§ 3.2.6 - L.R. 20 aprile 1985, n. 30.
Erogazione di anticipazione a favore degli allevatori degli indennizzi per l'abbattimento di animali, infetti da malattia infettiva.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 zootecnia
Data:20/04/1985
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Scopo della legge.
Art. 2.  Procedure di liquidazione.
Art. 3.  Norma finanziaria.
Art. 4.  Clausola d'urgenza.


§ 3.2.6 - L.R. 20 aprile 1985, n. 30. [1]

Erogazione di anticipazione a favore degli allevatori degli indennizzi per l'abbattimento di animali, infetti da malattia infettiva.

(B.U. 24 aprile 1985, n. 17, 1 suppl. ord.).

 

Art. 1. Scopo della legge.

     1. Allo scopo di non compromettere ulteriormente l'economia aziendale degli allevamenti colpiti dai provvedimenti di abbattimento e di distruzione degli animali infetti da malattia infettiva e per le quali è previsto l'abbattimento e la distruzione a norma delle vigenti disposizioni, è autorizzata l'erogazione in anticipazione a carico del Bilancio Regionale delle indennità di abbattimento previste dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34 nella misura dell'importo a carico dello Stato rispetto al valore medio di mercato determinato ai sensi del D.M. 8 novembre 1968, in attesa che lo Stato provveda all'assegnazione della quota complessiva di finanziamento prevista a carico del proprio bilancio.

 

     Art. 2. Procedure di liquidazione.

     1. Alla liquidazione in acconto delle indennità di cui al precedente art. 1, si provvede, su domanda dei proprietari degli animali abbattuti o distrutti da presentarsi all'U.S.S.L., competente per territorio, con provvedimento del presidente del Comitato di Gestione secondo le modalità e le procedure previste dal D.M. 8 novembre 1968, integrato dal D.M. 27 aprile 1983.

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

     1. In relazione a quanto disposto dalla presente legge al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

     A) Stato di previsione delle entrate

     2. Al titolo 3, categoria 5 e istituito il capitolo 3.5.1987 «Recupero delle indennità corrisposte agli allevatori per l'abbattimento degli animali affetti da malattie infettive ai sensi dell'art. 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.500 milioni.

     B) Stato di previsione delle spese

     3. Alla Parte 1, ambito 2, settore 3, finalità 1, attività 2 è istituito il capitolo 1.2.3.1.2.1988 «Anticipazioni regionali a favore degli allevatori per l'abbattimento di animali affetti da malattie infettive ai sensi dell'art. 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.500 milioni.

 

     Art. 4. Clausola d'urgenza.

     La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 1 febbraio 2005, n. 1., fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 della stessa L.R. 1/2005.