§ 4.1.29 - L.R. 6 febbraio 1984, n. 9.
Alienazione degli alloggi di proprietà del disciolto E.N.A.L.R.P.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:06/02/1984
Numero:9


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.      1. Nel caso di richiesta di cessione in proprietà, il prezzo di cessione degli alloggi è determinato sulla base delle disposizioni di cui all'art. 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513.
Art. 3.      1. La cessione in proprietà degli alloggi già assegnati in locazione semplice comporta in capo all'assegnatario le limitazioni circa la disponibilità dell'alloggio, previste dal settimo, ottavo [...]
Art. 4.      1. Le somme ricavate dalle cessioni in proprietà di cui alla presente legge sono riscosse dal competente istituto autonomo case popolari e sono destinate alle finalità di cui all'art. 25, terzo [...]
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul [...]


§ 4.1.29 - L.R. 6 febbraio 1984, n. 9. [1]

Alienazione degli alloggi di proprietà del disciolto E.N.A.L.R.P.

(B.U. 10 febbraio 1984, n. 6, 1 suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. Al fine di consentire ai profughi, assegnatari in locazione semplice di alloggi già di proprietà dell'ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi (ex opera nazionale profughi Giuliani e Dalmati), l'esercizio delle facoltà di cui all'art. 35 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, gli istituti autonomi case popolari, di Milano, Brescia, Varese e Busto Arsizio, sono autorizzati, in nome e per conto della regione, a stipulare i relativi contratti, nonché tutti gli atti inerenti alla cessione in proprietà degli alloggi sia con pagamento integrale sia con pagamento rateale del prezzo di cessione, con l'osservanza di quanto previsto dalla presente legge.

     2. Spetta altresì allo I.A.C.P. competente di verificare, in capo ai soggetti che intendano avvalersi della suddetta facoltà, la sussistenza dei presupposti di cui al citato art. 35.

 

     Art. 2.

     1. Nel caso di richiesta di cessione in proprietà, il prezzo di cessione degli alloggi è determinato sulla base delle disposizioni di cui all'art. 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

     2. Il valore venale dell'immobile è determinato prendendo a riferimento il giorno di entrata in vigore della presente legge.

     3. Nel caso di cessione con pagamento rateale del prezzo, l'autorizzazione di cui al primo comma del precedente art. 1 è estesa all'iscrizione ipotecaria, nonché al rilascio della finale quietanza con conseguente assenso alla cancellazione dell'ipoteca.

 

     Art. 3.

     1. La cessione in proprietà degli alloggi già assegnati in locazione semplice comporta in capo all'assegnatario le limitazioni circa la disponibilità dell'alloggio, previste dal settimo, ottavo e nono comma dell'art. 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, ed alle pattuizioni stipulate in violazione di tali disposizioni si applica quanto previsto dall'undicesimo comma del medesimo art. 28.

 

     Art. 4.

     1. Le somme ricavate dalle cessioni in proprietà di cui alla presente legge sono riscosse dal competente istituto autonomo case popolari e sono destinate alle finalità di cui all'art. 25, terzo comma, lett. b) e c), della legge 8 agosto 1977, n. 513, secondo le procedure previste dall'ultimo comma del suddetto articolo [2].

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 1 febbraio 2005, n. 1., fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 della stessa L.R. 1/2005.

[2] Articolo così sostituito dalla L.R. 9 marzo 1984, n. 13.