Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 12/07/2004 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2004. |
Art. 2. Autorizzazioni di spesa per l’anno 2004. |
Art. 3. Variazioni alle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2004-2006. |
Art. 4. Variazioni di bilancio. |
Art. 5. Allegato di bilancio. Indebitamento. |
Art. 6. Farmacie disagiate. |
Art. 7. Fondo di rotazione per il sostegno delle attività di progettazione delle comunità montane. |
§ 6.1.232 – L.R. 12 luglio 2004, n. 37.
Bilancio di previsione per l’anno 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006. Seconda variazione.
(B.U. 21 luglio 2004, n. 26 – S.S. n. 139).
Art. 1. Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2004.
1. Agli stati di previsione della competenza e della cassa, delle entrate e delle spese, del bilancio di previsione 2004 sono apportate le variazioni indicate negli allegati A e B.
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 il bilancio di previsione 2004 è modificato nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:
(Omissis)
Art. 2. Autorizzazioni di spesa per l’anno 2004.
1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge, per competenza e per cassa, nell’importo indicato all’allegato B.
Art. 3. Variazioni alle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2004-2006.
1. Agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2004-2006 sono apportate le variazioni indicate negli allegati C e D.
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 il bilancio pluriennale a legislazione vigente è modificato nella misura complessivamente indicata nelle seguenti risultanze:
TABELLA
(Omissis)
Art. 4. Variazioni di bilancio.
1. L’allegato A.10 della
Art. 5. Allegato di bilancio. Indebitamento.
1. Le operazioni di indebitamento già autorizzate dalla
Art. 6. Farmacie disagiate.
1. La Regione Toscana, al fine di garantire la capillarità dell’assistenza farmaceutica sull’intero territorio, interviene finanziariamente in favore delle farmacie disagiate con un contributo annuale.
2. Il contributo è concesso, fino ad esaurimento della somma stanziata nell’annualità, in favore delle farmacie che hanno realizzato nell’anno di riferimento un volume d’affari non superiore a euro 300.000,00, indipendentemente dal comune o centro abitato in cui sono situate. Tale importo è periodicamente aggiornato sulla base degli indici dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
3. L’ammontare del contributo è determinato in relazione al periodo ed all’orario di effettiva apertura dell’esercizio nell’anno di riferimento, tenuto conto dei seguenti elementi:
a) effettuazione di turni in orario notturno e festivo;
b) fruizione di periodo di ferie.
4. Per le farmacie che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno di riferimento del contributo, il parametro di cui al comma 2 e l’ammontare del contributo sono calcolati su base mensile.
5. La Giunta regionale definisce annualmente con apposita deliberazione le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, nonché l’importo massimo erogabile, tenuto conto delle risorse disponibili in bilancio.
6. Il contributo previsto dal presente articolo non può in ogni caso superare, per ogni singolo beneficiario, la misura del de minimis definito dall’Unione europea.
7. Per le finalità di cui al comma 1 sono stanziati euro 250.000,00 nell’ambito della UPB 265 “Servizi territoriali - spese correnti” del bilancio di previsione 2004.
Art. 7. Fondo di rotazione per il sostegno delle attività di progettazione delle comunità montane. [1]
[1. È istituito un fondo di rotazione, fino alla concorrenza complessiva di euro 1.000.000,00, per il sostegno delle attività di progettazione delle Comunità montane della Toscana che anticipa le spese necessarie per l’elaborazione e la redazione di progetti e studi finalizzati allo sviluppo dei territori montani.
2. Possono beneficiare degli interventi del fondo le Comunità montane istituite ai sensi della
3. I soggetti di cui al comma 2, beneficiari degli interventi del fondo, sono tenuti alla restituzione delle somme concesse in anticipazione, senza alcun onere d’interesse, entro il termine massimo di 24 mesi dalla data di erogazione.
4. In caso di mancata restituzione delle somme ai sensi del comma precedente, la Regione si riserva il diritto di trattenere gli stessi importi da erogazioni dovute ai soggetti beneficiari, relative anche a contributi concessi a qualunque titolo dallo Stato, dalla Unione europea o da altri enti.
5. La Giunta regionale con propria deliberazione, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a determinare:
a) l’oggetto e la tipologia dei progetti ammissibili al finanziamento;
b) i criteri, i termini e le modalità di attribuzione, erogazione e rimborso delle anticipazioni;
c) i casi, i termini e le modalità per la revoca e il recupero delle anticipazioni concesse.]
ALLEGATI A) B) C) D) E) F)
(Omissis)
[1] Articolo abrogato dall'art. 116 della