Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.2 montagna e aree depresse |
Data: | 27/07/2004 |
Numero: | 39 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità. |
Art. 2. Criteri per l’individuazione delle situazioni di disagio. |
Art. 3. Orientamento delle politiche pubbliche regionali. |
Art. 4. Contributi annuali ai piccoli comuni in situazione di maggiore disagio. |
Art. 5. Progettazione e realizzazione di opere pubbliche. |
Art. 6. Redazione di strumenti urbanistici e di piani in materia ambientale. |
Art. 7. Interventi a favore dei residenti. |
Art. 8. Iniziative per lo sviluppo della vita civile e sociale. |
Art. 9. Interventi per la mobilità. |
Art. 10. Interventi per il miglioramento della pubblica amministrazione. |
Art. 11. Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente. |
Art. 12. Incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti. |
Art. 13. Artigianato artistico e tradizionale. |
Art. 14. Recupero dei terreni marginali. |
Art. 15. Fondo di anticipazione per spese progettuali |
Art. 16. Pubblicizzazione delle iniziative e degli interventi. |
Art. 17. Relazione al Consiglio. |
Art. 18. Disposizioni finanziarie. |
§ 4.2.20 - L.R. 27 luglio 2004, n. 39. [1]
Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 (Finanziamenti per la redazione e l’attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente). Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 (Norme sulla tutela dell’artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani) [2].
(B.U. 4 agosto 2004, n. 29).
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1. Oggetto e finalità.
1. La presente legge detta disposizioni per sostenere lo sviluppo sociale e civile dei territori dei comuni montani e di minore dimensione demografica, che si trovano in situazione di disagio derivante da fattori demografici, geo-morfologici, sociali ed economici, al fine di promuovere l’uguaglianza tra le diverse aree territoriali della Regione e favorire l’esercizio dei diritti delle persone.
2. Le iniziative e gli interventi previsti dalla presente legge, rivolti alle amministrazioni comunali, ai residenti e alle imprese, sono attuati in armonia con la legislazione regionale e con gli strumenti ordinari della programmazione regionale e ne assumono gli obiettivi di conservazione, protezione e valorizzazione del territorio e delle sue risorse rurali, naturali, paesaggistiche, architettoniche, culturali e turistiche, nonché di sviluppo dei servizi, dei presìdi produttivi e dei livelli occupazionali.
3. Le iniziative e gli interventi previsti dalla presente legge sono sviluppati in coerenza con la promozione e lo sviluppo delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali, secondo quanto previsto dalla
Art. 2. Criteri per l’individuazione delle situazioni di disagio.
1. La Regione, ai fini dell’attuazione della presente legge, individua un indicatore unitario del disagio che tiene conto dei seguenti elementi:
a) maggiore montanità, riferita all’asperità morfologica;
b) particolare svantaggio derivante dall’insularità;
c) minore dimensione demografica;
d) minore densità demografica;
e) maggiore spopolamento nel corso del cinquantennio 1951-2001 e del quinquennio 1996-2001, avuto riguardo ai dati ufficiali dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
f) maggiore incidenza della popolazione anziana;
g) minore tasso di attività;
h) minore reddito disponibile e minore gettito per tributi locali;
i) minore incidenza del gettito derivante dall’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
j) minore diffusione di unità produttive locali.
2. La definizione dell’indicatore unitario del disagio è effettuata, sulla base dei dati elaborati dall’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare e del Consiglio delle autonomie locali (CAL). Il parere è espresso entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di deliberazione; decorso detto termine senza che la competente commissione consiliare o il CAL si siano espressi, il provvedimento può comunque essere adottato.
3. Sulla base dell’indicatore unitario di cui al comma 2, la Giunta regionale determina una graduatoria generale del disagio, disponendo i comuni in ordine decrescente, a partire dai comuni che risultano in situazione di maggiore disagio.
4. In caso di aggiornamento dell’elenco di cui al comma 3, le modifiche hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo all’adozione della deliberazione di aggiornamento. L’aggiornamento è comunque effettuato nell’anno 2006 e, successivamente, con cadenza almeno biennale.
5. La valutazione del disagio, effettuata ai sensi del presente articolo, ha carattere sperimentale ed è volta unicamente all’individuazione dei comuni di cui all’articolo 1 per le finalità specifiche della presente legge.
Art. 3. Orientamento delle politiche pubbliche regionali.
1. La Regione orienta le proprie politiche pubbliche tenendo conto dei territori nei quali sono compresi i comuni montani e di minore dimensione demografica, che si trovano in situazione di maggiore disagio, come risultanti dall’elenco di cui all’articolo 2, comma 3.
2. A tal fine, prevede azioni prioritarie o specifiche misure di sostegno, anche di carattere finanziario, nell’ambito degli atti della programmazione regionale e degli altri atti generali attuativi della legislazione regionale che intervengono in materia di:
a) servizi educativi per l’infanzia;
b) servizi sociali;
c) servizi di emergenza sanitaria;
d) servizi di trasporto pubblico locale;
e) viabilità rurale;
f) attività artigianali, commerciali e turistiche.
3. In particolare, la Regione favorisce la diffusione dei servizi di prossimità, erogati da soggetti privati, anche mediante la diffusione di esercizi commerciali polifunzionali; per servizi di prossimità si intendono i servizi di pubblica utilità essenziali per la vita delle comunità locali. La Regione sostiene, altresì, le attività economico–produttive, mediante misure di accesso a finanziamenti con tasso agevolato.
4. In relazione alle diverse politiche che devono essere perseguite e alle misure che devono essere attivate, gli atti di cui al comma 2 del presente articolo individuano, sulla base degli elementi di cui all’articolo 2, il grado di disagio da considerare rilevante e possono stabilire ulteriori requisiti e condizioni di cui tenere conto per l’attuazione delle politiche e l’applicazione delle misure. Quando vengono in rilievo livelli ottimali di gestione associata o altri ambiti territoriali sovracomunali, l’elenco di cui all’articolo 2, comma 3, può essere riformulato in modo aggregato, o può essere considerata la presenza nell’ambito territoriale di comuni di minore dimensione demografica in situazione di maggior disagio.
5. Quando la realizzazione delle politiche pubbliche comporta l’esercizio di funzioni e servizi di competenza comunale, per l’applicazione delle azioni e delle misure di cui al comma 2 può essere richiesta la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi.
6. Alle disposizioni del presente articolo può essere data attuazione con gradualità, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e l’efficacia delle politiche pubbliche già attivate.
7. La Regione verifica, in sede di approvazione della legge finanziaria e compatibilmente con le politiche generali di bilancio, la possibilità di operare agevolazioni dell’aliquota IRAP anche a favore di attività produttive che insistono in territori montani di comuni di minore dimensione demografica, non inseriti in comunità montane.
CAPO II
Contributi annuali
Art. 4. Contributi annuali ai piccoli comuni in situazione di maggiore disagio.
1. La Regione attribuisce un contributo annuale ai comuni che risultano, nella graduatoria di cui dell’articolo 2, comma 3, in situazione di maggiore disagio e che risultano partecipare a gestioni associate che, nel medesimo anno, hanno i requisiti per la concessione dell’incentivazione ai sensi della
2. Il contributo annuale per ciascun comune è concesso, di norma, nella misura di euro 25.000,00, fino a concorrenza delle risorse disponibili nel bilancio regionale dell’anno finanziario di riferimento. L’individuazione dei comuni che hanno titolo alla concessione del contributo e la sua esatta determinazione sono effettuati con i seguenti criteri:
a) si individuano i comuni ai quali potrebbe essere concesso il contributo, in considerazione del maggior disagio che risulta dalla graduatoria e della possibilità di attribuire a ciascuno di essi 25.000,00 euro; se l’ultimo comune da prendere in considerazione risulta insieme ad altri con identico valore del disagio, sono considerati anche i comuni con detto valore;
b) si prendono in considerazione nell’anno di riferimento solo i comuni, tra quelli della lettera a), che risultano partecipare a gestioni associate ai sensi del comma 1; le risorse disponibili sono ripartite in modo tale che a ciascuno di detti comuni sia concessa una somma di identico ammontare.
3. Dall’anno 2006 i criteri del comma 2 possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare e del CAL. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di deliberazione; decorso detto termine senza che la competente commissione consiliare o il CAL si siano espressi, il provvedimento può comunque essere adottato.
4. I contributi sono utilizzati dai comuni per le attività, le iniziative e gli interventi previsti dal presente capo, per le spese che risultano a carico dei comuni medesimi anche a titolo di compartecipazione per attività e interventi finanziati dalla Regione, dallo Stato o dall’Unione europea. Non è ammessa l’utilizzazione del contributo per le spese che risultano coperte da altri finanziamenti pubblici o dalla partecipazione di soggetti privati.
5. Se il comune beneficiario del contributo realizza le attività, le iniziative e gli interventi del presente capo in forma associata:
a) definisce nell’atto associativo o in un atto aggiuntivo le modalità di realizzazione, in modo tale che le attività, le iniziative e gli interventi riguardino il comune medesimo;
b) può utilizzare il contributo a copertura delle spese che la gestione associata delle attività, delle iniziative e degli interventi comporta.
6. I contributi sono concessi nei termini e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, in raccordo con i procedimenti di concessione dei contributi di cui alla
7. Sulla base della relazione di cui all’articolo 17, comma 3, il Consiglio regionale può stabilire con propria deliberazione criteri di priorità per la concessione e l’utilizzazione dei contributi. Fino all’indicazione delle priorità da parte del Consiglio regionale, le scelte sull’utilizzazione dei contributi sono stabilite dal comune beneficiario.
8. Il comune beneficiario è tenuto a presentare relazione sull’utilizzazione del contributo, sull’attività svolta e sui risultati raggiunti, fino alla piena utilizzazione del contributo medesimo. Il comune indica altresì l’eventuale partecipazione finanziaria a suo carico per la realizzazione delle attività, delle iniziative e degli interventi cui il contributo è stato destinato, nonché i programmi di attività per gli anni successivi, come risultanti dal bilancio pluriennale e dalla relazione previsionale programmatica.
9. Alla revoca del contributo si procede unicamente in caso di mancata presentazione della relazione; in tal caso, non si procede altresì alla concessione del contributo immediatamente successivo. L’utilizzazione del contributo, in tutto o in parte, per finalità diverse da quelle previste dal presente capo comporta l’impossibilità di accedere al contributo immediatamente successivo. La mancata utilizzazione dell’intero contributo per due anni consecutivi comporta l’impossibilità di accedere al contributo negli anni successivi.
10. I contributi del presente articolo non sono considerati ai fini della determinazione delle risorse finanziarie preordinate allo svolgimento delle funzioni conferite ai comuni.
Art. 5. Progettazione e realizzazione di opere pubbliche.
1. I contributi possono essere utilizzati per la progettazione di opere pubbliche di carattere infrastrutturale, sociale e culturale.
2. I contributi, se utilizzati per la progettazione di opere pubbliche, possono essere utilizzati anche nei casi di gestione associata prevista dall’articolo 17, comma 1, lettera b), della
3. I contributi possono essere utilizzati per l’ammortamento di mutui contratti dai comuni per la realizzazione di opere pubbliche, o per il pagamento dei ratei dei mutui medesimi che scadono nell’anno in cui i contributi sono concessi.
4. La possibilità di utilizzare i contributi per le finalità del presente articolo è ammessa solo per opere diverse da quelle per le quali è attivato il fondo di rotazione ai sensi dell’articolo 15.
Art. 6. Redazione di strumenti urbanistici e di piani in materia ambientale.
1. I contributi possono essere utilizzati per le spese relative alla redazione di strumenti urbanistici e di piani in materia ambientale.
Art. 7. Interventi a favore dei residenti.
1. I contributi possono essere utilizzati per uno o più dei seguenti interventi rivolti ai residenti:
a) iniziative nel campo dei servizi alla persona, e in particolare dei servizi educativi per l’infanzia e per l’adolescenza, dei servizi sociali, del sostegno al diritto allo studio;
b) agevolazioni per favorire l’insediamento e il mantenimento della residenza, anche per l’acquisto dell’abitazione principale, comprese eventuali compensazioni per la riduzione degli oneri di urbanizzazione.
Art. 8. Iniziative per lo sviluppo della vita civile e sociale.
1. I contributi possono essere utilizzati per iniziative di sostegno allo sviluppo della vita civile e sociale della comunità locale, nonché per iniziative di promozione dei territori, della cultura e delle tradizioni popolari.
Art. 9. Interventi per la mobilità.
1. I contributi possono essere utilizzati per interventi, di competenza dei comuni, relativi:
a) alla manutenzione della rete stradale;
b) all’attivazione di servizi di trasporto, finalizzati al miglioramento delle condizioni di accesso ai servizi pubblici e di pubblica utilità, in particolare da parte delle persone anziane, dei minori, delle persone con handicap.
Art. 10. Interventi per il miglioramento della pubblica amministrazione.
1. I contributi possono essere utilizzati per il miglioramento dell’efficienza delle amministrazioni comunali nei settori:
a) della formazione del personale;
b) dei servizi informatici e telematici.
2. E’ condizione per l’utilizzazione del contributo ai sensi del comma 1 che la gestione degli interventi sia svolta in forma associata, e che dette gestioni siano state incentivate ai sensi della
CAPO III
Ulteriori disposizioni per il sostegno dei piccoli comuni, dei servizi di pubblica utilità e delle attività economiche
Art. 11. Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente.
1. Dopo il comma 2, dell’articolo 3, della
“2 bis. L’entità massima del contributo previsto dal comma 2 del presente articolo è elevata fino a euro 25.000,00, nel caso di comuni in situazione di maggior disagio, come risultanti dall’elenco di cui all’articolo 2, comma 3, della
Art. 12. Incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti.
1. Per l’assegnazione dei contributi previsti dall’articolo 3, comma 1, della
Art. 13. Artigianato artistico e tradizionale. [3]
[1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 della
“b1) il trasferimento, la localizzazione ed il nuovo insediamento nei comuni in situazione di maggior disagio, come risultanti dall’elenco di cui all’articolo 2, comma 3, della
2. La Giunta regionale provvede ad adottare direttive per l’attuazione del comma 1, individuando la soglia del disagio rilevante per l’attuazione del comma medesimo.]
Art. 14. Recupero dei terreni marginali.
1. La Regione favorisce il recupero di terreni marginali, localizzati nel territorio dei comuni in situazione di maggior disagio, per il loro utilizzo da parte di aziende zootecniche per la produzione di foraggi freschi o per il pascolo. Prevede altresì misure di sostegno in favore di agricoltori che, in aree di parco, in aree naturali protette, in siti di importanza regionale o in altri contesti pregiati, si impegnino a mantenere i chiari con finalità di tipo ambientale e paesaggistico.
2. Agli interventi e alle misure di sostegno di cui al comma 1 si provvede nell’ambito del piano zootecnico regionale, che individua il grado di disagio rilevante e gli ulteriori requisiti e condizioni di cui tenere conto in relazione agli interventi e alle misure da attivare.
3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 3, commi 4, 5 e 6.
Art. 15. Fondo di anticipazione per spese progettuali [4].
1. E’ istituito un fondo di anticipazione per favorire la progettualità dei comuni facenti parte dell’elenco di cui all’articolo 2, comma 3, e che risultano con valori del disagio superiori alla media regionale. Il fondo opera sino alla concessione massima complessiva di euro 2.000.000,00, destinati alle spese progettuali. L’importo massimo che può essere concesso per ogni progetto è determinato nella misura di euro 200.000,00 [5].
2. I comuni che accedono al fondo sono tenuti, entro trentasei mesi dalla data di erogazione del finanziamento regionale, al rimborso del finanziamento concesso, senza alcun onere per interessi [6].
3. In caso di mancata restituzione delle somme ai sensi del comma 2, la Regione si riserva di trattenere gli stessi importi da erogazioni dovute ai comuni beneficiari, relative anche a contributi concessi a qualunque titolo dallo Stato, dalla Unione europea o da altri enti.
4. La Giunta regionale con propria deliberazione provvede a definire i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione dei finanziamenti, per il rimborso e il recupero delle somme anticipate, privilegiando i comuni che risultano in situazione di maggiore disagio.
5. Negli anni 2004 e 2005 possono accedere al fondo di rotazione del presente articolo unicamente i comuni di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a).
CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 16. Pubblicizzazione delle iniziative e degli interventi.
1. Nell’ambito delle iniziative di comunicazione istituzionale e delle risorse finanziarie a ciò destinate ai sensi della relativa legislazione vigente, la Giunta regionale pubblicizza le iniziative e gli interventi promossi e realizzati sulla base della presente legge.
Art. 17. Relazione al Consiglio.
1. Con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione sui finanziamenti attribuiti ai sensi del capo II.
2. A decorrere dall’anno 2006, la relazione dà altresì conto dello stato generale di attuazione della presente legge e delle iniziative e degli interventi realizzati dai comuni sulla base dei finanziamenti attribuiti ai sensi del capo II e dell’articolo 15.
3. Sulla base dell’esperienza svolta per l’attuazione della presente legge, la relazione dell’anno 2007 contiene indicazioni sulle priorità da definire per l’utilizzazione dei contributi del capo II.
Art. 18. Disposizioni finanziarie.
1. Per l’attuazione dell’articolo 4 della presente legge, sono destinate per l’anno 2004 risorse pari a euro 2.000.000,00, cui viene fatto fronte con la seguente variazione al bilancio di previsione regionale 2004 per competenza e cassa:
in diminuzione:
UPB 741 “Fondo speciale per finanziamento nuovi provvedimenti legislativi - spese correnti” per euro 2.000.000,00;
in aumento:
unità revisionale di base (UPB) 111 “Azioni di sistema regioni-enti locali - spese correnti” per euro 2.000.000,00.
2. Per il finanziamento del fondo di cui all’articolo 15, sono apportate le seguenti variazioni agli stati di previsione dell’entrata e della spesa per l’esercizio finanziario anno 2004:
in aumento:
UPB 421 “Entrate inerenti la strategia istituzionale” per euro 2.000.000,00;
UPB 119 “Azioni di sistema Regioni – Enti Locali – Spese di investimento” per euro 2.000.000,00.
3. Per gli anni successivi, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni legislative si farà fronte con risorse stabilite annualmente con legge di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 116 della
[2] Titolo così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 8 settembre 2004, n. 36.
[3] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[4] Rubrica così modificata dall'art. 19 della
[5] Comma così modificato dall'art. 19 della
[6] Comma così sostituito dall'art. 64 della