Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali, enti comprensoriali |
Data: | 11/07/2006 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. Rendiconto dei contributi straordinari concessi dalla Regione agli enti locali. |
Art. 2. Revoca dei contributi straordinari concessi dalla Regione agli enti locali ai sensi della l.r. 40/2001 e della l.r. 39/2004. Disposizioni per l’anno 2006. |
§ 2.3.75 – L.R. 11 luglio 2006, n. 31. [1]
Disposizioni in materia di contributi straordinari concessi dalla Regione agli enti locali.
(B.U. 18 luglio 2006, n. 23).
Art. 1. Rendiconto dei contributi straordinari concessi dalla Regione agli enti locali.
1. Gli enti locali beneficiari dei contributi straordinari concessi dalla Regione sono tenuti, ai fini del rendiconto dei contributi, a presentare unicamente la documentazione sulle attività svolte, sulle spese sostenute e sui risultati ottenuti, nei termini e con le modalità previsti dalle leggi regionali e dai provvedimenti attuativi.
2. Gli effetti della mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1, o di presentazione di documentazione insufficiente, sono stabiliti dalle leggi regionali e dai provvedimenti attuativi medesimi.
Art. 2. Revoca dei contributi straordinari concessi dalla Regione agli enti locali ai sensi della
1. I contributi straordinari concessi dalla Regione ai sensi della
2. Alla revoca si provvede comunque in caso di mancata presentazione della documentazione di cui all’articolo 1, comma 1.
3. In ogni caso, prima di effettuare la revoca, la Regione assegna all’ente un termine ulteriore, non superiore a quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, entro il quale l’ente medesimo può presentare la documentazione necessaria ad evitare la revoca.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contributi soggetti a rendicontazione nell’anno 2006. I termini, relativi alla presentazione della documentazione di cui all’articolo 1, comma 1, già scaduti il 1° marzo 2006, sono differiti al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
[1] Abrogata dall'art. 116 della