Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 zootecnia |
Data: | 10/12/1986 |
Numero: | 67 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Procedure di liquidazione. |
Art. 3. Norma finanziaria. |
Art. 4. Clausola d'urgenza. |
§ 3.2.8 - L.R. 10 dicembre 1986, n. 67. [1]
Erogazione in anticipazione a favore degli allevatori degli indennizzi per l'abbattimento e la distruzione di animali infetti.
(B.U. 11 dicembre 1986, n. 50, 1 suppl. ord.).
Art. 1. Finalità.
1. Allo scopo di non compromettere ulteriormente l'economia aziendale degli allevamenti colpiti dai provvedimenti di abbattimento e di distruzione degli animali infetti da malattie per le quali è previsto l'abbattimento e la distruzione a norma delle vigenti disposizioni, è autorizzata l'erogazione in anticipazione in conto capitale a carico del bilancio regionale delle indennità di abbattimento previste dall'art. 1 della
Art. 2. Procedure di liquidazione.
1. Alla liquidazione in acconto delle indennità di cui all'art. 1 si provvede, su domanda dei proprietari degli animali abbattuti e distrutti da presentarsi all'U.S.S.L. competente per territorio, con provvedimento del Presidente del comitato di gestione dell'Ente responsabile interessato, secondo le modalità e le procedure previste dal Decreto Ministeriale 8 novembre 1968, integrato dal Decreto Ministeriale 27 aprile 1983.
Art. 3. Norma finanziaria.
1. In relazione a quanto disposto dalla presente Legge, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986 sono apportate le seguenti variazioni:
A) Stato di previsione delle entrate
1) al titolo 3, categoria 5, è istituto il capitolo 3.5.2261 «Recupero delle indennità corrisposte in conto capitale agli allevatori per l'abbattimento degli animali affetti da malattie infettive ai sensi dell'art. 1 della
B) Stato di previsione delle spese
1) alla parte I, ambito 2, settore 3, finalità 1, attività 2, è istituito il capitolo 1.2.3.1.2.2262 «Anticipazioni regionali in conto capitale a favore degli allevatori per l'abbattimento di animali affetti da malattie infettive ai sensi dell'art. 1 della
Art. 4. Clausola d'urgenza.
La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Legge abrogata dall’art. 1 della