§ 4.5.18 - L.R. 29 dicembre 1976, n. 52.
Concessione di un contributo straordinario alla società per azioni Ferrovie Nord Milano.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:29/12/1976
Numero:52


Sommario
Art. 1.  Concessione del contributo.
Art. 2.  Maggiori oneri per il personale.
Art. 3.  Modalità per la concessione del contributo.
Art. 4.  Eventuali rimborsi alla regione.
Art. 5.  Norma finanziaria.


§ 4.5.18 - L.R. 29 dicembre 1976, n. 52. [1]

Concessione di un contributo straordinario alla società per azioni Ferrovie Nord Milano.

(B.U. 29 dicembre 1976, n. 52, 1 suppl.).

 

     Art. 1. Concessione del contributo.

     1. Al fine di garantire la copertura del disavanzo di gestione della società per azioni a partecipazione regionale «Ferrovie Nord Milano», iscritto nel bilancio consuntivo del 1975, per il quale è previsto l'intervento dello Stato ai sensi delle leggi n. 1221 del 1952 e n. 1080 del 1971, la regione corrisponde alla stessa società, non prima del 31 marzo 1978 e non dopo il 30 marzo 1979, un contributo straordinario, fino alla concorrenza di lire 4 miliardi alle condizioni e con le modalità di cui agli articoli seguenti.

 

     Art. 2. Maggiori oneri per il personale.

     1. Il contributo, per la parte destinata a coprire il disavanzo derivante dai maggiori oneri per il personale è concesso a condizione che tali oneri si riferiscano al personale in forza al 31 dicembre 1975, nei limiti degli organici regolarmente approvati dalla commissione interministeriale istituita a norma della legge n. 1221 del 1952 e in dipendenza dell'applicazione di accordi nazionali o aziendali.

     2. Ove tali accordi siano successivi al 31 dicembre 1974, si farà riferimento ai limiti numerici e retributivi approvati dalla giunta regionale.

 

     Art. 3. Modalità per la concessione del contributo.

     1. Il contributo di cui agli articoli precedenti è determinato nella misura pari alla differenza, fra l'ammontare dei crediti vantati dalla società per azioni «Ferrovie Nord Milano» nei confronti

dell'amministrazione dello Stato per i maggiori oneri di cui al precedente art. 1 e le somme da essa effettivamente percepite a tale titolo e comunque entro i limiti di spesa di cui all'art. 1. Il contributo è erogato, a domanda, dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, a condizione che la società per azioni «Ferrovie Nord Milano»:

     a) dimostri di aver richiesto all'amministrazione dello Stato, entro il 31 dicembre 1976, l'adempimento delle obbligazioni nei suoi confronti ai sensi del precedente art. 1;

     b) dimostri di avere richiesto, entro il 30 giugno 1977, la convocazione della commissione prevista dall'art. 10 della legge n. 1221 del 1952;

     c) surroghi la regione, ai sensi dell'art. 1201 del cod. civ. in tutti i diritti della stessa società per i crediti da essa vantati nei confronti dell'amministrazione dello Stato, ai sensi del precedente art. 10, nei limiti dell'ammontare del contributo regionale.

 

     Art. 4. Eventuali rimborsi alla regione.

     1. Nell'eventualità che la società Ferrovie Nord Milano dopo l'avvenuta surrogazione ai sensi dell'art. 1201 del cod. civ. ottenga dall'amministrazione dello Stato, in tutto o in parte il pagamento dei crediti di cui al precedente art. 1, il contributo è revocato o ridotto in misura corrispondente e le eventuali maggiori somme già versate devono essere rimborsate alla regione.

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

     1. All'onere finanziario che deriverà a carico della regione dall'applicazione della presente legge, si fa fronte con le entrate ordinarie del bilancio regionale dell'anno finanziario 1978. A tal uopo la legge di approvazione del bilancio preventivo 1978 stabilirà l'allocazione di apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa nel limite indicato nel precedente articolo 1.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 1 febbraio 2005, n. 1., fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 della stessa L.R. 1/2005.