§ 6.1.317 - L.R. 14 luglio 2012, n. 35.
Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011) e alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:14/07/2012
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 15 della l.r. 65/2010
Art. 2.  Modifiche all’articolo 84 della l.r. 65/2010
Art. 3.  Inserimento dell’articolo 84 bis nella l. r. 65/2010
Art. 4.  Modifiche all’articolo 90 della l.r. 65/2010
Art. 5.  Modifiche all’articolo 118 ter della l.r. 65/2010
Art. 6.  Modifiche all’articolo 118 quater della l.r. 65/2010
Art. 7.  Modifiche all’articolo 138 ter della l.r. 65/2010
Art. 8.  Abrogazione dell’articolo 13 della l.r. 66/2011
Art. 9.  Inserimento dell’articolo 144 bis nella l.r. 66/2011
Art. 10.  Inserimento della sezione X bis nella l.r. 66/2011
Art. 11.  Inserimento dell’articolo 150 bis nella l.r. 66/2011
Art. 12.  Inserimento dell’articolo 150 ter nella l.r. 66/2011
Art. 13.  Inserimento dell’articolo 150 quater nella l.r. 66/2011
Art. 14.  Inserimento dell’articolo 150 quinquies nella l.r. 66/2011
Art. 15.  Inserimento dell’articolo 150 sexies nella l.r. 66/2011
Art. 16.  Inserimento dell’articolo 150 septies nella l.r. 66/2011
Art. 17.  Inserimento dell’articolo 150 octies nella l.r. 66/2011
Art. 18.  Inserimento dell’articolo 150 novies nella l.r. 66/2011
Art. 19.  Inserimento dell’articolo 150 decies nella l.r. 66/2011
Art. 20.  Inserimento dell’articolo 150 undecies nella l.r. 66/2011
Art. 21.  Inserimento dell’articolo 150 duodecies nella l.r. 66/2011
Art. 22.  Modifiche all’articolo 19 della l.r. 59/1996
Art. 23.  Abrogazione degli articoli 16 bis e 16 ter della l.r. 42/1998
Art. 24.  Sostituzione dell’articolo 26 bis della l.r. 42/1998
Art. 25.  Modifiche all’articolo 16 bis della l.r. 49/1999
Art. 26.  Inserimento dell’articolo 18 bis nella l.r. 49/1999
Art. 27.  Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 39/2001
Art. 28.  Inserimento dell’articolo 1 bis nella l.r. 49/2003
Art. 29.  Modifiche alla rubrica del capo II della l.r. 49/2003
Art. 30.  Modifiche all’articolo 4 della l.r. 49/2003
Art. 31.  Modifiche all’articolo 5 della l.r. 49/2003
Art. 32.  Sostituzione dell’articolo 8 bis della l.r. 49/2003
Art. 33.  Inserimento dell’articolo 8 quater nella l.r. 49/2003
Art. 34.  Modifiche all’articolo 19 della l.r. 1/2005
Art. 35.  Modifiche all’articolo 209 della l.r. 1/2005
Art. 36.  Modifiche all’articolo 2 della l.r. 4/2005
Art. 37.  Abrogazione dell’articolo 13 della l.r. 4/2005
Art. 38.  Modifiche all’articolo 17 della l.r. 30/2005
Art. 39.  Modifiche all’articolo 4 della l.r. 32/2009
Art. 40.  Modifiche all’articolo 40 della l.r. 21/2010
Art. 41.  Modifiche all’articolo 52 della l.r. 21/2010
Art. 42.  Modifiche all’articolo 57 della l.r. 21/2010
Art. 43.  Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 68/2011
Art. 44.  Norma transitoria
Art. 45.  Inserimento dell’articolo 103 bis nella l.r. 68/2011
Art. 46.  Sostituzione dell’articolo 105 della l.r. 68/2011
Art. 47.  Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi
Art. 48.  Entrata in vigore


§ 6.1.317 - L.R. 14 luglio 2012, n. 35.

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011) e alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012) e ulteriori disposizioni collegate. Modifiche alle l.r. 59/1996, 42/1998, 49/1999, 39/2001, 49/2003, 1/2005, 4/2005, 30/2005, 32/2009, 21/2010, 68/2011.

(B.U. 14 luglio 2012, n. 37)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere e), n), t) e v), dello Statuto;

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET);

Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme in materia di trasporto pubblico locale);

Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);

Vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 39 (Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate);

Vista la legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali);

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 4 (Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione);

Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità);

Vista la legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 18 giugno 2012;

Considerato quanto segue:

Per quanto concerne il capo I (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 “Legge finanziaria per l’anno 2011”):

1. Al fine di favorire lo sviluppo di condizioni di concorrenza tra vari operatori, è opportuno modificare le disposizioni di cui agli articoli 84 e 90 della l.r. 65/2010 prevedendo la possibilità di individuare più lotti per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su ferro, in considerazione delle caratteristiche dei servizi e delle condizioni di economicità, efficacia ed efficienza della loro organizzazione;

2. È necessario integrare, sulla scorta dei risultati della prima fase applicativa delle misure del progetto “Giovani sì” in ordine all’autonomia abitativa, i criteri per l’accesso alle agevolazioni in esso previste;

3. In particolare, è necessario ridurre il vincolo dei cinque anni di residenza, rivelatosi troppo stringente anche in considerazione dell’età dei possibili beneficiari, nonché fornire opportunità di emancipazione anche per i giovani con disabilità;

4. È necessario adeguare le tipologie di beneficiari del contributo straordinario per le zone montane a quanto già previsto dalla legge 68/2011 per l’assegnazione del Fondo per la montagna, nonché consentire, attraverso l’individuazione dei beneficiari con la legge finanziaria e non attraverso il DPEF, di rispondere in tempi celeri alle richieste di interventi straordinari regionali provenienti dal territorio in corso d’anno.

Per quanto concerne il capo II (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 “Legge finanziaria per l’anno 2012”):

5. Per la ricognizione dei servizi soggetti alla compartecipazione degli utenti al costo, in vista della progressiva, uniforme e generale applicazione dell’ISEE standard disciplinato dalla normativa nazionale, da parte della Regione e degli enti locali, lo strumento della legge ordinaria previsto dall’articolo 108 della l.r. 66/2011, è eccessivamente rigido. È pertanto necessario ricondurre tale ricognizione all’ambito amministrativo;

6. La Regione intende fornire una tangibile espressione della vicinanza delle istituzioni regionali alle famiglie dei due cittadini senegalesi deceduti nell’attentato del 13 dicembre 2011 a Firenze, nonché al cittadino senegalese che, ferito nella stessa circostanza, è rimasto paralizzato;

7. È opportuno sostenere il processo di riorganizzazione dei comuni, chiamati dalla l.r. 68/2011 a esercitare in forma associata le loro funzioni fondamentali, favorendo gli autonomi percorsi di riorganizzazione comunale mediante il supporto che le associazioni dei comuni sono in grado di assicurare ai comuni medesimi;

8. È necessario sostenere, mediante un contributo straordinario, la Provincia di Livorno, subentrante alla disciolta Unione di comuni dell’Arcipelago Toscano, nel far fronte alle difficoltà finanziarie derivanti dalla successione, evitando di sottrarre risorse alle altre unioni per l’esercizio delle funzioni conferite dalla Regione;

9. Nelle more della decisione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 41 del Reg. (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006 (Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999), in merito al progetto per il collegamento tra l’aeroporto Galileo Galilei di Pisa e la stazione ferroviaria di Pisa Centrale, risulta necessario anticipare al Comune di Pisa le risorse necessarie per aggiudicare almeno la fase di progettazione dell’opera, al fine di rispettare i tempi di attuazione della stessa previsti per l’attribuzione delle risorse Por-Creo FERS 2007-2013;

10. Nell’ambito dei rapporti di collaborazione tra la Regione Toscana ed il Comitato Organizzatore per l’organizzazione dei campionati mondiali di ciclismo del 2013, è opportuno concorrere alle spese necessarie per lo svolgimento dell’evento, con particolare riguardo all’acquisizione dei diritti di utilizzo, anche a fini promozionali con ricaduta sull’intero territorio toscano, del logo dei campionati mondiali di ciclismo 2013 e della UCI (Unione Ciclistica Internazionale), previo accordo con il Comitato stesso;

11. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi accelerando le relative procedure, è opportuno stabilire una disciplina semplificata per l’attribuzione delle risorse finanziarie regionali destinate agli interventi di manutenzione straordinaria ritenuti prioritari ai fini della difesa del suolo;

12. A seguito della conclusione della gestione del commissario per la realizzazione degli interventi per il completamento della diga di Bilancino e delle opere connesse di cui alla deliberazione della Giunta regionale 18.7.2011, n. 621 (L.R. N. 12 dell`8/03/1993 “Realizzazione opere idro-geologiche per completamento diga Bilancino - Gestione Commissariale” presa d`atto della “Relazione conclusiva Gestione Commissariale Invaso Bilancino”), in merito alla conclusione delle procedure e adempimenti consequenziali, è necessario disporre che la Regione provveda al pagamento a Publiacqua S.p.A, per l’anno 2012, del contributo straordinario pari a euro 96.000, finalizzato alla copertura degli oneri

di manutenzione dell’invaso di Bilancino relativi alla quota parte degli stessi funzionale alla laminazione delle piene, in attesa del perfezionamento degli atti volti al trasferimento ad altro soggetto di tale onere, previsto nella convenzione stipulata nel 2003 tra Commissario di Bilancino, Ato3 e Publiacqua S.p.A. ed assunto a carico della Regione;

13. È necessario sostenere il consorzio, di cui all’articolo 8 della l.r. 73/2008, quale organismo in grado di garantire un supporto, a titolo gratuito, soprattutto nei confronti dei giovani professionisti, per rendere effettiva la loro partecipazione ai bandi regionali, nazionali e comunitari sia nella fase iniziale di conoscenza delle opportunità che nella fase di presentazione e gestione dei progetti;

14. In occasione della prima visita ufficiale del Pontefice Benedetto XVI in Toscana è opportuno contribuire alle spese sostenute dalla Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro per l’organizzazione e lo svolgimento in sicurezza dell’evento;

15. È opportuno, in considerazione della valorizzazione del territorio e del potenziale indotto economico, formativo e sociale che può scaturire dalla scelta del complesso di Villa Castelpulci in Scandicci come sede della Scuola superiore di Magistratura, che la Regione concorra all’allestimento funzionale e all’infrastruttura telematica della sede stessa.

Per quanto concerne il capo III (Ulteriori disposizioni collegate):

16. Nelle more dell’introduzione nell’ordinamento regionale delle “leggi collegate” alla finanziaria, in considerazione della struttura delle due ultime leggi finanziarie, è opportuno inserire disposizioni di modifica di leggi diverse, funzionalmente collegate in relazione all’impatto sulla prima variazione di bilancio, anche in termini di risparmio.

Per quanto concerne il capo III, sezione II (Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 “Norme in materia di trasporto pubblico locale”, sezione III (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 “Norme in materia di programmazione regionale”) e sezione VIII (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 “Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità”):

17. È necessario adeguare alla l.r. 65/2010 in ordine alla sostituzione di indennità di carica con un gettone di presenza le disposizioni di cui all’articolo 26 bis della l.r. 42/1998 e dell’articolo 17 della l.r. 30/2005, nonché consentire agli eventuali componenti del Nucleo regionale di valutazione di cui alla l.r. 49/1999, esterni alla Regione o agli enti dipendenti, di poter fruire del gettone di presenza e del rimborso delle eventuali spese sostenute.

Per quanto concerne il capo III, sezione IV (Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2001, n. 39 “Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate”):

18. È necessario sopprimere una commissione consultiva non più operante.

Per quanto concerne il capo III, sezione V (Modifiche alla legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 “Norme in materia di tasse automobilistiche regionali”):

19. Al fine di disciplinare con maggior chiarezza ed omogeneità alcune procedure di gestione della tassa automobilistica, si procede alla revisione dell’articolo 8 bis della legge regionale 49/2003, individuando, attraverso uno specifico dettaglio, le fattispecie che comportano l’esonero dal pagamento della tassa automobilistica, riconducibili alla casistica della cessazione di circolazione dei veicoli, facendo riferimento ad eventi comprovati da puntuale e dettagliata documentazione di data certa;

20.Al fine di una maggiore efficienza e semplificazione si procede, inoltre, all’introduzione nella l.r. 49/2003, dell’articolo 8 quater, avente ad oggetto la procedura di sospensione dell’obbligo tributario nei confronti di determinati soggetti. Per quanto concerne i rivenditori regolarmente autorizzati al commercio di veicoli viene introdotto il riconoscimento del precipuo ed esclusivo valore in merito della cosiddetta “minivoltura”;

21. Al fine di semplificare le procedure di pagamento per i soggetti passivi interessati, in attuazione del disposto di cui all’articolo 7, comma 1, della legge 99/2009, si dispone che la Giunta regionale definisca con regolamento le modalità operative per l’effettuazione dei versamenti cumulativi relativi al pagamento della tassa automobilistica dovuta per i veicoli concessi in locazione finanziaria.

Per quanto concerne il capo III, sezione XI (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 “Norme sul sistema delle autonomie locali”):

22. È necessario promuovere, anche sostenendole finanziariamente, azioni di contrasto all’evasione fiscale e contributiva, in un’ottica integrata di sistema Regione-enti locali.

Per quanto concerne il capo V (Norma finale):

23. Si dispone l’entrata in vigore della presente legge dal giorno successivo alla pubblicazione in considerazione dell’urgenza di assicurare l’immediata operatività delle sue disposizioni;

Approva la presente legge

 

Capo I

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 65/2010

1. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), le parole “e di euro 200.000.000,00 per ciascuno degli anni 2012 e 2013” sono sostituite dalle seguenti: “, di euro 320.000.000,00 per l’anno 2012 e di euro 200.000.000,00 per l’anno 2013”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 84 della l.r. 65/2010

1. Al comma 1 dell’articolo 84 della l.r. 65/2010 le parole: “, a cui corrisponde un unico lotto di gara” sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 84 della l.r. 65/2010 è inserito il seguente:

“1 bis. L’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma avviene sulla base di un unico lotto di gara, fatta salva la possibilità degli enti locali di prevedere ulteriori lotti per i servizi di cui all’articolo 88, comma 3, e per quelli che non siano oggetto della convenzione di cui all’articolo 85.”.

3. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 84 della l.r. 65/2010 è inserito il seguente:

“1 ter. L’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su ferro avviene sulla base di uno o più lotti, anche integrati con quello di cui al comma 1 bis, individuati con deliberazione della Giunta regionale, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi e delle condizioni di economicità, efficacia ed efficienza della loro organizzazione.”.

 

     Art. 3. Inserimento dell’articolo 84 bis nella l. r. 65/2010

1. Dopo l’articolo 84 della l.r. 65/2010 è inserito il seguente:

“Art. 84 bis. Investimenti per il trasporto ferroviario regionale

1. La Giunta regionale, per potenziare ed ammodernare il servizio ferroviario regionale, può acquisire materiale rotabile, anche avvalendosi a tale fine, per l’espletamento delle procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), dei soggetti gestori del servizio.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta stipula con i soggetti gestori apposita convenzione che prevede l’acquisizione del materiale rotabile direttamente al patrimonio regionale.”.

 

     Art. 4. Modifiche all’articolo 90 della l.r. 65/2010

1. Il comma 2 dell’articolo 90 della l.r. 65/2010 è sostituito dal seguente:

“2. La gara per l’affidamento dei servizi di cui al comma 1 può avere ad oggetto anche i servizi regionali di trasporto pubblico su ferro relativi ad uno o più lotti di cui all’articolo 84, comma 1 ter. In tal caso l’affidamento dei servizi avviene dalla data di scadenza del contratto relativo ai servizi su ferro ed il nuovo contratto ha durata fino al nono anno successivo a detta scadenza.”.

 

     Art. 5. Modifiche all’articolo 118 ter della l.r. 65/2010

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 118 ter della l.r. 65/2010 le parole “un quinquennio” sono sostituite dalle seguenti: “due anni”.

2. Al comma 2 dell’articolo 118 ter della l.r. 65/2010 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A parità di condizioni previste dal periodo precedente, costituisce titolo di preferenza la condizione di disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).”.

 

     Art. 6. Modifiche all’articolo 118 quater della l.r. 65/2010

1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 118 quater della l.r. 65/2010 le parole “da almeno cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: “da almeno due anni”.

2. Il comma 5 dell’articolo 118 quater della l.r. 65/2010 è sostituito dal seguente:

“5. Ai fini della concessione del contributo costituiscono criteri di priorità la presenza di uno o più figli e la situazione di monoparentalità. A parità di condizioni previste dal periodo precedente, costituisce titolo di preferenza la condizione di disabilità di cui alla legge 104/1992.”.

 

     Art. 7. Modifiche all’articolo 138 ter della l.r. 65/2010

1. Il comma 1 dell’articolo 138 ter della l.r. 65/2010 è sostituito dal seguente:

“1. Al fine del sostegno allo sviluppo delle politiche per la montagna, è istituito un contributo regionale per la realizzazione di interventi straordinari coerenti con il programma regionale di sviluppo (PRS) e con il documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), a favore delle unioni di comuni di cui all’articolo 87, comma 4, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) e dei comuni classificati montani di cui all’allegato B della medesima l.r. 68/2011.”.

2. Dopo il comma 5 dell’articolo 138 ter della l.r. 65/2010 è inserito il seguente:

“5 bis. Per l’anno 2012 il contributo regionale è destinato specificatamente ad azioni utili a favorire il rilancio del sistema neve toscano nelle zone dell’Amiata, Garfagnana, Lunigiana e Montagna Pistoiese, anche al fine di salvaguardare le condizioni di sicurezza delle piste e degli impianti e il potenziamento dell’attività sciistica.”.

3. Al comma 6 dell’articolo 138 ter della l.r. 65/2010 le parole “il DPEF” sono sostituite dalle seguenti: “la legge finanziaria”.

4. Dopo il comma 7 dell’articolo 138 ter della l.r. 65/2010 è inserito il seguente:

“7 bis. Il contributo regionale per la realizzazione degli interventi straordinari di cui al comma 5 bis è finanziato per l’anno 2012, senza oneri aggiuntivi, per l’importo di euro 1.000.000,00 a valere sull’UPB 516 “Sviluppo locale – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2012.”.

 

Capo II

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012)

 

     Art. 8. Abrogazione dell’articolo 13 della l.r. 66/2011

1. L’articolo 13 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012) è abrogato.

 

     Art. 9. Inserimento dell’articolo 144 bis nella l.r. 66/2011

1. Dopo l’articolo 144 della l.r. 66/2011 è inserito il seguente:

“Art. 144 bis. Inserimento dell’articolo 38 bis nella l.r. 34/1994

1. Dopo l’articolo 38 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), è inserito il seguente:

“Art. 38 bis. Attribuzione delle risorse per gli interventi di manutenzione straordinaria

1. Ferma restando la procedura di cui all’articolo 41, le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 8, comma 8, sono trasferite direttamente agli enti titolari delle funzioni di bonifica, a seguito dell’approvazione dei progetti esecutivi e comunque nel rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti dalle province nell’atto di concessione.”.”.

 

     Art. 10. Inserimento della sezione X bis nella l.r. 66/2011

1. Dopo la sezione X della l.r. 66/2011 è inserita la seguente:

“Sezione X bis

Ulteriori disposizioni”.

 

     Art. 11. Inserimento dell’articolo 150 bis nella l.r. 66/2011

1. Nella sezione X bis dopo l’articolo 150 della l.r. 66/2011 è inserito il seguente:

“Art. 150 bis. Contributo straordinario di solidarietà a seguito dell’attentato del 13 dicembre 2011

1. È assegnato un contributo straordinario una tantum, a titolo di manifestazione di solidarietà da parte della Regione Toscana, a ciascuna delle famiglie dei cittadini senegalesi deceduti nell’attentato del 13 dicembre 2011 a Firenze, nonché al cittadino senegalese che, nella stessa circostanza, ha riportato lesioni personali gravissime.

2. Ai fini del comma 1 è istituito un fondo di euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

3. La Giunta regionale con deliberazione stabilisce le modalità per l’erogazione dei contributi a valere sul fondo del comma 2.

4. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, cui si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 1111 “Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata – Spese correnti” del bilancio di previsione 2012 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012-2014, annualità 2013 e 2014.”.

 

     Art. 12. Inserimento dell’articolo 150 ter nella l.r. 66/2011

1. Dopo l’articolo 150 bis della l.r. 66/2011 è inserito il seguente:

“Art. 150 ter. Promozione e sviluppo del processo di riorganizzazione dei comuni

1. Al fine di sostenere il processo di riorganizzazione dei comuni di cui alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), la Giunta regionale, con le modalità stabilite con propria deliberazione, può concedere contributi straordinari, nell’anno 2012, in misura complessivamente non superiore a 150.000,00 euro, finalizzati al sostegno di progetti promossi dalle associazioni rappresentative di comuni di cui all’articolo 4 della legge medesima.

2. I contributi sono concessi prioritariamente ai progetti volti a favorire l’esercizio in forma associata del maggior numero di funzioni.

3. All’attuazione del comma 1 si provvede nell’ambito delle risorse di cui all’UPB 111 “Azioni di sistema Regione-Enti locali – spese correnti” del bilancio di previsione 2012.

4. Agli oneri per l’esercizio 2013 si provvede con legge di bilancio, fermo restando il limite di cui al comma 1.”.

 

     Art. 13. Inserimento dell’articolo 150 quater nella l.r. 66/2011

1. Dopo l’articolo 150 ter della l.r. 66/2011 è inserito il seguente:

“Art. 150 quater. Contributo straordinario alla Provincia di Livorno

1. In alternativa alla concessione di risorse di cui all’articolo 76, comma 1, terzo periodo, della l.r. 68/2011, è concesso per l’anno 2012 alla Provincia di Livorno, per le medesime finalità, un contributo straordinario di 700.000,00 euro.

2. All’attuazione del comma 1 si provvede nell’ambito delle risorse di cui all’ UPB 111 “Azioni di sistema Regione-Enti locali – Spese correnti” del bilancio di previsione 2012.

3. Agli oneri per gli esercizi 2013 e 2014 si provvede con legge di bilancio, fermo restando l’importo massimo di cui al comma 1.”.

 

     Art. 14. Inserimento dell’articolo 150 quinquies nella l.r. 66/2011

1. Dopo l’articolo 150 quater della l.r. 66/2011 è inserito il seguente:

“Art. 150 quinquies. Anticipazione straordinaria al Comune di Pisa per il progetto People Mover

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare a favore del Comune di Pisa, per l’anno 2012, la cifra massima di euro 1.000.000,00, a valere su risorse regionali, quale anticipazione straordinaria delle risorse previste dal Por-Creo FERS 2007 – 2013, per la progettazione del collegamento People Mover tra l’aeroporto Galileo Galilei di Pisa e la stazione ferroviaria di Pisa Centrale, nonché delle opere connesse.

2. La Regione provvederà a recuperare l’anticipazione a valere sulle risorse comunitarie di cui al comma 1, o, in caso di mancata attribuzione o revoca delle stesse da parte della Commissione europea, a trattenere tale importo da erogazioni dovute al Comune di Pisa, anche relative ad altri contributi concessi a qualunque titolo.

3. L’erogazione di cui al comma 1, è subordinata alla stipula, tra la Regione Toscana ed il Comune di Pisa, di un accordo volto a stabilire le condizioni per l’attribuzione ed il recupero delle risorse anticipate.

4. All’onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con contestuale pari previsione di entrata e di spesa , mediante lo stanziamento iscritto, per la parte entrata nella UPB 461 “Riscossione di crediti” e per la spesa, nella UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2012.”.

 

     Art. 15. Inserimento dell’articolo 150 sexies nella l.r. 66/2011

1. Dopo l’articolo 150 quinquies della l.r. 66/2011 è inserito il seguente:

“Art. 150 sexies. Campionati mondiali di ciclismo 2013 e iniziative di accompagnamento

1. La Regione Toscana, in vista dello svolgimento dei campionati mondiali di ciclismo a Firenze nell’anno 2013, promuove iniziative di accompagnamento nonché propedeutiche all’evento.

2. La Regione definisce, nella sede di coordinamento istituita per l’organizzazione dei mondiali del 2013, e in raccordo con gli altri soggetti coinvolti, i contenuti delle iniziative e il relativo calendario.

3. Sulla base delle determinazioni di cui al comma 2, la Giunta regionale approva il quadro degli interventi e delle iniziative alle quali concorre attraverso la concessione di propri contributi. La Giunta regionale definisce contestualmente i criteri di concessione dei contributi agli enti locali ed agli altri soggetti realizzatori eventualmente individuati.

4. La Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione sull’andamento dell’evento e sugli interventi attuati.

5. Per l’attuazione di quanto previsto ai commi precedenti è autorizzata la spesa di euro 150.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 131 “Attività di carattere istituzionale – Spese correnti” del bilancio di previsione 2012.”.

 

     Art. 16. Inserimento dell’articolo 150 septies nella l.r. 66/2011

1. Dopo l’articolo 150 sexies della l.r. 66/2011 è inserito il seguente:

“Art. 150 septies. Contributo al Comitato organizzatore per l’organizzazione dei campionati mondiali di ciclismo del 2013

1. È assegnato un contributo straordinario per l’anno 2012, pari ad euro 150.000,00, al Comitato organizzatore per i campionati mondiali di ciclismo “Toscana 2013”, per la compartecipazione alle spese per l’organizzazione dell’evento, nonché per l’utilizzo, previo accordo con il Comitato stesso, del logo dei campionati mondiali di ciclismo 2013 e della UCI (Unione Ciclistica Internazionale).

2. La Giunta, nell’ambito della relazione di cui all’articolo 150 sexies, comma 4, riferisce al Consiglio regionale sull’attuazione del presente articolo

3. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 150.000,00 per l’anno 2012 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 131 “Attività di carattere istituzionale - Spese correnti” del bilancio di previsione 2012.”.

 

     Art. 17. Inserimento dell’articolo 150 octies nella l.r. 66/2011

1. Dopo l’articolo 150 septies della l.r. 66/2011 è inserito il seguente:

“Art. 150 octies. Contributo straordinario per la parziale copertura degli oneri di manutenzione dell’invaso di Bilancino

1. A seguito della cessazione della gestione commissariale di cui alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Realizzazione opere idrogeologiche per il completamento della diga di Bilancino / Gestione commissariale) la Giunta regionale è autorizzata ad erogare, per l’anno 2012, a favore di Publiacqua S.p.A., un contributo straordinario pari a euro 96.000,00 finalizzato alla copertura degli oneri di manutenzione dell’invaso di Bilancino relativi alla quota parte degli stessi funzionale alla laminazione delle piene.

2. All’onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse iscritte sulla UPB 412 “ Approvvigionamento idrico - Spese correnti” del bilancio di previsione 2012.”.

 

     Art. 18. Inserimento dell’articolo 150 novies nella l.r. 66/2011

1. Dopo l’articolo 150 octies della l.r. 66/2011 è inserito il seguente:

“Art. 150 novies. Contributo straordinario al soggetto consortile di cui all’articolo 8 della l.r. 73/2008

1. La Regione destina per l’anno 2012 al soggetto consortile multidisciplinare di cui all’articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali) un contributo straordinario di euro 200.000,00, per promuovere l’avvio di specifiche iniziative finalizzate a favorire l’accesso dei professionisti, con particolare riferimento ai giovani, alle risorse regionali, nazionali e comunitarie.

2. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 200.000,00 per l’anno 2012, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 513 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – Spese correnti” del bilancio di previsione 2012.”.

 

     Art. 19. Inserimento dell’articolo 150 decies nella l.r. 66/2011

1. Dopo l’articolo 150 novies della l.r. 66/2011 è inserito il seguente:

“Art. 150 decies. Contributo straordinario alla Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro

1. È assegnato un contributo straordinario una tantum pari ad euro 120.000,00 alla Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, per il concorso alle spese sostenute per gli allestimenti e gli interventi necessari a garantire la sicurezza, in occasione della visita ufficiale di Papa Benedetto XVI del 13 maggio 2012.

2. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le modalità per l’assegnazione, l’erogazione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 1.

3. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 120.000,00 per l’anno 2012 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 131 “Attività di carattere istituzionale – Spese correnti” del bilancio di previsione 2012.”.

 

     Art. 20. Inserimento dell’articolo 150 undecies nella l.r. 66/2011

1. Dopo l’articolo 150 decies della l.r. 66/2011 è inserito il seguente:

“Art. 150 undecies. Sostegno per l’avvio dell’attività della Scuola Superiore di Magistratura

1. La Regione Toscana mette a disposizione del Ministero della Giustizia l’infrastruttura telematica necessaria per l’avvio della Scuola Superiore di Magistratura, con sede presso il Comune di Scandicci nel complesso monumentale di Villa Castelpulci, nonché, con contratto di comodato gratuito, i beni mobili e strumentali necessari per il funzionamento della stessa.

2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata per l’anno 2012 la spesa massima di euro 500.000,00 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 135 “Attività di carattere istituzionale – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2012.”.

 

     Art. 21. Inserimento dell’articolo 150 duodecies nella l.r. 66/2011

1. Dopo l’articolo 150 undecies della l.r. 66/2011 è inserito il seguente:

“Art. 150 duodecies. Contributo straordinario di solidarietà a seguito dell’aggressione ai carabinieri durante controlli dopo un rave-party il 25 aprile 2011 a Pitigliano

1. È assegnato un contributo straordinario una tantum, a titolo di manifestazione di solidarietà da parte della Regione Toscana, alla famiglia del carabiniere deceduto in seguito all’aggressione verificatasi durante i controlli eseguiti dopo un rave-party il 25 aprile 2011 a Pitigliano, nonché al collega che, nella stessa circostanza, ha riportato lesioni personali gravissime e permanenti.

2. Ai fini del comma 1 è istituito un fondo di euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

3. La Giunta regionale, con deliberazione, stabilisce le modalità per l’erogazione dei contributi a valere sul fondo del comma 2.

4. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, cui si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 1.1.11 “Interventi a favore del terrorismo e della criminalità organizzata – Spese correnti” del bilancio di previsione 2012 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012–2014, annualità 2013 e 2014.”.

 

Capo III

Ulteriori disposizioni collegate

 

Sezione I

Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET)

 

     Art. 22. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 59/1996

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET), le parole “euro 2.906.394,34 “ sono sostituite dalle seguenti: “euro 3.056.394,34”.

2. Il comma 7 dell’articolo 19 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:

“7. Al finanziamento della spesa per il contributo di cui al comma 1, lettera a), si fa fronte senza oneri aggiuntivi con le risorse dell’unità previsionale di base (UPB) 142 “Attività di informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012 –2014. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. Restano in ogni caso salvi gli obblighi di contenimento della spesa di cui all’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).”.

 

Sezione II

Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme in materia di trasporto pubblico locale)

 

     Art. 23. Abrogazione degli articoli 16 bis e 16 ter della l.r. 42/1998

1. Gli articoli 16 bis e 16 ter della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme in materia di trasporto pubblico locale), sono abrogati.

 

     Art. 24. Sostituzione dell’articolo 26 bis della l.r. 42/1998

1. L’articolo 26 bis della l.r. 42/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 26 bis

Attribuzione del gettone di presenza ai componenti ed ai membri della segreteria del comitato di verifica e monitoraggio per l’attuazione della delega di cui all’articolo 8 del d.lgs. 422/1997

1. Ai componenti del comitato di verifica e monitoraggio per l’attuazione della delega di cui all’articolo 8 del d.lgs. 422/1997 è attribuito un gettone di presenza di euro 30,00 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute dello stesso comitato.

2. Ai membri della segreteria del comitato di cui al comma 1 è attribuito un gettone di presenza di euro 20,00 per ogni giornata di effettiva assistenza alle sedute dello stesso comitato.

3. Ai componenti ed ai membri della segreteria di cui ai commi 1 e 2 competono i rimborsi delle spese di missione, rispettivamente, per la partecipazione alle sedute del comitato e per l’assistenza alle stesse. Per i componenti del comitato ed i membri della segreteria non dipendenti della Regione i rimborsi sono determinati con riferimento alle norme in vigore per i dirigenti regionali.”.

 

Sezione III

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale)

 

     Art. 25. Modifiche all’articolo 16 bis della l.r. 49/1999

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 16 bis della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), è inserito il seguente:

“4 bis. Ai componenti del NURV esterni alla Regione e agli enti dipendenti è corrisposto un gettone di presenza di 30,00 euro per ogni seduta oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento nella misura stabilita per i dirigenti regionali.”.

 

     Art. 26. Inserimento dell’articolo 18 bis nella l.r. 49/1999

1. Dopo l’articolo 18 della l.r. 49/1999 è inserito il seguente:

“Art. 18 bis. Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui all’articolo 16 bis, comma 4 bis, stimati in euro 1.000,00 annui per ciascuna delle annualità 2012, 2013 e 2014, si fa fronte con gli stanziamenti della unità previsionale di base UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale a legislazione vigente 2012–2014.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.”.

 

Sezione IV

Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2001, n. 39 (Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate)

 

     Art. 27. Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 39/2001

1. L’articolo 11 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 39 (Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate), è sostituito dal seguente:

“Art. 11

Funzioni di verifica sull’attuazione della legge

1. Le funzioni di verifica sull’attuazione della presente legge sono attribuite alla commissione regionale per la tutela degli animali, prevista dall’articolo 38 della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 “Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo”).”.

 

Sezione V

Modifiche alla legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali)

 

     Art. 28. Inserimento dell’articolo 1 bis nella l.r. 49/2003

1. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), è inserito il seguente:

“Art. 1 bis. Semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica

1. In attuazione dell’articolo 7, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), la Giunta Regionale definisce con il regolamento di cui all’articolo 1 le modalità operative per l’effettuazione dei versamenti cumulativi relativi al pagamento della tassa automobilistica dovuta per i veicoli concessi in locazione finanziaria.”.

 

     Art. 29. Modifiche alla rubrica del capo II della l.r. 49/2003

1. Nella rubrica del capo II della l.r. 49/2003, dopo la parola: “esenzioni” sono inserite le seguenti: “e sospensioni”.

 

     Art. 30. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 49/2003

1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 49/2003 sono aggiunte le seguenti parole: “Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 5 bis.”.

 

     Art. 31. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 49/2003

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 49/2003 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Dalla data di entrata in vigore del presente comma, l’esenzione decorre dal periodo tributario in corso alla data di accertamento delle disabilità di cui al comma 1. Gli effetti di tale decorrenza non retroagiscono comunque ai periodi anteriori all’anno 2012.”.

 

     Art. 32. Sostituzione dell’articolo 8 bis della l.r. 49/2003

1. L’articolo 8 bis della l.r. 49/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 8 bis. Perdita di possesso del veicolo per furto, demolizione o esportazione all’estero

1. L’intestatario del veicolo non è tenuto al pagamento della tassa automobilistica regionale nelle seguenti ipotesi:

a) perdita di possesso del veicolo per furto regolarmente denunciato;

b) demolizione del veicolo certificata ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio);

c) cessazione dalla circolazione del veicolo per esportazione all’estero, purché la relativa formalità sia oggetto di regolare registrazione presso il PRA, anche per il tramite delle competenti autorità italiane aventi sede nello stato in cui il veicolo viene definitivamente esportato.

2. Gli effetti della disposizione di cui al comma 1 decorrono dalla periodicità tributaria in essere al momento dell’evento, a condizione che l’evento medesimo sia avvenuto entro il termine ordinario per il pagamento del tributo.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b), se la tassa automobilistica è già stata corrisposta è ammesso rimborso.”.

 

     Art. 33. Inserimento dell’articolo 8 quater nella l.r. 49/2003

1. Dopo l’articolo 8 ter della l.r. 49/2003 è inserito il seguente:

“Art. 8 quater. Sospensioni dell’obbligo tributario

1. Costituisce titolo per la sospensione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale la cessione di mezzi di trasporto effettuata, a favore dei contribuenti che ne fanno professionalmente commercio, con le modalità indicate dall’articolo 36, comma 10, del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l’occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

2. L’obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche regionali è sospeso a decorrere dalla periodicità tributaria immediatamente successiva a quella in essere al momento della cessione e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita.

3. Non costituiscono titolo per la sospensione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale:

a) la consegna di veicoli alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi, effettuata unitamente al conferimento alle medesime imprese di procura speciale per la vendita;

b) la mera emissione della fattura di vendita a favore del concessionario, alla quale non faccia seguito la presentazione della formalità per la trascrizione del titolo di proprietà.

4. La trascrizione presso il PRA del provvedimento di fermo derivante dalla procedura di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica non esplica effetti ai fini della interruzione e sospensione dell’obbligo tributario.”.

 

Sezione VI

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)

 

     Art. 34. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 1/2005 [1]

1. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 19 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), è aggiunto il seguente:

“2 ter. Qualora il garante regionale della comunicazione non appartenga alla struttura regionale, allo stesso è attribuita un’indennità di funzione la cui entità, calcolata su base annua, è determinata con deliberazione dalla Giunta regionale in misura non superiore al 44 per cento di quella spettante al Presidente della Giunta regionale.”.

 

     Art. 35. Modifiche all’articolo 209 della l.r. 1/2005 [2]

1. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 209 della l.r. 1/2005 è aggiunto il seguente:

“1 quater. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall’articolo 19, comma 2 ter, stimati in euro 23.000,00 per l’anno 2012 ed in euro 54.000,00 per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si fa fronte con gli stanziamenti della unità previsionale di base (UPB) n. 343 “Sistemi informativi, attività conoscitive e di informazione in campo territoriale - spese correnti” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.”.

 

Sezione VII

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 4 (Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione)

 

     Art. 36. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 4/2005

1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 4 (Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione), è sostituito dal seguente:

“1. Ai fini della presente legge, si intendono per istituti:

a) le università e gli istituti universitari statali e le università non statali legalmente riconosciute con sede legale in Toscana;

b) le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati) con sede legale in Toscana;

c) le scuole di mediatori linguistici con sede legale in Toscana abilitate ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del regolamento adottato con decreto del Ministero dell’istruzione 10 gennaio 2002, n. 38 (Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell’articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) a rilasciare titoli equipollenti ai diplomi di laurea conseguiti presso le università.”.

 

     Art. 37. Abrogazione dell’articolo 13 della l.r. 4/2005

1. L’articolo 13 della l.r. 4/2005 è abrogato.

 

Sezione VIII

Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione

per pubblica utilità)

 

     Art. 38. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 30/2005

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità), è sostituita dalla seguente:

“b) l’importo del gettone di presenza spettante ai componenti della Commissione, comunque non superiore a euro 30,00 per ciascuna seduta;”.

 

Sezione IX

Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari)

 

     Art. 39. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 32/2009

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari), è aggiunto il seguente:

“2 bis. A completamento delle azioni previste dal programma pluriennale di cui all’articolo 3 è autorizzata per il 2012 la spesa di euro 50.000,00 a valere sull’unità previsionale di base (UPB) 221 “Programmi di iniziativa regionale, sistema informativo, ricerca e sviluppo – Spese correnti.”.

 

Sezione X

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali)

 

     Art. 40. Modifiche all’articolo 40 della l.r. 21/2010

1. Il comma 3 dell’articolo 40 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), è sostituito dal seguente:

“3. Per la valutazione dei progetti proposti per il sostegno finanziario, di cui all’articolo 39, comma 2, lettere a), b), e), la Regione si avvale di un nucleo di valutazione composto da esperti nei diversi settori dello spettacolo, nominati con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.”.

 

     Art. 41. Modifiche all’articolo 52 della l.r. 21/2010

1. Il comma 3 dell’articolo 52 della l.r. 21/2010 è abrogato.

 

     Art. 42. Modifiche all’articolo 57 della l.r. 21/2010

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 57 della l.r. 21/2010 è inserito il seguente:

“4 bis. La Commissione di cui all’articolo 37 è nominata il secondo anno di vigenza del piano della cultura di cui all’articolo 4.”.

 

Sezione XI

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)

 

     Art. 43. Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 68/2011

1. L’articolo 15 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 15

Sistema integrato di contrasto all’evasione fiscale

1. La Regione, al fine di favorire il contrasto all’evasione fiscale, rende disponibili i dati contenuti nel sistema informativo tributario regionale agli enti locali e ai soggetti pubblici istituzionalmente preposti al contrasto all’evasione fiscale e contributiva, anche tramite cooperazione applicativa, nel rispetto di quanto stabilito dal d. lgs. 196/2003.

2. La Regione promuove e sostiene la progettualità degli enti locali, singoli o associati, finalizzata al contrasto all’evasione dei tributi locali, regionali ed erariali e all’evasione dei contributi previdenziali, attraverso:

a) la gestione in forma associata delle funzioni afferenti all’attività di contrasto all’evasione fiscale;

b) le azioni e gli interventi volti a massimizzare l’efficacia e ottimizzare l‘utilizzo del sistema informativo catasto e fiscalità di cui all’articolo 8;

c) il supporto allo svolgimento da parte della polizia locale di attività di controllo e ispettive inerenti la verifica degli adempimenti in materia di tributi regionali;

d) la realizzazione di progetti negli ulteriori ambiti di intervento nel contrasto all’evasione.

3. Per l’attuazione del comma 2 la Regione può prevedere l’erogazione di contributi agli enti locali, singoli o associati, o alle loro associazioni rappresentative, da assegnare:

a) a seguito della pubblicazione di appositi avvisi;

b) a titolo di compartecipazione a specifici progetti;

c) nell’ambito di accordi o convenzioni.

4. Al fine del coordinamento, anche operativo, e dell’intensificazione e diversificazione delle attività di contrasto all’evasione svolte dalla Regione e dagli enti locali singoli o associati, la Giunta regionale definisce con regolamento le modalità attuative di quanto disciplinato dal presente articolo.”.

 

     Art. 44. Norma transitoria

1. La Giunta regionale adotta il regolamento di cui all’articolo 15, comma 4, della l. r. 68/2011, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 45. Inserimento dell’articolo 103 bis nella l.r. 68/2011

1. Dopo l’articolo 103 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:

“Art. 103 bis. Norma di copertura finanziaria dell’articolo 15

1. Per gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 15 è autorizzata la spesa massima di euro 1.120.000,00 per l’anno 2012, cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 111 “Azioni di Sistema Regione-Enti Locali – spese correnti”.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.”.

 

     Art. 46. Sostituzione dell’articolo 105 della l.r. 68/2011

1. L’articolo 105 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 105

Norma di copertura finanziaria dell’articolo 45

1. Per gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 45 è autorizzata la spesa massima di euro 2.000.000,00 per l’anno 2012, cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 119 “Azioni di sistema Regione-Enti locali – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2012.

2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2012 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo:

anno 2012

- in aumento UPB di entrata 461 “Riscossione di crediti”, per euro 2.000.000,00;

- in aumento UPB di spesa 119 “Azioni di sistema Regione-Enti locali – Spese di investimento”, per euro 2.000.000,00.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.”.

 

Capo IV

Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi

 

     Art. 47. Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi

1. Ai fini dell’adozione da parte del Consiglio regionale del provvedimento di cui all’articolo 15, comma 3, lettera a), della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), l’allegato A alla presente legge riporta il prospetto dimostrativo contenente la rimodulazione delle previsioni finanziarie di piani e programmi vigenti.

 

Capo V

Norma finale

 

     Art. 48. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

 

 

ALLEGATO A

Prospetto di rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi

(Omissis)


[1] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[2] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.