Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 06/02/1984 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. 1. Nel caso di richiesta di cessione in proprietà, il prezzo di cessione degli alloggi è determinato sulla base delle disposizioni di cui all'art. 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513. |
Art. 3. 1. La cessione in proprietà degli alloggi già assegnati in locazione semplice comporta in capo all'assegnatario le limitazioni circa la disponibilità dell'alloggio, previste dal settimo, ottavo [...] |
Art. 4. 1. Le somme ricavate dalle cessioni in proprietà di cui alla presente legge sono riscosse dal competente istituto autonomo case popolari e sono destinate alle finalità di cui all'art. 25, terzo [...] |
Art. 5. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul [...] |
§ 4.1.29 - L.R. 6 febbraio 1984, n. 9. [1]
Alienazione degli alloggi di proprietà del disciolto E.N.A.L.R.P.
(B.U. 10 febbraio 1984, n. 6, 1 suppl. ord.).
1. Al fine di consentire ai profughi, assegnatari in locazione semplice di alloggi già di proprietà dell'ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi (ex opera nazionale profughi Giuliani e Dalmati), l'esercizio delle facoltà di cui all'art. 35 della
2. Spetta altresì allo I.A.C.P. competente di verificare, in capo ai soggetti che intendano avvalersi della suddetta facoltà, la sussistenza dei presupposti di cui al citato art. 35.
1. Nel caso di richiesta di cessione in proprietà, il prezzo di cessione degli alloggi è determinato sulla base delle disposizioni di cui all'art. 28 della
2. Il valore venale dell'immobile è determinato prendendo a riferimento il giorno di entrata in vigore della presente legge.
3. Nel caso di cessione con pagamento rateale del prezzo, l'autorizzazione di cui al primo comma del precedente art. 1 è estesa all'iscrizione ipotecaria, nonché al rilascio della finale quietanza con conseguente assenso alla cancellazione dell'ipoteca.
1. La cessione in proprietà degli alloggi già assegnati in locazione semplice comporta in capo all'assegnatario le limitazioni circa la disponibilità dell'alloggio, previste dal settimo, ottavo e nono comma dell'art. 28 della
1. Le somme ricavate dalle cessioni in proprietà di cui alla presente legge sono riscosse dal competente istituto autonomo case popolari e sono destinate alle finalità di cui all'art. 25, terzo comma, lett. b) e c), della
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.
[1] Legge abrogata dall’art. 1 della
[2] Articolo così sostituito dalla