§ 3.4.5 - L.R. 12 settembre 1983, n. 71.
Disposizioni per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di polizia delle acque minerali e termali nonché in materia di igiene e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 acque minerali e termali
Data:12/09/1983
Numero:71


Sommario
Art. 1.  Funzioni di polizia mineraria.
Art. 2.  Competenze.
Art. 3.  Funzioni di igiene e sicurezza.
Art. 4.  Sanzioni amministrative.
Art. 5.  Vigilanza.
Art. 6.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.4.5 - L.R. 12 settembre 1983, n. 71. [1]

Disposizioni per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di polizia delle acque minerali e termali nonché in materia di igiene e sicurezza del lavoro nell'utilizzo delle acque minerali e termali.

(B.U. 12 settembre 1983, n. 36, 2 suppl. ord.).

 

     Art. 1. Funzioni di polizia mineraria.

     1. Le funzioni amministrative in materia di vigilanza

sull'applicazione delle norme di polizia delle acque minerali e termali,

nonché le funzioni già demandate al corpo delle miniere in materia di acque

minerali e termali ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e del D.P.R.

19 marzo 1956, n. 302, sono esercitate, salvo il disposto del comma

seguente, dalla giunta regionale e dal presidente della giunta regionale a

mente della disposizione della presente legge.

     2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale, su proposta della giunta, adotta una deliberazione contenente i criteri di massima in base ai quali dovranno essere determinati gli atti di rilevanza esterna concernenti le materie di cui al comma precedente, la cui firma è delegata a norma dell'art. 31 della L.R. 1 agosto 1979, n. 42.

 

     Art. 2. Competenze.

     1. Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, esercitano le funzioni amministrative di cui all'articolo precedente, delegate dallo Stato alla regione, nonché le funzioni già attribuite al prefetto e all'ingegnere capo del distretto minerario in forza del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

     2. La giunta regionale esercita tutte le altre funzioni previste dall'articolo precedente che siano state oggetto di trasferimento dallo Stato alla regione, comprese quelle già attribuite al ministro per l'industria e per il commercio in forza del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

 

     Art. 3. Funzioni di igiene e sicurezza.

     1. La funzione in tema di igiene e sicurezza del lavoro nonché di utilizzo e commercio relativamente alle acque minerali ed alle terme sono esercitate, tramite i competenti servizi delle U.S.S.L., dagli enti responsabili di zona, secondo le norme in materia.

     2. Ove gli addetti a funzioni di polizia mineraria rilevino, nell'esercizio delle loro mansioni, situazioni interessanti le funzioni di cui al primo comma, sono tenuti ad informarne i competenti enti responsabili di zona.

 

     Art. 4. Sanzioni amministrative.

     1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli artt. 681-685 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 si osservano le disposizioni contenute nella L.R. 20 agosto 1976, n. 28.

     2. L'irrogazione delle sanzioni spetta al presidente della giunta regionale o all'assessore competente, se delegato.

 

     Art. 5. Vigilanza.

     1. I funzionari del settore industria e artigianato - servizio acque minerali e terme - nei limiti del servizio di cui sono stati destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dalle leggi, sono ufficiali di polizia giudiziaria in applicazione dell'art. 5 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e dell'art. 221, ultimo comma, del C.P.P.

     2. Il presidente della giunta regionale formula al prefetto le proposte concernenti altri funzionari regionali incaricati del compimento di attività di vigilanza ai fini dell'attribuzione delle qualifiche di ufficiali di polizia secondo quanto previsto dall'art. 27, ultimo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     3. I funzionari di cui ai precedenti commi sono muniti di apposito tesserino regionale di riconoscimento, recante la fotografia ed i dati anagrafici nonché l'espressa indicazione della qualità di ufficiale di polizia giudiziaria.

 

     Art. 6. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 1 febbraio 2005, n. 1., fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 della stessa L.R. 1/2005.