Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali, enti comprensoriali |
Data: | 18/06/2019 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. Politiche pubbliche regionali in favore dei territori montani. Modifiche all’articolo 85 della l.r. 68/2011 |
Art. 2. Conferenza permanente per la montagna. Sostituzione dell’articolo 86 della l.r. 68/2011 |
Art. 3. Nucleo tecnico interdirezionale per la montagna |
Art. 4. Fondo regionale per la montagna. Modifiche all’articolo 87 della l.r. 68/2011 |
§ 2.3.137 - L.R. 18 giugno 2019, n. 34.
Politiche per la montagna e interventi per la valorizzazione dei territori montani. Modifiche alla l.r. 68/2011.
(B.U. 26 giugno 2019, n. 30)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera v), dello Statuto;
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. I territori montani della Toscana, che costituiscono una cospicua parte del complessivo territorio regionale, sono caratterizzati da un elevato valore e da un notevole potenziale di sviluppo con riferimento al contesto ambientale, sociale ed economico che li caratterizza; le predette aree necessitano quindi di interventi permanenti finalizzati a contrastare i fenomeni di abbandono e di invecchiamento della popolazione residente, nonché di azioni volte al sostegno e alla valorizzazione delle economie locali da mettere in atto promuovendo e salvaguardando la specificità della normativa sulla multifunzionalità agricolo - forestale oltreché quella inerente lo sviluppo delle aree interne;
2. Con la presente legge, agendo principalmente con interventi di modifica della
3. Al fine di individuare e coordinare le strategie rispondenti alle esigenze dei territori della montagna toscana, si prevede di istituire uno specifico organo di cooperazione interistituzionale, la Conferenza permanente per la montagna, che si occupa della verifica dello stato di attuazione delle politiche regionali per i territori montani, delle azioni da attivare a loro favore e delle azioni di coordinamento che, a livello amministrativo, sono attivate per l’efficace perseguimento degli obiettivi; tale Conferenza ha altresì il compito di promuovere gli stati generali della montagna quale momento di confronto con gli enti locali, le forze sociali, le istituzioni nazionali e comunitarie sulle politiche per i territori montani definite nel programma regionale di sviluppo (PRS);
4. Al fine di coordinare e monitorare le attività relative all’attuazione degli indirizzi strategici per la montagna, da parte dei diversi settori della Giunta regionale, viene altresì istituito un Nucleo tecnico interdirezionale per la montagna, la cui composizione e modalità di funzionamento sono definite con successiva deliberazione di Giunta regionale;
5. È’ opportuno, infine, prevedere che le azioni e le misure di sostegno specificatamente rivolte ai territori montani siano previste all’interno del documento di economia e finanza regionale (DEFR) in coerenza con quanto previsto dal PRS e tenuto conto delle misure di cui al fondo regionale per la montagna;
Approva la presente legge
Art. 1. Politiche pubbliche regionali in favore dei territori montani. Modifiche all’articolo 85 della
1. Al comma 1 dell’articolo 85 della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 85 della
“1 bis. La Regione, in coerenza con le finalità di cui al comma 1, in particolare sostiene azioni finalizzate a promuovere:
a) il contrasto allo spopolamento;
b) la difesa del suolo e dell’assetto idrogeologico;
c) la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale;
d) la tutela dell’identità storica e culturale;
e) il potenziamento dei servizi pubblici locali e dei servizi socio-sanitari;
f) la promozione delle attività industriali, artigianali, manifatturiere e commerciali, nonché della cooperazione, con particolare riferimento alle cooperative di comunità;
g) il sostegno all’economia circolare;
h) il sostegno alle attività agro-zootecniche e forestali;
i) il sostegno alle politiche ed attività finalizzate a garantire la destagionalizzazione turistica, con particolare riferimento al turismo sostenibile, ambientale e responsabile;
j) il sostegno dell’impiantistica sportiva, con particolare riferimento al sistema neve;
k) la qualità delle infrastrutture viarie;
l) la trasformazione dei servizi ecosistemici in valore, da ricavarsi nella generalità della contribuzione, da destinare allo sviluppo delle aree montane.”.
3. Al comma 2 dell’articolo 85 della
4. Il comma 4 dell’articolo 85 della
“4. Il documento di economia e finanza regionale (DEFR) e gli altri atti attuativi della legislazione regionale fissano, in coerenza con quanto previsto dal PRS, le azioni e le misure di sostegno specificatamente rivolte ai territori montani, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 87.”.
Art. 2. Conferenza permanente per la montagna. Sostituzione dell’articolo 86 della
1. L’articolo 86 della
“Art. 86 - Conferenza permanente per la montagna
1. Per le finalità di cui all’articolo 85, è costituita la Conferenza permanente per la montagna, quale organo di cooperazione interistituzionale. La partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso a carico del bilancio regionale.
2. La conferenza di cui al comma 1 è composta:
a) dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che la presiede;
b) dall’assessore regionale con delega alle politiche per la montagna;
c) dal presidente dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Toscana, o suo delegato;
d) dal presidente dell’ Unione province d’Italia (UPI) Toscana, o suo delegato;
e) dai presidenti delle unioni di comuni costituite da almeno uno dei comuni di cui all’allegato B della presente legge;
f) da un rappresentante del Consiglio per le autonomie locali (CAL) nominato tra i sindaci dei comuni di cui all’allegato B della presente legge non facenti parte di unioni di comuni;
g) da esponenti delle rappresentanze sindacali e datoriali e dell’associazionismo, individuate con deliberazione della Giunta regionale.
3. La Conferenza svolge, in particolare, le seguenti attività:
a) verifica lo stato di attuazione delle politiche regionali per i territori montani, le azioni da attivare a loro favore e le azioni di coordinamento che, a livello amministrativo, sono attivate per l’efficace perseguimento degli obiettivi;
b) promuove gli Stati generali della montagna quale momento di confronto con gli enti locali, le forze sociali, le istituzioni nazionali e comunitarie sulle politiche per i territori montani definite nel PRS.
4. La struttura regionale competente in materia di politiche della montagna supporta la Conferenza e, tramite il monitoraggio delle attività delle diverse strutture di settore della Giunta regionale, fornisce gli elementi di cui al comma 3, lettera a).”.
Art. 3. Nucleo tecnico interdirezionale per la montagna
1. È istituito presso la Giunta regionale un nucleo tecnico interdirezionale per la montagna.
2. Il nucleo ha il compito di coordinare e monitorare l’attività delle diverse strutture di settore della Giunta regionale riguardo all’attuazione degli indirizzi strategici per la montagna.
3. Il nucleo ha altresì il compito di sovrintendere tecnicamente agli accordi interistituzionali e di formulare proposte e monitorare l’attuazione circa gli obiettivi strategici e le priorità politiche in favore dei territori montani previste negli strumenti di programmazione.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del nucleo tecnico di cui al comma 1.
Art. 4. Fondo regionale per la montagna. Modifiche all’articolo 87 della
1. Al comma 8 dell’articolo 87 della