costituzione del tavolo di coordinamento di cui al comma 3.
3. Per assicurare l'uniformità nell'espletamento delle funzioni di GAV ed il raccordo operativo nel territorio regionale è istituito un tavolo di coordinamento tecnico presieduto dal dirigente della struttura regionale competente, al quale partecipano rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 103, comma 1, e delle GAV.”.
Art. 65 Organizzazione del servizio volontario di vigilanza ambientale. Sostituzione dell’articolo 103 della
1. L’articolo 103 della
“Art. 103
Organizzazione del servizio volontario di vigilanza ambientale
1. La Regione, gli enti parco regionali, gli enti gestori delle aree protette nazionali, la città metropolitana per le funzioni in materia di forestazione spettanti ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della
2. I soggetti organizzatori attivano il servizio volontario di vigilanza ambientale mediante:
a) richiesta alle strutture regionali competenti di nomina a GAV dei soggetti idonei di cui all'articolo 102, comma 1, previamente indicati dagli enti organizzatori medesimi;
b) stipula di convenzioni con le associazioni di cui all'articolo 102, comma 1, lettera b), per lo svolgimento, mediante impiego di propri iscritti che abbiano ottenuto l'idoneità alla qualifica di GAV, dell’attività di vigilanza ambientale, da attuarsi anche in collaborazione con la polizia locale e con i soggetti che esercitano funzioni di sorveglianza, ai sensi degli articoli 56 e 92.
3. Gli enti di cui al comma 1 organizzano, anche in raggruppamenti territoriali, i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2, assicurandone il coordinamento con la polizia locale e con gli altri soggetti che esercitano funzioni di sorveglianza di cui agli articoli 56 e 92.
4. Le convenzioni di cui al comma 2, lettera b), specificano forme e modalità della collaborazione e possono prevedere l'erogazione di contributi finanziari a ristoro delle spese sostenute dalle associazioni per l'organizzazione e l'impiego dei propri iscritti che abbiano conseguito la nomina a GAV.
5. La nomina a GAV è disposta dalla struttura regionale competente su designazione degli enti organizzatori, previa verifica della permanenza dei requisiti d'idoneità di cui all'articolo 104. Tale nomina:
a) acquista efficacia dall'atto di inquadramento dell'ente organizzatore, nel caso dei soggetti di cui al comma 2, lettera a);
b) è subordinata alla preventiva stipula delle convenzioni di cui comma 2, lettera b);
c) decade automaticamente alla scadenza o al cessare degli effetti degli atti di cui alle lettere a) e b).”.
Art. 66. Compiti dei soggetti organizzatori. Inserimento dell’articolo 103 bis nella
1. Dopo l'articolo 103 della
“Art. 103 bis
Compiti dei soggetti organizzatori
1. In coerenza con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 102, i soggetti che accedono al servizio volontario di vigilanza ambientale provvedono altresì a:
a) trasmettere alla struttura regionale competente gli atti d'inquadramento e le convenzioni stipulate di cui all'articolo 103, comma 2, lettera b);
b) formulare il programma di attività delle GAV e ad organizzare il relativo servizio;
c) approvare il regolamento di servizio delle GAV;
d) vigilare sul regolare svolgimento del servizio e sull’osservanza da parte delle GAV degli obblighi derivanti dal presente titolo e dal regolamento di servizio;
e) trasmettere alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, dati ed informazioni sull’utilizzo del personale volontario;
f) pubblicare sul proprio sito istituzionale informazioni sull’organizzazione del servizio di vigilanza ambientale e gli elementi conoscitivi di cui alla lettera e);
g) comunicare alla Regione ogni circostanza di rilievo che possa incidere sullo status di GAV.
2. I soggetti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ambientale, possono regolare tra loro, mediante protocolli operativi, lo svolgimento sinergico e coordinato delle attività delle GAV.”.
Art. 67. Requisiti per la nomina a GAV. Sostituzione dell’articolo 104 della
1. L'articolo 104 della
“Art. 104
Requisiti per la nomina a GAV
1. Ai fini dell'ammissione agli esami per il conseguimento della idoneità alla nomina a GAV gli aspiranti presentano domanda alla struttura regionale competente dichiarando sotto la propria responsabilità:
a) di godere dei diritti civili e politici;
b) di non aver subito condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
c) di non aver subito condanna penale, anche non definitiva, o sanzione amministrativa per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistico-venatoria e ittica.
2. La perdita di uno dei requisiti di cui al comma 1 è immediatamente comunicata dai soggetti organizzatori alla struttura regionale competente alla tenuta del registro delle GAV e comporta la decadenza dalla nomina a GAV e la cancellazione dall'elenco degli idonei.
3. Ai fini della corretta tenuta dell'elenco degli idonei e del registro delle GAV, le associazioni di cui all'articolo 101, comma 2, lettera b), comunicano alla Regione la perdita della qualifica di associato da parte, rispettivamente, dell'idoneo o della GAV.”.
Art. 68. Compiti e doveri delle GAV. Sostituzione dell’articolo 105 della
1. L'articolo 105 della
“Art. 105
Compiti e doveri delle GAV
1. Le GAV operano per favorire e garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di protezione dell’ambiente terrestre, marino e lacustre, della flora e della fauna, contenute nella presente legge e nelle altre leggi dell'ordinamento regionale che attengono alle predette materie. In particolare le GAV svolgono compiti di:
a) prevenzione delle violazioni di cui alla presente legge con particolare riferimento ai parchi, alle riserve naturali, ai territori sottoposti a vincolo paesaggistico, alle aree e siti appartenenti al sistema regionale delle aree naturali protette di cui all'articolo 2 e al sistema regionale della biodiversità di cui all'articolo 5;
b) vigilanza, mediante l’accertamento delle violazioni degli illeciti amministrativi di cui alla presente legge, dei regolamenti e dei piani unici integrati delle aree naturali protette, nonché mediante la segnalazione dei casi di degrado ambientale e delle relative cause alle autorità competenti;
c) educazione, partecipando a programmi di sensibilizzazione e informazione ambientale nelle scuole e promuovendo l’informazione sulle normative in materia ambientale;
d) valorizzazione, concorrendo con le istituzioni competenti alle attività di recupero e promozione del patrimonio e della cultura ambientale;
e) salvaguardia, concorrendo con le autorità competenti a fronteggiare fattispecie di emergenza ambientale.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche nelle cavità ipogee e negli ambienti subacquei da GAV dotate di specifica esperienza speleologica, o subacquea attestata da qualificati organismi del settore.
3. Le GAV:
a) operano nell’ambito territoriale indicato nell’atto di nomina, in conformità a quanto previsto nel medesimo atto di nomina e nelle convenzioni di cui all'articolo 103, comma 2, lettera b);
b) sono pubblici ufficiali nell’espletamento delle funzioni di cui al comma 1;
c) esercitano i poteri di accertamento di cui alla
d) sono dotate di tesserino di riconoscimento e di distintivo conformi al modello approvato con deliberazione della Giunta regionale.
4. L’espletamento del servizio di vigilanza ambientale delle GAV non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o comunque di lavoro subordinato od autonomo essendo prestato a titolo gratuito ai sensi della
5. Nello svolgimento della propria attività le GAV sono tenute a:
a) rispettare il regolamento di servizio di cui all'articolo 103 bis, comma 1, lettera c);
b) assicurare lo svolgimento del numero minimo di ore di servizio stabilito dal regolamento di cui all'artico 103 bis, comma 1, lettera c);
c) attenersi nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, alle indicazioni operative dell'ente che organizza il servizio;
d) cooperare con i soggetti preposti alla sorveglianza ai sensi degli articoli 56 e 92 che operano nel territorio assegnato;
e) prestare il proprio servizio con diligenza e perizia;
f) qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento;
g) compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio secondo quanto disposto dalla vigente normativa, facendoli pervenire con la massima tempestività ai soggetti competenti alla sorveglianza di cui agli articoli 56 e 92;
h) usare con cura l’attrezzatura e i mezzi in dotazione;
i) partecipare ai corsi di aggiornamento obbligatori di cui all'articolo 102, comma 1, lettera a).
6. Nell'arco della stessa giornata, l'attività di GAV è incompatibile con lo svolgimento di altre attività di vigilanza volontaria, fatto salvo quanto previsto al comma 7. Alle GAV è vietata, inoltre, la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco nel proprio ambito di competenza territoriale, limitatamente alle giornate in cui espletano il loro servizio. Sono fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 37 della
7. In relazione a particolari esigenze di presidio del territorio, l'atto di nomina di cui all'articolo 104, comma 1, può autorizzare, durante il servizio giornaliero di GAV e limitatamente all'ambito territoriale assegnato, lo svolgimento di altre attività di vigilanza volontaria e l'esercizio dei connessi poteri a condizione che:
a) il volontario possieda i requisiti e la qualifica previste dalle normativa di riferimento per lo svolgimento delle ulteriori attività di vigilanza;
b) le attività di cui alla lettera a) e le relative modalità di esercizio siano coerenti con il servizio di GAV e non ne precludano il regolare espletamento in conformità al regolamento di cui all'articolo 103 bis, comma 1, lettera c).”.
Art. 69. Sospensione e revoca della nomina a GAV. Sostituzione dell’articolo 106 della
1. L’articolo 106 della
“Art. 106
Sospensione e revoca della nomina a GAV
1. I soggetti organizzatori vigilano sull'osservanza dei doveri delle GAV di cui all’articolo 105, direttamente o tramite gli organi di polizia locale e gli altri soggetti preposti alla sorveglianza di cui agli articoli 56 e 92.
2. Qualora i soggetti organizzatori riscontrino irregolarità o violazioni nell’espletamento dei compiti assegnati alle GAV, previa instaurazione di idoneo contraddittorio con la GAV, propongono alla struttura regionale competente la sospensione dall’attività per un periodo non superiore a sei mesi.
3. La struttura regionale competente, accertata la regolarità del procedimento di cui al comma 2, dispone la sospensione della GAV dall’attività per un periodo non superiore a sei mesi.
4. In caso di persistente ed accertata inattività non dovuta a giustificati motivi o di reiterate violazioni dei doveri delle GAV che abbiano comportato la sospensione dell’attività per almeno due volte e per un periodo complessivo pari ad almeno dodici mesi, la struttura regionale competente, su proposta del soggetto organizzatore che, nel contraddittorio con l’interessato, abbia verificato una nuova violazione, dispone la revoca della nomina e provvede alla cancellazione del nominativo della GAV dal registro.”.
Art. 70. Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l’adeguamento degli atti dei parchi regionali. Modifiche all’articolo 108 della
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 108 della
“b) alla predisposizione e trasmissione alla Giunta regionale della proposta di piano integrato per il parco di cui all’articolo 27, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;”.
Art. 71. Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l’adeguamento degli atti delle riserve naturali regionali. Modifiche all’articolo 109 della
1. Il comma 1 dell’articolo 109 della
“1. La Regione provvede entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
2. Al comma 2 dell’articolo 109 della
Art. 72. Disposizioni transitorie per i procedimenti di approvazione degli atti di pianificazione, programmazione e dei regolamenti. Disposizioni transitorie per i piani di gestione. Sostituzione dell’articolo 110 della
1. L'articolo 110 della
“Art. 110
Disposizioni transitorie per i procedimenti di approvazione degli atti di pianificazione, programmazione e dei regolamenti. Disposizioni transitorie per i piani di gestione
1. I procedimenti di approvazione degli atti di pianificazione e loro varianti, di programmazione e dei regolamenti delle aree protette avviati ma non ancora adottati alla data di entrata in vigore della
2. I procedimenti di approvazione dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 in corso alla data di entrata in vigore della l.r..48/2016 si concludono secondo le procedure disciplinate dall’articolo 77.
3. I procedimenti di approvazione degli atti di pianificazione e loro varianti, di programmazione e dei regolamenti dei parchi regionali adottati, ma non ancora approvati, alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono entro venti mesi decorrenti da tale data, secondo le procedure disciplinate dalle disposizioni vigenti alla data di avvio dei medesimi procedimenti.
4. I regolamenti delle riserve naturali adottati prima dell’entrata in vigore della l.r..48/2016, sono conclusi dal Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 50.
5. Entro ventiquattro mesi dall'approvazione degli atti di cui al comma 3, gli enti parco provvedono all'invio degli atti di cui all'articolo 108, comma 1, lettere b) e c).”.
Art. 73. Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l'approvazione del piano integrato per il parco delle Alpi Apuane e del relativo regolamento. Modifiche all’articolo 111 della
1. Al comma 1 dell’articolo 111 della
Art. 74. Disposizioni transitorie per i procedimenti amministrativi di competenza degli enti parco regionali e delle province. Disposizioni transitorie in materia di piano della qualità della prestazione organizzativa del personale dell’ente parco. Modifiche all’articolo 112 della
1. La rubrica dell’articolo 112 della
2. Al comma 1 dell’articolo 112 della
3. Il comma 2 dell’articolo 112 della
“2. I procedimenti amministrativi relativi alle riserve naturali regionali in corso all'entrata in vigore della presente legge si concludono con le procedure disciplinate dalle disposizioni vigenti al momento dell'avvio dei medesimi procedimenti .”.
Art. 75. Disposizioni transitorie per la verifica dei parchi provinciali e delle ANPIL istituiti ai sensi della
1. L'articolo 113 della
“Art. 113
Disposizioni transitorie per la verifica dei parchi provinciali e delle ANPIL istituiti ai sensi della
1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentiti anche gli enti locali e gli enti parco regionali interessati, sottopone a verifica i parchi provinciali e le aree naturali protette di interesse locale (ANPIL) istituite ai sensi della
2. In esito alla verifica di cui al comma 1:
a) il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, individua i territori dei parchi provinciali e le ANPIL, o porzioni di esse, da proporre quali SIC o ZPS, ai sensi dell’articolo 73;
b) la Giunta regionale individua e propone al Consiglio regionale l'istituzione di nuove riserve regionali, anche sulla base delle proposte delle province e della città metropolitana formulate d’intesa con i comuni;
c) gli enti parco regionali, anche d’intesa con le province ed i comuni interessati, propongono al Consiglio regionale l’inclusione dei parchi provinciali e delle ANPIL ecologicamente connesse nel territorio tutelato di competenza.
3. I territori dei parchi provinciali e le ANPIL che all’esito della valutazione di cui al comma 1, non presentino i requisiti per essere inseriti nel sistema regionale delle aree protette o nel sistema regionale della biodiversità sono individuati con deliberazione della Giunta regionale e possono ricevere specifica tutela nell’ambito degli strumenti della pianificazione territoriale degli enti competenti.
4. Fino all’approvazione degli atti che concludono i procedimenti avviati ai sensi del comma 2, restano fermi le ANPIL ed i parchi provinciali istituiti ai sensi della
5. Fino alla scadenza del termine previsto al comma 1, ai parchi provinciali e alle ANPIL continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla
6. Le aree individuate ai sensi dei commi 3 e 5 sono espunte dallo stato di consistenza del patrimonio naturalistico definito ai sensi dell'articolo 12.”.
Art. 76. Disposizioni transitorie sulla vigenza degli allegati della
1. Nella rubrica dell’articolo 115 della
Art. 77. Disposizioni transitorie per la verifica dei siti di interesse regionale. Modifiche all’articolo 116 della
1. Il comma 1 dell’articolo 116 della
” 1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, anche di concerto con gli enti locali interessati, sottopone a verifica i siti di interesse regionale individuati dall’allegato D della
2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 116 è sostituita dalla seguente:
“b) la Giunta regionale, anche sulla base di proposte delle province e della città metropolitana formulate d’intesa con i comuni, individua e propone al Consiglio regionale l'istituzione di nuove aree protette con riferimento ai siti di interesse regionale;”.
Art. 78. Disposizioni transitorie sui procedimenti di valutazione di incidenza. Modifiche all’articolo 118 della
1. Il comma 1 dell'articolo 118 della
“1. Ferme restando le disposizioni relative al trasferimento della titolarità delle funzioni contenute nella
Art. 79. Disposizioni transitorie per la verifica dei geotopi. Modifiche all’articolo 119 della
1. Il comma 2 dell’articolo 119 della
“2. La Giunta regionale, anche sulla base di proposte delle province e della città metropolitana formulate d’intesa con i comuni, individua e propone al Consiglio regionale l'istituzione di nuove riserve naturali regionali o l’inserimento nell'elenco dei geositi .”.
Art. 80. Disposizioni transitorie. Sostituzione dell’articolo 121 della
1. L'articolo 121 della
“Art. 121
Disposizioni transitorie
1. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui all’articolo 102, comma 2, restano in vigore la deliberazione della Giunta regionale 6 aprile 1998, n. 331 (Approvazione norme attuative della
2. I procedimenti amministrativi per la nomina a GAV in corso al 31 dicembre 2015 proseguono secondo le disposizioni dell'articolo 10, comma 3 della
3. Le GAV che abbiano conseguito la nomina sino alla data di entrata in vigore della
Art. 81. Oneri istruttori. Sostituzione dell’articolo 123 della
1. L’articolo 123 della
“Art. 123
Oneri istruttori
1. Con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti gli importi e le modalità di applicazione e corresponsione degli oneri istruttori relativi:
a) ai procedimenti di valutazioni d'incidenza di piani programmi o di singoli progetti ed interventi;
b) ai procedimenti per il rilascio di nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati connessi alla gestione delle aree protette o dei siti della Rete Natura 2000 nonché alla tutela della biodiversità della fauna e della flora.
2. La quantificazione degli oneri di cui al comma 1, lettera a), è determinata nella misura non superiore allo 0,2 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare o del valore della produzione relativa al piano o programma o progetto, risultante dagli elaborati tecnici economici facenti parte della documentazione allegata al piano o programma o al progetto. Per i piani, i programmi i progetti ed interventi soggetti alle procedure di VIA o a VAS, l'importo degli oneri di cui al presente comma è computato nell'ammontare complessivo delle spese istruttorie connesse alle medesime procedure e comunque non oltre la misura massima stabilita dalla normativa vigente per tali spese.
3. La quantificazione degli oneri di cui al comma 1, lettera b), è determinata nella misura non inferiore a 40,00 euro e non superiore a 800,00 euro, tenuto conto della complessità istruttoria valutata anche in relazione:
a) alla tipologia del titolo da rilasciare e dell'istanza;
b) alla complessità del progetto, intervento o attività da autorizzare;
c) alle caratteristiche naturalistiche della zona di localizzazione del progetto, intervento o attività di cui alla lettera b).
4. La deliberazione di cui al comma 1 definisce altresì le modalità di aggiornamento degli oneri quantificati ai sensi del presente articolo.
5. Le entrate derivanti dagli oneri a copertura delle attività istruttorie di competenza regionale sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” titolo 3 “entrate extratributarie” del bilancio regionale.”.
Art. 82. Modalità di inoltro dell' istanza di nulla osta e dello studio di incidenza relativi a progetti ed interventi connessi ad attività produttive, edilizie ed agricoloforestali. Inserimento dell'articolo 123 bis nella
1. Dopo l'articolo 123 della
“Art. 123 bis. Modalità di inoltro dell' istanza di nulla osta e dello studio di incidenza relativi a progetti ed interventi connessi ad attività produttive, edilizie ed agricolo-forestali
1. L' istanza di nulla osta e lo studio di incidenza relativo ad interventi e progetti, non soggetti a verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale (VIA), sono inoltrati all'autorità competente per il tramite:
a) dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) ai sensi dell'articolo 36 della
b) dello sportello unico per l'edilizia (SUE) ai sensi dell'articolo 132, comma 1, della
c) delle unioni di comuni per gli interventi disciplinati dalla
2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), ciascuno per la rispettiva competenza, trasmettono immediatamente e in modalità telematica, l'istanza di nulla osta e lo studio d'incidenza alla autorità competente verificandone, in accordo con quest'ultima, la correttezza formale entro trenta giorni dal loro ricevimento. Decorso inutilmente tale termine l'istanza per il rilascio del nulla osta e lo studio d'incidenza si intendono correttamente presentati.
3. Qualora l'autorità competente rilevi l'incompletezza della documentazione presentata, ne dà tempestiva comunicazione in modalità telematica ai soggetti di cui al comma 1, lettera a), b) e c), precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.”.
Art. 83. Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della
a) la lettera b) del comma 6 dell'articolo 22 ;
b) la lettera l) del comma 2 dell'articolo 26;
c) l’articolo 47;
d) il comma 2 dell'articolo 50;
e) il comma 4 dell'articolo 50;
f) l’articolo 51;
g) la sezione IV del capo III del titolo II;
h) l'articolo 54;
i) il comma 5 dell’articolo 87;
l) il comma 7 dell’articolo 87;
m) l'articolo 107;
n) il comma 3 dell’articolo 109.
Art. 84. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.