§ 2.3.75 – L.R. 11 luglio 2006, n. 31.
Disposizioni in materia di contributi straordinari concessi dalla Regione agli enti locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, enti comprensoriali
Data:11/07/2006
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Rendiconto dei contributi straordinari concessi dalla Regione agli enti locali.
Art. 2.  Revoca dei contributi straordinari concessi dalla Regione agli enti locali ai sensi della l.r. 40/2001 e della l.r. 39/2004. Disposizioni per l’anno 2006.


§ 2.3.75 – L.R. 11 luglio 2006, n. 31. [1]

Disposizioni in materia di contributi straordinari concessi dalla Regione agli enti locali.

(B.U. 18 luglio 2006, n. 23).

 

Art. 1. Rendiconto dei contributi straordinari concessi dalla Regione agli enti locali.

     1. Gli enti locali beneficiari dei contributi straordinari concessi dalla Regione sono tenuti, ai fini del rendiconto dei contributi, a presentare unicamente la documentazione sulle attività svolte, sulle spese sostenute e sui risultati ottenuti, nei termini e con le modalità previsti dalle leggi regionali e dai provvedimenti attuativi.

     2. Gli effetti della mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1, o di presentazione di documentazione insufficiente, sono stabiliti dalle leggi regionali e dai provvedimenti attuativi medesimi.

 

     Art. 2. Revoca dei contributi straordinari concessi dalla Regione agli enti locali ai sensi della l.r. 40/2001 e della l.r. 39/2004. Disposizioni per l’anno 2006.

     1. I contributi straordinari concessi dalla Regione ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), e della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 “Finanziamenti per la redazione e l’attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente”. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 “Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica”. Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 “Norme sulla tutela dell’artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani”), sono revocati nei casi, con le modalità e nella misura stabiliti dalle leggi medesime e dai provvedimenti attuativi.

     2. Alla revoca si provvede comunque in caso di mancata presentazione della documentazione di cui all’articolo 1, comma 1.

     3. In ogni caso, prima di effettuare la revoca, la Regione assegna all’ente un termine ulteriore, non superiore a quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, entro il quale l’ente medesimo può presentare la documentazione necessaria ad evitare la revoca.

     4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contributi soggetti a rendicontazione nell’anno 2006. I termini, relativi alla presentazione della documentazione di cui all’articolo 1, comma 1, già scaduti il 1° marzo 2006, sono differiti al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 116 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 68.