Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.2 lavori pubblici |
Data: | 28/04/1984 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. (Contributi per opere di disinquinamento). |
Art. 2. (Misure dei contributi). |
Art. 3. (Modalità di accesso ai contributi). |
Art. 4. (Procedure). |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. 1. Per le finalità previste dall'art. 1 e secondo le misure di cui all'art. 2 è autorizzato a favore dei soggetti di cui all'art. 1 |
§ 4.2.37 - L.R. 28 aprile 1984, n. 23. [1]
Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento.
(B.U. 2 maggio 1984, n. 18, 1° suppl. ord.).
Art. 1. (Contributi per opere di disinquinamento). [2]
1. La Regione, sulla base degli obiettivi fissati nel programma regionale di sviluppo ed in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, concede contributi in conto capitale e in annualità finalizzati alla progettazione, alla realizzazione ed al completamento di impianti di depurazione, nonché al completamento ed alla costruzione dei condotti di fognatura realizzati anche unitamente agli altri servizi pubblici di rete compatibili, e delle relative strutture sotterranee multiuso a province, comuni, comunità montane, consorzi tra enti locali e altri enti pubblici, aziende speciali, società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi.
Art. 2. (Misure dei contributi). [3]
1. I contributi sono concessi:
a) in conto capitale fino ad un massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile; tale limite percentuale non si applica ai comuni con popolazione non superiore a 3000 abitanti, ai comuni montani con popolazione non superiore a 5000 abitanti residenti ed alle comunità montane, ai quali possono essere concessi contributi fino al 90%;
b) in annualità in conto abbattimento interessi sui mutui contratti, nella misura massima del 50% per cinque anni; tale limite percentuale non si applica ai comuni con popolazione non superiore a 3000 abitanti, ai comuni montani con popolazione non superiore a 5000 abitanti residenti ed alle comunità montane, ai quali possono essere concessi contributi fino al 90%;
c) in conto capitale e annualità, fino al 90% della spesa ritenuta ammissibile, ai soggetti di cui all'art. 1 che realizzano interventi in uno o più comuni con popolazione non superiore a 3000 abitanti ed in uno o più comuni montani con popolazione non superiore a 5000 abitanti residenti.
1 bis. Sono altresì concessi contributi, nelle misure di cui al comma 1:
a) ai soggetti di cui all'articolo 1 che realizzano interventi nel settore del disinquinamento utilizzando strumenti di programmazione negoziata, nonché ai soggetti promotori di cui all'art. 37 bis della
b) ai soggetti gestori del servizio idrico integrato, individuati ai sensi della
Art. 3. (Modalità di accesso ai contributi). [5]
1. La giunta regionale con propria deliberazione stabilisce criteri e modalità per l'accesso ai contributi previsti dalla presente legge.
2. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare. La Giunta regionale determina l'ammontare complessivo del contributo per ciascuna opera, gli eventuali vincoli di destinazione per le opere finanziate ed i termini per la presentazione del progetto esecutivo; tale progetto è approvato dal direttore generale della competente direzione [6].
1. L'erogazione dei contributi in conto capitale è disposta con decreto del direttore generale della competente direzione ed è effettuata con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 45 della
2. L'erogazione dei contributi in annualità è disposta, sulla base del piano di ammortamento ed in conformità alle norme stabilite nella presente legge, con decreto del direttore generale della competente direzione.
1. Per le finalità previste dall'art. 1 e secondo le misure di cui all'art. 2 è autorizzato a favore dei soggetti di cui all'art. 1 [11]:
a) la concessione di contributi in capitale per il 1984 di L. 25.000 milioni;
b) la concessione di contributi in annualità di durata ventennale di L. 8.000 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1984.
2. Gli oneri relativi agli interventi di cui al precedente comma trovano copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1983-1985 alla parte II «Spese per i programmi di sviluppo» progetto 4.5.5.1 «Promozione e realizzazione di opere di collettamento e di depurazione delle acque» tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi».
3. Al finanziamento per il 1984 dell'onere di cui al presente articolo si provvede:
I - Per L. 25.000 milioni per le finalità previste dal precedente primo comma lett. a:
a) L. 3.000 milioni mediante impiego ai sensi dell'art. 43, primo comma della
b) L. 22.000 milioni mediante impegno della somma prevista nella parte II del bilancio pluriennale 1983/1985 per spese di investimento in capitale al progetto 2.4.5.5.1 «Promozione e realizzazione di opere di collettamento e depurazione delle acque» tabella relativa a «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».
II - Per le finalità di cui al precedente primo comma, lett. b) per L. 8.000 milioni mediante impiego della somma prevista nella parte II del bilancio pluriennale 1983/1985 per spese di investimento in annualità al predetto progetto 2.4.5.5.1 tabella relativa a «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».
4. In relazione a quanto disposto dai precedenti commi del presente articolo, alla parte II, ambito 4, settore 5, obiettivo 5, progetto 1 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984 sono istituiti:
a) il capitolo 2.4.5.5.1.1784 «Contributi in capitale agli enti locali, con popolazione non superiore a tremila abitanti e loro consorzi per la costruzione o per il completamento di impianti di depurazione e relativi condotti di allacciamento» con la dotazione finanziaria di competenza di L. 25.000 milioni;
b) il capitolo 2.4.5.5.1.1785 «Contributi in annualità, di durata ventennale, agli enti locali, con popolazione superiore a tremila abitanti, e loro consorzi per la costruzione o per l'ampliamento di impianti di depurazione e relativi condotti di allacciamento» con la dotazione finanziaria di competenza di L. 8.000 milioni.
5. In attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 24 e 70 della
6. Al finanziamento dei maggiori oneri di cui ai precedenti articoli 2, terzo comma e 5, si provvede mediante impiego delle somme stanziate rispettivamente al capitolo 1.1.2.3.1.549 «Spese diverse, onorari e rimborsi per attività di ricerca e per studi, indagini, consulenze e collaborazioni per la soluzione di particolari problemi di interesse regionale» e al capitolo 1.1.2.3.1.332 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spesa» iscritti negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984 e successivi.
[1] Abrogata dall’art. 57 della
[2] Articolo già sostituito dall'art. 4 della
[3] Articolo già sostituito dall'art. 4 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 3 della
[5] Articolo così sostituito dall'art. 4 della
[6] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[7] Articolo già sostituito dall'art. 4 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 4 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 4 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 4 della
[11] Comma così modificato dall'art. 4 della