Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.1 tributi regionali |
Data: | 04/04/1985 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. 1. L'imposta di cui al precedente art. 1, si applica ai canoni annui il cui presupposto si verifica successivamente all'entrata in vigore della presente legge. |
Art. 3. Con l'entrata in vigore della presente legge, vengono abrogate le leggi regionali: |
Art. 4. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...] |
§ 5.1.13 - L.R. 4 aprile 1985, n. 28. [1]
Imposta regionale sulle concessioni statali - Modifiche dell'ammontare per alcuni tipi di concessione.
(B.U. 9 aprile 1985, n. 14, 2 suppl. ord.).
(Omissis) [2].
1. L'imposta di cui al precedente art. 1, si applica ai canoni annui il cui presupposto si verifica successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
Con l'entrata in vigore della presente legge, vengono abrogate le leggi regionali:
- 14 agosto 1973, n. 35; 18 giugno 1983, n. 50 e 4 giugno 1984 n. 26.
La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.
[1] Legge abrogata dall’art. 1 della
[2] Modifica la