Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari |
Capitolo: | 1.9 studi, convegni, ricerche |
Data: | 21/07/1979 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. Adeguamento dei contingenti del ruolo del personale della giunta regionale. |
Art. 2. Formazione di personale per gli organismi comprensoriali. |
Art. 3. Norma finanziaria. |
§ 1.9.5 - L.R. 21 luglio 1979, n. 34. [1]
Disposizioni per il potenziamento dei servizi urbanistici regionali e per la preparazione di personale per gli organismi comprensoriali.
(B.U. 25 luglio 1979, n. 30, 1 suppl. ord.).
Art. 1. Adeguamento dei contingenti del ruolo del personale della giunta regionale.
1. Per far fronte alle esigenze di potenziamento dei servizi competenti in materia urbanistica e di tutela dei beni ambientali, il contingente globale ed i contingenti delle singole qualifiche funzionali del ruolo del personale della giunta regionale amministrazione generale, previsti dall'art. 1, terzo comma, della
- ruolo del personale della giunta: |
a) amministrazione generale |
qualifica funzionale 1ª n. 37 |
qualifica funzionale 2ª n. 125 |
qualifica funzionale 3ª n. 332 |
qualifica funzionale 4ª n. 507 |
qualifica funzionale 5ª n. 672 |
qualifica funzionale 6ª n. 591 |
qualifica funzionale 7ª n. 251 |
qualifica funzionale 8ª n. 102 |
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n. 2.617 |
b) docenti della formazione professionale |
qualifica funzionale 5ª n. 407 |
qualifica funzionale 6ª n. 180 |
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n. 587 |
2. Dotazione organica complessiva del personale della giunta regionale n. 3204.
3. Alla copertura dei posti, portati in aumento ai contingenti delle qualifiche funzionali 3ª (n. 14) e 6ª (n. 24), si provvede secondo le disposizioni della legge regionale attuativa dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali.
Art. 2. Formazione di personale per gli organismi comprensoriali.
1. Ai fini di favorire la qualificazione di personale degli enti locali che possa essere messo a disposizione degli organismi comprensoriali, ai sensi dell'art. 11 della
2. Il comando è richiesto dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, previo assenso dall'interessato, per un periodo non superiore a due anni, e non è rinnovabile.
3. Il personale comandato conserva lo stato giuridico ed il trattamento economico a carattere permanente in godimento presso l'ente di appartenenza. I relativi oneri sono a carico della regione, così come quelli per eventuali prestazioni straordinarie e per eventuali rimborso spese ed indennità di missione.
Art. 3. Norma finanziaria.
1. L'onere finanziario conseguente all'applicazione dell'art. 1 della presente legge è a carico degli stanziamenti relativi ai capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 e seguenti, in attuazione della
2. Per l'attuazione dell'art. 2 della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di L. 100 milioni.
3. In conseguenza della determinazione di cui al precedente comma, nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1979 è iscritta fra le spese obbligatorie un capitolo con la seguente denominazione: «Spese per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale dipendente da comuni, province, loro consorzi o da altri enti pubblici, comandato presso la giunta regionale, nonché oneri relativi a prestazioni straordinarie e rimborso spese ed indennità di missione» con la dotazione finanziaria di L. 100 milioni.
4. Per gli anni successivi, il relativo finanziamento è definito in sede di bilancio.
[1] Legge abrogata dall’art. 1 della