§ 5.1.13 - L.R. 4 aprile 1985, n. 28.
Imposta regionale sulle concessioni statali - Modifiche dell'ammontare per alcuni tipi di concessione.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.1 tributi regionali
Data:04/04/1985
Numero:28


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.      1. L'imposta di cui al precedente art. 1, si applica ai canoni annui il cui presupposto si verifica successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 3.      Con l'entrata in vigore della presente legge, vengono abrogate le leggi regionali:
Art. 4.      La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 5.1.13 - L.R. 4 aprile 1985, n. 28. [1]

Imposta regionale sulle concessioni statali - Modifiche dell'ammontare per alcuni tipi di concessione.

(B.U. 9 aprile 1985, n. 14, 2 suppl. ord.).

 

Art. 1.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 2.

     1. L'imposta di cui al precedente art. 1, si applica ai canoni annui il cui presupposto si verifica successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3.

     Con l'entrata in vigore della presente legge, vengono abrogate le leggi regionali:

     - 14 agosto 1973, n. 35; 18 giugno 1983, n. 50 e 4 giugno 1984 n. 26.

 

     Art. 4.

     La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 1 febbraio 2005, n. 1., fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 della stessa L.R. 1/2005.

[2] Modifica la L.R. 15 dicembre 1971, n. 2.