§ 2.3.54 - L.R. 14 ottobre 2002, n. 37.
Modificazioni alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di Comunità montane).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, enti comprensoriali
Data:14/10/2002
Numero:37


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni ed integrazioni all’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82).
Art. 2.  (Entrata in vigore).


§ 2.3.54 - L.R. 14 ottobre 2002, n. 37. [1]

Modificazioni alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di Comunità montane).

(B.U. 18 ottobre 2002, n. 28).

 

Art. 1. (Modificazioni ed integrazioni all’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82).

     1. Il comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di Comunità montane), è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale n. 82 del 2000 è sostituito dal seguente:

     (Omissis)

     3. Dopo il comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale n. 82 del 2000, è aggiunto il comma 4 bis:

     (Omissis).

 

     Art. 2. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1] Abrogata dall'art. 116 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 68.