Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici |
Data: | 05/08/2021 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. Spese per il procedimento elettorale. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 74/2004 |
Art. 2. Consiglio dei toscani nel mondo. Modifiche all'articolo 36 della l.r. 26/2009 |
Art. 3. Abrogazione della sezione II “Notifiche all’Unione europea.”. Modifiche alla l.r. 26/2009 |
Art. 4. Documentazione a corredo delle proposte di legge. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 55/2008 |
Art. 5. Abrogazione di leggi e disposizioni di modifica della l.r. 12/2006 |
Art. 6. Presidente del Comitato d’indirizzo. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 42/2015 |
Art. 7. Ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 87/1998 |
Art. 8. Vigilanza e controllo sulle camere di commercio. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 87/1998 |
Art. 9. Disposizioni transitorie. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 18/2011 |
Art. 10. Attività di promozione economica. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 22/2016 |
Art. 11. Programmazione delle attività di promozione economica e turistica. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 22/2016 |
Art. 12. Funzioni. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 22/2016 |
Art. 13. Provvedimenti per il contrasto del lavoro nero e sommerso. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 71/2017 |
Art. 14. Ambito territoriale e organizzativo ottimale. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 45/2020 |
Art. 15. Stato di emergenza regionale. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 45/2020 |
Art. 16. Accordi per la filiera locale. Modifiche all’articolo 41 della l.r. 35/2015 |
Art. 17. Autorizzazione per la coltivazione delle cave di prestito. Modifiche all’articolo 44 della l.r. 35/2015 |
Art. 18. Nomina e requisiti del Direttore generale e dei direttori. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 1/2009 |
Art. 19. Soggetti della valutazione. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 1/2009 |
Art. 20. Criteri e procedure per la valutazione. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 1/2009 |
Art. 21. Capacità assunzionale della Regione e degli enti dipendenti. Abrogazione dell’articolo 22 bis della l.r. 1/2009 |
Art. 22. Reclutamento del personale. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 1/2009 |
Art. 23. Attività extraimpiego compatibili. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 1/2009 |
Art. 24. Incarichi extraimpiego autorizzabili. Modifiche all’articolo 33 della l.r. 1/2009 |
Art. 25. Ambito soggettivo di applicazione. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 32/2018 |
Art. 26. Procedure per il reclutamento e lo scorrimento della graduatoria. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 32/2018 |
Art. 27. Limiti assunzionali e dotazione organica. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 32/2018 |
Art. 28. Stima dei beni. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 77/2004 |
Art. 29. Concessione di garanzia fideiussoria alla società Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.A. Abrogazioni |
Art. 30. Mezzi di copertura delle leggi regionali. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 1/2015 |
Art. 31. Fondo speciale per le leggi di iniziativa del Consiglio regionale. Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 1/2015 |
Art. 32. Relazione tecnicofinanziaria. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 1/2015 |
Art. 33. Disposizioni procedurali sulla manovra di bilancio. Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 1/2015 |
Art. 34. Regolamento di attuazione. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 1/2015 |
Art. 35. Tipologie dei veicoli esenti.Modifiche all'articolo 3 della l.r. 49/2003 |
Art. 36. Esenzione dei veicoli delle organizzazioni di volontariato. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 49/2003 |
Art. 37. Esenzione dei veicoli per trasporto specifico. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 49/2003 |
Art. 38. Esenzione dei veicoli destinati al servizio antincendio. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 49/2003 |
Art. 39. Tributi regionali. Inserimento dell’articolo 8 ter nella l.r. 31/2005 |
Art. 40. IRAP. Modifiche all’allegato A della l.r. 64/2006 |
Art. 41. Recupero dei canoni. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 57/2017 |
Art. 42. Correzione di errore materiale. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 97/2020 |
Art. 43. Correzione di errore materiale. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 98/2020 |
Art. 44. Sostituzione della rubrica del titolo I della l.r. 16/2000 |
Art. 45. Competenze della Regione. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 16/2000 |
Art. 46. Competenze delle Aziende UUSSLL. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 16/2000 |
Art. 47. Abrogazione della l.r. 24/2003 |
Art. 48. Conferenza regionale dei sindaci. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 40/2005 |
Art. 49. Convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione sociosanitaria. Modifiche all’articolo 70 bis della l.r. 40/2005 |
Art. 50. Conferenza regionale permanente. Modifiche all' articolo 76 septies della l.r. 40/2005 |
Art. 51. Composizione della commissione regionale di bioetica. Modifiche all’articolo 97 della l.r. 40/2005 |
Art. 52. Funzionamento della commissione regionale di bioetica. Modifiche all’articolo 98 della l.r. 40/2005 |
Art. 53. Revisione periodica del registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 28/1993 |
Art. 54. Piano di inclusione zonale. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 41/2005 |
Art. 55. Compiti della conferenza zonale dei sindaci. Modifiche all’articolo 35 della l.r. 41/2005 |
Art. 56. Coordinatore sociale. Modifiche all’articolo 37 della l.r. 41/2005 |
§ 2.1.342 - L.R. 5 agosto 2021, n. 29.
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2021.
(B.U. 11 agosto 2021, n. 74)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4 dello Statuto;
Visto l'articolo 13 della
Visto il
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Vista la
Vista la sentenza della Corte costituzionale 12 febbraio 2021, n. 20;
Considerato quanto segue:
1. La
2. La disciplina del Consiglio dei toscani nel mondo, contenuta nell'articolo 36 della
3. Si rende necessario rendere operativo il Consiglio dei toscani nel mondo anche nel caso in cui le organizzazioni che debbono designare i loro rappresentanti nel Consiglio stesso, d'intesa fra loro come previsto dall'articolo 36 della
4. Per le finalità di maggior chiarezza e di adeguamento alle indicazioni della Corte dei conti in merito ai casi in cui è necessaria la relazione tecnico-finanziaria in accompagnamento alle leggi regionali, è opportuno un miglior raccordo testuale fra l'articolo 7, comma 2, della
5. È necessario modificare gli articoli 23 e 24 della
6. A seguito dello stato di emergenza ed al fine di evitare e prevenire il contagio da COVID-19, è opportuno posticipare la data di scadenza per lo svolgimento dell’attività di aggiornamento consentendo al contempo alle imprese il regolare svolgimento dell’attività lavorativa di panificazione;
7. È necessario correggere gli articoli 2 e 3 della
8. È necessario precisare quali sono, in considerazione del disposto normativo dell’articolo 14 del
9. Per esigenze di chiarezza è opportuno richiamare, nella
10. È opportuno correggere l’articolo 24, comma 6, lettera d), della
11. È necessario correggere una imprecisione e adeguare alcuni dei rinvii interni ed esterni alla
12. Per via dell’avvenuta estinzione, da parte della Società interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.A., del debito contratto ai fini del completamento delle opere di realizzazione del Centro intermodale di Guasticce, la relativa garanzia fideiussoria della Regione disposta ai sensi dell’articolo 42 della
13. È necessario, alla luce delle modifiche all’articolo 17 della
14. Nell’ambito dell’autonomia contabile riconosciuta al Consiglio regionale, e tenuto conto della prassi consiliare sviluppatasi nel corso degli anni, è opportuno che il fondo speciale per il finanziamento delle leggi di iniziativa consiliare sia allocato, non più sul bilancio regionale, bensì direttamente sul bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale al fine di consentire la semplificazione delle procedure per il suo utilizzo;
15. Alla luce della prassi consiliare, è opportuno introdurre un chiarimento terminologico nell'articolo 18 della
16. È opportuno rendere coerente l'ordinamento regionale (la
17. È opportuno rendere possibile l’impiego dell’istituto dell’accertamento esecutivo anche per il recupero dei crediti regionali;
18. È necessario adeguare i codici ATECO 2002 indicati nell’allegato A di cui all’articolo 5, comma 1, della
19. È opportuna la correzione di alcuni errori materiali in cui sono incorse la legge di stabilità per l'anno 2021 e il relativo collegato. In particolare, per quest'ultimo, l'errore, di origine informatica, ha determinato la sparizione di un comma previsto nella proposta di legge approvata dalla Giunta regionale ma saltato in uno scambio di documenti fra gli uffici in vista di un emendamento all'articolo in questione che non riguardavano però il comma saltato;
20. È necessario inserire nella
21. La
22. È opportuno introdurre nelle leggi regionali 40/2005 e 41/2005 delle precisazioni di carattere terminologico e correggere dei rinvii errati;
23. Con le modifiche di alcuni commi degli articoli 97 e 98 della
24. Vista l'entrata in vigore del Codice del terzo settore e l'istituzione del Registro unico del terzo settore non ancora operativo, e alla luce del periodo di emergenza epidemiologica ancora in corso, è opportuno fornire alle organizzazioni di volontariato un tempo più ampio per l'adempimento informativo attualmente previsto dalla norma regionale, prorogando la scadenza per l'anno 2021 al 31 dicembre;
Approva la presente legge
CAPO I
Affari istituzionali
SEZIONE I
Rimborsi elettorali. Modifiche alla
Art. 1. Spese per il procedimento elettorale. Modifiche all’articolo 13 della
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 13 della
“5 bis. Ai soli fini dell’individuazione del limite massimo di ammissibilità del lavoro straordinario, si applica il comma 5 anche per il personale dipendente della Regione impegnato nelle elezioni regionali.”.
SEZIONE II
Toscani nel mondo. Modifiche alla
Art. 2. Consiglio dei toscani nel mondo. Modifiche all'articolo 36 della
1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 36 della
“e) un componente designato d'intesa dalle organizzazioni sindacali e dagli istituti di patronato e assistenza sociale per lavoratori residenti all’estero che hanno sede nel territorio toscano;”.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 36 della
“2 bis. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 2, lettere d), e), ed f), le eventuali designazioni non sono valide. Il Consiglio toscani nel mondo è comunque validamente costituito.”.
Art. 3. Abrogazione della sezione II “Notifiche all’Unione europea.”. Modifiche alla
1. La sezione II “Notifiche all’Unione europea” del capo III della
SEZIONE III
Qualità della normazione. Modifiche alla
Art. 4. Documentazione a corredo delle proposte di legge. Modifiche all’articolo 7 della
1. Al comma 2 dell’articolo 7 della
SEZIONE IV
Norme in materia di polizia comunale e provinciale. Abrogazione di disposizioni di modifica della
Art. 5. Abrogazione di leggi e disposizioni di modifica della
1. Sono abrogate, in particolare:
a) la
b) l’articolo 15 della
c) l’articolo 113 della
d) l’articolo 3 della
SEZIONE V
Osservatorio regionale della legalità. Modifiche alla
Art. 6. Presidente del Comitato d’indirizzo. Modifiche all’articolo 2 della
1. Alla fine della lettera a) del comma 4 dell’articolo 2 della
CAPO II
Attività produttive
SEZIONE I
Camere di commercio. Modifiche alla
Art. 7. Ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Modifiche all’articolo 23 della
1. La rubrica dell’articolo 23 della
2. Il comma 2 dell’articolo 23 della
“2. Con riferimento alle funzioni svolte dalle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettere b), d), d bis), d ter) ed e), della
3. Il comma 3 dell’articolo 23 della
Art. 8. Vigilanza e controllo sulle camere di commercio. Modifiche all’articolo 24 della
1. La rubrica dell’articolo 24 della
2. Il comma 1 dell’articolo 24 della
3. Il comma 2 dell’articolo 24 della
“2. Al fine di consentire la vigilanza ed il controllo della Regione ai sensi degli articoli 4 e 5 della
SEZIONE II
Panificazione. Modifiche alla
Art. 9. Disposizioni transitorie. Modifiche all’articolo 6 della
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della
“4 bis. La data di scadenza per lo svolgimento dell’attività di aggiornamento professionale di cui all’articolo 3, comma 5, ricadente nell’anno 2021, è posticipata al 30 giugno 2022.”.
SEZIONE III
Promozione economica. Modifiche alla
Art. 10. Attività di promozione economica. Modifiche all’articolo 2 della
1. Al comma 3 dell’articolo 2 della
Art. 11. Programmazione delle attività di promozione economica e turistica. Modifiche all’articolo 3 della
1. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 3 della
Art. 12. Funzioni. Modifiche all’articolo 6 della
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della
SEZIONE IV
Contrasto del lavoro nero e sommerso. Modifiche alla
Art. 13. Provvedimenti per il contrasto del lavoro nero e sommerso. Modifiche all’articolo 25 della
1. Il comma 3 dell’articolo 25 della
“3. L’adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all’articolo 14, comma 1, del
a) accertamento definitivo delle violazioni di cui all’articolo 14, comma 1, del
b) decorso dei termini per proporre ricorso avverso i provvedimenti di sospensione;”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 25 della
“3 bis. La revoca totale dell’agevolazione concessa e l’esclusione dalle agevolazioni di qualsiasi natura per un periodo di tre anni decorrono dalla data del definitivo accertamento delle violazioni o dal decorso dei termini per proporre ricorso.”.
CAPO III
Difesa del suolo e protezione civile
Art. 14. Ambito territoriale e organizzativo ottimale. Modifiche all'articolo 5 della
1. All’inizio del comma 3 dell'articolo 5 della
Art. 15. Stato di emergenza regionale. Modifiche all'articolo 24 della
1. Alla fine della lettera c) del comma 6 dell'articolo 24 della
2. Alla lettera d) del comma 6 dell'articolo 24 della
CAPO IV
Mobilità e infrastrutture
Art. 16. Accordi per la filiera locale. Modifiche all’articolo 41 della
1. Al comma 1 dell’articolo 41 della
Art. 17. Autorizzazione per la coltivazione delle cave di prestito. Modifiche all’articolo 44 della
1. Al comma 1 dell’articolo 44 della
2. Al comma 5 dell’articolo 44 della
CAPO V
Organizzazione e personale
SEZIONE I
Personale. Modifiche alla
Art. 18. Nomina e requisiti del Direttore generale e dei direttori. Modifiche all’articolo 14 della
1. Al comma 6 dell’articolo 14 della
Art. 19. Soggetti della valutazione. Modifiche all’articolo 19 della
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 19 della
Art. 20. Criteri e procedure per la valutazione. Modifiche all’articolo 20 della
1. Al comma 6 dell’articolo 20 della
Art. 21. Capacità assunzionale della Regione e degli enti dipendenti. Abrogazione dell’articolo 22 bis della
1. L’articolo 22 bis della
Art. 22. Reclutamento del personale. Modifiche all'articolo 24 della
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 della
“5 bis. I bandi di concorso pubblicati dalla Regione e dagli enti dipendenti, inclusi quelli del servizio sanitario regionale, possono prevedere l'esonero dalle eventuali preselezioni dei candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano dipendenti dell'amministrazione che ha bandito il concorso da almeno cinque anni, anche in forza di contratti di lavoro a tempo determinato.”.
Art. 23. Attività extraimpiego compatibili. Modifiche all’articolo 32 della
1. Al comma 2 dell’articolo 32 della
Art. 24. Incarichi extraimpiego autorizzabili. Modifiche all’articolo 33 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 33 della
“3 bis. Il Direttore generale e i direttori della Giunta regionale possono essere autorizzati dal Presidente della Giunta regionale all’assunzione degli incarichi extraimpiego e delle cariche indicate al comma 1, ove conferiti a titolo gratuito.”.
2. Il comma 4 dell’articolo 33 della
SEZIONE II
Reclutamento speciale. Modifiche alla
Art. 25. Ambito soggettivo di applicazione. Modifiche all’articolo 1 della
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 1 della
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 della
Art. 26. Procedure per il reclutamento e lo scorrimento della graduatoria. Modifiche all’articolo 2 della
1. Al comma 5 dell’articolo 2 della
Art. 27. Limiti assunzionali e dotazione organica. Modifiche all’articolo 3 della
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della
CAPO VI
Patrimonio
Art. 28. Stima dei beni. Modifiche all’articolo 21 della
1. Nell’alinea del comma 2 dell’articolo 21 della
CAPO VII
Programmazione e bilancio
SEZIONE I
Abrogazione di disposizioni finanziarie
Art. 29. Concessione di garanzia fideiussoria alla società Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.A. Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) articolo 42 della
b) articolo 26 octies decies della
c) articolo 13 della
SEZIONE II
Disposizioni in materia di programmazione. Modifiche alla
Art. 30. Mezzi di copertura delle leggi regionali. Modifiche all’articolo 14 della
1. Il comma 4 dell’articolo 14 della
“4. Per le leggi di cui all’articolo 13, comma 1, lettere c) e d), la Giunta regionale assicura il monitoraggio dell’andamento degli oneri da esse recati rispetto alle previsioni ai fini dell’attivazione, nel caso di scostamenti, di misure correttive secondo i principi di cui ai commi 12 bis, 12 ter e 12 quater, dell’articolo 17 della
Art. 31. Fondo speciale per le leggi di iniziativa del Consiglio regionale. Sostituzione dell’articolo 16 della
1. L’articolo 16 della
“Art. 16 - Fondo speciale per le leggi di iniziativa del Consiglio regionale
1. Nell’ambito della propria autonomia contabile, il Consiglio regionale può istituire nel proprio bilancio un fondo speciale destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi di sua esclusiva iniziativa di cui si preveda il perfezionamento nel corso dell’esercizio finanziario e che siano destinati a produrre effetti finanziari negli esercizi considerati nel bilancio di previsione.
2. La deliberazione del Consiglio regionale con cui è approvato il bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale provvede alla determinazione del fondo di cui al comma 1, mediante un apposito accantonamento, distinto tra parte corrente e in conto capitale.”.
Art. 32. Relazione tecnicofinanziaria. Modifiche all'articolo 17 della
1. Il comma 1 dell'articolo 17 della
“1. Le proposte di legge e gli emendamenti sono corredati da una relazione tecnico-finanziaria, salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, della l.r. 55/2008.”.
Art. 33. Disposizioni procedurali sulla manovra di bilancio. Sostituzione dell’articolo 18 della
1. L’articolo 18 della
“Art. 18 - Disposizioni procedurali sulla manovra di bilancio
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno e, comunque, non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di legge di bilancio, la proposta di legge di stabilità, la proposta di legge collegata alla stabilità prevista dal
2. Per leggi di accompagnamento alla manovra si intendono esclusivamente quelle leggi motivatamente indicate come tali dalla Giunta regionale nel documento di economia e finanza regionale (DEFR), in virtù della loro stretta attinenza al raggiungimento degli obiettivi della complessiva manovra economica e di bilancio della Regione necessari per attuare il DEFR e la nota di aggiornamento, e che non siano state oggetto di valutazione contraria da parte del Consiglio regionale.
3. Entro il 20 settembre di ogni anno, la Giunta regionale può presentare, ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto, un documento preliminare che integra il DEFR con riferimento alle leggi di accompagnamento di cui al comma 2. Il Consiglio regionale, entro il 10 ottobre, mediante l’approvazione di un atto di indirizzo, esprime la propria valutazione riguardo a tali leggi e, in tale contesto, può procedere ad una revisione della valutazione già espressa con riferimento alle leggi di accompagnamento indicate nel DEFR.
4. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1, oppure la valutazione contraria espressa dal Consiglio regionale ai sensi dei commi 2 e 3, comporta per le proposte di legge di cui al comma 2, la perdita della caratteristica di accompagnamento alla manovra.
5. Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina lo svolgimento della sessione unica nella quale sono approvati, nell’ordine:
a) le eventuali proposte di legge di accompagnamento;
b) la proposta di legge di stabilità;
c) la proposta di legge collegata alla legge di stabilità;
d) la proposta di legge di bilancio.
6. L’esercizio provvisorio è autorizzato dal Consiglio regionale con legge proposta dalla Giunta regionale, per un periodo non superiore a quello stabilito dallo Statuto.”.
Art. 34. Regolamento di attuazione. Modifiche all’articolo 31 della
1. La lettera i) del comma 1 dell’articolo 31 della
SEZIONE III
Disposizioni in materia di entrate. Modifiche alle leggi regionali 49/2003, 31/2005, 64/2006, 57/2017
Art. 35. Tipologie dei veicoli esenti.Modifiche all'articolo 3 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della
Art. 36. Esenzione dei veicoli delle organizzazioni di volontariato. Modifiche all’articolo 6 della
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della
Art. 37. Esenzione dei veicoli per trasporto specifico. Modifiche all’articolo 7 della
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della
2. Il comma 2 dell'articolo 7 della
Art. 38. Esenzione dei veicoli destinati al servizio antincendio. Modifiche all’articolo 8 della
1. Nell’alinea del comma 1 dell'articolo 8 della
Art. 39. Tributi regionali. Inserimento dell’articolo 8 ter nella
1. Nel capo IV, sezione I, dopo l’articolo 8 bis della
“Articolo 8 ter - Accertamento esecutivo
1. Alle attività di riscossione relative agli avvisi di accertamento tributario e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi a partire dal 1° gennaio 2022, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, la Regione può applicare le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 792, della
Art. 40. IRAP. Modifiche all’allegato A della
1. Nell’allegato A della
vedi tabella in B.U. n. 74 del 11 agosto 2021 .
Art. 41. Recupero dei canoni. Modifiche all’articolo 3 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della
“2 bis. Alle attività di riscossione relative agli avvisi di accertamento tributario e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi a partire dal 1° gennaio 2022, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, la Regione può applicare le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 792, della
SEZIONE IV
Correzione di errori materiali. Modifiche alle leggi regionali 97/2020 e 98/2020
Art. 42. Correzione di errore materiale. Modifiche all’articolo 13 della
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 13 della
“4 bis. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.”.
Art. 43. Correzione di errore materiale. Modifiche all’articolo 21 della
1. Al comma 2 dell'articolo 21 della
CAPO VIII
Sanità, welfare e coesione sociale
SEZIONE I
Farmaceutica. Modifiche alla
Art. 44. Sostituzione della rubrica del titolo I della
1. La rubrica del titolo I della
Art. 45. Competenze della Regione. Modifiche all'articolo 2 della
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della
“1. La Regione esercita compiti di indirizzo, organizzazione, coordinamento e verifica nelle materie di cui al presente titolo, fatte salve le specifiche competenze attribuite dalla presente legge e da norme statali. Inoltre, limitatamente alla propria funzione di autorità competente, tali compiti sono svolti per i procedimenti e le competenze di cui agli articoli 1 e 9 del
2. Il comma 2 dell'articolo 2 della
“2. Le competenti strutture afferenti alla direzione regionale competente in materia sanitaria della Regione provvedono al rilascio delle autorizzazioni sanitarie per l’apertura e l’esercizio degli stabilimenti termali di cui all’articolo 47 septies della
Art. 46. Competenze delle Aziende UUSSLL. Modifiche all’articolo 7 della
1. Il comma 1 bis dell'articolo 7 della
“1 bis. Le Aziende UUSSLL, con riferimento ai procedimenti ed alle competenze di cui all’articolo 9 del regolamento 2017/625/UE e dell’articolo 2 del
SEZIONE II
Norme in materia di igiene del personale addetto all’industria alimentare. Abrogazione della
Art. 47. Abrogazione della
1. La
SEZIONE III
Servizio sanitario regionale. Modifiche alla
Art. 48. Conferenza regionale dei sindaci. Modifiche all'articolo 11 della
1. Al comma 2 dell’articolo 11 della
Art. 49. Convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione sociosanitaria. Modifiche all’articolo 70 bis della
1. Al comma 1 dell’articolo 70 bis della
2. Il secondo ed il terzo periodo del comma 8 dell’articolo 70 bis della
3. Al comma 13 dell’articolo 70 bis della
4. Il primo periodo del comma 14 dell’articolo 70 bis della
Art. 50. Conferenza regionale permanente. Modifiche all' articolo 76 septies della
1. Alla fine della lettera d) del comma 1 dell’articolo 76 septies della
Art. 51. Composizione della commissione regionale di bioetica. Modifiche all’articolo 97 della
1. Il comma 5 dell’articolo 97 della
“5. Il presidente della commissione, in relazione alle tematiche da affrontare, può, sentiti gli altri componenti, invitare a partecipare ai lavori altri esperti di settore o rappresentanti delle confessioni religiose, da queste designati.”.
2. Il comma 6 dell’articolo 97 della
Art. 52. Funzionamento della commissione regionale di bioetica. Modifiche all’articolo 98 della
1. Il comma 5 dell’articolo 98 della
“5. La partecipazione ai lavori della Commissione regionale di bioetica dei soggetti esterni di cui all’articolo 97, comma 5, non comporta la corresponsione di alcuna indennità di carica o di presenza.”.
SEZIONE IV
Diritti di cittadinanza sociale. Modifiche alle leggi regionali 28/1993 e 41/2005
Art. 53. Revisione periodica del registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Modifiche all'articolo 14 della
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della
“4 bis. Per l'anno 2021 il termine di cui al comma 1 è prorogato al 31 dicembre.”.
Art. 54. Piano di inclusione zonale. Modifiche all’articolo 29 della
1. Al comma 7 dell’articolo 29 della
Art. 55. Compiti della conferenza zonale dei sindaci. Modifiche all’articolo 35 della
1. Al comma 3 dell’articolo 35 della
Art. 56. Coordinatore sociale. Modifiche all’articolo 37 della
1. Alla lettera c) del comma 2, dell’articolo 37 della
[1] Così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 18 agosto 2021, n. 78.