§ 3.7.14 - L.R. 11 giugno 1975, n. 76.
Provvedimenti per la promozione di forme associative fra operatori turistici.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:11/06/1975
Numero:76


Sommario
Art. 1.      1. La regione in coerenza con gli obiettivi di sviluppo e nell'ambito della programmazione del turismo regionale, promuove mediante la concessione di contributi lo sviluppo e l'organizzazione di [...]
Art. 2.      1. I benefici di cui alla presente legge sono concessi a favore di cooperative ed altre forme associative tra piccoli e medi operatori turistici costituite da almeno cinque componenti per la [...]
Art. 3.      1. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle spese riconosciute ammissibili a contributo regionale concorrono gli oneri per:
Art. 4.      1. Per gli interventi di cui alla presente legge sono concessi:
Art. 5.      1. Le eventuali operazioni di mutuo per il finanziamento degli interventi ed iniziative di cui al precedente art. 3 devono essere contratte con istituti di credito convenzionati con la regione, [...]
Art. 6.      1. In sede di predisposizione e approvazione dei piani di riparto di cui al successivo art. 10 può essere disposta per singole operazioni creditizie, su richiesta degli interessati, la [...]
Art. 7.      1. Le opere realizzate ai beni acquistati con le agevolazioni previste dalla presente legge e di cui alla lettera a) del precedente art. 3 non possono essere alienati, salvo autorizzazione della [...]
Art. 8.      1. Le domande per ottenere i contributi previsti dalla presente legge dirette al presidente della giunta regionale debbono esser presentate al sindaco del comune nel cui territorio si intende [...]
Art. 9.      1. I comuni procedono all'istruttoria delle domande pervenute nel termine di 45 giorni dalla data di presentazione, trasmettono gli atti dal presidente della giunta regionale corredandoli del [...]
Art. 10.      1. La giunta regionale, sulla base dei pareri e delle proposte pervenute dai comuni, sentita la competente commissione consiliare, fissa i criteri di priorità per l'accoglimento delle domande, [...]
Art. 11.      1. La concessione del contributo è revocata con deliberazione della giunta regionale:
Art. 12.      1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, per l'anno 1975 sono autorizzati i limiti di impegno di L. 80 milioni e di L. 50 milioni rispettivamente per i contributi ventennali e [...]
Art. 13.      1. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:
Art. 14.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...]


§ 3.7.14 - L.R. 11 giugno 1975, n. 76. [1]

Provvedimenti per la promozione di forme associative fra operatori turistici.

(B.U. 11 giugno 1975, n. 24, 1 suppl.).

 

Art. 1.

     1. La regione in coerenza con gli obiettivi di sviluppo e nell'ambito della programmazione del turismo regionale, promuove mediante la concessione di contributi lo sviluppo e l'organizzazione di forme associative fra piccoli e medi operatori turistici diretti a costituire centri per l'approvvigionamento collettivo di beni strumentali e di consumo necessari all'attività del settore.

     2. Promuove altresì, mediante concessione di contributi, iniziative promozionali collettive in coerenza con le scelte regionali.

 

     Art. 2.

     1. I benefici di cui alla presente legge sono concessi a favore di cooperative ed altre forme associative tra piccoli e medi operatori turistici costituite da almeno cinque componenti per la realizzazione delle seguenti iniziative:

     a) istituzione e gestione di centri di approvvigionamento collettivo, anche in concorso con forme associative costituite fra piccoli e medi commercianti, o con strutture cooperative aventi analoga finalità;

     b) realizzazione di opere ed attrezzature direttamente collegate all'attività turistica;

     c) iniziative promozionali collettive;

     d) acquisto di beni per la realizzazione delle iniziative di cui ai precedenti punti a), b) e c).

 

     Art. 3.

     1. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle spese riconosciute ammissibili a contributo regionale concorrono gli oneri per:

     a) acquisizione e realizzazione di impianti ed attrezzature fissi;

     b) acquisto, impianto e gestione di beni mobili e attrezzature;

     c) costituzione di scorte aziendali;

     d) organizzazione di iniziative promozionali.

 

     Art. 4.

     1. Per gli interventi di cui alla presente legge sono concessi:

     a) contributi costanti ventennali nella misura del 9% per gli interventi relativi agli impianti fissi di cui alla lettera a) del precedente art. 3;

     b) contributi costanti decennali nella misura del 5% per gli interventi di cui alla lettera b) del precedente art. 3;

     c) contributi in capitale, nella misura massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile per gli interventi di cui alle lettere c) e d) del precedente art. 3.

 

     Art. 5.

     1. Le eventuali operazioni di mutuo per il finanziamento degli interventi ed iniziative di cui al precedente art. 3 devono essere contratte con istituti di credito convenzionati con la regione, qualora sia stata stipulata la convenzione di cui al successivo comma.

     2. Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta, è autorizzato conseguentemente a stipulare le occorrenti convenzioni con istituti di credito al fine di agevolare e disciplinare la concessione dei mutui stessi.

 

     Art. 6.

     1. In sede di predisposizione e approvazione dei piani di riparto di cui al successivo art. 10 può essere disposta per singole operazioni creditizie, su richiesta degli interessati, la concessione di idonea garanzia fidejussoria con i limiti e le modalità fissati dal consiglio regionale.

     2. La giunta regionale, in conformità ai limiti e alle modalità di cui al comma precedente, è autorizzata a stipulare con idonei istituti autorizzati ad esercitare il credito, convenzioni intese ad assicurare l'esplicazione della garanzia fidejussoria.

 

     Art. 7.

     1. Le opere realizzate ai beni acquistati con le agevolazioni previste dalla presente legge e di cui alla lettera a) del precedente art. 3 non possono essere alienati, salvo autorizzazione della giunta regionale, pena la decadenza delle agevolazioni concesse, prima che sia trascorso il previsto ammortamento del finanziamento, salvo che l'acquirente o cessionario abbia uguale titolo alla concessione dei benefici.

 

     Art. 8.

     1. Le domande per ottenere i contributi previsti dalla presente legge dirette al presidente della giunta regionale debbono esser presentate al sindaco del comune nel cui territorio si intende realizzare l'iniziativa.

     2. Alle domande devono essere allegati i seguenti documenti:

     a) atto costitutivo dell'organismo associativo e, ove previsto da tale atto, copia dello statuto;

     b) progetto di massima e relazione tecnico-illustrativa sulle caratteristiche delle iniziative di cui al precedente art. 3 nonché sui tempi e modi di attuazione;

     c) programma delle iniziative promozionali;

     d) preventivo di spesa e piano di finanziamento.

     3. Copia della domanda dovrà essere trasmessa per conoscenza anche alla giunta regionale.

 

     Art. 9.

     1. I comuni procedono all'istruttoria delle domande pervenute nel termine di 45 giorni dalla data di presentazione, trasmettono gli atti dal presidente della giunta regionale corredandoli del parere della giunta comunale.

 

     Art. 10.

     1. La giunta regionale, sulla base dei pareri e delle proposte pervenute dai comuni, sentita la competente commissione consiliare, fissa i criteri di priorità per l'accoglimento delle domande, approva il piano di riparto dei contributi e stabilisce termini e modalità per l'esecuzione delle opere e per l'attuazione delle iniziative.

     2. Le deliberazioni della giunta regionale sono adottate al termine di ogni trimestre e gli impegni finanziari che ne conseguono sono assunti nei limiti di un quarto degli stanziamenti annui.

     3. I contributi sono erogati con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente se delegato.

     4. I contributi in conto capitale sono erogati dietro esibizione dei documenti giustificativi della spesa e corredati dall'attestazione rilasciata dal comune circa l'avvenuta realizzazione delle opere e l'attuazione delle iniziative.

 

     Art. 11.

     1. La concessione del contributo è revocata con deliberazione della giunta regionale:

     a) quando l'opera o l'iniziativa non venga realizzata in conformità al progetto o nei termini indicati nella deliberazione di approvazione;

     b) qualora vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione e nella documentazione giustificata della spesa;

     c) qualora, prima che siano trascorsi i termini prescritti dall'art. 10, venga mutata la destinazione degli impianti.

     2. In tal caso, si procederà al recupero delle somme eventualmente già erogate ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

 

     Art. 12.

     1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, per l'anno 1975 sono autorizzati i limiti di impegno di L. 80 milioni e di L. 50 milioni rispettivamente per i contributi ventennali e decennali e la spesa di L. 200 milioni per i contributi di capitale.

     2. Al finanziamento del complessivo onere di Lire 330 milioni come sopra determinato per l'anno 1975, si provvede in quanto a lire 130 milioni mediante riduzione della dotazione del «Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritto al capitolo 281100 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975 e, in quanto a L. 200 milioni, mediante parziale utilizzazione per altrettanto importo dell'avanzo finanziario netto accertato alla chiusura degli esercizi 1972, e 1973, di cui alle LL.RR. 3 giugno 1975, nn. 90 e 91 [2].

 

     Art. 13.

     1. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

     A) Stato di previsione dell'entrata:

     la dotazione del capitolo 511100 «Prestiti a lungo termine per spesa di investimento» è incrementato di Lire 200 milioni;

     B) Stato di previsione della spesa:

     al titolo II, sezione VI rubrica 6ª sono istituiti i seguenti capitoli:

     - 266115, categoria 10ª, con la denominazione «Contributi in annualità a cooperative ed altre forme associative fra operatori turistici per l'acquisto di aree e per l'acquisto e costruzione di immobili destinati alla costituzione di centri di approvvigionamento collettivo di beni strumentali e di consumo delle venti annualità del limite di impegni di lire 80 milioni» e con la dotazione di lire 80 milioni.

     - 266116, categoria 10ª, con la denominazione «Contributi in annualità a cooperative ed altre forme associative fra operatori turistici per la costruzione e l'acquisto di impianti ed attrezzature fisse per i centri di approvvigionamento collettivo di beni strumentali e di consumo - 1ª delle dieci annualità del limite di impegno di lire 50 milioni» e con la dotazione di lire 50 milioni;

     - 266117, categoria 10ª, con la denominazione «Contributi in capitale a cooperative ed altre forme associative tra operatori turistici per la costruzione e l'acquisto di impianti ed attrezzature fisse, nonché per l'acquisto e la gestione di beni mobili ed attrezzature per centri di approvvigionamento collettivi di beni strumentali e di consumo» e con la dotazione di lire 200 milioni.

 

     Art. 14.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 1 febbraio 2005, n. 1., fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 della stessa L.R. 1/2005.

[2] Articolo sostituito dalla L.R. 21 gennaio 1976, n. 3.