Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 24/12/2013 |
Numero: | 79 |
Sommario |
Art. 1. Riduzione delle aliquote IRAP per le ONLUS, le cooperative sociali e le imprese sociali |
Art. 2. Riduzione delle aliquote IRAP per le aziende pubbliche di servizi alla persona |
Art. 3. Riduzione delle aliquote IRAP per finalità di riequilibrio territoriale |
Art. 4. Riduzione dell’aliquota IRAP per le imprese certificate EMAS |
Art. 5. Riduzione dell'aliquota IRAP per particolari settori economici |
Art. 6. Interventi agevolativi previsti dalla l.r. 35/2000 |
Art. 7. Limiti all'applicazione dell'aliquota ridotta |
Art. 8. Casi di esclusione |
Art. 9. Deduzione dalla base imponibile IRAP per assunzione di personale dipendente delle micro, piccole e medie imprese |
Art. 10. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 45/2012 |
Art. 11. Interventi per incentivare la partecipazione delle microimprese a fiere internazionali svolte in paesi esteri europei |
Art. 12. Interventi a sostegno dei processi di certificazione integrati delle micro e piccole imprese |
Art. 13. Esenzione per esercizi commerciali in territori montani |
Art. 14. Limiti consentiti dalla normativa comunitaria |
Art. 15. Relazione annuale sull'impatto delle agevolazioni |
Art. 16. Controlli |
Art. 17. Abrogazioni |
Art. 18. Norma finanziaria |
Art. 19. Entrata in vigore |
§ 6.1.341 - L.R. 24 dicembre 2013, n. 79.
Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
(B.U. 31 dicembre 2013, n. 63)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere m), n) e q), dello Statuto;
Vista la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
Visto il
Visto il
Visto il
Visto in particolare il combinato disposto degli articoli 18 e 24 del
Vista la
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. E’ opportuno dare un assetto organico alle diverse fattispecie di agevolazioni dell’IRAP, presenti nell’ordinamento toscano, applicabili a partire dal periodo d’imposta successivo alla data del 31 dicembre 2013, razionalizzando gli sgravi attualmente vigenti e introducendone alcuni nuovi in attuazione delle norme programmatiche;
2. Va riconosciuta la specificità della
3. L’intervento legislativo limita o elimina alcuni sgravi oggi in vigore in applicazione di un principio di maggiore selettività, generando un risparmio di risorse finanziarie, che vengono destinate ad ulteriori interventi;
4. Al fine di assicurare l'operatività delle disposizioni della legge dall'inizio del periodo di imposta 2014, è necessario prevedere l'entrata in vigore immediata della presente legge;
Approva la presente legge
CAPO I - Riduzione delle aliquote IRAP
Art. 1. Riduzione delle aliquote IRAP per le ONLUS, le cooperative sociali e le imprese sociali
1. L'aliquota ordinaria dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ridotta di 0,92 punti percentuali:
a) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), del
b) per le cooperative sociali di cui alla
c) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), ed e), del
Art. 2. Riduzione delle aliquote IRAP per le aziende pubbliche di servizi alla persona
1. L’aliquota ordinaria dell’IRAP è ridotta di 0,92 punti percentuali per le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) di cui alla
Art. 3. Riduzione delle aliquote IRAP per finalità di riequilibrio territoriale [1]
1. L'aliquota ordinaria dell'IRAP è ridotta di 0,96 punti percentuali per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del
2. Qualora l'attività sia esercitata nel territorio di più comuni, il valore della produzione netta si considera prodotto nel territorio montano proporzionalmente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale, a qualunque titolo utilizzato e addetto con continuità per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, in stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti nel territorio montano. Sono compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione.
3. L'aliquota ridotta di cui al comma 1, non si applica qualora il valore della produzione netta sia superiore ad euro 77.000,00.
Art. 4. Riduzione dell’aliquota IRAP per le imprese certificate EMAS
1. L'aliquota ordinaria dell'IRAP è ridotta di 0,60 punti percentuali per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), del
2. La riduzione di cui al comma 1 opera per il periodo d'imposta 2015, per i soggetti che hanno ottenuto o rinnovato la registrazione EMAS (Eco Management and Audit Scheme) nel periodo d'imposta 2014 [3].
3. Qualora l'attività sia esercitata in più stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse e solo uno o alcuni di essi abbiano ottenuto o rinnovato la registrazione EMAS, l'aliquota ridotta è applicabile al valore della produzione netta prodotta nello stabilimento, cantiere, ufficio o base fissa registrato EMAS [4].
4. Ai fini di cui al comma 3, si considera prodotto nel cantiere, ufficio o base fissa registrato EMAS, il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato e addetto con continuità, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, nello stabilimento, cantiere, ufficio o base fissa registrato EMAS. Sono compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione.
5. L'aliquota ridotta non si applica se il valore della produzione netta è superiore a euro 20.000.000,00 e non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse per le stesse finalità.
Art. 5. Riduzione dell'aliquota IRAP per particolari settori economici
1. L'aliquota ordinaria dell'IRAP è ridotta di 0,92 punti percentuali per i settori di attività economica 77.11 e 77.12 della classificazione delle attività economiche (ATECO) 2007.
Art. 6. Interventi agevolativi previsti dalla
1. Per l’anno d’imposta 2014, l'aliquota ordinaria dell'IRAP è ridotta nelle misure seguenti:
a) di 0,50 punti percentuali per le reti d’impresa e per le imprese aderenti ad un contratto di rete di impresa che si costituiscono ai sensi dell’articolo 3, commi da 4 ter a 4 quinquies, del
b) di 0,50 punti percentuali per le imprese che sottoscrivono i protocolli di insediamento di cui all’articolo 5 duodecies della
c) di 1,50 punti percentuali per le piccole e medie imprese (PMI) che si insediano ex novo in aree integrate di sviluppo del territorio regionale, individuate con deliberazione della Giunta regionale, in aree di crisi complessa individuate ai sensi della normativa nazionale, o in aree definite del tessuto urbano interessato nell’ambito di progetti di rigenerazione urbana.
2. Per l’anno d’imposta 2014, l’aliquota ordinaria dell’IRAP è azzerata per le imprese costituite nel 2014 in settori ad alta tecnologia e a medio-alta tecnologia, secondo la vigente classificazione ATECO, operanti nei comparti dell’industria e dei servizi, specificati con il regolamento di cui al comma 4.
3. L’agevolazione non è cumulabile con gli interventi di cui all’articolo 25 del
4. Con regolamento emanato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono individuati i termini e le modalità applicative per l’accesso alle misure di beneficio fiscale, nonché le modalità relative alla verifica, controllo e monitoraggio sui soggetti beneficiari.
Art. 7. Limiti all'applicazione dell'aliquota ridotta
1. I soggetti passivi IRAP possono applicare l’aliquota più vantaggiosa nel caso in cui la normativa regionale preveda per essi una pluralità di aliquote.
Art. 8. Casi di esclusione
1. Le riduzioni dell'aliquota IRAP previste dal presente capo non si applicano:
a) ai soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del
b) ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del
CAPO II - Deduzioni dalla base imponibile IRAP
Art. 9. Deduzione dalla base imponibile IRAP per assunzione di personale dipendente delle micro, piccole e medie imprese
1. Per i tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, è prevista la deduzione dalla base imponibile dell'IRAP delle spese sostenute per il personale assunto nel 2014 con contratto a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 5 quindecies, comma 1, lettera d bis), della
2. La deduzione di cui al comma 1, si applica anche alle spese sostenute per il personale assunto a tempo determinato limitatamente agli assunti di età pari o superiore a cinquantacinque anni.
3. Per le modalità applicative necessarie per usufruire della deduzione si applica il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 agosto 2013, n. 48/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 2 della
CAPO III - Crediti d'imposta
Art. 10. Modifiche all’articolo 2 della
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della
“ 1. Sono destinatari delle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 1 i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), e c), del
a) imprese in difficoltà economica;
b) banche;
c) fondazioni bancarie;
d) compagnie e imprese di assicurazione. ”.
Art. 11. Interventi per incentivare la partecipazione delle microimprese a fiere internazionali svolte in paesi esteri europei
1. Alle microimprese che negli esercizi 2014 e 2015 effettuano investimenti in progetti di internazionalizzazione è riconosciuto un credito di imposta IRAP per un importo complessivo non superiore ad euro 15.000,00, calcolato esclusivamente sulla base delle spese sostenute per la locazione degli spazi espositivi in fiere internazionali svolte in paesi esteri europei, in forma singola o associata. Il credito d’imposta deve essere utilizzato entro il secondo esercizio finanziario successivo a quello in cui l’investimento è effettuato.
2. L’agevolazione di cui al comma 1, non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse sulle stesse spese di cui al comma 1.
Art. 12. Interventi a sostegno dei processi di certificazione integrati delle micro e piccole imprese
1. È riconosciuto un credito di imposta IRAP per un importo complessivo non superiore ad euro 15.000,00, alle micro e piccole imprese che nel triennio 2013 – 2015 realizzano un sistema di gestione integrato ed ottengono almeno due certificazioni riconosciute da standard internazionali, di cui almeno una tra le seguenti:
a) ISO 14001, di cui al reg. (CE) 761/2001;
b) SA8000;
c) BS OHSAS 18001;
d) registrazione EMAS.
2. Il credito d’imposta deve essere utilizzato entro i tre esercizi finanziari successivi alla certificazione ed è calcolato esclusivamente sulla base delle spese sostenute per la certificazione.
3. Nel caso di registrazione EMAS l’impresa deve optare fra l'agevolazione del presente articolo o la riduzione dell’aliquota prevista all’articolo 4.
4. L’agevolazione di cui al comma 1, non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche inerenti la certificazione di impresa.
CAPO IV - Esenzioni
Art. 13. Esenzione per esercizi commerciali in territori montani [7]
1. A decorrere dall’anno d’imposta 2016 sono esentati dal pagamento dell'IRAP i soggetti che esercitano l'attività commerciale di cui all'articolo 4 del
2. L’esenzione di cui al comma 1, non si applica qualora il valore della produzione netta sia superiore a euro 77.468,53.
3. Dal 1° gennaio 2016 cessa di avere applicazione il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta 17 febbraio 2004, n. 11/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 1 della
CAPO V - Norme finali
Art. 14. Limiti consentiti dalla normativa comunitaria
1. Le agevolazioni previste dalla presente legge rientrano nella disciplina comunitaria del regime "de minimis".
Art. 15. Relazione annuale sull'impatto delle agevolazioni
1. La Giunta regionale illustra nel documento annuale di programmazione (DAP) di cui all'articolo 9 della
Art. 16. Controlli
1. Le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni, la fruizione, il recupero del credito d'imposta in caso di decadenza, revoca o rideterminazione del beneficio e i controlli sul suo corretto utilizzo, sono disciplinati dalla convenzione stipulata tra la Regione e l'Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 10 del
Art. 17. Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 2, 2 bis e 4 della
b) articolo 1 della
c) articolo 1 della
d) articolo 2 della
e) comma 2 dell’articolo 1 della
Art. 18. Norma finanziaria
1. Le minori entrate derivanti dalla presente legge sono stimate in euro 3.000.000,00 per l'anno 2014 e fanno carico agli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) 111 "Imposte e tasse" del bilancio di previsione 2014.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2014 è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:
anno 2014
- in diminuzione UPB di entrata 111 “Imposte e tasse” per euro 3.000.000,00
- in diminuzione UPB di spesa 741 “Fondi - Spese correnti” per euro 3.000.000,00
Art. 19. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 14 della
[2] Comma così modificato dall'art. 1 della
[3] Comma sostituito dall'art. 11 della
[4] Comma così modificato dall'art. 1 della
[5] Per un'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 16 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 9 della
[7] Articolo così sostituito dall'art. 17 della