§ 2.3.38 - L.R. 19 luglio 1995, n. 77.
Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, enti comprensoriali
Data:19/07/1995
Numero:77


Sommario
Art. 1.  Oggetto e principi.
Art. 2.  Attuazione del riordino delle funzioni.
Art. 3.  Comitato.
Art. 4.  Funzioni amministrative della Regione.
Art. 5.  Funzioni amministrative delle Province.
Art. 6.  Funzioni amministrative dei Comuni.
Art. 7.  Funzioni Amministrative delle Comunità Montane.
Art. 8.  Attribuzione delle funzioni.
Art. 9.  Decentramento amministrativo di funzioni della Regione e avvalimento di uffici di enti locali.
Art. 10.  Delega di funzioni degli enti locali.
Art. 11.  Fusione dei Comuni e forme associative degli stessi.
Art. 12.  Gli atti di programmazione.
Art. 13.  I vincoli degli atti di programmazione.
Art. 14.  Ambito di applicazione.
Art. 15.  Finanziamenti regionali agli enti locali.
Art. 16.  Finanziamento delle funzioni attribuite.
Art. 17.  Rendicontazione.
Art. 18.  Concorso alla formazione degli atti di programmazione.
Art. 19.  Principi di collaborazione.
Art. 20.  Sistemicità organizzativa e semplificazione delle procedure.
Art. 21.  Abrogazione.


§ 2.3.38 - L.R. 19 luglio 1995, n. 77. [1]

Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento.

(B.U. 2 agosto 1995, n. 49).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto e principi.

     1. La presente legge, conformandosi ai principi di cui alla legge 8 giugno 1990 n. 142 ed alla Carta europea dell'autonomia locale ratificata dalla legge 30 dicembre 1989 n. 439, con particolare riguardo al principio di sussidiarietà:

     a) stabilisce norme generali di funzionamento del sistema delle autonomie, secondo principi di autonomia, di cooperazione, di programmazione.

     b) detta i criteri e disciplina il procedimento per la legislazione regionale di riordino delle funzioni amministrative degli enti del sistema delle autonomie, nelle materie di cui all'art. 117 Cost. ed in quelle delegate dallo Stato di cui all'art. 118, comma 2 Cost.

 

Titolo II

RIORDINO DELLE FUNZIONI

 

     Art. 2. Attuazione del riordino delle funzioni.

     1. La Regione entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, e secondo i principi e criteri in essa contenuti, provvede, con proprie leggi, all'attuazione del complessivo riordino delle funzioni degli enti del sistema delle autonomie nelle materie di cui all'art. 1.

 

     Art. 3. Comitato.

     1. Per il conseguimento delle finalità stabilite dalla presente legge è istituito un Comitato di rappresentanti del sistema delle autonomie locali.

     2. Il Comitato è composto da:

     a) Presidente della Giunta regionale, o assessore da lui delegato, che lo presiede

     b) due membri designati dal Consiglio regionale

     c) due membri designati dalla sezione regionale dell'ANCI

     d) due membri designati dall'URPT

     e) due membri designati dalla sezione regionale dell'UNCEM

     3. Il Comitato ha sede presso la Giunta regionale, e dura in carica diciotto mesi dalla sua costituzione.

     4. Il Comitato è assistito da una segreteria tecnica

interistituzionale composta pariteticamente da funzionari della Giunta regionale e da soggetti designati dagli organismi di cui al comma 2 lett. b), c), d), e). La segreteria è coordinata da un dirigente regionale designato dal Presidente della Giunta.

     5. Alla costituzione del Comitato e della segreteria provvede, con propri decreti, il Presidente della Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     6. Il Comitato è convocato dal Presidente della Giunta almeno ogni tre mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste degli altri componenti del Comitato.

     7. Il Comitato, attenendosi ai criteri stabiliti dalla presente legge, elabora progetti di riordino delle funzioni, previa loro organica ricognizione.

     8. Alla scadenza del termine di cui al comma 3, il Comitato redige una relazione conclusiva. La relazione è trasmessa a cura del Presidente della Giunta al Consiglio regionale, nonchè ad ANCI, UNCEM e URPT e, per loro tramite, agli enti locali.

     9. I dirigenti e funzionari regionali componenti la segreteria tecnica, compreso il dirigente regionale designato dal Presidente della Giunta ai sensi del comma 4, mantengono la propria assegnazione alle strutture di appartenenza secondo l'ordinamento vigente, continuando a svolgerne i compiti ad essi attribuiti.

 

     Art. 4. Funzioni amministrative della Regione.

     1. La Regione esercita funzioni di programmazione e controllo nonchè di alta amministrazione.

     2. Esercita, inoltre, le sole funzioni amministrative corrispondenti a specifici interessi di carattere unitario tassativamente individuate dalla legge.

 

     Art. 5. Funzioni amministrative delle Province.

     1. Le Province, in quanto enti intermedi e di raccordo tra Regione e gli altri enti locali, esercitano le funzioni amministrative di programmazione nella generalità delle materie e delle competenze loro proprie o attribuite.

     2. Gli atti di programmazione delle Province, rilevanti ai fini della programmazione regionale, sono assunti nel rispetto delle tipologie, dei criteri e delle procedure definiti dalla legge regionale, in attuazione dell'art. 3, comma 7 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

     3. Le Province esercitano, inoltre, in riferimento agli interessi provinciali secondo criteri della massima organicità, funzioni amministrative di tipo gestionale nelle materie di cui all'art. 14 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

     4. Le funzioni amministrative della città metropolitana di Firenze sono stabilite dalla legge regionale di delimitazione della corrispondente area metropolitana.

     5. Le Province, d'intesa con la Giunta regionale ed i Comuni interessati, possono delegare l'esercizio di funzioni amministrative regionali, per l'ambito territoriale interessato, a circondari istituiti nelle stesse Province, ai sensi dell'art. 16 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e amministrati, a norma dello Statuto provinciale, da organismi rappresentativi di secondo grado nominati dal Consiglio provinciale, qualora il circondario corrisponda ad aree intercomunali di adeguata estensione e caratterizzate da forte omogeneità sotto il profilo socio- economico.

     6. La legge regionale stabilisce criteri, modalità e compiti per l'attuazione nel territorio regionale di organismi o strumenti per la gestione di funzioni e attività di area vasta, di competenza regionale provinciale e comunale.

 

     Art. 6. Funzioni amministrative dei Comuni.

     1. I Comuni esercitano la generalità delle funzioni amministrative di tipo gestionale non riservate, secondo i criteri della presente legge, alla Regione, alle Province o ad altri enti locali, in armonia con quanto disposto dall'art. 9, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     2. I Comuni esercitano inoltre specifiche funzioni amministrative di programmazione a dimensione locale. Gli atti di programmazione dei Comuni, rilevanti ai fini della programmazione regionale, sono assunti nel rispetto delle tipologie, dei criteri e delle procedure definiti dalla legge regionale in attuazione dell'art. 3 comma 7 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

     3. Ai Comuni sono riconosciuti autonomi poteri di promozione e proposta anche nelle materie e per le funzioni amministrative non rientranti nella loro diretta competenza.

     4. Le leggi regionali di riordino possono stabilire, per particolari materie, che le funzioni amministrative attribuite ai sensi del comma 1 e del comma 2 siano esercitate da Comuni che raggiungano una determinata dimensione demografica e che negli altri Comuni le funzioni suddette siano esercitate:

     a) dalle Comunità montane, per il rispettivo territorio

     b) da unioni di Comuni o da consorzi tra più comuni.

     5. Le leggi regionali di riordino possono, altresì, stabilire che determinate funzioni amministrative siano attribuite ai Comuni, ai sensi del comma 1 e del comma 2, con il vincolo del loro esercizio tramite convenzioni di cui all'articolo 24 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

     6. Le unioni ed i consorzi di cui al comma 4, lett. b), sono volontariamente costituiti, ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge 8 giugno 1990 n. 142, in riferimento ad ambiti territoriali interni ad una stessa provincia.

     7. In attesa di costituzione delle unioni e consorzi, le funzioni amministrative possono essere provvisoriamente decentrate alla Provincia, ovvero continuano ad essere esercitate dalla Regione.

 

     Art. 7. Funzioni Amministrative delle Comunità Montane.

     1. Le Comunità montane, quali enti locali associativi dei Comuni, oltre alle funzioni di programmazione e di gestione previsti dalla Legge 31 gennaio 1994, n. 97, esercitano le funzioni amministrative di cui all'art. 6, comma 4, lett. a) nei casi ivi previsti, nonchè le funzioni amministrative individuate con legge regionale tra quelle di livello comunale ai sensi del precedente articolo.

     2. Le Comunità montane esercitano, altresì, le funzioni amministrative che siano ad essa delegate da Comuni e Province, ai sensi dell'art. 10.

 

     Art. 8. Attribuzione delle funzioni.

     1. Le leggi regionali di riordino attribuiscono agli enti locali la titolarità delle funzioni che ad essi competono secondo i criteri di cui agli articoli precedenti.

     2. Le funzioni attribuite agli enti locali, ai sensi del comma precedente, sono dai medesimi esercitate in pienezza di autonomia, con i limiti di cui ai successivi articoli 12 e 13.

 

     Art. 9. Decentramento amministrativo di funzioni della Regione e avvalimento di uffici di enti locali.

     1. L'esercizio di funzioni amministrative riservate alla competenza regionale, secondo i criteri dell'art. 4, può essere decentrato in via amministrativa ad enti locali, nei casi particolari in cui se ne ravvisi la concreta opportunità.

     2. Il decentramento è disposto con deliberazione del Consiglio regionale previa intesa con l'ente locale o gli enti locali interessati, ovvero con convenzione autorizzata dal Consiglio regionale.

     3. Gli atti che dispongono il decentramento delle funzioni, ai sensi del presente articolo, stabiliscono i limiti, anche temporali, e le altre condizioni alle quali è di norma subordinato l'esercizio delle funzioni decentrate.

     4. Per lo svolgimento di particolari attività di carattere istruttorio od esecutivo attinenti a funzioni amministrative riservate alla competenza della Regione, la Giunta regionale può avvalersi di uffici di enti locali, previa intesa con gli enti locali medesimi. Gl atti che dispongono l'avvalimento sono adottati nell'osservanza di quanto previsto dal comma 3.

 

     Art. 10. Delega di funzioni degli enti locali.

     1. I Comuni possono delegare l'esercizio di funzioni amministrative alle rispettive Comunità montane.

     2. Alle Comunità montane può essere, altresì, delegato l'esercizio di funzioni amministrative anche da parte delle Province.

     3. Gli atti che dispongono la delega delle funzioni, ai sensi del presente articolo, stabiliscono i limiti, anche temporali, e le altre condizioni alle quali è di norma subordinato l'esercizio delle funzioni delegate.

 

     Art. 11. Fusione dei Comuni e forme associative degli stessi.

     1. Il Consiglio regionale, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta, e d'intesa con gli enti locali interessati, predispone il programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli comuni, nelle forme e con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 della legge 8 giugno 1990 n. 142, ed inoltre determina i contributi della Regione al fine di favorire la fusione di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti anche con comuni di popolazione superiore.

     2. La legge regionale adegua alle esigenze del sistema delle autonomie la disciplina delle convenzioni, dei consorzi e delle unioni di comuni di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990 n. 142, nel rispetto dei principi della presente legge.

 

Titolo III

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

 

     Art. 12. Gli atti di programmazione.

     1. Gli atti amministrativi di programmazione esprimono, unitamente alle leggi regionali, i principali indirizzi di governo degli enti del sistema delle autonomie.

     2. Gli atti di programmazione della Regione sono disciplinati dalle singole leggi regionali, nell'ambito delle tipologie previste dalla L.R. 9 giugno 1992, n. 26, e successive modifiche.

     3. Gli atti di programmazione degli enti locali, rilevanti ai fini della programmazione regionale, sono analogamente disciplinati dalla legge regionale, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 8 giugno 1990 n. 142, e costituiscono l'articolazione e la specificazione di atti della programmazione regionale o provinciale.

     4. Gli atti di cui al comma precedente, in quanto espressione dell'autonomo indirizzo politico dell'ente di emanazione, non sono di norma soggetti ad approvazione da parte degli enti del superiore livello territoriale, salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

     5. In sede di definizione degli indirizzi di programmazione, la Giunta regionale presenta al Consiglio un rapporto informativo sulla distribuzione territoriale delle risorse.

 

     Art. 13. I vincoli degli atti di programmazione.

     1. Le prescrizioni contenute negli atti di programmazione della Regione, ai sensi delle leggi regionali di disciplina di tali atti, vincolano l'attività amministrativa degli enti locali, qualora, ai sensi delle stesse leggi regionali, l'atto di programmazione sia stato formato con il concorso degli enti locali.

     2. Analoghi effetti, se espressamente previsti dalle specifiche leggi regionali, comportano le prescrizioni contenute negli atti di programmazione delle Province, qualora tali atti, ai sensi delle suddette leggi regionali, siano stati formati con il concorso dei Comuni singoli o associati.

     3. L'oggetto delle prescrizioni, con gli effetti di cui ai commi precedenti, è disciplinato dalla legge regionale in modo da non precludere gli opportuni ambiti di autonomia nell'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali.

     4. Gli enti locali sono tenuti ad adeguare gli atti di programmazione, da essi precedentemente deliberati, che risultino in contrasto con le prescrizioni di cui al primo e secondo comma.

     5. In caso di inosservanza dell'obbligo, la Giunta regionale, anche su proposta della Provincia quando l'atto da adeguare contrasti con le prescrizioni degli atti della programmazione provinciale, diffida ad adempiere entro un congruo termine.

     6. Decorso il termine stabilito senza che l'ente abbia provveduto la Giunta regionale ne dà comunicazione al Comitato regionale di controllo per l'esercizio del potere sostitutivo.

     7. La Giunta regionale, nella predisposizione e attuazione dei progetti regionali per la realizzazione dei quali concorrono finanziamenti regionali e finanziamenti disposti dall'Unione Europea, si ispira al principio di sussidiarietà per la individuazione degli enti che concorrono ad essi con funzioni di elaborazione, realizzazione e controllo.

     8. In rapporto all'esigenza di rispettare le scadenze previste dalle disposizioni europee per i progetti di cui al comma 7, la Regione può sostituirsi agli enti locali nei casi di inerzia o di omissione da parte di questi di atti obbligatori. A tal fine, il Presidente della Giunta regionale diffida ad adempiere entro un congruo termine. Decorso il termine stabilito senza che l'ente abbia provveduto, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario ad acta [2].

 

     Art. 14. Ambito di applicazione.

     1. Le disposizioni di cui all'art. 13 commi 7 e 8 si applicano nelle generalità dei casi ivi richiamati, anche in mancanza di specifiche norme stabilite dalle singole leggi regionali.

 

Titolo IV

RISORSE FINANZIARIE

 

     Art. 15. Finanziamenti regionali agli enti locali.

     1. Le leggi regionali di riordino delle funzioni amministrative escludono, in coerenza al ruolo di governo della Regione, una configurazione di quest'ultima come centro ordinario di spesa.

     2. Le risorse finanziarie della Regione, con inclusione di quelle destinate all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4 e di quelle necessarie per le spese interne di funzionamento, sono prevalentemente assegnate agli enti locali al fine di finanziare i programmi di investimento, secondo gli obiettivi e le priorità stabilite dagli atti della programmazione regionale.

     3. La legge regionale disciplina gli strumenti e le modalità per l'accesso degli enti locali ai finanziamenti regionali ai sensi del comma precedente.

 

     Art. 16. Finanziamento delle funzioni attribuite.

     1. La Regione assegna agli enti locali, secondo procedure di riparto stabilite con legge regionale, le risorse finanziarie corrispondenti alle funzioni amministrative da essa attribuite agli enti stessi.

     2. Per le spese generali inerenti le funzioni attribuite, si applica l'art. 2, comma 3, della L.R. 9 giugno 1992, n. 26.

 

     Art. 17. Rendicontazione.

     1. La legge regionale disciplina forme di rendicontazione delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione agli enti locali ai sensi degli articoli precedenti.

 

Titolo V

FORME DI COOPERAZIONE E DI COORDINAMENTO

 

     Art. 18. Concorso alla formazione degli atti di programmazione.

     1. Gli enti locali concorrono alla formazione degli atti della programmazione regionale e provinciale, secondo la disciplina stabilita dalla legge regionale.

     2. Le Province organizzano e coordinano il concorso degli enti locali alla formazione degli atti di programmazione.

 

     Art. 19. Principi di collaborazione.

     1. La Regione e gli enti locali, nei reciproci confronti, operano secondo principi di collaborazione e sono tenuti a fornirsi informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento dei rispettivi compiti.

     2. Le Province forniscono, a richiesta, assistenza tecnica e amministrativa ai Comuni del rispettivo territorio.

     3. La Regione promuove e incentiva le forme di assistenza di cui al comma precedente e assume, agli stessi fini, ulteriori iniziative. In tale ambito promuove, realizza ed incentiva interventi formativi finalizzati [3].

 

     Art. 20. Sistemicità organizzativa e semplificazione delle procedure.

     1. La Regione e gli enti locali, nell'adozione dei propri autonomi criteri di organizzazione tecnica dei rispettivi uffici, perseguono, il coordinamento sistemico delle strutture, al fine di migliorarne la funzionalità e di favorire sia la speditezza dei rapporti di reciproca collaborazione, sia la fruizione dei servizi da parte dei cittadini.

     2. La Regione e gli enti locali promuovono, altresì la semplificazione delle procedure per la formazione dei rispettivi atti.

 

Titolo VI

NORMA FINALE

 

     Art. 21. Abrogazione.

     1. La L.R. 30 aprile 1973, n. 30, concernente le norme generali per l'esercizio del potere di delega di funzioni regionali, è abrogata.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 116 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 68.

[2] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.R. 31 ottobre 2001, n. 53.

[3] Comma così integrato dall'art. unico della L.R. 10 giugno 1996, n. 40.