Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 16. Caccia e pesca |
Capitolo: | 16.1 disciplina generale |
Data: | 26/05/2004 |
Numero: | 153 |
Sommario |
Art. 1. Finalità e obiettivi |
Art. 2. Registro dei pescatori marittimi |
Art. 3. Registro delle imprese di pesca |
Art. 4. Licenza di pesca |
Art. 5. Equipaggio marittimo delle navi da pesca |
Art. 6. (Tutela di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima). |
Art. 7. Vigilanza sulla pesca |
Art. 8. Responsabilità civile |
Art. 9. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 |
Art. 10. Disposizioni transitorie e abrogative |
§ 16.1.147 - D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153.
Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima.
(G.U. 23 giugno 2004, n. 145)
Art. 1. Finalità e obiettivi
1. Il presente decreto, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, si conforma ai principi di cui alla
2. [La pesca marittima è l'attività diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in mare, svolta dai soggetti di cui al comma 1, per finalità professionali o sportive] [1].
3. [Il sistema di controllo sulle attività di pesca sportiva e di pesca subacquea professionale è disciplinato con il regolamento di cui all'articolo 10] [2].
Art. 2. Registro dei pescatori marittimi
1. Coloro che intendono esercitare la pesca marittima professionale devono conseguire l'iscrizione al pertinente registro dei pescatori marittimi istituito presso le Capitanerie di porto.
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, restano in vigore le disposizioni in materia di iscrizione al registro dei pescatori marittimi di cui al
3. L'iscrizione non è richiesta per coloro che esercitano la pesca scientifica ed appartengono a organizzazioni o istituti di ricerca riconosciuti o espressamente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
Art. 3. Registro delle imprese di pesca
1. Sono soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese di pesca, istituito presso ogni Capitaneria di porto, gli imprenditori ittici che esercitano la pesca marittima.
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, restano in vigore le disposizioni in materia di iscrizione al registro delle imprese di pesca di cui al
Art. 4. Licenza di pesca
1. Le navi ed i galleggianti abilitati alla navigazione, ai sensi dell'articolo 149 del codice della navigazione, per l'esercizio della pesca professionale devono essere muniti di licenza di pesca.
Art. 5. Equipaggio marittimo delle navi da pesca
1. Il comma 3 dell'articolo 318 del codice della navigazione, così come modificato dal
«3. Per le navi adibite alla pesca marittima, l'autorità marittima periferica, delegata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, autorizza, previa richiesta dell'armatore, che il personale di bordo sia composto anche da cittadini extracomunitari, tranne che per la qualifica di comandante.».
2. Le qualifiche, i titoli professionali e gli altri requisiti del personale da pesca di cui al comma 1, sono determinati con il regolamento di cui all'articolo 10.
Art. 6. (Tutela di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima). [4]
[1. Sono vietati lo sbarco, il trasporto, il trasbordo e la commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili.
2. Non è sanzionabile la cattura accidentale o accessoria degli esemplari di cui al comma 1, realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca. Gli esemplari eventualmente catturati di dimensioni inferiori alla taglia minima devono essere rigettati in mare.
3. La commercializzazione e la somministrazione di esemplari di specie di cui al comma 1 ovvero di cui è vietata la cattura è sanzionata con la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.]
Art. 7. Vigilanza sulla pesca [5]
[1. L'attività amministrativa legata alla vigilanza e controllo sulla pesca marittima è esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali che si avvale del Corpo delle capitanerie di porto, e dalle regioni, province e comuni, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 118 della Costituzione.
2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto quale centro di controllo nazionale della pesca, coordina l'attività di cui al comma 1, sulla base degli indirizzi concertati con le regioni.]
Art. 8. Responsabilità civile [6]
[1. L'armatore è solidalmente e civilmente responsabile con il comandante della nave da pesca per le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per illeciti commessi nell'esercizio della pesca marittima.]
Art. 9.Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della
[1. In relazione alle violazioni individuate dal presente decreto legislativo, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della
Art. 10. Disposizioni transitorie e abrogative
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 1, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 30 e 33 della
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni del
[1] Comma abrogato dall'art. 27 del
[2] Comma abrogato dall'art. 27 del
[3] Comma così modificato dall'art. 4 sexies del
[4] Articolo sostituito dall'art. 8 del
[5] Articolo abrogato dall'art. 27 del
[6] Articolo abrogato dall'art. 27 del
[7] Articolo abrogato dall'art. 27 del
[8] Comma così sostituito dall'art. 25 del