Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 14/09/2012 |
Numero: | 49 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 209 della l.r. 1/2005 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 138 quater della l.r. 65/2010 |
Art. 3. Abrogazione della l.r. 58/2011 |
Art. 4. Interventi per il ripristino dei danni conseguenti agli eventi alluvionali che hanno interessato la Lunigiana nell’anno 2011 |
Art. 5. Norma finanziaria |
Art. 6. Sostituzione dell’allegato A della l.r. 66/2011 |
Art. 7. Modifiche all’articolo 64 della l.r. 68/2011 |
Art. 8. Entrata in vigore |
§ 6.1.320 - L.R. 14 settembre 2012, n. 49.
Modifiche alla l.r. 1/2005, alla l.r. 65/2010, alla l.r. 66/2011, alla l.r. 68/2011. Abrogazione della l.r. 58/2011.
(B.U. 17 settembre 2012, n. 49)
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
Per quanto concerne il Capo I (Modifiche alla
1. È necessario incrementare l’importo stabilito nella
Per quanto concerne il Capo II (Modifiche alla
2. È necessario, in concomitanza con la seconda legge di variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e pluriennale 2012 - 2014, assicurare la copertura finanziaria per gli interventi previsti dall’articolo 138 quater della
3. L’imposizione tributaria prevista dalla
4. È inoltre venuta meno, per effetto della sentenza della Corte costituzionale 22/2012, la disposizione statale di cui all’articolo 5 del
Per quanto concerne il Capo IV (Modifiche alla
5. Occorre sostituire l’allegato A della
Per quanto concerne il Capo V (Incentivi per la fusione e incorporazione dei comuni):
6. Allo scopo di incentivare ulteriormente le fusioni e le incorporazioni di comuni, si ritiene opportuno modificare il comma 1 dell’articolo 64 della
Approva la presente legge
Capo I
Modifiche alla
(Norme per il governo del territorio)
Art. 1. Modifiche all’articolo 209 della
1. Al comma 1 ter dell’articolo 209 della
Capo II
Modifiche alla
(Legge finanziaria per l’anno 2011)
Art. 2. Modifiche all’articolo 138 quater della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 138 quater della
“2 bis. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 2, è autorizzata la spesa di euro 5.000.000,00 per l’anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti della unità previsionale di base (UPB) 514 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese di investimento” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012 - 2014, annualità 2013.”.
2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 138 quater della
“2 ter. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.”.
3. Dopo il comma 2 ter dell’articolo 138 quater della
“2 quater. Qualora per l’attuazione degli interventi di cui al comma 2 si renda necessario procedere all’acquisizione delle aree riconosciute in situazione di grave crisi e alla successiva vendita, i relativi proventi sono finalizzati alla riduzione dell’indebitamento per pari importo.”.
Capo III
Abrogazione della
Art. 3. Abrogazione della
1. La
2. I procedimenti di riscossione del tributo in corso alla data di decorrenza dell’abrogazione di cui al comma 1, si concludono secondo la disciplina dell’abrogata
Art. 4. Interventi per il ripristino dei danni conseguenti agli eventi alluvionali che hanno interessato la Lunigiana nell’anno 2011
1. La Regione Toscana è autorizzata a finanziare gli interventi relativi ai danni occorsi a seguito degli eventi alluvionali in Lunigiana nel mese di ottobre 2011, di cui al piano generale degli interventi approvato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 5 novembre 2011, n. 3974, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
Art. 5. Norma finanziaria
1. Le minori entrate derivanti dagli effetti dell’applicazione dell’articolo 4 della
2. Per il finanziamento degli oneri di cui all’articolo 4 è autorizzata, per l’anno 2012, la spesa complessiva di euro 31.500.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 115 “Interventi derivanti da eventi calamitosi - Spese di investimento” del bilancio di previsione 2012.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Capo IV
Modifiche alla
(Legge finanziaria per l’anno 2012)
Art. 6. Sostituzione dell’allegato A della
1. L’allegato A della
Capo V
Incentivi per la fusione e incorporazione dei comuni
Art. 7. Modifiche all’articolo 64 della
1. Il comma 1 dell’articolo 64 della
“1. In caso di fusione o incorporazione di due o più comuni è concesso un contributo pari a euro 250.000,00 per ogni comune originario per cinque anni fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 per il nuovo comune a decorrere dall’anno successivo all’elezione del nuovo consiglio comunale. La legge regionale che provvede alla fusione o all’incorporazione può stabilire un contributo maggiore in presenza di almeno due parametri tra quelli di seguito indicati:
a) popolazione del comune risultante dalla fusione superiore a 10.000 abitanti, a condizione che almeno uno dei comuni interessati alla fusione o incorporazione risulti già obbligato all’esercizio associato delle funzioni fondamentali;
b) classe di virtuosità riconosciuta ad almeno un comune interessato alla fusione o incorporazione ai sensi dell’articolo 20 del
c) almeno due comuni in situazione di disagio beneficiari del contributo di cui all’articolo 82.”.
Capo VI
Norma finale
Art. 8. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
ALLEGATO A
(Omissis)
[1] Articolo abrogato dall'art. 254 della