§ 6.1.341 - L.R. 24 dicembre 2013, n. 79.
Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:24/12/2013
Numero:79


Sommario
Art. 1.  Riduzione delle aliquote IRAP per le ONLUS, le cooperative sociali e le imprese sociali
Art. 2.  Riduzione delle aliquote IRAP per le aziende pubbliche di servizi alla persona
Art. 3.  Riduzione delle aliquote IRAP per finalità di riequilibrio territoriale
Art. 4.  Riduzione dell’aliquota IRAP per le imprese certificate EMAS
Art. 5.  Riduzione dell'aliquota IRAP per particolari settori economici
Art. 6.  Interventi agevolativi previsti dalla l.r. 35/2000
Art. 7.  Limiti all'applicazione dell'aliquota ridotta
Art. 8.  Casi di esclusione
Art. 9.  Deduzione dalla base imponibile IRAP per assunzione di personale dipendente delle micro, piccole e medie imprese
Art. 10.  Modifiche all’articolo 2 della l.r. 45/2012
Art. 11.  Interventi per incentivare la partecipazione delle microimprese a fiere internazionali svolte in paesi esteri europei
Art. 12.  Interventi a sostegno dei processi di certificazione integrati delle micro e piccole imprese
Art. 13.  Esenzione per esercizi commerciali in territori montani
Art. 14.  Limiti consentiti dalla normativa comunitaria
Art. 15.  Relazione annuale sull'impatto delle agevolazioni
Art. 16.  Controlli
Art. 17.  Abrogazioni
Art. 18.  Norma finanziaria
Art. 19.  Entrata in vigore


§ 6.1.341 - L.R. 24 dicembre 2013, n. 79.

Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

(B.U. 31 dicembre 2013, n. 63)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere m), n) e q), dello Statuto;

 

Vista la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie);

 

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali);

 

Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario);

 

Visto in particolare il combinato disposto degli articoli 18 e 24 del d.lgs. 446/1997 e dell’articolo 5, comma 1, del d.lgs. 68/2011, che consentono alle leggi delle regioni ordinarie di disporre riduzioni delle aliquote dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), anche oltre il limite ordinario di cui all’articolo 16, comma 3, dello stesso d.lgs. 446/1997;

 

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 32 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”);

 

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese);

 

Vista la legge regionale 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana);

 

Considerato quanto segue:

 

1. E’ opportuno dare un assetto organico alle diverse fattispecie di agevolazioni dell’IRAP, presenti nell’ordinamento toscano, applicabili a partire dal periodo d’imposta successivo alla data del 31 dicembre 2013, razionalizzando gli sgravi attualmente vigenti e introducendone alcuni nuovi in attuazione delle norme programmatiche;

 

2. Va riconosciuta la specificità della l.r. 45/2012 che, per il suo ambito di applicazione, deve essere esclusa dal riordino di cui sopra e, anzi, in relazione alla quale si ritiene comunque opportuno ampliare l’originaria platea dei beneficiari degli sgravi fiscali con la previsione anche di persone fisiche;

 

3. L’intervento legislativo limita o elimina alcuni sgravi oggi in vigore in applicazione di un principio di maggiore selettività, generando un risparmio di risorse finanziarie, che vengono destinate ad ulteriori interventi;

 

4. Al fine di assicurare l'operatività delle disposizioni della legge dall'inizio del periodo di imposta 2014, è necessario prevedere l'entrata in vigore immediata della presente legge;

 

Approva la presente legge

 

CAPO I - Riduzione delle aliquote IRAP

 

Art. 1. Riduzione delle aliquote IRAP per le ONLUS, le cooperative sociali e le imprese sociali

1. L'aliquota ordinaria dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ridotta di 0,92 punti percentuali:

a) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), limitatamente alle attività istituzionali esercitate;

b) per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);

c) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), ed e), del d. lgs. 446/1997 con qualifica di impresa sociale ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118), che siano costituiti dai soggetti di cui alle lettere a) e b), oppure sottoposti all'attività di direzione e controllo degli stessi ai sensi dell'articolo 4 del medesimo d.lgs. 155/2006.

 

     Art. 2. Riduzione delle aliquote IRAP per le aziende pubbliche di servizi alla persona

1. L’aliquota ordinaria dell’IRAP è ridotta di 0,92 punti percentuali per le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) di cui alla legge regionale 3 agosto 2004, n. 43 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB “Istituto degli Innocenti di Firenze”).

 

     Art. 3. Riduzione delle aliquote IRAP per finalità di riequilibrio territoriale [1]

     1. L'aliquota ordinaria dell'IRAP è ridotta di 0,96 punti percentuali per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 446/1997, limitatamente al valore della produzione netta prodotta nei territori montani dei comuni di cui all’allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

     2. Qualora l'attività sia esercitata nel territorio di più comuni, il valore della produzione netta si considera prodotto nel territorio montano proporzionalmente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale, a qualunque titolo utilizzato e addetto con continuità per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, in stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti nel territorio montano. Sono compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione.

     3. L'aliquota ridotta di cui al comma 1, non si applica qualora il valore della produzione netta sia superiore ad euro 77.000,00.

 

     Art. 4. Riduzione dell’aliquota IRAP per le imprese certificate EMAS

     1. L'aliquota ordinaria dell'IRAP è ridotta di 0,60 punti percentuali per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), del d.lgs. 446/1997, che hanno ottenuto o rinnovato la registrazione della propria organizzazione secondo il regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001, relativo all'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS [2].

     2. La riduzione di cui al comma 1 opera per il periodo d'imposta 2015, per i soggetti che hanno ottenuto o rinnovato la registrazione EMAS (Eco Management and Audit Scheme) nel periodo d'imposta 2014 [3].

     3. Qualora l'attività sia esercitata in più stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse e solo uno o alcuni di essi abbiano ottenuto o rinnovato la registrazione EMAS, l'aliquota ridotta è applicabile al valore della produzione netta prodotta nello stabilimento, cantiere, ufficio o base fissa registrato EMAS [4].

     4. Ai fini di cui al comma 3, si considera prodotto nel cantiere, ufficio o base fissa registrato EMAS, il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato e addetto con continuità, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, nello stabilimento, cantiere, ufficio o base fissa registrato EMAS. Sono compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione.

     5. L'aliquota ridotta non si applica se il valore della produzione netta è superiore a euro 20.000.000,00 e non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse per le stesse finalità.

 

     Art. 5. Riduzione dell'aliquota IRAP per particolari settori economici

1. L'aliquota ordinaria dell'IRAP è ridotta di 0,92 punti percentuali per i settori di attività economica 77.11 e 77.12 della classificazione delle attività economiche (ATECO) 2007.

 

     Art. 6. Interventi agevolativi previsti dalla l.r. 35/2000

1. Per l’anno d’imposta 2014, l'aliquota ordinaria dell'IRAP è ridotta nelle misure seguenti:

a) di 0,50 punti percentuali per le reti d’impresa e per le imprese aderenti ad un contratto di rete di impresa che si costituiscono ai sensi dell’articolo 3, commi da 4 ter a 4 quinquies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f), della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese) [5];

b) di 0,50 punti percentuali per le imprese che sottoscrivono i protocolli di insediamento di cui all’articolo 5 duodecies della l.r. 35/2000;

c) di 1,50 punti percentuali per le piccole e medie imprese (PMI) che si insediano ex novo in aree integrate di sviluppo del territorio regionale, individuate con deliberazione della Giunta regionale, in aree di crisi complessa individuate ai sensi della normativa nazionale, o in aree definite del tessuto urbano interessato nell’ambito di progetti di rigenerazione urbana.

2. Per l’anno d’imposta 2014, l’aliquota ordinaria dell’IRAP è azzerata per le imprese costituite nel 2014 in settori ad alta tecnologia e a medio-alta tecnologia, secondo la vigente classificazione ATECO, operanti nei comparti dell’industria e dei servizi, specificati con il regolamento di cui al comma 4.

3. L’agevolazione non è cumulabile con gli interventi di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 121.

4. Con regolamento emanato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono individuati i termini e le modalità applicative per l’accesso alle misure di beneficio fiscale, nonché le modalità relative alla verifica, controllo e monitoraggio sui soggetti beneficiari.

 

     Art. 7. Limiti all'applicazione dell'aliquota ridotta

1. I soggetti passivi IRAP possono applicare l’aliquota più vantaggiosa nel caso in cui la normativa regionale preveda per essi una pluralità di aliquote.

 

     Art. 8. Casi di esclusione

1. Le riduzioni dell'aliquota IRAP previste dal presente capo non si applicano:

a) ai soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), sino a quando l'aliquota è superiore a quella agevolata prevista dall'articolo 45, comma 1, del d.lgs. 446/1997;

b) ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del d.lgs. 446/1997.

 

CAPO II - Deduzioni dalla base imponibile IRAP

 

     Art. 9. Deduzione dalla base imponibile IRAP per assunzione di personale dipendente delle micro, piccole e medie imprese

1. Per i tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, è prevista la deduzione dalla base imponibile dell'IRAP delle spese sostenute per il personale assunto nel 2014 con contratto a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 5 quindecies, comma 1, lettera d bis), della l.r. 35/2000.

2. La deduzione di cui al comma 1, si applica anche alle spese sostenute per il personale assunto a tempo determinato limitatamente agli assunti di età pari o superiore a cinquantacinque anni.

3. Per le modalità applicative necessarie per usufruire della deduzione si applica il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 agosto 2013, n. 48/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 “Legge finanziaria per l'anno 2013” in materia di deduzioni dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive “IRAP” per le micro, piccole e medie imprese).

 

CAPO III - Crediti d'imposta

 

     Art. 10. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 45/2012 [6]

1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana), è sostituito dal seguente:

“ 1. Sono destinatari delle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 1 i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), e c), del d.lgs. 446/1997, con sede legale o con una stabile organizzazione in Toscana, individuate ai sensi dell’articolo 58, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), ad eccezione di:

a) imprese in difficoltà economica;

b) banche;

c) fondazioni bancarie;

d) compagnie e imprese di assicurazione. ”.

 

     Art. 11. Interventi per incentivare la partecipazione delle microimprese a fiere internazionali svolte in paesi esteri europei

1. Alle microimprese che negli esercizi 2014 e 2015 effettuano investimenti in progetti di internazionalizzazione è riconosciuto un credito di imposta IRAP per un importo complessivo non superiore ad euro 15.000,00, calcolato esclusivamente sulla base delle spese sostenute per la locazione degli spazi espositivi in fiere internazionali svolte in paesi esteri europei, in forma singola o associata. Il credito d’imposta deve essere utilizzato entro il secondo esercizio finanziario successivo a quello in cui l’investimento è effettuato.

2. L’agevolazione di cui al comma 1, non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse sulle stesse spese di cui al comma 1.

 

     Art. 12. Interventi a sostegno dei processi di certificazione integrati delle micro e piccole imprese

1. È riconosciuto un credito di imposta IRAP per un importo complessivo non superiore ad euro 15.000,00, alle micro e piccole imprese che nel triennio 2013 – 2015 realizzano un sistema di gestione integrato ed ottengono almeno due certificazioni riconosciute da standard internazionali, di cui almeno una tra le seguenti:

a) ISO 14001, di cui al reg. (CE) 761/2001;

b) SA8000;

c) BS OHSAS 18001;

d) registrazione EMAS.

2. Il credito d’imposta deve essere utilizzato entro i tre esercizi finanziari successivi alla certificazione ed è calcolato esclusivamente sulla base delle spese sostenute per la certificazione.

3. Nel caso di registrazione EMAS l’impresa deve optare fra l'agevolazione del presente articolo o la riduzione dell’aliquota prevista all’articolo 4.

4. L’agevolazione di cui al comma 1, non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche inerenti la certificazione di impresa.

 

CAPO IV - Esenzioni

 

     Art. 13. Esenzione per esercizi commerciali in territori montani [7]

1. A decorrere dall’anno d’imposta 2016 sono esentati dal pagamento dell'IRAP i soggetti che esercitano l'attività commerciale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nei territori classificati montani ai sensi dell’articolo 83 della l.r. 68/2011, con popolazione uguale o inferiore a cinquecento abitanti, e che svolgono congiuntamente in un solo esercizio altri servizi di particolare interesse per la collettività, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), del medesimo d.lgs. 114/1998.

2. L’esenzione di cui al comma 1, non si applica qualora il valore della produzione netta sia superiore a euro 77.468,53.

3. Dal 1° gennaio 2016 cessa di avere applicazione il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta 17 febbraio 2004, n. 11/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65 “Legge finanziaria per l'anno 2002”. Esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive “IRAP” di esercizi commerciali in zone montane).

 

CAPO V - Norme finali

 

     Art. 14. Limiti consentiti dalla normativa comunitaria

1. Le agevolazioni previste dalla presente legge rientrano nella disciplina comunitaria del regime "de minimis".

 

     Art. 15. Relazione annuale sull'impatto delle agevolazioni

1. La Giunta regionale illustra nel documento annuale di programmazione (DAP) di cui all'articolo 9 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale), l’impatto degli interventi agevolativi sui soggetti passivi IRAP, evidenziando la riduzione della pressione fiscale e la dinamica del gettito fiscale recuperato grazie alle azioni di contrasto all’evasione.

 

     Art. 16. Controlli

1. Le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni, la fruizione, il recupero del credito d'imposta in caso di decadenza, revoca o rideterminazione del beneficio e i controlli sul suo corretto utilizzo, sono disciplinati dalla convenzione stipulata tra la Regione e l'Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).

 

     Art. 17. Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articoli 2, 2 bis e 4 della legge regionale 26 gennaio 2001, n. 2 (Riduzione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive. “IRAP“);

b) articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2002);

c) articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 58 (Legge finanziaria per l'anno 2004);

d) articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 71 (Legge finanziaria per l'anno 2005);

e) comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013).

 

     Art. 18. Norma finanziaria

1. Le minori entrate derivanti dalla presente legge sono stimate in euro 3.000.000,00 per l'anno 2014 e fanno carico agli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) 111 "Imposte e tasse" del bilancio di previsione 2014.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2014 è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

anno 2014

- in diminuzione UPB di entrata 111 “Imposte e tasse” per euro 3.000.000,00

- in diminuzione UPB di spesa 741 “Fondi - Spese correnti” per euro 3.000.000,00

 

     Art. 19. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 81.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2014, n. 46.

[3] Comma sostituito dall'art. 11 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 86 e così modificato dall'art. 15 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 81.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2014, n. 46.

[5] Per un'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 16 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 81.

[6] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 5 aprile 2017, n. 18.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 17 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 81.