§ 2.1.268 - L.R. 24 ottobre 2008, n. 56.
Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:24/10/2008
Numero:56


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 1 della l.r. 5/2008
Art. 2.  Modifica all’articolo 2 della l.r. 5/2008
Art. 3.  Modifiche all’articolo 7 della l.r. 5/2008
Art. 4.  Modifica all’articolo 10 della l.r. 5/2008
Art. 5.  Modifiche all’articolo 11 della l.r. 5/2008
Art. 6.  Modifica all’articolo 13 della l.r. 5/2008
Art. 7.  Modifiche all’articolo 15 della l.r. 5/2008
Art. 8.  Modifica all’articolo 22 della l.r. 5/2008
Art. 9.  Modifiche all’articolo 19 della l.r. 1/2005
Art. 10.  Modifica all’articolo 24 della l.r. 87/1998
Art. 11.  Modifica all’articolo 4 della l.r. 91/1998
Art. 12.  Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 65/1997
Art. 13.  Modifica all’articolo 5 della l.r. 65/1997
Art. 14.  Modifica all’articolo 8 della l.r. 65/1997
Art. 15.  Modifica all’articolo 34 della l.r. 65/1997
Art. 16.  Modifiche all’articolo 6 della l.r. 67/1993
Art. 17.  Modifica all’articolo 5 della l.r. 24/1994
Art. 18.  Modifica all’articolo 8 della l.r. 24/1994
Art. 19.  Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 83/1995
Art. 20.  Modifica all’articolo 5 della l.r. 83/1995
Art. 21.  Modifica all’articolo 7 della l.r. 83/1995
Art. 22.  Modifiche all’articolo 12 della l.r. 83/1995
Art. 23.  Modifica all’articolo 14 della l.r. 83/1995
Art. 24.  Modifiche all’articolo 100 della l.r. 28/2005
Art. 25.  Modifiche all’articolo 19 della l.r. 8/1999
Art. 26.  Modifica all’articolo 4 della l.r. 32/2003
Art. 27.  Modifica all’articolo 11 della l.r. 39/2001
Art. 28.  Modifiche all’articolo 4 della l.r. 9/2007
Art. 29.  Modifica all’articolo 51 della l.r. 40/2005
Art. 30.  Modifica all’articolo 81 della l.r. 40/2005
Art. 31.  Modifica all’articolo 82 della l.r. 40/2005
Art. 32.  Modifica all’articolo 82 quinquies della l.r. 40/2005
Art. 33.  Modifica all’articolo 82 quindecies della l.r. 40/2005
Art. 34.  Modifica all’articolo 1 della l.r. 59/1996
Art. 35.  Modifiche all’articolo 4 della l.r. 59/1996
Art. 36.  Modifiche all’articolo 12 della l.r. 59/1996


§ 2.1.268 - L.R. 24 ottobre 2008, n. 56.

Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). Revisione della normativa regionale in materia di nomine e designazioni ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della l.r. 5/2008.

(B.U. 31 ottobre 2008, n. 35)

 

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5

(Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo

degli organi amministrativi di competenza della Regione)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 5/2008

1. La rubrica dell’articolo 1 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), è sostituita dalla seguente: “Finalità e ambito di applicazione”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 5/2008 è inserito il seguente: “1 bis. La presente legge non si applica:

a) alle commissioni di concorso e alle commissioni esaminatrici la cui durata si esaurisce con la conclusione delle prove o degli esami; b) alle designazioni vincolanti effettuate da soggetti esterni alla Regione, fatta eccezione per le nomine in seno ad organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale;

c) alle nomine effettuate in ragione dell’ufficio ricoperto dal soggetto nominato;

d) alle determinazioni di carattere organizzativo dei dirigenti regionali, assunte nell’ambito dei rispettivi poteri di gestione, che comportano l’individuazione di personale regionale ad essi assegnato a partecipare ad organismi con compiti istruttori o consultivi;

e) agli organismi di garanzia previsti nei contratti collettivi nazionali di lavoro;

f) ai commissari nominati dalla Regione.”.

 

     Art. 2. Modifica all’articolo 2 della l.r. 5/2008

1. Al comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 5/2008 sono aggiunte, in fine, le parole: “Tale disciplina si applica anche agli organismi pubblici aventi le caratteristiche di cui al comma 3 e svolgenti funzioni di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio regionale.”.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 5/2008

1. Il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 5/2008 è sostituito dal seguente:

“1. La pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana degli elenchi di cui all’articolo 5 costituisce avviso pubblico per l’indicazione di candidature per le nomine e designazioni di competenza regionale, ad eccezione di quelle inerenti a:

a) organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale, ai quali si accede a seguito di designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo;

b) organismi per i quali la legge di settore già prevede l’espletamento di uno specifico avviso pubblico;

c) organismi la cui costituzione ha carattere di urgenza;

d) nomine e designazioni da effettuarsi previa intesa della Regione con organi dello Stato, delle regioni o di altri soggetti;

e) organismi che svolgono funzioni di natura tecnica, se non già ricompresi nelle lettere da a) a d).”.

2. Nel comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 5/2008 le parole: “lettera f)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera c)”.

 

     Art. 4. Modifica all’articolo 10 della l.r. 5/2008

1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 5/2008 sono aggiunte,in fine, le parole: “, ad esclusione dei dipendenti regionali, fermo restando quanto per essi previsto dalle lettere a) e k) del comma 1 dell’articolo 12. I casi in cui le previsioni dell’articolo 2 della l. 154/1981 sono riferite al territorio nel quale il titolare di una determinata carica esercita le sue funzioni costituiscono causa di esclusione limitatamente ad organismi il cui ambito operativo è esattamente coincidente con detto territorio o compreso in esso.”

 

     Art. 5. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 5/2008

1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 5/2008 è sostituita dalla seguente:

“f) titolare di due incarichi di membro effettivo in collegi sindacali e organi di controllo, la cui designazione o nomina sia di competenza di enti pubblici anche economici o di società di capitali da essi partecipate in modo esclusivo o prevalente;”

2. Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 5/2008 è aggiunta la seguente:

“g bis) soggetti nominati dalla Regione a seguito delle designazioni di cui all’articolo 1, comma 1 bis, lettera b).”

 

     Art. 6. Modifica all’articolo 13 della l.r. 5/2008

1. Al comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 5/2008 sono aggiunte, in fine, le parole: “A tale fine si considerano anche i mandati svolti prima dell’entrata in vigore della presente legge.”.

 

     Art. 7. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 5/2008

1. Al comma 5 dell’articolo 15 della l.r. 5/2008 il secondo periodo è soppresso.

2. Dopo il comma 6 dell’articolo 15 della l.r. 5/2008 è inserito il seguente:

“6 bis. Per le nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale, anche nei casi in cui esse siano state esercitate dal Presidente dello stesso Consiglio ai sensi dell’articolo 21, comma 5, l’invito di cui al comma 2 è effettuato dal Presidente del Consiglio regionale e la revoca o la decadenza sono disposte dal Consiglio regionale previa istruttoria e contraddittorio con l’interessato svolti dalla commissione consiliare competente.”.

3. Il comma 7 dell’articolo 15 della l.r. 5/2008 è sostituito dal seguente:

“7. I soggetti che nel corso del mandato vengono a trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), decadono di diritto dall’incarico dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica l’interdizione o la misura di prevenzione. L’organo competente alla nomina o designazione, ove accerti, d’ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, il verificarsi di tali condizioni provvede a dichiarare la decadenza ed a effettuare la sostituzione a norma dell’articolo 17.”.

 

     Art. 8. Modifica all’articolo 22 della l.r. 5/2008

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 5/2008 è aggiunto il seguente: “2 bis. Le nomine e designazioni di rappresentanti degli enti locali in organismi regionali o comunque sottoposti alla disciplina regionale sono soggette alle disposizioni della presente legge, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 11.”.

 

CAPO II

Revisione della normativa regionale in materia di nomine e

designazioni ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della l.r. 5/2008

 

     Art. 9. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 1/2005 [1]

1. Al comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), le parole: “ad esclusione del responsabile del procedimento” sono soppresse.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 1/2005 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Non può essere nominato garante della comunicazione il responsabile del procedimento di cui al capo II del presente titolo. Non può essere nominato garante regionale della comunicazione il soggetto che si trovi nelle situazioni di incompatibilità, ineleggibilità o di conflitto di interessi di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).”.

 

     Art. 10. Modifica all’articolo 24 della l.r. 87/1998

1. Il comma 4 dell’articolo 24 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), da ultimo modificata dalla legge regionale 22 dicembre 2003, n. 61, è sostituito dal seguente: “4. Il Consiglio regionale designa i rappresentanti della Regione nei collegi dei revisori delle camere di commercio.”.

 

     Art. 11. Modifica all’articolo 4 della l.r. 91/1998

1. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), è sostituito dal seguente:

“2. Il comitato tecnico è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è composto da un numero di membri designati dalle province, uno per ciascuna, e da un egual numero di membri scelti fra i dipendenti pubblici con profilo professionale adeguato.”.

 

     Art. 12. Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 65/1997 [2]

1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’Ente per la gestione del “Parco regionale delle Alpi Apuane”. Soppressione del relativo Consorzio), è inserito il seguente:

“Art. 4 bis Rinvio

1. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano alle cariche di Presidente e membro del Consiglio direttivo le disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), in materia di ineleggibilità, incompatibilità e conflitto di interessi.”.

 

     Art. 13. Modifica all’articolo 5 della l.r. 65/1997 [3]

1. Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 65/1997 è sostituito dal seguente:

“1. Il Presidente è nominato dal Presidente della Giunta regionale sulla base di un elenco di almeno tre nominativi designati dalla Comunità del Parco e dotati di comprovata esperienza amministrativa, risultante da documentato curriculum.”.

 

     Art. 14. Modifica all’articolo 8 della l.r. 65/1997 [4]

1. Il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 65/1997 è sostituito dal seguente:

“2. Il Collegio è costituito con decreto del Presidente del Consiglio regionale.”.

 

     Art. 15. Modifica all’articolo 34 della l.r. 65/1997

1. Al comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 65/1997, dopo le parole: “art. 4” sono inserite le seguenti: “dell’art. 4 bis”.

 

     Art. 16. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 67/1993

1. Il comma 7 dell’articolo 6 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio), è sostituito dal seguente:

“7. Il membro della Commissione è revocato, oltre che nei casi previsti dal comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), anche qualora, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive della Commissione stessa.”.

2. Al comma 8 dell’articolo 6 della l.r. 67/1993 le parole: “La decadenza è pronunciata” sono sostituite dalle seguenti: “La revoca è pronunciata”.

 

     Art. 17. Modifica all’articolo 5 della l.r. 24/1994 [5]

1. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi), è sostituito dal seguente:

“1. Il Presidente è nominato dal Presidente della Giunta regionale sulla base di un elenco di almeno cinque nominativi designati dalla Comunità del Parco.”.

 

     Art. 18. Modifica all’articolo 8 della l.r. 24/1994

1. Il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 24/1994 è sostituito dal seguente:

“2. Il Collegio è costituito con decreto del Presidente del Consiglio regionale.”

 

     Art. 19. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 83/1995 [6]

1. L’articolo 4 della legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell’Azienda Regionale Agricola di Alberese), è sostituito dal seguente:

“Art. 4 Amministratore

1. L’Amministratore è nominato dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti esperti in organizzazione ed amministrazione con competenze nel settore agricolo, commerciale e finanziario. 2. Nel caso in cui l’Azienda, a norma dell’ articolo 2, comma 1, costituisca società, la carica di amministratore delle stesse è attribuita dal Presidente della Giunta regionale all’ amministratore dell’Azienda o a soggetti dallo stesso proposti. 3. L’Amministratore resta in carica per tre anni ed è confermabile per un solo mandato consecutivo. I risultati inerenti la sua attività devono essere espressamente valutati ogni anno al momento dell’approvazione del bilancio dell’Azienda. Il mancato o parziale raggiungimento dei risultati economici e di gestione prefissati costituisce motivo per la revoca anticipata dell’incarico da parte del Presidente della Giunta regionale.”.

 

     Art. 20. Modifica all’articolo 5 della l.r. 83/1995 [7]

1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 83/1995 le parole: “E’ tenuto ad attuare le direttive del Consiglio regionale e gli indirizzi della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “E’ tenuto ad attuare le direttive degli organi di governo”.

 

     Art. 21. Modifica all’articolo 7 della l.r. 83/1995 [8]

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 83/1995 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano alla carica di amministratore e di direttore tecnico le disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), in materia di ineleggibilità, incompatibilità, conflitto di interessi.”.

 

     Art. 22. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 83/1995 [9]

1. La rubrica dell’articolo 12 della l.r. 83/1995 è sostituita dalla seguente: “Comitato consultivo”.

2. Il comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 83/1995 è sostituito dal seguente:

“2. Il Comitato consultivo è nominato dal Presidente della Giunta regionale, che ne individua il presidente, ed è composto da sei membri, tre dei quali designati rispettivamente dal Comune di Grosseto, dalla Provincia di Grosseto e dall’Ente Parco della Maremma. Il Comitato resta in carica per la durata della legislatura regionale.”.

3. Al comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 83/1995 le parole: “La Presidenza del Comitato consultivo è affidata dal Consiglio regionale” sono soppresse.

 

     Art. 23. Modifica all’articolo 14 della l.r. 83/1995 [10]

1. Il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 83/1995 è sostituito dal seguente:

“3. Entro il termine di sessanta giorni dall’adozione dell’atto di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale, per quanto di rispettiva competenza, provvedono alla ricostituzione degli organi.”.

 

     Art. 24. Modifiche all’articolo 100 della l.r. 28/2005 [11]

1. Al comma 4 dell’articolo 100 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), le parole: “Apposita commissione nominata dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “Una commissione tecnica, la cui composizione è definita ai sensi del comma 5, nominata dal Presidente della Giunta regionale”.

2. Il comma 5 dell’articolo 100 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“5. La commissione di cui al comma 4 è costituita da rappresentanti della Regione, degli enti locali, delle CCIAA, delle associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco di cui alla relativa legge regionale, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale. La composizione della commissione è specificata nel regolamento di attuazione della presente legge.”.

 

     Art. 25. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 8/1999 [12]

[1. Al comma 4 dell’articolo 19 della legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento), le parole: “il Consiglio regionale” sono sostituite dalle seguenti: “Il Presidente della Giunta regionale”.

2. Dopo il comma 5 dell’articolo 19 della l.r. 8/1999 sono inseriti i seguenti:

“5 bis. I membri delle commissioni per l’accreditamento sono nominati dal Presidente della Giunta regionale.

5 ter. Le commissioni durano in carica cinque anni, a partire dalla data del loro insediamento, ivi comprese quelle la cui nomina è antecedente all’entrata in vigore della presente legge.”.]

 

     Art. 26. Modifica all’articolo 4 della l.r. 32/2003

1. Al comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti), le parole: “è nominata dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti:“ è nominata dal Presidente della Giunta regionale”.

 

     Art. 27. Modifica all’articolo 11 della l.r. 39/2001

1. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 39 (Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate), le parole: “a cura dell’Assessorato regionale competente in materia di sanità” sono sostituite dalle seguenti: “a cura del Presidente della Giunta regionale”.

 

     Art. 28. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 9/2007

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9 (Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e farmacisti), le parole: “La Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “Il Presidente della Giunta regionale”.

2. Al comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 9/2007 le parole: “deliberazione della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “Decreto del Presidente della Giunta regionale” e le parole: “sono nominati dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “sono nominati dal Presidente della Giunta regionale”.

 

     Art. 29. Modifica all’articolo 51 della l.r. 40/2005

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 51 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è inserito il seguente:

“4 bis. Alla nomina della commissione provvede il Presidente della Giunta regionale.”

 

     Art. 30. Modifica all’articolo 81 della l.r. 40/2005

1. Il comma 3 dell’articolo 81 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“3. I componenti della commissione di cui al comma 2, lettera c), sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, su indicazione di candidatura, oltre che dei soggetti di cui all’articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2008, del Consiglio sanitario regionale.”

 

     Art. 31. Modifica all’articolo 82 della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 dell’articolo 82 della l.r. 40/2005 le parole: “strumentale e funzionale della Regione Toscana,” sono sostituite dalle seguenti: “di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio regionale,”.

 

     Art. 32. Modifica all’articolo 82 quinquies della l.r. 40/2005

1. Il comma 1 dell’articolo 82 quinquies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente: “1. Il consiglio di amministrazione è così composto:

a) dal presidente, nominato dal Presidente della Giunta regionale;

b) da sette membri nominati dal Consiglio regionale;

c) da un membro nominato dal Consiglio regionale su designazione della conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria.”.

 

     Art. 33. Modifica all’articolo 82 quindecies della l.r. 40/2005

1. Il comma 4 dell’articolo 82 quindecies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente: “4. In caso di scioglimento o decadenza, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario. Entro i novanta giorni successivi si provvede alla nomina del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 82 quinquies, comma 1.”.

 

     Art. 34. Modifica all’articolo 1 della l.r. 59/1996

1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET), è sostituito dal seguente:

“2. L’Istituto è ente di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio regionale per lo svolgimento di compiti di studio e ricerca in materia di programmazione indicati nell’articolo 2.”.

 

     Art. 35. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 59/1996

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:

“1. Il Consiglio di amministrazione è così composto:

a) dal Presidente, nominato dal Presidente della Giunta regionale; b) da quattro membri nominati dal Consiglio regionale;

c) da due membri nominati dal Consiglio delle autonomie locali.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:

“2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quanto il Consiglio regionale che ha nominato i membri di cui alla lettera b) del comma 1.”.

3. Il comma 6 dell’articolo 4 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:

“6. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la nomina del Presidente e dei membri di cui alla lettera b) del comma 1.”.

 

     Art. 36. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 59/1996

1. Il comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:

“1. Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto dal Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta regionale stessa, nei casi di inattività, violazione di legge, gravi inadempienze nell’attuazione dei programmi di attività.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:

“2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente ed è preceduto da formale diffida, deliberata dalla Giunta regionale, a provvedere o a presentare deduzioni in ordine ai fatti contestati entro il termine stabilito.”.

3. Al comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 59/1996 le parole: “pronunziata dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “pronunziata dal Presidente della Giunta regionale”.


[1] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[2] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[3] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[4] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[5] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[6] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 80.

[7] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 80.

[8] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 80.

[9] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 80.

[10] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 80.

[11] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[12] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 5 agosto 2009, n. 51, con la decorrenza ivi prevista.