§ 5.1.142 - L.R. 8 settembre 2017, n. 50.
Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento ai decreti legislativi 126/2016, 127/2016 e 222/2016. Modifiche alle leggi regionali 65/2014, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e assetto del territorio
Data:08/09/2017
Numero:50


Sommario
Art. 1.  Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche all'articolo 70 della l.r. 65/2014
Art. 2.  Precisazione di riferimenti normativi. Modifiche in ordine agli interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola in assenza di programma aziendale. Modifiche all'articolo [...]
Art. 3.  Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche alla disciplina del programma aziendale pluriennale di miglioramento ambientale. Modifiche all'articolo 74 della l.r. [...]
Art. 4.  Modifiche alla disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola. Modifiche all'articolo 79 della l.r. 65/2014
Art. 5.  Modifica del termine del procedimento di formazione del piano strutturale e della variante generale. Modifiche all'articolo 93 della l.r. 65/2014
Art. 6.  Modifica del termine del procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale. Modifiche all'articolo 94 della l.r. 65/2014
Art. 7.  Piano operativo. Modifiche all’articolo 95 della l.r. 65/2014
Art. 8.  Modifica del termine del procedimento di formazione del piano operativo e delle varianti. Modifiche all'articolo 96 della l.r. 65/2014
Art. 9.  Raccordo normativo. Modifiche all'articolo 98 della l.r. 65/2014
Art. 10.  Precisazioni terminologiche e modifiche al procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi. Adeguamento alla sopravvenuta normativa statale. Modifiche all'articolo 133 della l.r. 65/2014
Art. 11.  Modifiche alla disciplina sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire o, in alternativa, a SCIA. Modifiche all'articolo 134 della l.r. 65/2014
Art. 12.  Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche alla disciplina sulle opere ed interventi soggetti a SCIA. Modifiche all'articolo 135 della l.r. 65/2014
Art. 13.  Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche alla disciplina sull'attività di edilizia libera. Modifiche all'articolo 136 della l.r. 65/2014
Art. 14.  Correzione refuso. Modifiche all'articolo 137 della l.r. 65/2014
Art. 15.  Precisazione di riferimenti normativi. Modifiche all’articolo 138 della l.r. 65/2014
Art. 16.  Modifiche alla disciplina sulle disposizioni generali. Regolamento. Modifiche all'articolo 141 della l.r. 65/2014
Art. 17.  Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche all'articolo 142 della l.r. 65/2014
Art. 18.  Adeguamenti normativi in materia di poteri sostitutivi. Modifiche all'articolo 144 della l.r. 65/2014
Art. 19.  Modifiche alla disciplina della SCIA. Modifiche all'articolo 145 della l.r. 65/2014
Art. 20.  Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche all'articolo 147 della l.r. 65/2014
Art. 21.  Modifiche alla disciplina concernente la conformità e l'agibilità delle opere. Modifiche all'articolo 149 della l.r. 65/2014
Art. 22.  Adeguamenti normativi. Modifiche all'articolo 150 della l.r. 65/2014
Art. 23.  Esercizio associato delle funzioni in materia di paesaggio. Modifiche all’articolo 151 della l.r. 65/2014
Art. 24.  Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche all'articolo 153 della l.r. 65/2014
Art. 25.  Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche relative ai termini per il rilascio del parere della commissione regionale per la valutazione della compatibilità [...]
Art. 26.  Commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive. Modifiche all’articolo 153 ter della l.r. 65/2014
Art. 27.  Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche all'articolo 175 della l.r. 65/2014
Art. 28.  Raccordo normativo. Modifiche all'articolo 183 della l.r. 65/2014
Art. 29.  Correzione refuso. Modifiche all'articolo 184 della l.r. 65/2014
Art. 30.  Raccordo normativo. Modifiche all'articolo 185 della l.r. 65/2014
Art. 31.  Raccordo normativo e adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche all'articolo 191 della l.r. 65/2014
Art. 32.  Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche all'articolo 196 della l.r. 65/2014
Art. 33.  Raccordo normativo. Modifiche all'articolo 197 della l.r. 65/2014
Art. 34.  Rideterminazione della sanzione e raccordo normativo. Modifiche all'articolo 199 della l.r. 65/2014
Art. 35.  Rideterminazione della sanzione e raccordo normativo. Modifiche all'articolo 200 della l.r. 65/2014
Art. 36.  Rideterminazione della sanzione e raccordo normativo. Modifiche all'articolo 201 della l.r. 65/2014
Art. 37.  Rideterminazione della sanzione e raccordo normativo. Modifiche all'articolo 203 della l.r. 65/2014
Art. 38.  Raccordo normativo. Modifiche all'articolo 204 della l.r. 65/2014
Art. 39.  Raccordo normativo. Modifiche all'articolo 206 della l.r. 65/2014
Art. 40.  Rideterminazione della sanzione e raccordo normativo. Modifiche all'articolo 209 della l.r. 65/2014
Art. 41.  Raccordo normativo. Modifiche all'articolo 213 della l.r. 65/2014
Art. 42.  Raccordo normativo. Modifiche all'articolo 221 della l.r. 65/2014
Art. 43.  Introduzione delle limitazioni all'attività edilizia. Modifiche all'articolo 222 della l.r. 65/2014
Art. 44.  Raccordo normativo. Modifiche all'articolo 228 della l.r. 65/2014
Art. 45.  Raccordo normativo. Modifiche all'articolo 229 della l.r. 65/2014
Art. 46.  Raccordo normativo. Modifiche all'articolo 230 della l.r. 65/2014
Art. 47.  Raccordo normativo. Modifiche all'articolo 231 della l.r. 65/2014
Art. 48.  Raccordo normativo. Modifiche all'articolo 232 della l.r. 65/2014
Art. 49.  Raccordo normativo. Modifiche all'articolo 233 della l.r. 65/2014
Art. 50.  Raccordo normativo. Modifiche all'articolo 234 della l.r. 65/2014
Art. 51.  Raccordo normativo. Modifiche all'articolo 242 della l.r. 65/2014
Art. 52.  Disposizioni transitorie in caso di nomina di commissione per il paesaggio in forma associata. Decadenza delle commissioni dei singoli comuni. Inserimento dell’ articolo 249 bis nella l.r. [...]
Art. 53.  Adeguamento dei riferimenti normativi. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 39/2005
Art. 54.  Adeguamento dei riferimenti normativi. Modifiche all'articolo 20 della l.r. 39/2005
Art. 55.  Coordinamento delle disposizioni della l.r. 65/2014 e della l.r. 68/2011. Modifiche all’articolo 90 della l.r. 68/2011


§ 5.1.142 - L.R. 8 settembre 2017, n. 50.

Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento ai decreti legislativi 126/2016, 127/2016 e 222/2016. Modifiche alle leggi regionali 65/2014, 39/2005 e 68/2011.

(B.U. 15 settembre 2017, n. 37)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere i), m), n), o), v), e z), e l'articolo 69 dello Statuto regionale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124);

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività “SCIA”, silenzio-assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Visto il parere favorevole con raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 21 luglio 2017;

Considerato che:

1. È necessario adeguare la l.r. 65/2014 alla recente normativa statale che ha introdotto disposizioni in ordine alla semplificazione dei regimi amministrativi in materia edilizia;

2. In particolare, è necessario adeguare la l.r. 65/2014 alle modifiche introdotte dal d.lgs. 126/2016 in ordine alla concentrazione dei regimi amministrativi, con particolare riferimento alla convocazione della conferenza di servizi;

3. È altresì necessario adeguare la medesima l.r. 65/2014 alle modifiche introdotte dal d.lgs. 127/2016 con riferimento al riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi;

4. È necessario adeguare la l.r. 65/2014 alle modifiche introdotte dal d.lgs. 222/2016 che ha modificato il d.p.r. 380/2001 con l’intento di semplificare i regimi amministrativi in materia edilizia;

5. In forza di quanto stabilito nell’articolo 5 del d.lgs. 222/2016, è necessario mantenere i regimi amministrativi maggiormente semplificati rispetto a quelli statali, qualora già previsti dalla l.r. 65/2014, relativamente ai titoli abilitativi edilizi e comunque rispettosi dei principi previsti dal legislatore statale;

6. In forza di quanto evidenziato al punto 5, è necessario che la l.r. 65/2014, preveda la possibilità che le fattispecie di cui all'articolo 23, comma 01, del d.p.r. 380/2001, siano realizzabili anche attraverso segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in alternativa rispetto al permesso di costruire, fermo restando che per “interventi di nuova costruzione” si intendono gli interventi di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b), c), d), e), i), l), ed m);

7. In particolare, la normativa statale ha provveduto ad una precisa individuazione delle attività di edilizia libera e delle attività realizzabili mediante SCIA, prevedendo una clausola residuale per le attività oggetto di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

8. L’applicazione delle norme contenute nella l.r. 65/2014, relativamente ai procedimenti di formazione del piano strutturale, del piano strutturale intercomunale e del piano operativo, ha evidenziato la necessità di prolungare i termini massimi decorrenti dall’avvio del procedimento;

9. Il regolamento di attuazione delle disposizioni del titolo V e la deliberazione ad esso correlata, che approva le tabelle di raccolta dei dati contenuti negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, di cui all’articolo 106 della l.r. 65/2014, disciplinano in modo organico il dimensionamento di detti strumenti, definendo altresì la tipologia di interventi che concorrono alla sua quantificazione; è pertanto opportuno eliminare la specifica disposizione contenuta nell'articolo 95, comma 8 bis, della stessa l.r. 65/2014, concernente gli interventi finalizzati al rialzamento dei sottotetti o alla realizzazione di servizi igienici;

10. Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità risulta notevolmente semplificato rispetto alla disciplina dettata dalla normativa statale precedente;

11. Si ritiene pertanto opportuno, sempre nell’ottica della semplificazione dei procedimenti attuata dalla normativa statale, e nella considerazione che i termini per la conclusione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è dimezzato in sessanta giorni, stabilire anche nella normativa regionale, per le opere e gli interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato, la non obbligatorietà dell’acquisizione del parere della commissione per il paesaggio;

12. È necessario migliorare il coordinamento delle disposizioni della l.r. 65/2014 e della l.r. 68/2011 per quanto riguarda l’esercizio associato delle funzioni dei comuni relative alla materia paesaggistica, al fine di favorire ed incentivare tale esercizio associato;

13. Con riferimento alla disciplina dei regimi amministrativi degli impianti per la produzione, distribuzione e stoccaggio di energia, si ritiene opportuno ricondurre interamente tale disciplina nell’ambito della l.r. 39/2005, comprendendo nella medesima legge regionale di settore anche gli interventi presenti nella vigente l.r. 65/2014;

14. Relativamente alla disciplina transitoria, in ragione delle molteplici richieste di interpretazioni, è necessario apportare modifiche agli articoli 222 e 228 della l.r. 65/2014, al fine di chiarire la corretta casistica in cui tali disposizioni trovano applicazione;

15. Si rende inoltre necessario chiarire la casistica del regime transitorio nel quale ricadono i comuni che avevano il piano strutturale e il regolamento urbanistico vigente al momento di entrata in vigore della l.r. 65/2014, fissando anche per questi casi le specifiche salvaguardie, in linea con quanto disposto negli articoli successivi per tutti gli altri casi del regime transitorio;

 

Approva la presente legge

 

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)

 

Art. 1. Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche all'articolo 70 della l.r. 65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 70 della l.r. 65/2014, dopo le parole: “soggetta a comunicazione,” sono inserite le seguenti: “di inizio lavori ai sensi dell'articolo 136, comma 2”.

2. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 70 della l.r. 65/2014, le parole: “attività edilizia soggetta a” sono sostituite dalle seguenti: “intervento edilizio soggetto a permesso di costruire ai sensi dell’articolo 134, comma 1, realizzabile mediante”, e le parole: “dell’articolo 135” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 134, comma 2”.

 

     Art. 2. Precisazione di riferimenti normativi. Modifiche in ordine agli interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola in assenza di programma aziendale. Modifiche all'articolo 71 della l.r. 65/2014

1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 71 della l.r. 65/2014, sono inserite le parole: “ed all'articolo 136, comma 2, lettera a)”.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 71 della l.r. 65/2014, le parole: “all'articolo” sono sostituite dalle seguenti “agli articoli” e dopo la parola “c)” sono inserite le seguenti: “e 136, comma 2, lettera a bis)”.

3. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 71 della l.r. 65/2014 le parole: “all'articolo” sono sostituite dalle seguenti “agli articoli” e dopo la parola “e)” sono inserite le seguenti: “e 136, comma 2, lettera a ter)”.

4. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 71 della l.r. 65/2014, le parole: “all'articolo” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli” e dopo la parola: “a)” sono inserite le seguenti: “e 136, comma 1, lettera b)”.

 

     Art. 3. Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche alla disciplina del programma aziendale pluriennale di miglioramento ambientale. Modifiche all'articolo 74 della l.r. 65/2014

1. Al comma 3 dell'articolo 74 della l.r. 65/2014 le parole da: “, che verificano” a: “documenti integrativi” sono soppresse.

2. Il comma 4 dell'articolo 74 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“4. Per l’approvazione del programma aziendale, il comune, verificata la completezza e la regolarità formale della documentazione, convoca una conferenza di servizi, ai sensi del capo IV della l. 241/1990, per verificare la conformità urbanistica e acquisire tutti i pareri, nulla osta o assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche, compresi il parere della provincia di conformità al PTC o il parere della città metropolitana di conformità al PTCM, nonché il parere della Regione di coerenza tra i contenuti agronomici del programma e gli interventi edilizi proposti. Nel caso in cui il programma abbia valore di piano attuativo, secondo quanto previsto dall'articolo 74, comma 13, si applica la procedura di cui all'articolo 111.”.

 

     Art. 4. Modifiche alla disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola. Modifiche all'articolo 79 della l.r. 65/2014

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 79 della l.r. 65/2014, le parole: “all'articolo” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli” e dopo la parola: “b)” sono inserite le seguenti: “e 136, comma 2, lettera a)”.

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 della l.r. 65/2014, le parole: “all'articolo” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli” e dopo la parola: “c)” sono inserite le seguenti: “, e 136, comma 2, lettera a bis), non comportanti frazionamento delle unità immobiliari”.

3. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 79 della l.r. 65/2014, le parole: “all'articolo” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli” e dopo la parola: “a)” sono inserite le seguenti: “e 136, comma 1, lettera b)”.

4. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 79 della l.r. 65/2014, le parole: “all'articolo” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli” e la parola: “c)” è eliminata e sono inserite le seguenti: “b) e 136, comma 2, lettera a),”.

5. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 79 della l.r. 65/2014 è inserita la seguente:

“a bis) gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui agli articoli 135, comma 2, lettera c), e 136, comma 2, lettera a bis), comportanti frazionamento delle unità immobiliari;”.

6. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 79 della l.r. 65/2014, le parole: “all'articolo” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli” e dopo la parola “e)” sono inserite le seguenti: “e 136, comma 2, lettera a ter)”.

 

     Art. 5. Modifica del termine del procedimento di formazione del piano strutturale e della variante generale. Modifiche all'articolo 93 della l.r. 65/2014

1. Al comma 1 dell’articolo 93 della l.r. 65/2014 la parola: “due” è sostituita dalla seguente: “tre”.

2. Al comma 2 dell’articolo 93 della l.r. 65/2014 dopo la parola: “b),” sono inserite le seguenti “b bis),”.

3. Il comma 5 dell’articolo 93 della l.r. 65/2014 è abrogato.

 

     Art. 6. Modifica del termine del procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale. Modifiche all'articolo 94 della l.r. 65/2014

1. Al comma 2 bis dell'articolo 94 della l.r. 65/2014 dopo la parola: “anni” sono inserite le seguenti: “e sei mesi”.

2. Al comma 2 ter dell’articolo 94 della l.r. 65/2014 dopo la parola: “b),” sono inserite le seguenti: “b bis),”

 

     Art. 7. Piano operativo. Modifiche all’articolo 95 della l.r. 65/2014

1. Il comma 8 bis dell’articolo 95 della l.r. 65/2014 è abrogato.

 

     Art. 8. Modifica del termine del procedimento di formazione del piano operativo e delle varianti. Modifiche all'articolo 96 della l.r. 65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 96 della l.r. 65/2014 la parola: “due” è sostituita dalla seguente: “tre”.

2. Al comma 2 dell’articolo 96 della l.r. 65/2014 dopo la parola: “b),” sono inserite le seguenti: “b bis),”

3. Il comma 4 dell’articolo 96 della l.r. 65/2014 è abrogato.

 

     Art. 9. Raccordo normativo. Modifiche all'articolo 98 della l.r. 65/2014

1. Al comma 1 dell’articolo 98 della l.r. 65/2014 le parole: “ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 136,” sono soppresse.

 

     Art. 10. Precisazioni terminologiche e modifiche al procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi. Adeguamento alla sopravvenuta normativa statale. Modifiche all'articolo 133 della l.r. 65/2014

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 133 della l.r. 65/2014, sono inserite le parole: “, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo 134, comma 2”.

2. Il comma 7 dell'articolo 133 della l.r. 65/2014, è sostituito dal seguente:

“7. La SCIA presentata per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 134, comma 2, e all’articolo 135, dà conto della preventiva verifica della legittimità dello stato di fatto dell'unità immobiliare o dell'immobile oggetto dell'intervento.”.

 

     Art. 11. Modifiche alla disciplina sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire o, in alternativa, a SCIA. Modifiche all'articolo 134 della l.r. 65/2014

1. Alla fine della rubrica dell’articolo 134 della l.r. 65/2014 sono aggiunte le parole: “o, in alternativa, a SCIA”.

2. Dopo la lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 134 della l.r. 65/2014 è inserita la seguente:

“b ter) l’installazione delle serre e dei manufatti aziendali di cui all’articolo 70, comma 3, lettere a) e b);”.

3. Alla fine della lettera d) del comma 1 dell'articolo 134 della l.r. 65/2014 sono aggiunte le parole: “, ivi compresa l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione, fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 259/2003”.

4. Il punto 2 della lettera h) del comma 1 dell’articolo 134 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“2) interventi di demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata, anche con diversa sagoma, di edifici, purché non comportanti incremento di volumetria rispetto a quelli preesistenti, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica;”.

5. Alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 134 della l.r. 65/2014 le parole “incidenti sulle risorse essenziali del territorio” sono sostituite dalle seguenti: “comportanti la trasformazione permanente di suolo inedificato”.

6. Al comma 2 dell'articolo 134 della l.r. 65/2014, dopo le parole “mediante SCIA” sono inserite le seguenti: “, oltre alle fattispecie di cui all’articolo 23, comma 01 del d.p.r. 380/2001, i manufatti di cui all’articolo 70, comma 3, lettera a) ed e)”, e dopo le parole: “pianificazione urbanistica,” sono inserite le seguenti: “ai fini procedimentali si applica la disciplina di cui all’articolo 145,”.

7. Al comma 3 dell’articolo 134 della l.r. 65/2014 le parole “163/2006” sono sostituite dalle seguenti: “50/2016”.

 

     Art. 12. Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche alla disciplina sulle opere ed interventi soggetti a SCIA. Modifiche all'articolo 135 della l.r. 65/2014

1. Il comma 1 dell’articolo 135 della l.r. 65/2014 è abrogato.

2. L’alinea e le lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2 dell'articolo 135 della l.r. 65/2014 sono sostituiti nel modo seguente:

“2. Sono soggetti a SCIA:

a) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se comportano aumento dei volumi esistenti oppure deroga agli indici di fabbricabilità, fermo restando quanto stabilito all’articolo 136, comma 1, lettera b);

b) fermo restando quanto previsto dall'articolo 136, comma 2, lettera a), gli interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, degli edifici, sempre che non alterino la volumetria complessiva, la sagoma e i prospetti degli edifici. Detti interventi non possono comportare mutamenti della destinazione d’uso. Tra gli interventi di cui alla presente lettera sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso;

c) fermo restando quanto previsto dall’articolo 136, comma 2, lettera a bis), gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo comprendono altresì gli interventi sistematici volti alla conservazione ed all’adeguamento funzionale di edifici ancorché di recente origine, eseguiti nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio;

d) fermo restando quanto previsto dall’articolo 134, comma 2, gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, ossia quelli rivolti a trasformare l’organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione del medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché le eventuali innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Essi comprendono altresì gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti);

e) gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all’interno del resede di riferimento o in aderenza all'edificio principale, di un volume aggiuntivo non superiore al 20 per cento della volumetria complessiva dell’edificio medesimo, compresa la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all’interno del resede di riferimento. Tali interventi comprendono anche la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale;”.

3. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 135 della l.r. 65/2014 sono inserite le seguenti:

“e bis) i mutamenti di destinazione d’uso di immobili, o di loro parti, eseguiti in assenza di opere edilizie, nei casi individuati dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all’articolo 98;

e ter) le demolizioni di edifici o di manufatti non contestuali alla ricostruzione o ad interventi di nuova edificazione;”.

4. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 135 della l.r. 65/2014, è abrogata.

5. Al comma 3 dell'articolo 135 della l.r. 65/2014 le parole: “ai commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 2”.

6. Dopo il comma 3 dell'articolo 135 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:

“3 bis. L’installazione di impianti e manufatti per la produzione, distribuzione e stoccaggio di energia, soggetta a SCIA, è disciplinata dall’articolo 16 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).”.

7. Il comma 5 dell'articolo 135 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“5. In alternativa alla SCIA, può essere richiesto il permesso di costruire per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e g). In tali casi la violazione della disciplina urbanistico-edilizia resta comunque soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 200.”.

 

     Art. 13. Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche alla disciplina sull'attività di edilizia libera. Modifiche all'articolo 136 della l.r. 65/2014

1. Il comma 1 dell’articolo 136 della l.r. 65/2014, è sostituito dal seguente:

“1. Fatte salve le disposizioni del PIT, dei piani strutturali, dei piani operativi e dei regolamenti edilizi e, comunque, nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni di cui al Codice, i seguenti interventi sono eseguiti senza titolo abilitativo:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria;

b) fermo restando quanto previsto all’articolo 135, comma 2, lettera a), gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;

c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e delle pratiche agro-silvopastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

e) l’installazione di serre temporanee stagionali, realizzate con strutture in materiale leggero semplicemente ancorate a terra e prive di parti in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;

f) l’installazione di manufatti aventi le caratteristiche di cui all’articolo 34, comma 6 bis, della l.r. 3/1994, nel sito in cui è autorizzato l’appostamento fisso per l’esercizio dell’attività venatoria ai sensi della medesima legge regionale. I manufatti devono essere rimossi in assenza della suddetta autorizzazione;

g) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali in materia di contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque a fini irrigui, volumi tecnici interrati e locali tombati consimili;

h) le aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il tempo libero attraverso l’installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.”.

2. Al comma 2 dell’articolo 136 della l.r. 65/2014 dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

“a bis) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 135, comma 2, lettera c), qualora tali interventi non riguardino le parti strutturali dell'edificio;

a ter) i manufatti pertinenziali privi di rilevanza strutturale la cui realizzazione non comporti interessamento delle parti strutturali dell’edificio principale;”.

3. Le lettere b), d), e) e g) del comma 2 dell’articolo 136 della l.r. 65/2014 sono abrogate.

4. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014 sono inserite le seguenti:

“f bis) le opere di reinterro e scavo non connesse all’attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardano la coltivazione di cave e torbiere;

f ter) le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso;

f quater) fermo restando quanto previsto dal comma 1, ogni altra trasformazione attuata per mezzo di opere edilizie che, in base alla presente legge, non sia soggetta a permesso di costruire e SCIA, purché non vi sia interessamento delle parti strutturali dell'edificio.”.

5. Il comma 3 dell’articolo 136 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“3. L’installazione di impianti e manufatti per la produzione, distribuzione e stoccaggio di energia che non necessita di titolo edilizio, è disciplinata dall’articolo 17 della l.r. 39/2005.”.

6. Al comma 4 dell’articolo 136 della l.r. 65/2014 le parole: “e g)” sono sostituite dalle seguenti: “a bis), a ter), f bis), f ter) ed f quater)”.

7. Il comma 5 dell’articolo 136 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“5. Riguardo agli interventi di cui al comma 4, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla documentazione per la variazione catastale, ove prescritta, quest'ultima è tempestivamente inoltrata dallo sportello unico ai competenti uffici dell’agenzia delle entrate.”.

8. Al comma 7 dell’articolo 136 della l.r. 65/2014 le parole: “lettere a), d) ed e)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera a)”.

9. Al comma 8 dell’articolo 136 della l.r. 65/2014 la parola: “g)” è sostituita dalle seguenti: “a bis)”.

10. Il comma 9 dell’articolo 136 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“9. Lo sportello unico effettua controlli a campione sulle comunicazioni relative agli interventi di cui al comma 2. Per gli interventi di cui alle lettere c), c bis) ed f), la percentuale delle comunicazioni da assoggettare mensilmente a controllo è pari almeno al 2 per cento di quelle presentate. Per gli altri interventi di cui al comma 2, detta percentuale è pari almeno al 10 per cento di quelle presentate. Il comune può disporre l’effettuazione di controlli sulle opere realizzate o in corso di esecuzione.”.

 

     Art. 14. Correzione refuso. Modifiche all'articolo 137 della l.r. 65/2014

1. Al comma 2 dell'articolo 137 della l.r. 65/2014 la parola: “194” è sostituita dalla seguente: “216”.

 

     Art. 15. Precisazione di riferimenti normativi. Modifiche all’articolo 138 della l.r. 65/2014

1. Al comma 4 dell'articolo 138 della l.r. 65/2014 le parole: “, punto 1)” sono soppresse.

 

     Art. 16. Modifiche alla disciplina sulle disposizioni generali. Regolamento. Modifiche all'articolo 141 della l.r. 65/2014

1. Il comma 1 dell'articolo 141 della l.r. 65/2014, è sostituito dal seguente:

“1. La Regione con regolamento elenca per ogni tipo di opera e di intervento la documentazione e gli elaborati progettuali da allegare alla richiesta di permesso di costruire, alla SCIA e alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), anche con riferimento agli interventi ricadenti in zone soggette a tutela paesaggistica ai sensi degli articoli 134 e 136 del Codice.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 141 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:

“1 bis. Il regolamento di cui al comma 1 definisce altresì le modalità di redazione e presentazione degli elaborati progettuali, anche ai fini dell’invio telematico degli stessi.”.

3. Il comma 2 dell’articolo 141 della l.r. 65/2014 è abrogato.

4. Il comma 4 dell’articolo 141 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“4. L’acquisizione di tutti i pareri, nullaosta o atti di assenso comunque denominati, necessari per l’esecuzione dei lavori, è preliminare al rilascio del permesso di costruire. A tale acquisizione può provvedere direttamente l’interessato tramite lo sportello unico allegando la relativa documentazione alla richiesta, oppure chiedendo la convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della l. 241/1990. In mancanza, l’acquisizione è effettuata con le modalità di cui all’articolo 142, comma 10.”.

5. Il comma 5 dell’articolo 141 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“5. I compiti di verifica della rispondenza del progetto ai requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme sono attribuiti:

a) al professionista abilitato, che rilascia al riguardo una dichiarazione, anche nel caso in cui la verifica comporti valutazioni tecnico discrezionali;

b) all’azienda USL competente, nei casi di deroga alle disposizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente.”.

6. Il comma 7 dell’articolo 141 della l.r. 65/2014 è abrogato.

7. Il comma 11 dell'articolo 141 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“11. Per le opere ricadenti nell’ambito di applicazione del titolo IV, capo I, del d.lgs. 81/2008, l’esecuzione dei lavori previsti dal permesso di costruire, dalla SCIA o dalla CILA è preclusa in caso di inosservanza, da parte del committente o del responsabile dei lavori, degli obblighi a loro derivanti dagli articoli 90, 93, 99 e 101 dello stesso d.lgs. 81/2008. In tali casi il comune ordina la sospensione dei lavori. L’esecuzione dei lavori previsti dal permesso di costruire, dalla SCIA o dalla CILA, può essere riavviata solo dopo l’ottemperanza agli obblighi. La notifica preliminare, oltre a contenere quanto disposto dall’allegato XII del d.lgs. 81/2008, dà atto dell’avvenuta redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, ove previsto, certificato dal professionista abilitato, e del rispetto della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 64 (Norme per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili. Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 concernente la disciplina delle attività edilizie).”.

8. Al comma 14 dell’articolo 141 della l.r. 65/2014 dopo la parola: “SCIA” sono inserite le seguenti: “e, relativamente alla CILA, comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 516,00 a euro 1.000,00” e le parole “di cui all'articolo 145” sono soppresse.

9. Il comma 15 dell’articolo 141 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“15. Le norme regolamentari regionali recanti istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive di cui al comma 13, sono direttamente applicabili e prevalgono su eventuali disposizioni difformi dei regolamenti edilizi comunali. La mancata o difforme realizzazione delle misure preventive e protettive previste dalle norme regolamentari regionali comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 215.”.

 

     Art. 17. Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche all'articolo 142 della l.r. 65/2014

1. Al comma 2 dell'articolo 142 della l.r. 65/2014 le parole: “nei casi di cui all'articolo 141, comma 5” sono soppresse.

2. Al comma 6 dell'articolo 142 della l.r. 65/2014 le parole: “ai commi 8 e 10” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 8”.

3. Al comma 7 dell'articolo 142 della l.r. 65/2014 la parola “trenta” è sostituita dalla seguente: “quindici”.

4. Il comma 10 dell'articolo 142 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“10. Nel caso in cui all’istanza di permesso di costruire non siano stati allegati tutti gli atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni, necessari per l’esecuzione dei lavori, il responsabile del procedimento, fermi restando gli adempimenti previsti dai commi 8 e 9, convoca una conferenza di servizi ai sensi del capo IV della l. 241/1990, fatto salvo quanto disposto dal Codice e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).”.

5. Il comma 11 dell'articolo 142 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“11. Il provvedimento finale, da comunicare all'interessato, è adottato dallo sportello unico entro trenta giorni dalla proposta di cui al comma 8, o dall’esito della conferenza dei servizi di cui al comma 10. Qualora sia indetta la conferenza di servizi, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui al capo IV della l. 241/1990, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell’intervento. Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante pubblicazione sull’albo pretorio. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora lo sportello unico abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell’articolo 10 bis della l. 241/1990. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.”.

6. Al comma 12 dell'articolo 142 della l.r. 65/2014 le parole: “ai commi 8 e 10” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 8”.

7. Il comma 13 dell'articolo 142 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“13. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il comune non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai capo IV della l. 241/1990.”.

8. Dopo il comma 13 dell'articolo 142 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:

“13 bis. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all’articolo 135, comma 5, è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.”.

9. Il comma 14 dell'articolo 142 della l.r. 65/2014 è abrogato.

 

     Art. 18. Adeguamenti normativi in materia di poteri sostitutivi. Modifiche all'articolo 144 della l.r. 65/2014

1. Il comma 1 dell’articolo 144 della l.r. 65/2014 è abrogato.

2. Il comma 2 dell’articolo 144 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“2. Decorsi inutilmente i termini per il rilascio del permesso di costruire previsti dall'articolo 142, l’interessato può inoltrare istanza alla Regione la quale, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), nomina un commissario che, nel termine di sessanta giorni, adotta il provvedimento.”.

 

     Art. 19. Modifiche alla disciplina della SCIA. Modifiche all'articolo 145 della l.r. 65/2014

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 145 della l.r. 65/2014 le parole: “nei casi di cui all’articolo 141, comma 5” sono soppresse.

2. Il comma 10 dell’articolo 145 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“10. Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato, contestualmente all’attestazione asseverata di cui all’articolo 149, comma 1, comunica gli estremi dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate oppure trasmette dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.”.

 

     Art. 20. Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche all'articolo 147 della l.r. 65/2014

1. La rubrica dell’articolo 147 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente: “Istanza di acquisizione degli atti di assenso, differimento dell’inizio lavori nella SCIA e nella CILA”.

2. Il comma 1 dell’articolo 147 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“1. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all’articolo 134, comma 2, e all’articolo 135, l’interessato richiede allo sportello unico di acquisire tutti gli atti di assenso comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio. Tale istanza può essere presentata contestualmente alla SCIA. Ai fini dell'acquisizione di tali atti, lo sportello unico convoca una conferenza di servizi ai sensi del capo IV della l. 241/1990, fatto salvo quanto disposto dal Codice e dal d.p.r. n. 31/2017”.

3. Il comma 2 dell’articolo 147 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“2. In caso di presentazione contestuale della SCIA e dell’istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, l’interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell’esito positivo della conferenza di servizi di cui al comma 1. In caso di esito negativo di tale conferenza, la SCIA è priva di effetti. Restano fermi i poteri di vigilanza di cui all’articolo 146.”.

4. Dopo il comma 2 dell’articolo 147 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:

“2 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla CILA di cui all'articolo 136, comma 4, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio.”.

 

     Art. 21. Modifiche alla disciplina concernente la conformità e l'agibilità delle opere. Modifiche all'articolo 149 della l.r. 65/2014

1. La rubrica dell’articolo 149 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente: “Ultimazione dei lavori. Attestazione asseverata di conformità. Attestazione asseverata di agibilità”.

2. Al comma 1 dell’articolo 149 della l.r. 65/2014, la parola: “certificano” è sostituita dalla seguente: “attestano”.

3. Al comma 2 dell'articolo 149 della l.r. 65/2014 le parole: “La certificazione” sono sostituite dalle seguenti: “L'attestazione” e la parola “attesta” è sostituita dalla seguente: “assevera”.

4. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 149 della l.r. 65/2014, dopo le parole: “lavori di” sono inserite le seguenti: “restauro e risanamento conservativo,”.

5. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 149 della l.r. 65/2014 le parole: “restauro e risanamento conservativo o di” sono soppresse.

6. Il comma 3 dell’articolo 149 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“3. Nei casi di cui al comma 2, attestata la conformità di cui al comma 1, oppure applicate le sanzioni pecuniarie nei casi previsti al titolo VII, capo II, entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto avente titolo trasmette allo sportello unico:

a) l’attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2;

b) il certificato di collaudo statico di cui all'articolo 175, oppure, per gli interventi di cui all'articolo 175, comma 4 bis, la dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;

c) la dichiarazione di conformità delle opere realizzate alle norme igienico-sanitarie, alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche e alle norme regolamentari regionali di cui all'articolo 141, comma 15;

d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;

e) la dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente oppure, ove previsto, il certificato di collaudo degli stessi;

f) la copia del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), del d.lgs. 81/2008, ove ai sensi del medesimo decreto legislativo ne sia prevista la formazione.”.

7. Dopo il comma 3 dell'articolo 149 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:

“3 bis. La mancata presentazione entro il termine prescritto della attestazione asseverata nei casi indicati al comma 2 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro.”.

8. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 149 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:

“3 ter. L’agibilità decorre dalla data in cui la attestazione asseverata perviene allo sportello unico, corredata della documentazione di cui al comma 3.”.

 

     Art. 22. Adeguamenti normativi. Modifiche all'articolo 150 della l.r. 65/2014

1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 150 della l.r. 65/2014, le parole: “Il certificato di agibilità di cui all’articolo 149, può essere trasmesso anche:” sono sostituite dalle seguenti: “La attestazione asseverata di agibilità di cui all’articolo 149, può essere trasmessa anche:”.

 

     Art. 23. Esercizio associato delle funzioni in materia di paesaggio. Modifiche all’articolo 151 della l.r. 65/2014

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 151 della l.r. 65/2014 è abrogata.

2. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 151 della l.r. 65/2014, dopo le parole:” comuni singoli” sono aggiunte le seguenti: “o associati”.

 

     Art. 24. Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche all'articolo 153 della l.r. 65/2014

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 153 della l.r. 65/2014 sono aggiunte le parole: “nell'ambito del procedimento disciplinato dall'articolo 146 del Codice”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 153 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:

“3 bis. Con riferimento agli interventi e alle opere soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato, ai sensi del d.p.r. 31/2017, il parere della commissione non è obbligatorio.”.

 

     Art. 25. Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche relative ai termini per il rilascio del parere della commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive. Modifiche all' articolo 153 bis della l.r. 65/2014

1. Il comma 2 dell'articolo 153 bis della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“2. I pareri della commissione sono vincolanti e devono essere rilasciati entro sessanta giorni. Il termine può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a sessanta giorni, per l'acquisizione di integrazioni documentali.”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 153 bis della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:

“2 bis. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il parere si intende reso in senso favorevole.”.

 

     Art. 26. Commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive. Modifiche all’articolo 153 ter della l.r. 65/2014

1. Alla fine della lettera b) del comma 4 dell’articolo 153 ter della l.r. 65/2014 sono aggiunte le parole: “comprensivi anche del rimborso delle spese per l’utilizzo del mezzo proprio secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente.”.

 

     Art. 27. Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche all'articolo 175 della l.r. 65/2014

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 175 della l.r. 65/2014 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.”.

 

     Art. 28. Raccordo normativo. Modifiche all'articolo 183 della l.r. 65/2014

1. Il comma 3 dell'articolo 183 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“3. Comportano altresì la corresponsione di un contributo commisurato alla sola incidenza degli oneri di urbanizzazione gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 136, comma 2, lettera a), e gli interventi di restauro di cui all'articolo 136, comma 2, lettera a bis), ove comportanti aumento della superficie utile dell'immobile, nonché i mutamenti di destinazione d'uso eseguiti in assenza di opere edilizie, limitatamente ai casi in cui si determini un incremento dei carichi urbanistici. Per le fattispecie di cui al presente comma, il contributo è determinato dal comune nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 191, comma 6.”.

 

     Art. 29. Correzione refuso. Modifiche all'articolo 184 della l.r. 65/2014

1. Al comma 5 bis dell'articolo 184 della l.r. 65/2014, le parole: “del d.l. 133/2014 convertito dalla l. 164/2014” sono sostituite dalle seguenti: “, comma 4, lettera d ter), del d.p.r. 380/2001”.

 

     Art. 30. Raccordo normativo. Modifiche all'articolo 185 della l.r. 65/2014

1. Al comma 4 dell'articolo 185 della l.r. 65/2014 dopo la parola: “costruire” sono inserite le seguenti: “o alla SCIA presentata ai sensi dell’articolo 134, comma 2,”.

 

     Art. 31. Raccordo normativo e adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche all'articolo 191 della l.r. 65/2014

1. Alla lettera a) del comma 6, dell'articolo 191 della l.r. 65/2014, le parole: “comma 1, lettera b)”, sono sostituite dalle seguenti: “comma 2, lettera e bis)”.

2. La lettera b) del comma 6 dell'articolo 191 della l.r. 65/2014 è abrogata.

3. Alla lettera c) del comma 6, dell'articolo 191 della l.r. 65/2014, le parole: “alle lettere a) e b)” sono sostituite dalle seguenti: “alla lettera a )”.

4. Al comma 10 dell'articolo 191 della l.r. 65/2014 le parole: “secondo le norme degli strumenti della pianificazione urbanistica oppure dei regolamenti edilizi comunali,” sono soppresse.

5. Al comma 12 dell'articolo 191 della l.r. 65/2014, la parola: “è” è sostituita dalle seguenti: “può essere”, e le parole: “titolare del permesso di costruire” sono sostituite dalle seguenti: “soggetto avente titolo alla realizzazione dell'intervento medesimo”.

 

     Art. 32. Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche all'articolo 196 della l.r. 65/2014

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 196 della l.r. 65/2014 è aggiunto il seguente:

“9 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di cui all'articolo 134, comma 2, eseguiti in assenza di SCIA, in totale difformità dalla stessa o con variazioni essenziali, fatta eccezione per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 199. Restano ferme le sanzioni penali stabilite nel d.p.r. 380/2001.”.

 

     Art. 33. Raccordo normativo. Modifiche all'articolo 197 della l.r. 65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 197 della l.r. 65/2014 la parola: “approvato” è sostituita dalle seguenti: “allegato al titolo abilitativo”.

2. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 197 della l.r. 65/2014 le parole: “permesso di costruire” sono sostituite dalle seguenti: “titolo abilitativo”.

3. Al comma 4 dell'articolo 197 della l.r. 65/2014 le parole: “permesso di costruire” sono sostituite dalle seguenti: “titolo abilitativo”.

 

     Art. 34. Rideterminazione della sanzione e raccordo normativo. Modifiche all'articolo 199 della l.r. 65/2014

1. Al comma 2 dell'articolo 199 della l.r. 65/2014 la parola: “516,00” è sostituita dalla seguente: “1.000,00”.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 199 della l.r. 65/2014 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 134, comma 2, eseguiti in assenza di SCIA, in totale difformità dalla stessa o con variazioni essenziali.”.

 

     Art. 35. Rideterminazione della sanzione e raccordo normativo. Modifiche all'articolo 200 della l.r. 65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 200 della l.r. 65/2014 la parola: “516,00” è sostituita dalla seguente: “1.000,00”.

2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 200 della l.r. 65/2014, è sostituita dalla seguente:

“a) gli interventi ed opere di cui all'articolo 135, comma 2, lettere a), b), c), e), e ter), g), h) ed i);”.

3. Al comma 6 dell'articolo 200 della l.r. 65/2014 la parola “516,00” è sostituita dalla seguente: “1.000,00”.

 

     Art. 36. Rideterminazione della sanzione e raccordo normativo. Modifiche all'articolo 201 della l.r. 65/2014

1. Al comma 2 dell'articolo 201 della l.r. 65/2014 la parola: “516,00” è sostituita dalla seguente: “1.000,00”.

 

     Art. 37. Rideterminazione della sanzione e raccordo normativo. Modifiche all'articolo 203 della l.r. 65/2014

1. Il comma 1 dell'articolo 203 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“1. La mancata regolarizzazione della SCIA nel termine assegnato ai sensi dell'articolo 145, comma 8, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 516,00. In caso di SCIA presentata per gli interventi di cui all’articolo 134, comma 2, la sanzione è di euro 1.000,00.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 203 della l.r. 65/2014 le parole: “Il mancato deposito della ricevuta” sono sostituite dalle seguenti: “La mancata comunicazione degli estremi”.

 

     Art. 38. Raccordo normativo. Modifiche all'articolo 204 della l.r. 65/2014

1. Al comma 2 dell'articolo 204 della l.r. 65/2014 la parola: “dal” è eliminata.

2. Al comma 3 dell'articolo 204 della l.r. 65/2014 la parola: “516,00” è sostituita dalla seguente: “1.000,00”.

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 204 della l.r. 65/2014 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all’articolo 134, comma 2, in caso di accertamento dell’inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo.”.

 

     Art. 39. Raccordo normativo. Modifiche all'articolo 206 della l.r. 65/2014

1. Al comma 2 dell'articolo 206 della l.r. 65/2014 la parola “516,00” è sostituita dalla seguente: “1.000,00”.

2. Il comma 3 dell'articolo 206 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“3. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano anche agli interventi e alle opere di cui all'articolo 134, comma 2, nonché agli interventi e alle opere di cui all'articolo 135, comma 2, lettera d), nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001, eseguiti in parziale difformità dalla SCIA.”.

 

     Art. 40. Rideterminazione della sanzione e raccordo normativo. Modifiche all'articolo 209 della l.r. 65/2014

1. Al comma 5 dell'articolo 209 della l.r. 65/2014 la parola: “516,00” è sostituita dalla seguente: “1.000,00”.

2. Al comma 6 dell'articolo 209 della l.r. 65/2014 la parola: “516,00” è sostituita dalla seguente: “1.000,00”.

 

     Art. 41. Raccordo normativo. Modifiche all'articolo 213 della l.r. 65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 213 della l.r. 65/2014 la parola: “dichiarazione” è sostituita dalle seguenti: “presentazione dell'attestazione asseverata”.

2. Al comma 5 dell'articolo 213 della l.r. 65/2014 dopo la parola: “anche” sono inserite le seguenti: “agli interventi e alle opere di cui all'articolo 134, comma 2, nonché”.

 

     Art. 42. Raccordo normativo. Modifiche all'articolo 221 della l.r. 65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 221 della l.r. 65/2014 la parola: “certificazione” è sostituita dalle seguenti: “attestazione asseverata”.

 

     Art. 43. Introduzione delle limitazioni all'attività edilizia. Modifiche all'articolo 222 della l.r. 65/2014

1. Alla fine della rubrica dell’articolo 222 della l.r. 65/2014 sono aggiunte le parole: “e disposizioni specifiche per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014”.

2. Il comma 1 dell’articolo 222 della l.r. 65/2014 è abrogato.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 222 della l.r. 65/2014 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, possono adottare ed approvare varianti al piano strutturale e al regolamento urbanistico che contengono anche previsioni di impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall'articolo 224, previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25.”.

4. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 222 della l.r. 65/2014 è aggiunto il seguente:

“2 ter. Per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, decorso il termine di cui al comma 2, non sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), f) ed l), fino a quando il comune non avvii il procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale. Sono comunque ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate ai sensi del comma 2 bis, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati; sono altresì ammessi gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta entro il termine di cui al comma 2.”.

 

     Art. 44. Raccordo normativo. Modifiche all'articolo 228 della l.r. 65/2014

1. Alla fine della rubrica dell’articolo 228 della l.r. 65/2014 sono aggiunte le parole: “le cui previsioni risultano già scadute alla data del 27 novembre 2014”.

2. Al comma 1 dell’articolo 228 della l.r. 65/2015 le parole: “all’articolo 222, comma 1,” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 222, comma 2 bis,”.

3. Al comma 2 dell’articolo 228 della l.r. 65/2015 le parole: “all’articolo 222, comma 1,” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 222, comma 2 bis,”.

4. Al comma 3 dell’articolo 228 della l.r. 65/2014 dopo la parola: “b),” è inserita la seguente “b bis),”.

 

     Art. 45. Raccordo normativo. Modifiche all'articolo 229 della l.r. 65/2014

1. Al comma 2 dell’articolo 229 della l.r. 65/2015 le parole: “all’articolo 222, comma 1,” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 222, comma 2 bis,”.

2. Al comma 3 dell’articolo 229 della l.r. 65/2014 dopo la parola: “b),” è inserita la seguente “b bis),”.

 

     Art. 46. Raccordo normativo. Modifiche all'articolo 230 della l.r. 65/2014

1. Al comma 3 dell’articolo 230 della l.r. 65/2014 dopo la parola: “b),” è inserita la seguente “b bis),”.

 

     Art. 47. Raccordo normativo. Modifiche all'articolo 231 della l.r. 65/2014

1. Al comma 3 dell’articolo 231 della l.r. 65/2014 dopo la parola: “b),” è inserita la seguente “b bis),”.

 

     Art. 48. Raccordo normativo. Modifiche all'articolo 232 della l.r. 65/2014

1. Al comma 3 dell’articolo 232 della l.r. 65/2014 dopo la parola: “b),” è inserita la seguente “b bis),”.

 

     Art. 49. Raccordo normativo. Modifiche all'articolo 233 della l.r. 65/2014

1. Al comma 4 dell’articolo 233 della l.r. 65/2014 dopo la parola: “b),” è inserita la seguente “b bis),”.

 

     Art. 50. Raccordo normativo. Modifiche all'articolo 234 della l.r. 65/2014

1. Al comma 4 dell’articolo 234 della l.r. 65/2014 dopo la parola “b),” è inserita la seguente “b bis),”.

 

     Art. 51. Raccordo normativo. Modifiche all'articolo 242 della l.r. 65/2014

1. Il comma 2 dell'articolo 242 della l.r. 65/2014 è abrogato.

 

     Art. 52. Disposizioni transitorie in caso di nomina di commissione per il paesaggio in forma associata. Decadenza delle commissioni dei singoli comuni. Inserimento dell’ articolo 249 bis nella l.r. 65/2014

1. Dopo l’articolo 249 della l.r. 65/2014, è inserito il seguente:

“Art. 249 bis Disposizioni transitorie in caso di nomina di commissione per il paesaggio in forma associata. Decadenza delle commissioni dei singoli comuni

1. In caso di commissioni per il paesaggio di cui all’articolo 153 istituite in forma associata, l’ente locale provvede alla nomina dei componenti entro centoventi giorni dalla data di decorrenza dell’esercizio associato.

2. Fino alla nomina dei componenti delle commissioni per il paesaggio istituite in forma associata ai sensi del comma 1, continuano ad operare le singole commissioni comunali precedentemente nominate dai comuni per i territori di competenza. Dalla data di nomina dei membri della commissione per il paesaggio in forma associata paesaggistica associata cessano di operare le singole commissioni dei comuni; i rispettivi componenti decadono a tale data.”.

 

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)

 

     Art. 53. Adeguamento dei riferimenti normativi. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 39/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), dopo la parola: “7” sono inserite le seguenti: “7 bis,”.

2. Nell’alinea del comma 5 dell'articolo 17 della l.r. 39/2005 le parole: “Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 136, comma 2, lettera a), e comma 4, della l.r. 65/2014, non necessitano” sono sostituite dalle seguenti: “Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 136, comma 2, lettera a), della l.r. 65/2014, e fermo restando la preventiva comunicazione asseverata di cui al comma 4 dello stesso articolo 136, non necessita”.

3. Nell’alinea del comma 6 dell'articolo 17 della l.r.39/2005 le parole: “Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 136, comma 2, lettera a), e comma 4, della l.r. 65/2014, non necessitano di titolo abilitativo, anche ai sensi della presente legge,” sono sostituite dalle seguenti: “Non necessita di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della l.r. 65/2014,”.

4. Dopo il comma 7 dell'articolo 17 della l.r.39/2005, è inserito il seguente:

“7 bis. Non necessita di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della l.r. 65/2014, l’installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 chilowatt.”.

5. Il comma 10 dell'articolo 17 della l.r.39/2005 è sostituito dal seguente:

“10. Per finalità di monitoraggio energetico, in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 6 e 9, l'interessato provvede a dare preventiva comunicazione al comune.”.

 

     Art. 54. Adeguamento dei riferimenti normativi. Modifiche all'articolo 20 della l.r. 39/2005

1. Al comma 5 dell'articolo 20 della l.r. 39/2005 le parole: “articolo 17, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 17, commi 2, 3, 4, 6, 9 e 12”.

 

CAPO III

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)

 

     Art. 55. Coordinamento delle disposizioni della l.r. 65/2014 e della l.r. 68/2011. Modifiche all’articolo 90 della l.r. 68/2011

1. Alla fine del numero 2) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 90 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), sono inserite le parole: “. In alternativa ai pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica è considerata la costituzione di un ufficio cui compete la responsabilità del procedimento amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;”.