§ 4.1.2 - L.R. 6 giugno 1972, n. 14.
Norme sull'esercizio temporaneo delle funzioni amministrative trasferite alla regione con il decreto delegato n. 8 in materia urbanistica.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:06/06/1972
Numero:14


Sommario
Art. 1.      1. Le funzioni amministrative in materia di urbanistica, trasferite alla regione, ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, ed in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione e dell'art. [...]
Art. 2.      1. Spetta al consiglio regionale:
Art. 3.      1. Spetta alla giunta regionale in collaborazione con la commissione consiliare competente:
Art. 4.      1. La giunta regionale esercita tutte le altre funzioni amministrative nelle materie di cui all'art. 1 non demandate dalla presente legge ad altri organi della regione o non delegate ad altri [...]
Art. 5.      1. Restano salve, a norma dell'art. 7, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 le funzioni di interesse esclusivamente locale attualmente esercitate dalle province, dai comuni e dagli altri enti locali [...]
Art. 6.      1. Spetta al presidente della giunta regionale, sentita la giunta:
Art. 7.      1. Il presidente della giunta regionale cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dal consiglio regionale e dalla giunta regionale ai sensi degli articoli precedenti; dirige l'esercizio delle [...]
Art. 8.      1. L'assessore regionale nelle materie di cui al precedente art. 1, presiede al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'assessorato, cui è preposto, ed assume idonee iniziative per le [...]
Art. 9.      1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al 5° comma dell'art. 16 dello statuto, alla commissione consiliare competente deve essere data comunicazione dell'istruttoria di [...]
Art. 10.      1. Gli uffici periferici dello Stato trasferiti alle regioni ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, in attesa della nuova disciplina legislativa concernente l'ordinamento delle [...]
Art. 11.      1. La sezione urbanistica del provveditorato regionale alle OO.PP., trasferita alla regione ai sensi dell'art. 12, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, esercita le funzioni istruttorie, consultive ed [...]
Art. 12.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante a L. 200 milioni per l'anno finanziario 1972, si fa fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 164 del bilancio [...]
Art. 13.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 43 dello statuto della regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino [...]


§ 4.1.2 - L.R. 6 giugno 1972, n. 14. [1]

Norme sull'esercizio temporaneo delle funzioni amministrative trasferite alla regione con il decreto delegato n. 8 in materia urbanistica.

(B.U. 7 giugno 1972, n. 26).

 

Art. 1.

     1. Le funzioni amministrative in materia di urbanistica, trasferite alla regione, ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, ed in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione e dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono esercitate dal consiglio regionale, dalla giunta regionale e dal presidente della giunta regionale, temporaneamente, sulla base delle competenze stabilite dalla presente legge.

     2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale provvederà alla disciplina organica della materia, uniformandosi ai principi ed agli indirizzi indicati dall'art. 69 dello statuto.

 

     Art. 2.

     1. Spetta al consiglio regionale:

     a) definire i criteri per la formazione ed approvare i piani territoriali di coordinamento;

     b) definire i criteri per la formazione ed approvare i piani territoriali paesistici;

     c) definire i criteri per la formazione dei piani intercomunali, determinare la loro estensione ed approvarli;

     d) definire e approvare le norme urbanistiche alle quali dovranno attenersi le comunità montane nel redigere i piani di sviluppo urbanistico di cui all'art. 7, legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ed approvare detti piani;

     e) approvare l'elenco dei comuni obbligati a formare il piano regolatore generale;

     f) definire i criteri per la formazione e l'approvazione dei seguenti strumenti urbanistici:

     - piani regolatori generali comunali;

     - regolamenti edilizi;

     - programmi di fabbricazione;

     - piani particolareggiati;

     - piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;

     - piani di insediamenti produttivi di cui all'art. 27, legge 22 ottobre 1971, n. 865;

     - piani di lottizzazione;

     g) indicare i criteri per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione e per la stipula delle relative convenzioni;

     h) disporre l'istituzione, l'ordinamento e la soppressione degli enti e delle aziende dipendenti dalla regione e operanti nel campo dell'attività urbanistica, la vigilanza sugli stessi, l'approvazione dei relativi bilanci e la determinazione degli indirizzi di attività, la nomina degli amministratori;

     i) formulare le proposte ed i pareri relativi alla pianificazione urbanistica nazionale.

 

     Art. 3.

     1. Spetta alla giunta regionale in collaborazione con la commissione consiliare competente:

     a) proporre al consiglio regionale criteri per la formazione dei piani regolatori intercomunali e la loro estensione;

     b) predisporre l'elenco dei comuni obbligati a formare il piano regolatore generale da presentare al consiglio regionale per l'approvazione.

     2. Spetta alla giunta regionale:

     a) adottare le misure previste dall'art. 8, 5° comma, legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche, per i comuni che non ottemperino all'obbligo di formare il piano regolatore generale;

     b) approvare i piani regolatori generali, autorizzare ed approvare le relative varianti, ivi comprese quelle soggette al procedimento speciale in quanto relative ad insediamenti scolastici universitari e ospedalieri;

     c) approvare i regolamenti edilizi, i programmi di fabbricazione e le modifiche agli stessi, di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche;

     d) approvare i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402;

     e) approvare i piani di zona per l'edilizia economica e popolare e le modifiche agli stessi, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche;

     f) deliberare la formazione obbligatoria dei piani di zona, ai sensi del 3° comma dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche;

     g) approvare i piani particolareggiati, di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche;

     h) autorizzare i comuni ed i loro consorzi a formare i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

     i) annullare le deliberazioni e provvedimenti autorizzativi comunali, in base all'art. 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche;

     l) costituire su richiesta di una delle amministrazioni comunali interessate, consorzi obbligatori tra i comuni per la formazione di piani di zona consortili, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche;

     m) esercitare i poteri ad essa attribuiti dal capo II) e dagli articoli 26, 27, 28 e 43 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

     3. La giunta regionale provvede, altresì, all'attuazione delle decisioni assunte dal consiglio regionale, in base all'art. 2 della presente legge.

 

     Art. 4.

     1. La giunta regionale esercita tutte le altre funzioni amministrative nelle materie di cui all'art. 1 non demandate dalla presente legge ad altri organi della regione o non delegate ad altri enti.

     2. La giunta regionale esercita le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e tutela, non riservate alla competenza del consiglio regionale ai sensi del precedente art. 2, nei confronti degli enti, consorzi, istituti ed organismi locali operanti nell'ambito del territorio regionale nei settori afferenti alle materie di cui al precedente art. 1, nonchè le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori.

     3. La giunta regionale esercita le attribuzioni già spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato in materia di designazione; di componenti di commissioni, comitati ed organismi collegiali operanti, a livello tecnico o amministrativo, nei settori concernenti le materie di cui al precedente art. 1.

 

     Art. 5.

     1. Restano salve, a norma dell'art. 7, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 le funzioni di interesse esclusivamente locale attualmente esercitate dalle province, dai comuni e dagli altri enti locali nelle materie trasferite ai sensi dello stesso.

 

     Art. 6.

     1. Spetta al presidente della giunta regionale, sentita la giunta:

     a) rilasciare i nulla osta per i piani di lottizzazione, di cui all'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche;

     b) approvare il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, di cui al 2° comma, art. 27, legge 22 ottobre 1971, n. 865.

     2. Spetta al presidente della giunta regionale:

     a) richiedere ai comuni l'adozione della deliberazione, di cui al 1° comma, art. 51, legge 22 ottobre 1971, n. 865;

     b) emanare il decreto di individuazione dell'area per la localizzazione dei programmi costruttivi nel caso previsto dal penultimo comma dell'art. 51, legge 22 ottobre 1971, n. 865;

     c) rilasciare i nulla osta di cui all'art. 3, legge 21 dicembre 1955, n. 1357;

     d) emanare i provvedimenti di sospensione e di demolizione, di cui agli artt. 26 e 27, legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche;

     e) emanare il decreto di delimitazione dei centri edificati nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 18, legge 22 ottobre 1971, n. 865;

     f) fissare i termini per la formazione dei piani particolareggiati ed adottare le misure per la compilazione dei piani stessi in sostituzione di quelli rimasti inattuati in tutto o in parte;

     g) esercitare poteri ad esso attribuiti al capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426.

 

     Art. 7.

     1. Il presidente della giunta regionale cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dal consiglio regionale e dalla giunta regionale ai sensi degli articoli precedenti; dirige l'esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione; vigila, avvalendosi dell'opera dell'assessore regionale competente, sul buon andamento ed assicura il regolare ed efficiente funzionamento degli uffici della regione; esercita le funzioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 relativo alla dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, nonchè le attribuzioni in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e di urgenza, compresa la determinazione amministrativa dell'indennità e la retrocessione, attualmente esercitata dagli organi centrali o periferici dello Stato.

     2. Il presidente adotta, nei casi di necessità e urgenza, con atto motivato, i provvedimenti ritenuti indispensabili nelle materie di competenza della giunta regionale, escluse quelle riservate alla medesima per disposizioni statutarie e nei limiti delle attribuzioni di cui alla presente legge; ne riferisce alla giunta regionale, chiedendone la ratifica nella seduta immediatamente successiva alla data dei provvedimenti stessi.

 

     Art. 8.

     1. L'assessore regionale nelle materie di cui al precedente art. 1, presiede al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'assessorato, cui è preposto, ed assume idonee iniziative per le proposte da sottoporre all'approvazione dei competenti organi regionali.

     2. L'assessore, se delegato dal presidente, firma gli atti della regione.

 

     Art. 9.

     1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al 5° comma dell'art. 16 dello statuto, alla commissione consiliare competente deve essere data comunicazione dell'istruttoria di tutti gli strumenti urbanistici, loro varianti e modifiche, entro dieci giorni dalla data di ricevimento degli stessi presso la regione.

     2. Sempre ai fini di cui al comma precedente, alla commissione consiliare competente deve essere data, entro trenta giorni dalla loro emanazione, comunicazione di tutti i decreti, i nulla osta ed i provvedimenti di cui agli artt. 3, 6 e 7 della presente legge.

     3. La commissione consiliare competente, a maggioranza dei componenti, può chiedere all'assessore di riferire sui singoli strumenti urbanistici in corso di istruttoria.

 

     Art. 10.

     1. Gli uffici periferici dello Stato trasferiti alle regioni ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, in attesa della nuova disciplina legislativa concernente l'ordinamento delle funzioni e dei servizi regionali, continuano ad esercitare le attività istruttorie ed esecutive in atto svolte nelle materie indicate negli articoli precedenti della presente legge.

     2. I dirigenti ed i funzionari degli uffici periferici statali trasferiti continuano ad esercitare, fino a quando non sia diversamente disposto, le funzioni di rappresentanza attualmente svolte in seno a commissioni e comitati previsti dalla vigente legislazione e operanti nel quadro delle attività connesse con le materie indicate al precedente art. 1.

 

     Art. 11.

     1. La sezione urbanistica del provveditorato regionale alle OO.PP., trasferita alla regione ai sensi dell'art. 12, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, esercita le funzioni istruttorie, consultive ed esecutive, già di competenza di organi centrali e periferici dell'amministrazione statale, salvo quanto disposto dal presente articolo.

     2. La regione si avvale per l'istruttoria degli strumenti urbanistici di cui alle lettere b), c), d), e), g) dell'art. 3 e del 1° comma dell'art. 6 della presente legge, di uffici delle province ai sensi dell'art. 69, 2° comma dello statuto della regione.

     3. Per le zone territorialmente omogenee ai fini della pianificazione urbanistica, la regione, previa intesa con le province e i comuni interessati, si avvale per le incombenze di cui al comma precedente di uffici da istituirsi nell'ambito delle zone medesime, con deliberazione del consiglio regionale.

     4. L'organizzazione, le sedi, il funzionamento, l'ambito territoriale di competenza degli uffici di cui al 2° comma, nonchè i conseguenti oneri finanziari saranno disciplinati con apposite convenzioni, da stipularsi con le amministrazioni interessate, previe deliberazioni del consiglio regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     5. Gli uffici di cui ai commi precedenti provvederanno all'istruttoria degli strumenti urbanistici sulla base dei criteri di cui al precedente art. 2, lett. e), e all'inoltro degli atti alla regione.

     6. In attesa dell'approvazione di tali criteri da parte del consiglio regionale, gli uffici cui è demandata l'istruttoria si atterranno alle norme di legge vigenti in materia di urbanistica ed agli indirizzi già approvati dal consiglio regionale con delibera 15 luglio 1971.

     7. All'istruttoria degli strumenti urbanistici dei comuni capoluogo di provincia, dei comuni sede di uffici istruttori e di quelli con popolazione superiore a 50.000 abitanti provvede la regione.

     8. La sezione urbanistica del provveditorato regionale OO.PP. fino alla data di insediamento degli uffici di cui al 2° e 3° comma del presente articolo, provvede all'istruttoria di tutti gli strumenti urbanistici.

 

     Art. 12.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante a L. 200 milioni per l'anno finanziario 1972, si fa fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 164 del bilancio della regione.

 

     Art. 13.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 43 dello statuto della regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 1 febbraio 2005, n. 1., fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 della stessa L.R. 1/2005.