§ 4.1.27 - L.R. 5 dicembre 1983, n. 91.
Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:05/12/1983
Numero:91


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione delle norme.
Art. 26.  Canone di locazione e spese per i servizi.
Art. 27.  Determinazione del canone.
Art. 28.  Applicazione del canone.
Art. 29.  Aggiornamento e variazione del canone.
Art. 30.  Morosità nel pagamento del canone e delle spese per i servizi.
Art. 31.  (Fondo sociale).
Art. 32.  Autogestione.
Art. 33.  Contenuti della gestione autonoma.
Art. 34.  Somme destinate ai servizi autogestiti.
Art. 35.  Autogestione delle manutenzioni.
Art. 35 bis.  Partecipazione dell'utenza.


§ 4.1.27 - L.R. 5 dicembre 1983, n. 91. [1]

Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. [2]

(B.U. 9 dicembre 1983, n. 49 - S.O. n. 2).

 

     Art. 1. Ambito di applicazione delle norme. [3]

 

Titolo I [4]

PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

 

     Artt. 2. – 14 ter. [5]

 

Titolo II [6]

MOBILITA' INTERNA AL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

 

     Artt. 15. – 20. [7]

 

Titolo III [8]

PROVVEDIMENTI ESTINTIVI DELL'ASSEGNAZIONE

 

     Artt. 21. – 25. [9]

 

Titolo IV

CANONE DI LOCAZIONE

 

     Art. 26. Canone di locazione e spese per i servizi. [10]

     [1. Il canone di locazione degli alloggi di cui al precedente art. 1, è costituito:

     a) da una quota destinata al reinvestimento per interventi di recupero o di costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché alle altre finalità di cui all'art. 25, III comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513;

     b) da una quota per spese generali e di amministrazione determinata annualmente dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 25, II comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513;

     c) da una quota destinata al finanziamento dei programmi di manutenzione degli alloggi, determinata annualmente dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 25, II comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513.

     2. L'assegnatario è tenuto a rimborsare all'ente gestore, nella misura fissata dall'ente medesimo, secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le spese relative al servizio di pulizia, all'asporto dei rifiuti solidi, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, della energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e nelle latrine nonché alla fornitura di altri servizi comuni.

     3. Le spese per il servizio di portineria sono a carico dell'assegnatario nella misura del novanta per cento.

     4. La giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri per l'individuazione delle voci di spesa da imputare da parte dell'ente gestore alle quote di cui alle lett. b) e c) del precedente primo comma.

     5. (Omissis) [11].

     6. Il gettito annuo complessivo dei canoni di locazione riferito all'ambito regionale non può essere inferiore all'ammontare previsto dalle vigenti disposizioni dello Stato in materia [12].

     7. La quota di cui alla lett. a) del precedente primo comma relativa:

     a) agli alloggi di cui all'art. 1 D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 concernente "Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni e integrazioni è contabilizzata nella gestione speciale di cui all'art. 10 D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 concernente "Norme per la riorganizzazione delle Amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica" ed è utilizzata per i fini di cui all'art. 25, terzo comma della Legge 8 agosto 1977, n. 513 concernente "Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo della edilizia residenziale pubblica";

     b) agli alloggi di proprietà di enti locali o enti pubblici non economici che abbiano fruito del concorso o contributo dello Stato per la loro costruzione, acquisizione o il loro recupero è contabilizzata nella gestione speciale di cui al precedente punto a), solo in misura proporzionale al contributo ed è destinata ai fini previsti dall'art. 25, terzo comma della Legge 8 agosto 1977, n. 513;

     c) agli altri alloggi di cui al precedente art. 1, che non abbiano fruito del concorso o del contributo dello Stato, nonché la residua quota percentuale di cui alla precedente lett. b), è destinata ai fini previsti dall'art. 25, terzo comma della Legge 8 agosto 1977, n. 513 [13].

     8. Le somme di cui al precedente settimo comma, lett. b) e c), sono utilizzate, sulla base di programmi o richieste da presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, da parte degli enti gestori alla Giunta Regionale, che entro 90 giorni deve esprimere il proprio parere [14].]

 

     Art. 27. Determinazione del canone. [15]

     [1. Il canone di locazione è determinato secondo i parametri di cui alla Legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni e integrazioni e con l'osservanza delle norme di cui ai commi successivi.

     2. Per la determinazione del canone di locazione non si applicano i coefficienti dell'art. 13 della Legge 27 luglio 1978, n. 392 previsti al primo comma lett. b), c) e f) e al quinto comma lett. b) e c).

     3. Ai fini della determinazione del coefficiente relativo alla tipologia di cui all'art. 16 della Legge 27 luglio 1978, n. 392, l'ente gestore provvede, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, ad inoltrare all'ufficio tecnico erariale richiesta di modifica della categoria catastale per gli alloggi le cui caratteristiche abitative e la cui dotazione di servizi non siano corrispondenti alla categoria loro attribuita; in tal caso, fino alla relativa determinazione dell'ufficio tecnico erariale, l'ente gestore determina il canone di locazione applicando il coefficiente proposto all'ufficio suddetto, salvo conguaglio.

     4. Al fine di correggere rilevanti sperequazioni tra Comuni limitrofi, individuati ai sensi dell'art. 13, primo e secondo comma del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in Legge 25 marzo 1982, n. 94 concernente "Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti", la Giunta Regionale, su proposta dei Comuni interessati, può stabilire, sentita la competente commissione consiliare, particolari criteri di applicazione dei coefficienti di cui agli artt. 17 e 18 della Legge 27 luglio 1978, n. 392.

     5. L'alloggio privo dell'impianto di riscaldamento si considera scadente ai fini dell'applicazione del coefficiente di cui all'art. 21 della Legge 27 luglio 1978, n. 392.

     6. Il costo base di produzione degli alloggi di nuova costruzione stabilito annualmente ai sensi dell'art. 22 della Legge 27 luglio 1978, n. 392 è abbattuto nella misura del 15% per gli immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975 e del 25% per quelli ultimati dopo il 31 dicembre 1983, purché in misura non inferiore al costo base determinato per l'anno precedente.

     7. Il canone di locazione determinato ai sensi dei commi precedenti si applica anche nei Comuni di cui all'art. 26, secondo comma, della Legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni e integrazioni e ad essi viene attribuito il coefficiente di cui al primo comma, lett. f), dell'art. 17 della suddetta Legge.

     8. Agli alloggi siti nei Comuni di cui al comma precedente viene attribuito il coefficiente di ubicazione di cui al primo comma, lett. b), dell'art. 18 della Legge 27 luglio 1978, n. 392.

     9. Il canone di locazione determinato ai sensi del presente articolo è maggiorato degli aggiornamenti di cui all'art. 24 della Legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni e integrazioni verificatosi fino al 30 giugno 1983.

     10. Per gli alloggi recuperati o ristrutturati dopo il 31 dicembre 1975 si applicano i disposti del precedente sesto comma qualora siano stati eseguiti nell'ambito della medesima ristrutturazione, almeno sette degli interventi sottocitati, fra cui almeno tre sugli impianti indicati alle successive lettere a), b), c) e d):

     - Interventi -

     Impianti:

     a) rifacimento o realizzazione dell'impianto idrico e del servizio igienico-sanitario;

     b) rifacimento o realizzazione dell'impianto elettrico;

     c) rifacimento o realizzazione dell'impianto di riscaldamento (autonomo-centralizzato);

     d) rifacimento o realizzazione dell'ascensore.

     Finiture e diversa distribuzione interna dell'alloggio:

     e) sostituzione degli infissi esterni all'alloggio;

     f) rifacimento dei pavimenti, intonaci interni;

     g) spostamento o rifacimento dei tavolati interni anche ai fini della riqualificazione igienico-ambientale.

     Strutture:

     h) consolidamento complessivo o sostituzione delle strutture orizzontali (solai, tetti, terrazze, ecc.);

     i) consolidamento delle strutture murarie (sottomurazione, tratti verticali).

     Parti comuni (facciate, androni, accessi, vani scala, ballatoi e altre parti comuni, nonché pavimentazioni comuni come atrii, cortili, ecc.):

     l) opere atte a eliminare o prevenire l'umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità;

     m) rifacimento delle rifiniture esterne atte a fornire una riqualificazione uniforme delle parti comuni sopracitate (risanamento di elementi significativi artistici - ambientali, riqualificazione delle parti per l'uso comune) [16].]

 

     Art. 28. Applicazione del canone. [17]

     [1. Il canone di locazione degli alloggi di cui alla presente legge è applicato:

     1) nella misura del 15% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare derivante esclusivamente o prevalentemente da pensione o da lavoro dipendente od assimilato o da sussidi erogati da enti pubblici o di assistenza o beneficenza legalmente riconosciuti non superiore all'importo di una pensione minima INPS, con più di 15 anni di contributi, per la generalità dei lavoratori aumentato dell'importo di una pensione sociale;

     2) nella misura del 35% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, derivante esclusivamente o prevalentemente da pensione o da lavoro dipendente od assimilato o da sussidi erogati da enti pubblici odi assistenza o beneficenza legalmente riconosciuti non superiore al limite di reddito di cui al successivo secondo comma, diminuito del 25%;

     3) nella misura del 50% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, superiore all'importo massimo di cui al precedente n. 2) e non superiore al limite di reddito di cui al successivo secondo comma aumentato del 15%;

     4) nella misura dell'80% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, superiore all'importo massimo di cui al precedente n. 3) e non superiore al limite di reddito di cui al successivo secondo comma aumentato del 50%;

     5) nella misura del 100% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo massimo di cui al precedente n. 4) e non superiore al doppio del limite di reddito di cui al precedente art. 2, primo comma, lett. f) [18];

     6) nella misura di cui al precedente art. 23, quinto comma, per gli assegnatari che si trovino nelle condizioni di reddito ivi previste.

     2. Ai fini della determinazione dei canoni di cui al precedente primo comma si fa riferimento al limite di reddito stabilito dalla l.r. 21 gennaio 1989, n. 4 e dai successivi aggiornamenti [19].

     3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il reddito di cui ai nn. 2), 3), 4), 5) del precedente primo comma è calcolato con le modalità di cui all'art. 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 concernente "Norme per l'edilizia residenziale" e successive modificazioni, detraendo dal reddito da lavoro dipendente L. 1.000.000 per ogni figlio, per ogni minore e per il coniuge, ove risultino essere a carico.

     4. Per il calcolo del reddito familiare, si considerano appartenenti al nucleo familiare dell'assegnatario i soggetti di cui al terzo e quarto comma del precedente art. 2.

     5. I canoni determinati a norma del precedente primo comma sono applicati con riferimento al reddito determinato ai sensi del precedente art. 2, risultante dalla documentazione acquisita dall'ente gestore con l'aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza.

     6. Ai fini dell'applicazione del canone di locazione di cui al precedente primo comma, nn. 1) e 2), al reddito prevalente di cui al precedente art. 2, ottavo comma, possono concorrere redditi di cui all'art. 6, categoria a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in misura in ogni caso non superiore al 5% del reddito complessivo familiare.

     7. All'assegnatario il quale non produca la documentazione richiesta o la produca in modo incompleto o inattendibile viene applicato, previa diffida, il canone di locazione nella misura di cui ai nn. 5) o 6) del precedente primo comma, salvo diversa e motivata decisione dell'ente gestore, conseguente ad ulteriori accertamenti.

     8. La corresponsione del canone deve essere effettuata secondo le modalità specificatamente previste dal contratto di locazione.

     9. Il canone delle autorimesse singole è determinato a norma della legislazione statale vigente [20].]

 

     Art. 29. Aggiornamento e variazione del canone. [21]

     [1. Gli aggiornamenti del canone, successivi alla data di entrata in vigore della presente Legge, sono applicati annualmente dall'ente gestore nella misura stabilita dal CER; ove il CER non provveda entro il 31 ottobre si applica la misura dell'aggiornamento di cui all'art. 24 della Legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni e integrazioni verificatosi nell'anno precedente - da giugno a giugno - per tutti gli immobili indipendentemente dalla data di ultimazione.

     2. Gli aggiornamenti di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio successivo alla data di determinazione.

     3. Le variazioni del canone conseguenti all'aggiornamento, almeno biennale, dell'anagrafe dell'utenza decorrono dalla data stabilita dall'ente gestore, non anteriore al 1° gennaio dell'anno successivo a quello per cui è stata accertata la variazione del reddito.

     4. Su richiesta dell'assegnatario, corredata da idonea documentazione, dalla quale risulti una variazione per uno dei due anni precedenti del reddito complessivo del nucleo familiare, tale da comportare la collocazione dell'assegnatario medesimo in una diversa fascia di reddito, l'ente gestore dispone la corrispondente variazione del canone di locazione, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per cui è stata accertata la variazione del reddito.

     5. In caso di mancato accoglimento della richiesta di cui al precedente quarto comma, l'assegnatario può presentare ricorso purché corredato da idonea documentazione; per l'esame di tali ricorsi l'ente gestore può nominare una commissione garantendo la rappresentanza del Comune e delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative a livello regionale.

     6. L'ente gestore accerta almeno biennalmente, contestualmente agli aggiornamenti dell'anagrafe dell'utenza, le variazioni del canone di locazione di cui all'art. 15 della Legge 27 luglio 1978, n. 392, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 27.

     7. Ai fini della determinazione delle variazioni del canone di locazione non si applica il disposto dell'art. 23 della Legge 27 luglio 1978, n. 392.

     8. L'ente gestore comunica preventivamente all'assegnatario le variazioni del canone di locazione conseguenti all'aggiornamento di cui al precedente primo comma e all'eventuale mutamento degli elementi di determinazione del canone di cui al precedente art. 27 [22].]

 

     Art. 30. Morosità nel pagamento del canone e delle spese per i servizi. [23]

     [1. In caso di morosità, il legale rappresentante dell'ente gestore, previa messa in mora, persegue ai sensi dell'art. 32 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 concernente "Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica" ovvero ai sensi delle disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto, chi non paghi il canone di locazione o le spese per i servizi [24].

     2. La morosità può essere sanata entro trenta giorni dalla messa in mora, per non più di una volta nel corso dell'anno [25].

     3. L'ente gestore può concedere dilazioni o rateazioni ovvero disporre la corresponsione dei contributi, a carico del fondo sociale di cui all'articolo 31, per il pagamento del canone e delle spese per i servizi, in riferimento a situazioni debitorie maturate in data anche anteriori a quella di entrata in vigore della presente legge, qualora l'assegnatario ne faccia richiesta documentando particolari condizioni di difficoltà dovute a disoccupazione, malattia o altri gravi motivi [26].]

 

     Art. 31. (Fondo sociale). [27]

     [1. L’ente gestore istituisce, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, un fondo sociale per gli assegnatari che non sono in grado di sostenere i seguenti oneri:

     a) il pagamento del canone di locazione;

     b) i servizi prestati dall’ente;

     c) la mobilità .

     2. Il Fondo sociale, al netto delle quote di amministrazione e manutenzione, è alimentato:

     a) per le finalità di cui alle lettere a) e c) del comma 1, dai canoni percepiti dall’ente gestore per la locazione di immobili per uso diverso da quello di abitazione, quali negozi, autorimesse, laboratori, oltre ad eventuali stanziamenti aggiuntivi previsti dal consiglio di amministrazione in relazione al fabbisogno;

     b) per le finalità di cui alla lettera b) del comma 1, dalle risorse di cui alla lettera a) e da risorse integrative messe a disposizione dal comune. A tal fine il comune, congiuntamente all’ente gestore, verifica i casi di bisogno tenendo conto degli interventi attuati nell’ambito delle politiche sociali comunali ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

     3. Per gli adempimenti inerenti alla gestione del Fondo sociale, l’ente gestore nomina una speciale commissione garantendo la rappresentanza delle organizzazioni degli assegnatari e dei comuni interessati; la commissione formula anche proposte circa l’entità dei contributi da erogare.]

 

Titolo IV

AUTOGESTIONE DEGLI ALLOGGI E DEI SERVIZI

 

     Art. 32. Autogestione.

     1. Gli enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione da parte degli assegnatari dei servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione degli immobili, fornendo alle gestioni autonome l'assistenza tecnica, amministrativa, legale, necessaria per la loro costituzione e per il corretto funzionamento.

     2. [Negli stabili ultimati dopo l'entrata in vigore della presente legge, viene attuata l'autogestione da prevedersi espressamente nel contratto di locazione] [28].

     3. Negli stabili ultimati prima della data di entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore autorizza la gestione autonoma qualora venga richiesta da almeno il 60% degli assegnatari dello stabile, in tal caso l'autorizzazione ha efficacia vincolante nei confronti di tutti gli assegnatari.

     4. L'ente gestore può motivatamente deliberare di non dare corso alla gestione autonoma nel caso si presentino particolari difficoltà, ovvero di interromperla in qualsiasi momento in caso di cattivo funzionamento.

     5. La cessazione della gestione autonoma così come prevista dai precedenti secondo e terzo comma può essere richiesta, con motivata deliberazione dell'assemblea degli assegnatari; l'ente gestore delibera in merito alla richiesta nei sessanta giorni successivi all'adozione della deliberazione suddetta [29].

     6. Il consorzio regionale fra gli IACP della Lombardia nella relazione biennale di cui al successivo art. 41, terzo comma, rileva i risultati ottenuti e le difficoltà incontrate dalle gestioni autonome e formula eventuali proposte per l'aggiornamento del regolamento di cui al successivo articolo [30].

 

     Art. 33. Contenuti della gestione autonoma.

     1. La gestione autonoma si riferisce a tutti o ad alcuno dei servizi indicati dal secondo e terzo comma del precedente art. 26, e può estendersi, previa autorizzazione dell'ente gestore, all'impiego parziale o totale delle quote per la manutenzione degli stabili [31].

     2. Le gestioni autonome sono costituite mediante convenzione e sono disciplinate da apposito regolamento approvato dall'ente gestore, sentite le organizzazioni degli assegnatari.

     3. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce entro novanta giorni della presente legge i criteri per la stesura del regolamento di cui al comma precedente.

 

     Art. 34. Somme destinate ai servizi autogestiti.

     1. Gli assegnatari in gestione autonoma sono tenuti a versare all'ente gestore il canone nella misura prevista dalla presente legge, detratte le somme riferentesi ai servizi autogestiti ed una percentuale della quota di cui al primo comma, lett. b), del precedente art. 26 determinata dall'ente gestore in relazione all'ampiezza dei contenuti dell'autogestione, ed in conformità con i criteri stabiliti dalla giunta regionale, ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 33.

     2. L'assegnatario corrisponde alla gestione autonoma le somme dovute per i servizi autogestiti con le modalità previste dal regolamento di cui al secondo comma del precedente articolo.

     3. L'assegnatario che si renda moroso nei confronti della gestione autonoma è considerato tale anche nei confronti dell'ente gestore e pertanto perseguibile ai sensi dell'art. 30, primo e secondo comma.

 

     Art. 35. Autogestione delle manutenzioni.

     1. Nel caso che l'autogestione comprenda la manutenzione, le gestioni autonome formano programmi pluriennali di intervento, da attuarsi secondo progetti annuali e sulla base del regolamento di cui al precedente art. 33, secondo comma.

     2. I programmi ed i progetti sono approvati dall'ente gestore e sono controllati nella loro attuazione dall'ente medesimo il quale, in caso di inadempienza da parte della gestione autonoma, può eseguire direttamente le opere previste nei programmi di intervento, e comunque i lavori necessari ed urgenti, ed addebitare i costi alla gestione suddetta.

     3. Presso ogni ente gestore viene costituito un fondo vincolato alla specifica destinazione degli interventi manutentivi, nel quale confluiscono le quote che tutti gli assegnatari in gestione autonoma sono tenuti a versare nella misura stabilita dal regolamento di cui al precedente primo comma.

     4. Ogni gestione autonoma preleva dal fondo la somma da utilizzare per interventi manutentivi in misura non superiore al volume complessivo dei versamenti effettuati dagli assegnatari facenti parte della gestione medesima.

     5. L'ente gestore può autorizzare prelievi anche eccedenti tale limite nel caso di interventi manutentivi necessari ed urgenti, stabilendo le modalità di copertura della spesa da parte della gestione autonoma.

 

     Art. 35 bis. Partecipazione dell'utenza.

     1. I Comuni e gli enti gestori promuovono e favoriscono la partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi ed assicurano le necessarie informazioni sia agli utenti sia alle loro organizzazioni sindacali.

     2. La Regione favorisce altresì la partecipazione degli utenti alla formazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica tramite preventiva consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli assegnatari.

     3. Gli assegnatari hanno facoltà di incaricare, con comunicazione scritta, gli enti gestori della riscossione della quota mensile di adesione all'organizzazione sindacale prescelta. L'ente gestore effettua almeno trimestralmente, a titolo non oneroso, il versamento con rendiconto delle somme riscosse alle organizzazioni sindacali cui competono.

     4. Comuni ed enti gestori riconoscono e promuovono il diritto di riunione degli utenti e delle loro organizzazioni sindacali, anche concedendo opportuni spazi, in forma sia temporanea che permanente, a canone agevolato.

     5. Quanto disposto dal presente articolo è attuato mediante appositi protocolli di intesa tra enti gestori ed organizzazioni sindacali degli utenti [32].

 

Titolo VI [33]

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Artt. 36. – 43 bis. [34]


[1] Abrogata dall'art. 51 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 27.

[2] Legge abrogata dall’art. 3 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 3 della stessa L.R. n. 6/2001, come da ultimo modificata dall’art. 3 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32.

[3] Articolo abrogato dall’art. 31 del R.R. 2 aprile 2003, n. 4 e dall’art. 33 del R.R. 10 febbraio 2004, n. 1.

[4] Il Titolo I, artt. 2 - 14 ter, è stato abrogato dall’art. 31 del R.R. 2 aprile 2003, n. 4 e dall’art. 33 del R.R. 10 febbraio 2004, n. 1.

[5] Il Titolo I, artt. 2 - 14 ter, è stato abrogato dall’art. 31 del R.R. 2 aprile 2003, n. 4 e dall’art. 33 del R.R. 10 febbraio 2004, n. 1.

[6] Il Titolo II, artt. 15 - 20, è stato abrogato dall’art. 31 del R.R. 2 aprile 2003, n. 4 e dall’art. 33 del R.R. 10 febbraio 2004, n. 1.

[7] Il Titolo II, artt. 15 - 20, è stato abrogato dall’art. 31 del R.R. 2 aprile 2003, n. 4 e dall’art. 33 del R.R. 10 febbraio 2004, n. 1.

[8] Il Titolo III, artt. 21 - 25, è stato abrogato dall’art. 31 del R.R. 2 aprile 2003, n. 4 e dall’art. 33 del R.R. 10 febbraio 2004, n. 1.

[9] Il Titolo III, artt. 21 - 25, è stato abrogato dall’art. 31 del R.R. 2 aprile 2003, n. 4 e dall’art. 33 del R.R. 10 febbraio 2004, n. 1.

[10] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 8 novembre 2007, n. 27, con la decorrenza ivi prevista.

[11] Comma abrogato dalla L.R. 4 maggio 1990, n. 28.

[12] Comma aggiunto dalla L.R. 5 dicembre 1983, n. 92.

[13] Comma aggiunto dalla L.R. 5 dicembre 1983, n. 92.

[14] Comma aggiunto dalla L.R. 5 dicembre 1983, n. 92.

[15] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 8 novembre 2007, n. 27, con la decorrenza ivi prevista.

[16] Articolo così sostituito dalla L.R. 4 maggio 1990, n. 28.

[17] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 8 novembre 2007, n. 27, con la decorrenza ivi prevista.

[18] Punto così modificato dall'art. 2 della L.R. 28 settembre 1992, n. 37.

[19] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 settembre 1992, n. 37.

[20] Articolo così sostituito dalla L.R. 4 maggio 1990, n. 28.

[21] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 8 novembre 2007, n. 27, con la decorrenza ivi prevista.

[22] Articolo così sostituito dalla L.R. 4 maggio 1990, n. 28.

[23] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 8 novembre 2007, n. 27, con la decorrenza ivi prevista.

[24] Comma così modificato dalla L.R. 4 maggio 1990, n. 28.

[25] Comma così modificato dalla L.R. 5 dicembre 1983, n. 92.

[26] Articolo così sostituito dalla L.R. 7 luglio 1986, n. 23.

[27] Articolo già sostituito dalla L.R. 4 maggio 1990, n. 28, ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 22 marzo 2007, n. 6 e abrogato dall'art. 5 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 36.

[28] Comma abrogato dall’art. 33 del R.R. 10 febbraio 2004, n. 1.

[29] Comma così modificato dalla L.R. 4 maggio 1990, n. 28.

[30] Comma aggiunto dalla L.R. 5 dicembre 1983, n. 92.

[31] Comma così modificato dalla L.R. 4 maggio 1990, n. 28.

[32] Articolo aggiunto dalla L.R. 4 maggio 1990, n. 28.

[33] Il Titolo VI, artt. 36 – 43 bis, è stato abrogato dall’art. 31 del R.R. 2 aprile 2003, n. 4 e dall’art. 33 del R.R. 10 febbraio 2004, n. 1.

[34] Il Titolo VI, artt. 36 – 43 bis, è stato abrogato dall’art. 31 del R.R. 2 aprile 2003, n. 4 e dall’art. 33 del R.R. 10 febbraio 2004, n. 1.