Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 22. Commercio |
Capitolo: | 22.3 camere di commercio industria artigianato |
Data: | 14/12/1999 |
Numero: | 558 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni. |
Art. 2. Iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese. |
Art. 3. Presentazione della domanda. |
Art. 4. Informatizzazione della presentazione delle domande al registro delle imprese e modalità di autenticazione. |
Art. 5. Attivazione di collegamenti con le pubbliche amministrazioni. |
Art. 6. (Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti). |
Art. 7. Imprese di pulizia. |
Art. 8. Sospensione, cancellazione e reiscrizione delle imprese di pulizia. |
Art. 9. Imprese d'installazione di impianti. |
Art. 10. Imprese di autoriparazione. |
Art. 11. Esercizio dell'attività sul territorio nazionale. |
Art. 12. Iscrizione trasferimento quote ed elenco soci. |
Art. 13. Iscrizione di atti societari. |
Art. 14. (Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti). |
Art. 15. Abrogazioni. |
Art. 16. Entrata in vigore. |
§ 22.3.77 - D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558.
Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).
(G.U. 21 novembre 2000, n. 272).
Art. 1. Definizioni.
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- "Ministro dell'industria" il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- "Ministero dell'industria" il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- "Camera di commercio" la camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura;
- "Registro delle imprese" il registro delle imprese di cui all'articolo 8 della
- "REA" il repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'articolo 9 del
- "Ufficio del registro delle imprese" l'ufficio della camera di commercio per la tenuta del registro delle imprese e del REA;
- "Commissione provinciale per l'artigianato" la commissione di cui all'articolo 10 della
- "Albo delle imprese artigiane" l'albo di cui alla
- "Unioncamere" l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art. 2. Iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.
1. Sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 dello stesso codice, gli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ogni riferimento alle sezioni speciali contenuto nella
3. La certificazione relativa all'iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 1, riporta la specificazione della qualifica di imprenditore agricolo, piccolo imprenditore, società semplice e artigiano nonché di ogni altra indicazione prevista dalle norme vigenti.
Art. 3. Presentazione della domanda.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il numero di iscrizione degli imprenditori nel registro delle imprese o nella sezione speciale dello stesso ed il numero d'iscrizione dei soggetti obbligati alla denuncia al REA coincidono con il numero di codice fiscale di cui al
2. La presentazione delle domande al registro delle imprese e delle denunce al REA, il cui termine cade di sabato o di giorno festivo, è considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo.
3. I soggetti che trasferiscono la propria sede in altra provincia presentano la relativa domanda all'ufficio del registro delle imprese della camera di commercio della circoscrizione ove si trasferiscono, la quale ne dà comunicazione all'ufficio di provenienza ai fini della cancellazione.
Art. 4. Informatizzazione della presentazione delle domande al registro delle imprese e modalità di autenticazione.
1. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tutte le domande di iscrizione e di deposito e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico. Le modalità e i tempi per l'assoggettamento al predetto obbligo degli imprenditori individuali sono stabilite con regolamento del Ministro dell'industria, tenuto conto della normativa di cui al
2. Ai fini del deposito della firma autografa nel registro delle imprese e nel REA l'autenticazione della sottoscrizione apposta nei modelli previsti dal
3. Decorso un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'ufficio del registro delle imprese archivia otticamente la sezione dei modelli, di cui al comma 2, recante le firme apposte ai fini del deposito della firma autografa del titolare d'impresa individuale nonché dei rappresentanti legali dell'impresa e degli altri soggetti titolari del potere di rappresentanza. Ai medesimi soggetti, per ogni successivo adempimento, non può essere richiesta dall'ufficio del registro delle imprese l'autenticazione della firma.
Art. 5. Attivazione di collegamenti con le pubbliche amministrazioni.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 13, della
2. Per il collegamento telematico di cui al comma 1, con le amministrazioni e gli enti pubblici, l'Unioncamere stipula per le camere di commercio, su parere conforme del Ministero dell'industria, convenzioni nazionali che consentono lo scambio gratuito dei dati.
3. Tali dati, ai sensi del
4. Con apposite convenzioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le locali camere di commercio, previo parere conforme del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero delle politiche agricole e forestali, disciplinano lo scambio di dati per via telematica tra il REA, il catasto vitivinicolo e gli schedari ufficiali delle aziende agricole.
Art. 6. (Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
Art. 7. Imprese di pulizia.
1. Le imprese che intendono esercitare alcune delle attività disciplinate dalla
2. Le imprese artigiane presentano la denuncia di cui al comma 1, alla commissione provinciale per l'artigianato unitamente alla domanda di iscrizione al relativo albo, ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana; le altre imprese presentano la denuncia unitamente alla domanda di iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese. L'ufficio del registro delle imprese provvede, entro il termine di dieci giorni previsto dall'articolo 11, comma 8, del
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle imprese di pulizia stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio nazionale.
Art. 8. Sospensione, cancellazione e reiscrizione delle imprese di pulizia.
1. Il Ministro dell'industria stabilisce con proprio regolamento i casi e le relative modalità di sospensione, cancellazione e reiscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane.
2. Con il regolamento di cui al comma 1, sono altresì stabiliti i casi in cui l'impresa di pulizia, la cui iscrizione sia stata sospesa, è autorizzata a proseguire l'esecuzione dei contratti, perfezionati antecedentemente alla data di adozione del provvedimento di sospensione.
3. Ai fini dell'iscrizione, della sospensione e della cancellazione delle imprese di pulizia, l'accertamento dei requisiti previsti dalla
4. L'eventuale provvedimento motivato di sospensione o cancellazione è adottato dal responsabile del procedimento, previa comunicazione all'impresa, e assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle memorie o, su richiesta dell'impresa, per l'audizione in contraddittorio.
5. Avverso il provvedimento di cui al comma 4, notificato all'impresa a cura del responsabile del procedimento, può essere esperito ricorso alla giunta della camera di commercio, entro sessanta giorni dalla data della notifica.
6. Avverso la decisione di sospensione o cancellazione delle imprese di pulizia adottata dalla commissione provinciale per l'artigianato, può essere esperito ricorso alla commissione regionale per l'artigianato entro sessanta giorni dalla data della notifica.
7. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della
Art. 9. Imprese d'installazione di impianti.
1. Le imprese che intendono esercitare le attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della
2. Le imprese artigiane presentano denuncia alla commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla domanda d'iscrizione al relativo albo, ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana; le altre imprese presentano la denuncia, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese. L'ufficio del registro delle imprese provvede, entro il termine di dieci giorni previsto dall'articolo 11, comma 8, del
3. Le imprese alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico- professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali o dalla competente camera di commercio che svolgono anche le attività di verifica.
4. Copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9 della legge, sottoscritta anche dal responsabile tecnico, è inviata, entro sei mesi, anche cumulativamente, a cura dell'impresa alla camera di commercio nella cui circoscrizione l'impresa stessa ha la propria sede. La camera di commercio provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese e alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della
Art. 10. Imprese di autoriparazione.
1. Le imprese che intendono esercitare l'attività di autoriparazione di cui alla
2. Le imprese artigiane presentano la denuncia di cui al comma 1 alla commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla domanda d'iscrizione al relativo albo. Le altre imprese presentano, per ogni unità locale, la denuncia di cui al comma 1, unitamente alla domanda di iscrizione, all'ufficio del registro delle imprese che provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del
3. Ciascuna impresa può richiedere l'iscrizione per una o più delle attività previste dall'articolo 1, comma 3, della
4. Ai fini dell'esercizio delle attività di autoriparazione, l'impresa deve documentare, per ogni unità locale sede di officina, la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti personali e tecnico- professionali di cui all'articolo 7 della
5. Ferme restando le disposizioni vigenti, comunque riferibili all'esercizio delle attività disciplinate dalla
6. I richiami alle "sezioni", al "registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione" nonché al "registro di cui all'articolo 2", contenuti nella
Art. 11. Esercizio dell'attività sul territorio nazionale.
1. Alle procedure di cui agli articoli 7, 9 e 10 del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 della
2. Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere una delle attività di cui agli articoli 7, 9 e 10 hanno titolo all'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento delle predette attività.
3. L'impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, è abilitata a svolgere l'attività di spedizioniere, può liberamente prestare tale attività sul territorio italiano anche senza stabilirvi una sede.
4. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
Art. 12. Iscrizione trasferimento quote ed elenco soci.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'elenco dei soci, di cui al comma 3 dell'articolo 2435 e all'articolo 2493 del codice civile, è depositato, unitamente al bilancio, mediante il modello di cui all'articolo 11, comma 1, del
Art. 13. Iscrizione di atti societari.
1. Le domande d'iscrizione nel registro delle imprese relative ad atti non soggetti ad omologazione, ma conseguenti a deliberazioni soggette al giudizio di omologazione, sono presentate contestualmente alla domanda di iscrizione di queste ultime a norma dell'articolo 13 del
Art. 14. (Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
Art. 15. Abrogazioni.
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della
a) (Lettera non ammessa al "Visto" della Corte dei conti);
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Art. 16. Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Comma così modificato dall'art. 34 septies del