§ 1.11.1 - L.R. 19 aprile 1993, n. 13.
Ordinamento delle comunità montane.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.11 comunità montane
Data:19/04/1993
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Nozione e natura).
Art. 2.  (Funzioni).
Art. 3.  (Esercizio associato di funzioni comunali).
Art. 4.  (Autonomia statutaria).
Art. 5.  (Regolamenti).
Art. 6.  (Delimitazione delle zone omogenee).
Art. 7.  (Modificazioni delle zone omogenee delle comunità montane).
Art. 8.  (Organi).
Art. 9.  (Nomina e composizione dell'assemblea).
Art. 10.  (Competenze dell'assemblea).
Art. 11.  (Consiglio direttivo).
Art. 12.  (Competenze del consiglio direttivo).
Art. 13.  (Competenze del presidente).
Art. 14.  (Durata in carica).
Art. 15.  (Esercizio delle funzioni delegate).
Art. 16.  (Partecipazione e informazione).
Art. 17.  (Difensore civico).
Art. 18.  (Piano pluriennale di sviluppo socio-economico).
Art. 19.  (Programmi pluriennali dl opere ed interventi).
Art. 20.  (Accordi di programma).
Art. 21.  (Partecipazione al piano territoriale di coordinamento).
Art. 22.  (Supporto regionale).
Art. 23.  (Conferenza regionale dei presidenti delle comunità montane).
Art. 24.  (Fonti di finanziamento).
Art. 25.  (Fondo regionale per la montagna).
Art. 26.  (Revisione finanziaria e contabile).
Art. 27.  (Controllo sugli atti della comunità montana).
Art. 28.  (Disposizioni sugli organi amministrativi in carica).
Art. 29.  (Validità dei piani).
Art. 30.  (Norma finanziaria).
Art. 31.  (Abrogazioni).
Art. 32.  (Clausola d'urgenza).


§ 1.11.1 - L.R. 19 aprile 1993, n. 13. [1]

Ordinamento delle comunità montane.

(B.U. 23 aprile 1993, n. 16 - 1° suppl. ord.).

 

TITOLO I

Istituzione delle comunità montane

 

Art. 1. (Nozione e natura).

     1. Le comunità montane sono enti locali costituiti con legge regionale, ai sensi dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali», tra comuni montani e parzialmente montani della stessa provincia, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonché la fusione di tutti o parte dei comuni associati.

     2. La comunità montana può essere trasformata in unione di comuni, ai sensi degli artt. 26 e 29 della legge 142/90. A tal fine la comunità montana, entro diciotto mesi dall'approvazione dello Statuto, effettua una verifica relativamente alle condizioni di fattibilità di tale trasformazione, le valuta e, con proposta deliberata dal consiglio direttivo, la sottopone all'esame dei comuni interessati.

 

     Art. 2. (Funzioni).

     1. Le comunità montane esercitano le funzioni ad esse attribuite dalle leggi dello Stato e della regione, nonché le funzioni delegate dai comuni, dalla provincia e dalla regione.

     2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione definisce con proprio atto un quadro unitario delle funzioni da essa attribuite o delegate alle comunità montane.

     3. Spetta altresì alle comunità montane l'attuazione degli interventi speciali per la montagna demandati dalla comunità economica europea.

 

     Art. 3. (Esercizio associato di funzioni comunali).

     1. Ove due o più comuni appartenenti ad una stessa zona omogenea intendano esercitare in forma associata funzioni ad essi spettanti o delegate, l'esercizio di queste spetta alle comunità montane corrispondenti, sempreché l'assemblea delle comunità, su richiesta degli enti interessati, non accerti la convenienza che vi provvedano gli enti stessi ai sensi degli artt. 24, 25, 26 e 27 della legge 142/90.

     2. Per la gestione associata di servizi la comunità montana può avvalersi delle forme previste dagli artt. 22 e seguenti della legge 142/90, nonché stipulare convenzioni con altri enti locali, ai sensi dell'art. 24 della medesima legge.

 

     Art. 4. (Autonomia statutaria).

     1. Le comunità montane hanno autonomia statutaria in armonia con le leggi statali e regionali.

     2. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi statali e regionali, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente e in particolare deve prevedere:

     a) la denominazione della comunità montana e il comune sede della medesima;

     b) le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e la gestione dei servizi;

     c) i principi della partecipazione popolare ai procedimenti amministrativi e dell'accesso dei cittadini alle informazioni.

     3. Lo Statuto è deliberato dall'assemblea della comunità montana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell'assemblea stessa. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella successiva seduta e lo Statuto è approvato se ottiene la maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

     4. Lo Statuto della comunità montana, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione ed affisso all'albo della comunità montana per trenta giorni consecutivi.

     5. Lo Statuto entra in vigore al trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

     Art. 5. (Regolamenti).

     1. La comunità montana disciplina la propria organizzazione e attività con appositi regolamenti.

     2. Entro sei mesi dall'approvazione dello Statuto, l'assemblea delibera il regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti, nonché i regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento degli organi e degli uffici, degli organismi di partecipazione e per l'esercizio delle funzioni.

 

     Art. 6. (Delimitazione delle zone omogenee).

     1. I territori montani della regione, nel rispetto delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 28 della legge 142/90, sono ripartiti secondo le delimitazioni risultanti dall'allegata cartografia scala 1:250.000.

     2. Le zone omogenee sono:

     a) in provincia di Pavia

     Zona numero 1, comprendente i comuni di: Bagnaria, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Cecima, Fortunago, Godiasco, Menconico, Montalto Pavese, Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese, Ruino, Santa Margherita Staffora, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Zavattarello, Canevino, Golferenzo e Volpara [2].

     b) in provincia di Brescia

     Zona numero 2, comprendente i comuni di: Gardone Riviera, Gargnano, Limone sul Garda, Màgasa, Salò, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Valvestino.

     Zona numero 3, comprendente i comuni di: Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Gayardo, Idro, Lavenone, Mura, Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Serle, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Villanuova sul Clisi, Vobarno.

     Zona numero 4, comprendente i comuni di: Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Collio, Concesio, Gardone Val Trompia, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole sul Mella, Villa Carcina.

     Zona numero 5, comprendente i comuni di: Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Esine, Gianico, Incudine, Losine, Lozio, Malegno, Malonno, Monno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paisco Loveno, Paspardo, Pian Camuno Piancogno, Ponte di Legno, Prestine, Saviore dell'Adamello Sellero, Sonico Temù, Vezza d'Oglio, Vione.

     Zona numero 6, comprendente i comuni di: Iseo, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Ome, Pisogne, Sale Marasino, Sulzano, Zone.

     c) in provincia di Bergamo

     Zona numero 7 comprendente i comuni di: Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Credaro, Foresto Sparso, Gandosso, Parzanica, Predore, Sarnico, Tavernola Bergamasca, Viadanica, Vigolo, Villongo.

     Zona numero 8, comprendente i comuni di: Bossico, Castro, Costa Volpino, Fonteno, Lovere, Pianico, Riva di Solto, Rogno, Solto Collina, Sovere.

     Zona numero 9, comprendente i comuni di: Berzo San Fermo, Bianzano, Borgo di Terzo, Casazza, Cenate Sopra, Endine Gaiano, Entratico, Gaverina Terme, Grone, Luzzana, Monasterolo del Castello, Ranzanico, Spinone al Lago, Trescore Balneario, Vigano San Martino, Zandobbio.

     Zona numero 10, comprendente i comuni di: Ardesio, Castione della Presolana, Cerete, Clusone, Fino del Monte, Gandellino, Gorno, Gromo, Oltressenda Alta, Oneta, Onore, Parre, Piario, Ponte Nossa, Premolo, Rovetta, Songavazzo, Valbondione, Valgoglio, Villa d'Ogna.

     Zona numero 11, comprendente i comuni di: Azzone, Colere, Schilpario, Vilminore di Scalve.

     Zona numero 12, comprendente i comuni di: Albino, Alzano Lombardo, Aviatico, Casnigo, Cazzano Sant'Atidrea, Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Nembro, Peia, Pradalunga, Ranica, Selvino, Vertova, Villa di Serio.

     Zona numero 13, comprendente i comuni di: Algua, Averara, Blello, Bracca, Branzi, Brembilla, Camerata CornelIo, Carona, Cassiglio, Cornalba, Costa di Serina, Cusio, Dossena, Foppolo, Gerosa, Isola di Fonda, Lenna, Mezzoldo, Moio dé Calvi, Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Ornica, Piazza Brembanit, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello, San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Santa Brigida, Sedrina, Serina, Taleggio, Ubiale Clanezzo, Valleve, Valnegra, Valtorta, Vedeseta, Zogno.

     Zona numero 14, comprendente i comuni di: Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Bedulita, Berhenno, Brumano, Capizzone, Caprino Bergamasco, Corna Imagna, Costa Valle Imagna, Fuipiano Valle Imagna, Locatello, Palazzago, Roncola, Rota d'Imagna, San Omobono Imagna, Strozza, Valsecca.

     d) in provincia di Lecco

     Zona numero 15, comprendente i comuni di: Calolziocorte, Carenno, Erve, Monte Marenzo, Torre dé Bust, Vercurago.

     Zona numero 16, comprendente i comuni di: Abbadia Lariana, Ballabio, Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Ello, Galbiate, Garlate, Lieina, Malgrate, Mandello Lario, Oliveto Lario, Olginate, Pescate, Suello, Valgreghentino, Valmadrera.

     Zona numero 17, comprendente i comuni di: Barzio, Bellano, Casargo, Cassina Valsassina, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremeno, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introbio, lntrozzo, Marnio, Moggio, Morterone, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perledo, Premana, Primaluna, Sueglio, Taceno, Tremenico, Varenna, Vendrogno, Vestreno.

     e) in provincia di Como

     Zona numero 18, comprendente i comuni di: Albavilla, Albese con Cassano, Asso, Barni, Bellagio, Blevio, Brunate, Caglio, Canzo, Caslino d'Erba, Castelmarte, Civenna, Erba, Eupilio, Faggeto Lario, Lasnigo, Lezzeno, Longonc al Segrinò, Magreglio, Nesso, Pognana Lario, Ponte Lambro, Proserpio, Pusiano, Rezzago, Sormano, Tavernerio, Tomo, Valbrona, Veleso, Zelbio.

     Zona numero 19, comprendente i comuni di: Argegno, Blessagno, Briennio, Carate Urio, Casasco d'Intelvi, Castiglione d'Intelvi, Cerano d'lntelvi, Cemobbio, Claino con Osteno, Colonno, Dizzasco, Laglio, Laino, Lanzo d'Intelvi, Lenno, Mezzegra, Moltrasio, Ossuccio, Pellio Intelvi, Pigra, Ponna, Rampogno Verna, Sala Comacina, San Fedele Intelvi, Schignano, Tremezzo.

     Zona numero 20, comprendente i comuni di: Bene Lario, Carlazzo, Cavargna, Corrido, Cusino, Grandola ed Uniti, Griante, Menaggio, Plesio; Porlezza, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna, Sant'Abbondio, Santa Maria Rezzonico, Val Rezzo, Valsoda.

     Zona numero 21, comprendente i comuni di: Consiglio di Rumo, Cremia, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Germasino, Gravedona, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzone, Vercana.

     f) in provincia di Sondrio

     Zona numero 22, comprendente i comuni di: Bormio, Livigno, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva.

     Zona numero 23, comprendente i comuni di: Aprica, Brianzone, Grosio, Grosotto, Lovero, Mazzo di Valtellina, Sernio, Teglio, Tirano, Tovo di Sant'Agata, Vervio, Villa di Titano.

     Zona numero 24, comprendenti i comuni di: Albosaggia, Berbenno di Valtellina, Caiolo, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Chiesa Valmalenco, Chiuro, Colorina, Faedo Valtellino, Fusine, Lanzada, Montagna in Valtellina, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Sondrio, Spriana, Torre di Santa Maria, Tresivio.

     Zona numero 25, comprendente i comuni di: Albaredo per San Marco, Andalo Valtellino, Ardenno, Bema, Buglio in Monte, Cercino, Cino, Civo, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Forcola, Gerola Alta, Mantello, Mello, Morbegno, Pedesina, Piantedo, Rasura, Rogolo, Talamona, Tartano, Traona, Valmasino.

     Zona numero 26, comprendente i comuni di: Campodolcino, Chiavenna, Gordona, Madesimo, Menarola, Mese, Novate Mezzola, Piuro, Prata Camportaccio, Samolaco, San Giacomo Filippo, Verceia, Villa di Chiavenna.

     g) in provincia di Varese

     Zona numero 27, comprendente i comuni di: Arcisate, Besano, Bisuschio, Brusimpiano, Cantello, Clivio, Cuasso al Monte, Induno Olona, Porto Ceresio, Saltrio, Viggiù.

     Zona numero 28, comprendente i comuni di:

     Bedero Valcuvia, Cadegliano Viconago, Cremenaga, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Ferrera di Varese, Lavena Ponte Tresa, Marchirolo, Marzio, Valganna [3].

     Zona numero 29, comprendente i comuni di: Agra, Brezzo di Bedero, Brissago Valtravaglia, Castelveccana, Curiglia con Monteviasco, Dumenza, Germignaga, Grantola, Luino, Maccagno, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, Porto Valtravaglia, Tronzano Lago Maggiore, Veddasca.

     Zona numero 30, comprendente i comuni di: Azzio, Brenta, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Cittiglio, Cocquio Trevisago, Cuveglio, Cuvio, Duno, Gavirate, Gemonio, Laveno-Mombello, Masciago Primo, Orino, Rancio Valcuvia.

     3. I territori dei seguenti comuni non ricompresi nelle zone omogenee di cui al precedente comma, conservano la classificazione di territori montani:

     - Barasso (p.m.)

     - Botticino (p.m.)

     - Brinzio

     - Castello Cabiaglio

     - Cisano Bergamasco (p.m.)

     - Comerio (p.m.)

     - Como (p.m.)

     - Gussago (p.m.)

     - Lecco (p.m.)

     - Luvinate (p.m.)

     - Ponteranica (p.m.)

     - Pontida (p.m.)

     - Sorrisole (p.m.)

     - Varese (p.m.)

     - Villa D'Almè (p.m.) [4].

 

     Art. 7. (Modificazioni delle zone omogenee delle comunità montane).

     1. La variazione delle zone omogenee di cui al precedente art. 6 è disposta con legge regionale, previa consultazione degli enti ed organismi interessati, secondo le procedure di cui all'art. 4 della l.r. 5 aprile 1980, n. 35 «Ordinamento dei servizi di zona» e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Le leggi regionali che nell'ambito dei territori montani istituiscono nuovi comuni o modificano le circoscrizioni dei comuni esistenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 142/90, dispongono le conseguenti modifiche delle zone omogenee delle relative comunità montane.

 

TITOLO II

Ordinamento

 

     Art. 8. (Organi).

     1. Sono organi della comunità montana: l'assemblea, il consiglio direttivo e il presidente.

     2. Le funzioni di revisione economico finanziaria sono esercitate da un revisore dei conti, disciplinato a norma del successivo art. 26, per le comunità montane fino a 40.000 abitanti e dal collegio dei revisori dei conti per le comunità montane oltre i 40.000 abitanti.

 

     Art. 9. (Nomina e composizione dell'assemblea).

     1. L'assemblea è composta dai rappresentanti dei comuni che ne fanno parte, in numero di tre, di cui due designati dalla maggioranza del consiglio comunale e uno dalla minoranza, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed in numero di cinque, di cui tre designati dalla maggioranza e due dalla minoranza, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

     2. I rappresentanti sono scelti preferibilmente fra i componenti del consiglio comunale e, qualora non ne facciano parte, debbono essere iscritti nelle liste elettorali del comune rappresentato e possedere i requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale.

     3. La nomina dei rappresentanti deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla elezione della giunta comunale.

     4. I rappresentanti delle minoranze devono essere emanazione diretta delle stesse, con esclusione di ogni e qualsiasi interferenza della maggioranza. A tal fine l'elezione avviene con votazioni separate, l'una per la maggioranza e l'altra per la minoranza.

     5. Il sindaco è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre tre giorni dalla nomina, i nominativi dei rappresentanti del comune nella comunità montana.

     6. La convocazione dell'assemblea per la convalida dei componenti e per l'elezione del presidente e del consiglio direttivo è disposta dal presidente uscente della comunità montana entro trenta giorni dall'avvenuta nomina di tutti i rappresentanti dei comuni.

     7. Le determinazioni relative all'eventuale istituzione dell'ufficio di presidenza dell'assemblea, nonché di commissioni e gruppi politici, è demandata allo Statuto, che ne disciplina la composizione, i modi di costituzione e le funzioni.

 

     Art. 10. (Competenze dell'assemblea).

     1. L'assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico- amministrativo.

     2. L'assemblea, oltre alla elezione del presidente e del consiglio direttivo, delibera i seguenti atti fondamentali:

     a) lo Statuto dell'ente, i regolamenti, ivi compresi quelli concernenti l'ordinamento degli uffici e dei servizi, le piante organiche e le relative variazioni, la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale;

     b) il piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale e i suoi aggiornamenti con le indicazioni urbanistiche relative, i programmi pluriennali di opere e interventi ed i programmi operativi annuali di esecuzione;

     c) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;

     d) le convenzioni con la provincia, i comuni o altri enti locali, la costituzione e la modificazione di altre forme associative, nonché le decisioni in tema di esercizio associato delle funzioni comunali di cui all'art. 3;

     e) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente a società di capitali, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione;

     f) gli indirizzi da osservare da parte di aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

     g) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

     h) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

     i) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del consiglio direttivo, del segretario o di altri funzionari;

     l) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito territoriale della comunità montana o della provincia da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla elezione del presidente e dei consiglio direttivo o entro i termini di scadenza del precedente incarico.

     3. Le deliberazioni di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi della comunità montana salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che possono essere assunte dal consiglio direttivo e sono sottoposte a ratifica dell'assemblea nella sua prima seduta, a pena di decadenza.

 

     Art. 11. (Consiglio direttivo).

     1. Il presidente ed i componenti del consiglio direttivo sono eletti subito dopo la convalida dei rappresentanti secondo le modalità fissate dal primo, secondo, terzo e quarto comma dell'art. 34 della legge 142/90.

     2. Il consiglio direttivo è composto dal presidente, che lo presiede e da un numero pari di assessori, stabilito dallo Statuto, non superiore a quattro per le comunità montane con popolazione fino a diecimila abitanti, non superiore a sei per le comunità montane con popolazione da diecimilauno abitanti a trentamila abitanti, non superiore a otto per le comunità montane con popolazione superiore a trentamila abitanti.

     3. Il presidente e il consiglio direttivo sono eletti dall'assemblea nel proprio seno. Lo Statuto può prevedere l'elezione, quali assessori, di cittadini esterni all'assemblea, purchè siano iscritti nelle liste elettorali di un comune facente parte della comunità montana e siano in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale.

     4. Le deliberazioni di nomina del presidente e del consiglio direttivo diventano esecutive entro tre giorni dall'invio all'organo regionale di controllo, ove non intervenga l'annullamento per vizio di legittimità.

     5. Le dimissioni del presidente o di altre metà dei componenti il consiglio direttivo comportano la decadenza dell'intero consiglio direttivo.

     6. Per la revoca e la sostituzione del presidente, del consiglio direttivo e dei suoi componenti, si applica quanto previsto dall'art. 37 della legge 142/90.

     7. Il presidente e il consiglio direttivo durano in carica sino a quando non sia divenuta esecutiva l'elezione dei successori.

 

     Art. 12. (Competenze del consiglio direttivo).

     1. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla presente legge all'assemblea e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del presidente, del segretario o dei funzionari.

     2. Il consiglio direttivo svolge azione propositiva e di impulso nei confronti dell'assemblea, ne attua gli indirizzi generali e riferisce annualmente all'assemblea sulla propria attività.

 

     Art. 13. (Competenze del presidente).

     1. Il presidente rappresenta la comunità montana.

     2. Il presidente convoca e presiede il consiglio direttivo, e salva diversa disposizione statutaria, l'assemblea, sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.

     3. Il presidente esercita le funzioni ed emana gli atti che gli sono attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

     4. Il presidente delega un componente del consiglio direttivo a svolgere funzioni vicarie in caso di necessità.

 

     Art. 14. (Durata in carica).

     1. L'assemblea dura in carica cinque anni e comunque sino all'insediamento della nuova assemblea.

     2. L'assemblea viene rinnovata nella sua interezza qualora si proceda alla rielezione di oltre la metà dei consigli comunali dei comuni che compongono la comunità montana.

     3. Salvo quanto previsto dal secondo comma, ogni Comune che rinnovi il proprio consiglio dovrà procedere alla nomina dei rappresentanti in seno all'assemblea della comunità montana, secondo le procedure previste dal secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'art. 9 della presente legge.

     4. I rappresentanti dei comuni i cui consigli siano stati rinnovati restano in carica sino all'elezione dei successori da parte dei nuovi consigli.

     5. In caso di decadenza o di cessazione per qualsiasi causa di un componente dell'assemblea, il consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta immediatamente successiva alla comunicazione della vacanza.

 

     Art. 15. (Esercizio delle funzioni delegate).

     1. Per l'esercizio delle funzioni delegate le comunità montane si avvalgono del personale trasferito, nonché delle risorse finanziarie ad esse assegnate.

 

     Art. 16. (Partecipazione e informazione).

     1. La comunità montana, secondo le modalità stabilite dallo Statuto, valorizza le libere forme associative e promuove la partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunitaria.

     2. La comunità montana assicura inoltre il rispetto della disciplina statale e regionale in materia di procedimenti amministrativi. Gli atti dell'amministrazione comunitaria sono pubblici. E' altresì garantito il diritto di accesso alle informazioni e ai documenti secondo quanto previsto dalla legge regionale, salve le disposizioni più favorevoli dello Statuto.

 

     Art. 17. (Difensore civico).

     1. Per garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, lo Statuto può prevedere che presso la comunità montana sia istituito il difensore civico ai sensi dell'art. 8 della legge 142/90.

     2. Il difensore civico svolge le funzioni per la comunità montana e per i comuni che si convenzionano allo scopo.

 

TITOLO III

Programmazione socio-economica e pianificazione territoriale

 

     Art. 18. (Piano pluriennale di sviluppo socio-economico).

     1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, da adottarsi entro diciotto mesi dall'insediamento dell'assemblea, individua gli obiettivi e le priorità di intervento per il riequilibrio e lo sviluppo del territorio, definisce i fabbisogni sociali ed i relativi interventi, indica le iniziative ritenute più opportune per lo sviluppo dei settori produttivi e per la salvaguardia del territorio.

     2. Il piano pluriennale di sviluppo promuove il coordinamento degli interventi e della relativa spesa degli enti locali e degli altri enti che concorrono all'attuazione del piano medesimo.

     3. Gli enti e le amministrazioni pubbliche ricadenti nell'ambito territoriale della comunità montana, nell'esercizio delle rispettive competenze, concorrono, con proposte ed iniziative nelle forme previste dallo Statuto comunitario, alla formazione degli strumenti di programmazione della comunità montana ed adeguano i loro piani e programmi al piano della comunità montana.

     4. Il piano pluriennale di sviluppo della comunità montana viene pubblicato per trenta giorni in ogni comune e ne viene data pubblica informazione per consentire eventuali osservazioni che devono essere presentate entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione.

     5. L'assemblea esaminate le osservazioni ed apportate eventuali modifiche al piano, lo trasmette per l'esame e l'approvazione alla provincia.

     6. La provincia approva il piano pluriennale di sviluppo della comunità montana entro novanta giorni dal ricevimento, previa verifica della compatibilità con gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale della regione. Trascorso tale termine il piano si intende approvato.

     7. Ai fini del coordinamento la provincia, nella formazione dei propri programmi, recepisce i piani di sviluppo delle comunità montane come parte integrante e con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale e, nell'ambito delle proprie disponibilità, concorre alla realizzazione dei piani e programmi della comunità montana.

 

     Art. 19. (Programmi pluriennali dl opere ed interventi).

     1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico si attua attraverso programmi pluriennali di opere ed interventi, aggiornati annualmente con programmi operativi di esecuzione ed articolati in progetti che dovranno prevedere:

     a) la globalità di risorse disponibili nonchè forme di finanziamento che si ritiene di poter utilizzare;

     b) gli obiettivi ed i risultati che si intendono raggiungere;

     c) i soggetti attuatori degli interventi nel rispetto dei compiti istituzionali degli enti locali;

     d) i criteri di localizzazione territoriale;

     e) i modi ed i tempi di attuazione.

     2. I programmi pluriennali di opere ed interventi ed i loro aggiornamenti annuali, adottati dalla comunità montana, sono trasmessi alla provincia che, verificatane la congruità con il piano di sviluppo, li trasmette alla regione per il loro finanziamento, ai sensi e per gli effetti del sesto comma dell'art. 29 della legge 142/90.

     3. Tale verifica di congruità viene considerata positivamente effettuata decorsi quarantacinque giorni dalla data in cui i documenti relativi risultano pervenuti alla provincia.

 

     Art. 20. (Accordi di programma).

     1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi previsti dai piani e programmi della comunità montana che richiedano per la loro complessità l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, il presidente della comunità montana è autorizzato a promuovere accordi di programma nei limiti e con la disciplina prevista dall'art. 27 della legge 142/90.

 

     Art. 21. (Partecipazione al piano territoriale di coordinamento).

     1. La comunità montana concorre e partecipa, ai sensi del quarto comma dell'art. 29 della legge 142/90, all'elaborazione del piano territoriale di coordinamento della provincia, formulando le indicazioni urbanistiche per il proprio territorio.

     2. La proposta di piano determina gli indirizzi generali di assetto del territorio della comunità montana e, in via principale, indica:

     a) la localizzazione degli interventi di rilevanza comunitaria previsti dal piano pluriennale di sviluppo;

     b) la localizzazione delle attrezzature pubbliche e collettive e degli impianti tecnologici di interesse comunitario;

     c) i criteri ed i vincoli per la tutela del patrimonio storico, artistico, naturale, agricolo, forestale, ambientale e per le autorizzazioni delle trasformazioni d'uso che ne modifichino le strutture e l'assetto;

     d) le destinazioni del territorio in relazione alle vocazioni prevalenti delle sue parti;

     e) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulica forestale per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque.

     3. La provincia approva il piano di coordinamento territoriale provinciale, tenendo conto della proposta di piano della comunità montana. La provincia comunica eventuali modifiche che intende introdurre alla comunità montana e la stessa, entro il termine perentorio di quaranta giorni, formula un motivato parere in ordine alle modifiche stesse.

 

     Art. 22. (Supporto regionale). [5]

 

     Art. 23. (Conferenza regionale dei presidenti delle comunità montane). [6]

TITOLO IV

Finanza e contabilità

 

     Art. 24. (Fonti di finanziamento).

     1. Le fonti di finanziamento della comunità montana sono:

     a) i fondi di cui all'art. 1 della legge 23 marzo 1981, n. 93 «Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante norme per lo sviluppo della montagna», e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) i fondi previsti dalle altre leggi statali;

     c) i fondi previsti dalle leggi regionali con eventuali integrazioni da verificare ad ogni bilancio annuale;

     d) i finanziamenti provenienti dalla comunità economica europea;

     e) i finanziamenti provenienti da comuni, provincia e regione per l'esercizio di funzioni da questi delegate;

     f) le garanzie fideiussorie regionali per mutui contratti per la realizzazione di opere ed interventi programmati in attuazione del piano;

     g) eventuali contributi a carico dei comuni purché previsti nello Statuto comunitario e la cui entità sia fissata dall'assemblea.

     2. La regione concorre al finanziamento delle comunità montane per il perseguimento delle finalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 «Nuove norme per lo sviluppo della montagna», dell'art. 1 della legge 93/81 e degli artt. 28 e 29 della legge 142/90.

     3. Il finanziamento di cui al comma 2 è determinato con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e del bilancio pluriennale e costituisce il fondo regionale per la montagna [7].

     [3 bis. Al fondo regionale per la montagna, di cui al comma 3, confluiscono inoltre i fondi di cui all'art. 1 della legge 93/81, le risorse del fondo nazionale per la montagna di cui all'art. 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 a sostegno degli interventi speciali di cui all'art. 1 della medesima legge, nonché gli altri stanziamenti statali e regionali per le finalità di sviluppo dei territori montani] [8].

 

     Art. 25. (Fondo regionale per la montagna).

     1. Il fondo regionale per la montagna è ripartito tra le comunità montane secondo i seguenti criteri:

     a) il 30% da ripartirsi in parti uguali fra tutte le comunità montane;

     b) il 10% in proporzione alla popolazione residente quale risulta dagli ultimi dati annuali ufficiali dell'ISTAT;

     c) il 20% in modo inversamente proporzionale rispetto alla densità demografica di ogni comunità montana;

     d) il 40% in proporzione alla superficie territoriale classificata montana.

     2. I comuni classificati montani e non ricompresi nelle zone omogenee di cui all'art. 6 della presente legge, concorrono con le comunità montane al riparto del fondo nell'ambito del 40% del fondo regionale per la montagna di cui alla lett. d) del precedente comma per la parte classificata montana dei loro territori.

 

     Art. 26. (Revisione finanziaria e contabile).

     1. L'assemblea della comunità montana nomina, a maggioranza dei componenti della medesima, uno o più revisori dei conti, scelti tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, o nel ruolo di revisori ufficiali dei conti, ai sensi dell'art. 8, secondo comma.

     2. Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienze, e può essere confermato una sola volta.

     3. Il revisore, nei modi e con le facoltà ed i doveri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente, ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo; in tale relazione, esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

 

TITOLO V

Norme transitorie e finali

 

     Art. 27. (Controllo sugli atti della comunità montana).

     1. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti della comunità montana si esercita in conformità con le disposizioni di cui al capo XII - controllo sugli atti, della legge 142/90 e di cui alla legislazione regionale vigente.

 

     Art. 28. (Disposizioni sugli organi amministrativi in carica).

     1. Nei casi in cui la delimitazione territoriale delle zone omogenee di cui all'art. 6 risulti invariata rispetto alla delimitazione stabilita dall'art. 3 della l.r. 19 luglio 1982, 43 «Istituzione delle comunità montane», gli organi della comunità montana restano in carica per la durata per gli stessi prevista, fermo restando l'obbligo di adottare lo Statuto secondo quanto previsto dal precedente art. 4.

     2. Nei casi in cui la delimitazione territoriale delle zone omogenee di cui all'art. 6, rispetto alla delimitazione stabilita dall'art. 3 della l.r. 43/82, determini lo scorporo d'uno o più comuni da una comunità montana, l'assemblea è conseguentemente decurtata dei rappresentanti dei comuni che risultano scorporati.

 

     Art. 29. (Validità dei piani).

     1. I piani adottati dalle comunità montane, regolarmente approvati, conservano la loro efficacia fino all'adozione dei piani territoriali provinciali formulati ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della legge 142/90 e dal titolo III della presente legge.

     2. I piani delle comunità montane già adottati e non ancora approvati alla data di entrata in vigore della legge 142/90, possono essere approvati dalla provincia come stralci del piano territoriale provinciale, con le procedure di cui al terzo comma e seguenti del precedente art. 18.

     3. Le misure di salvaguardia, previste dai piani già adottati, conservano la loro efficacia fino all'approvazione dello stralcio e del piano territoriale della provincia.

     4. Nel caso in cui lo richiedano peculiari necessità di sviluppo montano, con le procedure di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto del precedente art. 18 possono essere introdotte varianti ai piani della comunità montana sino all'inizio del procedimento di approvazione del piano di coordinamento territoriale della provincia.

 

     Art. 30. (Norma finanziaria).

     1. Per il concorso regionale al finanziamento delle comunità montane di cui all'art. 2, comma 2, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 18.000.000.000.

     2. Al finanziamento dell'onere di L. 18.000.000.000 di cui al precedente comma si fa fronte mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" è iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1993.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 è apportata la seguente variazione:

     - all'ambito 1, settore 3, obiettivo 1, è istituito il capitolo 1.3.1.2.3671 "Concorso regionale al finanziamento delle comunità montane" con dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 18.000.000.000 [9].

 

     Art. 31. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate le leggi regionali 19 luglio 1982, n. 43 «Istituzione delle comunità montane», e 7 aprile 1988, n. 11 «Modifica alla l.r. 19 luglio 1982, n. 43 "Istituzione delle comunità montane"».

 

     Art. 32. (Clausola d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

 

 

Allegato A [10]

 

Scheda attribuzioni servizio

Settore affari generale C1

Servizio: enti locali

Descrizione competenze

 

     - promuovere il coordinamento dei servizi dell'organo regionale di controllo al fine di favorire un'omogeneità di indirizzo delle attività istruttorie;

     - curare la regolamentazione dei rapporti derivanti all'aggregazione e dalla fusione di comunità montane o di ambiti territoriali comprensoriali;

     - curare gli adempimenti connessi con l'insediamento e l'attività degli organismi comprensoriali;

     - curare il coordinamento delle attività di informazione di assistenza e di consulenza agli enti locali per problemi di natura tecnico amministrativa di competenza della regione, attraverso la trasmissione di circolari e di comunicazioni;

     - istruire gli atti e curare gli adempimenti, riguardanti le modifiche alle circoscrizioni comunali, la costituzione di nuovi comuni, il distacco il passaggio di frazioni ad altri comuni;

     - istruire gli atti riguardanti l'esercizio dell'attività di polizia locale urbana e rurale da parte degli enti locali;

     - curare le iniziative regionali attinenti la polizia amministrativa;

     - prestare l'assistenza amministrativa e documentale al comitato di intesa regione-enti locali;

     - curare il coordinamento dei rapporti fra regione e comunità montane nel quadro dei rapporti generali tra regione e enti locali;

     - assicurare il coordinamento degli interventi speciali e dei programmi straordinari riguardanti la montagna;

     - collaborare con i servizi segretariato del piano e programma regionale di sviluppo per la determinazione degli obiettivi generali della programmazione economica-sociale e territoriale della montagna;

     - collaborare con i servizi segretariato del piano e programma regionale di sviluppo per quanto riguarda la verifica della compatibilità fra gli strumenti della programmazione socio-economica e territoriale provinciale e i programmi regionali;

     - istruire le proposte di provvedimento concernenti l'assegnazione alle comunità montane degli stanziamenti relativi al fondo nazionale per la montagna sulla base di criteri predefiniti.

 

 

Allegato B [11]

 

Scheda attribuzioni servizio

Settore presidenza A1

Servizio: interventi straordinari e grandi progetti area di omogeneità professionale: B

Descrizione competenze

 

     01 - collaborare con il servizio programma regionale di sviluppo alla elaborazione del P.R.S. e per quanto riguarda l'individuazione dei progetti regionali di intervento;

     02 - curare, con la collaborazione dei settori di coordinamento d'area, l'istruttoria dei grandi progetti intersettoriali di intervento a dimensione infra-regionale e interregionale previsti dal P.R.S. assicurando i necessari rapporti con gli organismi sub-regionali;

     03 - curare l'istruttoria e la gestione dei progetti relativi ad aree per le quali si rendano necessari interventi straordinari in corrispondenza di eventi calamitosi o per far fronte a particolari situazioni di sottosviluppo economico ivi compresi i progetti finanziati dal fondo investimenti e occupazione (F.I.O.);

     04 - sviluppare tutte le attività necessarie, ivi compresa l'elaborazione del conseguenti progetti di interventi per far fronte a situazioni di emergenza, collaborando a tal fine con i comuni e con gli organi dello Stato competenti;

     05 - promuovere la definizione e seguire l'avanzamento dei grandi progetti di interesse regionale previsti dal P.R.S. coordinando l'attività dei servizi regionali competenti;

     06 - collaborare con le altre regioni per la gestione di progetti interregionali relativi alla salvaguardia dell'ambiente e la difesa del suolo e alla infrastrutturazione del territorio;

     07 - curare il raccordo sistematico e formale con gli organi degli enti costituiti dalla regione o a partecipazione regionale, per quanto riguarda i loro rapporti istituzionali con il presidente della giunta regionale, nonché i rapporti formali con gli organi degli enti e delle aziende dipendenti dalla regione, anche al fine di assicurare al presidente le necessarie informazioni strutturali, di gestione e di programmazione sui medesimi.

     Il dirigente del servizio risponde sotto l'aspetto tecnico della coerenza degli interventi straordinari e dei risultati conseguiti dai progetti di intervento regionale con le linee del P.R.S. e del piano territoriale.

     Provvede a segnalare le modificazioni da apportare al P.R.S. e al piano territoriale per effetto di eventi straordinari.

     Cura il conseguimento degli obiettivi attribuiti ai grandi progetti e agli interventi straordinari, coordinando a tal fine l'attività dei rispettivi responsabili.

     Fa parte del comitato scientifico per la programmazione e la pianificazione territoriale.

 

 

Allegato C

Cartografia scala 1:250.000

(Omissis)

 


[1] Legge abrogata dall’art. 9 della L.R. 2 aprile 2002, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 9 della L.R. 6/2002.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 1996, n. 10. Vedi anche l'art. 2 della stessa legge 10/96.

[3] Zona così sostituita dall'art. 1 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 27.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 27.

[5] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 29 giugno 1998, n. 10.

[6] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 29 giugno 1998, n. 10.

[7] Gli attuali commi 3 e 3 bis sostituiscono l'originario terzo comma per effetto dell'art. 1 della L.R. 23 gennaio 1997, n. 1.

[8] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 29 giugno 1998, n. 10, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della stessa L.R. 10/1998.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 15 settembre 1993, n. 29.

[10] Allegato abrogato dall'art. 36, comma 3, della L.R. 23 luglio 1996, n. 16.

[11] Allegato abrogato dall'art. 36, comma 3, della L.R. 23 luglio 1996, n. 16.