§ 2.1.342 - L.R. 5 agosto 2021, n. 29.
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2021.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:05/08/2021
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Spese per il procedimento elettorale. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 74/2004
Art. 2.  Consiglio dei toscani nel mondo. Modifiche all'articolo 36 della l.r. 26/2009
Art. 3.  Abrogazione della sezione II “Notifiche all’Unione europea.”. Modifiche alla l.r. 26/2009
Art. 4.  Documentazione a corredo delle proposte di legge. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 55/2008
Art. 5.  Abrogazione di leggi e disposizioni di modifica della l.r. 12/2006
Art. 6.  Presidente del Comitato d’indirizzo. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 42/2015
Art. 7.  Ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 87/1998
Art. 8.  Vigilanza e controllo sulle camere di commercio. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 87/1998
Art. 9.  Disposizioni transitorie. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 18/2011
Art. 10.  Attività di promozione economica. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 22/2016
Art. 11.  Programmazione delle attività di promozione economica e turistica. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 22/2016
Art. 12.  Funzioni. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 22/2016
Art. 13.  Provvedimenti per il contrasto del lavoro nero e sommerso. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 71/2017
Art. 14.  Ambito territoriale e organizzativo ottimale. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 45/2020
Art. 15.  Stato di emergenza regionale. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 45/2020
Art. 16.  Accordi per la filiera locale. Modifiche all’articolo 41 della l.r. 35/2015
Art. 17.  Autorizzazione per la coltivazione delle cave di prestito. Modifiche all’articolo 44 della l.r. 35/2015
Art. 18.  Nomina e requisiti del Direttore generale e dei direttori. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 1/2009
Art. 19.  Soggetti della valutazione. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 1/2009
Art. 20.  Criteri e procedure per la valutazione. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 1/2009
Art. 21.  Capacità assunzionale della Regione e degli enti dipendenti. Abrogazione dell’articolo 22 bis della l.r. 1/2009
Art. 22.  Reclutamento del personale. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 1/2009
Art. 23.  Attività extraimpiego compatibili. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 1/2009
Art. 24.  Incarichi extraimpiego autorizzabili. Modifiche all’articolo 33 della l.r. 1/2009
Art. 25.  Ambito soggettivo di applicazione. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 32/2018
Art. 26.  Procedure per il reclutamento e lo scorrimento della graduatoria. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 32/2018
Art. 27.  Limiti assunzionali e dotazione organica. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 32/2018
Art. 28.  Stima dei beni. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 77/2004
Art. 29.  Concessione di garanzia fideiussoria alla società Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.A. Abrogazioni
Art. 30.  Mezzi di copertura delle leggi regionali. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 1/2015
Art. 31.  Fondo speciale per le leggi di iniziativa del Consiglio regionale. Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 1/2015
Art. 32.  Relazione tecnicofinanziaria. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 1/2015
Art. 33.  Disposizioni procedurali sulla manovra di bilancio. Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 1/2015
Art. 34.  Regolamento di attuazione. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 1/2015
Art. 35.  Tipologie dei veicoli esenti.Modifiche all'articolo 3 della l.r. 49/2003
Art. 36.  Esenzione dei veicoli delle organizzazioni di volontariato. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 49/2003
Art. 37.  Esenzione dei veicoli per trasporto specifico. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 49/2003
Art. 38.  Esenzione dei veicoli destinati al servizio antincendio. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 49/2003
Art. 39.  Tributi regionali. Inserimento dell’articolo 8 ter nella l.r. 31/2005
Art. 40.  IRAP. Modifiche all’allegato A della l.r. 64/2006
Art. 41.  Recupero dei canoni. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 57/2017
Art. 42.  Correzione di errore materiale. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 97/2020
Art. 43.  Correzione di errore materiale. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 98/2020
Art. 44.  Sostituzione della rubrica del titolo I della l.r. 16/2000
Art. 45.  Competenze della Regione. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 16/2000
Art. 46.  Competenze delle Aziende UUSSLL. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 16/2000
Art. 47.  Abrogazione della l.r. 24/2003
Art. 48.  Conferenza regionale dei sindaci. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 40/2005
Art. 49.  Convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione sociosanitaria. Modifiche all’articolo 70 bis della l.r. 40/2005
Art. 50.  Conferenza regionale permanente. Modifiche all' articolo 76 septies della l.r. 40/2005
Art. 51.  Composizione della commissione regionale di bioetica. Modifiche all’articolo 97 della l.r. 40/2005
Art. 52.  Funzionamento della commissione regionale di bioetica. Modifiche all’articolo 98 della l.r. 40/2005
Art. 53.  Revisione periodica del registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 28/1993
Art. 54.  Piano di inclusione zonale. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 41/2005
Art. 55.  Compiti della conferenza zonale dei sindaci. Modifiche all’articolo 35 della l.r. 41/2005
Art. 56.  Coordinatore sociale. Modifiche all’articolo 37 della l.r. 41/2005


§ 2.1.342 - L.R. 5 agosto 2021, n. 29.

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(B.U. 11 agosto 2021, n. 74)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Visto l'articolo 13 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);

Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale);

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia);

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica);

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 [1];

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge di stabilità 2014”);

Vista la legge 19 dicembre 2019, n. 157 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili);

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento “UE” 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117);

Vista la legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato);

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica);

Vista la legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali);

Vista la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 “Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”);

Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (Legge finanziaria per l’anno 2007);

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana);

Vista la legge regionale 6 maggio 2011, n. 18 (Norme in materia di panificazione);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014);

Vista la legge regionale 3 aprile 2015, n. 42 (Istituzione dell’Osservatorio regionale della legalità);

Vista la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell’Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”);

Vista la legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016);

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese);

Vista la legge regionale 29 giugno 2018, n. 32 (Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti);

Vista la legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98 (Legge di stabilità per l'anno 2021);

Vista la sentenza della Corte costituzionale 12 febbraio 2021, n. 20;

 

Considerato quanto segue:

1. La l.r. 74/2004 sul procedimento elettorale contiene, all’articolo 13, anche le norme sui criteri di rimborso ai comuni delle spese elettorali sostenute per le elezioni regionali. Tra queste norme sono previsti anche i criteri di rimborso degli straordinari del personale impegnato nelle consultazioni elettorali regionali che pongono tetti, sia quantitativi di ore, sia procedurali, sulla individuazione del personale coinvolto, ripresi dall’articolo 1, comma 400, della l. 147/2013 e sono stabiliti per il personale degli enti locali. È necessario estendere queste modalità e criteri anche al personale regionale coinvolto nella preparazione e gestione delle elezioni regionali;

2. La disciplina del Consiglio dei toscani nel mondo, contenuta nell'articolo 36 della l.r. 26/2009, necessita di una precisazione relativamente all'individuazione delle organizzazioni sindacali e degli istituti di patronato abilitati a designare un componente del Consiglio, prevedendo che siano operanti sul territorio toscano, come la norma già prevede per altri soggetti con analoga abilitazione, al fine di evitare ambiguità o incertezze applicative e rendere la norma omogenea;

3. Si rende necessario rendere operativo il Consiglio dei toscani nel mondo anche nel caso in cui le organizzazioni che debbono designare i loro rappresentanti nel Consiglio stesso, d'intesa fra loro come previsto dall'articolo 36 della l.r. 26/2009, non raggiungano detta intesa. Pertanto è opportuno inserire una norma di chiusura che prevede la valida costituzione dell'organismo anche nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa;

4. Per le finalità di maggior chiarezza e di adeguamento alle indicazioni della Corte dei conti in merito ai casi in cui è necessaria la relazione tecnico-finanziaria in accompagnamento alle leggi regionali, è opportuno un miglior raccordo testuale fra l'articolo 7, comma 2, della l.r. 55/2008 e l'articolo 17 della l.r. 1/2015;

5. È necessario modificare gli articoli 23 e 24 della l.r. 87/1998 in adeguamento alla normativa statale sopravvenuta, che ha soppresso l’obbligo, per le regioni, di predisporre la relazione annuale sulle attività del sistema camerale regionale;

6. A seguito dello stato di emergenza ed al fine di evitare e prevenire il contagio da COVID-19, è opportuno posticipare la data di scadenza per lo svolgimento dell’attività di aggiornamento consentendo al contempo alle imprese il regolare svolgimento dell’attività lavorativa di panificazione;

7. È necessario correggere gli articoli 2 e 3 della l.r. 22/2016 laddove contengono rinvii a disposizioni non più vigenti;

8. È necessario precisare quali sono, in considerazione del disposto normativo dell’articolo 14 del d.lgs. 81/2008, i “provvedimenti definitivi”, a seguito dei quali la Regione procede alla “revoca totale dell'agevolazione concessa e l'esclusione dalle agevolazioni di qualsiasi natura per un periodo di tre anni”;

9. Per esigenze di chiarezza è opportuno richiamare, nella l.r. 45/2020, la specifica legge regionale di attuazione della normativa nazionale al fine di una più evidente modalità con cui avviene la individuazione degli ambiti da parte della delibera del Consiglio regionale;

10. È opportuno correggere l’articolo 24, comma 6, lettera d), della l.r. 45/2020 che contiene un errore puramente materiale verificato in sede di revisione dell’articolato in Quarta Commissione consiliare;

11. È necessario correggere una imprecisione e adeguare alcuni dei rinvii interni ed esterni alla l.r. 35/2015;

12. Per via dell’avvenuta estinzione, da parte della Società interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.A., del debito contratto ai fini del completamento delle opere di realizzazione del Centro intermodale di Guasticce, la relativa garanzia fideiussoria della Regione disposta ai sensi dell’articolo 42 della l.r. 70/2005 non ha più ragione di essere e risulta pertanto opportuna l’abrogazione di tale norma regionale, nonché della catena normativa susseguente;

13. È necessario, alla luce delle modifiche all’articolo 17 della l. 196/2009 intervenute successivamente all’approvazione della l.r. 1/2015, adeguare la previsione normativa prevista nella legislazione regionale relativamente all’istituto della clausola di salvaguardia non più previsto;

14. Nell’ambito dell’autonomia contabile riconosciuta al Consiglio regionale, e tenuto conto della prassi consiliare sviluppatasi nel corso degli anni, è opportuno che il fondo speciale per il finanziamento delle leggi di iniziativa consiliare sia allocato, non più sul bilancio regionale, bensì direttamente sul bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale al fine di consentire la semplificazione delle procedure per il suo utilizzo;

15. Alla luce della prassi consiliare, è opportuno introdurre un chiarimento terminologico nell'articolo 18 della l.r. 1/2015, eliminando l'ambiguità linguistica lì presente che designa con la stessa parola “collegato” due diverse tipologie di proposta di legge;

16. È opportuno rendere coerente l'ordinamento regionale (la l.r. 49/2003) con la l. 157/2019 di conversione del decreto legge 124/2019, che ha modificato il regime fiscale dei veicoli oggetto di contratto “noleggio senza conducente”;

17. È opportuno rendere possibile l’impiego dell’istituto dell’accertamento esecutivo anche per il recupero dei crediti regionali;

18. È necessario adeguare i codici ATECO 2002 indicati nell’allegato A di cui all’articolo 5, comma 1, della l.r. 64/2006 con i codici ATECO 2007;

19. È opportuna la correzione di alcuni errori materiali in cui sono incorse la legge di stabilità per l'anno 2021 e il relativo collegato. In particolare, per quest'ultimo, l'errore, di origine informatica, ha determinato la sparizione di un comma previsto nella proposta di legge approvata dalla Giunta regionale ma saltato in uno scambio di documenti fra gli uffici in vista di un emendamento all'articolo in questione che non riguardavano però il comma saltato;

20. È necessario inserire nella l.r. 16/2000 nuovi contenuti divenuti obbligatori ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 e del d.lgs. 27/2021, e, di conseguenza, coordinare ed adeguare i contenuti della medesima l.r. 16/2000 con i contenuti di cui alla l.r. 38/2004;

21. La legge regionale 12 maggio 2003, n. 24 (Norme in materia di igiene del personale addetto all’industria alimentare) è divenuta obsoleta, sia perché l’anno successivo alla sua approvazione è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 852/2004, che fissa in modo puntuale requisiti generali sulla formazione del personale che opera nel settore alimentare, sia perché con il d.l. 69/2013, convertito dalla l. 98/ 2013, è stato soppresso il libretto di idoneità sanitaria introdotto dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande);

22. È opportuno introdurre nelle leggi regionali 40/2005 e 41/2005 delle precisazioni di carattere terminologico e correggere dei rinvii errati;

23. Con le modifiche di alcuni commi degli articoli 97 e 98 della l.r. 40/2005 si è inteso riformulare più chiaramente la fattispecie della partecipazione alla commissione regionale di soggetti esterni;

24. Vista l'entrata in vigore del Codice del terzo settore e l'istituzione del Registro unico del terzo settore non ancora operativo, e alla luce del periodo di emergenza epidemiologica ancora in corso, è opportuno fornire alle organizzazioni di volontariato un tempo più ampio per l'adempimento informativo attualmente previsto dalla norma regionale, prorogando la scadenza per l'anno 2021 al 31 dicembre;

Approva la presente legge

 

CAPO I

Affari istituzionali

 

SEZIONE I

Rimborsi elettorali. Modifiche alla l.r. 74/2004

 

Art. 1. Spese per il procedimento elettorale. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 74/2004

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 “Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”), è inserito il seguente:

“5 bis. Ai soli fini dell’individuazione del limite massimo di ammissibilità del lavoro straordinario, si applica il comma 5 anche per il personale dipendente della Regione impegnato nelle elezioni regionali.”.

 

SEZIONE II

Toscani nel mondo. Modifiche alla l.r. 26/2009

 

     Art. 2. Consiglio dei toscani nel mondo. Modifiche all'articolo 36 della l.r. 26/2009

1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana), è sostituita dalla seguente:

“e) un componente designato d'intesa dalle organizzazioni sindacali e dagli istituti di patronato e assistenza sociale per lavoratori residenti all’estero che hanno sede nel territorio toscano;”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 36 della l.r. 26/2009 è inserito il seguente:

“2 bis. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 2, lettere d), e), ed f), le eventuali designazioni non sono valide. Il Consiglio toscani nel mondo è comunque validamente costituito.”.

 

     Art. 3. Abrogazione della sezione II “Notifiche all’Unione europea.”. Modifiche alla l.r. 26/2009

1. La sezione II “Notifiche all’Unione europea” del capo III della l.r. 26/2009 è abrogata.

 

SEZIONE III

Qualità della normazione. Modifiche alla l.r. 55/2008

 

     Art. 4. Documentazione a corredo delle proposte di legge. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 55/2008

1. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), le parole: “e le leggi che, secondo quanto attestato espressamente dalla relazione illustrativa, non comportano effetti finanziari” sono soppresse.

 

SEZIONE IV

Norme in materia di polizia comunale e provinciale. Abrogazione di disposizioni di modifica della l.r. 12/2006

 

     Art. 5. Abrogazione di leggi e disposizioni di modifica della l.r. 12/2006

1. Sono abrogate, in particolare:

a) la legge regionale 11 dicembre 2007, n. 65 (Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 “Norme in materia di polizia comunale e provinciale”);

b) l’articolo 15 della legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2009);

c) l’articolo 113 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

d) l’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 88 (Legge di stabilità per l’anno 2017).

 

SEZIONE V

Osservatorio regionale della legalità. Modifiche alla l.r. 42/2015

 

     Art. 6. Presidente del Comitato d’indirizzo. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 42/2015

1. Alla fine della lettera a) del comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 3 aprile 2015, n. 42 (Istituzione dell’Osservatorio della legalità) sono aggiunte le parole: “, alla cui nomina, nel caso sia individuato nell’ambito di una amministrazione dello Stato, si provvede previa intesa con l’amministrazione di appartenenza;”.

 

CAPO II

Attività produttive

 

SEZIONE I

Camere di commercio. Modifiche alla l.r. 87/1998

 

     Art. 7. Ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 87/1998

1. La rubrica dell’articolo 23 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), è sostituita dalla seguente: “Ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.

2. Il comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 87/1998 è sostituito dal seguente:

“2. Con riferimento alle funzioni svolte dalle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettere b), d), d bis), d ter) ed e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura), la Regione può stipulare apposite convenzioni con il sistema camerale toscano.”.

3. Il comma 3 dell’articolo 23 della l.r. 87/1998 è abrogato.

 

     Art. 8. Vigilanza e controllo sulle camere di commercio. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 87/1998

1. La rubrica dell’articolo 24 della l.r. 87/1998 è sostituita dalla seguente: “Vigilanza e controllo sulle camere di commercio”.

2. Il comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 87/1998 è abrogato.

3. Il comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 87/1998 è sostituito dal seguente:

“2. Al fine di consentire la vigilanza ed il controllo della Regione ai sensi degli articoli 4 e 5 della l. 580/1993, le camere di commercio trasmettono alla Giunta regionale il preventivo economico ed il bilancio d’esercizio. La relazione annuale presentata dall’Unione regionale ai sensi dell’articolo 5 bis della l. 580/1993 contiene una sintesi dei programmi attuati e degli interventi realizzati nell’anno precedente da parte delle singole camere di commercio.”.

 

SEZIONE II

Panificazione. Modifiche alla l.r. 18/2011

 

     Art. 9. Disposizioni transitorie. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 18/2011

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 6 maggio 2011, n. 18 (Norme in materia di panificazione), è aggiunto il seguente:

“4 bis. La data di scadenza per lo svolgimento dell’attività di aggiornamento professionale di cui all’articolo 3, comma 5, ricadente nell’anno 2021, è posticipata al 30 giugno 2022.”.

 

SEZIONE III

Promozione economica. Modifiche alla l.r. 22/2016

 

     Art. 10. Attività di promozione economica. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 22/2016

1. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell’Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”), le parole: “all’articolo 44 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali)” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2018, n. 61 (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010)”.

 

     Art. 11. Programmazione delle attività di promozione economica e turistica. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 22/2016

1. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 22/2016 le parole: “all’articolo 44 bis della l.r. 21/2010;” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 3 della l.r. 61/2018;”.

 

     Art. 12. Funzioni. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 22/2016

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 22/2016 le parole “legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)” sono sostituite dalle seguenti: “legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)”.

 

SEZIONE IV

Contrasto del lavoro nero e sommerso. Modifiche alla l.r. 71/2017

 

     Art. 13. Provvedimenti per il contrasto del lavoro nero e sommerso. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 71/2017

1. Il comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese) è sostituito dal seguente:

“3. L’adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all’articolo 14, comma 1, del d.lgs. 81/2008, comporta la revoca totale dell’agevolazione concessa e l’esclusione dalle agevolazioni di qualsiasi natura nelle seguenti ipotesi:

a) accertamento definitivo delle violazioni di cui all’articolo 14, comma 1, del d.lgs. 81/2008, a seguito di rigetto del ricorso proposto avverso i provvedimenti di sospensione, ai sensi dell’articolo 14, comma 9, del medesimo d.lgs. 81/2008;

b) decorso dei termini per proporre ricorso avverso i provvedimenti di sospensione;”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 71/2017 è aggiunto il seguente:

“3 bis. La revoca totale dell’agevolazione concessa e l’esclusione dalle agevolazioni di qualsiasi natura per un periodo di tre anni decorrono dalla data del definitivo accertamento delle violazioni o dal decorso dei termini per proporre ricorso.”.

 

CAPO III

Difesa del suolo e protezione civile

 

     Art. 14. Ambito territoriale e organizzativo ottimale. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 45/2020

1. All’inizio del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività), sono aggiunte le parole: “Anche in deroga alle previsioni di cui al titolo I, capo I e II della legge regionale del 27 dicembre 2011 n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)”.

 

     Art. 15. Stato di emergenza regionale. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 45/2020

1. Alla fine della lettera c) del comma 6 dell'articolo 24 della l.r. 45/2020 sono aggiunte le seguenti parole: “, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato”.

2. Alla lettera d) del comma 6 dell'articolo 24 della l.r. 45/2020 le parole: “, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato” sono soppresse.

 

CAPO IV

Mobilità e infrastrutture

 

     Art. 16. Accordi per la filiera locale. Modifiche all’articolo 41 della l.r. 35/2015

1. Al comma 1 dell’articolo 41 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014), le parole “articolo 40, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 40 bis, comma 1”.

 

     Art. 17. Autorizzazione per la coltivazione delle cave di prestito. Modifiche all’articolo 44 della l.r. 35/2015

1. Al comma 1 dell’articolo 44 della l.r. 35/2015, le parole: “adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)” sono sostituite dalle seguenti: “emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164)”.

2. Al comma 5 dell’articolo 44 della l.r. 35/2015, le parole: “alla stazione appaltante” sono sostituite dalle seguenti: “all'appaltatore”.

 

CAPO V

Organizzazione e personale

 

SEZIONE I

Personale. Modifiche alla l.r. 1/2009

 

     Art. 18. Nomina e requisiti del Direttore generale e dei direttori. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 1/2009

1. Al comma 6 dell’articolo 14 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e di ordinamento del personale), le parole: “alla Regione” sono sostituite dalle seguenti: “al ruolo dirigenziale regionale”.

 

     Art. 19. Soggetti della valutazione. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 1/2009

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 1/2009 sono aggiunte le parole: “, su proposta dell’Organismo indipendente di valutazione”.

 

     Art. 20. Criteri e procedure per la valutazione. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 1/2009

1. Al comma 6 dell’articolo 20 della l.r. 1/2009, la parola: “venti” è sostituita dalla seguente: “quarantacinque”.

 

     Art. 21. Capacità assunzionale della Regione e degli enti dipendenti. Abrogazione dell’articolo 22 bis della l.r. 1/2009

1. L’articolo 22 bis della l.r. 1/2009 è abrogato.

 

     Art. 22. Reclutamento del personale. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 1/2009

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

“5 bis. I bandi di concorso pubblicati dalla Regione e dagli enti dipendenti, inclusi quelli del servizio sanitario regionale, possono prevedere l'esonero dalle eventuali preselezioni dei candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano dipendenti dell'amministrazione che ha bandito il concorso da almeno cinque anni, anche in forza di contratti di lavoro a tempo determinato.”.

 

     Art. 23. Attività extraimpiego compatibili. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 1/2009

1. Al comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 1/2009, le parole: “assunti con contratto nazionale di lavoro giornalistico” sono sostituite dalle seguenti: “cui è attribuito il profilo di funzionario giornalista pubblico”.

 

     Art. 24. Incarichi extraimpiego autorizzabili. Modifiche all’articolo 33 della l.r. 1/2009

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 33 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

“3 bis. Il Direttore generale e i direttori della Giunta regionale possono essere autorizzati dal Presidente della Giunta regionale all’assunzione degli incarichi extraimpiego e delle cariche indicate al comma 1, ove conferiti a titolo gratuito.”.

2. Il comma 4 dell’articolo 33 della l.r. 1/2009 è abrogato.

 

SEZIONE II

Reclutamento speciale. Modifiche alla l.r. 32/2018

 

     Art. 25. Ambito soggettivo di applicazione. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 32/2018

1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 32 (Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti), le parole: “negli anni 2018, 2019 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2021”.

2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 32/2018 la parola: “2017” è sostituita dalla seguente: “2021”.

 

     Art. 26. Procedure per il reclutamento e lo scorrimento della graduatoria. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 32/2018

1. Al comma 5 dell’articolo 2 della l.r. 32/2018 le parole: “nel triennio 2018-2020” e la parola: “annuale” sono soppresse.

 

     Art. 27. Limiti assunzionali e dotazione organica. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 32/2018

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 32/2018 le parole: “per gli anni 2018-2020” sono soppresse.

 

CAPO VI

Patrimonio

 

     Art. 28. Stima dei beni. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 77/2004

1. Nell’alinea del comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”) la parola: “patrimonio” è sostituita dalle seguenti: “opere pubbliche”.

 

CAPO VII

Programmazione e bilancio

 

SEZIONE I

Abrogazione di disposizioni finanziarie

 

     Art. 29. Concessione di garanzia fideiussoria alla società Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.A. Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) articolo 42 della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l’anno 2006);

b) articolo 26 octies decies della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2016);

c) articolo 13 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021).

 

SEZIONE II

Disposizioni in materia di programmazione. Modifiche alla l.r. 1/2015

 

     Art. 30. Mezzi di copertura delle leggi regionali. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 1/2015

1. Il comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), è sostituito dal seguente:

“4. Per le leggi di cui all’articolo 13, comma 1, lettere c) e d), la Giunta regionale assicura il monitoraggio dell’andamento degli oneri da esse recati rispetto alle previsioni ai fini dell’attivazione, nel caso di scostamenti, di misure correttive secondo i principi di cui ai commi 12 bis, 12 ter e 12 quater, dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).”.

 

     Art. 31. Fondo speciale per le leggi di iniziativa del Consiglio regionale. Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 1/2015

1. L’articolo 16 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 16 - Fondo speciale per le leggi di iniziativa del Consiglio regionale

1. Nell’ambito della propria autonomia contabile, il Consiglio regionale può istituire nel proprio bilancio un fondo speciale destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi di sua esclusiva iniziativa di cui si preveda il perfezionamento nel corso dell’esercizio finanziario e che siano destinati a produrre effetti finanziari negli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

2. La deliberazione del Consiglio regionale con cui è approvato il bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale provvede alla determinazione del fondo di cui al comma 1, mediante un apposito accantonamento, distinto tra parte corrente e in conto capitale.”.

 

     Art. 32. Relazione tecnicofinanziaria. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 1/2015

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:

“1. Le proposte di legge e gli emendamenti sono corredati da una relazione tecnico-finanziaria, salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, della l.r. 55/2008.”.

 

     Art. 33. Disposizioni procedurali sulla manovra di bilancio. Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 1/2015

1. L’articolo 18 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 18 - Disposizioni procedurali sulla manovra di bilancio

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno e, comunque, non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di legge di bilancio, la proposta di legge di stabilità, la proposta di legge collegata alla stabilità prevista dal d.lgs. 118/2011 e dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato 4/1 dello stesso d.lgs. 118/2011, nonché le eventuali proposte di legge di accompagnamento alla manovra.

2. Per leggi di accompagnamento alla manovra si intendono esclusivamente quelle leggi motivatamente indicate come tali dalla Giunta regionale nel documento di economia e finanza regionale (DEFR), in virtù della loro stretta attinenza al raggiungimento degli obiettivi della complessiva manovra economica e di bilancio della Regione necessari per attuare il DEFR e la nota di aggiornamento, e che non siano state oggetto di valutazione contraria da parte del Consiglio regionale.

3. Entro il 20 settembre di ogni anno, la Giunta regionale può presentare, ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto, un documento preliminare che integra il DEFR con riferimento alle leggi di accompagnamento di cui al comma 2. Il Consiglio regionale, entro il 10 ottobre, mediante l’approvazione di un atto di indirizzo, esprime la propria valutazione riguardo a tali leggi e, in tale contesto, può procedere ad una revisione della valutazione già espressa con riferimento alle leggi di accompagnamento indicate nel DEFR.

4. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1, oppure la valutazione contraria espressa dal Consiglio regionale ai sensi dei commi 2 e 3, comporta per le proposte di legge di cui al comma 2, la perdita della caratteristica di accompagnamento alla manovra.

5. Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina lo svolgimento della sessione unica nella quale sono approvati, nell’ordine:

a) le eventuali proposte di legge di accompagnamento;

b) la proposta di legge di stabilità;

c) la proposta di legge collegata alla legge di stabilità;

d) la proposta di legge di bilancio.

6. L’esercizio provvisorio è autorizzato dal Consiglio regionale con legge proposta dalla Giunta regionale, per un periodo non superiore a quello stabilito dallo Statuto.”.

 

     Art. 34. Regolamento di attuazione. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 1/2015

1. La lettera i) del comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 1/2015 è abrogata.

 

SEZIONE III

Disposizioni in materia di entrate. Modifiche alle leggi regionali 49/2003, 31/2005, 64/2006, 57/2017

 

     Art. 35. Tipologie dei veicoli esenti.Modifiche all'articolo 3 della l.r. 49/2003

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) dopo la parola: “utilizzatrice” sono inserite le seguenti: “a titolo di locazione finanziaria o a titolo di locazione a lungo termine senza conducente”.

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 49/2003 dopo la parola: “utilizzatori” sono inserite le seguenti: “a titolo di locazione finanziaria o a titolo di locazione a lungo termine senza conducente”.

 

     Art. 36. Esenzione dei veicoli delle organizzazioni di volontariato. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 49/2003

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 49/2003 dopo la parola: “utilizzati” sono inserite le seguenti: “a titolo di locazione finanziaria o a titolo di locazione a lungo termine senza conducente”.

 

     Art. 37. Esenzione dei veicoli per trasporto specifico. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 49/2003

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 49/2003 dopo la parola: “utilizzati” sono inserite le seguenti: “a titolo di locazione finanziaria o a titolo di locazione a lungo termine senza conducente”.

2. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 49/2003 è abrogato.

 

     Art. 38. Esenzione dei veicoli destinati al servizio antincendio. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 49/2003

1. Nell’alinea del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 49/2003 dopo la parola: “utilizzati” sono inserite le seguenti: “a titolo di locazione finanziaria o a titolo di locazione a lungo termine senza conducente”, e dopo le parole: “99/2009,” è inserita la seguente: “o”.

 

     Art. 39. Tributi regionali. Inserimento dell’articolo 8 ter nella l.r. 31/2005

1. Nel capo IV, sezione I, dopo l’articolo 8 bis della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali), è inserito, nel capo IV, SEZIONE I, il seguente:

“Articolo 8 ter - Accertamento esecutivo

1. Alle attività di riscossione relative agli avvisi di accertamento tributario e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi a partire dal 1° gennaio 2022, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, la Regione può applicare le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022). Sono, altresì, applicabili le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 785, 786, 788, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802 e 803, della medesima l. 160/2019.”.

 

     Art. 40. IRAP. Modifiche all’allegato A della l.r. 64/2006

1. Nell’allegato A della legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (Legge finanziaria per l’anno 2007) le colonne “Codice attività economica ISTAT – ATECO 2002” e “Descrizione attività economica” sono sostituite dalle seguenti:

vedi tabella in B.U. n. 74 del 11 agosto 2021 .

 

     Art. 41. Recupero dei canoni. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 57/2017

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016) è inserito il seguente:

“2 bis. Alle attività di riscossione relative agli avvisi di accertamento tributario e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi a partire dal 1° gennaio 2022, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, la Regione può applicare le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022). Sono, altresì, applicabili le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 785, 786, 788, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802 e 803, della medesima l. 160/2019.”.

 

SEZIONE IV

Correzione di errori materiali. Modifiche alle leggi regionali 97/2020 e 98/2020

 

     Art. 42. Correzione di errore materiale. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 97/2020

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021) è aggiunto il seguente:

“4 bis. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.”.

 

     Art. 43. Correzione di errore materiale. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 98/2020

1. Al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98 (Legge di stabilità per l'anno 2021) la parola “1.858.531,14” è sostituita dalla seguente: “1.548.531,14”.

 

CAPO VIII

Sanità, welfare e coesione sociale

 

SEZIONE I

Farmaceutica. Modifiche alla l.r. 16/2000

 

     Art. 44. Sostituzione della rubrica del titolo I della l.r. 16/2000

1. La rubrica del titolo I della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica) è sostituita dalla seguente: “Igiene pubblica e della nutrizione, veterinaria e sicurezza alimentare, medicina legale”.

 

     Art. 45. Competenze della Regione. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 16/2000

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 16/2000 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione esercita compiti di indirizzo, organizzazione, coordinamento e verifica nelle materie di cui al presente titolo, fatte salve le specifiche competenze attribuite dalla presente legge e da norme statali. Inoltre, limitatamente alla propria funzione di autorità competente, tali compiti sono svolti per i procedimenti e le competenze di cui agli articoli 1 e 9 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, come recepito dall’articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento “UE” 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019),. A tal fine le Aziende unità sanitarie locali, di seguito denominate “Aziende UUSSLL”, i laboratori di sanità pubblica e i dipartimenti provinciali dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della toscana (ARPAT) sono tenuti a fornire i dati epidemiologici, organizzativi e di attività espressamente richiesti.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 16/2000 è sostituito dal seguente:

“2. Le competenti strutture afferenti alla direzione regionale competente in materia sanitaria della Regione provvedono al rilascio delle autorizzazioni sanitarie per l’apertura e l’esercizio degli stabilimenti termali di cui all’articolo 47 septies della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali) e dell’accreditamento ai sensi dell’articolo 47 duodecies della medesima l.r. 38/2004.”.

     Art. 46. Competenze delle Aziende UUSSLL. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 16/2000

1. Il comma 1 bis dell'articolo 7 della l.r. 16/2000 è sostituito dal seguente:

“1 bis. Le Aziende UUSSLL, con riferimento ai procedimenti ed alle competenze di cui all’articolo 9 del regolamento 2017/625/UE e dell’articolo 2 del d.lgs. 27/2021, fatte salve le specifiche competenze del Ministero della salute e di altre autorità statali e limitatamente alla loro funzione di autorità competente designata per i propri controlli ufficiali, procedono all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del regolamento 2017/625/UE. Sono fatte salve le competenze del Presidente della Giunta regionale, della Giunta regionale e dei comuni previsti dalla presente legge.”.

 

SEZIONE II

Norme in materia di igiene del personale addetto all’industria alimentare. Abrogazione della l.r. 24/2003

 

     Art. 47. Abrogazione della l.r. 24/2003

1. La legge regionale 12 maggio 2003, n. 24 (Norme in materia di igiene del personale addetto all’industria alimentare), è abrogata.

 

SEZIONE III

Servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005

 

     Art. 48. Conferenza regionale dei sindaci. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 40/2005

1. Al comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale) le parole: “e dai presidenti delle conferenze zonali integrate di cui all'articolo 12 bis”, sono soppresse.

 

     Art. 49. Convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione sociosanitaria. Modifiche all’articolo 70 bis della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 dell’articolo 70 bis della l.r. 40/2005 le parole: “l’esercizio della integrazione socio-sanitaria è attuata” sono sostituite dalle seguenti: “le attività relative all’integrazione socio-sanitaria sono attuate”.

2. Il secondo ed il terzo periodo del comma 8 dell’articolo 70 bis della l.r. 40/2005 sono soppressi.

3. Al comma 13 dell’articolo 70 bis della l.r. 40/2005 le parole: “al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 1”.

4. Il primo periodo del comma 14 dell’articolo 70 bis della l.r. 40/2005 è soppresso.

 

     Art. 50. Conferenza regionale permanente. Modifiche all' articolo 76 septies della l.r. 40/2005

1. Alla fine della lettera d) del comma 1 dell’articolo 76 septies della l.r. 40/2005, sono aggiunte le parole: “o suo delegato”.

 

     Art. 51. Composizione della commissione regionale di bioetica. Modifiche all’articolo 97 della l.r. 40/2005

1. Il comma 5 dell’articolo 97 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“5. Il presidente della commissione, in relazione alle tematiche da affrontare, può, sentiti gli altri componenti, invitare a partecipare ai lavori altri esperti di settore o rappresentanti delle confessioni religiose, da queste designati.”.

2. Il comma 6 dell’articolo 97 della l.r. 40/2005 è abrogato.

 

     Art. 52. Funzionamento della commissione regionale di bioetica. Modifiche all’articolo 98 della l.r. 40/2005

1. Il comma 5 dell’articolo 98 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“5. La partecipazione ai lavori della Commissione regionale di bioetica dei soggetti esterni di cui all’articolo 97, comma 5, non comporta la corresponsione di alcuna indennità di carica o di presenza.”.

 

SEZIONE IV

Diritti di cittadinanza sociale. Modifiche alle leggi regionali 28/1993 e 41/2005

 

     Art. 53. Revisione periodica del registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 28/1993

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato), è aggiunto il seguente:

“4 bis. Per l'anno 2021 il termine di cui al comma 1 è prorogato al 31 dicembre.”.

 

     Art. 54. Piano di inclusione zonale. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 41/2005

1. Al comma 7 dell’articolo 29 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) le parole: “all'articolo 64, comma 8” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 64.2, comma 5”.

 

     Art. 55. Compiti della conferenza zonale dei sindaci. Modifiche all’articolo 35 della l.r. 41/2005

1. Al comma 3 dell’articolo 35 della l.r. 41/2005, le parole: “all'articolo 64, comma 8” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 64.2, comma 5”.

 

     Art. 56. Coordinatore sociale. Modifiche all’articolo 37 della l.r. 41/2005

1. Alla lettera c) del comma 2, dell’articolo 37 della l.r. 41/2005, le parole “all'articolo 64, comma 6” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 64.2, comma 2,”.


[1] Così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 18 agosto 2021, n. 78.