Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali, enti comprensoriali |
Data: | 15/11/2011 |
Numero: | 59 |
Sommario |
Art. 1. Limite demografico minimo ai sensi dell’articolo 14 del d.l. 78/2010 |
Art. 2. Limite demografico minimo ai sensi dell’articolo 16 del d.l. 138/2011 |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 2.3.90 - L.R. 15 novembre 2011, n. 59. [1]
Individuazione dei limiti demografici minimi per le forme associative dei comuni ai sensi delle norme statali in materia di stabilizzazione finanziaria.
(B.U. 23 novembre 2011, n. 55)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 14, comma 31, del
Visto l’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della
Considerato quanto segue:
1. E’ in corso presso il Consiglio regionale l’iter di approvazione della legge di riforma del sistema delle autonomie locali, con particolare riferimento alla disciplina delle unioni di comuni;
2. In tale fase transitoria è intervenuto il
3. La Regione, nelle more dell’approvazione della sopra richiamata disciplina di riordino del sistema delle autonomie locali, con la presente legge intende esercitare tale facoltà, fissando un limite demografico minimo diverso da quello indicato dalla normativa statale, sia per le forme associative di comuni di cui all’articolo 14, comma 31, del
Approva la presente legge
Art. 1. Limite demografico minimo ai sensi dell’articolo 14 del
1. Il limite demografico minimo, di cui all’articolo 14, comma 31, del
Art. 2. Limite demografico minimo ai sensi dell’articolo 16 del
1. Il limite demografico minimo di cui all’articolo 16, comma 6, secondo periodo, del
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
[1] Abrogata dall'art. 116 della