Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali, enti comprensoriali |
Data: | 30/12/2008 |
Numero: | 71 |
Sommario |
Art. 1. Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 37/2008 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 37/2008 |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 2.3.80 - L.R. 30 dicembre 2008, n. 71. [1]
Modifiche alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle comunità montane). Disposizioni per le comunità montane e le unioni di comuni.
(B.U. 31 dicembre 2008, n. 46)
Art. 1. Sostituzione dell’articolo 27 della
1. L’articolo 27 della
“Art. 27
Disposizioni speciali per l’arcipelago toscano
1. In considerazione delle specifiche caratteristiche economiche, sociali e ambientali del territorio insulare toscano, possono costituire una unione di comuni, ai sensi e per gli effetti della presente legge, tutti i comuni della disciolta comunità montana dell’arcipelago toscano, ovvero un parte di essi, che rappresentino almeno la maggioranza dei comuni della disciolta Comunità montana ovvero almeno la metà dei comuni aventi la maggioranza della popolazione complessiva.
2. Per la costituzione dell’unione di comuni di cui al comma 1 e la successione e il subentro nei rapporti e nelle funzioni della disciolta Comunità montana dell’arcipelago toscano si applicano le disposizioni previste dalla presente legge per le comunità montane disciolte, salvo quanto espressamente stabilito dal presente articolo.
3. Il termine del 31 ottobre 2008 previsto dall’articolo 14, comma 6, è stabilito al 31 gennaio 2009.
4. Il termine del 15 dicembre 2008 previsto dall’articolo 14, comma 7, è stabilito al 15 febbraio 2009.
5. Il termine del 31 gennaio 2009 previsto dall’articolo 14, comma 11, è stabilito al 15 marzo 2009.
6. Non si applicano le disposizioni dell’articolo 13, comma 4, ultimo periodo, e comma 8.
7. Le disposizioni della presente legge relative alla successione e al subentro dell’unione di comuni nei rapporti e nelle funzioni della disciolta comunità montana si applicano se l’unione è costituita ai sensi del comma 1. In tal caso, fino a diversa determinazione assunta secondo la vigente legislazione regionale, le funzioni conferite o assegnate dalla Regione alla disciolta comunità montana sono svolte dall’unione su tutto il territorio della comunità montana medesima.
8. L’ambito territoriale dell’unione costituisce livello ottimale ai sensi della
9. L’unione assume la denominazione di comunità di arcipelago se ad essa partecipano tutti i comuni dell’Isola d’Elba e i comuni di Capraia Isola e di Isola del Giglio. Alla comunità medesima non si applicano le disposizioni dell’articolo 29 del
Art. 2. Modifiche all’articolo 25 della
1. La rubrica dell’articolo 25 della
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 25 della
“3 bis. Nell’anno 2009, a valere sulle risorse previste con legge di bilancio per l’attuazione della
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
[1] Abrogata dall'art. 116 della