Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 10/05/1990 |
Numero: | 50 |
Sommario |
Art. 1. Campo di applicazione. |
Art. 2. Competenze della Regione. |
Art. 3. (Organizzazione). |
Art. 4. Istituzione del servizio di prevenzione del rischio industriale. |
Art. 5. Comitato Tecnico Consultivo Regionale. |
Art. 6. Conferenza provinciale sui rischi industriali. Istituzione e compiti. |
Art. 7. Notifica. |
Art. 8. Dichiarazione. |
Art. 9. Nuove attività industriali. |
Art. 10. Funzioni ispettive. |
Art. 11. Pronta reperibilità. |
Art. 12. Sistema informativo regionale. |
Art. 13. Formazione del personale. |
Art. 14. Riconversione e localizzazione. |
Art. 15. Modifiche ed integrazioni della L.R. 3 luglio 1981, n. 33. |
Art. 16. |
Art. 17. Norma finanziaria. |
Art. 18. Clausola d'urgenza. |
§ 4.4.96 - L.R. 10 maggio 1990, n. 50. [1]
Disciplina delle funzioni di competenza della Regione in attuazione del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 "Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della Legge 16 aprile 1987, n. 183".
(B.U. 15 maggio 1990, n. 20, 1° suppl. ord.).
Art. 1. Campo di applicazione.
1. La presente Legge disciplina le modalità di esercizio delle competenze attribuite alla Regione dal
Art. 2. Competenze della Regione.
1. Ai sensi del
a) partecipare all'attività degli organi consultivi indicati nell'art. 15 del
b) ricevere ed esaminare le dichiarazioni di cui all'art. 6 ed i progetti di nuovi impianti di cui all'art. 9 del
c) formulare, in ordine ai progetti di nuovi impianti, sottoposti all'obbligo di dichiarazione, eventuali osservazioni e proposte integrative;
d) trasmettere la dichiarazione del fabbricante, corredata con le eventuali osservazioni di cui alla precedente lettera c), alle autorità competenti a rilasciare autorizzazioni o concessioni per l'esercizio dell'attività industriali;
e) chiedere, relativamente agli impianti esistenti, sottoposti, all'obbligo di dichiarazione, eventuali informazioni supplementari e, se del caso, formulare osservazioni circa le misure integrative o modificative esclusivamente a seguito di ispezione collegiale da parte dei rappresentanti degli enti locali e degli organismi pubblici interessati;
f) comunicare ai ministeri della sanità e dell'ambiente i risultati dell'esame di cui alla precedente lettera c), ai fini della predisposizione dell'inventario nazionale delle attività industriali a rischio di incidente rilevante;
g) vigilare affinché il fabbricante soggetto all'obbligo di notifica o di dichiarazione dell'esercizio dell'attività industriale mantenga costantemente le misure di sicurezza stabilite per la prevenzione degli incidenti;
h) esercitare le funzioni conseguenti alla ricezione della copia della notifica di cui al terzo comma dell'art. 4 del
i) prescrivere l'obbligo di notifica ove ricorrano le condizioni di cui al quinto comma dell'art. 4 del
l) procedere, in caso di accadimento di incidente rilevante, ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 10 del
m) provvedere alla vigilanza sullo svolgimento dell'attività industriale, acquisite le conclusioni ministeriali sul rapporto di sicurezza di cui all'art. 19 del
n) esercitare le attribuzioni conseguenti alla ricezione delle informazioni trasmesse da parte del prefetto ai sensi del terzo comma dell'art. 17 del
o) valutare ed approvare con procedure di urgenza i piani di riconversione e/o di rilocalizzazione sentite le Conferenze provinciali sul rischio industriale a norma del successivo art. 6;
p) svolge studi e ricerche sulla problematica connessa al rischio di incidente, all'uso di tecnologie e di processi produttivi più sicuri, al riuso ed al riciclo di scarti tossici e nocivi di lavorazione all'interno del sistema industriale al fine di contribuire all'introduzione di più elevati standards di sicurezza nel sistema delle imprese lombarde e ad un minore impatto sull'ambiente, a tal fine, la Giunta, su proposta del responsabile del servizio sul rischio industriale o delle Conferenze provinciali, sentite le competenti Commissioni consiliari, decide di effettuare ricerche, anche al di fuori del piano annuale per dimostrate esigenze d'urgenza, avvalendosi o degli organi tecnici indicati dall'art. 14 del D.P.R. n. 175 o di Enti di ricerca specializzati nazionali o delle Comunità Europee;
q) svolgere ogni altra attività connessa con le competenze elencate nel presente articolo.
1. Le competenze di cui all'art. 2 sono esercitate dalla Giunta regionale attraverso il servizio di cui all'art, 4, che a tal fine si avvale del servizio di igiene pubblica del settore sanità ed igiene, dei servizi e dei presidi delle A.S.L. deputati alla prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro, del competente servizio del settore ambiente ed ecologia e, ove occorra, del servizio protezione civile e dei servizi competenti dell'industria e del lavoro, fino all'attivazione dell'Agenzia regionale per l'ambiente.
Art. 4. Istituzione del servizio di prevenzione del rischio industriale. [3]
1. E' istituito il servizio prevenzione del rischio industriale al fine di dare attuazione ai compiti ad essa attribuiti dal
2. Fino a quando non siano stati integrati dalla Regione gli organici per l'acquisizione delle necessarie competenze tecniche, la Giunta Regionale assicura l'esercizio delle proprie competenze attraverso:
a) la mobilità anche a carattere intercompartimentale relativamente ai settori sanità, ambiente e protezione civile;
b) il comando di operatori laureati e tecnici anche del servizio sanitario nazionale, sulla base di quanto previsto dal
c) la stipulazione di contratti a termine.
d) l'affidamento di incarichi di consulenza ai sensi della
Art. 5. Comitato Tecnico Consultivo Regionale. [4]
Art. 6. Conferenza provinciale sui rischi industriali. Istituzione e compiti. [4]
Art. 7. Notifica.
1. La Giunta regionale ai fini della partecipazione regionale alla conferenza di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 18 del
2. La Giunta Regionale, inoltre, esamina le notifiche relative agli impianti interessati alla definizione delle aree ad elevata concentrazione di attività industriali ed alla predisposizione dei piani di emergenza d'area secondo quanto previsto dall'art. 12, comma d), del
Art. 8. Dichiarazione.
1. Nell'esercizio dei compiti connessi alla dichiarazione di cui all'art. 6 del
2. Tali compiti riguardano, in particolare:
a) la ricezione e la registrazione della dichiarazione, nonché la verifica della corrispondenza a quanto previsto nell'art. 6 del
b) l'acquisizione delle eventuali informazioni mancanti o insufficienti;
c) la verifica delle informazioni, tramite sopralluogo sull'impianto;
d) la valutazione tecnica della sicurezza e del livello di rischio di incidenti rilevanti;
e) la formulazione delle valutazioni conclusive sulla base delle risultanze dell'istruttoria, con eventuali indicazioni e osservazioni sulle ulteriori misure di sicurezza da adottare.
3. I relativi provvedimenti sono adottati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, e comunicati ai soggetti istituzionali interessati, in particolare, al sindaco ed al prefetto competenti per territorio.
Art. 9. Nuove attività industriali.
1. Tutti i fabbricanti che intendano costruire, ampliare, modificare, iniziare nuove attività industriali o impianti che ricadano nel campo di applicazione dell'art. 6 del
2. Copia della documentazione relativa alla notifica o alla dichiarazione di nuove attività industriali deve essere inviata al Sindaco, unitamente alle istanze per autorizzazioni e notifiche previste dalla normativa vigente in materia di edilizia, urbanistica, tutela dell'ambiente, igiene pubblica, sicurezza sul lavoro.
Art. 10. Funzioni ispettive.
1. La Giunta Regionale esercita le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle misure di sicurezza stabilite per la prevenzione degli incidenti rilevanti, avvalendosi delle strutture operative di cui al precedente art. 3.
2. La Giunta regionale, al fine di esercitare le funzioni di vigilanza nei confronti delle aziende soggette agli obblighi di cui al
3. La Giunta Regionale può altresì individuare propri operatori addetti allo svolgimento delle funzioni di vigilanza, in conformità a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 20 del
4. Gli atti di cui al sesto comma dell'art. 21 del
Art. 11. Pronta reperibilità.
1. Ai sensi delle ll.rr. 26 ottobre 1981, n. 64 e n. 65, e 30 maggio 1985, n. 67, è istituita presso ogni presidio multizonale di igiene e prevenzione delle A.S.L. della regione Lombardia la sezione operativa di pronto intervento (SOPI), per interventi tesi a fronteggiare eventuali situazioni di emergenza comportanti grave pericolo per la salute pubblica e l'integrità ambientale, nonché per interventi richiesti dai competenti organi della protezione civile [5].
2. Il numero, la composizione e la professionalità delle sezioni operative di pronto intervento sono definiti con deliberazione della Giunta regionale e dalla Legge Regionale della protezione civile.
Art. 12. Sistema informativo regionale.
1. E' istituito il «registro regionale delle attività industriali a rischio di incidente rilevante», presso il servizio regionale di cui all'articolo 4.
2. Il servizio regionale, per l'esercizio dei compiti previsti dalla presente Legge, si avvale di banche dati e di modelli di simulazione inerenti le problematiche della sicurezza e della tutela della salute pubblica, anche in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL).
3. Le banche dati di cui al precedente comma sono messe a disposizione delle sezioni operative di pronto intervento di cui all'art. 11 [5].
Art. 13. Formazione del personale.
1. I programmi per la formazione del personale della Regione e del servizio sanitario contengono apposite prescrizioni per l'organizzazione di idonei corsi di formazione e di aggiornamento, a carattere obbligatorio, per il personale addetto di cui al punto a) del primo comma del precedente art. 3.
Art. 14. Riconversione e localizzazione.
1. La Regione, anche su specifica proposta e sollecitazione delle amministrazioni locali interessate, qualora valuti incompatibile la presenza di un'attività produttiva con le esigenze della tutela della salute umana e dell'ambiente, predispone, in collaborazione con le aziende interessate e sentite le rappresentanze dei lavoratori, una proposta di rilocalizzazione, od eventualmente di riconversione, della suddetta attività [5].
2. La Regione congiuntamente al piano definitivo di rilocalizzazione o riconversione approva anche una convenzione con l'impresa e gli enti locali interessati riguardante le implicazioni urbanistiche, occupazionali, finanziarie e organizzative che impegnano le rispettive parti per la realizzazione del piano.
3. I piani di riconversione e di localizzazione approvati dalla Regione beneficiano dei contributi di cui ai successivi art. 15 e 16.
Art. 15. Modifiche ed integrazioni della
(Omissis) [6].
(Omissis) [7].
Art. 17. Norma finanziaria.
1. Per il 1990, al finanziamento dell'onere di L. 800.000.000 relativo all'attivazione, funzionamento e aggiornamento delle banche dati di cui al precedente art. 12 si provvederà con le disponibilità del Fondo Sanitario Nazionale stanziate al capitolo 2.3.6.1.2730 «Quota del Fondo Sanitario destinata alle spese sostenute dalla Regione per interventi nel campo dell'informatica sanitaria».
2. Agli oneri conseguenti al funzionamento del Comitato Tecnico Consultivo Regionale previsto dal precedente art. 5 e delle Conferenze di cui all'art. 6, si fa fronte mediante impiego delle somme annualmente stanziate al capitolo 1.2.7.1.322 «Spese per il funzionamento di Consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e i rimborsi spese».
3. Alla autorizzazione della spesa di cui all'art. 4, primo comma, lett. c) e per ogni altro onere previsto dalla presente Legge si provvederà con successivo provvedimento di Legge.
Art. 18. Clausola d'urgenza.
La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
[1] Abrogata dall'art. 2 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 36 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[6] Modifica la
[7] Modifica la