Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.3 trasporti |
Data: | 22/09/2003 |
Numero: | 49 |
Sommario |
Art. 1. Regolamento di disciplina dei procedimenti di gestione delle tasse automobilistiche. |
Art. 1 bis. Semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica |
Art. 2. Gestione delle tasse automobilistiche. |
Art. 3. Tipologie dei veicoli esenti. |
Art. 4. Disposizioni comuni. |
Art. 5. Esenzione in favore di persone disabili. |
Art. 6. Esenzione dei veicoli delle organizzazioni di volontariato |
Art. 7. Esenzione dei veicoli per trasporto specifico. |
Art. 8. Esenzione dei veicoli destinati al servizio antincendio |
Art. 8 bis. Perdita di possesso del veicolo per furto, demolizione o esportazione all’estero |
Art. 8 ter. Massa rimorchiabile. |
Art. 8 quater. Sospensioni dell’obbligo tributario |
Art. 8 quinquies. Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale dei veicoli adibiti al trasporto di minori trapiantati |
Art. 9. Norma di copertura finanziaria. |
Art. 10. Relazione annuale. |
Art. 10 bis. Disposizioni finali e transitorie |
§ 5.3.52 - L.R. 22 settembre 2003, n. 49.
Norme in materia di tasse automobilistiche regionali.
(B.U. 1 ottobre 2003, n. 39).
CAPO I
Funzioni amministrative e procedure gestionali
Art. 1. Regolamento di disciplina dei procedimenti di gestione delle tasse automobilistiche. [1]
1. Al fine di semplificare e razionalizzare le attività di gestione delle tasse automobilistiche, con regolamento regionale sono disciplinati i seguenti procedimenti:
a) la riscossione da parte di intermediari abilitati;
b) la concessione delle esenzioni e delle sospensioni dal pagamento;
c) i rimborsi;
d) il controllo del corretto assolvimento dell’obbligazione tributaria;
e) l’invio ai contribuenti di comunicazioni informative e avvisi bonari finalizzati alla regolarizzazione in fase precontenziosa;
f) l’esercizio del potere di autotutela da parte del dirigente competente in materia di tributi e la produzione di memorie difensive avverso l’atto di accertamento ed irrogazione delle sanzioni e avverso la cartella esattoriale;
g) le rateizzazioni dei pagamenti.
Art. 1 bis. Semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica [2]
1. In attuazione dell’articolo 7, comma 1, della
Art. 2. Gestione delle tasse automobilistiche. [3]
1. Per le finalità di cui all’articolo 51, commi 1 e 2 bis, del
2. L’accordo di cui al comma 1 è regolato da apposito disciplinare adottato dalla Giunta Regionale, nell’ambito degli accordi tra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 5, comma 6, del
a) la gestione dei procedimenti di cui all'articolo 1, lettere b), d) ed e), ivi compresa la emanazione dei provvedimenti connessi;
b) la gestione dell'archivio regionale e l’integrazione con il sistema informativo del pubblico registro di cui all’articolo 51, comma 2 bis, del
c) l'attività istruttoria relativa ad istanze, richieste ed altre comunicazioni dei contribuenti;
d) l'assistenza ai contribuenti;
e) l'attività di riscossione, compresa l’integrazione con il sistema di pagamenti elettronici PagoPA di cui all’articolo 5 del
f) la gestione di procedure complesse di pagamento, in cui siano necessari interventi di analisi e verifica di documenti ai fini della determinazione della tassa;
g) il riscontro contabile dei dati dei versamenti ricevuti dagli agenti della riscossione.
CAPO II
Disciplina delle esenzioni e sospensioni dall’obbligo tributario [4]
Art. 3. Tipologie dei veicoli esenti.
1. Sono esentati dal pagamento della tasse automobilistiche regionali:
a) i veicoli di cui al
b) i veicoli di proprietà dell’Amministrazione regionale o i veicoli dei quali la stessa sia utilizzatrice a titolo di locazione finanziaria o a titolo di locazione a lungo termine senza conducente ai sensi dell’articolo 7, commi 2, 2 bis e 3, della
c) i veicoli di proprietà di persone disabili, di cui all'articolo 5, ovvero i veicoli dei quali gli stessi siano utilizzatori a titolo di locazione finanziaria o a titolo di locazione a lungo termine senza conducente ai sensi ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 2 bis e 3, della
d) i veicoli delle organizzazioni di volontariato, di cui all’articolo 6;
e) i veicoli per trasporto specifico, di cui all’articolo 7;
f) i veicoli antincendio, di cui all’articolo 8;
f bis) i veicoli adibiti al trasporto dei minori trapiantati, di cui all’articolo 8 quinquies [5].
Art. 4. Disposizioni comuni.
1. Nei casi di cui all'articolo 3, lettere c), d), e), f), f bis), l'esenzione è riconosciuta dietro presentazione di istanza alla Regione. L'istanza di esenzione è presentata entro centottanta giorni dalla scadenza del termine ordinario per il versamento della relativa tassa automobilistica. Il soggetto interessato allega all’istanza la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per il riconoscimento del beneficio fiscale richiesto. La presentazione dell'istanza comporta la sospensione dell'obbligo tributario [6].
2. L’esenzione decorre dal periodo tributario in corso all’atto di presentazione della relativa istanza [7].
2 bis. Nel caso in cui un soggetto residente in Toscana risulti beneficiario di un’esenzione in favore di persone disabili o minori trapiantati rilasciata da altra regione, può presentare l’istanza di cui all’articolo 4, comma 1, entro un anno dal trasferimento di residenza in Toscana [8].
3. I beneficiari dell'esenzione, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 3 e dall’articolo 8 quinquies, comunicano alla Regione ogni variazione di natura, soggettiva od oggettiva, intervenuta nei requisiti che hanno determinato il diritto all'esenzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui la variazione si è verificata. In caso di decesso del beneficiario, la relativa comunicazione è inoltrata dagli eredi entro il termine perentorio di novanta giorni [9].
4. L’omessa comunicazione inerente variazioni di natura, soggettiva od oggettiva, che determinano la perdita dei requisiti per il diritto all’esenzione comporta, oltre al pagamento del tributo e degli interessi, se dovuti, e della relativa sanzione tributaria, l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo pari all'importo della tassa dovuta ed un massimo pari a quattro volte la tassa stessa. Si intende omessa la comunicazione inoltrata anche successivamente ad attività amministrativa di accertamento, della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza [10].
4 bis. La comunicazione oltre i termini di cui al comma 3, inerente variazioni di natura soggettiva o oggettiva che determinano la perdita dei requisiti per il diritto all’esenzione comporta, oltre al pagamento del tributo e degli interessi, se dovuti, e della relativa sanzione tributaria, l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo pari alla metà della tassa dovuta ed un massimo pari a due volte la tassa stessa [11].
4 ter. La sanzione di cui al comma 4, si applica anche nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, prodotte a corredo dell'istanza di esenzione, non trovino puntuale riscontro negli accertamenti effettuati dall'ente impositore [12].
5. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta.
Art. 5. Esenzione in favore di persone disabili. [13]
1. Il pagamento delle tasse automobilistiche regionali non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui al
a) soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, limitatamente ai veicoli adattati in funzione della disabilità motoria. Gli adattamenti al veicolo, sia quelli per la guida, sia quelli per il trasporto di soggetti disabili, devono risultare dalla carta di circolazione. Gli adattamenti per la guida sono prescritti in sede di visita da parte delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del
b) soggetti portatori di handicap in situazione di gravità, come definita dall’articolo 3, comma 3, della
c) soggetti affetti da cecità assoluta o parziale e soggetti ipovedenti gravi, come individuati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della
d) soggetti sordi come definiti articolo 1, comma 2, dalla
e) soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
2. Gli accertamenti sanitari relativi alle disabilità di cui al comma 1, sono effettuati dalle competenti commissioni mediche pubbliche.
3. L'esenzione spetta limitatamente ad un solo veicolo di proprietà del disabile oppure della persona di cui il disabile risulti fiscalmente a carico. L’esenzione spetta a condizione che il veicolo sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del disabile. L'esenzione decade automaticamente, senza necessità di specifica revoca, qualora venga meno in capo al beneficiario il possesso dei requisiti di cui alla presente legge.
4. In deroga alla disposizione di cui al primo capoverso del comma 3, nel solo caso di demolizione o di trasferimento di proprietà di veicolo usato già in esenzione per acquisto di veicolo nuovo anch’esso utilizzato per la guida od il trasporto di soggetti di cui al comma 1, qualora vi sia sovrapposizione temporale nella proprietà di entrambi i veicoli, l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è riconosciuta sul veicolo nuovo già a decorrere dalla prima periodicità tributaria, a condizione che la demolizione o il trasferimento di proprietà del veicolo usato siano effettuate entro trenta giorni dalla data di prima immatricolazione del veicolo nuovo.
5. Il riconoscimento dell’esenzione sul veicolo nuovo trova applicazione anche nel caso di demolizione o trasferimento di proprietà di veicolo usato adattato per acquisto di veicolo nuovo anch’esso adattato per la guida o il trasporto di soggetti disabili, a condizione che il collaudo degli adattamenti risulti effettuato entro novanta giorni dalla data di prima immatricolazione del veicolo nuovo e che la demolizione o il trasferimento di proprietà del veicolo usato siano effettuate nel medesimo termine [15].
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 trovano applicazione, alle medesime condizioni, anche nel caso di demolizione o di trasferimento di proprietà di veicolo usato già in esenzione per acquisto di altro veicolo usato anch’esso utilizzato per la guida o il trasporto di soggetti di cui al comma 1.
7. Il beneficiario dell’esenzione può chiedere il trasferimento dell’esenzione medesima su altro veicolo di sua proprietà, con l’osservanza degli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 3. Il trasferimento è ammissibile soltanto qualora il veicolo già in esenzione sia oggetto di:
a) cessazione della circolazione;
b) trasferimento della proprietà;
c) perdita di possesso per furto.
7 bis. L'istanza di trasferimento è presentata entro centottanta giorni da uno degli eventi di cui al comma 7, lettere a), b), c) [16].
8. Il diritto all'esenzione spetta quando la situazione di disabilità è riconosciuta in modo permanente, senza previsione di revisione, salvo quanto previsto al comma 9.
9. Qualora gli accertamenti medico-sanitari siano riferibili a soggetti minorenni il diritto all'esenzione spetta fino alla data stabilita per la revisione e, comunque, non oltre la data di compimento della maggiore età e, in tal caso, viene concessa un'esenzione temporanea avente valenza fino alla data di prevista revisione.
10. L’esenzione temporanea può essere prorogata, senza soluzione di continuità e comunque con effetti non oltre la data di compimento della maggiore età, qualora, dopo la scadenza del termine di cui al comma 9, il soggetto interessato produca documentazione attestante la permanenza dei requisiti medico-sanitari alla scadenza del termine suddetto.
Art. 6. Esenzione dei veicoli delle organizzazioni di volontariato [17]
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli adibiti ad ambulanze di trasporto, o automediche al trasporto di organi e sangue, al servizio di protezione civile, e al trasporto di persone in determinate condizioni, di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla
Art. 7. Esenzione dei veicoli per trasporto specifico.
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli di proprietà delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte nell'anagrafe delle ONLUS o da esse utilizzati a titolo di locazione finanziaria o a titolo di locazione a lungo termine senza conducente ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 2bis e 3, della
2. [La destinazione, l’uso nonché gli adattamenti del veicolo devono risultare dalla carta di circolazione] [19].
Art. 8. Esenzione dei veicoli destinati al servizio antincendio [20]
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli esclusivamente destinati al servizio di estinzione degli incendi, individuati dai piani operativi annuali provinciali dell’attività antincendi boschivi (AIB) di cui all'articolo 74, comma 6, della
a) dei comuni, delle unioni di comuni, delle province, degli enti parco regionali e nazionali;
b) delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla
c) delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), iscritte nell'anagrafe delle ONLUS.
Art. 8 bis. Perdita di possesso del veicolo per furto, demolizione o esportazione all’estero [21]
1. L’intestatario del veicolo non è tenuto al pagamento della tassa automobilistica regionale nelle seguenti ipotesi:
a) perdita di possesso del veicolo per furto regolarmente denunciato;
b) demolizione del veicolo certificata ai sensi dell’articolo 46 del
c) cessazione dalla circolazione del veicolo per esportazione all’estero, purché la relativa formalità sia oggetto di regolare registrazione presso il PRA, anche per il tramite delle competenti autorità italiane aventi sede nello stato in cui il veicolo viene definitivamente esportato.
2. Gli effetti della disposizione di cui al comma 1 decorrono dalla periodicità tributaria in essere al momento dell’evento, a condizione che l’evento medesimo sia avvenuto entro il termine ordinario per il pagamento del tributo.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b), se la tassa automobilistica è già stata corrisposta è ammesso rimborso.
Art. 8 ter. Massa rimorchiabile. [22]
1. A far data dal 1° gennaio 2004 le tasse automobilistiche regionali dovute in relazione alla massa rimorchiabile non si applicano agli autoveicoli adibiti al trasporto di cose con massa complessiva fino a sei tonnellate.
Art. 8 quater. Sospensioni dell’obbligo tributario [23]
1. Costituisce titolo per la sospensione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale la cessione di mezzi di trasporto effettuata, a favore dei contribuenti che ne fanno professionalmente commercio, esclusivamente con le modalità indicate dall’articolo 36, comma 10, del
2. L’obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche regionali è sospeso a decorrere dalla periodicità tributaria immediatamente successiva a quella in essere al momento della cessione e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita.
2 bis. A partire dal 1° gennaio 2023, per effetto dell’avvenuta trascrizione della cessione di cui al comma 1 entro i termini di cui all’articolo 5, comma 44, del
2 ter. A far data dal 1° gennaio 2023 non si applica il pagamento del diritto fisso di cui all’articolo 5, comma 47, del
3. [Non costituiscono titolo per la sospensione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale:
a) la consegna di veicoli alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi, effettuata unitamente al conferimento alle medesime imprese di procura speciale per la vendita;
b) la mera emissione della fattura di vendita a favore del concessionario, alla quale non faccia seguito la presentazione della formalità per la trascrizione del titolo di proprietà] [27].
4. La trascrizione presso il PRA del provvedimento di fermo derivante dalla procedura di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica non esplica effetti ai fini della interruzione e sospensione dell’obbligo tributario.
Art. 8 quinquies. Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale dei veicoli adibiti al trasporto di minori trapiantati [28]
1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli di proprietà dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale o del tutore dei minori che abbiano ricevuto un trapianto di organi, di tessuti o di cellule staminali emopoietiche adibiti al trasporto di detti minori.
2. L’esenzione di cui al comma 1 spetta a condizione che:
a) il minore che abbia ricevuto un trapianto di organi, di tessuti o di cellule staminali emopoietiche risulti fiscalmente a carico del proprietario del veicolo;
b) il veicolo sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del soggetto trapiantato;
c) la cilindrata degli autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e f), del
3. Per ogni minore, l’esenzione è limitata ad un unico veicolo di proprietà dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale o del tutore. L’esenzione decade automaticamente, senza necessità di specifica revoca, qualora venga meno, in capo ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale o al tutore, il possesso dei requisiti di cui alla presente legge.
4. In deroga alla disposizione di cui al comma 3, nel solo caso di demolizione o di trasferimento di proprietà di veicolo usato già in esenzione per acquisto di veicolo nuovo anch’esso utilizzato per il trasporto di soggetti di cui al comma 1, qualora vi sia sovrapposizione temporale nella proprietà di entrambi i veicoli, l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è riconosciuta sul veicolo nuovo già a decorrere dalla prima periodicità tributaria, a condizione che la demolizione o il trasferimento di proprietà del veicolo usato siano effettuati entro trenta giorni dalla data di prima immatricolazione del veicolo nuovo.
5. L’esenzione permane sino al compimento del diciottesimo anno di età del minore trapiantato e cessa a seguito di radiazione, vendita o altro atto dal quale risulti l’effettiva perdita della proprietà dell’autoveicolo ovvero dalla perdita da parte dei soggetti interessati dei requisiti previsti al comma 1.
6. Le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione, alle medesime condizioni, anche nel caso di demolizione o di trasferimento di proprietà di veicolo usato già in esenzione per acquisto di altro veicolo usato anch’esso utilizzato per il trasporto di soggetti di cui al comma 1.
7. Il beneficiario dell’esenzione può chiedere il trasferimento dell’esenzione medesima su altro veicolo di sua proprietà, con l’osservanza degli adempimenti di cui all’articolo 4, comma 3. Il trasferimento è ammissibile soltanto qualora il veicolo già in esenzione sia oggetto di:
a) cessazione della circolazione;
b) trasferimento della proprietà;
c) perdita di possesso per furto.
8. L’istanza di trasferimento di cui al comma 7 è presentata entro centottanta giorni da uno degli eventi di cui al medesimo comma 7, lettere a), b), c). L’esenzione permane sino al compimento del diciottesimo anno di età.
Art. 9. Norma di copertura finanziaria.
1. Alle minori entrate derivanti dal presente provvedimento, stimate per l’anno 2003 nell’importo di euro 150.000,00, si fa fronte con la seguente variazione al bilancio di previsione 2003:
- Entrate in diminuzione:
UPB. n. 111 .Imposte e tasse., per euro 150.000,00;
- Uscite in diminuzione:
UPB. n. 731 .Sistema di gestione delle entrate tributarie ed extratributarie - Spese correnti., per euro 150.000,00.
2. Per gli anni successivi, all’onere per le minori entrate stimate in 500.000,00 euro annui, si fa fronte con legge di bilancio.
2 bis. Le minori entrate di cui al comma 2 bis dell’articolo 8 quater e dell’articolo 8 quinquies sono stimate in euro 245.000,00 per l’anno 2023 ed euro 203.000,00 per ciascuno degli anni successivi; ad esse si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dalle modifiche apportate agli articoli 1 e 1 bis della
Art. 10. Relazione annuale.
La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della legge nella quale sono evidenziati:
a) l’attività svolta dalla Giunta regionale per sensibilizzare i potenziali beneficiari;
b) l’ammontare delle tasse automobilistiche effettivamente riscosse in rapporto alle previsioni di bilancio;
c) il numero degli autoveicoli esentati di cui all’articolo 3, comma 1, suddivisi per tipologia;
d) il numero dei beneficiari di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 8 quinquies e l’ammontare delle esenzioni concesse [30];
e) il numero e l’ammontare delle sanzioni irrogate previste dall’articolo 4, comma 4.
Art. 10 bis. Disposizioni finali e transitorie [31]
1. Le istruttorie relative ad istanze di esenzione presentate entro la data del 31 dicembre 2015, e non ancora definite alla medesima data, sono soggette a definizione in base alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8 come modificati dalla
2. Le esenzioni già riconosciute alla data del 31 dicembre 2015, in base a requisiti non conformi al disposto di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8, come modificati dalla
[1] Articolo così sostituito dall’art. 1 della
[2] Articolo inserito dall'art. 28 della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[4] Rubrica così modificata dall'art. 29 della
[5] Comma già modificato dall'art. 2 della
[6] Comma sostituito dall'art. 5 della
[7] Comma già modificato dall'art. 30 della
[8] Comma inserito dall'art. 2 della
[9] Comma sostituito dall'art. 5 della
[10] Comma così sostituito dall'art. 5 della
[11] Comma inserito dall'art. 5 della
[12] Comma inserito dall'art. 5 della
[13] Articolo sostituito dall'art. 6 della
[14] Lettera così modificata dall'art. 3 della
[15] Comma così modificato dall'art. 3 della
[16] Comma inserito dall'art. 3 della
[17] Articolo già sostituito dall'art. 7 della
[18] Comma sostituito dall'art. 4 della
[19] Comma abrogato dall'art. 37 della
[20] Articolo sostituito dall'art. 8 della
[21] Articolo aggiunto dall’art. 3 della
[22] Articolo inserito dall’art. 4 della
[23] Articolo inserito dall'art. 33 della
[24] Comma così modificato dall'art. 9 della
[25] Comma inserito dall'art. 7 della
[26] Comma inserito dall'art. 7 della
[27] Comma abrogato dall'art. 9 della
[28] Articolo inserito dall'art. 8 della
[29] Comma aggiunto dall'art. 9 della
[30] Lettera così modificata dall'art. 10 della
[31] Articolo inserito dall'art. 10 della