§ 2.5.4 - L.R. 29 gennaio 1979, n. 21.
Norme per l'attuazione del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 in materia di biblioteche popolari, servizio nazionale di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.5 musei, biblioteche e beni culturali
Data:29/01/1979
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Biblioteche popolari.
Art. 2.  Servizio nazionale di lettura.
Art. 3.  Centri bibliotecari di educazione permanente.
Art. 4.  Coordinamento delle attività educative e culturali.
Art. 5.  Consegna dei beni.
Art. 6.  Finanziamenti.
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul [...]


§ 2.5.4 - L.R. 29 gennaio 1979, n. 21. [1]

Norme per l'attuazione del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 in materia di biblioteche popolari, servizio nazionale di lettura e centri bibliotecari di educazione permanente.

(B.U. 31 gennaio 1979, n. 5, 1 suppl. ord.).

 

Art. 1. Biblioteche popolari.

     1. Le funzioni trasferite dall'articolo 47, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 concernenti le biblioteche popolari sono esercitate in conformità alle disposizioni della L.R. 4 settembre 1973, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 2. Servizio nazionale di lettura.

     1. Il patrimonio del servizio nazionale di lettura è trasferito ai comuni presso i quali esso si trova attualmente a titolo di deposito; i comuni sono tenuti ad utilizzarlo anche a beneficio delle biblioteche aggregate e fruiscono dei contributi previsti dalle LL.RR. 4 settembre 1973, n. 41 e 25 agosto 1977, n. 41.

 

     Art. 3. Centri bibliotecari di educazione permanente.

     1. I centri di lettura stabili e mobili ed i centri sociali di educazione permanente sono soppressi. Il patrimonio di tali centri, ai sensi dell'articolo 47, ultimo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è trasferito ai comuni in cui essi hanno sede. Tale patrimonio viene utilizzato dalla biblioteca dell'ente locale o dal sistema bibliotecario cui il comune aderisce.

     2. In mancanza di strutture e servizi bibliotecari, l'ente locale è tenuto ad utilizzare tali beni per le finalità della diffusione della pubblica lettura secondo le disposizioni della L.R. 4 settembre 1973, n. 41.

 

     Art. 4. Coordinamento delle attività educative e culturali.

     1. Nel perseguire le finalità di cui all'articolo 2, lettere c), d) e g), della L.R. 4 settembre 1973, n. 41, la regione coordina le attività di educazione per adulti, di aggiornamento culturale e le altre iniziative di educazione popolare, sentiti gli enti locali interessati, in ordine alle esigenze delle istituzioni bibliotecarie e delle altre istituzioni culturali di cui all'articolo 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 5. Consegna dei beni.

     1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i direttori didattici e le altre autorità scolastiche, nonché gli altri enti ed uffici che hanno in consegna i beni in dotazione dei centri di lettura, dei centri sociali di educazione permanente e degli altri servizi ed uffici di cui al secondo comma dell'articolo 47 del D.P.R. n. 616/77, compilano l'inventario, distinto per categorie, dei beni ad essi affidati e trasferiti ai comuni.

     2. Le operazioni di consegna devono risultare da apposito verbale, copia del quale è trasmessa alla giunta regionale, ai competenti provveditorati agli studi ed al ministero per i beni culturali ed ambientali, secondo che si tratti di beni già appartenenti al ministero per la pubblica istruzione o al ministero per i beni culturali ed ambientali.

 

     Art. 6. Finanziamenti.

     1. La spesa occorrente per la concessione dei contributi di cui alla presente legge sarà a carico, a partire dall'esercizio finanziario 1979, dei capitoli iscritti negli stati di previsione della spesa dei bilanci annuali a norma delle LL.RR. 4 settembre 1973, n. 41 e 25 agosto 1977, n. 41.

 

     Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 1 febbraio 2005, n. 1., fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 della stessa L.R. 1/2005.