Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 14/07/2012 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 65/2010 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 84 della l.r. 65/2010 |
Art. 3. Inserimento dell’articolo 84 bis nella l. r. 65/2010 |
Art. 4. Modifiche all’articolo 90 della l.r. 65/2010 |
Art. 5. Modifiche all’articolo 118 ter della l.r. 65/2010 |
Art. 6. Modifiche all’articolo 118 quater della l.r. 65/2010 |
Art. 7. Modifiche all’articolo 138 ter della l.r. 65/2010 |
Art. 8. Abrogazione dell’articolo 13 della l.r. 66/2011 |
Art. 9. Inserimento dell’articolo 144 bis nella l.r. 66/2011 |
Art. 10. Inserimento della sezione X bis nella l.r. 66/2011 |
Art. 11. Inserimento dell’articolo 150 bis nella l.r. 66/2011 |
Art. 12. Inserimento dell’articolo 150 ter nella l.r. 66/2011 |
Art. 13. Inserimento dell’articolo 150 quater nella l.r. 66/2011 |
Art. 14. Inserimento dell’articolo 150 quinquies nella l.r. 66/2011 |
Art. 15. Inserimento dell’articolo 150 sexies nella l.r. 66/2011 |
Art. 16. Inserimento dell’articolo 150 septies nella l.r. 66/2011 |
Art. 17. Inserimento dell’articolo 150 octies nella l.r. 66/2011 |
Art. 18. Inserimento dell’articolo 150 novies nella l.r. 66/2011 |
Art. 19. Inserimento dell’articolo 150 decies nella l.r. 66/2011 |
Art. 20. Inserimento dell’articolo 150 undecies nella l.r. 66/2011 |
Art. 21. Inserimento dell’articolo 150 duodecies nella l.r. 66/2011 |
Art. 22. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 59/1996 |
Art. 23. Abrogazione degli articoli 16 bis e 16 ter della l.r. 42/1998 |
Art. 24. Sostituzione dell’articolo 26 bis della l.r. 42/1998 |
Art. 25. Modifiche all’articolo 16 bis della l.r. 49/1999 |
Art. 26. Inserimento dell’articolo 18 bis nella l.r. 49/1999 |
Art. 27. Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 39/2001 |
Art. 28. Inserimento dell’articolo 1 bis nella l.r. 49/2003 |
Art. 29. Modifiche alla rubrica del capo II della l.r. 49/2003 |
Art. 30. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 49/2003 |
Art. 31. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 49/2003 |
Art. 32. Sostituzione dell’articolo 8 bis della l.r. 49/2003 |
Art. 33. Inserimento dell’articolo 8 quater nella l.r. 49/2003 |
Art. 34. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 1/2005 |
Art. 35. Modifiche all’articolo 209 della l.r. 1/2005 |
Art. 36. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 4/2005 |
Art. 37. Abrogazione dell’articolo 13 della l.r. 4/2005 |
Art. 38. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 30/2005 |
Art. 39. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 32/2009 |
Art. 40. Modifiche all’articolo 40 della l.r. 21/2010 |
Art. 41. Modifiche all’articolo 52 della l.r. 21/2010 |
Art. 42. Modifiche all’articolo 57 della l.r. 21/2010 |
Art. 43. Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 68/2011 |
Art. 44. Norma transitoria |
Art. 45. Inserimento dell’articolo 103 bis nella l.r. 68/2011 |
Art. 46. Sostituzione dell’articolo 105 della l.r. 68/2011 |
Art. 47. Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi |
Art. 48. Entrata in vigore |
§ 6.1.317 - L.R. 14 luglio 2012, n. 35.
Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011) e alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012) e ulteriori disposizioni collegate. Modifiche alle l.r. 59/1996, 42/1998, 49/1999, 39/2001, 49/2003, 1/2005, 4/2005, 30/2005, 32/2009, 21/2010, 68/2011.
(B.U. 14 luglio 2012, n. 37)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere e), n), t) e v), dello Statuto;
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Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 18 giugno 2012;
Considerato quanto segue:
Per quanto concerne il capo I (Modifiche alla
1. Al fine di favorire lo sviluppo di condizioni di concorrenza tra vari operatori, è opportuno modificare le disposizioni di cui agli articoli 84 e 90 della
2. È necessario integrare, sulla scorta dei risultati della prima fase applicativa delle misure del progetto “Giovani sì” in ordine all’autonomia abitativa, i criteri per l’accesso alle agevolazioni in esso previste;
3. In particolare, è necessario ridurre il vincolo dei cinque anni di residenza, rivelatosi troppo stringente anche in considerazione dell’età dei possibili beneficiari, nonché fornire opportunità di emancipazione anche per i giovani con disabilità;
4. È necessario adeguare le tipologie di beneficiari del contributo straordinario per le zone montane a quanto già previsto dalla
Per quanto concerne il capo II (Modifiche alla
5. Per la ricognizione dei servizi soggetti alla compartecipazione degli utenti al costo, in vista della progressiva, uniforme e generale applicazione dell’ISEE standard disciplinato dalla normativa nazionale, da parte della Regione e degli enti locali, lo strumento della legge ordinaria previsto dall’articolo 108 della
6. La Regione intende fornire una tangibile espressione della vicinanza delle istituzioni regionali alle famiglie dei due cittadini senegalesi deceduti nell’attentato del 13 dicembre 2011 a Firenze, nonché al cittadino senegalese che, ferito nella stessa circostanza, è rimasto paralizzato;
7. È opportuno sostenere il processo di riorganizzazione dei comuni, chiamati dalla
8. È necessario sostenere, mediante un contributo straordinario, la Provincia di Livorno, subentrante alla disciolta Unione di comuni dell’Arcipelago Toscano, nel far fronte alle difficoltà finanziarie derivanti dalla successione, evitando di sottrarre risorse alle altre unioni per l’esercizio delle funzioni conferite dalla Regione;
9. Nelle more della decisione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 41 del Reg. (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006 (Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il
10. Nell’ambito dei rapporti di collaborazione tra la Regione Toscana ed il Comitato Organizzatore per l’organizzazione dei campionati mondiali di ciclismo del 2013, è opportuno concorrere alle spese necessarie per lo svolgimento dell’evento, con particolare riguardo all’acquisizione dei diritti di utilizzo, anche a fini promozionali con ricaduta sull’intero territorio toscano, del logo dei campionati mondiali di ciclismo 2013 e della UCI (Unione Ciclistica Internazionale), previo accordo con il Comitato stesso;
11. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi accelerando le relative procedure, è opportuno stabilire una disciplina semplificata per l’attribuzione delle risorse finanziarie regionali destinate agli interventi di manutenzione straordinaria ritenuti prioritari ai fini della difesa del suolo;
12. A seguito della conclusione della gestione del commissario per la realizzazione degli interventi per il completamento della diga di Bilancino e delle opere connesse di cui alla deliberazione della Giunta regionale 18.7.2011, n. 621 (
di manutenzione dell’invaso di Bilancino relativi alla quota parte degli stessi funzionale alla laminazione delle piene, in attesa del perfezionamento degli atti volti al trasferimento ad altro soggetto di tale onere, previsto nella convenzione stipulata nel 2003 tra Commissario di Bilancino, Ato3 e Publiacqua S.p.A. ed assunto a carico della Regione;
13. È necessario sostenere il consorzio, di cui all’articolo 8 della
14. In occasione della prima visita ufficiale del Pontefice Benedetto XVI in Toscana è opportuno contribuire alle spese sostenute dalla Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro per l’organizzazione e lo svolgimento in sicurezza dell’evento;
15. È opportuno, in considerazione della valorizzazione del territorio e del potenziale indotto economico, formativo e sociale che può scaturire dalla scelta del complesso di Villa Castelpulci in Scandicci come sede della Scuola superiore di Magistratura, che la Regione concorra all’allestimento funzionale e all’infrastruttura telematica della sede stessa.
Per quanto concerne il capo III (Ulteriori disposizioni collegate):
16. Nelle more dell’introduzione nell’ordinamento regionale delle “leggi collegate” alla finanziaria, in considerazione della struttura delle due ultime leggi finanziarie, è opportuno inserire disposizioni di modifica di leggi diverse, funzionalmente collegate in relazione all’impatto sulla prima variazione di bilancio, anche in termini di risparmio.
Per quanto concerne il capo III, sezione II (Modifiche alla
17. È necessario adeguare alla
Per quanto concerne il capo III, sezione IV (Modifiche alla
18. È necessario sopprimere una commissione consultiva non più operante.
Per quanto concerne il capo III, sezione V (Modifiche alla
19. Al fine di disciplinare con maggior chiarezza ed omogeneità alcune procedure di gestione della tassa automobilistica, si procede alla revisione dell’articolo 8 bis della
20.Al fine di una maggiore efficienza e semplificazione si procede, inoltre, all’introduzione nella
21. Al fine di semplificare le procedure di pagamento per i soggetti passivi interessati, in attuazione del disposto di cui all’articolo 7, comma 1, della
Per quanto concerne il capo III, sezione XI (Modifiche alla
22. È necessario promuovere, anche sostenendole finanziariamente, azioni di contrasto all’evasione fiscale e contributiva, in un’ottica integrata di sistema Regione-enti locali.
Per quanto concerne il capo V (Norma finale):
23. Si dispone l’entrata in vigore della presente legge dal giorno successivo alla pubblicazione in considerazione dell’urgenza di assicurare l’immediata operatività delle sue disposizioni;
Approva la presente legge
Capo I
Modifiche alla
Art. 1. Modifiche all’articolo 15 della
1. Al comma 1 dell’articolo 15 della
Art. 2. Modifiche all’articolo 84 della
1. Al comma 1 dell’articolo 84 della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 84 della
“1 bis. L’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma avviene sulla base di un unico lotto di gara, fatta salva la possibilità degli enti locali di prevedere ulteriori lotti per i servizi di cui all’articolo 88, comma 3, e per quelli che non siano oggetto della convenzione di cui all’articolo 85.”.
3. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 84 della
“1 ter. L’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su ferro avviene sulla base di uno o più lotti, anche integrati con quello di cui al comma 1 bis, individuati con deliberazione della Giunta regionale, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi e delle condizioni di economicità, efficacia ed efficienza della loro organizzazione.”.
Art. 3. Inserimento dell’articolo 84 bis nella
1. Dopo l’articolo 84 della
“Art. 84 bis. Investimenti per il trasporto ferroviario regionale
1. La Giunta regionale, per potenziare ed ammodernare il servizio ferroviario regionale, può acquisire materiale rotabile, anche avvalendosi a tale fine, per l’espletamento delle procedure di cui al
2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta stipula con i soggetti gestori apposita convenzione che prevede l’acquisizione del materiale rotabile direttamente al patrimonio regionale.”.
Art. 4. Modifiche all’articolo 90 della
1. Il comma 2 dell’articolo 90 della
“2. La gara per l’affidamento dei servizi di cui al comma 1 può avere ad oggetto anche i servizi regionali di trasporto pubblico su ferro relativi ad uno o più lotti di cui all’articolo 84, comma 1 ter. In tal caso l’affidamento dei servizi avviene dalla data di scadenza del contratto relativo ai servizi su ferro ed il nuovo contratto ha durata fino al nono anno successivo a detta scadenza.”.
Art. 5. Modifiche all’articolo 118 ter della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 118 ter della
2. Al comma 2 dell’articolo 118 ter della
Art. 6. Modifiche all’articolo 118 quater della
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 118 quater della
2. Il comma 5 dell’articolo 118 quater della
“5. Ai fini della concessione del contributo costituiscono criteri di priorità la presenza di uno o più figli e la situazione di monoparentalità. A parità di condizioni previste dal periodo precedente, costituisce titolo di preferenza la condizione di disabilità di cui alla
Art. 7. Modifiche all’articolo 138 ter della
1. Il comma 1 dell’articolo 138 ter della
“1. Al fine del sostegno allo sviluppo delle politiche per la montagna, è istituito un contributo regionale per la realizzazione di interventi straordinari coerenti con il programma regionale di sviluppo (PRS) e con il documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), a favore delle unioni di comuni di cui all’articolo 87, comma 4, lettere a) e b) della
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 138 ter della
“5 bis. Per l’anno 2012 il contributo regionale è destinato specificatamente ad azioni utili a favorire il rilancio del sistema neve toscano nelle zone dell’Amiata, Garfagnana, Lunigiana e Montagna Pistoiese, anche al fine di salvaguardare le condizioni di sicurezza delle piste e degli impianti e il potenziamento dell’attività sciistica.”.
3. Al comma 6 dell’articolo 138 ter della
4. Dopo il comma 7 dell’articolo 138 ter della
“7 bis. Il contributo regionale per la realizzazione degli interventi straordinari di cui al comma 5 bis è finanziato per l’anno 2012, senza oneri aggiuntivi, per l’importo di euro 1.000.000,00 a valere sull’UPB 516 “Sviluppo locale – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2012.”.
Capo II
Modifiche alla
Art. 8. Abrogazione dell’articolo 13 della
1. L’articolo 13 della
Art. 9. Inserimento dell’articolo 144 bis nella
1. Dopo l’articolo 144 della
“Art. 144 bis. Inserimento dell’articolo 38 bis nella
1. Dopo l’articolo 38 della
“Art. 38 bis. Attribuzione delle risorse per gli interventi di manutenzione straordinaria
1. Ferma restando la procedura di cui all’articolo 41, le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 8, comma 8, sono trasferite direttamente agli enti titolari delle funzioni di bonifica, a seguito dell’approvazione dei progetti esecutivi e comunque nel rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti dalle province nell’atto di concessione.”.”.
Art. 10. Inserimento della sezione X bis nella
1. Dopo la sezione X della
“Sezione X bis
Ulteriori disposizioni”.
Art. 11. Inserimento dell’articolo 150 bis nella
1. Nella sezione X bis dopo l’articolo 150 della
“Art. 150 bis. Contributo straordinario di solidarietà a seguito dell’attentato del 13 dicembre 2011
1. È assegnato un contributo straordinario una tantum, a titolo di manifestazione di solidarietà da parte della Regione Toscana, a ciascuna delle famiglie dei cittadini senegalesi deceduti nell’attentato del 13 dicembre 2011 a Firenze, nonché al cittadino senegalese che, nella stessa circostanza, ha riportato lesioni personali gravissime.
2. Ai fini del comma 1 è istituito un fondo di euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
3. La Giunta regionale con deliberazione stabilisce le modalità per l’erogazione dei contributi a valere sul fondo del comma 2.
4. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, cui si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 1111 “Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata – Spese correnti” del bilancio di previsione 2012 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012-2014, annualità 2013 e 2014.”.
Art. 12. Inserimento dell’articolo 150 ter nella
1. Dopo l’articolo 150 bis della
“Art. 150 ter. Promozione e sviluppo del processo di riorganizzazione dei comuni
1. Al fine di sostenere il processo di riorganizzazione dei comuni di cui alla
2. I contributi sono concessi prioritariamente ai progetti volti a favorire l’esercizio in forma associata del maggior numero di funzioni.
3. All’attuazione del comma 1 si provvede nell’ambito delle risorse di cui all’UPB 111 “Azioni di sistema Regione-Enti locali – spese correnti” del bilancio di previsione 2012.
4. Agli oneri per l’esercizio 2013 si provvede con legge di bilancio, fermo restando il limite di cui al comma 1.”.
Art. 13. Inserimento dell’articolo 150 quater nella
1. Dopo l’articolo 150 ter della
“Art. 150 quater. Contributo straordinario alla Provincia di Livorno
1. In alternativa alla concessione di risorse di cui all’articolo 76, comma 1, terzo periodo, della
2. All’attuazione del comma 1 si provvede nell’ambito delle risorse di cui all’ UPB 111 “Azioni di sistema Regione-Enti locali – Spese correnti” del bilancio di previsione 2012.
3. Agli oneri per gli esercizi 2013 e 2014 si provvede con legge di bilancio, fermo restando l’importo massimo di cui al comma 1.”.
Art. 14. Inserimento dell’articolo 150 quinquies nella
1. Dopo l’articolo 150 quater della
“Art. 150 quinquies. Anticipazione straordinaria al Comune di Pisa per il progetto People Mover
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare a favore del Comune di Pisa, per l’anno 2012, la cifra massima di euro 1.000.000,00, a valere su risorse regionali, quale anticipazione straordinaria delle risorse previste dal Por-Creo FERS 2007 – 2013, per la progettazione del collegamento People Mover tra l’aeroporto Galileo Galilei di Pisa e la stazione ferroviaria di Pisa Centrale, nonché delle opere connesse.
2. La Regione provvederà a recuperare l’anticipazione a valere sulle risorse comunitarie di cui al comma 1, o, in caso di mancata attribuzione o revoca delle stesse da parte della Commissione europea, a trattenere tale importo da erogazioni dovute al Comune di Pisa, anche relative ad altri contributi concessi a qualunque titolo.
3. L’erogazione di cui al comma 1, è subordinata alla stipula, tra la Regione Toscana ed il Comune di Pisa, di un accordo volto a stabilire le condizioni per l’attribuzione ed il recupero delle risorse anticipate.
4. All’onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con contestuale pari previsione di entrata e di spesa , mediante lo stanziamento iscritto, per la parte entrata nella UPB 461 “Riscossione di crediti” e per la spesa, nella UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2012.”.
Art. 15. Inserimento dell’articolo 150 sexies nella
1. Dopo l’articolo 150 quinquies della
“Art. 150 sexies. Campionati mondiali di ciclismo 2013 e iniziative di accompagnamento
1. La Regione Toscana, in vista dello svolgimento dei campionati mondiali di ciclismo a Firenze nell’anno 2013, promuove iniziative di accompagnamento nonché propedeutiche all’evento.
2. La Regione definisce, nella sede di coordinamento istituita per l’organizzazione dei mondiali del 2013, e in raccordo con gli altri soggetti coinvolti, i contenuti delle iniziative e il relativo calendario.
3. Sulla base delle determinazioni di cui al comma 2, la Giunta regionale approva il quadro degli interventi e delle iniziative alle quali concorre attraverso la concessione di propri contributi. La Giunta regionale definisce contestualmente i criteri di concessione dei contributi agli enti locali ed agli altri soggetti realizzatori eventualmente individuati.
4. La Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione sull’andamento dell’evento e sugli interventi attuati.
5. Per l’attuazione di quanto previsto ai commi precedenti è autorizzata la spesa di euro 150.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 131 “Attività di carattere istituzionale – Spese correnti” del bilancio di previsione 2012.”.
Art. 16. Inserimento dell’articolo 150 septies nella
1. Dopo l’articolo 150 sexies della
“Art. 150 septies. Contributo al Comitato organizzatore per l’organizzazione dei campionati mondiali di ciclismo del 2013
1. È assegnato un contributo straordinario per l’anno 2012, pari ad euro 150.000,00, al Comitato organizzatore per i campionati mondiali di ciclismo “Toscana 2013”, per la compartecipazione alle spese per l’organizzazione dell’evento, nonché per l’utilizzo, previo accordo con il Comitato stesso, del logo dei campionati mondiali di ciclismo 2013 e della UCI (Unione Ciclistica Internazionale).
2. La Giunta, nell’ambito della relazione di cui all’articolo 150 sexies, comma 4, riferisce al Consiglio regionale sull’attuazione del presente articolo
3. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 150.000,00 per l’anno 2012 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 131 “Attività di carattere istituzionale - Spese correnti” del bilancio di previsione 2012.”.
Art. 17. Inserimento dell’articolo 150 octies nella
1. Dopo l’articolo 150 septies della
“Art. 150 octies. Contributo straordinario per la parziale copertura degli oneri di manutenzione dell’invaso di Bilancino
1. A seguito della cessazione della gestione commissariale di cui alla
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse iscritte sulla UPB 412 “ Approvvigionamento idrico - Spese correnti” del bilancio di previsione 2012.”.
Art. 18. Inserimento dell’articolo 150 novies nella
1. Dopo l’articolo 150 octies della
“Art. 150 novies. Contributo straordinario al soggetto consortile di cui all’articolo 8 della
1. La Regione destina per l’anno 2012 al soggetto consortile multidisciplinare di cui all’articolo 8 della
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 200.000,00 per l’anno 2012, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 513 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – Spese correnti” del bilancio di previsione 2012.”.
Art. 19. Inserimento dell’articolo 150 decies nella
1. Dopo l’articolo 150 novies della
“Art. 150 decies. Contributo straordinario alla Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro
1. È assegnato un contributo straordinario una tantum pari ad euro 120.000,00 alla Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, per il concorso alle spese sostenute per gli allestimenti e gli interventi necessari a garantire la sicurezza, in occasione della visita ufficiale di Papa Benedetto XVI del 13 maggio 2012.
2. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le modalità per l’assegnazione, l’erogazione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
3. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 120.000,00 per l’anno 2012 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 131 “Attività di carattere istituzionale – Spese correnti” del bilancio di previsione 2012.”.
Art. 20. Inserimento dell’articolo 150 undecies nella
1. Dopo l’articolo 150 decies della
“Art. 150 undecies. Sostegno per l’avvio dell’attività della Scuola Superiore di Magistratura
1. La Regione Toscana mette a disposizione del Ministero della Giustizia l’infrastruttura telematica necessaria per l’avvio della Scuola Superiore di Magistratura, con sede presso il Comune di Scandicci nel complesso monumentale di Villa Castelpulci, nonché, con contratto di comodato gratuito, i beni mobili e strumentali necessari per il funzionamento della stessa.
2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata per l’anno 2012 la spesa massima di euro 500.000,00 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 135 “Attività di carattere istituzionale – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2012.”.
Art. 21. Inserimento dell’articolo 150 duodecies nella
1. Dopo l’articolo 150 undecies della
“Art. 150 duodecies. Contributo straordinario di solidarietà a seguito dell’aggressione ai carabinieri durante controlli dopo un rave-party il 25 aprile 2011 a Pitigliano
1. È assegnato un contributo straordinario una tantum, a titolo di manifestazione di solidarietà da parte della Regione Toscana, alla famiglia del carabiniere deceduto in seguito all’aggressione verificatasi durante i controlli eseguiti dopo un rave-party il 25 aprile 2011 a Pitigliano, nonché al collega che, nella stessa circostanza, ha riportato lesioni personali gravissime e permanenti.
2. Ai fini del comma 1 è istituito un fondo di euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
3. La Giunta regionale, con deliberazione, stabilisce le modalità per l’erogazione dei contributi a valere sul fondo del comma 2.
4. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, cui si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 1.1.11 “Interventi a favore del terrorismo e della criminalità organizzata – Spese correnti” del bilancio di previsione 2012 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012–2014, annualità 2013 e 2014.”.
Capo III
Ulteriori disposizioni collegate
Sezione I
Modifiche alla
Art. 22. Modifiche all’articolo 19 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 19 della
2. Il comma 7 dell’articolo 19 della
“7. Al finanziamento della spesa per il contributo di cui al comma 1, lettera a), si fa fronte senza oneri aggiuntivi con le risorse dell’unità previsionale di base (UPB) 142 “Attività di informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012 –2014. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. Restano in ogni caso salvi gli obblighi di contenimento della spesa di cui all’articolo 2 della
Sezione II
Modifiche alla
Art. 23. Abrogazione degli articoli 16 bis e 16 ter della
1. Gli articoli 16 bis e 16 ter della
Art. 24. Sostituzione dell’articolo 26 bis della
1. L’articolo 26 bis della
“Art. 26 bis
Attribuzione del gettone di presenza ai componenti ed ai membri della segreteria del comitato di verifica e monitoraggio per l’attuazione della delega di cui all’articolo 8 del
1. Ai componenti del comitato di verifica e monitoraggio per l’attuazione della delega di cui all’articolo 8 del
2. Ai membri della segreteria del comitato di cui al comma 1 è attribuito un gettone di presenza di euro 20,00 per ogni giornata di effettiva assistenza alle sedute dello stesso comitato.
3. Ai componenti ed ai membri della segreteria di cui ai commi 1 e 2 competono i rimborsi delle spese di missione, rispettivamente, per la partecipazione alle sedute del comitato e per l’assistenza alle stesse. Per i componenti del comitato ed i membri della segreteria non dipendenti della Regione i rimborsi sono determinati con riferimento alle norme in vigore per i dirigenti regionali.”.
Sezione III
Modifiche alla
Art. 25. Modifiche all’articolo 16 bis della
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 16 bis della
“4 bis. Ai componenti del NURV esterni alla Regione e agli enti dipendenti è corrisposto un gettone di presenza di 30,00 euro per ogni seduta oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento nella misura stabilita per i dirigenti regionali.”.
Art. 26. Inserimento dell’articolo 18 bis nella
1. Dopo l’articolo 18 della
“Art. 18 bis. Norma finanziaria
1. Agli oneri di cui all’articolo 16 bis, comma 4 bis, stimati in euro 1.000,00 annui per ciascuna delle annualità 2012, 2013 e 2014, si fa fronte con gli stanziamenti della unità previsionale di base UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale a legislazione vigente 2012–2014.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.”.
Sezione IV
Modifiche alla
Art. 27. Sostituzione dell’articolo 11 della
1. L’articolo 11 della
“Art. 11
Funzioni di verifica sull’attuazione della legge
1. Le funzioni di verifica sull’attuazione della presente legge sono attribuite alla commissione regionale per la tutela degli animali, prevista dall’articolo 38 della
Sezione V
Modifiche alla
Art. 28. Inserimento dell’articolo 1 bis nella
1. Dopo l’articolo 1 della
“Art. 1 bis. Semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica
1. In attuazione dell’articolo 7, comma 1, della
Art. 29. Modifiche alla rubrica del capo II della
1. Nella rubrica del capo II della
Art. 30. Modifiche all’articolo 4 della
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 4 della
Art. 31. Modifiche all’articolo 5 della
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 5 della
“5 bis. Dalla data di entrata in vigore del presente comma, l’esenzione decorre dal periodo tributario in corso alla data di accertamento delle disabilità di cui al comma 1. Gli effetti di tale decorrenza non retroagiscono comunque ai periodi anteriori all’anno 2012.”.
Art. 32. Sostituzione dell’articolo 8 bis della
1. L’articolo 8 bis della
“Art. 8 bis. Perdita di possesso del veicolo per furto, demolizione o esportazione all’estero
1. L’intestatario del veicolo non è tenuto al pagamento della tassa automobilistica regionale nelle seguenti ipotesi:
a) perdita di possesso del veicolo per furto regolarmente denunciato;
b) demolizione del veicolo certificata ai sensi dell’articolo 46 del
c) cessazione dalla circolazione del veicolo per esportazione all’estero, purché la relativa formalità sia oggetto di regolare registrazione presso il PRA, anche per il tramite delle competenti autorità italiane aventi sede nello stato in cui il veicolo viene definitivamente esportato.
2. Gli effetti della disposizione di cui al comma 1 decorrono dalla periodicità tributaria in essere al momento dell’evento, a condizione che l’evento medesimo sia avvenuto entro il termine ordinario per il pagamento del tributo.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b), se la tassa automobilistica è già stata corrisposta è ammesso rimborso.”.
Art. 33. Inserimento dell’articolo 8 quater nella
1. Dopo l’articolo 8 ter della
“Art. 8 quater. Sospensioni dell’obbligo tributario
1. Costituisce titolo per la sospensione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale la cessione di mezzi di trasporto effettuata, a favore dei contribuenti che ne fanno professionalmente commercio, con le modalità indicate dall’articolo 36, comma 10, del
2. L’obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche regionali è sospeso a decorrere dalla periodicità tributaria immediatamente successiva a quella in essere al momento della cessione e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita.
3. Non costituiscono titolo per la sospensione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale:
a) la consegna di veicoli alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi, effettuata unitamente al conferimento alle medesime imprese di procura speciale per la vendita;
b) la mera emissione della fattura di vendita a favore del concessionario, alla quale non faccia seguito la presentazione della formalità per la trascrizione del titolo di proprietà.
4. La trascrizione presso il PRA del provvedimento di fermo derivante dalla procedura di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica non esplica effetti ai fini della interruzione e sospensione dell’obbligo tributario.”.
Sezione VI
Modifiche alla
Art. 34. Modifiche all’articolo 19 della
1. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 19 della
“2 ter. Qualora il garante regionale della comunicazione non appartenga alla struttura regionale, allo stesso è attribuita un’indennità di funzione la cui entità, calcolata su base annua, è determinata con deliberazione dalla Giunta regionale in misura non superiore al 44 per cento di quella spettante al Presidente della Giunta regionale.”.
Art. 35. Modifiche all’articolo 209 della
1. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 209 della
“1 quater. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall’articolo 19, comma 2 ter, stimati in euro 23.000,00 per l’anno 2012 ed in euro 54.000,00 per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si fa fronte con gli stanziamenti della unità previsionale di base (UPB) n. 343 “Sistemi informativi, attività conoscitive e di informazione in campo territoriale - spese correnti” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.”.
Sezione VII
Modifiche alla
Art. 36. Modifiche all’articolo 2 della
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della
“1. Ai fini della presente legge, si intendono per istituti:
a) le università e gli istituti universitari statali e le università non statali legalmente riconosciute con sede legale in Toscana;
b) le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla
c) le scuole di mediatori linguistici con sede legale in Toscana abilitate ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del regolamento adottato con decreto del Ministero dell’istruzione 10 gennaio 2002, n. 38 (Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla
Art. 37. Abrogazione dell’articolo 13 della
1. L’articolo 13 della
Sezione VIII
Modifiche alla
per pubblica utilità)
Art. 38. Modifiche all’articolo 17 della
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 17 della
“b) l’importo del gettone di presenza spettante ai componenti della Commissione, comunque non superiore a euro 30,00 per ciascuna seduta;”.
Sezione IX
Modifiche alla
Art. 39. Modifiche all’articolo 4 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della
“2 bis. A completamento delle azioni previste dal programma pluriennale di cui all’articolo 3 è autorizzata per il 2012 la spesa di euro 50.000,00 a valere sull’unità previsionale di base (UPB) 221 “Programmi di iniziativa regionale, sistema informativo, ricerca e sviluppo – Spese correnti.”.
Sezione X
Modifiche alla
Art. 40. Modifiche all’articolo 40 della
1. Il comma 3 dell’articolo 40 della
“3. Per la valutazione dei progetti proposti per il sostegno finanziario, di cui all’articolo 39, comma 2, lettere a), b), e), la Regione si avvale di un nucleo di valutazione composto da esperti nei diversi settori dello spettacolo, nominati con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.”.
Art. 41. Modifiche all’articolo 52 della
1. Il comma 3 dell’articolo 52 della
Art. 42. Modifiche all’articolo 57 della
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 57 della
“4 bis. La Commissione di cui all’articolo 37 è nominata il secondo anno di vigenza del piano della cultura di cui all’articolo 4.”.
Sezione XI
Modifiche alla
Art. 43. Sostituzione dell’articolo 15 della
1. L’articolo 15 della
“Art. 15
Sistema integrato di contrasto all’evasione fiscale
1. La Regione, al fine di favorire il contrasto all’evasione fiscale, rende disponibili i dati contenuti nel sistema informativo tributario regionale agli enti locali e ai soggetti pubblici istituzionalmente preposti al contrasto all’evasione fiscale e contributiva, anche tramite cooperazione applicativa, nel rispetto di quanto stabilito dal
2. La Regione promuove e sostiene la progettualità degli enti locali, singoli o associati, finalizzata al contrasto all’evasione dei tributi locali, regionali ed erariali e all’evasione dei contributi previdenziali, attraverso:
a) la gestione in forma associata delle funzioni afferenti all’attività di contrasto all’evasione fiscale;
b) le azioni e gli interventi volti a massimizzare l’efficacia e ottimizzare l‘utilizzo del sistema informativo catasto e fiscalità di cui all’articolo 8;
c) il supporto allo svolgimento da parte della polizia locale di attività di controllo e ispettive inerenti la verifica degli adempimenti in materia di tributi regionali;
d) la realizzazione di progetti negli ulteriori ambiti di intervento nel contrasto all’evasione.
3. Per l’attuazione del comma 2 la Regione può prevedere l’erogazione di contributi agli enti locali, singoli o associati, o alle loro associazioni rappresentative, da assegnare:
a) a seguito della pubblicazione di appositi avvisi;
b) a titolo di compartecipazione a specifici progetti;
c) nell’ambito di accordi o convenzioni.
4. Al fine del coordinamento, anche operativo, e dell’intensificazione e diversificazione delle attività di contrasto all’evasione svolte dalla Regione e dagli enti locali singoli o associati, la Giunta regionale definisce con regolamento le modalità attuative di quanto disciplinato dal presente articolo.”.
Art. 44. Norma transitoria
1. La Giunta regionale adotta il regolamento di cui all’articolo 15, comma 4, della
Art. 45. Inserimento dell’articolo 103 bis nella
1. Dopo l’articolo 103 della
“Art. 103 bis. Norma di copertura finanziaria dell’articolo 15
1. Per gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 15 è autorizzata la spesa massima di euro 1.120.000,00 per l’anno 2012, cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 111 “Azioni di Sistema Regione-Enti Locali – spese correnti”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.”.
Art. 46. Sostituzione dell’articolo 105 della
1. L’articolo 105 della
“Art. 105
Norma di copertura finanziaria dell’articolo 45
1. Per gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 45 è autorizzata la spesa massima di euro 2.000.000,00 per l’anno 2012, cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 119 “Azioni di sistema Regione-Enti locali – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2012.
2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2012 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo:
anno 2012
- in aumento UPB di entrata 461 “Riscossione di crediti”, per euro 2.000.000,00;
- in aumento UPB di spesa 119 “Azioni di sistema Regione-Enti locali – Spese di investimento”, per euro 2.000.000,00.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.”.
Capo IV
Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi
Art. 47. Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi
1. Ai fini dell’adozione da parte del Consiglio regionale del provvedimento di cui all’articolo 15, comma 3, lettera a), della
Capo V
Norma finale
Art. 48. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
ALLEGATO A
Prospetto di rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi
(Omissis)
[1] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 254 della