Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 18/12/2006 |
Numero: | 63 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 65/1997. |
Art. 2. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 65/1997. |
Art. 3. Norme transitorie. |
§ 5.4.173 - L.R. 18 dicembre 2006, n. 63.
Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’Ente per la gestione del Parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio).
(B.U. 22 dicembre 2006, n. 38).
Art. 1. Modifiche all’articolo 15 della
1. All’articolo 15 della
“1 bis. Il piano può essere approvato anche per fasi successive, mediante il ricorso allo stralcio della disciplina di una o più parti. Nel caso in cui lo stralcio interessi l’aspetto della perimetrazione delle aree contigue interessate da attività di cava, fino alla loro nuova definizione resta in vigore la perimetrazione delle stesse in essere. Nelle aree contigue di cava interessate dallo stralcio, nel periodo intercorrente fra l’adozione del piano e l’entrata in vigore della nuova perimetrazione e del regolamento contenente le relative disposizioni, si applicano le misure transitorie di salvaguardia di cui all’articolo 31, commi 5, 6 e 7.”.
Art. 2. Modifiche all’articolo 16 della
1. Il comma 1 dell’articolo 16 della
“1. Il regolamento del Parco è adottato entro sei mesi dall’approvazione del piano, e approvato dal consiglio direttivo del Parco applicando le disposizioni di cui al titolo II della
Art. 3. Norme transitorie.
1. In attuazione della presente legge, l’eventuale procedimento di approvazione di stralci successivi del piano per il Parco si conclude entro e non oltre il trecentosessantacinquesimo giorno dall’approvazione del piano medesimo da parte dell’ente Parco.
2. Al fine di garantire organicità alla disciplina di piano, qualora entro il termine di cui al comma 1, l’eventuale procedimento di approvazione degli stralci del piano non sia concluso, i relativi poteri di approvazione sono attribuiti alla Giunta regionale che li esercita, secondo le disposizioni di cui alla
[1] Articolo abrogato dall'art. 140 della