§ 1.7.69 - L.R. 26 settembre 1992, n. 33.
Modificazione e rideterminazione del contingente organico del ruolo del consiglio regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.7 ordinamento degli uffici e del personale
Data:26/09/1992
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (Organico).
Art. 2.  (Collocazione temporanea).
Art. 3.  (Copertura dei posti).
Art. 4.  (Concorsi speciali).
Art. 5.  (Area informatica).
Art. 6.  (Norma finanziaria).


§ 1.7.69 - L.R. 26 settembre 1992, n. 33. [1]

Modificazione e rideterminazione del contingente organico del ruolo del consiglio regionale.

(B.U. 1 ottobre 1992, n. 40, 1 suppl ord.).

 

Art. 1. (Organico). [2]

     1. Per dare attuazione a quanto disposto dall'art. 33 dell'allegato alla l.r. 8 maggio 1990, n. 38 «Recepimento nell'ordinamento giuridico della regione Lombardia dell'accordo per il triennio 1988/1990 riguardante il personale dipendente delle regioni a Statuto ordinario, degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dagli istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi, nonché dai consorzi e dai nuclei per le aree di sviluppo industriale» il contingente organico del ruolo consiliare di cui alla l.r. 25 novembre 1991, n. 23 «Revisione della dotazione organica del consiglio regionale e norme di reinquadramento» è rideterminato come segue:

 

 

     qualifica funzionale I                        --

     qualifica funzionale II                       --

     qualifica funzionale III                      --

     qualifica funzionale IV                       33

     qualifica funzionale V                       125

     qualifica funzionale VI                       43

     qualifica funzionale VII                      38

     qualifica funzionale VIII                     44

     qualifica funzionale I dirigenziale           34

     qualifica funzionale II dirigenziale          10

     tot.                                         327

 

 

     Art. 2. (Collocazione temporanea).

     1. Sino all'entrata in vigore della presente legge il personale che, per gli effetti dell'applicazione del primo comma dell'art. 33 dell'allegato alla l.r. 8 maggio 1990, n. 38, è inquadrato con decorrenza 1° ottobre 1990 in una qualifica diversa da quella precedentemente posseduta, resta collocato nella nuova qualifica anche in soprannumero rispetto al contingente di posti della qualifica stessa.

 

     Art. 3. (Copertura dei posti).

     1. In sede di prima copertura dei posti di cui al precedente art. 1, nei confronti del personale vincitore di concorso eventualmente già in servizio ai sensi della l.r. 23 giugno 1977, n. 31 «Assegnazione di personale ai gruppi consiliari», e della l.r. 14 gennaio 1980, n. 5 «Ordinamento dei servizi e degli uffici del consiglio regionale» e successive modificazioni ed integrazioni, non potrà essere esercitata la facoltà di cui alla lett. a) del secondo comma dell'art. 1 della citata l.r. 31/77 e di cui al settimo comma dell'art. 12, per il personale regionale di ruolo, della citata l.r. 5/80.

     2. (Omissis) [3].

 

     Art. 4. (Concorsi speciali).

     1. In sede di prima attuazione della deliberazione del consiglio regionale di ridefinizione delle figure professionali conseguente alla applicazione di quanto disposto dall'art. 33 della l.r. 8 maggio 1990, n. 38 «Recepimento nell'ordinamento giuridico della regione Lombardia dell'accordo per il triennio 1988/1990 riguardante il personale dipendente delle regioni a Statuto ordinario, degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dagli istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi, nonché dai consorzi e dai nuclei per le aree di sviluppo industriale», 6 posti nella qualifica funzionale VIII sono coperti mediante concorsi speciali in conformità a quanto previsto all'art. 38 della l.r. 29 novembre 1984, n. 60, «Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale», quale prima ed unica attuazione di quest'ultima norma per la qualifica funzionale in questione; tali concorsi sono riservati ai dipendenti del ruolo del consiglio regionale in possesso dei requisiti specificamente previsti, per la partecipazione ai concorsi speciali, dal citato art. 38 [4].

     2. Ai concorsi di cui al precedente comma si applica quanto disposto dal primo comma dell'art. 1 della l.r. 11 aprile 1988, n. 14 «Modalità di svolgimento dei concorsi speciali per la VII qualifica funzionale».

 

          Art. 5. (Area informatica).

     1. I posti delle figure professionali dell'area informatica delle qualifiche funzionali VI, VII e VIII istituite con deliberazione del consiglio regionale di cui al primo comma del precedente art. 4 sono coperti in attuazione del secondo comma dell'art. 33 dell'allegato alla l.r. 8 maggio 1990, n. 38, mediante concorsi interni le cui modalità di svolgimento sono definite nella medesima deliberazione del consiglio regionale e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 6. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di spesa iscritti sul capitolo 1.1.1.14.294 «Spese per il personale del consiglio regionale» del bilancio per l'esercizio finanziario 1992 e successivi del consiglio regionale.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 1 febbraio 2005, n. 1., fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 della stessa L.R. 1/2005.

[2] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 7 settembre 1996, n. 21. Vedi tuttavia quanto disposto dal comma 3 dello stesso art. 31 L.R. 21/96.

[3] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 26 settembre 1992, n. 35 (B.U. 1 ottobre 1992, n. 40, 1° suppl ord.).

[4] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 26 settembre 1992, n. 35, cit.