Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.4 informazione e cultura |
Data: | 01/12/1983 |
Numero: | 88 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. Consulta regionale per i problemi del teatro di prosa. |
Art. 3. Indennità. |
Art. 4. Norma transitoria. |
Art. 5. Norma finanziaria. |
§ 2.4.26 - L.R. 1 dicembre 1983, n. 88. [1]
Norme in materia di consulte regionali per i problemi della musica e per i problemi del teatro.
(B.U. 30 novembre 1983, n. 48, 3 suppl. ord.).
(Omissis) [2].
Art. 2. Consulta regionale per i problemi del teatro di prosa.
1. La giunta regionale istituisce, ai sensi dell'art. 41 della
2. La consulta è composta dagli assessori competenti per materia di ciascuna provincia della Lombardia; gli assessori competenti per materia di ciascuna delle amministrazioni comunali dei comuni capoluogo; tre rappresentanti delle cooperative culturali, designati dall'UNAT-COOP AGIS Lombarda; due rappresentanti delle compagnie private designati dall'UNAT- Private AGIS Lombarda; due rappresentanti delle compagnie di teatro ragazzi designati dall'Astra-AGIS Lombarda; un rappresentante designato dall'associazione lombarda cooperazione culturale; un rappresentante designato dalla federazione regionale delle cooperative culturali della confederazione cooperativa italiana; due rappresentanti designati, rispettivamente, dall'ente autonomo Piccolo teatro della città di Milano e dal centro teatrale bresciano e tre esperti designati dalla giunta regionale.
3. La consulta, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 41 della citata L.R. n. 42/79, fornisce pareri in ordine ai programmi di attività di cui alla
4. L'attività di segreteria della consulta è assicurata dal servizio competente del settore cultura ed informazione.
Art. 3. Indennità.
1. Ai componenti delle consulte di cui alla presente legge, spetta un'indennità di presenza ed un rimborso spese nella misura prevista dalla
Art. 4. Norma transitoria.
1. La consulta provvisoria per le attività musicali, già costituita ai sensi dell'art. 8 della
Art. 5. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'art. 3 della presente legge si provvede mediante impiego delle somme stanziate al capitolo 1.1.2.3.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese» iscritto nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e successivi.
[1] Legge abrogata dall’art. 1 della
[2] Modifica la