§ 3.5.23 - L.R. 15 dicembre 1989, n. 72.
Partecipazione regionale alla realizzazione di un centro espositivo e di servizi alle imprese operanti nel settore del legno, mobile ed arredamento [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:15/12/1989
Numero:72


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Norma finanziaria.
Art. 3.  Clausola d'urgenza.


§ 3.5.23 - L.R. 15 dicembre 1989, n. 72. [1]

Partecipazione regionale alla realizzazione di un centro espositivo e di servizi alle imprese operanti nel settore del legno, mobile ed arredamento nella città di Cantù.

(B.U. 20 dicembre 1989, n. 51, 1 suppl. ord.).

 

     Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, ispirandosi agli obiettivi fissati dall'art. 3 dello Statuto tesi preminentemente alla promozione ed allo sviluppo delle attività economiche e conformi agli indirizzi ed alle azioni programmatiche previste dal programma regionale di sviluppo (PRS), eroga un contributo straordinario in conto capitale di lire 1.500 milioni per la realizzazione nella città di Cantù di un centro espositivo e di servizi a sostegno delle imprese operanti nel settore del legno, mobile ed arredamento sull'intero distretto territoriale.

     2. Detto contributo è erogato al Comune di Cantù, il quale, anche con il coinvolgimento di altri organismi pubblici e privati, provvede alla realizzazione del centro anche attraverso la costituzione di un consorzio o società a prevalente partecipazione pubblica.

     3. La Giunta Regionale, per la finalità di cui alla presente Legge, è autorizzata ad assumere tutte le iniziative necessarie ai fini della realizzazione del suddetto centro espositivo e di servizi alle imprese. Qualora il centro espositivo e di servizi alle imprese non venga realizzato il contributo viene revocato.

 

     Art. 2. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità di cui alla presente Legge è autorizzata per l'anno 1989 la concessione di un contributo straordinario in conto capitale di lire 1.500.000.000.

     2. All'onere derivante dal precedente primo comma si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi finanziati con mutui» iscritto al cap. 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1989.

     3. In relazione a quanto disposto dai precedenti commi all'ambito 3, settore 4, obiettivo 3 dello stato di previsione delle spese di parte II del bilancio per l'esercizio finanziario 1989, è istituito il capitolo 3.4.3.2.2819 «Contributo straordinario in capitale per la realizzazione di un centro espositivo e di servizi alle imprese nella città di Cantù» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 1.500.000.000.

 

     Art. 3. Clausola d'urgenza.

     La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 1 febbraio 2005, n. 1., fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 della stessa L.R. 1/2005.