Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali, enti comprensoriali |
Data: | 06/10/2016 |
Numero: | 70 |
Sommario |
Art. 1. Cooperazione finanziaria. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 68/2011 |
Art. 2. Sistema informativo sulla finanza delle autonomie locali. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 68/2011 |
Art. 3. Adempimenti degli enti locali e della Regione. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 68/2011 |
Art. 4. Obiettivo di finanza pubblica. Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 68/2011 |
Art. 5. Patto di stabilità territoriale. Abrogazione degli articoli 11, 12 e 13 della l.r. 68/2011 |
Art. 6. Partecipazione dei comuni all'accertamento di tributi regionali. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 68/2011 |
Art. 7. Sistema integrato di contrasto all'evasione fiscale. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 68/2011 |
Art. 8. Ricorso all'indebitamento. Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 68/2011 |
Art. 9. Statuto dell’unione. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 68/2011 |
Art. 10. Presidente dell’unione. Modifiche all’articolo 34 della l.r. 68/2011 |
Art. 11. Funzioni delle unioni di comuni. Modifiche all’articolo 55 della l.r. 68/2011 |
Art. 12. Fusioni di comuni. Modifiche all'articolo 64 della l.r. 68/2011 |
Art. 13. Comuni in situazione di maggior disagio. Modifiche all'articolo 82 della l.r. 68/2011 |
Art. 14. Contributi alle unioni di comuni. Modifiche all'articolo 90 della l.r. 68/2011 |
Art. 15. Revoca di contributi. Modifiche all'articolo 91 della l.r. 68/2011 |
Art. 16. Relazione al Consiglio Regionale sulle iniziative di cooperazione finanziaria. Modifiche all'articolo 107 della l.r. 68/2011 |
Art. 17. Disposizioni finali e transitorie. Modifiche all'articolo 111 della l.r. 68/2011 |
Art. 18. Disciplina degli accordi. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 22/2015 |
Art. 19. Gestione del salario accessorio. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 22/2015 |
Art. 20. Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 22/2015 |
Art. 21. Spese di funzionamento. Inserimento dell'articolo 12 bis nella l.r. 22/2015 |
Art. 22. Trasferimento di risorse ai comuni capoluoghi e alle unioni di comuni. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 22/2015 |
Art. 23. Costo del personale. Modifiche agli allegati D e D bis della l.r. 70/2015 |
Art. 24. Rettifiche di dati e di posizioni del personale trasferito. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 70/2015 |
Art. 25. Beni mobili. Modifiche all'allegato A della l.r. 9/2016 |
Art. 26. Entrata in vigore |
§ 2.3.123 - L.R. 6 ottobre 2016, n. 70.
Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali 68/2011, 22/2015, 70/2015, 9/2016.
(B.U. 12 ottobre 2016, n. 46)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto il titolo V della Costituzione;
Visti l’articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI, dello Statuto;
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 13 settembre 2016;
Considerato quanto segue:
1. Il processo di riordino e i mutamenti della legislazione statale richiedono la ridefinizione di norme, contenute nella
2. Si dettano disposizioni di modifica della
3. Nel contesto delle modifiche alla
4. Si dettano disposizioni di modifica della
5. In relazione ai beni trasferiti con la
6. Attesa la necessità di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi all’entrata in vigore della presente legge, è opportuno disporne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
CAPO I
Modifiche alla
Art. 1. Cooperazione finanziaria. Sostituzione dell’articolo 6 della
1. L’articolo 6 della
“ Art. 6 - Principi e ambito della cooperazione finanziaria
1. La Regione opera, nel quadro della legislazione statale, in vista dell’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse finanziarie proprie e degli enti locali del territorio e degli spazi relativi al mantenimento dei saldi di finanza pubblica, anche in rapporto all’indebitamento e agli investimenti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione e gli enti locali cooperano al fine di realizzare l’obiettivo complessivo di finanza pubblica a livello regionale, di massimizzare l’efficienza del controllo e della gestione complessiva del debito sul territorio e di provvedere, al contempo, all’efficacia allocativa delle risorse destinate agli investimenti, con particolare riferimento a quelli di interesse strategico regionale. la Regione e gli enti locali cooperano, inoltre, per la semplificazione e l’efficientamento delle procedure in materia tributaria e di contrasto all’evasione fiscale.
3. La cooperazione si svolge mediante accordi e intese, anche con le articolazioni territoriali delle associazioni rappresentative degli enti locali di cui all’articolo 4. ”.
Art. 2. Sistema informativo sulla finanza delle autonomie locali. Modifiche all’articolo 7 della
1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 7 della
“ b) le informazioni finanziarie connesse al concorso, al contenimento dei saldi di finanza pubblica e al livello di indebitamento. ”.
Art. 3. Adempimenti degli enti locali e della Regione. Modifiche all’articolo 9 della
1. Le lettere b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 9 della
“ b) le informazioni finanziarie relative al concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica;
c) le informazioni finanziarie sul livello di indebitamento;
d) le informazioni necessarie per l’alimentazione e il mantenimento degli archivi regionali di cui all’articolo 8. ”.
2. Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 9 della
“ Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le informazioni di cui al comma 1, lettera d), e sono stabiliti i termini e le modalità per la loro trasmissione. ”.
3. I commi 4 e 5 dell’articolo 9 della
4. Il primo periodo del comma 7 dell’articolo 9 della
Art. 4. Obiettivo di finanza pubblica. Sostituzione dell’articolo 10 della
1. L’articolo 10 della
“ Art. 10 - Mantenimento dell’obiettivo complessivo di finanza pubblica a livello regionale
1. La Regione, nell’ambito della cooperazione finanziaria di cui all’articolo 6, attua gli strumenti previsti e disciplinati dalla normativa nazionale relativa al mantenimento dell'obiettivo complessivo di finanza pubblica a livello regionale, al fine di garantire le priorità individuate dagli strumenti di programmazione generale della Regione stessa. ”.
Art. 5. Patto di stabilità territoriale. Abrogazione degli articoli 11, 12 e 13 della
1. Gli articoli 11, 12 e 13 della
Art. 6. Partecipazione dei comuni all'accertamento di tributi regionali. Modifiche all'articolo 14 della
1. Il comma 1 dell'articolo 14 della
2. Il comma 2 dell'articolo 14 della
3. Al comma 3 dell'articolo 14 della
4. Il comma 4 dell'articolo 14 della
5. Il comma 7 dell'articolo 14 della
Art. 7. Sistema integrato di contrasto all'evasione fiscale. Modifiche all'articolo 15 della
1. Il comma 2 dell'articolo 15 della
“ 2. La Regione promuove e sostiene, anche finanziariamente, i progetti degli enti locali realizzati all’interno di zone territoriali omogenee rispetto alle dimensioni socio-economiche rilevanti in ordine all’attuazione delle finalità medesime, come individuate dagli strumenti di programmazione generale della Regione e finalizzati a rafforzare la fiscalità locale ed il contrasto all'evasione. Ogni progetto è realizzato in modo da massimizzare gli effetti e le ricadute dello stesso all’interno di ognuna delle zone individuate ed è volto a definire ed attuare procedure, modelli e soluzioni comuni agli enti che ad esso partecipano. ”.
2. All’alinea del comma 3 dell'articolo 15 della
Art. 8. Ricorso all'indebitamento. Sostituzione dell'articolo 16 della
1. L’articolo 16 della
“ Art. 16 - Ricorso all'indebitamento da parte della Regione e degli enti locali
1. La Regione, nell'ambito della cooperazione finanziaria di cui all'articolo 6, attua gli strumenti previsti e disciplinati dalla normativa nazionale relativa al ricorso all'indebitamento da parte di Regione ed enti locali, al fine di garantire le priorità individuate dagli strumenti di programmazione generale della Regione medesima. ”.
Art. 9. Statuto dell’unione. Modifiche all’articolo 25 della
1. Dopo il numero 4) della lettera a) del comma 2 dell’articolo 25 della
“ 4 bis) prevede l’eventuale rotazione alla carica di presidente dell’unione tra i sindaci dei comuni associati e, in tal caso, ne stabilisce i criteri; ”.
Art. 10. Presidente dell’unione. Modifiche all’articolo 34 della
1. Il comma 2 dell’articolo 34 della
“ 2. Il presidente dell’unione è eletto dalla giunta salvo che lo statuto preveda l’elezione da parte del consiglio, tra i sindaci dei comuni associati. Lo statuto può prevedere la rotazione tra i sindaci dei comuni associati alla carica di presidente. ”.
2. Nel primo periodo del comma 3 dell’articolo 34 della
Art. 11. Funzioni delle unioni di comuni. Modifiche all’articolo 55 della
1. Al comma 2 dell’articolo 55 della
Art. 12. Fusioni di comuni. Modifiche all'articolo 64 della
1. Al comma 1 quater dell'articolo 64 della
a) alla lettera a) la parola: “ quattro ” è sostituita dalla seguente: “ tre ”;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“ b) sono incrementati del 60 per cento se il comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione ha una popolazione superiore a 15.000 abitanti; ”.
Art. 13. Comuni in situazione di maggior disagio. Modifiche all'articolo 82 della
1. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 82 della
2. Al comma 2 dell’articolo 82 della
“ a) si individua la misura teorica del contributo attribuibile a ciascun comune, corrispondente al 2 per cento delle risorse disponibili;
b) si individuano i soli comuni ai quali potrebbe essere concesso il contributo in considerazione del maggior disagio che risulta dalla graduatoria di cui all’articolo 80, comma 3, e della possibilità di attribuire a ciascuno di essi la misura teorica di cui alla lettera a); se l’ultimo comune da prendere in considerazione risulta insieme ad altri con identico valore del disagio, sono considerati anche i comuni con detto valore;
c) si prendono in considerazione nell’anno di riferimento solo i comuni, tra quelli della lettera b), che risultano avere i requisiti di cui al comma 1. Le risorse disponibili sono ripartite in modo tale che a ciascuno di essi sia concessa, nel limite massimo di 25.000,00 euro, una somma di identico valore; ”.
3. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 82 della
“ c bis) se, a seguito del riparto di cui alla lettera c), residuano risorse disponibili, queste sono assegnate agli altri comuni che risultano nella graduatoria, aventi i requisiti di cui al comma 1, nell'ordine ivi previsto e fino a concorrenza delle risorse residue, in modo tale che ad essi sia attribuito un contributo nella stessa misura dei comuni beneficiari ai sensi della medesima lettera c); se l’ultimo comune aggiuntivo da prendere in considerazione risulta, insieme ad altri, con identico valore del disagio, sono considerati anche i comuni con detto valore, e le risorse residue sono ripartite in misura identica tra tutti i comuni aggiuntivi, anche se la misura del contributo è inferiore a 25.000,00 euro. ”.
Art. 14. Contributi alle unioni di comuni. Modifiche all'articolo 90 della
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 90 della
“ b) esercitino per tutti i comuni dell’unione almeno quattro funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 27, lettere b), d), e), g), h), i) e l bis), del
1) sportello unico delle attività produttive;
2) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica;
3) piano strutturale intercomunale di cui all'articolo 23 della
4) gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali; gestione dei beni demaniali e patrimoniali, concernente la tenuta e l'aggiornamento dell’inventario dei beni, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio; gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale; dette attività sono considerate, fino alla puntuale individuazione da parte dello Stato delle attività rientranti nella funzione fondamentale dell'articolo 14, comma 27, lettera a), del
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 90 è inserito il seguente:
“ 2 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'anno 2017, l'esercizio associato dello sportello unico delle attività produttive può essere considerato tra le funzioni di cui al comma 1, lettera b), solo se risulta anche la sussistenza dei requisiti di interoperabilità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale; l'accertamento della sussistenza di detti requisiti avviene d'ufficio, sulla base di comunicazione della struttura regionale competente alla gestione di tale sistema di interoperabilità. ”.
3. Dopo il comma 15 dell'articolo 90 della
“ 15 bis. Fatte salve le unioni già costituite all'entrata in vigore del presente comma, non possono accedere ai contributi le unioni di comuni costituite in maggioranza da comuni receduti da altre unioni di comuni. ”.
Art. 15. Revoca di contributi. Modifiche all'articolo 91 della
1. All’alinea del comma 9 dell'articolo 91 della
2. Al comma 9 bis dell'articolo 91 della
Art. 16. Relazione al Consiglio Regionale sulle iniziative di cooperazione finanziaria. Modifiche all'articolo 107 della
1. Al comma 1 dell'articolo 107 della
“ a) dello stato di attuazione degli accordi e delle intese di cui all'articolo 6, comma 3;
b) dello stato di attuazione dei sistemi informativi di cui agli articoli 7 e 8;
c) dello stato di attuazione del sistema integrato per il contrasto all'evasione di cui agli articoli 14 e 15. ”.
Art. 17. Disposizioni finali e transitorie. Modifiche all'articolo 111 della
1. Al comma 7 quater dell'articolo 111 della
2. Dopo il comma 7 sexies dell'articolo 111 della
“ 7 septies. I procedimenti di cui all’articolo 91, comma 5, avviati nell'anno 2016, cessano se, alla data della verifica, lo statuto dell'unione di comuni prevedeva l'esercizio anche di funzioni tra quelle indicate dal medesimo articolo 90, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), e il numero di funzioni esercitate era di almeno due. Le altre risultanze del procedimento avviato sono comunque assunte dalla struttura regionale competente al fine dell'accertamento dei presupposti per l'accesso ai contributi successivi. ”.
CAPO II
Modifiche alla
Art. 18. Disciplina degli accordi. Modifiche all'articolo 6 della
1. Al comma 2 dell'articolo 6 della
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della
“ 2 bis. La deliberazione della Giunta regionale con la quale sono formalizzati gli accordi di cui all'articolo 10, commi 13, 16 e 16 bis, è adottata a seguito di: intesa tecnica tra il direttore generale della Giunta regionale e il segretario o direttore generale dell’ente locale; espressione dell’assenso politico della Giunta regionale e dell’ente locale interessato sull’intesa tecnica, manifestato con scambio di note o in sede di Osservatorio regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 807; atto formale di recepimento adottato dal presidente della provincia o dal sindaco della città metropolitana. Gli accordi medesimi possono essere integrati in ogni tempo con deliberazione della Giunta regionale, che formalizza l'accordo intervenuto a livello tecnico tra il direttore generale della Giunta regionale e il segretario o il direttore generale dell'ente locale e previa conforme comunicazione dell'assenso del presidente della provincia o del sindaco della città metropolitana; in tal caso, la deliberazione della Giunta regionale che formalizza l'accordo integrativo, limitatamente alla successione nella proprietà dei beni mobili e ai rapporti che non comportano maggiori spese rispetto a quelle previste nel bilancio regionale, dispone sulla data a decorrere dalla quale l'accordo è efficace; se l'accordo integrativo comporta ulteriori spese rispetto a quelle previste nel bilancio regionale, la Giunta regionale approva la proposta di legge di recepimento a norma dell’articolo 10, comma 16. ”.
Art. 19. Gestione del salario accessorio. Modifiche all’articolo 9 della
1. Alla fine del comma 7 dell’articolo 9 della
Art. 20. Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi. Modifiche all'articolo 10 della
1. Dopo il primo periodo del comma 4 dell'articolo 10 della
2. Al comma 8 dell'articolo 10 della
a) le parole: “ restano fermi ” dell’alinea sono sostituite dalle seguenti: “ è stabilito ”;
b) dopo la lettera c) è aggiunta le seguente:
“ c bis) il subentro della Regione anche nella gestione delle risorse eventualmente già impegnate sul proprio bilancio, e non liquidate in favore dell'ente locale, mediante reintroito delle stesse; le somme reintroitate costituiscono la copertura finanziaria per le opere trasferite alla competenza regionale. La disposizione di cui alla presente lettera e quelle delle precedenti lettere a), b), c) si applicano anche ai casi previsti dall'articolo 11 bis, comma 3, lettera a). ”.
3. Dopo il comma 17 dell'articolo 10 della
“ 17 bis. Le disposizioni del presente articolo si intendono nel senso che, fatte salve le deroghe stabilite dall’articolo 11 bis, fino al subentro della Regione nei rapporti in corso, secondo quanto previsto dagli accordi e dagli altri atti di cui ai commi da 13 a 16 ter, ovvero dagli accordi integrativi di cui all’articolo 6, comma 2 bis, le province e la città metropolitana restano titolari dei rapporti medesimi, quantunque riconducibili a funzioni oggetto di trasferimento. ”.
Art. 21. Spese di funzionamento. Inserimento dell'articolo 12 bis nella
1. Dopo l'articolo 12 della
“ Art. 12 bis - Spese di funzionamento della Regione a seguito del riordino
1. L'ammontare complessivo della spesa di funzionamento della Regione, fissato annualmente con la deliberazione di cui all’articolo 1, comma 1, della
2. Ai fini di cui al comma 1, la percentuale di riduzione delle spese di funzionamento è calcolata:
a) per la formazione del personale e per le missioni, sulla spesa sostenuta dalla Regione per tali voci nel 2009, incrementata in misura proporzionale alle unità di personale trasferite dalle province, dalla città metropolitana e dalle unioni di comuni a seguito del riordino;
b) per le autovetture, sulla spesa sostenuta dalla Regione per tale voce nel 2011 incrementata in misura proporzionale al numero di autovetture acquisite dalle province, dalla Città metropolitana e dalle unioni di comuni a seguito del riordino. ”.
Art. 22. Trasferimento di risorse ai comuni capoluoghi e alle unioni di comuni. Modifiche all'articolo 13 della
1. Alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 13 della
a) dopo le parole: “ sono attribuite ” sono inserite le seguenti: “ , a decorrere dall'anno 2016 ”;
b) le parole: “ i requisiti di cui al comma 1 ” sono sostituite dalle seguenti: “ i requisiti e le condizioni di cui ai commi 1 e 3 ”.
2. Alla fine della lettera d) del comma 7 dell'articolo 13 della
3. Alla fine del comma 10 dell'articolo 13 della
CAPO III
Modifiche alla
Art. 23. Costo del personale. Modifiche agli allegati D e D bis della
1. La tabella “Costo del personale – anno 2014” dell'allegato D della
2. La tabella di cui all’allegato D bis della
Art. 24. Rettifiche di dati e di posizioni del personale trasferito. Modifiche all'articolo 19 della
1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 19 della
2. Dopo il comma 9 quater dell'articolo 19 della
“ 9 quinquies. Qualora gli enti locali, successivamente alla data del trasferimento, abbiano rettificato, per errore materiale o per nuova valutazione dell'amministrazione, la posizione degli interessati, indicando la spettanza dei compensi di cui all'articolo 9, comma 5, lettere b) e c), della
a) a decorrere dalla data del trasferimento, nel caso in cui è dichiarato l'errore materiale per il personale trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2;
b) a decorrere dal mese successivo alla data in cui l'ente locale, a seguito di nuova valutazione, ha dato l'assenso al trasferimento anche della posizione per la quale è prevista l'indennità, per il personale trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 1 bis, ”.
3. Dopo il comma 9 quinquies dell'articolo 19 della
“ 9 sexies. In relazione alle indennità del personale trasferito ai sensi dei commi 1 e 1 bis, le disposizioni del comma 1, primo periodo, si interpretano in conformità a quanto disposto dal comma 1 bis, quinto periodo, sull'assenso dell'ente di provenienza al trasferimento delle posizioni ivi previste. ”.
4. Dopo il comma 9 sexies dell'articolo 19 della
“ 9 septies. Al fine di far fronte alla situazione eccezionale del Comune di Arezzo, al quale non risulta trasferito, per le funzioni del turismo di cui all'articolo 4, comma 1, personale avente sede di lavoro nel comune medesimo, la Regione provvede ad attribuire, a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 13, comma 7, lettera d), della
CAPO IV
Modifiche alla
Art. 25. Beni mobili. Modifiche all'allegato A della
1. All'allegato A della
2. In relazione alle modifiche di cui al comma 1, l'allegato C – Tabella 2 della presente legge indica i beni che devono essere trasferiti dalla Regione alle unioni di comuni e che, rientrando nei beni connessi a funzioni oggetto di riordino, rientrano tra quelli esenti da oneri fiscali ai sensi dell'articolo 1, comma 96, lettera b), della
Art. 26. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Allegati
(Omissis)