§ 3.4.1 - L.R. 21 luglio 1972, n. 22.
Norme per l'esercizio temporaneo nella regione Lombardia delle funzioni amministrative in materia di acque minerali e termali, cave e torbiere e di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 acque minerali e termali
Data:21/07/1972
Numero:22


Sommario
Art. 1.      1. Le funzioni amministrative in materia di acque minerali e termali, di cave e torbiere e di fiere e mercati, trasferite alla regione ai sensi rispettivamente del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 e [...]
Art. 2.      1. Il consiglio regionale nelle materie di cui all'articolo precedente esercita le seguenti funzioni:
Art. 3.      1. La giunta regionale predispone gli schemi dei programmi e dei piani di cui all'articolo precedente e ne cura l'attuazione.
Art. 4.      1. La giunta regionale esercita tutte le altre funzioni amministrative nelle materie di cui all'art. 1 non demandate dalla presente legge ad altri organi della regione o non delegate ad altri [...]
Art. 5.      1. Il presidente della giunta regionale cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dal consiglio regionale e dalla giunta regionale ai sensi degli articoli precedenti, dirige le funzioni [...]
Art. 6.      1. L'assessore regionale, nelle materie di cui al precedente articolo 1, presiede al funzionamento degli uffici e servizi dell'assessorato cui è preposto ed assume idonee iniziative per le [...]
Art. 7.      1. Ai fini dell'esercizio da parte delle commissioni consiliari, delle funzioni di vigilanza di cui al 5° comma dell'art. 16 dello statuto, è data tempestiva comunicazione al presidente del [...]
Art. 8.      1. I ricorsi amministrativi previsti dalla legislazione vigente nelle materie trasferite di cui ai precedenti articoli, avverso provvedimenti di organi e di enti operanti nell'ambito della [...]
Art. 9.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul [...]


§ 3.4.1 - L.R. 21 luglio 1972, n. 22. [1]

Norme per l'esercizio temporaneo nella regione Lombardia delle funzioni amministrative in materia di acque minerali e termali, cave e torbiere e di fiere e mercati, trasferite alla regione ai sensi rispettivamente del decreto del presidente della Repubblica 14 gennaio 1972 n. 2 e del decreto del presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7.

(B.U. 26 luglio 1972, n. 33).

 

Art. 1.

     1. Le funzioni amministrative in materia di acque minerali e termali, di cave e torbiere e di fiere e mercati, trasferite alla regione ai sensi rispettivamente del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 e del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7, ed in relazione all'art. 117 della Costituzione, ed all'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e quelle che venissero delegate ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, sono temporaneamente esercitate dal consiglio regionale, dalla giunta e dal presidente della giunta regionale sulla base della delimitazione delle competenze stabilite negli articoli seguenti.

     2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale provvederà alla disciplina organica della materia con l'osservanza dei principi e degli indirizzi previsti dall'art. 69 dello statuto in tema di decentramento e di delega delle funzioni.

 

     Art. 2.

     1. Il consiglio regionale nelle materie di cui all'articolo precedente esercita le seguenti funzioni:

     1) approvazione dei programmi e piani generali e settoriali;

     2) approvazione dei piani degli interventi finanziari e determinazione dei criteri analitici di riparto;

     3) controllo dell'attuazione di piani e programmi;

     4) designazione dei componenti di spettanza della regione, dei consigli di amministrazione degli enti costituiti per la organizzazione delle fiere internazionali;

     5) approvazione dei regolamenti-tipo dei mercati;

     6) approva l'istituzione dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli e delle carni e dei prodotti ittici con i relativi progetti tecnici.

     2. Spetta altresì al consiglio regionale ogni altro provvedimento previsto dallo statuto regionale e dalle leggi in materia di acque minerali e termali di cave e torbiere e di fiere e mercati.

 

     Art. 3.

     1. La giunta regionale predispone gli schemi dei programmi e dei piani di cui all'articolo precedente e ne cura l'attuazione.

     2. Esercita le seguenti funzioni amministrative:

     1) autorizza le fiere di campioni a carattere interprovinciale, nazionale ed internazionale, che non sono organizzate da enti riconosciuti ai sensi dell'art. 2 del R.D.L. 29 gennaio 1934, n. 454.

     2) autorizza le esposizioni e mostre di indole agricola, industriale e commerciale con esclusione di quelle internazionali e universali;

     3) esercita la vigilanza sulle manifestazioni predette;

     4) designa i componenti, di spettanza della regione, dei collegi dei revisori dei conti degli enti costituiti per la organizzazione delle fiere internazionali;

     5) designa i membri di spettanza della regione delle commissioni dei mercati all'ingrosso;

     6) predispone il regolamento tipo cui dovranno uniformarsi i regolamenti di ciascun mercato all'ingrosso;

     7) nomina un commissario nei casi di irregolarità e di inefficienza dei mercati all'ingrosso, prescrive i provvedimenti da adottare e può pronunciare la revoca della gestione;

     8) in materia di cave e torbiere esercita le funzioni previste nell'art. 45 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modifiche;

     9) rilascia i permessi per la ricerca delle sorgenti di acque minerali;

     10) autorizza la concessione per la utilizzazione delle sorgenti di acque minerali, l'apertura e la messa in esercizio degli stabilimenti di produzione e la utilizzazione di acque minerali naturali o artificiali;

     11) autorizza l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali e idroterapici;

     12) esercita la vigilanza sull'utilizzazione delle acque minerali naturali ancorchè artificialmente gassate e sull'esercizio degli stabilimenti termali e idroterapici;

     3. La giunta regionale adotta i provvedimenti di cui al n. 1 2, 6, 7, 10 ed 11 d'intesa con la commissione consiliare competente.

 

     Art. 4.

     1. La giunta regionale esercita tutte le altre funzioni amministrative nelle materie di cui all'art. 1 non demandate dalla presente legge ad altri organi della regione o non delegate ad altri enti.

     2. La giunta regionale esercita le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza, non riservate alla competenza del consiglio regionale ai sensi del precedente art. 2, nei confronti degli enti, consorzi, istituti ed organismi locali operanti nell'ambito del territorio regionale nei settori afferenti alle materie di cui al precedente art. 1, nonché le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori.

     3. La giunta regionale esercita le attribuzioni già spettanti agli organi centrali e periferici dello stato in materia di designazione di componenti di commissioni, comitati ed organismi collegiali operanti a livello tecnico o amministrativo, nei settori concernenti le materie di cui al precedente art. 1 e fatto salvo quanto disposto nel precedente art. 2.

 

     Art. 5.

     1. Il presidente della giunta regionale cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dal consiglio regionale e dalla giunta regionale ai sensi degli articoli precedenti, dirige le funzioni amministrative delegate dallo stato alla regione.

     2. Esercita inoltre tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo statuto e dalle leggi.

 

     Art. 6.

     1. L'assessore regionale, nelle materie di cui al precedente articolo 1, presiede al funzionamento degli uffici e servizi dell'assessorato cui è preposto ed assume idonee iniziative per le proposte da sottoporre all'approvazione dei competenti organi regionali.

     2. L'assessore, se delegato dal presidente, firma gli atti della regione.

 

     Art. 7.

     1. Ai fini dell'esercizio da parte delle commissioni consiliari, delle funzioni di vigilanza di cui al 5° comma dell'art. 16 dello statuto, è data tempestiva comunicazione al presidente del consiglio regionale, dei provvedimenti amministrativi adottati.

 

     Art. 8.

     1. I ricorsi amministrativi previsti dalla legislazione vigente nelle materie trasferite di cui ai precedenti articoli, avverso provvedimenti di organi e di enti operanti nell'ambito della regione, sono prodotti al presidente della giunta regionale, che li decide su conforme parere della stessa giunta.

     2. Per i provvedimenti in materia di ricorsi amministrativi si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

 

     Art. 9.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 1 febbraio 2005, n. 1., fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 della stessa L.R. 1/2005.